MARZOCCHI POMPE S.P.A.
XXXXXXXXX XXXXX S.P.A.
PROCEDURA DI INTERNAL DEALING
Revisione 1
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2021
Premessa
La presente procedura (la “Procedura di Internal Dealing” o la “Procedura”), approvata dal consiglio di amministrazione di Marzocchi Pompe S.p.A. (“Marzocchi Pompe” o la “Società”) nell’adunanza del 5-9 luglio 2019, viene adottata ai fini dell’adempimento degli obblighi comunicativi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di c.d. “internal dealing”1.
La presente Xxxxxxxxx entra in vigore a far tempo dall’inizio delle negoziazioni delle azioni emesse da Marzocchi Pompe su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L’osservanza della Procedura non esonera i soggetti interessati dall’obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali, legislative o regolamentari, di tempo in tempo applicabili. La conoscenza del contenuto della Procedura non può intendersi sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.
1 Vale a dire, secondo il Glossario Finanziario di Borsa Italiana S.p.A., operazioni su strumenti finanziari di una società quotata o di sue controllate effettuate da persone che all'interno della società emittente dispongono di potere decisionale e/o di una conoscenza importante delle strategie aziendali, tali da avvantaggiarli nelle decisioni di investimento sugli strumenti finanziari della società.
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Articolo 1 Definizioni
1. In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre parti della Procedura, ai fini della medesima i termini e le definizioni elencati nel presente articolo hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, restando inteso che i termini definiti al singolare si considerano definiti anche al plurale e viceversa:
(i) “Consiglio di Amministrazione”: il consiglio di amministrazione della Società in carica;
(ii) “Investor Relator”: il responsabile della funzione di investor relations della Società;
(iii) “Operazioni Rilevanti”: le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari Rilevanti, effettuate direttamente da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Associate ovvero per loro conto, fatta eccezione per le operazioni che, anche cumulativamente, non raggiungano un importo complessivo di Euro 20.000,00 nell’arco di un anno civile. Si rinvia all’Allegato 1 della presente Procedura per un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo restando quanto precede, devono considerarsi Operazioni Rilevanti
(iv) “Persone Strettamente Associate”:
a) il coniuge di un Soggetto Rilevante o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile, il figlio a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi della normativa nazionale applicabile, nonché il parente di un Soggetto Rilevante che abbia condiviso con quest’ultimo la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione Rilevante in questione (collettivamente, i “Familiari Rilevanti”);
b) la persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da Soggetti Rilevanti o Familiari Rilevanti, o che sia direttamente o indirettamente controllata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile italiano, da Soggetti Rilevanti o Familiari Rilevanti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di Soggetti Rilevanti o di Familiari Rilevanti.
(v) “Soggetti Rilevanti”:
a) i membri del Consiglio di Amministrazione o del collegio sindacale della Società;
b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate (come individuate ai sensi della normativa applicabile) concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
(vi) “Strumenti Derivati”: indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa;
(vii) “Strumenti Finanziari”: gli strumenti finanziari elencati nell’Allegato 2 e (a) ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato; (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) negoziati su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo o valore (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali). Sono incluse nella definizione di Strumenti Finanziari le azioni emesse dalla Società che rispettino le condizioni sub (a)-(c);
(viii) “Strumenti Finanziari Rilevanti”: le azioni e gli strumenti di debito emessi dalla Società, nonché gli Strumenti Derivati o gli altri Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) a essi collegati.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate nei confronti della Società e di Consob, nonché gli obblighi dei medesimi Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Associate e della Società nei confronti di Consob e del pubblico, in relazione ad Operazioni Rilevanti.
2. La Procedura è applicabile nei riguardi dei Soggetti Rilevanti ancorché gli stessi non abbiano restituito all’Investor Relator la comunicazione di presa di conoscenza e accettazione di cui al successivo articolo 7, paragrafo 3.
Articolo 3
Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate
1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare alla Società e alla Consob, mediante invio del modulo di cui all’Allegato 3, eventuali Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute, con le seguenti modalità:
a) la comunicazione alla Società deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante;
b) la comunicazione a Consob deve essere compiuta tempestivamente e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante.
2. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 1 che precede, ove i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Associate intendano avvalersi della Società per la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti, essi devono, senza indugio e comunque entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di effettuazione dell’Operazione Rilevante, informare l’Investor Relator, specificando, nella cover letter della comunicazione prevista dal presente articolo 3, che intendono richiedere che sia la Società a comunicare a Consob, per conto dei medesimi, la notizia dell’Operazione Rilevante. Qualora un Soggetto Rilevante o
una Persona Strettamente Associata si sia avvalso della Società ai sensi del presente paragrafo, l’Investor Relator effettua le comunicazioni a Consob per conto dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell’Operazione dei Soggetti Rilevanti.
3. Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del modulo di cui all’Allegato 3 ai seguenti indirizzi e con le seguenti modalità, salva diversa indicazione sul sito di Consob: all’indirizzo PEC xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx – se il mittente è soggetto all’obbligo di dotarsi di PEC – ovvero all’indirizzo di posta elettronica ordinaria xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario l’“Ufficio Informazione Mercati” ed indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
4. Le comunicazioni al pubblico sono effettuate da parte dell’Emittente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di effettuazione dell’Operazione dei Soggetti Rilevanti (in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente e in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria).
5. L’Investor Relator non è in ogni caso responsabile degli inadempimenti e/o dei tardivi adempimenti degli obblighi di informativa nei confronti di Xxxxxx e/o del mercato posti a carico dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Associate e/o della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Associate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dalla presente Procedura e/o dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
Articolo 5
Divieto di o limitazione al compimento di Operazioni Rilevanti
1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel periodo di 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la data di riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare un progetto di bilancio od una relazione semestrale od intermedia che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (“Black-out Period”). Qualora il Consiglio di Amministrazione venga chiamato ad approvare dati preliminari, il Black-out Period si applica solo con riferimento alla data di riunione per l’approvazione di questi ultimi, e non anche con riferimento alla data di riunione per l’approvazione dei successivi dati definitivi.
2. Il divieto non si applica:
(i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni;
(ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni Rilevanti condotte contestualmente ovvero in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, un programma di risparmio, una garanzia o un diritto su azioni ovvero operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
3. Qualora un Soggetto Rilevante voglia avvalersi del paragrafo precedente, prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Black-Out Period, dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione una richiesta di autorizzazione motivata e scritta almeno 6 (sei) giorni di calendario prima della data prevista per l’effettuazione dell’Operazione Rilevante. Tale richiesta dovrà contenere:
a) nell'ipotesi sub (i) di cui al paragrafo precedente, la descrizione dell’Operazione Rilevante e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata di Strumenti Finanziari Rilevanti e delle motivazioni per cui la vendita dei medesimi è l’unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita;
b) nell’ipotesi sub (ii) di cui al paragrafo precedente, l’indicazione del numero e della tipologia degli Strumenti Finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l’esecuzione dell’Operazione Rilevante in un Black-Out Period.
4. A fronte dell’istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l’autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l’estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell’operazione non imputabili al Soggetto Rilevante e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile. L’autorizzazione potrà essere negata pur in presenza delle condizioni che precedono, nel caso in cui vi sia il rischio che l’esecuzione delle operazioni nel Black-Out Period possa determinare una violazione dei divieti di abuso e di comunicazione illecita di informazione privilegiata nonché di manipolazione del mercato.
5. È fatta altresì salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui sia opportuno assoggettare l’effettuazione di Operazioni Rilevanti a limiti
o condizioni.
Articolo 6
Investor Relator
1. L’Investor Relator ha il compito di garantire l’osservanza della Procedura. In particolare, esso provvede a:
a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate e a conservare le dichiarazioni di conoscenza ed accettazione di cui al successivo articolo 7;
b) curare l’informativa ai Soggetti Rilevanti ai sensi del successivo articolo 7;
c) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e/o a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia tenuta;
d) vigilare sull’applicazione della Procedura e riferire al Consiglio di Amministrazione dell’eventuale opportunità di apportare, alla Procedura e/o ai relativi allegati, modifiche
e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori standard della prassi nazionale.
Articolo 7
Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti
1. L’Investor Relator provvede ad inviare copia della presente Procedura ad ogni Soggetto Rilevante, secondo il format di cui all’Allegato 4 della presente Procedura.
2. A loro volta, i Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Associate gli obblighi loro spettanti in virtù della presente Procedura utilizzando i format di cui al predetto Allegato 4, e conservano copia scritta della notifica.
3. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
(i) restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
(ii) ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
(iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.
Articolo 8 Modifiche ed integrazioni
1. Nel caso si rendessero necessarie eventuali modifiche alla presente Procedura in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile agli emittenti con Strumenti Finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione, le stesse dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta motivata dell’Amministratore Delegato.
2. L’Investor Relator provvede a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della Procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla presente Procedura.
Articolo 9 Inosservanza degli obblighi
1. Ferme restando le responsabilità e le sanzioni previste dalla disciplina applicabile, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla presente Procedura siano dipendenti della Società o di società controllate dalla stessa ai sensi dell’art. 2359 del codice civile italiano, i medesimi saranno passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da applicarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell’infrazione commessa, tenendosi anche conto dell’eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
2. Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.
3. Si precisa inoltre che l’inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate di quanto previsto ai sensi della normativa applicabile in materia di internal dealing e della presente Procedura è sanzionata agli effetti di quanto stabilito dalla normativa di tempo in tempo applicabile.
4. La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti in violazione della Procedura e/o della disciplina applicabile.
Articolo 10 Trattamento dei Dati Personali
1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
2. I dati personali di cui la Società verrà a conoscenza per effetto delle comunicazioni ricevute saranno oggetto di trattamento in applicazione della presente Procedura, anche per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa dettata in materia di Internal Dealing.
3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate alle Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute in forza delle disposizioni di legge e regolamentari illustrate, a conferire i dati personali e le informazioni che la Società, anche nel suo ruolo di titolare del trattamento, tratterà per le finalità e modalità meglio descritte nell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche ("GDPR") e dalle emanande disposizioni di legge in materia, da includere alle comunicazioni di cui all’art. 7 della presente Procedura. La base giuridica del trattamento dei dati personali in questione trova fondamento sia su un obbligo di legge, sia sulla valutazione, condotta dalla Società, in qualità di titolare dei dati, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi, ai sensi e nei termini di cui al GDPR e successive modifiche o integrazioni.
4. Con la sottoscrizione dell’Allegato 4 da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano come meglio specificato nella relativa informativa sul trattamento dati. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti comporterebbe l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di Internal Dealing e potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni previste.
Articolo 11 Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione ai sensi della Procedura dovrà essere effettuata per iscritto come segue:
(i) se indirizzata alla Società e/o all’Investor Relator, all’attenzione di quest’ultimo, via fax al numero 000 00000 o xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx numero posta elettronica
all’indirizzo PEC xxxxxx@xxxxxxxxx.xx e in copia all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx, ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Marzocchi Pompe S.p.A., Via 63° Brigata Bolero, n. 15, 40033, Casalecchio di Reno (BO);
(ii) se indirizzata ai Soggetti Rilevanti, agli indirizzi e recapiti da questi indicati.
2. Eventuali recapiti diversi verranno tempestivamente comunicati (i) dall’Investor Relator ai Soggetti Rilevanti ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi all’Investor Relator.
Allegato 1 Operazioni Rilevanti
Xxxxx restando i requisiti di cui alla definizione di Operazioni Rilevanti della Procedura di Internal Dealing, si riporta qui di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che devono considerarsi Operazioni Rilevanti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e dell’articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015:
a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
d) le operazioni in Strumenti Derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno Strumento Finanziario della Società;
f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di
warrant;
g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
h) le operazioni in Strumenti Derivati e Strumenti Finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i credit default swap;
i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
j) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e Strumenti Derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata;
p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o Strumenti Derivati o altri Strumenti Finanziari a essi collegati;
q) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di Xxxxxxxx Rilevanti o Persone Strettamente Associate. Non è tuttavia necessario notificare una cessione in garanzia di Strumenti Finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli Strumenti Finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Xxxxxxxx Rilevanti o Persone Strettamente Associate, anche quando è esercitata la discrezionalità;
s) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; (ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Allegato 2 Strumenti Finanziari
Xxxxx restando i requisiti di cui alla definizione di Strumenti Finanziari della Procedura di Internal Dealing, ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (cui si rimanda ai fini della definizione dei termini non specificamente definiti nel presente allegato), rientra nella definizione di Strumento Finanziario qualsiasi dei seguenti strumenti:
1) valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per “certificati di deposito” si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato;
2) strumenti del mercato monetario;
3) quote di un organismo di investimento collettivo;
4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
6) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine (“forward”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
8) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
9) contratti finanziari differenziali;
10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.
Allegato 3
Modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti effettuate da Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Associate
(Modello conforme a quello pubblicato da Consob sul proprio sito e a quello allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016)
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a)1 | Nome | Per le persone fisiche: Nome: Cognome: Per le persone giuridiche: Denominazione: |
2 | Motivo della notifica | |
a)2 | Posizione/qualifica | Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: Posizione occupata: Per le persone strettamente associate: Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata: Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione: |
b)3 | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: : |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a)4 | Nome | |
b)5 | LEI | |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a)6 | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento |
Codice di identificazione | |||||
b)7 | Natura dell'operazione | Operazione legata all’utilizzo di programmi su opzioni: | |||
c)8 | Prezzo/i e volume/i | ||||
Prezzo/i | Volume/i9 | ||||
d)10 | Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo | ||||
e)11 | Data dell'operazione | ||||
f)12 | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: |
1. Dati relativi al soggetto che effettua l’operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile]
2. [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta] [Per le persone strettamente associate,
— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione]
3. [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica]
4. [Nome completo dell'entità]
5. [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442]
6. [— Indicare la natura dello strumento:
— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.
— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014]
7. [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
8. [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra. inserendo tutte le righe necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014]
9. Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).
10. [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso giorno e
— sono effettuate nello stesso luogo;
Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014]
[Informazioni sui prezzi:
— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014]
11. [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]
12. [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione»]
Allegato 4
Format per la comunicazione ai Soggetti Rilevanti
Egr./Spett.le ,
La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell’elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della procedura di internal dealing (la “Procedura”) adottata da Marzocchi Pompe S.p.A. (la “Società”) allegato alla presente.
Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D.Lgs. n. 58/1998.
Le ricordiamo, inoltre, che Xxx è tenuto a informare per iscritto le Persone Strettamente Associate (come definite nella Procedura) a Lei riconducibili degli obblighi di legge in materia di internal dealing, potendo a tal fine utilizzare il modello di cui all’Allegato 6 della Procedura.
Ai fini del corretto adempimento dei suddetti obblighi, La preghiamo di fornirci i seguenti Suoi dati:
a) nome e cognome/denominazione sociale, data e luogo di nascita (se persona fisica), codice fiscale;
b) indirizzo di residenza/sede legale;
c) nominativi delle Persone Strettamente Associate a Lei riconducibili, che la Società provvederà a inserire nell’elenco di cui sopra;
d) i dati sub (a)-(b) per ciascuna Persona Strettamente Associata da Lei indicata.
La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando all’Investor Relator: (i) la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione di cui all’Allegato 5 della Procedura e (ii) evidenza della notifica alle Persone Strettamente Associate a Lei, entrambe debitamente sottoscritte, tramite uno dei mezzi indicati all’articolo 10 della Procedura.
Con i migliori saluti,
Casalecchio di Reno, il _
L’Investor Relator
Allegato 4 (segue)
Format per la dichiarazione di presa visione e piena accettazione della Procedura Schema 1 – presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)
Il sottoscritto, residente in nella sua qualità di all’interno della società Marzocchi Pompe S.p.A., preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura di Internal Dealing (la Procedura), allegata alla presente in copia dichiara ed attesta:
• di aver preso atto che il mio nominativo è stato incluso nell’elenco dei Soggetti Rilevanti;
• di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
• di rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, come definite nella Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, nonché a far sì – ai sensi dell’art. 1381 del codice civile - che tali Persone Strettamente Associate a me riconducibili facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento di tali obblighi;
• di aver reso noto, come da comunicazione in copia allegata alla presente, alle Persone Strettamente Associate a me riconducibili, la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal Codice e dalla normativa vigente;
• di prendere atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile, potrà comportare sanzioni a mio carico.
Luogo e data Firma
Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Privacy” o “GDPR”)
Egregio Sig. / Xxxx.xx Sig.ra,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Privacy, Marzocchi Pompe S.p.A (la “Società” o il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali.
Il titolare del trattamento è Marzocchi Pompe S.p.A con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), via 63° Brigata Bolero, n. 15, e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura avrà come base giuridica l’adempimento di obblighi di legge ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del Regolamento Privacy e sarà effettuato ai soli fini: (i) delle comunicazioni a Consob e al mercato e ad eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile; e
(ii) dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti della Società in applicazione della normativa di legge e regolamentare vigente.
I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata mediante raccolta e catalogazione, nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi. Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità in precedenza esposti, sono la Consob, il mercato ed eventuali altre autorità competenti, come richiesto dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Inoltre, la Società necessita di comunicare i dati personali a soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie: (i) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica); (ii) soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione; (iii) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia legale; (iv) soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
La Società Le garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al fine di adempiere agli obblighi legali in capo alla Società e per le finalità per le quali sono stati raccolti.
L’acquisizione dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Resta, tuttavia, inteso che Lei sarà soggetto alle disposizioni di cui alla Procedura indipendentemente dalla sottoscrizione della presente comunicazione.
Il trattamento non comporta un processo decisionale automatizzato.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso in ogni sua parte il contenuto della presente Informativa relativa al trattamento da parte della Società dei dati dallo stesso forniti.
Luogo e data Firma
Allegato 4 (segue)
Schema 2 – Presa di conoscenza e accettazione (persone giuridiche)
La scrivente , rappresentata dal proprio legale rappresentante pro-tempore di
, nella sua qualità di [indicare le ragioni per cui tale società viene considerata Soggetto Rilevante],
(i) prende atto che è stata inclusa nell’elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Marzocchi Pompe S.p.A. (la “Procedura”);
(ii) dichiara di aver ricevuto copia della Procedura e di averne accettati integralmente i contenuti; si impegna a diffondere i contenuti della Procedura all’interno dell’azienda ed a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti alle Persone Strettamente Associate alla scrivente, come definite nella Procedura stessa, gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile;
(iii) prende atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile potrà comportare sanzioni a carico della scrivente.
(iv) ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presta irrevocabile consenso al trattamento dei dati indicati nella Procedura al fine di consentire alla Società gli adempimenti previsti ai fini ed in relazione all’art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 del 16 aprile 2014.
[Luogo], [data]
Allegato 4 (segue)
Format per la comunicazione alle Persone Strettamente Associate
Egr./Spett.le
,
e p.c. Spett.le Marzocchi Pompe S.p.A. Xxx 00x Xxxxxxx Xxxxxx, x. 00, 00000, Xxxxxxxxxxx xx Xxxx (XX)
Oggetto: comunicazione alle Persone Strettamente Associate degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento 596/2014 (“MAR”)
Il sottoscritto/a/La scrivente [inserire nome del mittente e relativi dati], con la presente Le comunica:
(i) che Lei è stato/a individuato/a quale Persona Strettamente Associata ai sensi dell’articolo 19 del MAR, per la seguente motivazione: [specificare il legame intercorrente con il Soggetto Rilevante];
(ii) che, pertanto, Lei è soggetto/a agli obblighi di notifica delle operazioni rilevanti aventi a oggetto azioni o strumenti di debito emessi da Marzocchi Pompe S.p.A., nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, secondo le modalità e i termini definiti dall’articolo 19 del MAR e dall’articolo 10 del Regolamento delegato (UE) 522/2016;
(iii) che Lei è conseguentemente soggetto/a alle sanzioni previste dalla normativa applicabile in caso di inosservanza dei suddetti obblighi;
(iv) che copia della presente lettera, da Lei sottoscritta per accettazione, sarà trasmessa dal/la sottoscritto/a a Marzocchi Pompe S.p.A., la quale inserirà il Suo nominativo in un elenco delle Persone Strettamente Associate.
[Data, luogo e firma del Soggetto Rilevante mittente]
Per presa visione e accettazione:
[Data, luogo e firma della Persona Strettamente Associata destinataria]