CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATO 1)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LOTTO 1 - FORNITURA DI GASOLIO AD USO AGRICOLO – CIG 7557434FD0 LOTTO 2 - FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE - CIG 75574469B9
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto, la cui durata è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ha ad oggetto sia la fornitura di gasolio ad uso agricolo (lotto n.1) che di gasolio per autotrazione (lotto n.2) da consegnare, secondo l’esigenza, presso il Centro Operativo, sito in xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx xx Xx (XX).
ART. 2 - TEMPI E DISPONIBILITÀ
L’aggiudicatario si premunirà di appositi permessi per poter effettuare le consegne anche nei giorni festivi e prefestivi a semplice richiesta del Consorzio in quantità richiesta volta per volta, variabile da 1000 a 10.000 lt, entro le 12 ore successive all’ordine, in accordo con il personale consorziale.
La mancata consegna entro i termini previsti comporta, a scelta insindacabile del Consorzio, l’immediata risoluzione di diritto del contratto senza alcun onere a carico del Consorzio, da comunicarsi all’aggiudicatario a mezzo pec, l’escussione della garanzia definitiva da parte del Consorzio, oltre alla corresponsione da parte dell’aggiudicatario stesso di tutti i danni che dovessero essere conseguenti alla mancata o ritardata fornitura.
Il Consorzio si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di estendere per un ulteriore 4° anno la durata della presente fornitura, ferme restando tutte le condizioni e prezzi di resa della stessa, dandone all’aggiudicatario adeguata comunicazione nell’imminenza dello scadere del termine dei tre anni.
A seguito di specifica richiesta del Consorzio, l’aggiudicatario sarà tenuto altresì a proseguire la fornitura affidata – alle medesime condizioni – dopo la scadenza del contratto, per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.
ART. 3 - QUANTITATIVI
Solo a fini indicativi nel prospetto sotto riportato sono evidenziate le quantità di carburante mediamente utilizzate negli ultimi tre anni fino al 31/12/2017 dal Consorzio:
Gasolio | Litri annui mediamente utilizzati negli ultimi tre anni fino al 31/12/2017 |
Agricolo | 135.000 |
Auto | 40.000 |
Trattandosi di fornitura con carattere di somministrazione, i quantitativi annui di carburante, richiesti in fornitura all’aggiudicatario, saranno determinati esclusivamente dalle effettive esigenze del Consorzio, senza che l’appaltatore possa rivendicare diritti a prestazioni minime o massime.
ART. 4 - PREZZI
I prezzi delle due tipologie di gasolio, determinati a seguito degli esiti della gara sono comprensivi di qualunque onere, ad esclusione dell'IVA, a carico dell’aggiudicatario per la resa delle forniture fino al luogo indicato per ciascuna consegna e della consegna stessa, senza che possano essere chiesti al Consorzio compensi aggiuntivi, se non quelli esplicitamente indicati nel presente capitolato e dal disciplinare di gara.
L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata a favore della ditta ammessa che avrà offerto, per singolo lotto, il minor rialzo sul prezzo (euro/litro) da applicarsi al valore medio tra la punta massima e minima del prezzo del gasolio (euro/litro) di listino del “Mercato interno extra-rete”, Nord, stabilito sulla base dei prezzi indicati con cadenza settimanale alla voce “gasolio per autotrazione” e “gasolio agricolo” del listino del “Mercato interno”, vigente al momento delle specifiche forniture, pubblicato sulla Staffetta Quotidiana.
ART. 5 - PROVA
Il contratto diverrà definitivo solo al positivo superamento di un periodo di prova iniziale della durata di tre mesi. Entro tale periodo, se il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, non si ritenesse soddisfatto
della resa del servizio, ne darà comunicazione mediante pec all’aggiudicatario, ed il contratto si intenderà automaticamente risolto senza che l’aggiudicatario medesimo possa nulla pretendere ad eccezione del pagamento delle forniture regolarmente rese.
In tal caso l’appalto sarà affidato al secondo classificato, per il periodo rimanente, alle stesse condizioni, compresa quella del positivo superamento del periodo di prova, e per il rispettivo ribasso offerto in sede di gara. Se del caso si procederà in tal modo sino ad esaurimento della graduatoria e comunque della disponibilità del soggetto interessato ad eseguire la prestazione secondo quanto offerto in sede di gara. E ciò indipendentemente dall’impegno a mantenere valida l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se l’interessato acconsente a mantenere comunque valida la propria offerta.
ART. 6 - CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato digitalmente mediante scrittura privata a termini di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.
L’affidamento della fornitura potrà essere effettuata nelle more della stipula del contratto, “sotto le riserve di legge”, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Dlgs 50/2016.
Sono parte integrante del contratto:
− il capitolato speciale;
− il DUVRI;
ART. 7 - CONSEGNA E CONTROLLO DELLA FORNITURA DI GASOLIO
Il gasolio dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n.66 del 21/3/2005 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 55 del 31/03/2011 e s.m.i.
In ogni caso la qualità del gasolio dovrà essere conforme alle norme UNI EN 590 in vigore.
Se, nel corso della fornitura, le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio, per effetto di disposizioni di legge, dovessero mutare, il prodotto adeguato dovrà essere fornito comunque alle condizioni economiche indicate dal contratto di appalto.
Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà effettuata franco sito indicato dal Consorzio. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:
− il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
− la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
− il rispetto del limite massimo di miscelazione di biodiesel B7 nel gasolio pari al 7%, stabilito dalla la direttiva 2009/30/CE.
La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno. L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà:
- effettuare la consegna con veicoli dotati di attrezzature atte a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, fra cui quelle che prevedono al momento dello scarico l'inserimento del "ciclo chiuso" e la "messa a terra";
- effettuare la consegna del carburante con autobotti adibite esclusivamente al trasporto e alla movimentazione del prodotto specifico e munite di contatore di litri, con piombo di sigillo dell’Ufficio Metrico Provinciale, nonché della necessaria attrezzatura tecnica atta a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza. Il contalitri deve consentire la misurazione completa del quantitativo di combustibile effettivamente erogato dalle attrezzature con cui si effettua la consegna.
In caso contrario le forniture verranno respinte restando impregiudicato il diritto del Consorzio di provvedere alla fornitura stessa in danno della ditta aggiudicataria.
Le forniture potranno avvenire esclusivamente in presenza di personale preposto del Consorzio alla ricezione, al controllo e alla accettazione.
Il Consorzio procederà al controllo delle quantità consegnate mediante la rilevazione presso pesa pubblica del peso dell’autocisterna prima e dopo lo scarico. In caso di disparità fra la quantità rilevata e quella prevista nella bolla di consegna saranno emesse le relative note di debito o di credito. Il costo della pesatura e del fermo macchina è da ritenersi a carico della ditta aggiudicatrice dell’appalto.
Durante le forniture di gasolio è lasciata facoltà al Consorzio di prelevare del prodotto allo scarico da sottoporre ad analisi di laboratorio. Una copia sarà analizzata da un laboratorio scelto dal Consorzio e
l’altra potrà essere analizzata anche da uno scelto dal fornitore. Le spese per le analisi sono a totale carico della ditta fornitrice. In caso di analisi non rientrante nei parametri indicati dalle norme UNI CUNA, non sarà corrisposto il pagamento della partita al fornitore, che assumerà tutte le spese dei danni conseguenti, comprese quelle delle analisi. In tal caso, il Consorzio potrà rescindere in tronco il contratto a danno del fornitore inadempiente, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
I contenitori destinati al trasporto dovranno essere adeguatamente trattati con antialga e antiacqua.
Le forniture di carburante effettuate nel periodo invernale, quando le temperature esterne possono scendere al di sotto di 0°C, dovranno essere additivate con prodotto anticongelante in percentuale adeguata ad evitare la formazione di paraffina senza alcun aggravio sul prezzo offerto.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO
La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopralluoghi per l'accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura.
Qualora all'atto del rifornimento si dovessero registrare travasi di prodotto nei pozzetti e/o nello spazio antistante le bocchette di rifornimento delle cisterne e questi creassero presupposti di inquinamento, la responsabilità sarà a totale carico della ditta aggiudicataria.
Le operazioni di scarico dovranno essere coperte da assicurazione appositamente stipulate a carico del fornitore. L’ allacciamento delle bocchette di sfiato e lo scarico del prodotto, dovrà rispettare necessariamente le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.
La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando fin da ora il Consorzio da ogni responsabilità. Sono a carico della ditta aggiudicataria eventuali danni che ne dovessero derivare nelle operazioni di scarico presso i depositi consorziali.
ART. 9 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di ritardo nella consegna il Consorzio potrà procedere all'applicazione di una penalità pari ad Euro 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
Nel caso in cui il Xxxxxxxxx non fosse in grado di tollerare il ritardo nella consegna in tutto o in parte del carburante, a causa della contingente ed urgente necessità del Consorzio stesso per conclamata emergenza idraulica o irrigua, l’Ente resta libero di affidare a terzi la fornitura stessa in tutto o in parte, senza che l’aggiudicatario possa aver nulla da pretendere. In tal caso verrà applicata all’aggiudicatario la penalità pari a 0,20 Euro/litro del quantitativo richiesto e non consegnato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
La reiterazione per almeno tre volte dei ritardi sui termini di consegna comportano a scelta insindacabile del Consorzio l’immediata risoluzione di diritto del contratto da comunicarsi all’aggiudicatario a mezzo fax o pec, l’escussione della garanzia definitiva da parte del Consorzio, oltre alla corresponsione da parte dell’aggiudicatario stesso di tutti i danni che dovessero essere conseguenti alla mancata o ritardata fornitura.
In caso di risoluzione del contratto il Consorzio potrà affidare la restante parte delle forniture al secondo classificato, con le stesse modalità previste dal precedente art.5, comma 2. Si potrà procedere in tal modo fino ad esaurimento della graduatoria se il Consorzio vi ha interesse e se trascorsi i 180 dall’offerta l’impresa interessata sia disponibile ad accettare l’esecuzione del contratto alle condizioni previste dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e per il prezzo offerto in sede di gara.
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi seguenti:
- qualora in fase di esecuzione del contratto dovessero venir meno o essere riscontrate delle negligenze da parte dell’aggiudicataria nella tutela dei lavoratori;
- qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’art. 1453 del Codice Civile;
- per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti nel Disciplinare di gara,;
- per subappalto, ancorché parziale, senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- quando l’appaltatore si rende colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
- per cessione, anche parziale, del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- per mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- per modificazione soggettiva l’impresa, non comunicata, immediatamente, tramite P.E.C. all’Ente appaltante;
- in caso di risoluzione del contratto l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiuntivo. Al
fornitore saranno liquidate le fatture relative alle forniture effettuate e risultate conformi, decurtando dall’ammontare l’importo delle eventuali penali. Il Consorzio, inoltre, provvederà di diritto a incamerare la garanzia definitiva di cui all’art. 5 del presente capitolato;
- per le ipotesi di cui al precedente comma l’Appaltatore riconosce che l’inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell’art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena la Stazione Appaltante comunicherà all’altra parte, tramite P.E.C. o con raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’impresa;
- nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, questo sarà tenuto al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione;
- per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del
Codice Civile, cosicché la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all’Appaltatore di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto di diritto. L’appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto;
- in caso di risoluzione del contratto, all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento, al netto delle penali e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione;
- a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà, all’affidamento della fornitura all’impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alla successiva seguendo l’ordine della stessa.
ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ, LIQUIDAZIONE FATTURE, REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE, TRACCIABILITÀ
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile.
A ciascuna fattura di pagamento, riportante la data, l’importo ed il quantitativo in litri di ciascuna fornitura, dovrà avere in allegato copia o copie della “Staffetta Quotidiana” con indicati i prezzi relativi cui le forniture si riferiscono.
Ogni consegna di gasolio e la conseguente liquidazione delle fatture è soggetta a verifica di conformità ex art. 102 del D. Lgs 50/2016.
Stante quanto previsto dall’art. 31 del D.L. 69/2013 e dall’art.4 del D.L. 34/2014, il Consorzio procederà, quando previsto, alla verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore tramite l’acquisizione del DURC. Inoltre, over ricorra il caso, per disporre i pagamenti il Consorzio effettuerà le verifiche di cui all’art.48 bis, c.1, del D.P.R. 602/1973, così come modificato dall’art.19 del D.L. 159/2007, dal quale deve risultare una situazione non negativa dell’appaltatore.
Nel caso in cui detta certificazione risultasse irregolare si procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.
L’aggiudicatario della presente gara sarà tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i. ed in particolare delle clausole di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 3 della citata Xxxxx.
ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui al predetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto 19 gennaio 2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consorzio, in conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. L’importo della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti dell’aggiudicatario alle quale sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’impresa deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
ART. 12 - CERTIFICAZIONI
L’appaltatore si dovrà adeguare ad acquisire prontamente le certificazioni, che saranno eventualmente introdotte da nuove disposizioni di legge, le quali si rendessero necessarie per lo svolgimento della propria attività e per la regolare esecuzione dell’appalto.
Art. 13 - ORDINI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della stazione appaltante dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, contrattuali e del capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti, per improrogabili necessità e urgenze del Consorzio, di forniture da eseguirsi di notte o in giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, pena l’esecuzione d’ufficio prevista dalle norme vigenti. Resta comunque fermo il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenesse opportune. L’appaltatore o un suo incaricato, dovrà eventualmente recarsi ove indicato dalla stazione appaltante nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie, per collaborare alla stesura della contabilità e per sottoscrivere tutti i documenti contabili che è tenuto a firmare, secondo le norme vigenti.
ART. 14 - AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con successivo provvedimento del Consorzio. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, esclusa l’I.V.A., riguardanti le forniture in oggetto, così come tutte le spese per la stesura e stipula del contratto e sua registrazione; l’appaltatore dovrà provvedere al loro versamento preliminarmente alla stipula del contratto.
ART.15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, delle Linee guida n.3, di cui alla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e della L.241/1990 il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio, Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto ex art.101 del D.Lgs 50/2016 è l’Xxx. Xxxxxxx XXXXXXXX.
Il Consorzio provvederà a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione in detti incarichi.
ART. 16 - CONTROVERSIE E ACCORDI BONARI
Il direttore dell’esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della fornitura; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di formalizzare le sue riserve.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
Qualora non sia possibile definire amichevolmente le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art.206 del D.Lgs. 50/2016, le stesse saranno devolute al competente Foro di Rovigo. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale.
ART. 17 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le notizie ed i dati di pertinenza dell’Amministrazione di cui dovesse venire a conoscenza l’aggiudicatario in relazione all’esecuzione delle forniture non devono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicati o divulgati a terzi.
Al contempo anche l’Amministrazione consorziale assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuta in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Consorziale per le finalità connesse all’espletamento della Gara e la necessaria stipula e gestione dei contratti.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione consorziale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Acquisite, ai sensi del citato articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
IL DIRETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Dr. Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXX –