CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
DIREZIONE GENERALE PER L’INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE
CONVENZIONE DI SOVVENZIONE
per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001
tra
la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) (C.F. 80237250586) rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale della suddetta Direzione, presso la quale opera la Divisione II, individuata Autorità di Gestione (di seguito: “AdG”) del Programma Operativo Nazionale (di seguito: “PON”) “Inclusione” -, domiciliato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Via Fornovo, 8 – 00000 Xxxx
e
la città di BARI (di seguito Beneficiario) (C.F. 80015010723), rappresentato dall’Xxx. XXXXXXX XXXXXX, in qualità di SINDACO, domiciliato presso il Comune di BARI in X.XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX x. 00 (xxx.) 00000
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
- l’art. 125 del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013 e, in particolare il punto 3 lettera c) il quale prevede che l’Autorità di Gestione provvede affinché sia fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, nonché la successiva lettera d) per la quale l’Autorità di Xxxxxxxx si accerta che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di cui alla predetta lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione e, il punto 4 lettera b) secondo il quale i beneficiari devono assicurare un sistema di contabilità separata saldo finale o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un’operazione;
- l’Allegato XII del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013, che prevede al punto
2.2 la responsabilità dei beneficiari in materia di informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
- il PON “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, è individuata nella Divisione II della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali - MLPS;
- l’Asse 3 del PON “Inclusione” che prevede il sostegno alla realizzazione di “Sistemi e modelli di Intervento sociale”;
- la priorità di investimento 9ii – “L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom”, del PON “Inclusione”, che prevede azioni a sostegno dell’obiettivo specifico 9.5 “Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni RSC”, ed in particolare l’Azione 9.5.1, che prevede Azioni di contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
- la Legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
- il X.X.X. 00 xxxxx 0000, x.00, xxxxxxx “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
- in particolare, l’articolo 14, comma 1, del summenzionato D.P.R. che recita testualmente: “Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina”;
- il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, rubricato “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
- l’art. 10 del predetto D.M. del 4 novembre 2014, che individua tra i compiti della Divisione II della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, la funzione di AdG del PON “Inclusione” a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma e le verifiche;
CONSIDERATO
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso, per gli anni scolastici 2013 – 2014, 2014 – 2015 e 2015 - 2016 attraverso un’azione condivisa con il Tavolo delle Città riservatarie ex lege 285/97 e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un progetto sperimentale per l’inclusione e l’integrazione di bambini e adolescenti rom sinti e caminanti, al quale hanno aderito le città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia;
- che le azioni progettuali si sono articolate in un percorso che ha previsto, da un lato, azioni di sostegno alla frequenza scolastica dei bambini rom, sinti e caminanti, dall’altro interventi di rimozione degli ostacoli all’integrazione di questi e del loro nucleo familiare nel contesto sociale di appartenenza, promuovendo interventi complessivi che non si riducessero alla presa in carico dei soli aspetti emergenziali del fenomeno, ma che attivassero, tra le altre, politiche ordinarie di tutela degli ambienti di vita degli individui e di prevenzione;
- i risultati molto positivi del Progetto come illustrati nei report pubblicati sul sito del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza xxx.xxxxxx.xxx.xx evidenziandosi, in particolare, un aumento significativo dei giorni di presenza a scuola, oltre ad un miglioramento delle altre dimensioni del benessere;
VISTI
- alla luce della citata sperimentazione, la nota prot. n. 41/1350 del 21 febbraio 2017 del Direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali, con la quale il Ministero ha proposto alle Città metropolitane ai sensi delle legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in particolare, alle Autorità urbane identificate nei Sindaci dei 14 comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane l’estensione e il consolidamento della sperimentazione nell’ambito di un progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa”, all’interno del quale sono state previste le azioni progettuali per l’inclusione dei bambini RSC (allegato A);
- le adesioni delle Città metropolitane pervenute in risposta alla citata nota e le informazioni fornite da ciascuna Città relative al numero di bambini RSC di età compresa tra i 6 e i 14 anni da coinvolgere nell’attuazione della progettualità, nonché il numero di plessi scolastici, l’ordine delle scuole coinvolte, il numero di classi e il numero dei plessi che prevedono l’attivazione di mense scolastiche (allegato B);
- Il Decreto Direttoriale n. 340 del 28 luglio 2017 con il quale, per l’attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2017 – 2020, è autorizzato il finanziamento, a favore delle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino
e Venezia, della somma complessiva di euro 1.800.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2017 - 2020, secondo la ripartizione in tabella (allegato C);
- il paragrafo 2.2.1 “ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE - Organigramma e indicazione precisa delle funzioni delle unità“(pag. 44) del Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx), adottato dall’AdG, che individua la Divisione III - ISEE e prestazioni sociali agevolate - Politiche per l'infanzia e l'adolescenza - della Direzione Generale per l’Inclusione quale soggetto che concorre all’attuazione del PON – Asse III – Obiettivo specifico 9.5, linea di attività “Azioni di contrasto all’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre- scolarizzazione”;
- che, gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento ed alla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue
Art. 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Oggetto della Convenzione
1. Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’AdG e il Beneficiario, per la realizzazione delle azioni indicate nella Proposta progettuale allegata alla presente Convenzione, comprensiva di cronoprogramma e di piano finanziario (allegato D), che ne forma parte integrante, per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 3 Sistemi e modelli di intervento sociale, Azione 9.5.1, Azioni di contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione.
Art. 3
Obblighi in capo al Beneficiario
1. Nell’esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente art. 2, nell’ambito dell’Asse 3 Azione 9.5.1, Azioni di contrasto dell’abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre- scolarizzazione del PON “Inclusione”, il Beneficiario:
a) utilizza il contributo di cui all’articolo 6, nonché garantisce il cofinanziamento delle attività per la residua quota di € 15.000,00 (quindicimila). È ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura;
b) è responsabile dell’esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
c) in ogni caso è referente unico dell’AdG per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato all’art. 5;
d) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’AdG;
e) sottopone all’AdG, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche – comunque non sostanziali - da apportare al progetto e/o al piano finanziario fornendo alla stessa le relative motivazioni secondo le modalità indicate all’art. 6;
f) gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento;
g) individua l’entità dei costi ammissibili come da piano finaziario, di tutte le spese effettivamente sostenute per le attività realizzate;
h) gestisce, predispone e presenta le domande di rimborso, secondo le disposizioni contenute nei dispostivi attuativi delle operazioni e della manualistica, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi diretti e indiretti del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all’operazione ammessa a cofinanziamento;
i) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell’AdG siano disposti secondo quanto previsto nell’art. 8;
j) il Beneficiario è il solo soggetto che riceve i finanziamenti da parte dell’Amministrazione;
k) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
l) è tenuto a rispettare, nell’esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone disabili.
2. Il Beneficiario ha inoltre l’obbligo di:
a) avviare ed attuare l’insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato (allegato D);
b) assicurare che, per l’insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre il 31 dicembre 2020. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
c) garantire, con riferimento all’attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
d) conservare, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale;
e) assicurare, nel corso dell’intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l’AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall’AdG medesima;
f) garantire, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PON concorrano al conseguimento dell’obiettivo generale del PON medesimo e degli obiettivi specifici dell’Asse 3, sopra richiamati;
g) garantire che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
h) assicurare l’utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo dell’AdG, SIGMA Inclusione, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;
i) assicurare, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 ;
j) inviare, secondo le modalità e la tempistica previste dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) adottato dalla AdG, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;
k) inviare periodicamente, all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione, le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l’anno in corso, secondo la procedura stabilita dall’AdG, al fine di monitorare l’avanzamento della spesa ed evitare il disimpegno automatico e di osservare l’adempimento di cui al Titolo II del Reg. (CE) n. 1303/2013;
l) fornire all’AdG tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria, in particolare, per l’elaborazione delle Relazioni di attuazione annuali;
m) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Regolamento (CE) n. 1303/2013; predisporre proprie procedure di controllo interno, proporzionate alla dimensione dell’organismo e alla natura, secondo quanto disposto dalla nota EGESIF_14-0012_02 del 17/09/2015, “Linee guida per gli Stati membri sulle
verifiche di gestione” - (Periodo di programmazione 2014-2020). Tali procedure di controllo interno devono essere volte a garantire che, in fase di rendicontazione, ciascun documento di spesa scannerizzato da parte del Beneficiario sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi e ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale;
n) assicurare il rispetto dei principi orizzontali – Sviluppo sostenibile, parità opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne - e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa comunitaria, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
o) collaborare all’espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell’AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
3. Il Beneficiario assume nei confronti dell’AdG piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione del progetto. Il Beneficiario è responsabile nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per danni causati dai partner di progetto e/o dai soggetti di cui all’art. 9 che segue. In ogni caso, il Beneficiario manleverà e terrà indenne l’AdG da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.
Art. 4
Obblighi in capo all’AdG
1. L’AdG che opera presso la DG per l’Inclusione e le Politiche Sociali si impegna, nei confronti del Beneficiario, responsabile dell’avvio e
dell’attuazione delle azioni oggetto della presente Convenzione e previste dal PON Inclusione, a:
a) mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale xxx.xxxxxx.xxx.xx :
- il Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.) adottato dall’AdG, comprensivo delle relative piste di controllo, e più in particolare:
- il Manuale per l’utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione;
- il Manuale delle procedure dell’AdG/OI, contenente, tra le altre cose, le procedure circa le segnalazioni di irregolarità e il pagamento del cofinanziamento;
- il Manuale del Beneficiario, contenente, tra le altre cose, le indicazioni relative alla procedura di rendicontazione;
- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza e le Linee guida per le procedura di selezione dei progetti (in via di predisposizione);
- le Linee guida sulla comunicazione, secondo quanto stabilito dall’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all’art. 7, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l’inclusione e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/5/2014;
c) assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l’applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi FSE;
d) xxxxxxx, in collaborazione con il Beneficiario, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (CE) n. 1303/2013;
e) garantire l’utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
f) esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarietà tra Fondi strutturali, di cui all’art. 98 del Reg. (CE) n. 1303/2013, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
g) fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri previsti nelle diverse sedi partenariali della programmazione 2014-2020;
h) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
Art. 5
Durata e modalità di realizzazione
1. Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e si concluderanno entro il 31 dicembre 2020. Su richiesta del Beneficiario e con rischio a suo carico, ai sensi dell’articolo 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, saranno considerate ammissibili le spese inerenti l’attuazione delle proposte di intervento approvate, anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all’Autorità di Gestione della domanda di ammissione al finanziamento da parte del Beneficiario, purché l’operazione non sia stata completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla nota prot. N. 41/1350 del 21 febbraio 2017 a firma del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali. Ai fini della valutazione dell’ammissibilità, tale eventualità deve essere comunicata all’Autorità di Gestione contestualmente alla comunicazione dell’avvio delle attività specificando le attività avviate e il periodo in cui sono state avviate.
2. Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:
▪ utilizzare la Posta Elettronica Certificata quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con l’AdG;
▪ avviare le attività progettuali entro i tempi sopra indicati, comunicando all’AdG la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
▪ rispettare la tempistica di realizzazione indicata nel cronoprogramma di cui alla proposta progettuale allegata;
▪ tenere costantemente informata l’AdG dell’avanzamento esecutivo dei progetti e rispettare gli adempimenti in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
▪ adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse a finanziamento;
▪ rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nella Circolare ministeriale e nel Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE nell’ambito dei Fondi SIE 2014-2020, attualmente in corso di definizione. Nelle more della approvazione del citato Vademecum e della conseguente definizione della relativa Circolare, rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nella Circolare
n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), nonché nel decreto del Presidente della Repubblica n.196 del 3 ottobre 2008, di approvazione del Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per i periodo di programmazione 2007-2013;
▪ attenersi alle indicazioni fornite dall’AdG in merito all’applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
▪ trasmettere tempestivamente all’AdG tramite apposita comunicazione e- mail all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxxxx.xxx0@xxx.xxxxxx.xxx.xx tutta la documentazione amministrativa/contabile relativa alle Domande di rimborso compresi, ove previsti, i prodotti intermedi e finali realizzati nell’ambito dell’intervento.
3. Le Domande di rimborso dovranno essere caricate a sistema, complete di tutta la documentazione prevista, secondo la tempistica indicata dal successivo art. 7.
4. Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell’AdG, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate.
5. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall’AdG modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 12.
Art. 6 Risorse attribuite
1. Per l’attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2, per il triennio 2017
– 2020 sono attribuite al Beneficiario risorse del PON “Inclusione” complessivamente pari a Euro 122.760, come definite dal Decreto Direttoriale
n. 340 del 28/07/2017, in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale sub allegato D unita alla presente Convenzione.
2. L’Autorità di Gestione si riserva di rimodulare le quote di riparto di cui al citato Decreto Direttoriale laddove le città comunichino, per gli anni di sperimentazione successivi al primo, uno scostamento del numero di bambini RSC coinvolti nella progettualità superiore, in valore assoluto, al 20% rispetto al numero indicato in sede di riparto.
Art. 7
Modalità di liquidazione e circuito finanziario
1. Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto di tesoreria n. 63750.
2. Il pagamento dell’importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente 6 sarà erogato secondo le seguenti modalità:
a. erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l’effettivo avvio delle attività;
b. erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza trimestrale (e scadenza a fine marzo, giugno, settembre, dicembre), previa presentazione, da parte del Beneficiario, delle relative Domande di rimborso complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonchè di relazione intermedia descrittiva delle
attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa dal Beneficiario stesso. Quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo complessivo di tali ulteriori tranches di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75 % del contributo complessivo previsto;
c. il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile prevista al successivo art. 9, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività realizzate, come previsto sempre al suindicato art. 9. L’AdG, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori;
d. I pagamenti al Beneficiario, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono effettuati dall’AdG, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l’inclusione e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30/5/2014, mediante il sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE). A tal fine il Beneficiario presenta le domande di rimborso all’AdG del PON che procederà al relativo pagamento attraverso il Sistema informativo IGRUE, previo espletamento dei controlli di I livello.
Per ciascun pagamento da effettuare dal Beneficiario a Terzi, vi è l’obbligo di indicare, al ricorrere dei presupposti di legge, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’AVCP e il CUP assegnato al progetto. I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010.
Art. 8
Affidamento di incarichi e contratti a terzi
1. Il Beneficiario, potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l’esecuzione di parte dello stesso.
2. Qualora il Beneficiario intenda affidare parte delle attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento; ii) non potranno sub affidare a loro volta ad altri soggetti l’esecuzione, anche di parte, delle attività affidategli; iii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.Lgs 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di evidenza pubblica (D.Lgs. 50/2016).
3. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative e procedurali non dovessero essere applicabili (es. convenzioni con soggetti di diritto pubblico non sottoposte al D.Lgs. 50/2016) il Beneficiario è comunque tenuto - nei limiti della pertinenza - al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell’assegnazione dei contratti e degli incarichi.
4. I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.
5. Il Beneficiario, acquisiranno i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del value for money (rapporto qualità prezzo).
6. La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario per quanto di rispettiva competenza.
7. Qualora il Beneficiario ponga in essere gli atti e contratti previsti all’art. 3, comma 1, lettere f-bis ed f-ter della legge n. 20/1994, è tenuto ad inviare i relativi atti alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità al ricorrere dei relativi presupposti. In mancanza i contratti non potranno essere ritenuti efficaci ed esecutivi e, pertanto, l’AdG non potrà procedere al riconoscimento della spesa relativa.
Art. 9 Rendicontazione delle spese e controlli
1. Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel ”Manuale del Beneficiario” e secondo quanto disposto nel “Manuale per l’utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione”.
2. Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese per le attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.
3. In particolare, ai fini dell’erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, il Beneficiario dovrà presentare all’AdG Domande di rimborso, firmate dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, ove possibile firmate digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005, e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese per le attività realizzate, ai sensi dell’art.125 del Reg. (UE) 1303/2013.
4. Le spese dichiarate nelle domande di rimborso dovranno corrispondere alle spese indicate nell’art. 13 del Regolamento (UE) 1304/2013 come ammissibili, nonché, nelle more della definizione della nuova circolare ministeriale, a quanto previsto dalla Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), nonché a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n.196 del 3 ottobre 2008, di approvazione del Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006, che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per i periodo di programmazione 2007-2013, ed i relativi pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
5. Le operazioni ammesse a cofinanziamento, a valere sul fondo FSE del PON Inclusione 2014-2020, sono realizzate ricorrendo alle seguenti forme di rimborso:
- rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- rimborso dei costi indiretti, pertanto non rendicontabili, (ivi compresa manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in oggetto) ammissibile fino ad un massimo del sette per cento dell’ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall’art. 124 paragrafo 4 del regolamento finanziario della Commissione Europea No 966/2012 del 25 ottobre 2012;
- ai sensi dell’art. 67 paragrafo 1 comma b), per tutti gli altri costi previsti nel Piano finanziario.
6. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA Inclusione fornito dal Ministero.
7. Come indicato all’art. 7, i rimborsi da parte dell’Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA Inclusione.
8. Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate delle verifiche amministrativo-contabili e ogni altro controllo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile sugli originali della documentazione giustificativa. Qualora la relativa Domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica amministrativo-contabile, i termini per l’espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. Rimane ferma la possibilità per l’AdG di riconoscere la spesa ammissibile con riferimento alle parti per le quali la documentazione risultasse completa e la facoltà per il Beneficiario di presentare nella successiva Domanda di rimborso la documentazione completa, comprensiva delle integrazioni
richieste, con riferimento alle spese per le quali le verifiche sono state sospese. In ogni caso il Beneficiario dovrà inviare nei termini indicati dall’AdG i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.
9. Nel semestre successivo alla chiusura del progetto, il Beneficiario dovrà presentare all’AdG il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. L’AdG procederà quindi tempestivamente ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria.
10. Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richiesta di chiarimenti, i termini per l’espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.
11. In ogni caso il Beneficiario dovrà inviare nei termini indicati dall’AdG i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.
12. All’esito della verifica amministrativo-contabile a saldo, l’AdG procederà alla notifica di decisione definitiva sulla valutazione dei risultati di progetto e la relativa congruità delle spese sostenute per le attività realizzate e alla liquidazione del saldo.
13. I pagamenti saranno costituiti da due quote, comunitaria e nazionale, e potranno essere subordinati all’accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea. L’AdG non potrà quindi essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.
14. Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all’AdG le economie eventualmente
sopravvenute, qualora queste superino la quota del 30% rispetto all’importo totale del progetto.
15. Il Beneficiario non potrà comunque utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione della stessa AdG.
16. Il Beneficiario, nonché gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, ha/hanno l’obbligo di rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché di adottare un sistema di contabilità separata o adeguata codifica contabile e informatizzata per tutte le operazioni relative al progetto.
17. Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del progetto saranno tenuti a disposizione dell’AdG, della Commissione Europea e della Corte dei conti almeno per un periodo di cinque anni successivi alla conclusione del progetto, secondo quanto disposto dal punto
p) dell’art. 3 della presente Convenzione e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale.
18. La decorrenza del termine è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei ed informatici che ne garantiscano l’adeguata conservazione e l’immediata intelligibilità.
19. I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.
20. Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge (art.3 della L.136/2010) e relativamente alle operazioni da Esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, sin d'ora prendendo atto che:
▪ il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei relativi contratti sottoscritti, con i rimedi previsti nella legge 136/2010 medesima;
▪ ugualmente il mancato utilizzo degli strumenti prescritti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni realizzate dal Beneficiario, al ricorrere dei relativi presupposti, comporterà le sanzioni ed i rimedi di legge;
▪ in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall’art. 8 della presente Convenzione, all’atto della conoscenza dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’AdG e uguale obbligo grava sulla sua controparte contrattuale;
▪ è obbligato ad inserire in tutti i contratti stipulati per l’esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione, pena la loro nullità, una clausola contrattuale conforme al modello descritto nell’allegato 1 alla Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
▪ Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto il Beneficiario dovrà fornire all’AdG:
▪ le informazioni, anche mediante l’utilizzo del SIGMA Inclusione, sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti per la valorizzazione, ove richiesto, degli eventuali indicatori ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui alla presente Convenzione;
▪ tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l’elaborazione del Rapporto di Valutazione, del Rapporto annuale di attuazione e del Rapporto finale di attuazione del PON;
▪ ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.
Art. 10 Irregolarità e sanzioni
1. Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di
ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell’AdG. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell’AdG procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall’AdG.
2. L’AdG può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell’inadempimento, nel caso di:
a) rifiuto di collaborare, nell’ambito dei controlli, alle visite ispettive;
b) inadempimento all’obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all’art. 3, facente capo al Beneficiario;
c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
d) inadempienza nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull’attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
e) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
f) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
g) mancato rispetto delle regole di informazione pubblicità di cui all’art. 16;
h) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.
3. La revoca è disposta dall’AdG con le medesime forme dell’assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.
4. Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all’AdG la somma in questione nel termine concesso dall’AdG, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata.
5. Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l’AdG si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.
6. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l’AdG riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e , successivamente, della sorte capitale dovuta.
7. Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all’AdG potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R o PEC.
8. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l’AdG potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.
9. Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
10. Resta salva la facoltà per l’AdG di avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dall’Istituto, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
11. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell’avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l’Autorità di Gestione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del piano finanziario e delle attività progettuali.
12. Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.
Art. 11 Responsabilità verso terzi
1. Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare il MLPS da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette del Beneficiario stesso.
Art. 12 Efficacia e modifiche
1. La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla data del 30 giugno 2020.
2. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il decreto direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. In tal caso la Convenzione medesima vincolerà il Ministero solo a partire dalla data di comunicazione dell’avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione ed al relativo progetto, sono apportate con atto scritto a firma dell’AdG e del rappresentante legale della Città.
4. L’AdG non autorizzerà richieste di modifiche che: i) superano l’importo massimo del contributo assegnato, ii) non sono rispondenti alle indicazioni del Progetto di cui all’allegato D, iii) mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali del progetto (e.g. oggetto, attività, destinatario, etc.).
Art. 13 Recesso dell’AdG
1. L’AdG può recedere dalla presente Convenzione unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, nelle seguenti ipotesi:
- per giusta causa, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante;
- in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.
2. Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte del progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
3. Nei casi di recesso dell’AdG, il Beneficiario entro 60 gg. dalla comunicazione del recesso da parte dell’AdG deve richiedere i pagamenti delle fatture inserite nelle Domande di pagamento a quella data presentate. In caso di mancata richiesta nei termini indicati, l’AdG non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso.
Art. 14 Rinuncia al contributo
1. In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all’AdG la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo potrà essere ammessa solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.
2. L’AdG valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) sia funzionale all’obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabile. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.
3. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.
Art. 15
Protezione dei dati e riservatezza
1. Tutti i dati contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall’AdG esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione della presente Convenzione.
2. Il Beneficiario potrà (ex Art. 7 del D.Lgs. 196/03), su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali detenuti dall’AdG e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente all’AdG.
3. Il Beneficiario dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.
4. Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell’ambito della struttura dell’AdG, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell’esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Beneficiario dichiara, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l’AdG da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.
6. Il beneficiario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e , comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente Convenzione e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.
7. L’obbligo anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
8. Il Beneficiario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
9. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’AdG ha la facoltà di adottare le sanzioni previste dall’art. 11, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’AdG;
10. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione della Convenzione.
11. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
12. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per l’AdG di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restante il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi della legge 136 del 2010.
13. Il titolare del trattamento è l’AdG del Pon Inclusione.
Art. 16
Responsabilità di informazione dei beneficiari
1. Costituisce primaria responsabilità del soggetto Beneficiario, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, dare risalto del sostegno del fondo all’operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi dell’Unione e del Fondo che sostiene l’operazione.
2. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono essere concordate con l’Autorità di Xxxxxxxx e riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
3. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
4. Durante l'attuazione di un'operazione, il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un xxxxxxxx.Xx beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.
5. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
6. Per i progetti cofinanziati che comportano l’acquisto di uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, stampanti, ecc.), si richiede di apporre su tali oggetti un’etichetta standard con i loghi dell’Unione Europea e del PON Inclusione.
Art. 17
Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi
1. Le informazioni relative a Bandi di gara e Contratti e Bandi di concorso, pubblicate nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:
- il riferimento al Programma operativo nazionale “Inclusione”;
- il riferimento al FSE;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il bando si riferisce;
- il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
- l’oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l’elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.
2. I beneficiari cui non si applica il D.L. 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture cd. “sottosoglia o soprasoglia comunitaria” e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.
3. Al fine di consentire l’alimentazione del Portale Opencoesione, istituito ai sensi dell’articolo 115, comma 1 lettera b) del Regolamento UE 1303/2013, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull’accesso agli stessi, i beneficiari/partner sono tenuti a comunicare all’AdG l’elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.
4. I Beneficiari riceveranno dall’AdG indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PON Inclusione, con particolare riguardo all’utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l’alimentazione del portale Opencoesione.
Art. 18
Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo
1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 19
Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto
1. La presente Convenzione sarà sottoscritta con firma digitale e si intenderà conclusa nel momento in cui la parte che avrà apposto per prima la propria sottoscrizione riceverà dall'altra parte tramite PEC la medesima convenzione anche da tale parte sottoscritta regolarmente.
Roma, lì 25/8/2017
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Inclusione e l Politiche Sociali |
Il Direttore Generale |
f. to Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Città di Bari
Il legale rappresentante Il Sindaco
f. to Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx