MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a) e b), del Decreto Lgs.vo 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura ristretta e accelerata, per la fornitura di servizi di consulenza specialistica per la gestione della sicurezza ed il monitoraggio applicativo ed infrastrutturale dei sistemi del CED Interforze.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott _ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23.5.2007 , registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l’8.6.2007 , Visto n 3331. - sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il / / - nella sua qualità di
della Società con sede legale in , , - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale n.
- con oggetto sociale Produzione e assistenza di software specialistico di ambiente applicativo e tecnologico, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione con determina a contrarre n. 600/C/TLC.219.PR.384.013.001 del 21/01/2014, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla fornitura, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, dei servizi professionali
necessari alla gestione della sicurezza ed al monitoraggio applicativo ed infrastrutturale dei sistemi del CED Inerforze;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 1.600.000,00, oltre IVA al 22%, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) il Comitato Tecnico Consultivo, nella seduta dell’11 aprile 2013, ha espresso parere favorevole all’espletamento della gara d’appalto.
d) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 29/01/2014 n. 2014/S 020-031422, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11 lettere a-b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 10, del 27/01/2014, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
e) sono pervenute n. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / /2014, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società con sede in Via
– _ , al prezzo di Euro 1.600.000,00, cui sono da aggiungere Euro
352.000,00 per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro 1.952.000,00.
f) la Società “ ” viene indicata per brevità "Impresa" ed il Ministero dell' Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione".
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto l’erogazione (per 36 mesi) di servizi di consulenza specialistica per la gestione della sicurezza ed il monitoraggio applicativo ed infrastrutturale dei sistemi del CED Interforze.
Il servizio dovrà essere reso con le modalità in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta dell'Impresa n. del , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
L’oggetto della fornitura si compone dei seguenti macro-servizi:
1) Servizio di supporto applicativo:
⮚ portale S.S.I.I.;
⮚ integrazione delle Banche dati Informative Esterne (BIE);
⮚ infrastruttura di sicurezza;
⮚ monitoraggio delle attività utente e prescrizioni del garante a protezione dei dati personali del 27/11/2008;
⮚ monitoraggio applicativo ed infrastrutturale;
2) Servizio di supporto sistemistico:
⮚ portale S.S.I.I.;
⮚ integrazione delle Banche dati Informative Esterne (BIE);
⮚ infrastruttura di sicurezza;
⮚ monitoraggio delle attività utente e prescrizioni del garante a protezione dei dati personali del 27/11/2008;
⮚ monitoraggio applicativo ed infrastrutturale;
3) Servizio di Reperibilità H24.
L'ammontare complessivo del contratto è di € 1.600.000,00, cui sono da aggiungere € 352.000,00 per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 1.952.000,00.
Opzioni
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2. L’Amministrazione, inoltre, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione di cui al disposto normativo dell’Art. 57, comma 5, lett. “b”, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un’ulteriore annualità, del valore stimato di € 533.333,32, IVA esclusa.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto all’Impresa, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
L’Amministrazione, alla scadenza del contratto (qualora non intenda esercitare l’opzione di cui al precedente punto 2) o in alternativa, al termine dell’ulteriore annualità di cui alla cennata opzione prevista dall’articolo 57, comma 5, lett. “b”, del D.Lgs nr. 163/2006e ss.mm.ii, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, giusto quanto previsto dall’art. 23, comma 2, della Legge 62/2005 nella misura strettamente necessaria alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e comunque non superiore ai 6 (sei) mesi..
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d' Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) e g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 119 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale – Termini di adempimento - Verifiche ) Validità contrattuale
La durata complessiva dell’intero progetto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa, della comunicazione da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta verifica da parte dell’Amministrazione, per tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, della presa in carico dei sistemi oggetto di gestione e manutenzione, successivamente denominata “Dichiarazione di inizio attività”.
Articolo 4.bis
(Presa in carico dei sistemi ad inizio fornitura)
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, sarà affiancata dalla Società che attualmente fornisce i servizi di gestione e manutenzione per un periodo massimo di 3 (tre) mesi.
Inoltre, entro il termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta esecutività del contratto, l’Impresa aggiudicataria produrrà un piano di “Presa in carico” con il quale contestualmente si dichiarerà “pronta alla verifica della presa in carico” da parte dell’Amministrazione.
Il “Piano”, propedeutico per l’avvio dei servizi di supporto applicativo e sistemistico, deve prevedere una fase iniziale di pianificazione di dettaglio, da condurre in collaborazione con i referenti dell’Amministrazione e del referente della Società uscente, al fine di individuare le attività puntuali e la “milestones” da raggiungere per garantire il subentro entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data del contratto.
Il suddetto piano di “Presa in carico” sarà sottoposto all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di approntamento alla verifica redatta al termine del periodo di affiancamento di cui al primo capoverso.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione e la medesima costituirà la “Comunicazione di inizio attività” dalla quale decorreranno i tempi contrattualmente previsti.
Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
Articolo 4.ter
(Servizio di supporto applicativo/sistemistico, Reperibilità)
4.ter.1 Servizio di supporto applicativo
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, erogherà un servizio di supporto sistemistico, per tutta la durata contrattuale, garantendo un presidio giornaliero di risorse tecniche presso la sede del CED Banca Dati Interforze sita in Xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0/000 – 00000 Xxxx, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00
Il servizio in argomento ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento dei servizi utente attualmente installati e configurati e nello specifica prevede:
Per il Portale S.S.I.I.:
⮚ effettuazione di manutenzione evolutiva delle applicazioni relative alla gestione della sicurezza degli accessi degli utenti S.S.I.I. Tali applicazioni sono sviluppate in tecnologia “J2EE” e pubblicate in ambiente “IBM WebSphere”;
⮚ effettuazione di manutenzione evolutiva delle applicazioni relative alla gestione delle notifiche e delle segnalazioni. Tali componenti sono sviluppate in tecnologia “J2EE” e pubblicate in ambiente “WebSphere”;
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva delle componenti applicative del Sistema per la Certificazione delle “Postazioni di Lavoro”. Il sistema si basa su componenti applicative infrastrutturali basate sulla soluzione “CA”. Tali componenti applicative sono sviluppate in tecnologia “Microsoft .NET” in ambiente “MS Windows 2008 Server”;
⮚ effettuazione di manutenzione evolutiva del sistema di autenticazione e del flusso di certificazione e controllo delle “Postazioni di Lavoro” che accedono, anche attraverso postazioni mobili (“smartphone”, palmari, “tablet”), alle applicazioni “SDI” e al Portale S.S.I.I..
Per l’Integrazione delle Banche dati Informative Esterne (BIE):
⮚ effettuazione dello sviluppo e manutenzione dei filtri del “Security Proxy Server”. Il sistema si basa sullo sviluppo applicativo di filtri specializzati personalizzate per ogni “BIE” secondo il tipo di integrazione applicabile;
⮚ effettuazione dello sviluppo e manutenzione delle specializzazioni dei metodi di federazione con le “BIE service provider”. Le specializzazioni sono sviluppi di componenti “Java” che integrano il sistema di sicurezza.
Per l’Infrastruttura di sicurezza:
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative del Sistema di generazione e distribuzione dei certificati “client” per i “Token” e le “Smart Card” emessi dalle “PKI Microsoft” dedicate;
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative che mettono in sicurezza gli accessi via web service alla banca dati “SDI”;
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative del Sistema per la raccolta e la normalizzazione dei log applicativi prodotti dai sistemi e dalle applicazioni “web”. Per il Monitoraggio delle attività utente e prescrizioni del garante a protezione dei dati personali del 27/11/2008;
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative del Cruscotto dei “Log”;
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative che registrano le segnalazioni inviate dai cruscotti di monitoraggio delle banche dati integrate.
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative dedicate alla gestione degli “alert”;
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative dedicate alla gestione delle segnalazioni provenienti dalle banche dati integrate;
⮚ effettuazione di manutenzione correttiva ed evolutiva delle componenti applicative dedicate al Cruscotto del Portale SSII che, analogamente agli altri cruscotti delle banche dati integrate fornisce gli strumenti di monitoraggio sulle attività di gestione degli utenti.
Per il Monitoraggio applicativo ed infrastrutturale:
• effettuazione della manutenzione della personalizzazione della soluzione “CA APM”:
⮚ “dashboard” e allarmi personalizzati;
⮚ definizione dei servizi e dei loro livelli prestazionali in un contesto di “Service Assurance”;
⮚ metriche puntuali per indagini applicative mirate;
⮚ sviluppo di “Calculator” ad-hoc per l’aggregazione dei risultati di “performance”;
⮚ integrazione con nuovi sistemi applicativi;
• effettuazione della manutenzione evolutiva dei componenti applicativi dell’infrastruttura di controllo e monitoraggio ed integrazione nei processi di “Problem/Incident Management”;
• Affiancamento al personale dell’Amministrazione preposto per:
⮚ un monitoraggio efficiente e costante dei livelli dei servizi offerti dal Portale S.S.I.I. per l’individuazione rapida delle soluzione ai problemi occorsi;
⮚ la definizione dei parametri “fondamentali” da tenere sotto controllo per monitorare i servizi sia infrastrutturali sia applicativi;
⮚ la personalizzazione della reportistica e dell’allarmistica legata ai livelli di servizio.
4.ter.1 Servizio di supporto sistemistico
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, erogherà un servizio di supporto sistemistico, per tutta la durata contrattuale, garantendo un presidio giornaliero di risorse tecniche presso la sede del CED Banca Dati Interforze sita in Xxx xx Xxxxx xx Xxxxxxxx 0/000 – 00000 Xxxx dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Il servizio in argomento ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento dei servizi utente attualmente installati e configurati:
Per il Portale S.S.I.I.
• adeguamento dei sistemi dell’architettura del sistema Portale S.S.I.I. dovuto alla fase di migrazione dell’intero sistema su piattaforma virtuale;
• installazioni, configurazioni, “tuning” di “IBM WebSphere 6.1 + IBM IHS”;
• configurazioni, “tuning” di “MS Internet Infomation Service”;
• configurazione dei servizi di “log” sui sistemi “server”, secondo le specifiche esigenze.;
• analisi dei “log” di sistema dei “server”, per il monitoraggio delle prestazioni e la rilevazione di anomalie dei servizi configurati;
• interventi per l’ottimizzazione delle prestazione dei “server” (“tuning” di sistema);
• analisi dei problemi “software” di base e di ambiente ed individuazione della relativa soluzione.
• supporto al personale dell’Amministrazione per l’inoltro a Fornitori terzi delle segnalazioni di anomalie ed eventuale supporto ai Fornitori medesimi durante la fase di applicazione delle soluzioni;
• aggiornamento della documentazione e delle procedure atte a migliorare le attività di supporto di secondo livello per problematiche tecniche ricorrenti sui posti di lavoro;
• attività di supporto per la definizione e documentazione delle procedure operative di esercizio;
• gestione e manutenzione del sistema di controllo accessi basato sulla soluzione “CA WAM” e “CA SOA Security Manager”.
Per l’Integrazione delle Banche dati Informative Esterne (BIE):
• assistenza e definizione dei modelli di federazione (inps, sogei, ecc);
• installazione e/o integrazione di “service provider” che adottano “CA WAM”, che condividono o adottano le stesse infrastrutture di sicurezza adottate dal “Portale S.S.I.I” (“IXP”, Banca Dati DNA, “Schengen”, “SCNTT”, ecc.);
• manutenzione dei sistemi “SPS”.
Per l’Infrastruttura di sicurezza:
• manutenzione dei sistemi dedicati all’autenticazione/ autorizzazione degli accessi al Portale
S.S.I.I. I sistemi si basano sulla soluzione “CA WAM” e “CA SOA Security Manager”;
• manutenzione dei sistemi dedicati all’infrastruttura a chiave pubblica per l’emissione e la gestione di:
⮚ certificati server emessi dalla “PKI Microsoft” dedicata;
⮚ certificati client Postazioni di Lavoro emessi dalla “PKI Microsoft” dedicata;
⮚ certificati “client Smart Card” emessi dalle “PKI Microsoft” dedicate.
Per il Monitoraggio delle attività utente e prescrizioni del garante a protezione dei dati personali del 27/11/2008:
• manutenzione dei sistemi dedicati alla centralizzazione, la conservazione e la consultazione dei file di “log” relativi agli accessi degli amministratori di sistema operativo dei server dipartimentali del CED Banca Dati Interforze. Il sistema si basa sulla soluzione “CA User Activity Reporting (UAR)”, “Control Minder (CM)”;
• manutenzione dei sistemi dedicati alla monitoraggio applicativo ed infrastrutturale. I sistemi si basano sulla soluzione “CA” che comprende: “CA APM”, “Spectrum”, “eHealth”, “Report Analyzer”, “Service Operation Insight”, “DB Insight”.
4.ter.2 Reperibilità
L’Impresa successivamente alla data di ricezione della “Comunicazione di inizio attività” di cui al precedente articolo, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, assicurerà un servizio di reperibilità al fine di garantire la necessaria assistenza sistemistica ed applicativa atta alla risoluzione delle problematiche evidenziate per tutta la durata contrattuale.
La medesima dovrà, infatti, essere in grado di gestire direttamente o di inoltrare le chiamate alle strutture competenti per la soluzione, garantendo la continuità operativa del Sistema Informativo Interforze.
Sono previste due modalità di servizio:
• Servizio di reperibilità telefonica;
• Servizio on-site a consumo.
L’assistenza applicativa e sistemistica in reperibilità deve essere prestata sui seguenti ambienti:
• Portale S.S.I.I.;
• Integrazione delle Banche dati Informative Esterne (BIE);
• Infrastruttura di sicurezza.
Le suddette attività consentiranno anche di valutare le reazioni delle diverse componenti al variare dei carichi e del traffico.
Servizio di reperibilità telefonica
Il servizio di reperibilità H24 sarà attivo dalle ore 18.00 alle ore 9.00 dei giorni lavorativi e dalle ore
00.00 alle ore 24.00 nei giorni non lavorativi (sabato, domenica e festività infrasettimanali), essendo i rimanenti periodi coperti dal personale di assistenza ordinaria. Il servizio prevede esclusivamente la reperibilità H24 su chiamata telefonica.
Interventi on-site in caso di supporto non risolutivo
Nel caso in cui il supporto prestato telefonicamente non fosse risolutivo, si effettuerà un intervento on- site per un totale di 20 ore mese secondo i livelli di servizio della seguente tabella.
Gravità | % casi | Tempi di intervento |
Disservizi | 100% | 4 ore |
Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
4.ter.3 Dimensionamento dei servizi (supporto e reperibilità)
In considerazione dei livelli di servizio, delle fasce orarie di presenza richiesta, della complessità ed eterogeneità delle infrastrutture tecnologiche da gestire, l’Impresa assicurerà un’adeguata copertura del servizio, garantendo la presenza contemporanea di almeno 5 risorse annue con il mix di profili professionali riportato di seguito:
Figura Professionale | Numero Risorse | Nr. gg |
Analista Programmatore | 2 | 440 |
Specialista di Prodotti di “SecurityCA (WAM, UAR, Access Control, | 1 | 220 |
Advanced Authentication, Arcot)” | ||
Specialista di Prodotti per il monitoraggio applicativo, infrastrutturale e dei livelli di servizio di “CA (Wily e CEM, Spectrum, eHealth, DB Insight, Report Analyzer)” | 1 | 220 |
Specialista per la Sicurezza | 1 | 220 |
I servizi in argomento saranno erogati da parte delle figure professionali certificate di cui alla precedente tabella e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti per i servizi sopraelencati, fatti salvi gli interventi on-site in caso di supporto non risolutivo, e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
Articolo 4. quater
(Trasferimento di “know-how” e passaggio di consegne)
Al termine di efficacia del contratto (36 mesi) ed in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, l’Impresa si impegna a prestare all’Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati il massimo supporto e collaborazione per consentire all’Amministrazione medesima di subentrare all’Impresa nella gestione dei servizi.
L’Impresa, a seguito della richiesta dell’Amministrazione, a partire dal terzultimo mese antecedente alla prevista scadenza del presente contratto e fino alla prevista scadenza negoziale, metterà a disposizione dell’Amministrazione, nella forma e con le modalità più opportune, risorse umane e documentazione.
L’Impresa s’impegna inoltre a fornire tutte le indicazioni, le conoscenze maturate e le informazioni necessarie o utili a tale scopo, mettendo a disposizione dell’Amministrazione il proprio personale incaricato della gestione per i 3 (tre) mesi di rilascio, al fine di consentire al subentrante il mantenimento dei livelli di servizio previsti.
In particolare, l’Impresa, nei 3 (tre) mesi della “Fase Finale”, si impegna a:
• affiancare il personale della nuova gestione;
• garantire il proseguimento del servizio senza causare agli utenti dell’Amministrazione interruzioni o degrado degli “SLA” concordati.
Tutte le attività che saranno svolte dall’Impresa in questa fase non dovranno in alcun modo gravare sull’operatività delle risorse umane e tecnologiche impiegate.
4.quater.1 Prosecuzione della gestione dei sistemi e mantenimento dei Livelli di Servizio consolidati
Durante la “Fase Finale” di passaggio delle consegne, l’Impresa continuerà a svolgere tutte le attività di gestione tecnica dei sistemi dell’Amministrazione, mantenendo invariati i livelli di servizio raggiunti con la “Fase a Regime”.
Gli adempimenti passeranno dall’Impresa al personale indicato dall’Amministrazione, man mano che il trasferimento del “know-how” e l’analisi della documentazione operativa lo renderà possibile. Durante la “fase di rilascio” (o “fase finale”), l’Amministrazione non richiederà all’Impresa l’introduzione d’innovazioni tecnologiche dell’“hardware” o del “software”, al fine di rendere più rapido e semplice il passaggio delle consegne. Alla fine del passaggio di consegne, l’Impresa avrà messo il personale che le subentrerà nella gestione/contratto nelle condizioni di proseguire autonomamente il ciclo produttivo ed operativo, senza interruzioni né modifica dei livelli di servizio raggiunti.
4.quater.2 Predisposizione della documentazione per il passaggio di consegne
L’Impresa dovrà produrre, in formato sia cartaceo sia elettronico, la documentazione indicante le modalità della gestione operativa dei servizi oggetto di fornitura (Specifiche dei Requisiti, Specifiche Funzionali, programmi “software”, ecc.), nonché permettere in qualunque momento l’accesso ai dati raccolti nell’esecuzione delle attività di gestione del “Sistema Informatico” fino al momento del subentro.
4.quater.3 Trasferimento delle competenze
L’Impresa dovrà fornire al personale tecnico indicato dall’Amministrazione un adeguato addestramento all’utilizzo degli strumenti di gestione dei sistemi attivati durante la fase di regime.
Tale addestramento dovrà basarsi sia sugli aspetti teorici (metodologie) che pratici (procedure operative, strumenti, etc.).
4.quater.4 Trasferimento delle competenze
Le singole presenze del personale impiegato nell'erogazione dei servizi oggetto della fornitura dovranno essere registrate e mensilmente dovrà essere compilato per l'Amministrazione un riepilogo delle giornate lavorative prestate, suddivise per figure professionali.
Il personale impegnato, in modo continuativo, sulla fornitura oggetto del presente atto negoziale non potrà essere distolto dalle sua normali attribuzioni o impegnato per altri progetti.
Con cadenza trimestrale dovrà essere prodotto, a cura dell’Impresa, un documento di reportistica che riporti i livelli di servizio (SLA) rilevati nel periodo di osservazione, evidenziando eventuali discordanze con i valori contrattualmente previsti.
Con cadenza trimestrale, l'Amministrazione potrà verificare, per mezzo del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto, la professionalità del personale impiegato nell'erogazione dei servizi durante il periodo in esame, utilizzando come parametri di qualità l'adeguatezza delle competenze, l'efficacia e l'efficienza degli interventi. Qualora una singola valutazione risultasse insufficiente, l'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale coinvolto.
L’Impresa avrà facoltà di proporre, senza oneri aggiuntivi, soluzioni finalizzate ad agevolare le operazioni di monitoraggio suddette da parte dell’Amministrazione.
La pianificazione e lo svolgimento di tutte le operazioni sopradescritte dovranno essere concordate preventivamente con il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.
Articolo 5
(“Project Management” e “Quality Assurance”)
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della “Comunicazione di inizio attività”, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, erogherà un servizio di “Project Management” e “Quality Assurance”per tutta la durata contrattuale.
I servizi di “Project Management” e “Quality Assurance” includono le attività che riguardano l’organizzazione, la gestione, la rendicontazione e la qualità dei progetti sia per attività a canone che per attività ad evento.
Per i servizi erogati con una modalità ad evento o progettuale, sarà la dimensione dell’intervento o dell’obiettivo a determinare l’effettivo livello di documentazione e gestione da prevedere, nel rispetto della metodologia adottata.
Il dettaglio degli interventi, i livelli di servizio richiesti e le relative penalità sono compendiati nell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente contratto.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Articolo 6 (Documenti di progetto)
6.1 Piano di progetto
L’Impresa, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta registrazione del contratto nei modi di legge, dovrà presentare un “Piano di Progetto”, nonché riprodurlo con le relative integrazioni successivamente, entro il termine di quindici giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre e/o su richiesta dell’Amministrazione.
Nel “Piano di Progetto” dovranno essere compendiati come minimo i seguenti argomenti:
• servizi previsti nell’attività complessiva, a partire da quelli indicati negli appositi punti del Capitolato Tecnico;
• documenti che saranno prodotti nello svolgimento delle attività;
• descrizione della struttura organizzativa adottata dal fornitore con l’indicazione dei ruoli, delle competenze, delle responsabilità e delle interfacce messe a disposizione per i vari servizi;
• indicazione degli “standard” di riferimento, gli strumenti e gli ambienti utilizzati e le procedure, nell’ambito del “SQA”, previste dal Fornitore;
• regole per la registrazione dei consuntivi ed il controllo e la valutazione dei risultati e degli scostamenti;
• procedure previste per la presa in carico iniziale delle attività allo scopo di garantire la continuità operativa alle utenze ed agli uffici/reparti del Servizio di Polizia stradale;
• procedure previste per il passaggio delle consegne, relativamente al “know-how” applicativo e di gestione, al termine del contratto dell’attuale fornitore allo scopo di garantire la continuità operativa a tutte le utenze;
• descrizione della struttura organizzativa adottata per la realizzazione dei servizi con l’indicazione delle modalità di erogazione delle varie attività e delle interfacce messe a disposizione;
• indicazione dei profili professionali previsti per l’attività di manutenzione e l’indicazione delle risorse allocate in termini di competenze ed addestramento.
Il contenuto della documentazione di cui sopra potrà, di comune accordo fra le parti, essere variato ed integrato nel corso dei lavori, al fine di ottimizzarne l’efficacia.
Tutta la documentazione dovrà essere disponibile per l’Amministrazione con possibilità di scaricare i documenti medesimi mediante i formati “standard di mercato” e quelli adottati dall’Amministrazione medesima.
Tutta la documentazione dovrà essere adeguata per poter costituire la base di un passaggio di consegne efficace in fase di rilascio del “Servizio” con caratteristiche da concordare con l’Amministrazione nella fase di “Subentro”, in funzione delle scelte metodologiche e tecniche relative alla realizzazione del “software”, e da formalizzare nel “Piano di Qualità”, di cui al successivo articolo, previsto alla fine del periodo di transizione.
Tale documentazione sarà sottoposta ad approvazione da parte dell’Amministrazione, per mezzo del Direttore dell’esecuzione del Contratto, sotto il profilo della conformità alle caratteristiche concordate. Nel caso in cui la valutazione del “Piano di Progetto” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di Progetto” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (90 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed
eventuale seconda istanza, del predetto “Piano di Progetto”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di Progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 11.
6.2 Piano di qualità
L’Impresa, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta registrazione del contratto nei modi di legge, dovrà presentare un “Piano di Qualità”, nonché riprodurlo con le relative integrazioni successivamente, entro il termine di quindici giorni solari dalla scadenza di ciascun trimestre e/o su richiesta dell’Amministrazione.
Nel “Piano della Qualità” dovranno essere compendiati come minimo i seguenti argomenti:
o definizione dei criteri e parametri di qualità in termini di misurazione della qualità erogata all’utente (livello di servizio stabilito) e misurazione per la qualità percepita dall’utente (livello di servizio atteso);
o descrizione dei servizi professionali “ICT” previsti ed il loro profilo di qualità;
o descrizione delle strutture organizzative e delle risorse in termini di ruoli, competenze, responsabilità per il controllo e l’assicurazione di qualità;
o eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione che possano portare ad un miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e ad una riduzione dei costi proposti ed una quantificazione di tale riduzione;
o obiettivi di qualità per ogni servizio e gli indicatori utilizzati;
o metriche, il sistema di misura degli obiettivi e degli indicatori di qualità di prodotti, processi, servizi;
o struttura del rapporto periodico di misurazione e consuntivazione delle attività e del servizio e le modalità di emissione, aggiornamento e gestione dello stesso.
Il contenuto della documentazione di cui sopra potrà, di comune accordo fra le parti, essere variato ed integrato nel corso dei lavori, al fine di ottimizzarne l’efficacia.
Tutta la documentazione dovrà essere disponibile per l’Amministrazione con possibilità di scaricare i documenti medesimi mediante i formati “standard di mercato” e quelli adottati dall’Amministrazione medesima.
Tutta la documentazione dovrà essere adeguata per poter costituire la base di un passaggio di consegne efficace in fase di rilascio del Servizio con caratteristiche da concordare con l’Amministrazione nella
fase di “Subentro”, in funzione delle scelte metodologiche e tecniche relative alla realizzazione del “software”, e da formalizzare nel “Piano di Qualità”, emesso alla fine del periodo di transizione.
Tale documentazione sarà sottoposta ad approvazione da parte dell’Amministrazione, sotto il profilo della conformità alle caratteristiche concordate per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di Qualità” del presente articolo risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di Qualità” non sia ancora disponibile o le successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Ai fini dell’applicazione di eventuali penalità, dal computo dei giorni di ritardo maturati oltre il termine di adempimento (90 giorni solari), saranno detratti i tempi occorsi per la valutazione, in prima ed eventuale seconda istanza, del predetto “Piano di Progetto”; non saranno conteggiati, altresì, i tempi occorsi per le relative comunicazioni da parte dell’Amministrazione.
Saranno invece computati, ai fini delle penalità, i giorni occorsi per la ripresentazione del “Piano di Progetto” nel caso di valutazione negativa in prima istanza.
Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 1 del presente paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 11.
Articolo 7
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, presentare un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Articolo 8
(Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di funzionalità dei moduli)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione la nuova realizzazione in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Verranno applicate le penali di cui all'articolo 11 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell' Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili
all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio.
L’Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 (Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una deposito cauzionale di € pari al % dell’importo netto del contratto, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 11
(Penalità in caso di ritardi e termine essenziale) 11.1 - Approntamento alla verifica della presa in carico
I ritardi maturati nella presentazione del piano di “Presa in carico” e contestuale “approntamento alle verifica della presa in carico”, di cui al precedente articolo 4.bis, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.2 - Servizio di supporto applicativo/sistemistico
I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell’allegato tecnico “A” al presente contratto.
11.3 – Reperibilità
Servizio di reperibilità telefonica
I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell’allegato tecnico “A” al presente contratto.
Interventi on-site in caso di supporto non risolutivo
Per ogni ora di ritardo maturata rispetto ai tempi di intervento, di cui al precedente articolo 4.ter.2, Paragrafo “Interventi on-site in caso di supporto non risolutivo”, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.4 - Trasferimento di “Know – how” e passaggio di consegne
I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell’allegato tecnico “A” al presente contratto.
11.5 - “Project Mangement” e “Quality Assurance”
I livelli di servizio e le penali non presenti in questo articolo sono compendiate nell’allegato tecnico “A” al presente contratto.
11.6 - Documenti di progetto
I ritardi maturati rispetto al termine di presentazione del “Piano di progetto” e del “Piano di qualità”, nonché per la loro riproduzione trimestrale e/o su richiesta dall’Amministrazione, di cui al precedente articolo 6, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
11.7 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Canoni
Articolo 12
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi
alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b),
c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
La fattura, emessa in triplice copia, dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dovrà riportare il costo unitario di ogni singola prestazione fornita.
A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l’Ufficio medesimo.
Clausola risolutiva espressa
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG: BANCA:
IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:
nato a il
CODICE FISCALE:
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 13
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell' applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 14
(Proprietà dei dati e del “software” applicativo)
Diventano “Materiali dell’Amministrazione” tutti i prodotti “software”, la modulistica, le metodologie e il materiale didattico, realizzati da e con il supporto dell’Impresa nel corso dell’esecuzione del contratto, nonché tutti i programmi applicativi realizzati nel formato sorgente (cartaceo ed elettronico), e la relativa documentazione tecnico e utente.
L’Impresa manterrà la proprietà dei diritti d'autore su tutti i Materiali che non sono identificati come "Materiali dell'Amministrazione".
L'Amministrazione dovrà inoltre riprodurre ed includere l'indicazione originaria di “copy-right” in ogni copia del programma o sua porzione sia essa incorporata o meno in altro programma. Nessun'altra licenza, implicita o esplicita, è concessa rispetto a tali Materiali consegnati all'Amministrazione.
Tali copie sono soggette a quanto previsto dalla legge italiana in materia di diritto d'autore.
Articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 18 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell' imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xrovinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legga 27 dicembre 1975, n. 790.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 20
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5
ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in – , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.7, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, ultimo comma;
− articolo 4.ter, commi 12 e 15;
− articolo 4.quater, ultimo comma;
− articolo 5, ultimo comma;
− articolo 6.1, ultimo comma;
− articolo 6.2, ultimo comma;
− articolo 8, quarto comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.7 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 7, comma 3;
− articolo 8, comma 5;
− articolo 10, comma 4;
− articolo 12, comma 4;
− articolo 26, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 27
(Documento Unico di Valuatazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.
I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 28
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx supplente, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 35 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento – Verifiche;
o Articolo 5 – “Project Management” e “Quality Assurance”;
o Articolo 6 – Documenti di progetto;
o articolo 7 - Scioperi e cause di forza maggiore;
o Articolo 8 – Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di funzionalità dei moduli;
o Articolo 9 – Adempimenti antimafia e subappalto
o Articolo 10 – Deposito cauzionale;
o articolo 11 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 12 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 13 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 14 – Proprietà dei dati e del “software” applicativo;
o articolo 15- Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 16 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 17 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o articolo 18 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o articolo 20 - Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 24 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 25 - Cessione del credito;
o articolo 26 - Risoluzione in caso di condanna penale.