JOINT PROJECTS 2017 Accordo di cofinanziamento e collaborazione per la realizzazione del progetto: TRA
JOINT PROJECTS 2017
Accordo di cofinanziamento
e collaborazione
JOINT PROJECTS 2017
Accordo di cofinanziamento e collaborazione
per la realizzazione del progetto:
____________________________________________________
TRA
L’Università degli Studi di Verona, con sede e domicilio fiscale in via dell’Artigliere, 8 – 00000 Xxxxxx, Partita Iva 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, in persona del Prof. _____________________, in qualità di Direttore del Dipartimento di _______________________________________________, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera Consiglio di Dipartimento del _________________;
E
L’impresa/ente _____________________________________________________________________, con sede legale in _______________________________________, P. IVA/C.F. __________________, in persona del Legale Rappresentante _________________________________________________, che interviene autorizzato con (specificare l’atto/delibera/ ecc. )________________________________;
PREMESSO CHE
in data 29/03/2017 con Decreto Rettorale n. 579/2017 l’Università degli Studi di Verona ha emanato il bando “Joint Projects 2017” per la realizzazione di Progetti di Ricerca Congiunti con Imprese ed Enti;
le Parti hanno presentato un Progetto dal titolo: ________________________________________, con il coordinamento scientifico del Prof./Dott. __________________________________________;
a seguito della procedura di valutazione delle proposte presentate, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Verona, con provvedimento del 25 settembre 2017, ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi al co-finanziamento di Ateneo;
le Parti ravvisano l'opportunità di definire i criteri, le regole e le modalità da seguire, nel rispetto del bando Joint Projects 2017 e della legislazione vigente, per indirizzare, coordinare e monitorare le attività del Progetto, l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e la diffusione dei risultati della Ricerca;
le Parti riconoscono di dovere mantenere un livello di riservatezza tale da garantire la brevettabilità delle conoscenze e/o dei risultati generati nell'ambito del Progetto;
il Direttore del Dipartimento di _____________________________________________________ (struttura dell’Università degli Studi di Verona dotata di autonomia finanziaria e contrattuale) è munito del potere di sottoscrivere la presente Convenzione con efficacia vincolante per l’Ateneo ai sensi dell’art. 30 e segg. dello Statuto;
la terminologia utilizzata nel presente accordo è la seguente:
Parti: gli Enti cofinanziatori ed estensori del Progetto, stipulanti l’accordo di collaborazione.
Università/Ateneo: l’Università degli Studi di Verona.
Dipartimento: Il Dipartimento di ___________________________________________________ dell'Università degli Studi di Verona.
Partner: la/le impresa/e o lo/gli ente/i contraente/i diversi dall’Università di Verona.
Progetto: il Joint Project 2017 ammesso al cofinanziamento.
Ricerca: l’insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Progetto.
Unità di Ricerca: organismo operativo costituito presso ciascun Partner del Progetto e composto da personale avente rapporto di dipendenza o di collaborazione con la/le impresa/e o lo/gli ente/i contraente/i e designato all’attuazione dello stesso.
Staff di Ricerca: l’insieme del personale impegnato nell’attuazione del Progetto.
Coordinatore scientifico: il coordinatore/supervisore del Progetto.
Responsabile scientifico: il preposto all’Unità di Ricerca costituita presso ciascun Partner del Progetto.
TUTTO CIò PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
OGGETTO
Le Premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto dal titolo:
“____________________________________________________________________________” da eseguirsi secondo quanto previsto e concordato dal Programma della Ricerca.
ART. 2
PROGRAMMA DELLA RICERCA
Il Programma della Ricerca, ossia l’insieme delle attività volte alla realizzazione degli obiettivi del Progetto, corrisponde a quanto indicato nel documento inserito in fase di valutazione.
Il Coordinatore scientifico e i Responsabili scientifici delle Unità di ricerca potranno concordare per iscritto, con efficacia vincolante per le parti contraenti, eventuali modifiche in relazione all’evoluzione del Progetto.
ART. 3
ESECUZIONE DELLA RICERCA: DURATA E LUOGO
La Ricerca avrà inizio il _______________ e terminerà il ________________; previa motivata richiesta scritta indirizzata al Delegato del Rettore per la Ricerca Scientifica e in copia al Liaison Office dell’Area Ricerca di Ateneo, potrà essere prorogata per una sola volta e per un massimo di 6 mesi, senza che ciò comporti alcuna integrazione contributiva da parte dell’Amministrazione Centrale dell’Università, anche in caso di eventuale ridefinizione degli obiettivi. Il nulla osta per la proroga dovrà essere comunicato tempestivamente dal Coordinatore scientifico ai partner del progetto.
Il programma verrà eseguito nei laboratori e strutture di ricerca (“locali”) di volta in volta concordemente definiti dai responsabili scientifici delle Parti. Il datore di lavoro della sede ospitante assolve, nei confronti del personale dello staff di ricerca che si reca in questi locali, tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
ART. 4
RESPONSABILI DELLA RICERCA
I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente accordo sono:
per l’Università di Verona, il Prof./Dott. _________________________________, quale Coordinatore scientifico del Progetto e responsabile dell’unità di ricerca presso il Dipartimento;
per l’impresa/l’ente, il Sig./Dott. ___________________________, quale Responsabile dell’Unità di ricerca della Partner.
Il Partner si impegna a notificare all’Università ogni variazione nella propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell’assetto dell’impresa quali fusioni, scissioni, incorporazione, trasformazioni, modificazioni della ditta, della ragione o denominazione sociale, cessione di rami di azienda.
ART. 5
BUDGET DELLA RICERCA
Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione del Progetto nelle modalità descritte dal documento “Costo Totale del Progetto” (Allegato A del presente Accordo).
Il “Costo Totale Progetto” corrisponde ai costi indicati nell'Allegato A che, come previsto da Bando, nel caso sia effettuata una decurtazione da parte dell’Ateneo sul contributo richiesto, dovrà riportare le cifre aggiornate, con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all’altra, purché le percentuali di co-finanziamento di ciascuna parte rispettino quanto previsto dal bando.
Sarà possibile effettuare delle rimodulazioni dei costi per tutto il periodo di svolgimento del progetto entro un intervallo di variabilità pari al 20% del costo totale del progetto con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all’altra purché le percentuali di co-finanziamento di ciascun partner rispettino quanto previsto dal bando. In ogni caso la rimodulazione non comporta oneri aggiuntivi per l’Ateneo. Eventuali richieste di variazione andranno inoltrate all’Area Ricerca - Liaison Office che entro 15 giorni lavorativi per fornire risposta a riguardo.
Le Parti concordano che i costi indicati come materiale inventariabile, spese per le attività di ricerca e sviluppo, personale a contratto, servizi esterni, missioni e organizzazione convegni/seminari sono ammissibili a condizione che siano stati effettivamente liquidati a partire dalla data di presentazione della proposta progettuale ed entro il termine definito per lo svolgimento della ricerca all’art. 3 del presente accordo.
Le Parti si impegnano inoltre a mettere a disposizione della Ricerca proprio personale qualificato (permanent employees) e/o ad attivare forme di collaborazione per reclutare persone qualificate a proprie spese (temporary employees), secondo quanto indicato nell’Allegato A per la parte relativa ai costi del personale.
ART. 6
MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO
Il cofinanziamento del Progetto da parte del/dei Partner dovrà essere corrisposto, in termini di risorse proprie secondo quanto previsto nell’Allegato A.
Il contributo assicurato dal Bilancio dell’Amministrazione Centrale dell’Università a titolo di cofinanziamento, verrà trasferito esclusivamente al Dipartimento nel suo intero ammontare solo a seguito della stipula del presente accordo di collaborazione debitamente repertoriato e della comunicazione del Codice Unico Progetto (CUP) da parte del Dipartimento stesso al Liaison Office dell’Area Ricerca di Ateneo e alla Direzione Amministrazione e finanza.
HP1 (tale ipotesi è selezionata nel caso in cui il Partner non trasferisca direttamente i fondi al Dipartimento) Il Partner destinerà per il Programma di Ricerca proprie risorse pari alla somma di cui all'Allegato A, debitamente rendicontate al Dipartimento nelle modalità previste dal successivo articolo 7. Il Partner si impegna ad effettuare le spese di propria competenza previste nel budget del progetto di cui all’Allegato A, senza ritardo e in coordinamento con l’Unità di Ricerca accademica.
HP2 (tale ipotesi è selezionata nel caso in cui il Partner trasferisca direttamente i fondi al Dipartimento.) Il Partner corrisponderà al Dipartimento la somma di cui all’Allegato A con le seguenti modalità:
il ………% dell’ammontare totale al momento della sottoscrizione;
il ………% dell’ammontare totale al ……..;
il restante ………% al …….
Qualora il progetto preveda il finanziamento di borse ed assegni di ricerca o borse di dottorato a carico del Partner, questi si impegna a stipulare apposita fideiussione a garanzia dell’importo necessario per l’attivazione di tali forme di collaborazione.
ART. 7
RIUNIONI, RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Allo scopo di facilitare l’esecuzione e lo sviluppo della Ricerca, le Parti concordano di organizzare riunioni secondo un calendario e presso le sedi da definire di comune accordo dai rispettivi responsabili scientifici, di cui verrà redatto apposito verbale.
Il Coordinatore Scientifico del Progetto sarà tenuto ad effettuare la rendicontazione entro tre mesi dalla conclusione del progetto attraverso una relazione illustrativa in grado di fornire i seguenti elementi conoscitivi:
un resoconto analitico delle spese avvenute sia per il Dipartimento che per il Partner;
i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati;
(eventuali) variazioni, rispetto al Progetto originario – indicare chiaramente le proroghe;
le prospettive di ulteriori sviluppi ed eventuali ricadute economiche prevedibili;
gli eventuali impegni di spesa esclusivamente per la promozione dei risultati del progetto, qualora si preveda di liquidare tali spese entro il termine del progetto (es. pubblicazioni, convegni, etc).
Gli organi competenti potranno procedere al monitoraggio dei progetti finanziati, avvalendosi di esperti, per quanto concerne l’analisi e alla verifica delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.
ART. 8
SEGRETEZZA
I componenti delle Unità di Xxxxxxx sono vincolati al più rigoroso segreto in ordine alle esperienze, informazioni, cognizioni (know-how segreto) conferite per la realizzazione del Progetto o acquisite nel corso dello stesso ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).
Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi della Ricerca.
Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.
Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dalla Ricerca la clausola di segretezza (patto di segreto) potrà essere prorogata dalle Parti dopo la scadenza dell’Accordo per una durata comunque non eccedente i cinque anni.
ART. 9
UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
HP1 (tale ipotesi è la scelta predefinita)
L'Università si impegna, nel caso in cui dal progetto derivino risultati della ricerca degni di protezione brevettuale, a depositare domanda di brevetto nazionale, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori. Le spese relative al primo deposito di tale domanda nazionale sono a carico dell’Università come previsto dal punto g) del co. 2 dell’Art. 5 del Bando; gli eventuali ulteriori costi di estensione/nazionalizzazione sono interamente sostenuti dal Partner.
I singoli componenti della equipe di ricerca e tutti i Collaboratori coinvolti nel Progetto potranno utilizzare in tutto o in parte i risultati della Ricerca per pubblicazioni scientifiche previa congiunta autorizzazione scritta delle Parti, sentiti i rispettivi responsabili scientifici. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura e trascorsi 5 (cinque) anni dal termine della ricerca, salvo l'eventuale deposito di domanda di brevetto o successiva brevettazione dei risultati della ricerca; nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la Ricerca è stata eseguita nell’ambito del presente accordo. Tali pubblicazioni dovranno essere depositate in formato full text sull'Open Archive di Ateneo. Le modalità di inserimento degli stessi e i relativi diritti di proprietà intellettuale dovranno essere concordati con il Liaison Office dell'Area Ricerca dell’Università di Verona.
Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e dell'iniziativa Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2017 promosso dall'Università di Verona”.
HP2 (per utilizzare questa ipotesi è necessario eliminare l’art. 10 e rinumerare i rimanenti articoli)
Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui al presente Accordo ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti Risultati.
Nel caso in cui, nell’esecuzione della Ricerca, si ottengano Risultati che le Parti ritengano di proteggere attraverso il deposito di domanda di brevetto ovvero attraverso altre privative industriali, i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a essi saranno disciplinati con una stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
Si precisa inoltre che ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: al proprio “Background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Accordo, con la precisazione che per Background si intende unicamente l’insieme delle conoscenze e delle informazioni detenute dallo specifico gruppo di ricerca afferenti a ciascuna delle Parti, che svolgono le attività di cui al presente Accordo; al proprio “Sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Accordo, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa.
Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e divulgative dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di comunicazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e dell'iniziativa Joint Projects e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Joint Projects 2017 promosso dall'Università di Verona”.
ART. 10
PROPRIETÀ INDUSTRIALE
(eliminare questo articolo e rinumerare i rimanenti articoli nel caso in cui si scegliesse l’ipotesi 2 dell’art. 9)
Con il presente accordo si conviene che l'Università acquista la titolarità del diritto a conseguire il brevetto sul risultato inventivo eventualmente raggiunto attraverso l’attività oggetto della ricerca. Fra le Parti sarà altresì instaurato un rapporto di licenza esclusiva in favore del Partner sui diritti di sfruttamento della proprietà industriale derivanti dalla domanda di brevetto di cui all'articolo che precede.
Attraverso uno specifico accordo verrà definita la licenza d’uso del brevetto che, oltre a recepire quanto già previsto nei successivi commi del presente articolo, dovrà altresì definire le modalità di un’eventuale cessione del brevetto stesso.
Dalla data di deposito della domanda di brevetto e fino al mantenimento in vita del brevetto o brevetti da esso dipendenti, l'Università avrà diritto ad un corrispettivo pari al ____ % più IVA del fatturato al netto di sconti, omaggi e accrediti e risultante dal prezzo vendita moltiplicato per il numero di Prodotti/Prestazioni di servizio o prodotti derivanti da innovazioni di processo, strettamente connessi al brevetto, erogati dal Partner direttamente o indirettamente, tramite aziende o enti dallo stesso controllate o eventuali franchisees o licenziatari dello stesso. In questi ultimi casi la percentuale sarà calcolata sul fatturato netto determinato dal prezzo di cessione a rivenditori terzi. Nel determinare la base imponibile si dovrà tenere conto del peso che il brevetto avrà per la produzione del bene e servizio (principio di proporzionalità). Infine, per ottenere un’equa remunerazione verrà analizzato il prezzo di mercato praticato dal gruppo dei principali concorrenti determinato sulla base della categoria ATECO alla quale il Partner appartiene.
Il calcolo delle spettanze da effettuarsi su base annuale, decorrerà dal 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo e dell’ultimo ove essi siano frazione di anno. I pagamenti delle somme dovute dal Partner all’Università ai sensi del comma che precede verranno effettuati ad intervalli annuali e dovranno essere versati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura emessa dal Licenziante, mediante rimessa diretta sul conto bancario che verrà specificato dall’Università o con altre modalità di rimessa diretta da concordarsi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Partner si impegna comunque a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da rappresentante autorizzato, che dovrà riportare, con riferimento all’anno precedente:
il totale delle vendite moltiplicate per il Prezzo Netto di Vendita diretta o indiretta;
una dichiarazione attestante la quantità dei prodotti utilizzati per fini promozionali;
l'indicazione delle concessioni di vendita, di franchising, di licenza eventualmente rilasciate ai sensi del precedente comma 2.
Il Partner si impegna a tenere corrette e complete le registrazioni contabili comprensive dei dati necessari per il calcolo dei pagamenti dovuti all’Ateneo ai sensi dei commi che precedono; si impegna altresì a conservare tutti i documenti contabili relativi al fatturato di cui al presente Contratto per tutta la durata dello stesso e comunque per il tempo prescritto dalla legge.
L’Ateneo avrà il diritto di controllare e/o verificare con l’ausilio di un proprio esperto contabile, da sé retribuito, i libri e le scritture contabili dell'impresa relativi alle vendite o all’utilizzazione dei Prodotti ai quali si riferisce la percentuale di cui al comma 2 che precede, al fine di verificarne l’esatto adempimento da parte dell’obbligata. Le ispezioni dovranno avvenire nell’arco della normale giornata lavorativa e con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, compatibilmente con gli impegni del personale del Partner. L'esperto si obbligherà a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni acquisite in occasione delle sue verifiche.
Il Partner si impegna a collaborare, al fine di facilitare le attività di verifica poste in atto dall’Ateneo ai sensi del presente articolo.
Le Parti sono tenute ad informarsi reciprocamente e tempestivamente al raggiungimento di un qualsiasi risultato inventivo e brevettabile e a concordare assieme la decisione a procedere al deposito nonché i modi ed i termini del deposito medesimo.
ART. 11
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le Parti si riservano di risolvere l’Accordo ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 5 (“Budget della Ricerca”), 8 (“Segretezza”), 9 (“Utilizzazione dei Risultati”) e 10 (“Proprietà Industriale”) del presente accordo, salvo che all’inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro 30 giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.
La risoluzione si verifica di diritto (art. 1456, punto 2, c.c.) se la parte adempiente dichiara all’altra con ulteriore lettera raccomandata A.R. che intende valersi, una volta decorsi i trenta giorni di cui al punto che precede, della clausola risolutiva espressa.
ART. 12
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO
Ogni parte, in qualsiasi momento prima della scadenza dell’Accordo, può proporre all’altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della ricerca nel frattempo conseguiti.
Ogni modifica all'Accordo o la proroga dello stesso necessitano della forma scritta.
Il Partner, sentita l’Università, avrà diritto di cedere il presente Accordo in caso di cessione di un ramo di azienda interessato dal progetto ovvero di perfezionamento di qualsivoglia operazione di scissione o joint venture che inerisca al ramo di azienda interessato.
Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo le cui spese sono a carico del Partner ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive integrazioni e modificazioni. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
ART. 13
FORO COMPETENTE
Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente Accordo, il foro competente, definito dall'art. 25 del Codice di Procedura Civile corrisponde a quello in cui ha sede l'avvocatura distrettuale dello stato competente per l’Università di Verona e cioè il Foro di Venezia.
L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dello stesso.
Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sul fatto (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a) che i “dati personali” forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 2003.
L.C.S.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direttore del Dipartimento di ________________________________________ Prof. ____________________________________ Firma___________________________________
Coordinatore Scientifico del Progetto Prof./Dott. ________________________________________ Firma ________________________________________
Verona, lì ________________________________ |
Per il Partner ______________________________ Il Legale Rappresentante: ________________________________________
Firma ___________________________________
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ALLEGATO A
BUDGET DESCRIPTION
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FINANCIAL CONTRIBUTION
Partner |
FINANCIAL CONTRIBUTION
Department/Centre |
FINANCIAL CONTRIBUTION
University |
DETAILED DESCRIPTION
Please insert description of the cost if present |
Purchase of new equipment (materiale inventariabile) |
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Company private or public body equipment (stima del valore d'uso delle attrezzature del partner) |
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R&D cost (spese per le attività di ricerca e sviluppo) |
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Temporary employees (personale a contratto) |
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Subcontracting (servizi esterni) |
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Travel and subsistence (missioni) |
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Meetings and seminars organization (organizzazione convegni/ seminari) |
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Department/Centre Permanent employees (costo del personale accademico) |
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Enterprise private or public body permanent employees (valorizzazione del costo del personale strutturato) |
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TOTALE |
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Data, ___________
Accordo di Collaborazione JP2017 8