SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE
COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO BENESSERE SOCIALE E PARTECIPAZIONE
U.O ADULTI E POLITICHE ABITATIVE
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli residenti nel Comune di Forlì scadenza 31 dicembre 2022
Riferimenti normativi:
D.M. 30 marzo 2016 - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
D.M. 23 giugno 2020 - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Deliberazione Giunta Regionale E.R. 08 aprile 2020 n. 317 Deliberazione Giunta Regionale E.R 28 settembre 2020 n. 1236 Deliberazione Giunta Regionale E.R. 15 novembre 2021 n. 1903
Par. 1 – Criterio di definizione di "MOROSITA' INCOLPEVOLE" -
1. Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 può essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale;
- mancato rinnovo i contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Par. 2 – Criteri ordinari per l'accesso ai contributi -
1. Il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, nel valutare le istanze di accesso ai contributi di cui al presente avviso, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” riferite all'annualità 2019 pari a € 130.270,82, così come indicato nel D.M. 30 marzo 2016 e nella deliberazione della Giunta Regionale 08 aprile 2020 n. 317, riferite all'annualita' 2020 pari ad € 44.597,59 in base alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1236 del 28.09.2020, nonche' riferite all'annualita' 2021 pari ad € 146.333,40 come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1903 del 15.11.2021, verifica la sussistenza dei seguenti requisiti in capo al richiedente, alla data di presentazione della domanda:
A) CITTADINANZA
Il richiedente deve essere titolare della cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, deve possedere un regolare titolo di soggiorno;
B) TITOLARITA' DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'ALLOGGIO OGGETTO DELLA PROCEDURA DI RILASCIO
Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione per un’unita' immobiliare sita nel Comune di Forlì ad uso abitativo regolarmente registrato (anche se tardivamente) presso l'Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9).
Il conduttore deve risiedere, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno.
Sono compresi i contratti di locazione aventi ad oggetto alloggi di proprietà comunale:
- di Edilizia Agevolata ubicati nel Comune di Forlì, in quanto gestiti secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 10 gennaio 2011 e s.m.i.;
- di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), in quanto gestiti da ACER di Forlì-Cesena in base alla Convenzione in essere (Rep. 30556 del 20.12.2012).
Sono esclusi dall'accesso ai contributi ai sensi del presente Avviso Pubblico i conduttori di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per i quali – in base alla normativa vigente – il Servizio Sociale interviene per applicare riduzioni o esoneri dal pagamento del canone corrente di locazione, così come calcolato in base ai criteri ordinari previsti dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.07.2017.
Sono - in ogni caso esclusi dai contributo erogabili dal presente Avviso Pubblico - gli assegnatari di alloggi comunali inseriti nel sistema gestionale "Agenzia Affitti" (Regolamento Consiglio Comunale n. 227 del 22.12.2016).
C) ESSERE DESTINATARI DI UN ATTO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA'
Il richiedente deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita' con citazione per la convalida per il quale non sia ancora intervenuto il
provvedimento di convalida ovvero di un procedimento per cui è già intervenuta la convalida dello sfratto ma per il quale non c’è stata ancora l’esecuzione.
Con riferimento ai conduttori di alloggi di Edilizia Agevolata il presente requisito è soddisfatto in presenza del solo atto di intimazione di sfratto per morosità formalmente assunto dall’ACER di Forlì-Cesena.
Con riferimento agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica il requisito è soddisfatto qualora l'assegnatario sia destinatario di un provvedimento di sfratto e decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 32 del Regio Decreto 28.04.1938 n. 1165, in corso di notificazione.
D) RESIDENZA nel Comune di Forlì ed in particolare nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
E) NON TITOLARITA' DI DIRITTI REALI
Il richiedente, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Per valutare l'adeguatezza dell'alloggio si applicano i criteri di cui al D.M. 05 luglio 1975.
F) REDDITO
Il richiedente deve essere titolare di una situazione economica con un I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00, ovvero reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore attuale I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00 (DPCM n. 159 del 2013 e s.m.i.)
G) CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ REDDITUALE
Il nucleo familiare del richiedente deve aver subito una consistente riduzione della capacità reddituale valutata in presenza di una delle seguenti condizioni:
1) riduzione di almeno il 25% del reddito familiare stimato tra la somma dei redditi imponibili ai fini IRPEF effettivamente percepiti dai componenti il nucleo familiare nei tre mesi antecedenti il verificarsi dell’evento indicato al paragrafo 1) del presente Avviso e la somma dei redditi, come sopra definiti, relativi ai tre mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo;
2) necessita' di utilizzare almeno il 25% del reddito familiare percepito nei tre mesi antecedenti la presentazione della domanda per fronteggiare rilevanti e documentate spese mediche e assistenziali derivanti da un evento comunque successivo alla conclusione del contratto di locazione cui si riferisce la morosità;
3) consistente riduzione della capacità reddituale non rilevata applicando i criteri indicati nei precedenti punti 1) e 2) ma determinata dalla sopravvenienza di una delle cause di morosità incolpevole, come indicate al Par. 1), con conseguente perdita della capacità reddituale, verificatasi per almeno sei mesi consecutivi e con contestuale generazione dello stato di morosità rispetto agli oneri correlati al contratto di locazione in essere, ma seguita poi dal recupero della capacità reddituale.
Nel caso in cui il nucleo familiare sia in carico al Servizio Benessere Sociale e
Partecipazione con "Progetto Sociale Individualizzato" in corso alla data di presentazione della domanda, formalizzato secondo le Linee Guida adottate dal Servizio Sociale “Povertà ed Empowerment”, l’accesso al Fondo può avvenire, ricorrendo tutti gli ulteriori requisiti previsti nel presente Avviso, anche in presenza di riduzione reddituale con percentuale inferiore rispetto a quanto indicato ai punti 1) e
2) della presente lettera G).
H) MOROSITA’ INCOLPEVOLE
Il richiedente deve essere in possesso della situazione soggettiva documentata per cui il nucleo familiare, residente nell’immobile da almeno un anno, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile oggetto della procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all’obbligo del pagamento del canone di locazione e nello specifico uno degli eventi indicati al precedente Paragrafo 1) “Criterio di definizione di morosita’ incolpevole”.
2. Relativamente agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in considerazione della durata triennale del contratto di locazione, la causa determinante la condizione di "morosità incolpevole" deve essere sopravvenuta durante la vigenza del contratto di locazione in essere alla data del 14 maggio 2014 ovvero dopo l'ultimo rinnovo del contratto vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.
Par. 3 - Criteri per l'accesso ai contributi – diminuzione del reddito causa Covid
1. Il D.M. 23 giugno 2020 - e conseguentemente la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2020 n. 1236 – ha stabilito un allargamento della platea dei potenziali beneficiari del Fondo per la Morosità inquilini morosi incolpevoli. Pertanto, il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione, nel valutare le istanze di accesso ai contributi di cui al presente avviso, nei limiti delle disponibilità finanziarie del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” riferite all'annualità 2020 pari a € 44.597,59 e all' annualita' 2021 pari ad € 146.333,40, verifica la sussistenza dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 2) con le specificità di seguito indicate, da riferirsi in capo al richiedente alla data di presentazione:
1) è ammesso al contributo il richiedente che, pur non essendo destinatario di un provvedimento esecutivo di sfratto, presenti un’autocertificazione nella quale dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (2019) e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori;
2) il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
3) i contributi erogati in base ai requisiti descritti nel presente paragrafo non sono,
altresì, cumulabili con il reddito di cittadinanza di cui alla Legge n. 26 del 2019.
Par. 4 - Dimensionamento dei contributi e cause di esclusione –
1. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al seguente Par. 5 non può superare l’importo complessivo massimo di euro 12.000,00.
2. Il nucleo familiare richiedente non può, in ogni caso, cumulare nel medesimo anno il contributo concesso per la morosità incolpevole (legge 28 ottobre 2013 n. 124) con il contributo concesso per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (Legge
n. 431 del 1998 e Legge Regionale n. 24 del 2001) e per l'emergenza abitativa (deliberazioni della Giunta Regionale n. 817 del 2012, n. 1709 del 2013 e n. 2221 del 2015 e n. 2365 del 2019) nonché con il contributo erogato dal “Fondo di Garanzia Acer” di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 17 gennaio 2017.
3. Con riferimento al contributo erogato per il pagamento del deposito cauzionale l’importo unitario massimo concedibile è pari a € 2.000,00.
4. il nucleo familiare già beneficiario di un contributo “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” può presentare ulteriori domande ai sensi del presente Avviso Pubblico e relativamente al medesimo rapporto di locazione a concorrenze degli importi massimi previsti per i singoli interventi, così come indicati al successivo paragrafo 5).
5. In ogni caso al nucleo familiare che avrà già percepito complessivamente l’importo massimo del contributo pari ad € 12.000,00, sarà precluso l’accesso ad un ulteriori domande sulla base del presente Avviso Pubblico.
Par. 5 – Finalizzazione dei contributi -
1. I contributi erogati dal “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” sono declinabili in una delle tipologie di intervento sotto descritte da considerarsi, peraltro, in ordine di priorità l’una rispetto all’altra e quindi con priorità di concessione, secondo la casistica di seguito indicata:
Tipologia A) – fino ad un massimo di € 8.000,00 - per inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole (quindi con pregressa emissione del Decreto di convalida dello sfratto) che sottoscrivano con il medesimo proprietario dell’alloggio un accordo transattivo funzionale alla sanatoria della morosità incolpevole accertata dal Comune. Nel rispetto del limite del contributo erogabile di cui sopra l'accordo potrà prevedere che una quota parte della morosità accumulata residua sia saldata direttamente dal conduttore.
Questa tipologia di contributo è erogabile esclusivamente qualora il periodo residuo del contratto di locazione in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale formale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.
Qualora detto limite temporale di durata residua del contratto di locazione sia stato
superato – l'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di un nuovo e regolare contratto di locazione a canone concordato (Legge n. 431 del 1998, art. 2, comma 3) per lo stesso alloggio. In quest'ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui alla successiva Tipologia D), comunque nel limite massimo complessivo del contributo erogabile di € 12.000,00.
Nel rispetto di quanto sopra indicato, questa Tipologia A) è applicabile anche in caso in cui l'inquilino sia destinatario di formale atto di ingiunzione di sfratto emessa su iniziativa del proprietario con citazione del conduttore in giudizio per la convalida. In questo caso la positiva definizione formale della transazione tra le parti deve essere seguita dalla produzione al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti ovvero dell'estinzione del giudizio radicato per la convalida (formale rinuncia da parte della proprietà alla citata azione giudiziale).
Tipologia B) – fino ad un massimo di € 6.000,00 - per ristorare la proprieta' dei canoni corrispondenti alle mensilita' future di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole (quindi con pregressa emissione del Decreto di convalida dello sfratto).
Nel rispetto del limite dell'importo massimo sopra indicato, il proprietario può richiedere una sola volta al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione - ai sensi del presente Avviso ed allegando copia dell’accordo sottoscritto con il locatario per il differimento del termine per l’esecuzione dello sfratto - il riconoscimento del presente contributo, a fondo perduto, a parziale estinzione dei crediti del conduttore richiedente - in misura pari al numero di mensilità oggetto del differimento.
Una volta riconosciuta l'ammissibilità al contributo, lo stesso sarà erogato mediante rate trimestrali posticipate, previa richiesta del proprietario, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio da parte del conduttore.
In ogni caso - ai fini del riconoscimento della presente Tipologia di contributo - l'importo massimo del canone mensile di locazione riconoscibile è pari a € 500,00.
Tipologia C) – fino ad un massimo di € 2.000,00 – per assicurare il versamento del deposito cauzionale utile per stipulare un nuovo contratto di locazione a canone libero (Legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 1) ovvero a canone concordato (Legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3°);
Tipologia D) – fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00 – per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato (Legge
n. 431 del 1998, art. 2, comma 3°) fino alla capienza del contributo massimo concedibile che - se previsto - deve comprendere l'importo corrisposto a titolo di deposito cauzionale (caparra).
2. L'erogazione del contributo di cui alla Tipologia C) è liquidata dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione.
3. L'erogazione del contributo di cui alla Tipologia D) è realizzata dal Comune in due liquidazioni semestrali a decorrere dalla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, previa richiesta del proprietario, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio da parte dell'inquilino.
4. Tutte le Tipologie di attivazione del Fondo sopra descritte sono riferibili anche ai conduttori di alloggi comunali di Edilizia Agevolata e di Edilizia Residenziale Pubblica. Ricorrendo la tipologia A) il canone di locazione per l'eventuale nuovo contratto di locazione sarà definito, comunque, nel rispetto delle disposizioni sancite negli atti comunali di riferimento per l’edificio di Edilizia Agevolata in questione.
5. Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica la Tipologia A) è applicabile qualora l'assegnatario sia destinatario di un provvedimento di ricorso per sfratto e decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 32 del Regio Decreto 28.04.1938 n. 1165, in corso di notifica.
6. Tutte le Tipologie di attivazione del Fondo sopra descritte sono riferibili anche ai richiedenti aventi i requisiti indicati nel precedente paragrafo 3) ricorrendo una diminuzione del reddito causa Covid.
Par. 6 – Criteri preferenziali per la selezione delle domande –
1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi – per ciascuna delle quattro tipologie di contributi indicati al paragrafo precedente – verranno utilizzati i seguenti criteri preferenziali, tra loro cumulabili, a ciascuno dei quali viene attribuito valore 1 (uno):
• presenza nel nucleo del richiedente di almeno una persona ultrasettantenne;
• presenza nel nucleo del richiedente di almeno una persona minore;
• presenza nel nucleo del richiedente di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%;
• presenza nel nucleo del richiedente di almeno una persona in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un "progetto assistenziale individualizzato" o di un “patto per l'inclusione”.
2. In caso di ulteriore parità – all’interno della singola tipologia di contributo – verrà data priorità in base ai seguenti ulteriori criteri:
- data di presentazione della domanda, con precedenza per quella presentata antecedentemente;
- reddito ISEE ordinario o corrente (DPCM n. 159 del 2013) del conduttore, con precedenza per il richiedente con reddito ISEE più basso.
3. Di regola è ammessa una sola domanda di contributo, ai sensi del presente Avviso,
se ed in quanto relativa al medesimo rapporto contrattuale di locazione.
4. Una successiva domanda di contributo è eventualmente ammissibile subordinatamente alla verifica compiuta dal Servizio Benessere Sociale e Partecipazione circa la mancata soluzione della criticità abitativa per effetto della prima attivazione del Fondo e comunque a concorrenza dell’importo massimo, così come previsto per ciascuna tipologia di intervento (Par. 5).
Par. 7 – Graduazione programmata dell’intervento della Forza Pubblica –
1. Il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione comunica alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Forlì-Cesena l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso ad una delle tipologie di contributo oggetto del presente Avviso pubblico, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Par. 8 – Modalità di presentazione delle domande –
1. Le domande per l’accesso ai contributi di cui al presente Avviso devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate esclusivamente sul modulo predisposto dal Servizio Benessere Sociale e Partecipazione (modulo di domanda) rivolgendosi all’U.O. Adulti e Politiche Abitative presso la sede di Forlì sita in Xxxxx X. Xxxx x. 00, a partire dal giorno di esecutività del provvedimento che approva questo avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” oggetto del presente Avviso riferito alle annualità 2019 – 2020 e 2021 di finanziamento del Fondo e comunque fino alla data massima del 31.12.2022.
2. Al modulo di domanda deve essere allegato – a pena di inammissibilità della domanda stessa – la scheda corrispondente alla specifica tipologia di contributo richiesto, scheda debitamente compilata e sottoscritta dalle parti.
3. Relativamente alle domande di erogazione di contributi dal Fondo per inquilini morosi incolpevoli conduttori di alloggi comunali di Edilizia Agevolata e di Edilizia Residenziale Pubblica le domande possono essere compilate ed istruite presso lo sportello dell'ACER di Forlì-Cesena (Viale Matteotti n. 44 - Forlì) che successivamente provvederà all'inoltro delle domande, così raccolte al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione per ogni seguito di competenza.
4. Le schede da presentare unitamente al modulo di domanda sono quelle di seguito indicate ed allegate al presente Avviso:
SCHEDA (Tipologia A) – Sanatoria della morosità incolpevole accertata dal Comune a fronte della prosecuzione del rapporto locativo ovvero della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato (Legge 431/1998 art. 2, comma 3°) per l’alloggio oggetto di sfratto.
Questa misura è adottabile sia in presenza di atto di sfratto già convalidato, sia di un
atto di intimazione riferita all'inquilino con citazione per la convalida dello sfratto.
SCHEDA (Tipologia B) – Accordo per il differimento dell’esecuzione dello sfratto già convalidato, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità future di differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.
SCHEDA (Tipologia C) – Deposito cauzionale (caparra) per un nuovo contratto di locazione a canone libero (Legge n. 431 del 1998, art. 2, comma 1) ovvero a canone concordato (Legge n. 431 del 1998 art. 2, comma 3°), per un altro alloggio differente da quello oggetto della procedura di sfratto.
SCHEDA (Tipologia D) - Versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato (Legge n. 431 del 1998 e s.m.i.) comprensivo di deposito cauzionale (caparra), se dovuto.
SCHEDA SPECIFICA per alloggi comunali di Edilizia Agevolata ovvero di Edilizia Residenziale Pubblica.
5. I richiedenti aventi i requisiti specifici di cui al precedente paragrafo 3) - “diminuzione del reddito causa Covid” - attestano la sussistenza delle circostanze richieste, compilando l'apposita sezione presente nel modulo di domanda.
Par. 9 – documentazione per istruttoria della domanda
1. Al modulo di domanda i richiedenti dovranno, altresì allegare copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e delle condizioni utili per l’accesso al beneficio quali:
- contratto di locazione in essere;
- la scheda debitamente compilata corrispondente alla tipologia di contributo richiesto contenente tutti i dati richiesti (vedi Scheda A – B – C – D – Edilizia Residenziale Pubblica/Edilizia Agevolata)
- documentazione attestante il grado di invalidità rilasciata dalla competente Commissione AUSL/INPS;
- intimazione di sfratto da cui si deduca l’ammontare complessivo della morosità, oppure dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, oppure;
- atto di intimazione di sfratto adottato dall’ACER di Forlì-Cesena con riferimento agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratti di locazione per alloggi di Edilizia Agevolata ovvero copia della documentazione relativa all'attivazione da parte di ACER della procedura di cui all'art. 32 del Regio Decreto 28.04.1938 n. 1165 per gli inquilini di alloggi di ERP;
- permesso di soggiorno di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (solo per cittadini non comunitari);
- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- ogni eventuale altra documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti e
delle condizioni di cui ai precedenti Paragrafi.
2. Il richiedente dovrà, inoltre, esibire copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 dicembre 2013 n. 159.
Par. 10 – Valutazione e procedimento amministrativo –
1. Il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì – U.O. Adulti e Politiche Abitative – procederà mensilmente e fino all’esaurimento delle risorse disponibili così come sopra indicate e comunque fino alla data massima del 31.12.2022 – all’istruttoria delle domande pervenute nel mese di riferimento e alla verifica del possesso dei requisiti previsti in capo al nucleo richiedente.
2. In fase di istruttoria, per ciascuna domanda regolarmente pervenuta, oltre che alla completezza della documentazione allegata, si provvede a verificare:
• la causa determinante la sopravvenuta impossibilita’ a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita’ reddituale del nucleo familiare per uno degli eventi indicati al precedente Paragrafo 1);
• la consistente riduzione del reddito familiare, così come indicato nel precedente paragrafo 2 lett G) e l’eventuale Progetto Sociale Individualizzato o Patto per l'Inclusione, in corso alla data di presentazione della domanda, con il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione;
• le condizioni di preferenza indicate la Paragrafo 6);
• la corretta ed appropriata compilazione delle Scheda correlata alla tipologia di contributo richiesto;
• il mancato percepimento di un contributo economico erogato per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (legge n. 431/1998 e legge regionale n. 24/2001) o per l'emergenza abitativa (DGR n. 817 del 2012, n. 1709 del 2013 e n. 2221 del 2015 e n. 2365 del 2019) ovvero il beneficio di un contributo erogato dal Fondo di Garanzia ACER di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 2017 ovvero di un contributo affitto erogato ai sensi della DGR 602 del 03.06.2020 e successivi atti regionali in materia di contributi economici a sostegno delle locazioni private.
3. Per i soli richiedenti aventi i requisiti di cui al precedente par. 3) - “diminuzione del reddito causa Covid” - sarà verificata la condizione di incompatibilità con la titolarità contestuale del reddito di cittadinanza, di cui alla Legge. n. 26 del 2019.
4. In sede di istruttoria, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione potrà chiedere ai richiedenti, i quali sono tenuti ad adempiere nei termini e con le modalità richieste, ogni documento o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente stesso (fatti salvi i documenti acquisibili d’ufficio ai sensi di legge).
5. In esito all’istruttoria amministrativa svolta – e secondo le scadenze sopra indicate
- è adottata specifica Determinazione Dirigenziale con indicazione delle domande di contributo ammesse e quelle rigettate, cui seguirà corrispondente comunicazione ai richiedenti. In quest’ultimo caso eventuali osservazioni avverso tale provvedimento potranno essere presentate entro il termine di 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.
6. In caso di ammissione al contributo, il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione provvederà a disporre il mandato di pagamento del contributo concesso con quietanza a favore del proprietario dell’alloggio ovvero di ACER (in applicazione della Legge
12 novembre 2004 n. 269), a fronte della presentazione della documentazione attestante il rispetto degli eventuali accordi sottoscritti fra le parti.
7. Il presente avviso - e la relativa modulistica - sono inoltre disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx
8. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 – comma 3 – della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, si comunica che la data di presentazione della domanda da parte del richiedente costituisce, a tutti gli effetti, data di avvio del procedimento.
9. Si informa inoltre che:
• l’amministrazione competente allo svolgimento delle procedure inerenti il presente bando è il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì – U.O. Adulti e Politiche Abitative;
• Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione;
• il procedimento di cui trattasi si concluderà entro 90 gg. dalla data di presentazione delle domande.
10. Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Benessere Sociale e Partecipazione sopra citato.
Par. 11 – ALTRE DISPOSIZIONI
1. Sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati verranno effettuati i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Detti controlli potranno essere effettuati anche tramite la Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare del dichiarante, e presso l’Agenzia dell’Entrate.
2. Si rammenta ai richiedenti che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
3. Inoltre, fermo restando quanto sopra, l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che, nel caso in cui emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decada dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso pubblico si rinvia alle disposizioni in merito previste dalla DGR n. 317 del 08.04.2020, dalla DGR 1236 del
2020 e DGR del 15 novembre 2021 n. 1903.
Par. 12– INFORMATIVA AI SENSI DEL DGPR 2016/679
1. I dati personali comunicati nell’istanza di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
2. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’impossibilità di accedere ai contributi.
3. I dati potranno essere comunicati agli Enti coinvolti nella procedura (Regione Xxxxxx Xxxxxxx, Prefettura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (ex art. 22 Legge n. 241/1990).
4. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dal DGPR 2016/679 mediante apposita istanza indirizzata al Servizio Benessere Sociale e Partecipazione del Comune di Forlì.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Forlì nella figura del suo legale rappresentante ed il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione.
Forlì, 31/12/2021