DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
ETICHETTA DI PROTOCOLLO
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, finalizzata all’aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della “Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizia” nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.
Alla Società /RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto l’aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della “Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizia” nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi., tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
– Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI “ ” (di seguito indicata per brevità “Impresa”).
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR/452/A/0005556/17 del 09/08/2017, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta”, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, finalizzata all’aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della “Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizia” nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.;
a) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 26.720.000,00, XXX xxxxxxx, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
b) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il n. / ad esperire un appalto in
ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Sigla: MG Classifica: PR.452.A
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Repubblica Italiana - Parte generale - n. del / / , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nelle Regioni del Centro
– Nord Italia;
c) sono pervenute n. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società
“ ”, con sede legale , al prezzo di Euro , cui sono da
aggiungere Euro per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro
;
d) la Società . viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto l’aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva della “Rete in Ponte Radio Digitale Interpolizia” nel Centro-Nord Italia, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi., nel seguito denominata anche “fornitura”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
L’oggetto della fornitura è costituito dalle attività e servizi di seguito elencati:
• Aggiornamento tecnologico della “Rete in Ponte Radio Digitale”;
• Servizio di assistenza evolutiva;
• Servizio di presidio sistemistico.
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L'ammontare complessivo del contratto è di € 26.720.000,00, cui sono da aggiungere € 5.878.400,00
per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile € 32.598.400,00.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 32.064.000,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016;
3. L’Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità, del valore stimato di € 8.906.666,66, IVA esclusa;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
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Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
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j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della
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comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016.
Articolo 4.bis (Attività Prelminari)
4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto”, al fine di pianificare le attività successive e dare così contestualmente “avvio ai lavori”.
4.bis.2 - Aggiornamento tecnologico della “Rete Interpolizie”
L’Impresa, a partire dalla data di “Kick off meeting” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà provvedere all’aggiornamento tecnologico delle tratte indicate nel Paragrafo 7 del capitolato tecnico e alla dismissione di quanto non più necessario, secondo le modalità descritte nel Paragrafo 7.2 del medesimo documento.
L’aggiornamento tecnologico consiste nella fornitura in opera di nuovi “Ponti Radio Digitali” ad alta capacità in tecnologia “IP” in grado di operare su bande licenziate gestite dal Ministero della Difesa nelle “gamme di frequenza” a 4 – 8 – 15 – 23 – 26 – 38 “GHz”.
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Nella fase realizzativa, dovranno essere privilegiati, laddove la distanza lo consenta e previo “nulla osta” da parte dell’Amministrazione a seguito di apposita autorizzazione all’utilizzo fornita dal “MiRFA” (Military Radio Frequency Agency), i “Ponti Radio” operanti in “gamma” 15 – 23 – 26 – 38 “GHz” e solo in via residuale quelli operanti in “gamma” 4 – 8 “GHz”.
I “Ponti Radio” in fornitura dovranno essere conformi alle specifiche “ETSI” della serie “EN 302 217” e “EN 301 390” ove applicabili e con ogni altra specifica del settore a garanzia delle prestazioni e della commerciabilità del prodotto in Europa.
I “Ponti Radio” in fornitura, eventualmente di marche differenti, dovranno avere capacità variabili in funzione delle finalità applicative e garantire una “banda” minima differente a seconda dei “siti” interessati, da “100 Mbps” a “600 Mbps” per ciascuna “tratta”.
Durante la fase esecutiva del contratto, la progettazione dei collegamenti dovrà garantirne la disponibilità per il “99,99%” del tempo nel rispetto della “banda” minima richiesta per ciascuno di essi e in funzione della zona geografica.
Il progetto esecutivo relativo a ciascun collegamento dovrà pertanto contenere l’”output” del “tool” di progettazione utilizzato dal quale si evincano i parametri caratteristici impostati per ciascuna “tratta” (“EIRP”, guadagno di antenna, potenza ricevuta, modulazione, ecc…) e il valore di disponibilità di “tratta” ottenuto, che non dovrà essere inferiore al limite sopra indicato.
Le licenze necessarie per garantire la “banda” offerta sono tutte a carico dell’ Impresa.
La “banda” minima dichiarata nell’offerta tecnica, non inferiore a quella richiesta nel capitolato, verrà verificata in fase di verifica funzionale.
Il dettaglio delle “bande” minime richieste per ciascuna “tratta” è riportato nel Paragrafo 7.1. del capitolato tecnico.
Si tenga presente che le “tratte” esistenti, oggetto di aggiornamento tecnologico, operano attualmente in “configurazione 1+1” (due frequenze disponibili, una “attiva” e l’altra in “standby”).
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Pertanto, al fine di soddisfare il requisito relativo alla “banda” minima richiesta, è possibile utilizzare in trasmissione entrambe le “frequenze”, in “configurazione 2+0”, ovvero entrambe le “frequenze” contemporaneamente “attive”.
In tal caso, se uno dei due “canali” presentasse un malfunzionamento, il collegamento dovrà continuare ad essere operativo sulla “frequenza” restante, garantendo comunque il 50% della “banda” minima richiesta.
Laddove invece, come meglio specificato sempre nel Paragrafo 7.1. del capitolato tecnico, alla voce ‘numero tratte da dismettere’, sono presenti due “tratte” distinte fra “siti” adiacenti, ciascuna di esse opera in “configurazione 1+1” e sarà comunque possibile, a valle della dismissione, impiegare le quattro “frequenze”, ciascuna coppia in “configurazione 2+0”, per ottenere la specifica “banda” minima richiesta.
I “Ponti Radio” in fornitura dovranno essere in grado di operare con canali di ampiezza pari a 7 – 14
– 28 – 56 “MHz” e con schemi di modulazione adattativa in funzione delle condizioni di propagazione.
Preferibilmente, i “Ponti Radio” in fornitura dovranno supportare la configurazione “XPIC” (“Cross-Polar Interference Cancellation”).
In tal caso, e qualora tecnicamente fattibile, l’Impresa dovrà attivare tale funzionalità al fine di massimizzare la “banda” del “canale”.
Per quanto riguarda l’ampiezza del “canale”, in linea di principio, per le tratte “SDH” esistenti (“STM-1 a 155 Mbps”), l’ampiezza del canale utilizzato è a 28 “MHz”, mentre, per i collegamenti degli Uffici periferici (con capacità di 50 o a 100 “Mbps”), l’ampiezza del “canale” utilizzato è generalmente pari a 14 o 28 “MHz”.
Le “tratte radio” “PDH” (4 x 2 “Mbps”) tipicamente utilizzano un’ampiezza di “canale” pari a 7 “MHz”. Sulle “tratte” oggetto di aggiornamento tecnologico, l’Amministrazione potrà richiedere all’Impresa, che la realizzerà senza ulteriori oneri aggiuntivi, un’attività di verifica “on-site” della
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disponibilità di una “porzione di spettro” libera da interferenze, sufficientemente ampia da consentire un innalzamento della “banda” rispetto a quella minima richiesta.
I “Ponti Radio” in fornitura dovranno poter operare, senza degradazione delle prestazioni, nel “range” di temperatura compreso fra -5 e +45 °C per la componente “indoor”, se prevista, e fra - 33° e +55 °C per la componente “outdoor”.
I “Ponti Radio” in fornitura dovranno essere dotati di interfacce “gigabit”/”fast” “ethernet” per l’instradamento di “flussi IP2 e – per quei “siti” in cui è previsto l’instradamento di “flussi SDH” - di interfacce “STM1” per consentire l’instradamento di flussi “SDH” su ponti radio “IP”.
Inoltre, per consentire l’inoltro sulla dorsale in ponte radio dei flussi provenienti da vetusti ponti radio digitali “minilink” o “PDH”, i “Ponti Radio” in fornitura dovranno essere dotati di un numero adeguato di interfacce “E1” o, in alternativa, l’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera di appositi convertitori d’interfaccia “E1 – ethernet” e alla sostituzione dei ponti radio digitali immissari di vecchia tecnologia, il tutto senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
È inoltre a carico dell’Impresa provvedere, contestualmente all’aggiornamento tecnologico, alla riconfigurazione dei “flussi” afferenti agli Uffici periferici che transitano sui “nodi” oggetto dell’intervento di aggiornamento, al fine di ripristinare la connettività attualmente presente.
L’Impresa dovrà fornire un “software di gestione” (monitoraggio e configurazione) degli “ADM” (“ADD – DROP MULTIPLEXER”) di nuova fornitura da installarsi presso i tre “Centri di Gestione Nazionali”, a fronte dell’esplicita indicazione da parte della stessa, in sede di offerta tecnica, delle sedi presso le quali verrà effettuata la sostituzione dell’”ADM”, la soluzione adottata per le altre sedi, la tipologia (marca e modello) e le caratteristiche dell’”ADM” in fornitura nonché del relativo “software di gestione”.
Ai fini di un agevole monitoraggio da “remoto” dei “Ponti Radio” in fornitura, questi ultimi dovranno supportare i più comuni protocolli di gestione quali “SNMP”, “ICMP”, “SSH” e “Telnet”.
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L’Impresa è tenuta a produrre i “ Piani di progetti esecutivi” relativi ai nuovi collegamenti ed a quelli oggetto di aggiornamento tecnologico secondo il calendario definito nel successivo Paragrafo 4.bis.4 del presente atto negoziale.
Inoltre, l’Impresa dovrà supportare l’Amministrazione durante la fase di richiesta di ospitalità per le nuove installazioni, fornendo la necessaria documentazione tecnica, la certificazione di compatibilità elettromagnetica e quant’altro richiesto dal soggetto ospitante.
L’aggiornamento tecnologico è da intendersi di tipo ‘chiavi in mano’, ovvero l’Impresa dovrà provvedere alla fornitura in opera di quanto necessario alla completa funzionalità del “sito” inclusa – ma non limitata a – la realizzazione di “intelaiature porta antenne”, la fornitura in opera di “apparati di rete” anche in grado di garantire l’interfacciamento con la fibra ottica, di armadi “rack”, di “stazioni di energia”, l’installazione o l’adeguamento di “quadri elettrici”, l’attestazione di “punti energia”, l’adeguamento di “Sale Apparati”, la realizzazione di verifiche statiche di tralicci, di verifiche di compatibilità elettromagnetica, l’installazione o l’adeguamento di impianti di condizionamento, il tutto comprensivo dei cablaggi necessari e delle certificazioni di legge previste dalla normativa vigente.
Ai fini della fruizione della connettività in ponte radio, l’Impresa dovrà altresì effettuare l’attestazione sulla “Rete in Ponte Radio” degli Uffici periferici interessati dall’aggiornamento tecnologico della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza in via primaria o come “backup,” qualora tali Uffici siano dotati di connettività in fibra ottica e secondo le indicazioni dell’Amministrazione.
Al termine delle operazioni di cui al presente Paragrafo, l’Impresa provvederà ad approntare alla verifica le realizzazioni oggetto di aggiornamento tecnologico secondo le tempistiche massime di cui al successivo Paragrafo 4.bis.4 del presente atto negoziale.
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4.bis.3 - Dismissione dei collegamenti oggetto di aggiornamento tecnologico
Nell’ambito dell’attività di aggiornamento tecnologico, l’Impresa dovrà provvedere allo smontaggio delle tratte esistenti (in generale, delle componenti non più necessarie) e alla conservazione dei materiali riutilizzabili ai fini delle attività di assistenza evolutiva, inclusi gli “ADM” da dismettere.
Tali materiali dovranno essere censiti dall’Impresa, utilizzando il “tool di asset management” e conservati presso uno o più “Magazzini” nelle disponibilità della stessa.
Tali materiali, come detto, potranno essere impiegati per le attività manutentive.
I materiali non utilizzati ai fini manutentivi al termine del contratto dovranno essere riconsegnati all’Amministrazione.
L’Impresa dovrà peraltro tenere informata l’Amministrazione in merito alla movimentazione dei materiali in questione e dare alla stessa visibilità dello stato delle relative consistenze.
Per quanto riguarda i materiali “non più utilizzabili”, l’Impresa dovrà provvedere allo smaltimento degli stessi, inviando apposita comunicazione all’Ufficio logistico della Forza di Polizia che li aveva in carico.
Lo smaltimento di “pacchi batterie” esausti o non più necessari è a carico dell’Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
4.bis.4 - Tempistiche per la presentazione della progettazione esecutiva e approntamento alla verifica
La progettazione esecutiva di quanto oggetto di aggiornamento tecnologico, al netto di eventuali “siti” per i quali l’Amministrazione provveda ad accordare la sospensione, avverrà attraverso una serie di fasi e in accordo al calendario definito nelle tabelle di seguito riportate. Le tempistiche si intendono a partire dalla data del “kick-off ” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1 del presente atto negoziale:
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Progettualità | Progettazione esecutiva (giorni) |
Fase 1: "Centro" | |
Siena - Grosseto | 90 |
Poggio Montieri - Viterbo | |
Frosinone - Isernia | |
Xxxxxxx Xx Xxxxxxx - Xxxxxx xxx Xxxx | |
Xxxx 0: "Dorsale alpina" | |
Xxxxxxx - Xxxxxxx | 000 |
Xxxxxxx - Xxxxxxx | |
Fase 3: "Nord" | |
Cremona - Mantova | 365 |
Rozzano - Pavia | |
Como - Bergamo | |
Fase 4: "Nord Ovest" | |
Aosta - Biella | 540 |
Biella - Verbania | |
Cuneo - Imperia | |
Imperia - Savona | |
Vercelli - Cuneo |
A seguito dell’approvazione del “ Piano di progetto esecutivo” relativo a ciascuna fase da parte dell’Amministrazione, iniziano a decorrere i tempi per l’approntamento alla verifica indicati nella seguente tabella:
Progettualità | Approntamento al collaudo (mesi) |
Fase 1: "Centro" | |
Siena - Grosseto | 120 |
Poggio Montieri - Viterbo | |
Frosinone - Isernia | |
Xxxxxxx Xx Xxxxxxx - Xxxxxx xxx Xxxx | |
Xxxx 0: "Dorsale alpina" | |
Xxxxxxx - Xxxxxxx | 000 |
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Belluno - Bolzano | |
Fase 3: Lotto "Nord" | |
Cremona - Mantova | 120 |
Rozzano - Pavia | |
Como - Bergamo | |
Fase 4: "Nord Ovest" | |
Aosta - Biella | 240 |
Biella - Verbania | |
Cuneo - Imperia | |
Imperia - Savona | |
Vercelli - Cuneo |
Il mancato rispetto dei menzionati termini inerenti la presentazione del “Piano di progetto esecutivo” e l’approntamento alla verifica comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 12.
4.bis.5 – Servizi di “assistenza evolutiva”
L’Impresa, a partire dalla data di “Kick off meeting” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà, garantire un servizio di “assistenza evolutiva” finalizzato a mantenere in efficienza gli impianti dell’intera “Rete Interpolizie”, oggetto del presente atto negoziale.
Il servizio prevede l’esecuzione delle seguenti attività per l’intera durata del contratto, nel rispetto dei livelli di servizio definiti nel successivo Paragrafo 4.bis5.3. del presente atto negoziale:
1. Assistenza periodica per gli apparati installati sui siti di cui agli allegati 5 e 7 del capitolato tecnico.
L’assistenza, da effettuarsi mediante una “visita” in primavera e una “visita” in autunno, è finalizzata al ripristino e al mantenimento in efficienza dei “sistemi” secondo quanto previsto nel successivo Paragrafo 4.bis.5.1 del presente atto negoziale.
2. Assistenza correttiva, per gli apparati installati sui siti di cui agli allegati tecnici 6 e 8 del capitolato tecnico.
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L’assistenza, da effettuarsi mediante interventi “on-site”, è finalizzata alla riparazione dei guasti riscontrati sulle tratte della “Rete Interpolizie”, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 4.bis.5.2 e dei “livelli di servizio” definiti nel successivo Paragrafo 4.bis.5.3 del presente atto negoziale.
Le consistenze e la numerosità dei “siti”, oggetto di tale servizio, subiscono, nel corso dell’esecutività contrattuale, una variazione in aumento rispetto allo stato sussistente al momento della sottoscrizione del presene contratto.
In particolare, è necessario fare riferimento a:
• una “situazione iniziale”, vale a dire le consistenze e la numerosità dei “siti” oggetto di assistenza evolutiva all’avvio del contratto. Le consistenze iniziali sono riportate nell’Allegato 5 (“siti di dorsale e secondari” oggetto di assistenza periodica) e nell’Allegato 6 (“siti” oggetto di assistenza correttiva) del capitolato tecnico;
• una “situazione in evoluzione” che si realizza in maniera progressiva nel corso dell’esecutività contrattuale mediante incremento delle consistenze e della numerosità dei “siti” oggetto del servizio di assistenza evolutiva.
Gli allegati 7 e 8 del capitolato tecnico danno evidenza di tale evoluzione e contengono rispettivamente:
• l’elenco e il dettaglio consistenze dei “siti di dorsale e secondari”, oggetto di assistenza periodica che, a partire dalla data indicata nell’Allegato 7 del capitolato tecnico, vanno ad aggiungersi a quelli inclusi nell’Allegato 5 del medesimo documento tecnico oppure subiscono rispetto ad essi una variazione delle consistenze; l’assistenza periodica dovrà, pertanto, riguardare i siti contenuti nel predetto Allegato 5, tenendo conto delle variazioni in aumento delle consistenze e delle numerosità che intervengono a partire dalle date indicate nel già citato Allegato 7.
• l’elenco e il dettaglio consistenze dei “siti” oggetto di assistenza correttiva che, a partire dalla data indicata nell’Allegato 8 del capitolato tecnico, vanno ad aggiungersi a quelli inclusi
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nell’Allegato 6 oppure subiscono rispetto ad essi una variazione delle consistenze; l’assistenza correttiva deve pertanto riguardare i “siti” contenuti nell’Allegato 6 al predetto capitolato tecnico, tenendo conto delle variazioni in aumento delle consistenze e delle numerosità che intervengono a partire dalle date indicate nel citato Allegato 8.
Per quanto riguarda i “siti” oggetto di aggiornamento tecnologico, gli “apparati” forniti saranno oggetto del servizio di “assistenza evolutiva” a partire dalla data di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale e fino alla naturale scadenza del contratto senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
Il dettaglio delle consistenze dei “siti” oggetto di aggiornamento tecnologico verrà fornito dall’Impresa aggiudicataria a seguito dell’approvazione dei singoli “ Piani di progetto esecutivi” da parte dell’Amministrazione.
Le tipologie di “apparati” possono essere divise nelle seguenti categorie:
• Ponti radio PDH;
• Ponti radio SDH;
• Ponti radio IP;
• Mini-link;
• ADM;
• I-TEC CAB;
• Antenne;
• Tralicci, SOV;
• Sistemi di energia;
• Gruppi elettrogeni;
• Impianti di condizionamento.
Nell’ambito del servizio di “assistenza evolutiva”, l’Impresa deve provvedere a proprio carico alla sostituzione delle batterie esauste delle stazioni di energia con nuovi “pacchi batteria” che saranno messi a disposizione dall’Amministrazione, nonché allo smaltimento dei “pacchi batteria” esausti.
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Per quanto riguarda i gruppi elettrogeni, il costo del carburante e gli interventi di rabbocco sono a carico dell’Amministrazione, su segnalazione dell’ Impresa erogatrice del servizio.
L’Impresa dovrà mettere a disposizione del personale addetto all’assistenza i mezzi di trasporto necessari per raggiungere tutti i “siti” della “Rete in Ponte Radio Interpolizie”.
L’Impresa è tenuta, in ogni caso, a segnalare tempestivamente all’Amministrazione particolari condizioni che potrebbero pregiudicare l’accesso ai “siti”.
Qualora condizioni meteorologiche particolarmente avverse non dovessero consentire l’uso dei normali mezzi di trasporto, l’Impresa, in caso di particolare gravità ed urgenza, utilizzerà mezzi dell’Amministrazione eventualmente disponibili (gatto delle nevi, elicottero, ecc.), previa specifica richiesta e formale autorizzazione.
Prima dell’avvio del servizio, l’Impresa fornirà all’Amministrazione l’elenco del personale per il quale richiede l’autorizzazione all’accesso presso i vari “siti” della “Rete”.
Tale elenco potrà essere aggiornato se, nel corso del presente contratto, sarà necessario ottenere autorizzazioni all’accesso per altro personale inizialmente non previsto.
Sarà cura dell'Amministrazione far ottenere tempestivamente i permessi di accesso alle località ove dovranno essere eseguite gli interventi di assistenza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale adibito alla assistenza qualora ritenuto non idoneo.
Per il personale non direttamente dipendente dall’Impresa, la stessa dovrà comunicare gli estremi di autorizzazione al subappalto o altre tipologie contrattuali.
L’Impresa dovrà allestire almeno due differenti “centri di assistenza” a partire dai quali verranno effettuati gli interventi la cui ubicazione dovrà essere attestata specificamente nel Lazio e nella Regione………………..:
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
4.bis.5.1 – Servizi di “assistenza periodica” – “Piano di assistenza on site di tipo periodico”
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L’”assistenza periodica” consiste nell’effettuazione su impianti e apparati di misure ed operazioni atte ad assicurare il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento della “Rete” o il ripristino in efficienza dei “siti” ove necessario; nell’ambito di tale attività, l’Impresa è tenuta altresì a condurre delle verifiche, mediante ispezione visiva, dello stato di conservazione dei luoghi e delle infrastrutture come meglio dettagliato nel seguito.
Preliminarmente all’avvio del servizio, l’Impresa è tenuta a redigere un “Piano di assistenza on site di tipo periodico”, recante il calendario delle visite preventive su ciascun “sito”, ferma la successiva valutazione ed eventuale approvazione da parte dell’Amministrazione, secondo le modalità di cui al Paragrafo 6.2. del successivo articolo 6, con eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12.
Gli interventi, con cadenza semestrale, dovranno essere effettuati in primavera e in autunno.
Nell’ambito dell’attività di assistenza periodica, l’Impresa dovrà condurre le verifiche - ed effettuare i relativi interventi di ripristino - relativamente alle seguenti tematiche:
1. Controllo generale del “sito” e degli aspetti relativi alla sicurezza:
• ispezione generale della recinzione;
• ispezione delle aree circostanti per la verifica di crescita della flora (alberi, siepi, etc.), presenza di nidi di vespe o di topi;
• ispezione generale delle infrastrutture murarie;
• stato e costituzione dell’impianto di terra di sito;
• corretto coordinamento tra l’impianto di terra stesso e i dispositivi per la protezione da contatti indiretti (interruttori differenziali);
• stato, funzionamento e conservazione della catena trasmissiva;
• stato e costituzione dell’impianto per la protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS) e dell’impianto di protezione da scariche atmosferiche interno (scaricatori di sovratensione;
2. Verifica dello stato e del funzionamento degli “apparati”:
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• stato di conservazione e funzionamento di tutti i componenti che costituiscono le stazioni di energia afferenti al ponte radio
• stato di conservazione e funzionamento di tutti i componenti che costituiscono il gruppo elettrogeno;
• stato di conservazione e funzionamento di tutti i componenti che costituiscono il sistema di condizionamento;
• stato di efficienza di eventuali sistemi di videosorveglianza, anti-intrusione e anti-incendio (nei siti di proprietà dell’Amministrazione)
Con riferimento ai soli “siti” di proprietà dell’Amministrazione non presidiati e ai “siti” nei quali è presente un manufatto dalla stessa realizzato, si richiede di procedere ad un intervento risolutivo per eventuali problematiche riscontrate relative a:
• stato di conservazione dei tralicci;
• stato di conservazione dei supporti per le antenne, verificando in particolare lo stato di ossidazione delle strutture in acciaio, l’eventuale ossidazione e rispondenza alla nuova normativa degli elementi di serraggio, l’ossidazione e stato di conservazione degli attacchi d’antenna, lo stato del impianto “SOV” (notturno e diurno, parte elettrica e verniciatura);
• funzionamento del sistema di risalita dell’infrastruttura, con particolare attenzione alla verifica del sistema di sicurezza di anti risalita a personale non autorizzato;
• impianto parafulmine e di messa a terra.
In aggiunta, per i soli “siti” di proprietà dell’Amministrazione non presidiati e per i “siti” nei quali è presente un manufatto dalla stessa realizzato, l’Impresa dovrà verificare, tramite la sola ispezione visiva:
• lo stato di conservazione infrastrutturale dell’edificio, ponendo particolare attenzione ad eventuali fessurazioni e cedimenti strutturali, nonché verificando, nei locali apparati, l’eventuale presenza di umidità e lo stato della pavimentazione;
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• per quanto riguarda l’area di sedime sulla quale la postazione insiste, lo stato di conservazione dell’intera area nonché delle infrastrutture atte a garantire la sicurezza del sito stesso, evidenziando ad esempio i casi in cui la vegetazione rischi di impedire l’accesso al sito o di interrompere un collegamento.
Per tutte le problematiche elencate negli ultimi due punti non è richiesto un intervento da parte dell’ Impresa, ma è richiesta una tempestiva segnalazione corredata da una relazione tecnica.
L’Impresa, contestualmente alla prima sessione di visite preventive e comunque entro e non oltre le tempistiche sotto indicate:
• “siti di dorsale”: 180 giorni a partire dalla data del “kick-off ”;
• “siti secondari e terminali”: 365 giorni a partire dalla data del “kick-off ”;
dovrà effettuare una ricognizione delle consistenze dei “siti di dorsale”, andando a censire tutti gli “apparati” di proprietà dell’Amministrazione ivi installati (es. marca, modello ed equipaggiamento di ponti radio – e relative caratteristiche in termini di tecnologia realizzativa, frequenza e capacità –, elementi radianti, impianti di condizionamento, stazioni di energia, gruppi elettrogeni, impianti di sicurezza, ecc.).
Analoga attività dovrà essere realizzata anche per i “siti terminali e secondari”.
Il censimento sopra descritto dovrà essere integrato con le informazioni di geo-localizzazione relative a ciascun “sito” (coordinate geografiche, indirizzo) in “formato standard” compatibile con i comuni software “GIS” e, altresì, con le informazioni relative agli uffici per i soli “siti terminali” (ufficio/i che utilizzano il ponte radio).
4.bis.5.2 – Servizi di “assistenza correttiva” - Gestione delle scorte e “tool” di “asset management”
4.bis.5.2.1 – Servizi di “assistenza correttiva”
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Il servizio di “assistenza correttiva” ha lo scopo di ripristinare l’efficienza dei “sistemi e/o complessi/impianti”, in seguito a malfunzionamenti che compromettono la normale operatività della “Rete in Ponte Radio Digitale”.
In particolare, l’Impresa è tenuta a ripristinare il funzionamento della “Rete”, e dunque la completa fruizione da parte degli Uffici impattati, entro i termini previsti nel successivo Paragrafo 4.bis.5.3, ad esempio mediante sostituzione di unità/schede o apparati guasti.
Alla fornitura in opera degli “apparati” sostitutivi, deve seguire la comunicazione dell’intervento da parte dell’Impresa nei confronti dell’Amministrazione.
In particolare, dovrà essere rilasciata una “scheda di intervento” riportante la descrizione dell’anomalia riscontrata, le modalità di risoluzione, i dettagli identificativi delle componenti eventualmente rimosse e di quelle installate in sostituzione (tipologia di apparato, marca, modello, numero seriale etc…)
La “scheda” di cui sopra riporterà altresì l’indicazione dello stato dei luoghi, della pulizia degli ambienti e del “sito” e l’eventuale presenza di qualsivoglia problematica relativa alla sicurezza (es. indicazione delle aree di rischio e le azioni correttive da metter in campo per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro ed inaccessibilità del sito a persone non autorizzate) o più in generale la necessità di effettuare degli interventi anche qualora essi non rientrino fra quelli in carico all’Impresa.
Il dettaglio dello stato dei luoghi, delle problematiche riscontrare e degli interventi non in carico all’Impresa verrà fornito attraverso relazioni tecniche da allegare alle schede di intervento, corredate da documentazione fotografica.
Il formato delle “schede d’intervento” dovrà essere proposto dall’Impresa contestualmente al “Piano di assistenza on site” di cui al precedente Paragrafo 4.bis.5.1 ai fini della successiva modifica e/o approvazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo le modalità di cui al Paragrafo 6.2 del successivo articolo 6, con applicazione delle eventuali penali di cui al successivo articolo 12.
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In caso di guasto di una “tratta2 in ponte radio “PDH” o “SDH”, laddove la stessa non sia riparabile, l’Impresa è tenuta alla sua sostituzione con un ponte radio “IP” di capacità non inferiore ai 50 “Mbps” nel caso il guasto riguardi una “tratta PDH” e non inferiore alla capacità della “tratta” guasta qualora essa sia “SDH”.
In questo caso, previa comunicazione all’Amministrazione circa la volontà di procedere con la sostituzione del “Ponte Radio”, si applicano specifici “livelli di servizio” riportati nel successivo Paragrafo 4.bis.5.3.
L’Impresa, come nel caso di aggiornamento tecnologico, dovrà altresì effettuare l’attestazione sulla “Rete in Ponte Radio” degli Uffici periferici interessati dalla sostituzione delle “tratte” – Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza – in via primaria o come “backup”, qualora tali Uffici siano dotati di connettività in fibra ottica e secondo le indicazioni dell’Amministrazione.
Qualora l’avaria sia dovuta a cause eccezionali (quali ad esempio calamità naturali, incendi, atti vandalici, ecc.), l’Impresa è tenuta comunque a provvedere al ripristino del “sistema”, fermo restando che il costo delle componenti sostituite sarà a carico dell’Amministrazione.
L’attività di mantenimento in efficienza della “Rete Interpolizie” è coordinata dai seguenti tre “Centri di Gestione Nazionale” delle rispettive Forze di Polizia, ai quali perverranno le richieste di intervento da parte degli utenti.
1. Centro di Gestione Nazionale della Polizia di Stato (Xx.X.Xx.)
Segreteria del Dipartimento P.S. – USTG – V Settore TLC;
2. Centro di Gestione Nazionale Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
3. Centro di Gestione Nazionale Comando Generale della Guardia di Finanza.
I riferimenti telefonici e gli orari dei tre “Centri” sopra indicati sono riportati di seguito.
1. Polizia di Stato: attivo H24, telefono 000000000;
2. Arma dei Carabinieri: attivo dalle 8 alle 17 nei giorni feriali, dal lunedì al sabato (festivi esclusi) telefono 00 00000000;
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3. Guardia di Finanza: attivo dalle 7 alle 20 dal lunedì al sabato (festivi esclusi), telefono 00 00000000.
4.bis.5.2.2 - Gestione delle scorte e “tool” di “asset management”
La Polizia di Stato dispone, presso un “magazzino” in provincia di Roma, di un quantitativo di parti di ricambio per la “Rete in Ponte Radio Digitale”, che potranno essere utilizzate dall’Impresa come scorte per le attività di mantenimento in efficienza o di aggiornamento tecnologico.
Le scorte includono antenne paraboliche, mini link, sistemi di energia, ponti radio di varie tipologie e loro componenti e occupano, allo stato attuale, circa 600 mq di superficie interna e circa 500 mq di superficie esterna.
L’Impresa è tenuta a prendere in carico tali scorte e a depositarle presso uno o più “magazzini” di propria disponibilità, dislocati sul territorio italiano in modo tale da consentire la realizzazione degli interventi di ripristino del servizio nel rispetto dei “livelli di servizio” di cui al successivo Paragrafo 4.bis.5.3.
I costi di movimentazione delle scorte sono a totale carico dell’Impresa.
Eventuali parti di ricambio non utilizzabili dovranno essere smaltite dall’Impresa previa comunicazione all’Amministrazione.
L’Impresa dovrà altresì fornire un “tool” di “asset management” per consentire la visualizzazione e l’aggiornamento delle consistenze relative a:
1. parti di ricambio, di proprietà dell’Amministrazione, derivanti dalla dismissione delle “tratte” oggetto di aggiornamento tecnologico;
2. quanto rilevato nel corso dell’attività di ricognizione;
3. scorte di proprietà dell’Amministrazione prese in carico dall’Impresa.
In particolare, con riferimento al punto 1), il “tool” di “asset management” dovrà essere popolato a valle della dismissione di ciascuna “tratta” con i soli materiali ritenuti riutilizzabili; con riferimento al punto 2), il “tool” di “asset management” dovrà essere popolato con i dati relativi ai “siti di dorsale” e con i dati relativi ai restanti “siti” secondo le tempistiche definite nel Paragrafo 11 del capitolato
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tecnico; con riferimento al punto 3), il “tool” di “asset management” dovrà essere popolato con i dati relativi alle parti di ricambio considerate riutilizzabili secondo le tempistiche definite nel Paragrafo 11 del capitolato tecnico.
Il “tool” di “asset management” dovrà essere fornito con licenza d’uso illimitata in modo tale che sia fruibile da parte dell’Amministrazione anche al termine del contratto di cui trattasi.
È altresì a carico dell’Impresa la fornitura in opera di una “postazione di gestione/visualizzazione” (“PC desktop”, “monitor”, tastiera e “mouse”) – e dei relativi “server”, se necessari – da installare presso il Centro di Gestione Nazionale della Polizia di Stato (“Xx.X.Xx.”).
Da questa postazione, nel corso dell’esecutività del presente atto negoziale, il personale dell’Impresa in servizio presso il “Xx.X.Xx.” dovrà aggiornare i dati presenti nel “tool” alla luce dell’aggiornamento tecnologico delle tratte esistenti (dismissione, recupero delle parti utilizzabili, installazione di nuove tratte) e degli interventi di sostituzione delle parti di ricambio.
Le operazioni descritte al presente Paragrafo dovranno essere ultimate entro il termine massimo di
150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data del “Kick – off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, pena l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 12. (articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
4.bis.5.3 – Livelli di servizio assistenza correttiva
Il servizio di “assistenza correttiva” dovrà essere assicurato nel rispetto dei “livelli di servizio” di seguito riportati, a seconda che il guasto sia di “tipo bloccante” o non “bloccante”.
Per “guasto bloccante” si intende un guasto o un’anomalia tale da determinare la perdita della connettività sulle “tratte” in “Ponte Radio Digitale” da parte di uno o più Uffici.
Per “guasto non bloccante” si intende un guasto o un’anomalia che non compromette il funzionamento del servizio di “trasporto dati”, ma il ripetersi di un guasto analogo o il verificarsi di ulteriori anomalie potrebbero determinare un disservizio per uno o più Uffici utente.
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I tempi limite per il ripristino del servizio, differenti per tipologia di guasto (bloccante/non bloccante), sono definiti in relazione alla sede terminale che risente del guasto, indipendentemente dall’effettiva localizzazione dello stesso sulla “rete”.
In aggiunta, in base alla specifica sede terminale, è richiesto il rispetto di “livelli di servizio” differenti; infatti, per alcune di esse – elencate nell’Allegato 9 al capitolato tecnico – si richiedono dei tempi di ripristino più stringenti in ragione della tipologia di guasto e della loro strategicità (cosiddetti livelli di servizio ‘premium’).
Ciò premesso, per le sedi contenute nel predetto allegato 9 del capitolato tecnico, l’Impresa dovrà garantire il ripristino della connettività in ponte radio, per i soli “guasti bloccanti”, entro i termini di seguito riportati e secondo quanto definito nel Paragrafo 8.2 del capitolato tecnico.
Per i “guasti non bloccanti” si applicano i “livelli di servizio standard”.
Nel seguito, si farà riferimento a tali livelli di servizio come a livelli di servizio “premium” e “standard”.
Livelli di servizio ‘premium’ | |
Tipologia guasto | Tempi di ripristino del servizio |
Guasto bloccante | 24h solari dalla segnalazione/rilevazione |
Per tutte le altre sedi si richiede il rispetto dei tempi di intervento e di ripristino di seguito riportati e secondo quanto definito nel Paragrafo 8.2 del capitolato tecnico:
Livelli di servizio ‘standard’ | |
Tipologia guasto | Tempi di ripristino del servizio |
Guasto bloccante | 72h solari dalla segnalazione/rilevazione |
Guasto non bloccante | 96h solari dalla segnalazione/rilevazione |
Nel seguito, si farà riferimento a tali livelli di servizio come a livelli di servizio “standard”.
Qualora un guasto abbia impatto su più sedi dell’Amministrazione fra le quali rientra almeno una sede inclusa nell’Xxxxxxxx 0 xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx applicheranno i livelli di servizio “premium”.
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Infine, qualora per la risoluzione di un guasto bloccante sia necessario procedere alla sostituzione del ponte radio, si applicheranno i livelli di servizio ‘standard’ anche se il disservizio riguarda una sede premium.
Il mancato rispetto delle tempistiche di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12
Articolo 5 (Servizi)
5.1 - Servizi di “presidio sistemistico” presso i tre “Centri di Gestione Nazionale”
L’Impresa, a partire dalla data di “Kick off meeting” di cui al Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, dovrà assicurare un servizio di presidio sistemistico che assista le FF.PP. nell’identificazione e nella risoluzione di problematiche e di guasti, nonché nella gestione, configurazione e “tuning” dei “sistemi TLC” (ponti radio, multiplexer, sistemi di energia, etc.) che attualmente costituiscono l’infrastruttura di trasporto dati basata sulla tecnologia del “Ponte Radio Digitale”.
Tale servizio prevede la presenza minima di n. 1 tecnico, con competenze relative al livello di trasporto radio, presso ognuno dei tre “Centri di Gestione Nazionale”, di cui al Paragrafo 4.bis.5.2.1 del precedente articolo 4.bis, secondo e modalità e gli orari riportati nella seguente tabella:
• Lun-Ven | 8.00 – 17.00 |
• Sabato, domenica e festivi • Lun-Ven 17.00-8.00 | Reperibilità telefonica ed eventuale intervento in sede |
Il personale di presidio presso il “Centro di Gestione Nazionale” di ciascuna F.P. dovrà svolgere la propria attività in accordo alle procedure operative indicate dalla singola F.P. ed utilizzando gli strumenti di supervisione e gestione delle infrastrutture resi disponibili dalla F.P. stessa, unitamente al “software di gestione” degli “ADM” di nuova fornitura reso disponibile dell’Impresa.
Il mancato rispetto degli impegni indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
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5.2 – Help desk
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di assistenza tecnica, l’Impresa metterà a disposizione un punto di contatto (‘help desk’), unico per le tre FF.PP. e corredato dei relativi riferimenti telefonici, “email” e “PEC”, per la segnalazione delle anomalie e di ogni altro problema tecnico, nonché per la richiesta di modifica delle configurazioni eventualmente richieste dall’Amministrazione.
L’”help desk” dovrà essere operativo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 inclusi i festivi e dovrà avere interlocutori che parlano italiano.
A tal fine, l’Impresa dovrà attivare numero di telefono con tariffazione gratuita ovvero urbana / interurbana nazionale.
Sono in ogni caso da escludere numerazioni che prevedano tariffazioni con oneri aggiuntivi, quali ad es. con prefisso 199, 899 o 895.
I soli soggetti deputati all’apertura dei guasti presso l’”help desk” sono i “Centri di Gestione Nazionale” delle tre FF.PP.
La segnalazione avverrà tramite comunicazione via PEC e, in caso di indisponibilità della stessa, tramite chiamata telefonica.
Nel caso in cui una F.P. notifichi un guasto o un degrado del servizio, l’”help desk” (24 ore su 24, 7 giorni su 7 inclusi festivi) prenderà in carico la segnalazione aprendo un “trouble ticket” e inviando ai “Centri di Gestione Nazionali” una comunicazione via “PEC” per la conferma di apertura, specificando:
• identificativo unico del “trouble ticket”;
• identificativo della tratta o dell’apparato;
• natura del problema;
• disservizio segnalato;
• mezzo adottato per la segnalazione del guasto;
• orario di apertura del “trouble ticket”.
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L’orario di apertura del “trouble ticket” - da inserire nella “PEC” – a partire dal quale decorrono i tempi di intervento e ripristino definiti nel precedente, corrisponde:
1. all’orario di ricezione, da parte dell’help desk, della “PEC” inviata dal “Centro di Gestione”;
2. all’orario di segnalazione telefonica qualora il guasto venga segnalato tramite questo canale.
5.2.1 – Livelli di servizio Help - desk
Per il servizio di “Help Desk” dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio sui tempi massimi di attesa:
1. Risposta entro 30”, per l’80% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60”, per il 20% delle chiamate ricevute;
3. La percentuale delle chiamate entranti perdute non deve essere superiore al 4%.
Ad ogni richiesta di assistenza tecnica correttiva, il “call center” deve assegnare un numero progressivo identificativo della chiamata.
Tale identificativo, unitamente alla data e all’ora di registrazione, deve essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo email, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima).
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 6
(“Piani di progetto esecutivo”, “Piani di assistenza on site di tipo periodico”, “Piani di collaudo”, Approntamento alla Verifica e Verifiche di conformità)
6.1 – “Piani di progetto esecutivo”
L’Impresa, entro i termini di cui al precedente Articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, rispettivamente previsti per ogni singola fase dovrà presentare dei “Piani di Progetto esecutivi”, contenenti le modalità e il dispiegamento delle attività di aggiornamento tecnologico.
Tali “Piani di progetto esecutivo” conterranno una descrizione delle risorse impiegate, della durata stimata e delle eventuali interdipendenze temporali da utilizzare per le attività di pianificazione e
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controllo ritenute determinanti per la corretta realizzazione del progetto secondo i modi e i tempi prefissati.
Xxxx, inoltre, dovranno riportare l’indicazione delle componenti oggetto di intervento, le soluzioni tecnologiche offerte ed i relativi criteri di dimensionamento, le informazioni di dettaglio delle configurazioni da adottare, i dettagli implementativi ed il crono-programma delle attività, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’offerta tecnica parte integrante del presente atto negoziale.
I “Piani di progetto esecutivo” saranno sottoposti a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione dei “Piani di progetto esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questi dovranno essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora i suddetti “Piani di progetto esecutivo” non siano ancora disponibili o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tali verifiche saranno comunicate all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
6.2– “Piano di assistenza on site di tipo periodico” – “Schede d’intervento”
Preliminarmente all’avvio del servizio di “assistenza periodica” di cui al Paragrafo 4.bis.5.1 del precedente articolo 4.bis, l’Impresa è tenuta a redigere un “Piano di assistenza on site di tipo periodico”, recante il calendario delle visite periodiche su ciascun sito.
Contestualmente al menzionato “Piano”, l’Impresa sarà tenuta a proporre il formato delle “schede d’intervento” di cui al Paragrafo 4.bis.5.2.1 del precedente articolo 4.bis.
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Il predetto “Piano di assistenza on site di tipo periodico” ed il formato delle “schede d’intervento” saranno sottoposti a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di assistenza on site di tipo periodico” e del formato delle “schede d’intervento” risultassero negative o insufficienti, questi dovranno essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di assistenza on site di tipo periodico” ed il formato della “scheda d’intervento” non siano ancora disponibili o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tali verifiche saranno comunicate all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
6.3– Approntamento alla verifica e verifiche di conformità
L’Impresa, a decorrere dall’approvazione dei “Piani di progetto esecutivo” previsti per ogni singola fase di cui al precedente Paragrafo 6.1 ed entro e non oltre i tempi previsti sempre per ogni fase realizzativa delle attività di aggiornamento tecnologico di cui al precedente Articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, provvederà ad approntare alla verifica di conformità tutte le realizzazioni oggetto delle attività in argomento.
Le verifiche di conformità saranno eseguite da una Commissione appositamente nominata dall’Amministrazione e saranno certificati con appositi verbali.
La Commissione all’uopo nominata potrà richiedere, a propria discrezione, l’effettuazione di “test a campione” sulle forniture e l’Impresa dovrà mettere a disposizione quanto necessario per l’esecuzione di tali prove.
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L’esito favorevole della verifica di conformità non esonera l’Impresa da vizi o difetti non riscontrati durante le relative operazioni di verifica di conformità.
Qualora nell’accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, l’Impresa dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; e tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.
L’Impresa dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione tutte le apparecchiature e mezzi necessari all’effettuazione delle verifiche.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
6.4 – Piani di Collaudo
Entro i medesimi termini di cui al precedente Paragrafo 6.3, sempre decorrenti dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione dei “Piani di Progetto esecutivo”, relativamente ad ogni singola fase, l’Impresa dovrà presentare dei “Piani di collaudo” contenenti degli efficienti programmi di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti.
Tali “Piani di collaudo”, che rappresenteranno la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, saranno sottoposti a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione dei “Piani di collaudo” risultasse negativa o insufficiente, questi dovranno essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
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Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora i suddetti “Piano di collaudo” non siano ancora disponibili o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tali verifiche saranno comunicate all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 7
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
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Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 8
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alle verifiche di conformità , l’Impresa potrà alternativamente:
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a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica di conformità con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento della garanzia definitiva per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intera garanzia definitiva nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica di conformità risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
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Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
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Articolo 10 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
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Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 11 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
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In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte
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dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 12
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
12.1 – Servizi di assistenza evolutiva
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
12.2 – Gestione delle scorte e “tool” di “assest management”
Il mancato rispetto dei tempi di cui all’articolo 4 bis, Paragrafo 4.bis.5.2.2., comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,1‰ dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo.
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12.3 - Servizio di assistenza correttiva
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” di “assistenza correttiva” di cui all’Articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5.3, comporterà l’applicazione, secondo la tipologia di guasto rilevato, delle seguenti penalità:
Livelli di servizio ‘premium’ | ||
Tipologia guasto | Tempi di ripristino del servizio | Penalità |
Guasto bloccante | 24h solari dalla segnalazione/rilevazione | 0,4 ‰ dell’importo del contratto |
Livelli di servizio ‘standard’ | ||
Tipologia guasto | Tempi di ripristino del servizio | Penalità |
Guasto bloccante | 72h solari dalla segnalazione/rilevazione | 0,2 ‰ dell’importo del contratto |
Guasto non bloccante | 96h solari dalla segnalazione/rilevazione | 0,1 ‰ dell’importo del contratto |
12.4 Servizio di presidio sistemistico
1. La mancata presentazione sul luogo di lavoro da parte del personale impiegato nel servizio di presidio di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, comporterà l’applicazione di una penale pari a 0,01 ‰ dell’importo del valore del contratto.
2. Per ogni ora di ritardo oltre le 3 (tre) ore lavorative rispetto agli orari di servizio previsti dal medesimo articolo 5, Paragrafo 5.1, è prevista l’applicazione di una penalità pari allo 0,001‰ dell’importo del valore del contratto.
12.5 - Help desk
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Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti l’ “help desk” di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali.
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 4% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
12.6 – “Piano di assistenza on site di tipo periodico”- “Scheda d’intervento”
Il ritardo nella redazione e/o la mancata redazione del “Piano di assistenza on site di tipo periodico” di cui al Paragrafo 4.bis.5.1 del precedente articolo 4.bis ed al Paragrafo 6.2 del precedente articolo 6, nonché della “scheda d’intervento” di cui al Paragrafo 4.bis.5.2.1 del precedente articolo 4.bis ed al Paragrafo 6.2 del precedente articolo 6, comportano l’applicazione di una penale pari allo 0,1% dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo.
12.7 – “Piani di progetto esecutivo” – Approntamento alla verifica
Il mancato rispetto dei termini inerenti la presentazione dei “Piani di Progetto esecutivo” e di approntamento alla verifica di cui all’Articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, rispettivamente previsti per ogni singola fase realizzativa delle attività di aggiornamento tecnologico, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,1‰ dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo.
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12.8 - Piani di collaudo
I ritardi maturati nella presentazione dei “Piani di collaudo” di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.4, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.9- Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
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Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Aggiornamento tecnologico delle apparecchiature
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva per ogni singola fase realizzativa, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari a € esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di
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ricevimento della fattura elettronica di n. canoni dell’importo di € , , IVA esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo totale pari a € , ) Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione
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Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 7178696F54 trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 7178696F54
Conti correnti di riferimento:
Persone autorizzate ad operare sul conto:
CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
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In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 14 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 15
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
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Articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
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o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive
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modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
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Articolo 18
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
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Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,
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nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
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Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12 Paragrafo 12.9, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5.1., comma 2;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5.2.1., comma 7;
− articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.5.2.2., ultimo comma;
− articolo 4.bis., Paragrafo 4.bis.5.3., ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1., ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2.1., ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.4., ultimo comma.
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L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.9, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 7, comma 7;
− articolo 8, comma 4;
− articolo 9, ultimo comma ;
− articolo 11, commi 15 e 20;
− articolo 13, commi 5 e 6;
− articolo 18, ultimo comma;
− articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
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l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta
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esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico.
Articolo 28 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 29
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in
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materia di codice di comportamento approvate con Xxxxxxxx n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per “ .” IL DIRETTORE CENTRALE
(Guercio) ( )
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)