CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO DI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Il presente capitolato speciale, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando e si riferisce alla gara relativa al “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23
CIG N. 70144478C6
ART. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio del Comune di Rimini e consiste precisamente nel trasporto scolastico collettivo degli alunni dai punti di raccolta alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa o fino ad altra destinazione (anche tramite l’utilizzo di una linea diversa dall’andata) richiesta dalla famiglia, secondo i percorsi definiti nel “Programma di esercizio annuale del trasporto scolastico” (di seguito “Programma”). A titolo puramente esemplificativo si riporta, nell’allegato ‘A’ al presente Capitolato il Programma di esercizio relativo all’anno scolastico 2016/17. Deve essere garantito il servizio di accompagnamento e vigilanza durante la salita, il tragitto e la discesa degli alunni attraverso la presenza, per ciascun giorno di attività del servizio, degli operatori addetti all'accompagnamento.
L’appaltatore ha l’obbligo di mettere in campo tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare l’incolumità e la sicurezza degli alunni trasportati esonerando il Comune di Rimini da qualsiasi responsabilità a qualunque titolo.
ART. 2 - Normativa di riferimento
I servizi sono contemplati CPV 60130000-8 e sono quindi soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016. Sono inoltre soggetti al D.M. 31.01.1997, alla L.R. 26/2001 e s. m. i., alla L.R. 30/1998 e
s. m . i., al Codice della Strada, nonché alla normativa vigente in materia.
ART. 3 - Durata e valore dell’appalto e del contratto
La durata dell’appalto è fissata in anni sei a partire da settembre 2017 e si riferisce agli anni scolastici 2017/18, 2018/2019, 2019/2020, 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della gestione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, il Comune si riserva la facoltà, di rinnovare l’affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, nei tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale.
Le condizioni per la ripetizione dell’affidamento dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al presente Capitolato, salvo riguardo al corrispettivo che potrà essere aggiornato con le modalità di cui all’articolo 19.
Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’affidatario si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune, per un periodo non superiore a 4 mesi.
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo degli eventuali rinnovi e opzioni è di € 12.458.839,11 + IVA al 10%.
Il valore del contratto sarà quello risultante dall’applicazione del prezzo chilometrico di aggiudicazione moltiplicato per il numero dei chilometri previsti dal presente capitolato per la durata dell’appalto. L’importo contrattuale rappresenterà quindi il corrispettivo dovuto all’affidatario per il periodo di durata del servizio.
Il valore dell’appalto è composto dai seguenti elementi:
1. Provento annuo presunto da abbonamenti utenti riscosso dall’appaltatore;
2. Spesa annua presunta (al lordo del ribasso) ottenuta moltiplicando il costo chilometrico a base d’asta pari a €. 7,32 (al netto di IVA) per il numero complessivo dei chilometri pari a n. 132.674;
3. facoltà di ricorrere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto;
4. facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni alle medesime condizioni contrattuali dell’appalto;
5. facoltà di proroga per ulteriori mesi n.4.
Il calcolo del valore dell’appalto è svolto come di seguito riportato:
1 ANNO | DURATA APPALTO 6 ANNI | EVENTUALE RINNOVO 3 ANNI | EVENTUALE PROROGA 4 MESI | TOTALE | |||||
Proventi da abbonamenti per anno: costo abbonamento €. 200,00 (IVA 10% inclusa), n. 800 circa di utenti | € | 160.000,00 | € 960.000,00 | € | 480.000,00 | € | 64.000,00 | € | 1.504.000,00 |
Compensi da Stazione appaltante: costo km. base d'asta €. 7,32 x 132.674 Km. per anno | € | 971.173,68 | € 5.827.042,08 | € | 2.913.521,04 | € | 388.469,47 | € | 9.129.032,59 |
Variazione Km. percorsi per anno superiore al 10% e inferiore o uguale al 30% dei km. riportati nell'Allegato "A". | € | 194.234,74 | € 1.165.408,42 | € | 582.704,21 | € | 77.693,89 | € | 1.825.806,52 |
Totale | € | 1.325.408,42 | € 7.952.450,50 | € | 3.976.225,25 | € | 530.163,37 | € | 12.458.839,11 |
ART. 4 – Programma di esercizio del trasporto scolastico
Il programma di esercizio è costituito dall’insieme degli orari, dei mezzi utilizzati e dei percorsi del trasporto scolastico relativo all’anno scolastico di riferimento e comprende anche l’istituzione e l’allestimento delle fermate/punti di raccolta degli utenti che dovranno essere previste ad una distanza minima l’una dall’altra di circa 150/200 metri lineari a seconda delle condizioni stradali. L’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento del programma di esercizio; si precisa che i percorsi riportati nel Programma di esercizio per l’a.s. 2016/17 (allegato “A”) ha valore indicativo considerando che ogni anno il Programma di esercizio sarà aggiornato in base alle esigenze dell’utenza a cui il servizio è rivolto, in base alle richieste delle scuole o alle modifiche dell’organizzazione scolastica, o a modifiche dell’organizzazione del servizio. I percorsi e gli orari sono aggiornati sulla base delle domande degli utenti, in un’ottica di ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse.
L’aggiudicatario, sulla scorta delle direttive dell’Amministrazione Comunale (AC) e delle domande raccolte, formulerà entro il 15 aprile di ogni anno - a partire dal 15 aprile 2018 - il programma di esercizio che sottoporrà all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. Le direttive dell’Amministrazione potranno comprendere, ad esempio, anche la definizione del numero minimo di utenti iscritti - per plesso scolastico – per attivare il servizio, salvi i casi di linee che possono servire più plessi; i tempi massimi di percorrenza e altri dettagli del servizio. Potranno essere concordate – fra l’appaltatore e l’AC - variazioni al Programma di esercizio anche in corso d’anno.
L’Amministrazione Comunale provvederà all’approvazione del programma di esercizio e all’ammissione degli alunni al servizio. Relativamente all’anno scolastico 2017/18 il programma sarà comunicato dall’Amministrazione Comunale all’aggiudicatario al momento dell’aggiudicazione definitiva.
L’amministrazione Comunale comunque si riserva la facoltà di apportare modifiche ai percorsi e/o di sopprimerne o aggiungerne alcuni, in relazione alle mutate esigenze scolastiche, ai trasferimenti di sede, alle calamità naturali e alle altre circostanze che possono verificarsi durante l’anno scolastico, quali, a titolo puramente esemplificativo, l’indizione di consultazioni elettorali o referendarie, la proclamazione di manifestazioni di vario genere e degli scioperi. In ogni caso, l’Amministrazione appaltante potrà anche richiedere, in ragione di particolari necessità, la programmazione di orari particolari.
La segnalazione della variazione dovrà essere comunicata dall’AC con un preavviso di almeno due giornate lavorative .
La quantificazione della spesa relativa agli eventuali ampliamenti o l’economia derivante dalla riduzione dei percorsi, sarà calcolata in base alla variazione dei chilometri secondo le modalità di cui al successivo art. 18.
ART. 5 - Il servizio di accompagnamento e vigilanza
Viene richiesta la presenza, per tutta la durata del percorso, di un accompagnatore in ciascun mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio in oggetto. L’accompagnamento e vigilanza consiste nell’intervento di un adulto che – se necessario - assiste gli utenti del servizio di scuolabus nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo, svolge attività di vigilanza sul mezzo finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità e sicurezza degli alunni prevenendo quei comportamenti non consoni al decoro e alla rispettosa convivenza dei minori, accompagna gli alunni dal mezzo all’ingresso del plesso scolastico e dal plesso scolastico al mezzo. L’accompagnatore deve essere in possesso della maggiore età e, almeno del titolo di studio di scuola dell’obbligo.
ART. 6 - Modalità di esecuzione del servizio
L’esecuzione dell’appalto consiste nel servizio di progettazione del servizio, nell’allestimento delle fermate e nello svolgimento del trasporto di andata e ritorno – con l’intervento dell’accompagnatore su ogni mezzo - tra punto di raccolta e scuola di appartenenza secondo i tragitti definiti, di anno in anno, dal Programma di esercizio e riportati a titolo esemplificativo – con riferimento all’anno scolastico 2016/17 - nell’allegato ‘A’. E’ vietata la raccolta o la discesa degli utenti al di fuori delle fermate previste per ciascun percorso. Non saranno ammesse percorrenze in itinerari diversi dalle linee approvate dall’Amministrazione Comunale col Programma di esercizio del Trasporto (di cui al precedente art.3), se non a seguito di espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, oppure per causa di forza maggiore che dovrà essere immediatamente comunicata e documentata agli uffici comunali. Ugualmente non saranno consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
Inoltre, l’impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente segnalare all’Amministrazione Comunale l’opportunità di potenziare o razionalizzare o comunque modificare i servizi sulla scorta di riscontri operativi.
Rimangono a carico dell’Impresa aggiudicataria i costi derivanti da percorrenze, non comprese negli itinerari indicati dal Comune, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi.
Il chilometraggio sarà calcolato al netto dei trasferimenti e di qualunque altra percorrenza diversa da quella necessaria per il trasporto degli alunni dai punti di raccolta a scuola e viceversa. A titolo esemplificativo, dal calcolo del chilometraggio sarà escluso il trasferimento a vuoto dal deposito dell’aggiudicatario fino all’inizio della linea e dall’ultima fermata fino al deposito.
L’Impresa aggiudicataria, per nessun motivo, può esimersi dall’effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale atto a garantire il regolare e idoneo svolgimento del servizio.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta all’obbligo di trasportare gli utenti sotto la propria responsabilità curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza, considerata inoltre l’età degli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. La tariffa a carico degli utenti è attualmente fissata in €. 200,00 per anno scolastico, pari al costo dell’abbonamento per studenti al trasporto pubblico locale valido per n.1 zona tariffaria, e le eventuali variazioni che potrà subire nel corso dell’appalto - a seguito delle decisioni dell’Amministrazione Comunale in materia di politica tariffaria – non potranno essere penalizzanti per l’appaltatore.
ART. 7 – Caratteristiche del servizio
Il presente servizio è da considerarsi, altresì, servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. 12/06/1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto in caso di sciopero, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi alla disciplina prevista per i servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146 del 12/06/90 e s.m.i., in modo da garantire la continuità del servizio di trasporto. Nel caso di sciopero del personale della scuola o altra modifica o interruzione del servizio scolastico, il Comune darà tempestiva comunicazione circa le modalità di effettuazione del servizio o di eventuale sospensione.
ART. 8 – Sede operativa
La ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di una Sede operativa sul territorio del Comune di Rimini con proprio ufficio in una sede facilmente raggiungibile dall'utenza, aperto al pubblico per almeno 36 ore alla settimana con articolazione oraria tale da offrire il miglior servizio all'utenza durante il corso della settimana, con aperture garantite il sabato mattina ed almeno due pomeriggio fino alle 18:30. La Ditta dovrà inoltre comunicare all’Amministrazione Comunale, alle Istituzioni Scolastiche e al pubblico l’ubicazione, i recapiti telefonici, di fax, e-mail e Posta Elettronica Certificata utili per le comunicazioni.
ART. 9 – Svolgimento del servizio e obblighi dell’appaltatore
La Ditta Appaltatrice svolge il servizio con propri capitali e mezzi tecnici e amministrativi, con proprio personale e con autoveicoli (in disponibilità a qualunque titolo) a suo rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso ed esonera il Comune di Rimini da qualunque responsabilità – nessuna esclusa - attinente lo svolgimento del servizio.
Il Comune di Rimini concederà in comodato d’uso a titolo gratuito n. 2 scuolabus che dovranno essere utilizzati dalla Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio in oggetto e dei quali si allega copia della carta di circolazione (Allegato B al presente Capitolato). Dopo il quinto anno di appalto l’Aggiudicatario potrà restituire detti scuolabus al Comune di Rimini.
L’Affidatario sarà tenuto a gestire gli scuolabus ricevuti in comodato gratuito dall’Ente provvedendo ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si rendano necessarie e a provvedere al pagamento dell’assicurazione e della tassa di possesso. Il comodato dei mezzi sarà disciplinato da specifica scrittura privata.
Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico, che per le scuole dell'infanzia è prolungato fino a tutto il mese di giugno, salvo diversa disposizione intercorsa nel periodo di vigenza dell'appalto.
Il servizio di trasporto scolastico è effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti per ciascun anno scolastico e secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi e nel rispetto di tali orari.
La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti il trasporto scolastico, i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. La Ditta Appaltatrice per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti, anche amministrativi, adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione della raccolta delle iscrizioni al servizio, con fornitura dei moduli e di tutte le comunicazioni tecniche alle famiglie preventivamente concordate con l’Amministrazione, a mettere on line il Programma di esercizio del trasporto per la consultazione da parte degli utenti; dovrà inoltre raccogliere le istanze (rivolte al Comune) allestendo un punto per la compilazione assistita delle domande degli utenti presso il proprio ufficio.
La ditta aggiudicataria opererà in regime di “net cost” vale a dire che dovrà provvedere alla riscossione delle tariffe poste a carico dell'utenza, nella misura determinata dal Comune di Rimini. L’appaltatore dovrà svolgere il controllo della qualità del servizio, con ispezioni sui mezzi per controllare il rispetto delle norme generali per il trasporto e delle condizioni di cui al presente capitolato speciale (orari, percorsi ecc.) e dovrà comunicare al Comune di Rimini la localizzazione del deposito mezzi.
L’appaltatore dovrà consentire l’accesso ai mezzi e assicurare il massimo di collaborazione e l’accessibilità alle informazioni al personale appositamente incaricato dal Comune di Rimini di svolgere attività di vigilanza e controllo sulla regolarità di svolgimento del servizio.
L’appaltatore dovrà avvalersi di operatori (autisti, accompagnatori e personale di front office) che non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
In relazione alle legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il gestore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” , ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice , per quanto compatibili, che l’incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso, fermo restando che l’accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio.
In relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il gestore è tenuto a non concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal
rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
Il gestore è tenuto al rispetto tassativo di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità consultabili sul sito: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxx e di impegnarsi in caso di aggiudicazione ai rispettarle e farle rispettare, che faranno parte integrante e sostanziale della convenzione di concessione, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ART. 10 – Monitoraggio del servizio
L’appaltatore è tenuto a produrre alla Stazione Appaltante, con cadenza mensile, prima dell’emissione delle fatture, ed entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento, specifici report riportanti i chilometri percorsi – per ciascuna linea e per l’intero servizio – nel mese di riferimento. L’eventuale conguaglio economico - calcolato come previsto al successivo art. 18 - derivante da variazioni dei chilometri percorsi, sarà operato al termine di ciascun anno scolastico, con la fattura del mese di giugno.
Al termine di ogni anno scolastico – entro il 15 di luglio - l’appaltatore è tenuto a produrre al Comune una sintetica relazione in merito all’andamento del servizio nel corso dell’anno scolastico, evidenziando criticità, punti di forza e aree di miglioramento del servizio.
Il Comune si riserva di svolgere iniziative finalizzate alla raccolta di dati per valutare il gradimento del servizio da parte degli utenti.
ART. 11 – Le fermate
I punti di raccolta degli utenti del servizio sono fissati in apposite fermate autorizzate ai sensi di legge che possono anche coincidere con le fermate del trasporto Pubblico Locale. L’Appaltatore dovrà provvedere all’istituzione delle fermate previste dal Programma di Esercizio, comprese le autorizzazioni di legge. E’ vietata la salita e la discesa degli utenti al di fuori delle fermate. Ciascuna fermata dovrà essere contrassegnata da apposita palina segnaletica con tabella “fermata scuolabus” la cui grafica dovrà essere approvata dal Comune di Rimini. Le paline attualmente poste nelle fermate sono di proprietà della Stazione appaltante e saranno cedute in comodato d’uso all’appaltatore che dovrà curarne la manutenzione. Poiché le fermate, al pari degli itinerari, sono soggette a variazioni e spostamenti, l’appaltatore dovrà provvedere allo spostamento delle paline e alla sostituzione delle paline deteriorate. Le paline di fermata sono, di norma, costituite da:
- Tabella in Alluminio bifrontale 40x40 cm, con 2 staffoni da 60 mm e bulloneria (D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992 Fig. II 304 art.135);
- Palo Zincato da 60 mm H 350 cm con tappo;
La Stazione appaltante rimborserà all’appaltatore il costo sostenuto per l’acquisto delle paline di fermata fino alla somma massima di €. 162,82 (oltre all’IVA di Legge) per ciascuna nuova palina che sarà installata, al netto delle paline installate in sostituzione di precedenti deteriorate
Detta somma è costituisce rimborso del costo sostenuto dall’Appaltatore per l’acquisto del manufatto, poiché l’installazione fa parte dell’esecuzione del programma di esercizio annuale, sarà corrisposta previa presentazione di apposita richiesta da parte dell’Appaltatore corredata di copia della relativa fattura almeno in parte quietanzata. Il limite di rimborso €. 162,82 è soggetto alla revisione annuale con le medesime modalità del costo chilometrico di aggiudicazione. L’allegato
“C” riporta – a titolo esemplificativo – anche gli spostamenti, sostituzioni e nuove installazioni di paline di fermata riferite all’anno solare 2015 (ultimo dato disponibile).
Al termine dell’appalto il Gestore uscente dovrà consegnare all’Amministrazione una mappa georeferenziata dei percorsi e delle fermate nonché l’elenco completo delle paline.
ART. 12 – Avarie ed emergenze
In caso di ritardo dovuto ad avaria sopraggiunta di un mezzo utilizzato nel trasporto scolastico, la Ditta aggiudicataria è tenuta alla sostituzione del mezzo medesimo con un mezzo idoneo entro venti minuti.
In caso di temporanea interruzione della viabilità, l’aggiudicatario è tenuto ad adottare immediatamente le soluzioni opportune e ad informare tempestivamente l’Amministrazione, gli utenti e le Istituzioni Scolastiche interessate.
L’appaltatore dovrà garantire la sostituzione degli autisti in caso di malattie, infortuni, malori o altre cause di assenza senza che ciò comporti interruzione del servizio e a tal fine dovrà disporre di idoneo personale.
ART. 13 – Referente dell’appalto
L’aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula del contratto, un proprio rappresentante, definito “Capo progetto”, il quale assume la responsabilità di referente, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con il referente del Comune e che costituirà l’interlocutore primario per tutto ciò che attiene l’esecuzione dell’appalto. Il Comune, a sua volta, designerà un proprio referente che gestirà i rapporti ed i contatti con l’affidatario.
Il Comune esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell’ambito della gestione del servizio da parte dell’affidatario. Tali controlli hanno lo scopo di verificare il rispetto della qualità del sevizio sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Art. 14 – Caratteristiche dei mezzi da utilizzare
I mezzi da utilizzare dovranno essere idonei per caratteristiche tecniche e costruttive, dimensioni, capacità di trasporto a svolgere il servizi in oggetto nei percorsi che, di anno in anno, costituiranno il Programma di esercizio del Trasporto e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- veicoli rispondenti alle prescrizioni del D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”;
- non potranno essere utilizzati automezzi omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3;
- a partire dall’anno scolastico 2018/19 l’immatricolazione dei mezzi non dovrà essere antecedente – all’inizio di ciascun anno scolastico - a 10 anni rispetto all’anno scolastico di utilizzo;
- in deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell’utilizzo saltuario, l’immatricolazione dei mezzi utilizzati come riserva non potrà essere antecedente – all’inizio di ciascun anno scolastico - a 15 anni rispetto all’anno scolastico di utilizzo;
- per ogni automezzo dovrà essere previsto che l’autista sia dotato di telefono cellulare con auricolare o vivavoce per comunicare con gli Uffici Comunali, con la sede dell’appaltatore e per eventuali emergenze;
- ogni automezzo dovrà montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti;
- Ogni automezzo dovrà avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel corso dell’affidamento
In caso di necessità di utilizzo di automezzi con numero di posti superiore, per maggiore presenza di utenti, l’Appaltatore ha l’obbligo di sostituire l’autobus o lo scuolabus con un mezzo di capienza sufficiente a soddisfare il trasporto di tutti gli utenti seduti.
L’appaltatore ha l’obbligo di disporre di un numero di mezzi di riserva con min 30 posti a sedere per imprevisti/emergenze non inferiore a n. 3.
ART.15 - Obblighi del conducente del mezzo
I conducenti dovranno essere in possesso della patente di guida e delle eventuali ulteriori abilitazioni previste dall’art. 116 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.).
Il conducente deve obbligatoriamente essere identificabile vestendo apposita divisa ed essere munito di distintivo riportante le proprie generalità e quelle dell’Impresa aggiudicataria.
In particolare il conducente deve:
a) espletare il servizio con diligenza adottando le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza degli utenti in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dello scuolabus);
b) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
c) essere dotato di telefono cellulare con dispositivo di viva voce (o auricolare) al fine di garantire la tempestiva comunicazione con gli uffici preposti;
d) effettuare il servizio di trasporti degli utenti solo in presenza dell’accompagnatore salvo situazioni di emergenza o comunque impreviste da comunicare tempestivamente all’Amministrazione;
e nel contempo è vietato al conducente durante lo svolgimento del servizio:
e) fumare a bordo del mezzo;
f) assumere bevande alcoliche;
g) esprimersi con xxxx inurbani e con gesti diseducativi o comunque, non inerenti alle proprie mansioni;
h) far salire sugli autobus persone estranee al servizio stesso o non autorizzate dagli uffici competenti;
i) far salire persone in numero superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
l) raccogliere e far scendere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
m) portare animali o cose sugli autobus;
n) deviare dal percorso per esigenze personali;
o) dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale;
p) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti.
L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, i nominativi dei conducenti facendo presente che potrà essere richiesta la sostituzione di quelli che, ad insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione, risultassero non idonei o inadatti sia
sotto il profilo della sicurezza, sia sotto l’aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio oltre che per mancato assolvimento degli incarichi affidati o violazione dei divieti imposti. L’Impresa aggiudicataria deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma approvato dall’Amministrazione Comunale, raccogliendo le eventuali richieste o reclami delle famiglie degli utenti e riportandole agli Uffici Comunali competenti.
In caso di sostituzione per qualsiasi motivo l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione il nominativo del nuovo conducente e comunque prima della presa in servizio.
ART.16 - Obblighi dell’accompagnatore
L’accompagnatore deve obbligatoriamente essere identificabile vestendo anche un semplice giubbotto e munito di distintivo riportante le proprie generalità e quelle dell’Impresa aggiudicataria. Alla figura dell’accompagnatore vengono affidati i seguenti compiti:
a) collaborare con l’utenza al momento della salita/discesa dal mezzo anche per eventuali presidi e/o ausili compresi gli effetti personali;
b) accompagnare, quando necessario, gli utenti sino all’entrata esterna della scuola;
c) annotare la presenza giornaliera degli utenti che usufruiscono del servizio utilizzando l’apposito registro fornito dagli uffici comunali e segnalare immediatamente la presenza di utenti non compresi nell’elenco fornitogli;
d) sorvegliare gli alunni durante la percorrenza intervenendo in modo autorevole ma corretto al fine di prevenire ogni tipo di intemperanza o danno;
e) segnalare con immediatezza agli uffici comunali l’eventuale assenza di persona adulta alla fermata di ritorno assegnata agli utenti e mantenerne la custodia a bordo del mezzo fino alle successive istruzioni;
f) segnalare agli uffici comunali particolari situazioni di disagio verificatesi durante il percorso;
g) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dell’utente.
All’accompagnatore durante lo svolgimento del servizio è altresì fatto divieto di:
h) fumare a bordo del mezzo;
i) assumere bevande alcoliche;
l) esprimersi con xxxx inurbani e con atteggiamenti diseducativi e comunque non inerenti alle proprie mansioni;
m) portare animali o cose a bordo del mezzo;
n) prendere accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
o) dar adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale.
L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, i nominativi degli accompagnatori facendo presente che potrà essere richiesta la sostituzione di quelli che, ad insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione, risultassero non idonei o inadatti sotto l’aspetto della disponibilità nei confronti degli utenti del servizio oltre che per mancato assolvimento degli incarichi affidati o violazione dei divieti imposti.
L’Impresa aggiudicataria deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta.
Nell’esecuzione del servizio il personale dovrà attenersi al programma stabilito dall’Amministrazione Comunale, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o reclami.
In caso di sostituzione per qualsiasi motivo l’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione il nominativo del nuovo accompagnatore e comunque prima della presa in servizio.
ART. 17 – Oneri del Comune
Il Comune si impegna a fornire all’affidatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio. E’ a carico del Comune, oltre al pagamento del servizio secondo le modalità previste all’articolo 18, l’approvazione del Programma annuale di esercizio del Trasporto scolastico di cui all’art. 4 del presente Capitolato.
ART. 18 - Calcolo del corrispettivo e modalita’ di pagamento
Per lo svolgimento dei servizi previsti all’articolo 1, il Comune corrisponderà all’affidatario, per il periodo settembre – giugno (totale 10 mesi) di ciascun anno dell’appalto, il prezzo offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei chilometri netti previsti dal Programma di esercizio del Trasporto dell’anno scolastico di riferimento.
La variabilità dei percorsi svolti che comporti l’aumento - in riferimento a ciascun anno scolastico di vigenza dell’appalto e senza possibilità di sommare le maggiori percorrenze di anni scolastici diversi – di oltre il 10% e fino al 30% dei chilometri previsti nell’allegato “A” comporta l’aumento del compenso dell’appaltatore calcolata al costo chilometrico risultante dall’appalto moltiplicata per la differenza dei chilometri percorsi eccedenti la variazione del 10%; la variabilità dei percorsi svolti che comporti la diminuzione - in riferimento a ciascun anno scolastico di vigenza dell’appalto e senza possibilità di sommare le maggiori percorrenze di anni scolastici diversi – di oltre il 10% e fino al 30% dei chilometri previsti nell’allegato “A” comporta la diminuzione del compenso dell’appaltatore calcolata al costo chilometrico risultante dall’appalto moltiplicata per la differenza dei chilometri percorsi eccedenti la variazione del 10%.
Le eventuali variazioni annuali – in aumento o in diminuzione - rispetto ai percorsi indicati nell’Allegato “A” al presente capitolato non superiori complessivamente al 10% dei Km. complessivi, non dovranno comportare aumento di spesa per variazioni in aumento né riduzioni di spesa per variazioni in diminuzione e l’impresa aggiudicataria sarà obbligata ad ottemperarvi senza che nessuna indennità o rimborso siano dovuti.
Il Comune corrisponderà in n. 10 quote mensili all’affidatario, per il periodo settembre – giugno ( totale 10 mesi ), il prezzo offerto in sede di gara moltiplicato per il numero dei chilometri netti previsti nell’Allegato “A” al presente capitolato e con la fattura del mese di giugno l’eventuale conguaglio derivante dal Programma di esercizio del Trasporto dell’anno scolastico di riferimento. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di fatture mensili esclusivamente in formato elettronico.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di regolarità Contributiva.
Qualora l’affidatario percepisca contributi in conto gestione – per lo svolgimento del servizio in oggetto - da parte di altri enti pubblici, la corrispondente somma sarà trattenuta dal corrispettivo dovuto dal Comune ai sensi dei commi precedenti.
ART. 19 - Revisione prezzi
La revisione prezzi potrà operare dal secondo anno di durata del contratto, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti a seguito di apposita ed adeguata istruttoria del responsabile del procedimento. La revisione dovrà essere richiesta espressamente dall’affidatario e dovrà essere corredata dagli elementi giustificativi. Decorrerà dalla data di ricevimento della richiesta, rimanendo quest’ultima priva di effetto retroattivo.
La revisione prezzi riguarderà sia il prezzo al chilometro del servizio di trasporto scolastico sia il prezzo delle paline di fermata.
Si applicherà l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal Governo, nel corso della vigenza dell’appalto, per la revisione dei prezzi dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
ART. 20 - Responsabilita’ dell’affidatario
In merito ai punti elencati di seguito l’affidatario dovrà :
A) Con riferimento al personale impiegato e ai mezzi utilizzati:
- comunicare al Comune prima dell’inizio della gestione i seguenti dati :
i. nominativo del Capo Progetto;
ii. elenchi nominativi del personale impiegato (compresi gli addetti al servizio di vigilanza e accompagnamento) allegando, per gli autisti, copia della patente di guida e dell’eventuale abilitazione prevista dalle norme vigenti e per gli accompagnatori l’indicazione dei titoli di studio e professionali;
iii. copia dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati nel servizio, incluse le riserve;
iv. copia delle polizze assicurative dei mezzi e dei certificati di assicurazione.
L’affidatario dovrà provvedere all’immediata sostituzione di quei dipendenti che il Comune a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati. La sostituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta
B) Con riferimento al rapporto di lavoro :
inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente CCNL di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.
Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.
Qualora l’affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.
In caso di ritardo dell’affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell’ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario. Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall’articolo 25 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità :
l’affidatario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico dell’affidatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Il Comune è pertanto esonerato :
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell’affidatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini, ai loro genitori o incaricati da essi, ai loro accompagnatori o ad altri utenti della strada durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, a bordo delle vetture e al di fuori di esse.
L’affidatario dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.
Tale polizza dovrà :
- coprire danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente;
- prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori a 5.000.000,00 di euro con un sottolimite per RCO a 3.500.000,00 per sinistro e 1.500.000,00 di euro a persona;
- essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività.
Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell’impresa assicurata.
L’affidatario dovrà inoltre attivare, per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta della stazione appaltante, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio con massimali non inferiori a 150.000,00 euro per morte, 150.000,00 euro per invalidità permanente, 10.000,00 euro per spese mediche, 500,00 per spese di trasporto e 50,00 euro giornalieri per max 360 giorni per diaria di ricovero ospedaliero.
Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico indicato che, per l’anno scolastico 2016/17, ammontano a circa n. 740.
Le copie conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate al Comune prima dell’inizio del servizio.
Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative.
Saranno a carico dell’affidatario i danni ai veicoli e alle paline di fermata causati nel corso della gestione esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.
D) Sicurezza sul luogo di lavoro :
l’affidatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto.
L’affidatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.
L’affidatario è tenuto a :
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente alla gestione delle emergenze, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti e nei mezzi in cui è destinato ad operare e sull’utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;
- garantire nel servizio la presenza costante di almeno un coordinatore dell’emergenza;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione; Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti
E) Ulteriori obblighi :
l’affidatario è tenuto a :
- far rispettare il divieto di fumo in tutti i mezzi utilizzati per il servizio e negli gli ambienti interni della sede operativa aperta al pubblico individuando un responsabile;
- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per l’incolumità di terzi;
- comunicare le presenze dei bambini con cadenza mensile;
- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già corrispondono a titolo di abbonamento.
ART. 21 – Subappalto
E’ vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità del contratto.
ART. 22 - Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio di trasporto scolastico e nel servizio di vigilanza e accompagnamento sugli scuolabus, l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
ART. 23 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario se non è disposta dal responsabile dell’esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente. Il Comune può disporre variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, nei seguenti casi :
a) per servizi supplementari da parte dell’affidatario, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento dell’affidatario produca entrambi i seguenti effetti :
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per il Comune notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni :
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Comune. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Il Comune, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell’importo del contratto calcolato come previsto al precedente art. 18, può imporre all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’affidatario.
In ogni caso l’affidatario ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il responsabile dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’affidatario maggiori oneri.
In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull’assetto organizzativo del servizio in oggetto in ragione dell’andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull’interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi quantitativi sia di contenuto.
L’affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.
ART. 24 - Penalita’
Qualora, nel xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx accertate irregolarità in ordine al mantenimento degli standard previsti e richiamati dal presente Capitolato, si applicano le seguenti penalità :
1. In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo 100% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore.
2. In caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge penale rapportata in ragione della gravità del fatto, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 80% del corrispettivo mensile.
3. Inosservanza degli orari delle linee 1.500,00 euro per linea, salvo il fatto che non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione fino a 2.000,00 euro per linea. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
4. Mancata sostituzione di mezzo in avaria entro il termine previsto 1.000,00 euro per episodio, salvo il fatto che non costituisca più grave inadempimento, il che comporta maggiorazione di sanzione fino a 2.000,00 euro per episodio.
5. Mancato rispetto di termini previsti per l'inoltro al Comune di informazioni relative al servizio quali: elenco nominativo degli autisti, elenco nominativo degli accompagnatori, ecc. 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.
6. Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio da 50,00 a 500,00 euro per ogni singolo episodio, secondo la gravità e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato.
7. Per eventuali inadempienze non contemplate nella presente casistica il Comune applicherà penalità variabili da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato e al ripetersi degli episodi.
Le contestazioni delle irregolarità vanno effettuate per iscritto e trasmesse al concessionario tramite PEC. L’affidatario ha facoltà di presentare al referente comunale controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci ) giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione. La loro adeguatezza sarà valutata dal responsabile dell’esecuzione del contratto.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
Il Comune si riserva, in ogni caso, tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l’immediata escussione della polizza fideiussoria.
Il Comune, comunque, ai sensi dell’articolo1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
ART. 25 - Sospensione e risoluzione del contratto
Sospensione : si applica in materia, per quanto compatibile, l’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016.
Risoluzione : sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 ed il mancato rispetto di quanto previsto all’art.9 commi 11, 12, 13 e 14. Inoltre il responsabile dell’esecuzione. quando accerti che i comportamenti dell’affidatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto o grave irregolarità tale da compromettere l’esecuzione a regola d’arte dei servizi, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’affidatario. Su indicazione del RUP il responsabile
dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all’affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’affidatario abbia risposto, il Comune, su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi l’esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell’esecuzione assegna un termine che, salvi casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i servizi in ritardo e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l’affidatario, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al RUP. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, il Comune dispone la risoluzione del contratto.
In tutti i casi di risoluzione , l’affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
ART. 26 - Garanzie: cauzione definitiva e assicurazione
L’affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di affidatario di pubblici servizi.
La cauzione di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune.
Nel caso in cui il Comune si rivalga sulla cauzione, l’appaltatore deve provvedere immediatamente al reintegro dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo.
Il Comune può rivalersi sulla cauzione per la :
• copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento dell’appaltatore;
• copertura delle penalità di cui all’articolo 24;
• spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore;
• risarcimento di danni cagionati dall’inadempimento dell’appaltatore.
ART. 27 - Tracciabilita’ dei flussi finanziari
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi
presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti,dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il sub appaltatore o il sub contraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 0000 x. 000 xx dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,l’esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell’appaltatore.
Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.
ART. 28 - Trasparenza
L’affidatario espressamente ed irrevocabilmente :
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell’affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 29 - Trattamento dei dati
Le informazioni accessibili, al fine di consentire all’affidatario lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato sono i dati anagrafici degli utenti completi di indirizzo di partenza, scuola frequentata e indirizzo di ritorno;
L’affidatario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.
L’affidatario deve comunicare prima dell’inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall’impresa affidataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
ART. 30 - Domicilio legale.
Per gli effetti del presente appalto l’affidatario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Rimini.
A tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
ART. 31 - Controversie.
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.
ART. 32 - Documenti di contratto
Fanno parte del contratto, come allegati, i seguenti documenti :
- il presente Capitolato;
- il “Progetto Tecnico”;
- l’offerta economica.
ART. 33 - Spese contrattuali.
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.
Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto.
L’IVA si intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo l’articolo 17 – ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell’IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all’Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo ( imponibile ) della prestazione o cessione di beni, mentre l’aliquota IVA verrà versata all’Erario.
In caso di riaffidamento del contratto prevista al precedente articolo 3 le eventuali spese saranno a carico dell’affidatario.
L’affidatario sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34 del Decreto Legge 179/2012 come modificato dalla Legge di conversione 221/2012, alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla G.U del bando di gara.
Rimini,
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
(Firmato digitalmente)