SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE
Concessione del diritto di superficie al Comune di Siena del terreno distinto alle particelle 1053 e 1055 del foglio 43 del C.T., di proprietà della Camera di Commercio di Siena per un periodo di anni 50.
L’anno duemiladiciotto, il giorno---------------del mese di in Siena,
tra la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante, dott.---------------------,nato a
-----------------il--------------------------,in forza ed in esecuzione della delibera n.--------della Giunta
Camerale del---------------------------------------------, che , in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
ed il COMUNE DI SIENA, in persona del Dirigente dott. nato
a----------------------il ,
in forza ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data--------------n ,
debitamente esecutiva, che in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera “B”
premesso
Che con convenzione stipulata in Siena il 30 gennaio 1987, rep. 10934 del 30/01/1987, a rogito del Notaio Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, registrata a Siena il 19/02/1987 al n. 189 Vol. 16, trascritta a Siena il 20/02/1987 al n. 222 del registro generale e n. 1347 di formalità, le parti si accordarono per la concessione gratuita del diritto di superficie al comune di Siena del terreno distinto alle particelle 79 e 196 (oggi 1053 e 1055) del foglio 43 del C.T., di proprietà della Camera di Commercio di Siena per un periodo di anni 35 e quindi con scadenza al 29/01/2022, al fine di realizzarvi, a cura e spese del comune di Siena, una struttura immobiliare destinata a “Centro Alimentare Polivalente” previa demolizione dell'edificio pre-esistente;
che con tale atto le parti definirono anche le modalità attuative ed i criteri di calcolo dei valori, relativi alle varie eventuali ipotesi concernenti la possibilità di estinzione anticipata del contratto da parte della Camera di Commercio nonché quella relativa alla possibilità da parte del Comune di Siena di recedere in qualsiasi momento o di procedere, al termine della convenzione stessa, al riscatto del terreno;
che nel corso della durata della convenzione, dalla sua stipula ad oggi, il comune di Siena ha provveduto alla demolizione dell'edificio esistente ed alla completa realizzazione del previsto “Centro Alimentare Polivalente”;
che anche a seguito di importanti modifiche normative il comune di Siena ha cessato la gestione diretta del “Centro Alimentare Polivalente” provvedendo comunque alla locazione degli edifici realizzati ad aziende operanti nei servizi alimentari, servizi logistici e attività artigianali
che approssimandosi la data di scadenza della convenzione sopra citata è intenzione delle parti provvedere alla definizione di nuovi e più attuali criteri di accordo che permettano la migliore valorizzazione dell'area e degli importanti investimenti realizzati senza distoglierla dalla sua funzione strategica di area destinata ad accogliere attività di servizio quali il commercio all’ingrosso, servizi logistici, produzione di prodotti tipici, attività artigianali, e tutte quelle a supporto di aziende ed imprese della città compatibili con la destinazione urbanistica dell’area.
Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:
1) Le Camera di Commercio di Siena, quale proprietaria del terreno sito in Siena, viale Toselli, insistente sulle particelle 1053 e 1055 del foglio 43 del Catasto Terreni di Siena contraddistinto nella relativa planimetria in cui l'area posta in evidenza con velatura di colore azzurro, dichiara di
rinnovare per anni 50 (cinquanta) con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, la concessione , al Comune di Siena, del diritto di superficie sul terreno medesimo con l'effetto di garantire il proseguimento dell'utilizzo degli edifici realizzati per accogliere attività di servizio quali il commercio all’ingrosso ed i servizi logistici, le attività artigianali, la produzione di prodotti tipici e tutte quelle a supporto di aziende ed imprese della città compatibili con la destinazione urbanistica dell’area .
2) La struttura realizzata in adempimento alla convenzione del 30/01/1987 con i suoi accessori, gli impianti e le attrezzature previste rimarranno in proprietà del concessionario per tutta la durata del rapporto qui regolato.
3) A decorrere dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Comune di Siena è tenuto al pagamento di un corrispettivo annuo a favore della Camera di Commercio, pari al 12% dei canoni e proventi spettanti – attualmente e durante tutto il periodo di vigenza del presente atto - al Comune medesimo per la locazione e la concessione a terzi a titolo oneroso degli immobili che insistono sul terreno di proprietà camerale.
Le parti si riservano di definire con scambio di corrispondenza le modalità operative per la gestione dei rapporti amministrativi e contabili attuativi della presente convenzione.
4) Il Comune di Siena si impegna, attraverso il controllo delle attività che vi si andranno ad insediare ed attraverso lo strumento urbanistico, a destinare e mantenere il complesso realizzato esclusivamente al soddisfacimento dello scopo enunciato nel presente atto.
Il concessionario dovrà provvedere all'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutti quei lavori e forniture che si rendessero necessari per assicurare nel tempo la piena efficienza.
E' fatta salva, per il Comune di Siena, la possibilità di valutare ipotesi di cessione totale o parziale degli edifici realizzati qualora esigenze gestionali e/o necessità di sostenere altri investimenti e rimborso di debiti a medio lungo termine lo richiedano.
Non avendo al momento il Comune di Siena necessità od esigenze tali da lasciar prevedere a breve un ricorso a suddetta ipotesi, eventuale cessione, sia totale che parziale, non potrà concretizzarsi prima di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del presente atto
In tali casi dovranno essere applicate le procedure di cui al successivo art. 5 – 5' comma.
5°) Le modalità di gestione della presente costituzione di diritto di superficie sono cosi, qui di seguito regolate.
E' in facoltà della Camera di Commercio chiedere, l’estinzione del diritto di superficie, offrendo un corrispettivo al Comune di Siena pari al valore della costruzione esistente sul suolo, come valutato con perizia estimativa di Agenzia Entrate o di altro soggetto pubblico a ciò preposto, concordato tra le parti, e diverso dalle parti medesime.
Detta facoltà non potrà essere esercitata prima di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del presente atto.
In tale ipotesi, la riconsegna dell’immobile ad opera del Comune a favore della Camera di Commercio avverrà entro e non oltre sei mesi dalla notificazione dell’offerta, che dovrà essere effettuata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il pagamento del corrispettivo da parte della Camera di Commercio a favore del Comune di Siena dovrà essere corrisposto dalla concedente medesima entro lo stesso termine di sei mesi.
Il Comune ha altresì la facoltà di procedere, al riscatto del terreno qui concesso, provvedendo al pagamento alla Camera di Commercio di un valore stabilito con perizia estimativa di Agenzia
Entrate o di altro soggetto pubblico a ciò preposto, concordato tra le parti, e diverso dalle parti medesime.
Detta facoltà non potrà essere esercitata prima di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Trascorsi anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del presente atto, qualora il Comune intendesse alienare tutti o parte degli immobili realizzati, anche per sostenere la proprie necessità finanziarie connesse con la gestione del debito ed il sostegno a nuovi investimenti, la Camera di Commercio fin da ora esprime parere favorevole e si dichiara disponibile ad intervenire all'atto di cessione per l'aliquota terreni di propria competenza, a condizione che sia versata a proprio favore una parte del ricavato della cessione immobiliare, in proporzione al valore del terreno rispetto al valore totale del complesso immobiliare, come risultante da perizia estimativa di Agenzia delle Entrate o di altro soggetto pubblico a ciò preposto, concordato tra le parti e diverso dalle parti medesime. La perizia dovrà riportare distintamente il valore degli immobili ed il valore del terreno.
Le procedure di vendita ad evidenza pubblica dovranno essere avviate e svolte nel rispetto delle vigenti normative ponendo a base d'asta il valore della suddetta perizia estimativa.
Qualora, infine, il Comune di Siena intendesse recedere dalla convenzione in qualsivoglia epoca, è tenuto a provvedere alla distruzione e rimozione delle costruzioni realizzate e di eventuali ulteriori materiali, sostanze, residui di lavorazione presenti e giacenti nel terreno, così che il terreno risulti pienamente bonificato.
6) La Camera di Commercio di Siena garantisce che il terreno suddescritto è di sua piena ed esclusiva proprietà ed è libero da pesi e vincoli, da trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche.
7) Le imposte relative all’immobile ed al terreno saranno corrisposte dal soggetto passivo previsto, per ciascuna di esse, dalle vigenti disposizioni.
8) E’ vietata la cessione, totale o parziale, a chiunque ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, del diritto di superficie.
9) Ai fini della trascrizione il concedente rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.
10) Tutte le controversie e contestazioni che potessero sorgere tra le parti per causa ed in dipendenza del presente atto, non esclusa quella riguardante la risoluzione, saranno definite mediante arbitrato irrituale, e cioè saranno affidate alla decisione di un collegio dì tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex aequo et bono, inappellabilmente e senza formalità di procedura e saranno nominati: due dalle parti contendenti, uno per ciascuna ed il terzo dal Prefetto di Siena.
11) Imposte e spese relative al presente atto si dichiarano ad esclusivo carico del concessionario.
12)11 contratto 30 gennaio 1987 rep. 10934 del 30/01/1987 perderà ogni sua efficacia, in quanto pienamente sostituito dal presente, in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Firmato
AUTENTICA DI FIRME