CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO
Settore Alimentare Artigiano
Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti Settore Panificazione Artigiano
Validità 1 aprile 2017 - 30 giugno 2019
Pubblicato con il sostegno di EBAV
Indice
p. 7 PARTE COMUNE
Art. 1 – Sfera di applicazione Art. 2 – Decorrenza e durata
Art. 3 – Efficacia del precedente CCRL 13 maggio 2015 Art. 4 – Osservatorio regionale
Art. 5 – Formazione degli addetti di settore Art. 6 – Formazione in materia di sicurezza
Art. 7 –Accantonamento annuo di compensazione Art. 8 – Variabilità plurimensile dell’orario di lavoro Art. 9 – Durata massima orario di lavoro
Art. 10 – Contratto a termine con orario sperimentale Art. 11 – Contratti a termine stagionali
Art. 12 – Orario di lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell’anno Art. 13 – Aumento numero massimo assunzioni a termine
Art. 14 – Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
Art. 15 – Fusione fondi Ebav di secondo livello alimentazione e panificazione Art. 16 – Clausola di premialità
Art. 17 – Assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto Art. 18 – Obblighi impresa che non versa Ebav
Art. 19 – Istituzione Commissione Bilaterale di categoria Art. 20 – Procedura per aziende in crisi
p. 18 PARTE IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE
Art. 21 – Elemento economico di secondo livello ERT e una tantum
Art. 22– Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare: versamento mensile e versamento Una tantum
Art. 23 – Contribuzione al Fondo di secondo livello Ebav
p. 24 PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ COMPRESE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 23 FEBBRAIO 2017
Art. 24 – Retribuzione regionale Art. 25 – Contribuzione Ebav
Art. 26 – Applicazione accordi interconfederali regionali Art. 27 - Elemento economico di garanzia
p. 25 PARTE PANIFICAZIONE
Art. 28 – Elemento economico di secondo livello ERT e una tantum
Art. 29 – Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare: versamento mensile e versamento Una tantum
Art. 30– Contribuzione al Fondo di secondo livello Ebav
p. 30 DISPOSIZIONI FINALI Art.31 - Diritto di affissione
Art.32 – Invio copia del contratto regionale ai fondi negoziali di cui all’art. 22 e 29 Art.33 – Deposito del presente CCRL
Art 34 – Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL Art.35 – ERR
Art.36 – Norma finale
p. 32 Allegati
p. 39 Rinnovo CCNL Alimentazione Panificazione - Parte economica
p. 44 Fondo Solidarietà/FSBA
p. 47 COBIS
p. 51 Formazione continua - Fondartigianato
p. 53 Catalogo Servizi Ebav Dipendenti Alimentazione-Panificazione
p. 63 Sani.in.Veneto
CONTRATTO REGIONALE VENETO SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO
SETTORE ALIMENTARE NON ARTIGIANO FINO A 15 DIPENDENTI SETTORE PANIFICAZIONE ARTIGIANO
Il giorno 14 aprile 2017 presso la sede di Ebav in Mestre Venezia si sono incontrate:
• La CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal presidente Xxxxxxxx Xxxxxx, dal presidente regionale di categoria Xxxxxxxxx Xx- xxxxxxxx, dal delegato del presidente di categoria Xxxxxxx Xxxx e con l’assistenza del Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
• La CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxx, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx, assistito dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxx e dal responsabile delle relazioni sindacali Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
• La CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxx, assistito dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx e dal Responsabile re- gionale per le Relazioni Sindacali Xxxxxxx D'Xxxxxxxx;
E
• la FAI-CISL rappresentata da Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Da- niele Zambon
• la FLAI CGIL d rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx
• la UILA-UIL del Veneto rappresentata da Xxxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro che sostituisce il CCRL 13 maggio 2015.
PREMESSO
• in data 19 novembre 2013 è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rin- novo del CCNL Area alimentazione – Panificazione;
• in data 10 dicembre 2013 è stato siglato al livello nazionale il Verbale di accordo integrativo dell’ipotesi di accordo del 19 novembre 2013;
• i contratti regionali di settore del 18.02.2002 e del 04.07.2003 sono stati più volte prorogati;
• in data 23 dicembre 2013 a livello regionale sono stati siglati due verbali relativi alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che adottano il CCNL di settore del 19.11.2013 rispettivamente per quanto riguarda il sistema bilaterale veneto (EBAV) e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO.
• la legge di stabilità 2016 ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l’istituto della decontri- buzione previsto per alcuni elementi derivanti dalla contrattazione di se- condo livello;
• considerato che il CCRL 13 marzo 2015 è stato pattuito all’interno di questo quadro di regole non più in vigore;
• vista la volontà delle parti di continuare l’esperienza della contrattazione territoriale;
• tenuto conto che a livello regionale non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l’applicazione dei premi di risultato e del welfare aziendale nella contrattazione regionale;
• vista l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2013 siglata il 23 feb- braio 2017
Le parti hanno convenuto quanto segue.
PARTE COMUNE
Art.1 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:
• delle imprese artigiane del settore Alimentare;
• delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che svol- gono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 feb- braio 2017;
• delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla tipolo- gia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti.
Conseguentemente all’ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni:
1. parte COMUNE: per tutti i settori del presente CCRL identificati al punto precedente che disciplina: istituti in materia di orario di lavoro; misure in materia di part-time e contratti a termine; bilateralità e premialità; commissione bilaterale di categoria;
2. parte ALIMENTAZIONE: riservata alle imprese artigiane del settore Ali- mentare
3. parte NON ARTIGIANE che occupano fino fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017;
4. parte PANIFICAZIONE: riservata alle aziende del settore Panificazione.
Art. 2 Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1 aprile 2017 e avrà validità sino al 30 giugno 2019.
Art. 3 Efficacia del precedente ccrl 13 maggio 2015
Il precedente CCRL 13 maggio 2015 mantiene la sua efficacia ai soli fini della parte economica (erogazione EET) sino al 31 ottobre 2016 mentre la parte normativa rimane in vigore sino al 31 marzo 2017.
L’erogazione dell’IRR derivante dal CCRL 12 ottobre 1995 continua sino al 31 marzo 2017 e cessa dal 1 aprile 2017.
EET del ccrl 13 maggio 2015 e Irr del ccrl 12 ottobre 1995 cessano di essere erogati in ragione dell’istituzione del nuovo sistema imperniato sull’ErT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare.
Art. 4 Osservatorio regionale sulla situazione del settore
Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osserva-
torio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto si- stematico su temi di rilevante interesse reciproco.
I compiti dell’Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quan- titative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).
Tali analisi serviranno per:
- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l’idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall’EBAV.
A tal fine le parti convengono di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell’Osservatorio Ebav e/o delle altre fonti indicate dalle parti.
Art.5 Formazione degli addetti del settore
Le parti concordano che la formazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori dell’Ali- mentazione e della Panificazione.
Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:
- nell’indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.
Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.
Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l’utilizzo delle ri- sorse comunitarie e nazionali, adeguare le politiche formative e l’offerta formativa alle necessità individuate.
Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con partico- lare riferimento sia alla parte trasversale sia quella tecnico-pratica riguar- dante i settori dell’Alimentazione e dei Panificatori.
Verrà infine richiesto all’EBAV e a Fondartigianato (articolazione veneta) di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori dell’Alimentazione e Panificatori al fine di un esame con- giunto dell’attività svolta.
Art. 6 Formazione in materia di sicurezza
Si richiama e si conferma quanto previsto dall’ “accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell’accordo Stato Regioni per la for- mazione dei lavoratori” siglato in data 15 marzo 2012 e smi.
ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
Art. 7 Accantonamento annuo compensazione (banca Ore)
Fermo restando l’istituto della flessibilità, al fine di compensare normal- mente brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garanti- scano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, le parti confermano l’“accantonamento annuo di compensazione” che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse e alle 16 ore di permessi retribuiti all’anno previsti dal CCNL:
• le quote orarie spettanti nell’anno per festività coincidenti con la domenica
• le quote orarie eventualmente spettanti nell’anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni;
Il monte ore così costituito nel corso dell’anno andrà utilizzato dall’azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fer- mata collettiva.
Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore.
Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere con- cesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda. In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi re- tribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esi- genze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.
Art. 8 Variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
Nell’ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l’utilizzo dell’istituto della “flessibilità” previsto dal vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal pre- sente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell’attività aziendale, l’orario contrattuale di lavoro settima- nale, pari a 40 ore, potrà essere realizzato come media nell’arco tempo- rale dell’anno (o per un periodo inferiore all’anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.
Tale gestione dell’orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
L’azienda che intenda adottare tale regime di orario per un periodo mas- simo di 6 (sei) mesi ne darà specifica comunicazione ai propri dipendenti. L’azienda che invece intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di “variabilità plurimensile” oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2), da inviare alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, per di monitorare l’andamento delle co- municazioni e per una verifica delle modalità organizzative della produ- zione del settore artigiano.
L’adozione dell’orario plurimensile oltre i 6 mesi è vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto. Entro 30 gg dal ricevimento, l’Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell’avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensa- zione, l’azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
NOrME GENErAlI
Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un “conto individuale”. Nel caso di periodo superiore ai 6 mesi, per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%
Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario con- trattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio con- trattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione o, ecce- zionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.
Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore ac- cantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della “variabilità plurimensile”. A tali ore, calcolate sulla base della retribuzione corrente al momento della liquidazione, sarà applicata la maggiorazione del 23%.
Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue.
Art. 9 Durata massima dell’orario di lavoro
La durata massima dell’orario di lavoro non può superare, per ogni pe- riodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.
Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro, che comportino, congiun- tamente o disgiuntamente, un’ intensificazione dell’attività lavorativa su- periore ai due mesi, nei seguenti casi:
• lancio di nuovi prodotti
• attività non programmabili
• attività non ricomprese nell’attività ordinaria
• progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti
• sperimentazioni tecniche produttive organizzative
• calamità naturali
• manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
• produzioni legate a mostre o eventi culturali,
Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra im- presa e lavoratori.
L’azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costi- tuita presso Ebav, con il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.
Tutti gli istituti retributivi differiti e indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time.
La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell’orario è vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.
MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PART TIME E DI CONTRATTI A TERMINE
Art. 10 contratto part time con orario sperimentale - PTOS
Le parti ritengono che il rapporto a tempo parziale possa essere uno stru- mento idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Ritenendo che la disciplina attualmente prevista dal CCNL non esaurisca tutte le opportunità indotte dal mercato sia per quanto concerne la richiesta delle imprese di adottare forme organizzative di flessibilità sia per quanto riguarda i lavoratori per arricchire la propria professionalità all’interno di un orario di lavoro ridotto, le parti concordano di attivare una nuova mo-
dalità di articolazione, denominata PTOS, che consenta di utilizzare in forma flessibile l’orario di lavoro, all’interno delle disposizioni della D.Lgs 15 giugno 2015 n.81 e smi e della contrattazione collettiva.
Tale tipologia è aggiuntiva rispetto al part time previsto dal vigente CCNL.
Di seguito viene indicata la specifica regolamentazione.
a) L’instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (che può essere svolto con modalità: orizzontale, verticale o mista) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all’equivalente di 2 gior- nate a tempo pieno nell’arco mensile.
b) Nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organiz- zative, produttive e sostitutive o la variazione della collocazione tempo- rale della prestazione (clausole elastiche).
c) In presenza di entrambe le variabilità sarà erogata ogni 12 mesi, in ag- giunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due variabili verrà erogata una quota pari al 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, l’indennità sarà fra- zionata sulla base dell’assunzione o cessazione nell’arco dell’anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di calendario.
Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di con- tratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale indennità inoltre non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie.
d) Il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca nei casi previsti dalla nor- mativa vigente delle clausole elastiche con un preavviso di almeno 15 giorni;
e) Previo accordo con il dipendente, l’azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese, fermo restando quanto previsto al punto precedente.
f) Tale rapporto di lavoro a part time con orario sperimentale può essere instaurato solo con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta da almeno 6 mesi.
g) Tale tipologia di lavoro non può essere instaurata per rapporti di lavoro di apprendistato ed inoltre non potrà essere applicata alle assunzioni con contratto a termine per il reinserimento al lavoro disciplinate dal nuovo art. 59 del CCNL 23/2/2017
h) Le parti si danno atto che per tale tipologia di rapporto di lavoro l’azienda operi il versamento della quota intera ad Ebav indipenden- temente dal numero di ore svolte nel mese.
i) L’adozione di detta tipologia di lavoro è consentita alle imprese in re- gola con i versamenti ad Ebav ed a SANI IN VENETO.
l) Per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.
Art. 11 contratti a termine stagionali
In riferimento alla disciplina dei contratti a termine prevista dall’art. 39 ccnl 19.11.2013, le parti concordano ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato nel caso delle seguenti lavorazioni:
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose;
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.
Le parti si danno atto che le assunzioni con contratto a termine stagionali, anche previste dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli, risultano utili ai fini dell'esenzione di cui all'art.10 comma 7 lettera b) come novellato dalla L.78/14.
Art. 12 Orario lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell’anno Al fine di facilitare l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 37, parte “exclausole elastiche e flessibili” del CCNL 19.11.2013 e smi, i se- guenti periodi:
a) fine settimana
b) vacanze natalizie e pasquali
c) periodi delle ferie estive e natalizie vengono individuati come segue:
- per fine settimana si intendono le giornate di sabato e di domenica di
tutto l’anno e le eventuali giornate festive, se precedenti o successive
- per vacanze natalizie si intende il periodo dall’8 dicembre al 10 gennaio
- per vacanze pasquali si intende il periodo compreso tra 15 giorni prima della X. Xxxxxx e i 15 giorni successivi
- per ferie estive si intendono i periodi compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre
- per ferie invernali si intendono i periodi compresi tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio.
Rientrano nel periodo “vacanze pasquali” anche le attività legate al car- nevale corrispondenti ai 20 giorni antecedenti il Martedì Grasso (Ultimo di carnevale).
In aggiunta ai periodi sopra indicati, le parti individuano anche quelli de- finiti di “alta stagione” delle località turistiche (es.: località marittime, di montagna ecc); per l’individuazione del periodo temporale si farà riferi- mento alla definizione di “alta stagione” fornita dai locali consorzi turi- stici/alberghieri.
Art.13 Aumento numero massimo assunzioni a termine
L’impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN.VENETO, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL.
L’impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell’associa- zione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 18 utilizzando l’allegato 4 posto in calce al presente contratto.
La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulte- riormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l’allegato 5 posto in calce al presente contratto.
La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni la- vorativi. L’inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell’ Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.
Art. 14 Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
Al fine di rendere operativo il comma 4 dell’art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione come previsto dalla norma, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, du- rante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL.
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista
di analogo livello. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte norma- tiva, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.
Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell’assistenza sull’attività formativa si estendono anche all’apprendistato disciplinato dal presente articolo.
BILATERALITÀ E PREMIALITÀ
Art. 15 Fusione gestione Ebav di secondo livello Alimentaristi e Panifi- cazione
Le gestioni Ebav di secondo livello rispettivamente della categoria Alimen- taristi e della categoria Panificazione saranno unificate in un unico fondo categoriale denominato “Alimentari e panificazione” entro il 31 dicembre 2018.
Rimarranno a disposizione delle imprese e dei dipendenti della categoria Alimentaristi le risorse derivanti dal “Fondo Diverso”.
Per chiarezza espositiva negli articoli 23, 25 e 28 viene riportata la disci- plina delle prestazioni riferita distintamente ai servizi e gestioni delle singole categorie.
Al fine di monitorare l’andamento delle prestazioni, le parti invitano Ebav a mantenere una contabilità separata tra le singole gestioni di categoria.
Art. 16 clausola di premialità
Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:
• formazione in tema sicurezza
• termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione col- lettiva;
• orario lavoro – durata media settimanale;
• banca ore
• variabilità orario su base plurimensile;
• contratto a tempo determinato (art. 13 );
• stagionalità;
• PTOS;
• erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets) potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all’Ente Bilaterale Artigianato Ve- neto, sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO.
Art. 17 Assistenza sanitaria integrativa SANI. IN. VENETO
Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli
accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Le parti confermano che le disposizioni previste nel CCNL di categoria con- cernenti l’applicazione di SANARTI si intendono superate, assorbite e so- stituite a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali che riguardano SANI IN VENETO.
Ai sensi della suddetta normativa contrattuale l’impresa che non versa a SANI.IN.VENETO è tenuta a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.
Dal 1 maggio 2017, l’azienda non aderente è tenuta a consegnare al dipen- dente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.
Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione del- l’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della con- trattazione collettiva per il godimento degli incentivi).
Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfe- derale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.
Art. 18 Obblighi in capo all’impresa che non versa Ebav
L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi di prestazioni di primo e di se- condo livello erogate da EBAV.
Dal 1 maggio 2017, l’azienda non aderente e che non versa la contribu- zione Ebav di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento del- l’assunzione, l’informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiara- zione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda, inoltre, è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipen- dente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione at- testante l’erogazione. Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge
296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei be- nefici normativi e contributivi).
Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfe- derale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.
FUNZIONI DELLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA E PROCEDURE IN CASO DI CRISI
Art. 19 Istituzione della commissione bilaterale di categoria
Le parti confermano l’attività della Commissione Bilaterale di Categoria prevista dal CCRL 13 maggio 2015 che ha il compito di applicare le di- sposizioni demandate dalla presente contrattazione regionale (estensione durata massima orario di lavoro e variabilità plurimensile dell’orario di la- voro, contratti a termine, procedura per aziende in crisi). Si riportano di seguito Le parti confermano le regole concordate nel precedente CCRL sulla costituzione della commissione: è composta da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle as- sociazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria.
Al fine di garantire l’operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Sono previsti due coordi- natori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale. La commissione ha sede presso l’Ebav che garantirà il supporto di segre- teria operativa.
Art. 20 Procedura per aziende in crisi
La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del presente CCRL nelle quali subentra una situazione di crisi che rischia di compromettere l’assetto occupazionale. L’impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite del- l’associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una ri- chiesta d’incontro alle OOSS di categoria territoriali. L’incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell’impresa.
Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull’andamento azien- dale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell’attività.
Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un’in- tesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d’accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.
Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di ca- tegoria di cui all’art.19.
PARTE AZIENDE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE
Art. 21 Elemento Economico di Secondo livello
21.1 ErT aziende artigiane settore alimentare
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore ali- mentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1/4/2017 e sino al 30/06/2019 nelle misure mensili/orarie sotto in- dicate in euro. A partire dal 1 luglio 2019 l’ERT decadrà e non sarà più erogato, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendi- stato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale - il terzo anno di ap- prendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.
EET del ccrl 13 maggio 2015 e Irr del ccrl 12 ottobre 1995 cessano di essere erogati in ragione dell’istituzione del nuovo sistema imperniato sull’ErT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare. conseguentemente all’istituzione dell’ErT si conferma la cessazione dal 1 novembre 2016 dell’erogazione dell’EET prevista dal ccrl 13 maggio 2015. Inoltre dal 1 aprile 2017 cessa l’erogazione dell’Irr pre- vista dal ccrl 10 novembre 1995.
LIVELLO | VALORE ERT IN EURO | |
Mensile | Orario | |
1S | 130,00 | 0,75144 |
1 | 104,00 | 0,60115 |
2 | 85,00 | 0,49132 |
3A | 73,00 | 0,42196 |
3 | 62,00 | 0,35838 |
4 | 55,00 | 0,31791 |
5 | 48,00 | 0,27745 |
6 | 38,00 | 0,21965 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere
dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sotto- porsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
• dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
•durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1 aprile 2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà ele- vato dal 50% al 100%.
21.2 Erogazione quota retributiva UNA TANTUM aziende artigiane set- tore alimentare
A copertura del periodo compreso tra il 1/11/2016 ed il 31/3/2017 l’azienda erogherà a titolo di UNA TANTUM gli emolumenti indicati nella tabella di seguito secondo le scadenze ivi previste.
L’Una Tantum sarà riconosciuta ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 1 aprile 2017 ed in servizio al 31 ottobre 2016. Nessuna erogazione spetterà al personale che non sod- disfi congiuntamente le due condizioni sopra stabilite. Ai dipendenti di cui sopra, l’importo di una tantum sarà erogato anche nel caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17, commisurandolo ai mesi di servizio prestati in azienda in qualità di lavoratore qualificato.
Ai fini del calcolo l’importo di cui alla tabella andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173 x 5) e moltiplicato per le ore ordi- narie effettivamente lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ot- tenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate nelle tabelle.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di ero- gazione l’importo come sopra calcolato (e non ancora erogato) sarà cor- risposto con l’ultima retribuzione utile.
Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) ed ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all’EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopraindicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto.
LIVELLI | Erogazione diretta UNA TANTUM | ||
Luglio 2017 | Luglio 2018 | Totale | |
1S | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
1 | 121,00 | 121,00 | 242,00 |
2 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
3A | 86,00 | 86,00 | 172,00 |
3 | 72,50 | 72,50 | 145,00 |
4 | 65,00 | 65,00 | 130,00 |
5 | 57,50 | 57,50 | 115,00 |
6 | 45,00 | 45,00 | 90,00 |
Art. 22 Quota di adesione contrattuale alla Previdenza complemen- tare Settore Alimentare Artigiano
22.1 Versamento mensile alla Previdenza complementare
A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è te- nuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma di € 26 su base mensile per ope- rai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a 10 €) quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti. Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del Fondo saranno ap- plicati i criteri dei lavoratori silenti contenuti nell’accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.
Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipen- denti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente.
La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbli- gatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista e non è frazionabile su base oraria .
Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versa- mento è convenzionalmente fissato in una quota (€ 13) pari al 50% di quanto previsto per il tempo pieno (per gli apprendisti la quota sarà pari ad € 6,50).
Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota (€ 26) prevista per il lavoratore a tempo pieno (per gli apprendisti € 10).
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di la- voratori assunti successivamente al 14/4/2017.
Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compila- zione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rap- porto di lavoro.
MODAlITÀ OPErATIVE
Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiunta- mente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche in- dicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento av- verrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017.
Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.
La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale.
Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.
Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.
Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavo- ratori “silenti” ai fini dell’attribuzione delle relative quote.
Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.
rEGOlE GENErAlI
Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l’obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si som- merà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.
Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo ca- poverso del presente punto 22.1 si applicano le regole stabilite nell’ac- cordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.
22.2 Versamento aggiuntivo UNA TANTUM Previdenza complementare Settore Alimentare Artigiano
Per gli operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) che maturano il diritto all’erogazione dell’una tantum di cui al punto 21.2 il datore di lavoro è tenuto a versare per il tramite di Ebav una quota ag- giuntiva quale adesione contrattuale da destinare allo stesso Fondo nego- ziale di previdenza complementare dell’artigianato cui saranno indirizzate le somme previste dal punto 22.1. Per i lavoratori che non hanno espresso la scelta vale quanto previsto nell’analogo punto 22.1.
Nel caso di lavoratori part time con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzio- nate sulla base della percentuale del 50%.
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell’orario medio svolto nel periodo di riferimento.
La quota aggiuntiva una tantum di previdenza complementare non sarà versata in caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato av- venuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17.
Il versamento aggiuntivo una tantum per la previdenza complementare segue le stesse regole di versamento previste per il versamento mensile previdenza complementare. Pertanto il versamento sarà effettuato dal- l’azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01 sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative for- nite dall’ente bilaterale. Analogamente alla quota mensile, detto versa- mento aggiuntivo dell’ Una tantum sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore ed anche nel caso di mancata scelta.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle sca- denze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l’intero im- porto spettante o la quota residua.
VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE | ||
Luglio 2017 | Marzo 2018 | |
Per tutti i livelli | € 25 | € 25 |
Art. 23 contribuzione Ebav Aziende Artigiane Settore Alimentare contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono che dal 1 MAGGIO 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello siano le se- guenti: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità;
€ 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.
FONDI | QUOTA C/Imprese | QUOTA C/Lavoratori |
Promozione | 2,00 | |
Formazione | 0,77 | 0,52 |
Xxxxxxx assistenziali | 2,08 | 0,68 |
Professionalità | 0,93 | |
Ambiente e sicurezza | 0,50 | |
TOTALE | 6,28 | 1,20 |
Si conviene inoltre quanto segue:
a) FONDO AMbIENTE E SIcUrEZZA
Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:
• valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350;
• valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.
b) FONDI DIVErSI
Le risorse a disposizione dei “fondi diversi” rimangono accantonate e le parti si incontreranno per definirne l’utilizzo secondo le indicazioni del CdA di Ebav.
AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI
che svolgono le attività comprese nella sfera
di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017
Art. 24 retribuzione regionale
In aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL, viene confermata l’ero- gazione della quota aggiuntiva di € 0,44 mensili, derivante dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.
Art. 25 contribuzione Ebav
Le parti convengono che dal 1 MAGGIO 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le imprese verseranno le quote destinate ai Fondi di se- condo livello Alimentaristi Artigiani pari: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità. In virtù di tali versamenti imprese e lavoratori potranno ac- cedere alle prestazioni previste dai medesimi Fondi.
FONDI | QUOTA C/Imprese | QUOTA C/Lavoratori |
Promozione | 2,00 | |
Formazione | 0,77 | 0,52 |
Xxxxxxx assistenziali | 2,08 | 0,68 |
Professionalità | 0,93 | |
Ambiente e sicurezza | 0,50 | |
TOTALE | 6,28 | 1,20 |
Art. 26 Applicazione Accordi interconfederali regionali
Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Or- ganizzazioni Sindacali venete.
Art. 27 Elemento Economico di Garanzia
Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL e con l’implementazione della bilateralità regionale, le Parti concordano che le disposizioni contrat- tuali relative all’elemento economico di garanzia sono pienamente ri- spettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad Ebav non sono tenute all’erogazione dell’elemento economico di garanzia.
PARTE PANIFICAZIONE
28) ErT Aziende Settore Panificazione 28.1
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettiva- mente lavorate a decorrere dal 1/4/2017 e sino al 30/06/2019 nelle mi- sure mensili/orarie sotto indicate in euro. A partire dal 1 luglio 2019 l’ERT decadrà e non sarà più erogata, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendi- stato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale - il terzo anno di ap- prendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.
conseguentemente all’istituzione dell’ErT viene a cessare dal 1 no- vembre 2016 l’erogazione dell’EET prevista dal ccrl 13 maggio 2015.
LIVELLI | ERT (mensile) | ERT (orario) |
A1S | 21,20 | 0,12254 |
A1 | 17,70 | 0,10231 |
A2 | 14,80 | 0,08555 |
A3 | 11,30 | 0,06532 |
A4 | 9,40 | 0,05434 |
b1 | 13,00 | 0,07514 |
b2 | 6,90 | 0,03988 |
b3S | 5,80 | 0,03353 |
b3 | 5,60 | 0,03237 |
b4 | 4,50 | 0,02601 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere
dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sotto- porsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
• dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
• durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1 aprile 2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà ele- vato dal 50% al 100%.
28.2 Erogazione quota retributiva una tantum Aziende Artigiane Settore Panificazione
A copertura del periodo compreso tra il 1/11/2016 e il 31/3/2017 l’azienda erogherà a titolo di UNA TANTUM gli emolumenti indicati nella tabella di seguito secondo le scadenze ivi previste.
L’una tantum sarà riconosciuta ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 14 aprile 2017 e in servizio al 31 ottobre 2016. Nessuna erogazione spetterà al personale che non soddisfi congiuntamente le due condizioni sopra stabilite.
Ai dipendenti di cui sopra, l’importo di una tantum sarà erogato anche nel caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17, commisurandolo ai mesi di servizio prestati in azienda in qualità di lavoratore qualificato.
Ai fini del calcolo l’importo di cui alla tabella andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173 x 5) e moltiplicato per le ore ordi- narie effettivamente lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ot- tenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate nelle tabelle.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di ero- gazione l’importo come sopra calcolato e non ancora erogato sarà corri- sposto con l’ultima retribuzione utile.
Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) e ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all’EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopraindicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto 28.2.
LIVELLI | Erogazione diretta UNA TANTUM | ||
Luglio 2017 | Marzo 2018 | Totale | |
A1S | 61,00 | 61,00 | 122,00 |
A1 | 51,00 | 51,00 | 102,00 |
A2 | 44,50 | 44,50 | 89,00 |
A3 | 36,00 | 36,00 | 72,00 |
A4 | 31,00 | 31,00 | 62,00 |
b1 | 35,50 | 35,00 | 71,00 |
b2 | 19,00 | 19,00 | 38,00 |
b3S | 16,00 | 16,00 | 32,00 |
b3 | 15,00 | 15,00 | 30,00 |
b4 | 12,50 | 12,50 | 25,00 |
Art. 29 Quota di adesione contrattuale alla Previdenza complemen- tare Settore Panificazione
29.1 Versamento mensile alla Previdenza complementare
A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è te- nuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito quale “quota di adesione contrattuale” ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti.
Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno appli- cati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall’accordo interconfederale re- gionale del 16 dicembre 2016.
Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipen- denti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma de- stinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%. In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario svolto in ciascun mese.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell’assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14/4/2017.
Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compila- zione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rap- porto di lavoro.
MODAlITÀ OPErATIVE
Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiunta- mente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche in- dicazioni operative fornite dall’ente bilaterale. Il primo adempimento av- verrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017.
Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.
La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale.
Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.
Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione. Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l’andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori “silenti”.
Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale.
rEGOlE GENErAlI
Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l’obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si som- merà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.
Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo ca- poverso del presente punto 29.1 si applicano le regole stabilite nell’ac- cordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.
QUOTE MENSILI VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (dal 1/4/2017 al 31/3/2019) | ||
GRUPPO A | GRUPPO B | |
Per tutti i livelli | € 8 mensili | € 5 mensili |
29.2 Versamento aggiuntivo Una Tantum Previdenza complementare Settore Panificazione
Per gli operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) che maturano il diritto all’erogazione dell’una tantum di cui al punto 28.2, il datore di lavoro è tenuto a versare per il tramite di Ebav una quota ag- giuntiva (di importo fisso e uguale per tutti i livelli del gruppo A e di importo fisso e uguale per tutti i livelli del gruppo B ) quale adesione contrattuale da destinare allo stesso Fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato cui saranno indirizzate le somme previste dal punto 29.1. In deroga al punto precedente la quota aggiuntiva una tantum di previ- denza complementare non sarà versata per i lavoratori di cui sopra anche qualora il i passaggio in qualifica da contratto di apprendistato sia avve- nuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17.
Nel caso di lavoratori part time con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzio- nate sulla base della percentuale del 50%.
In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell’orario medio svolto nel periodo di riferimento.
Il versamento aggiuntivo una tantum per la previdenza complementare segue le stesse regole di versamento previste per il versamento mensile previdenza complementare. Pertanto il versamento sarà effettuato dal- l’azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01 sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative for- nite dall’ente bilaterale. Analogamente alla quota mensile detto versamento Una tantum sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore ed anche nel caso di mancata scelta. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle sca- denze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l’intero im- porto spettante o la quota residua.
VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE (luglio 2017) | ||
GRUPPO A | GRUPPO B | |
Per tutti i livelli | € 20 | € 16 |
Art. 30 contribuzione EbAV Settore Panificazione contribuzioni a carico imprese e lavoratori
Le parti convengono che dal 1 Maggio 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello siano le se- guenti: € 4,40 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità;
€ 0,60 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.
FONDI | QUOTA C/Imprese | QUOTA C/Lavoratori |
Promozione | 1,50 | |
Formazione | 0,50 | 0,10 |
Sussidi assistenziali | 1,00 | 0,50 |
Professionalità | 0,90 | |
Ambiente e sicurezza | 0,50 | |
TOTALE | 4,40 | 0,60 |
a) Fondo Ambiente e Sicurezza
Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:
• valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350;
• valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.
Le parti convengono inoltre che la quota dell’1% dei versamenti di primo livello sia destinata ad alimentare la gestione dei sussidi assistenziali.
Disposizioni finali
Art. 31 Diritto di affissione
Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda co- municazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.
Art. 32 Invio copia contratto regionale ai Fondi negoziali di cui all’Art. 22 e Art. 29 del presente ccrl
La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell’artigianato sarà effettuata da Ebav.
Art. 33 Deposito del presente ccrl
Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.
Art. 34 Assorbimento normative derivanti da precedenti ccrl
Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dall’1.12.93 sino al 13 maggio 2015 siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.
Art. 35 Err
Viene confermata altresì l’erogazione dell’ERR (elemento retributivo regio- nale) previsto dall’accordo interconfederale del 23 agosto 1989, da cor- rispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti (in misura fissa 100%) e pari ad € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie). L’ERR sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga.
Art. 36 Norma finale
Gli elementi retributivi ed ogni altro istituto previsti dal presente contratto regionale, in quanto derivanti da pattuizioni tra le medesime OOAA e XX.XX. che hanno siglato a livello nazionale il CCNL, rappresentano la sola ed unica retribuzione territoriale/regionale nonché l'unico complesso negoziale da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese venete comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.
Allegato 1
Da allegare al cedolino paga di aprile 2017 oppure da consegnare al momento dell’assunzione se successiva al 14/4/2017
SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con la sigla del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani e panificatori è stata prevista l’istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da ver- sare alla previdenza complementare.
Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.
Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l’attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.
In particolare, nel medio e lungo termine l’assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.
Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a co- stituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un’integra- zione dell’assegno pensionistico pubblico.
Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il la- voratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione col- lettiva, l’accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell’assegno pubblico.
Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il Fondo negoziale di previdenza complementare per l’artigianato cui versare la quota di adesione contrattuale.
Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la pre- videnza complementare, una dote utile a garantire una integrazione del- l’assegno pensionistico.
Sulla base delle somme versate, che sono a carico del datore di lavoro, sarà costituita all’interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo
quanto previsto dalle norme in vigore.
Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indi- cando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.
I Fondi negoziali dell’artigianato cui potrà destinare l’aumento regionale sono i seguenti:
• Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETÀ VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Ban- diera n. tel. 000000000 (sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/; facebook: solidarietà veneto fondo)
Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.
La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro il 30 GIUGNO 2017 (oppure entro 90 giorni nel caso di nuova assunzione) una copia della pre- sente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due ri- quadri sottostanti:
Il/la sottoscritto/sottoscritta
dipendente dell’azienda con sede a intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Alimentaristi artigiani, non arti- giani, Panificazione al seguente Fondo Negoziale di Previdenza complementare per l’Ar- tigianato:
SOLIDARIETÀ VENETO
FON.TE
Data
Firma
Allegato 2
Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
ACCORDO CON I DIPENDENTI SULLA VARIABILITA’ PLURIMENSILE SUPERIORE AI 6 MESI (ART. 8)
MATR. EBAV……………………..
Tra la ditta …………………………………….... sita in ……………………………………………. in via ……………………………………………
e rappresentata dal sig. ……………………………………………………………
ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l’art. 8 del CCRL alimentaristi del 14 APRILE 2017
si conviene a decorrere dal ………………………….……. e sino al di adottare:
la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro superiore ai 6 mesi;
(oppure) prolungare oltre i 6 mesi e sino al la variabilità plurimensile dell’orario di
lavoro iniziata il ………………………..……
con le seguenti caratteristiche:
dalla data soprassegnata l’orario contrattuale di lavoro settimanale (ovvero l’orario pattuito nel caso di part time) sarà realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario.
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale. Per tali ore sarà riconosciuta la sola maggiorazione dell’8%.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l’orario medio contrattuale sarà prelevata nell’ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione (banca ore), o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti. Qualora l’accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l’applicazione della maggiorazione del 23%.
L’azienda provvederà ad inviare il presente testo alla Commissione Bilaterale.
Data …………………………. Il legale rappresentante …………………………………………………
I LAVORATORI
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nome e cognome) firma
Allegato 3
Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
COMUNICAZIONE PER ESTENSIONE SINO A 12 MESI MEDIA DURATA MASSIMA (art. 9)
Il sottoscritto
titolare dell’impresa
Cod. fisc. / p. IVA Ragione Sociale
Indirizzo
CAP Comune Prov.
Telefono fax e−mail
Attività svolta: matr. EBAV
con la presente comunica che la propria azienda intende superare la durata massima dell’orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolato come media in un periodo di 6 mesi.
L’ estensione sino a 12 mesi del periodo di calcolo della media è dovuta a ragioni obiettive, tecniche ed inerenti l’organizzazione del lavoro, per la seguente fattispecie prevista dal CCRL all’art. 9:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………………….………………………….. (descrivere sinteticamente la ragione da cui deriva tale estensione)
Data (firma datore di lavoro)
SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA
Associazione Artigiana e-mail
Allegato 4
Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
ELEVAZIONE CONTRATTI A TERMINE PER UNA UNITÀ(art. 13)
Il/La sottoscritto/a legale rappresentante dell’impresa sita a
in via partita IVA matr. Ebav
con la presente comunica che a decorrere dal assumerà con contratto a termine una unità aggiuntiva rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.
L’azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:
…………………………………………………………………………………………………..
L’azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.
Data
Firma
SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA
Associazione Artigiana e-mail
Allegato 5
Matr.Ebav……………..
Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA
RICHIESTA DI PARERE PER ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE (art. 13)
Il/La sottoscritto/a
legale rappresentante dell’impresa
sita a in via
partita IVA
matr. Ebav
avendo già usufruito dell’ unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall’art. 13 (vedi comunicazione inoltrata il )
con la presente chiede di poter assumere ulteriori lavoratori con contratto a termine per le
seguenti necessità produttive
...................................………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
L’azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:
……………………………………………………………………………………………………………….
L’azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.
Data Firma
SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA
Associazione Artigiana e-mail
Allegato A
cOMMISSIONE bIlATErAlE DI cATEGOrIA ccrl 14 aprile 2017
REGOLAMENTO
1) Sede
La commissione BILATERALE DI CATEGORIA ( di seguito commissione) ha sede presso Ebav
2) Funzionamento
La commissione si avvale dei servizi di segreteria messi a disposizione da Ebav per lo svolgimento dei propri compiti.
3) Composizione
La commissione, sulla base di quanto previsto dal CCRL, è costituita da tre rappresentanti per le parti da- toriali artigiane firmatarie del CCRL e tre rappresentanti per le parti sindacali, analogamente firmatarie del CCRL
I nominativi sono segnalati da ciascuna associazione/organizzazione sindacale ad EBAV tramite comuni- cazione che ne permetta la tracciabilità (pec, fax o raccomandata a mano).
La nomina dei componenti ha validità fino alla scadenza della CCRL.
I componenti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dalla propria associazione/organizzazione sindacale nel corso del mandato tramite comunicazione di cui al secondo capoverso da inviare a Ebav ed alle altre parti.
In caso di impedimento alla partecipazione degli incontri, ciascuna associazione/organizzazione sindacale può indicare temporaneamente un supplente, sempre per il tramite di una comunicazione analoga a quella del secondo capoverso.
Alle riunioni del comitato potrà partecipare, in qualità di esperto, un componente per ogni parte rappre- sentata nella commissione ed il suo nominativo sarà registrato nella scheda presenze della riunione.
4) Compiti
Alla commissione sono affidati i compiti previsti dalla contrattazione regionale di settore.
5) Attivazione dell'istituto contrattuale
Salvo diverse prescrizioni, la domanda si intende accolta a partire dalla data di presentazione da parte del- l'Associazione Artigiana.
6) Coordinatori
La commissione è coordinata da coordinatore espressione delle OOSS e da coordinatore espressione delle OOAA: entrambi sono individuati tra i componenti della commissione stessa e restano in carica per tutta la durata della commissione.
I due coordinatori definiscono l’ordine del giorno, convocano congiuntamente le riunioni della commissione e curano l’esecuzione delle delibere.
7) Convocazioni
La Commissione è convocata dai coordinatori, anche per vie brevi, almeno 7 giorni prima della data di riu- nione. I giorni sono ridotti ad due nel caso di necessità ed urgenza.
La commissione decide a maggioranza degli aventi diritto.
La commissione è validamente costituita quando siano presenti almeno 5 membri aventi diritto al voto. Qualora non siano presenti tutti i componenti la decisione va assunta all’unanimità.
Di ogni riunione della commissione sarà redatto apposito verbale che sarà posto in approvazione dai com- ponenti nella riunione successiva.
8) Modalità applicative per pareri previsti dal CCRL.
Per far fronte alla necessità di esprimere in tempi brevi il parere ( titolo di esempio art. 13 del CCRL), la consultazione dei componenti la commissione potrà avvenire anche per via telematica.
Le risposte dovranno pervenire da almeno 5 componenti per essere validato il parere.
In ogni caso si adottano gli stessi criteri previsti al punto 7 per quanto riguarda l’assunzione della decisione.
Marghera Venezia, 14 aprile 2017
Rinnovato il CCNL ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE - 23 febbraio 2017
Parte economica - Una Tantum
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi:
- pari a 55 euro per il livello 3A Settore Alimentazione che saranno ero- gati con le seguenti decorrenze: 18 euro dal 1°marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 19 euro dal 1° dicembre 2018;
- pari a 53 euro per il livello A2 Settore Panificazione che saranno ero- gati con le seguenti decorrenze: 18 euro dal 1°marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 17 euro dal 1° dicembre 2018.
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “Una tantum” pari a euro 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “Una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 75 con la retribuzione del mese di maggio 2017, la seconda pari ad euro 75 con la retribuzione del mese di maggio 2018.
Settore Alimentazione
LIV. | Retrib. tabellare al 28/2/2017 | 1a tranche incremento dal 1/3/2017 | Retribuzione tabellare dal 1/3/2017 | 2a tranche incremento dal 1/1/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/1/2018 | 3a tranche incremento dal 1/12/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/12/2018 |
1S | 2.065,26 | 23,50 | 2.088,76 | 23,50 | 2.112,26 | 24,81 | 2.137,07 |
1 | 1.854,28 | 21,10 | 1.875,38 | 21,10 | 1.896,48 | 22,27 | 1.918,75 |
2 | 1.697,50 | 19,32 | 1.716,82 | 19,32 | 1.736,14 | 20,39 | 1.756,53 |
3A | 1.581,85 | 18,00 | 1.599,85 | 18,00 | 1.617,85 | 19,00 | 1.636,85 |
3 | 1.496,20 | 17,03 | 1.513,23 | 17,03 | 1.530,26 | 17,97 | 1.548,23 |
4 | 1.435,18 | 16,33 | 1.451,51 | 16,33 | 1.467,84 | 17,24 | 1.485,08 |
5 | 1.368,91 | 15,58 | 1.384,49 | 15,58 | 1.400,07 | 16,44 | 1.416,51 |
6 | 1.280,76 | 14,57 | 1.295,33 | 14,57 | 1.309,90 | 15,38 | 1.325,28 |
Settore Panificazione
LIV. | Retribuzione tabellare al 28/2/2017 | 1a tranche incremento dal 1/3/2017 | Retribuzione tabellare dal 1/3/2017 | 2a tranche incremento dal 1/1/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/1/2018 | 3a tranche incremento dal 1/12/2018 | Retribuzione tabellare dal 1/12/2018 |
A1S | 1.744,10 | 20,67 | 1.764,77 | 20,67 | 1.785,44 | 19,53 | 1.804,97 |
A1 | 1.621,42 | 19,22 | 1.640,64 | 19,22 | 1.659,86 | 18,15 | 1.678,01 |
A2 | 1.518,54 | 18,00 | 1.536,54 | 18,00 | 1.554,54 | 17,00 | 1.571,54 |
A3 | 1.390,50 | 16,48 | 1.406,98 | 16,48 | 1.423,46 | 15,57 | 1.439,03 |
A4 | 1.317,41 | 15,62 | 1.333,03 | 15,62 | 1.348,65 | 14,75 | 1.363,40 |
B1 | 1.707,58 | 20,24 | 1.727,82 | 20,24 | 1.748,06 | 19,12 | 1.767,18 |
B2 | 1.402,85 | 16,63 | 1.419,48 | 16,63 | 1.436,11 | 15,70 | 1.451,81 |
B3S | 1.365,30 | 16,18 | 1.381,48 | 16,18 | 1.397,66 | 15,28 | 1.412,94 |
B3 | 1.320,74 | 15,66 | 1.336,40 | 15,66 | 1.352,06 | 14,79 | 1.366,84 |
B4 | 1.252,58 | 14,85 | 1.267,43 | 14,85 | 1.282,28 | 14,02 | 1.296,30 |
Settore Alimentazione non artigiano fino a 15 dipendenti
* Agli importi vanno aggiunti contingenza e EDR
LIV. | Par. | Minimi al 28/2/2017 | 1a tranche incremento dal 1/3/2017 | 2a tranche incremento dal 1/1/2018 | 3a tranche incremento dal 1/6/2018 | 4a tranche incremento dal 1/12/2018 | Minimi dal 1/12/2018 |
1 | 230 | 2.159,75 | 33,58 | 33,57 | 33,58 | 33,58 | 2.294,06 |
2 | 200 | 1.878,03 | 29,20 | 29,19 | 29,20 | 29,20 | 1.994,82 |
3 | 165 | 1.549,40 | 24,09 | 24,09 | 24,08 | 24,09 | 1.645,75 |
4 | 145 | 1.361,59 | 21,17 | 21,17 | 21,16 | 21,17 | 1.446,26 |
5 | 130 | 1.220,75 | 18,98 | 18,98 | 18,97 | 18,98 | 1.296,66 |
6 | 120 | 1.126,83 | 17,52 | 17,52 | 17,51 | 17,52 | 1.196,90 |
7 | 110 | 1.032,94 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,05 | 1.097,17 |
8 | 100 | 939,05 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,59 | 997,44 |
N.B. A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.
FONDO DI SOLIDARIETÀ\FSBA
Premesso che l’art. 3 della Legge n. 92/2012 prevede, nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità quali quello dell’artigia- nato, la possibilità di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 e ss.; stabilisce che in tali com- parti le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali pos- sano definire fondi bilaterali i quali, in tal modo diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto.
In conformità agli Accordi Interconfederali e in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, e degli accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 23 aprile 2014, sottoscritti da Confar- tigianato Imprese, CNA, CasaArtigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL viene isti- tuito il Fondo di solidarietà alternativo bilaterale dell’Artigianato denominato FSBA che eroga prestazioni di sostegno al reddito, in sostitu- zione, in caso di crisi dell’impresa, le attuali sospensioni erogate da EBAV. La legge riconosce, nelle realtà in cui sono presenti consolidati sistemi di bilateralità, in alternativa all’istituzione dei fondi presso l’INPS, l’adegua- mento degli enti esistenti alle disposizioni previste dalla Riforma. E’ questo
il caso del sistema degli enti bilaterali dell’artigianato che già da tempo intervenivano ad integrazione degli ammortizzatori esistenti. Dopo una lunga discussione politica è stato deciso l’adeguamento di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato) alle novità normative previsti dalla legge 92/2012 ed è stato istituito presso EBNA, l’apposito fondo denomi- nato FSBA. Quest’ultimo, pertanto, diventa destinato a tutti i lavoratori di- pendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 16 dipendenti (si parte da 1 dipen- dente in su a differenza degli altri settori) e vi potranno aderire anche i di- pendenti delle organizzazioni artigiane che hanno sottoscritto i predetti accordi, nonché i dipendenti degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate.
Il Fondo è Nazionale e sperimentale, garantisce la operatività territoriale, ossia vi è la conferma del livello regionale per l’erogazione delle presta- zioni, nonché il riconoscimento del ruolo delle parti sociali regionali e della bilateralità, affidando alle parti sociali regionali le modalità di erogazione delle prestazioni.
In Veneto però la scelta di utilizzare la Cassa in Deroga porta ad un ridotto ricorso al Fondo e di fatto gran parte delle risorse sono accantonate (in parte presso Ebav – anno 2014 – in parte presso Fsba – anno 2015).
Le parti con gli accordi di cui sopra hanno convenuto di assicurare la tutela del reddito di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti sopra citate cui non si applica la normativa di integrazione salariale, attraverso il Si- stema dei Fondi di Solidarietà Bilaterali dell’Artigianato.
L’Ente Bilaterale Regionale (EBAV) svolge le funzioni di erogazione delle prestazioni di FSBA e le funzioni di assistenza tecnico-pratica nei confronti delle aziende e dei lavoratori.
Destinatari delle prestazioni di FSBA
L’accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell’Accordo di sospensione dell’attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi.
Il diritto alle prestazioni di FSBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno un versamento al Fondo ed il cui datore di la- voro risulti in regola con i relativi versamenti.
Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Tale regolarità è stabilita in 12 quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al mo- mento della richiesta di prestazione.
Le imprese che per qualunque ragione dovessero interrompere il versa- mento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l’erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il mod. F24.
Il trattamento di sostegno al reddito decorre immediatamente nei confronti del lavoratore il cui datore di lavoro sia in regola con i versamenti alla bi- lateralità.
Prestazioni di sostegno al reddito
Ai lavoratori di imprese regolarmente versanti a FSBA sospesi per crisi aziendali o occupazionali, è assicurata una tutela reddituale e contributiva ai sensi degli artt. 27, 30 e 31 del d.lgs n. 148/2015.
Le prestazioni sono erogate per:
• 13 settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di assegno ordinario
• 26 settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di assegno di solidarietà
Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
- un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario (art. 30 Dlgs 148/2015)
- assegno di solidarietà (art. 31 DLgs 148/2015)
nel limite unico del massimale mensile pari ad euro 971,71 e s.a. Alle imprese è assicurato il rimborso della contribuzione correlata.
Versamento a FSbA
Il versamento del contributo a FSBA è dovuto da tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di dipendenti in forza.
Domanda di contributo D06-FSbA
Il contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione del- l’orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale viene erogato a fronte di una richiesta da parte del lavoratore attraverso il Servizio Ebav D06-FSBA da fare negli sportelli sindacali.
COBIS (comitato Paritetico regionale bilaterale per la Sicurezza)
Fin dall’approvazione, nella legislazione nazionale del D.lgs 626/94, le Associazioni degli Artigiani e le XX.XX. CGIL,CISL e UIL si sono mossi per affrontare le tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per creare le condizioni dell’attuazione della normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il COBIS è l’unico organismo paritetico dell’artigianato del Veneto (esclusa edilizia) deputato ad assolvere ai compiti attribuiti dalle normative di legge e di contratto agli organismi paritetici.
Il sistema bilaterale regionale sulla sicurezza è stato definito dai seguenti accordi: Accordo Regionale Interconfederale 31 ottobre 2003, Regola- mento attuativo 12 maggio 2004, Codice deontologico 17 luglio 2006, Accordo regionale Interconfederale 21 ottobre 2010. Attività di supporto per la valutazione dei piani di sicurezza, formazione delle figure preposte alle funzioni, erogazione di fondi, realizzazione di guide e manuali per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza. Costruire la cultura della prevenzione e la partecipazione dei lavoratori come condizione per elimi- nare il più possibile rischi e nocività e migliorare le condizioni di lavoro, queste le basi per la lotta per la salute dei lavoratori nei posti di lavoro.
Il COBIS è un organismo paritetico, richiamato dall’art. 51 D.Lgs 81/2008, costituito a livello territoriale che svolge le seguenti funzioni:
- programmazione attività formative elaborazioni raccolta buone prassi a fini prevenzionistici;
- sviluppo azioni salute e sicurezza sul lavoro;
- assistenza alle imprese per adempimenti in materia supportare le aziende per individuare soluzioni per la tutela e sicurezza sul lavoro;
- svolgimento attività di promozione.
Tale sistema è migliorativo rispetto a quello delineato dall’art. 52 D.Lgs. 81/2008 in quanto oltre al comitato operano nel territorio veneto le Com- missioni paritetiche bilaterali provinciali che cooperano col Comitato per dare corpo, nel contesto provinciale, alle iniziative, in materia di sicurezza, che le parti ritengono qualificante per il loro territorio e i monitoraggi ter- ritoriali/settoriali. Lavorano in collaborazione coi lavoratori, le imprese, le associazioni. Quindi elaborare iniziative e proposte da presentare al Co- mitato ed intervengono con finalità conciliative nelle controversie sull’ap- plicazione dei diritti di rappresentanza.
I Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la Sicurezza (RTLS) a tutela degli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Promossi dalle XX.XX. CGIL,CISL e UIL attraverso le rispettive Associazioni per la Sicurezza (ART Al lavoro sicuri/CGIL, FRTSAV/CISL, Associazione Re- gionale per la Sicurezza/UIL) operano in sinergia con gli Sportelli delle As- sociazioni artigiane (Confartigianato, CNA, CASA Artigiani) e con i servizi di vigilanza (SPISAL, VV.VV.FF.FF., INAIL, Ispettorato del Lavoro).
Gli RTLS nel Veneto sono 21, suddivisi per provincia, ogni provincia ha 3 RTLS e la provincia è suddivisa in tre aree, dove vi è un RTLS per singola area, con il compito di rispondere a imprese e lavoratori per quella speci- fica area di intervento.
Gli Sportelli Territoriali per la Sicurezza
Attivati presso le sedi delle organizzazioni dell’artigianato, gestiscono, per le Aziende che danno loro mandato, tutto ciò che riguarda l’informazione, la consultazione e l’accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza all’azienda artigiana.
Con questa struttura capillare, con queste funzioni ben definite, le XX.XX. e le Associazioni Artigiane del Veneto confermano il loro impegno alla creazione, sviluppo e consolidamento di migliori condizioni di lavoro.
Si è inoltre voluto, con l’Accordo Interconfederale regionale del 15 marzo 2012 , definire le modalità applicative dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, individuando due strade la Formazione partecipata e la Formazione non partecipata in collaborazione con l’Organismo Paritetico COBIS.
In attuazioni di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni si è definito che i piani formativi si svolgono per attività omogenee su 3 livelli:
1) livello di rischio,
2) accorpamento settore,
3) categoria.
Con il risultato finale di avere nel comparto Artigiano 13 settori con 20 categorie, così definiti:
1. Alimentazione
2. Servizi alla Persona (acconciatori, estetisti)
3. Servizi (pulizie, manutenzione verde, pulisecco)
4. Autoriparazione (autofficine, carrozzerie)
5. Trasporto merci e persone
6. Chimica (chimica, concia, vetro)
7. Tessile Abbigliamento Calzaturiero
8. Artistico e altre lavorazioni (ceramica, orafi, occhialeria, tipografie, odontotecnici, lapidei)
9. Impiantisti (elettricisti antennisti, termoidraulici bruciatoristi manutentori fumisti spazzacamini frigoristi)
10. Legno (segherie, lavori boschivi)
11. Metalmeccanica
12. Impiegati e personale che non entra nei reparti produttivi ovvero lavo- ratori soggetti a rischi generici
13. Percorsi generali (settore residuale, quando non è attivare moduli for- mativi specifici di settore o di categoria)
Questa struttura, che ha questi quattro attori, Comitato paritetico Bilaterale regionale, commissioni paritetiche provinciali, RTLS e sportelli territoriali sicurezza, continua l’esperienza di bilateralità nell’artigianato in Veneto, che pongono questo sistema al servizio dello sviluppo e consolidamento costante di migliori condizioni di lavoro. Il lavorare bene e sicuri migliora la competitività del sistema e la qualità di imprenditori e lavoratori.
Alternanza Scuola Lavoro (ASL)
È ormai da alcuni anni che le scuole sviluppano attività di Alternanza Scuola Lavoro presso le aziende in termini spontanei e fino ai tempi recenti senza particolari obblighi di legge.
Con la legge 107/15 è stato previsto che “i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77” siano “attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio”.
Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, e visto il protocollo di intesa regionale dell’01/06/16 al punto e), questi percorsi devono essere attivati nel rispetto della normativa specifica di settore D.Lgs. 81/08. A tal propo- sito, il MIUR nella guida elaborata “Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola” al punto 11 impone specificamente all’isti- tuzione scolastica di “verificare le condizioni di sicurezza connesse all’or- ganizzazione dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e gestione, garantendo i presupposti perché gli stu- denti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la se- lezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo” tramite l’informazione degli allievi”.
Per garantire quanto sopra, la guida fa riferimento e richiama specifica- mente quanto indicato nel documento “Gestione prevenzione cultura si- curezza scuola” (Inail-Miur Edizione 2013), dal quale si evince che la scuola è tenuta prioritariamente a ottemperare agli adempimenti previsti in materia di sicurezza per le attività di specializzazione che i ragazzi svi-
luppano all’interno della scuola. Questa in particolare deve: valutare i ri- schi delle attività svolte dagli studenti, formarli con i percorsi di formazione generale e specifica (secondo Accordo Stato Regioni del 21711/12) e for- nire eventuale sorveglianza sanitaria ove prevista per le attività svolte. con lo stesso documento, e a seguito di quanto chiarito anche successivamente dal MIUR con nota del 19/11/15 di prot. 14895, si specifica che la scuola è tenuta ad individuare percorsi di ASL che siano coerenti con il percorso scolastico dello studente e quindi anche con il suo percorso formativo. La nota sottolinea che sarebbe inopportuno inserire gli studenti in percorsi di ASL non coerenti con l’iter scolastico dove, ad esempio, fosse prescritta la sorveglianza sanitaria quando invece non eseguita dalla scuola perché non necessaria in relazione all’attività dello studente. A mero titolo di esem- pio si può immaginare che non sarebbe coerente per uno studente di liceo essere inserito in un percorso di ASL come operatore meccanico.
Per quanto sopra evidenziato rimangono in capo all’azienda, secondo il D.Lgs. 81/08, due adempimenti fondamentali: valutare i rischi legati al- l’inserimento dello studente e informarlo e formarlo sui rischi specifici pre- senti in azienda per le attività svolte in ASL.
FORMAZIONE CONTINUA - FONDARTIGIANATO
Nel mondo del lavoro così come nel nostro modello produttivo le trasfor- mazioni sono sempre più evidenti, cambia la qualità dell’occupazione per l’introduzione di nuovi modi di produrre, di nuove regole che governano il mercato del lavoro e per le nuove sfide che il mercato mondiale pone alle imprese; l’alta tecnologia e i servizi assumono un ruolo decisivo nella crescita economica; il valore strategico è nella capacità di produrre inno- vazione e questo richiede conoscenze, competenze, capacità di far fronte ai cambiamenti, la formazione continua rappresenta oggi una grande op- portunità messa a disposizione delle imprese allo scopo di affrontare me- glio le sfide organizzative e di mercato, aggiornare le conoscenze, garantire la crescita professionale, realizzare prodotti e servizi di qualità. La formazione continua permette lo sviluppo di persone, aziende, territori.
Fondartigianato è il fondo che promuove e finanzia iniziative che, attra- verso la formazione, sostengono lo sviluppo e l’innovazione per imprese e lavoratori.
Fondartigianato si rivolge alle piccole e medie imprese e ai consulenti di impresa, che possono guidare le imprese nella scelta delle iniziative volte allo sviluppo.
Offre la possibilità di realizzare progetti di formazione, gratuitamente e in tempi rapidi, i servizi formativi finanziati sono:
• Progetti di formazione
• Voucher formativi,
• Acquisto di servizi formativi.
Per dare una risposta alle seguenti esigenze:
- Innovazione tecnologica - Innovazione di prodotto - Innovazione di pro- cesso - Salute e sicurezza - Ambiente - Energie rinnovabili - Pari opportunità
- Alta formazione - Integrazione sociale.
Interviene nei seguenti contesti: Settori produttivi; Microimprese; Distretti; Xxxxxxx e reti d’impresa.
Per avere queste opportunità occorre che l’impresa Artigiana aderisca a Fondartigianato e presentare il proprio programma di formazione per ot- tenere i finanziamenti.
L’azienda è già tenuta per legge al versamento del contributo pari allo 0,30% del monte salari. I fondi sono alimentati con il gettito proveniente dal contributo o,30% versato all’INPS dai datori di lavoro del settore privato per la formazione dei lavoratori. Lo 0,30% è una trattenuta sulla retribu-
zione introdotta con legge 845/1978 (legge quadro in materia di forma- zione professionale) e successive modifiche, in particolare, l’art. 118 della legge 388/2000 prevede che possono essere istituiti fondi Paritetici Inter- professionali per la Formazione continua per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario, dell’artigianato, con lo scopo di finanziare la formazione nei luoghi di lavoro.
I datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire il contributo dello 0,30% ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a fi- nanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.
Scegliere di aderire a Fondartigianato fa sì che quel contributo possa essere utilizzato in modo diretto e semplice per il proprio bisogno formativo.
Una volta completata l’adesione l’impresa può presentare il proprio pro- gramma di formazione e accedere ai finanziamenti.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx vengono pubblicati gli inviti e si trovano in- formazioni utili sul come predisporre i progetti di formazione.
Fondartigianato inoltre è vicino alle imprese sul territorio con articolazione presente in Veneto.
I destinatari dell’attività del Fondo sono i lavoratori e le lavoratrici dipen- denti delle imprese che aderiscono al Fondo stesso.
La platea dei destinatari
- Lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato compresi gli apprendisti
- Lavoratori e lavoratrici assunti con contratto di prestazione a tempo de- terminato, purchè abbiano un’anzianità pari o superiore a 9 mesi
- Lavoratori e lavoratrici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione e riduzione temporanea di attività.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono finanziabili attività for- mative:
- da realizzare durante l’orario di lavoro nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva
- da realizzarsi al di fuori dell’orario lavorativo, retribuendo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro e dalle leggi vigenti
- da realizzare nei periodi di sospensione temporanea dell’attività produt- tiva.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato sono finanziabili inizia- tive formative, da realizzarsi in orario o fuori dell’orario di lavoro, purchè il cumulo tra orario normale di lavoro e formazione non superi il limite di 48 ore settimanali.
CATALOGO DEI SERVIZI EROGATI DALL'EBAV AI DIPENDENTI PANIFICATORI E ALIMENTARISTI
• I Servizi sono finanziati dai versamenti mensili di aziende aderenti e lavoratori iscritti
• I Moduli di domanda contributo vanno presentati attraverso gli Sportelli Ebav
D01 Calamità naturali dipendente
Contributo al dipendente per danni subiti nella propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale. Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D01.
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Or- ganizzazioni Sindacali, entro 3 mesi dalla stima danni da parte di un perito professionista.
Contributo 20% della stima dei danni effettuata da parte di un perito pro- fessionista. Contributo minimo: € 200, contributo massimo: € 3.000.
Documentazione necessaria
•Copia stima danni da parte di un perito professionista.
•Copia verbali di intervento/sopralluogo di VVFF, ULSS, Protezione civile, Comune o perito professionista che confermino con precisione l'evento atmosferico avvenuto.
D06 FSBA Sospensione/riduzione dal lavoro
Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell’ora- rio di lavoro in caso di difficoltà aziendale
L’anno di competenza è l’anno in cui ha inizio il periodo di Sospensione definito nell’Accordo sindacale di sospensione/solidarietà.
Il modulo D06 va compilato e presentato agli Sportelli Ebav anche per i periodi di sospensione/solidarietà effettuati nel 2016 in cui è presente un Accordo Sindacale per l'accesso al Fondo FSBA.
La domanda D06 va presentata esclusivamente a fronte di un Accordo sin- dacale di sospensione/solidarietà.
Contributo L’importo del trattamento sarà determinato da FSBA e comuni- cato a Ebav per procedere all’erogazione del contributo netto.
Documentazione necessaria
•Accordo aziendale di sospensione
D10A Protesi acustiche
Servizio destinato ai soli dipendenti, esclusi i familiari anche se a carico.
Si consiglia di presentare la domanda a documentazione di spesa acquisita, quando questa comporti almeno la erogazione del contributo minimo pre- visto da ciascuna Categoria.
Contributo 50% dei costi sostenuti Xxxxxxx erogabile: € 600 annualmente
Documentazione necessaria
•Copia della certificazione medica specialistica della diagnosi e prescrizione protesi
•Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca l'inter- vento effettuato.
D10D Protesi dentarie
Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi dentarie. La spesa deve riguardare le protesi dentarie: tutti i trattamenti di ortodon- zia/Capsule/Corone/Ponti/Perni moncone/Elementi in ceramica/Weener in lega/Apparecchi ortontici (fissi e mobili, byte)/Placche di svincolo/Protesi te- lescopiche.
Sono escluse le cure odontoiatriche: pulizia, otturazioni, intarsio, ricostru- zioni in composito, inlay-onlay-overlay, endodonzia, currettaggio, scaling. Nel caso ci sia un'unica fattura comprendente protesi e altre cure che non rientrano nella casistica prevista, il contributo sarà erogato solo per le pro- tesi. Nella fattura devono essere esplicitati i costi del singolo intervento ef- fettuato. Non vengono rimborsate le fatture di protesi dentarie su lavori eseguiti all'estero.
Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.
Documentazione necessaria
•Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca l'in- tervento effettuato
•Copia della Dichiarazione di Conformità del fabbricante
Contributo
Alimentaristi 50% dei costi sostenuti Xxxxxxx erogabile: € 800/anno.
Panificatori 50% dei costi sostenuti Xxxxxxx erogabile: € 1.700/anno.
D10V Protesi oculistiche
Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi oculi- stiche: Occhiali da vista (lenti e montatura*); Lenti a contatto.
Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.
Contributo 70% dei costi sostenuti (lenti e montatura). Xxxxxxx erogabile:
€ 350 annualmente
Documentazione necessaria
•Copia di Dichiarazione di Conformità per Occhiale correttivo su misura (non necessaria in caso di acquisto di lenti a contatto)
•Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca la descrizione lenti e eventuale montatura
D10P protesi ortopediche
Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi orto- pediche.
Servizio destinato ai soli dipendenti, esclusi i familiari anche se a carico. La spesa deve riguardare, su prescrizione medica: Calzature ortopediche su misura, Busto ortopedico, Corsetto ortopedico, Plantari ortopedici, Gi- nocchiere ortopediche post-operatorie, Tutori ortopedici.
Si consiglia di presentare la domanda a documentazione di spesa acqui- sita, quando questa comporti almeno la erogazione del contributo minimo previsto da EBAV.
Contributo 70% dei costi sostenuti Xxxxxxx erogabile: € 600 annualmente
Documentazione necessaria
•Certificazione medico-specialistica con diagnosi e prescrizione di protesi
•Copia fattura dalla quale si evinca l'intervento effettuato e la spesa so- stenuta
D11M Sussidi assistenziali - Maternità
Contributo per le lavoratrici dipendenti iscritte a Ebav per maternità, affi- damento o adozione.
Le lavoratrici dipendenti dovranno risultare regolarmente versanti Ebav alla data inizio congedo per maternità.
In caso di parto gemellare, il contributo si intende per figlio.
Domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla nascita del figlio o dalla data di affidamento o adozione.
Contributo 800 euro - contributo per ciascun bambino Nessun documento va allegato alla domanda
D11F Sussidi assistenziali - Figli a carico
Xxxxxxx assistenziali per figli a carico nell'anno di competenza per le fami- glie dei lavoratori dipendenti con reddito familiare lordo dell'anno di com- petenza inferiore a € 23.000
Per figli a carico si intendono i figli completamente o parzialmente a carico del richiedente o anche completamente a carico del coniuge convivente. Sono considerabili a carico nell'anno di competenza anche i figli nati fino al primo semestre. Se anche il coniuge è versante Ebav per una categoria in cui il Servizio è previsto, può presentare domande di contributo D11 per gli stessi figli a carico.
Contributo •€250 con 1 figlio a xxxxxx
•€500 con 2 figli
•€800 con 3 o più figli
Documentazione necessaria
•Copia delle pagine di una delle seguenti certificazioni redditi e figli a ca- rico riferita all'anno di competenza:
- Mod. CU: pagine 1, 2, 3 (frontespizio, reddito e detrazioni familiari a carico, annotazioni/informazioni inerenti codici fiscali dei familiari a carico)
- Mod. 730: frontespizio (per informazioni inerenti codici fiscali dei fa- miliari a carico) e pagina "modello 730-3 prospetto di liquidazione" (per per reddito e detrazioni familiari a carico)
- Mod. ANF/DIP: modello completo
•Copia certificazione redditi coniuge riferita all'anno di competenza (solo nel caso sia indicato un coniuge convivente).
D12 Consolidamento della professionalità
Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite profes- sionali.
Servizio con graduatoria, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità azien- dale.
Alimentaristi (Massimo 150 beneficiari)
Il dipendente, al 31 dicembre dell'anno di competenza deve avere:
•Anzianità: nel settore da almeno 5 anni
•Livelli di inquadramento raggiunti: 1° 2° 3° 3°A 4° 5° con l'esclusione dei Quadri
•Presenza da almeno 5 anni nell'impresa
•Un'età superiore ai 25 anni compiuti
Panificatori (Massimo 67 beneficiari)
Il dipendente, al 31 dicembre dell'anno di competenza deve avere:
•Anzianità: nel settore da almeno 5 anni
•Livelli di inquadramento raggiunti: A1/A2/A3/B1/B2/B3
•Presenza da almeno 5 anni nell'impresa in cui lavora
•Età superiore ai 25 anni compiuti
Contributo € 515
Nessun documento va allegato alla domanda
D17 Formazione individuale dipendenti
Contributo alle lavoratori dipendenti che partecipano a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale nel corso del- l'anno di competenza.
Sono esclusi i corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non), corsi svolti presso CPIA (ex Ctp), corsi che gia usufruiscono di altri finanziamenti, corsi online o seminari che non prevedono il rilascio di attestato.
Sono esclusi eventuali costi relativi a viaggio, vitto o alloggio. L'anno di competenza di riferimento è l'anno in cui il corso ha inizio.
Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle le- zioni.
Contributo 50% dei costi sostenuti, massimo erogabile € 260/anno
Documentazione necessaria
•Copia fatture attestanti il corso frequentato
•Copia programma del corso
•Copia attestato di frequenza
D20 Premio formazione giovani apprendisti
Premio una tantum ai lavoratori che nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxxxx xx- xxxxxxx xxxxx almeni un anno di contratto a tempo indeterminato dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipen- denze della stessa azienda come apprendisti
Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti che siano ancora in forza nella medesima azienda all'atto della presentazione della domanda.
Contributo
Alimentaristi € 250, € 375 nel caso di apprendista per almeno 36 mesi Panificatori € 300, € 450 nel caso di apprendista per almeno 36 mesi Xxxxxx documento va allegato alla domanda
X00 Xxxxx studio per figli dipendenti
Contributo ai lavoratori dipendenti i cui figli, nell’anno scolastico o acca- demico:
•abbiano frequentato regolari corsi di studio di Scuola secondaria di se- condo grado (Liceo, Istituto Tecnico-Professionale quinquennale o Corso biennale post-qualifica CFP)
•abbiano superato positivamente gli esami previsti dal piano di studi, se frequentanti l’Università
Il contributo viene erogato una volta soltanto durante la frequenza del- l’intero ciclo di studio di Scuola secondaria di secondo grado e una volta soltanto durante l’intero ciclo di studi universitari.
Se anche il coniuge è versante Ebav per una diversa categoria in cui il Ser- vizio è previsto, può presentare domande di contributo D22 per gli stessi figli.
Contributo
€ 260 per figlio. Scuola: promosso con la media almeno del 7 o attesta- zione di aver superato l'esame di maturità con una votazione uguale o maggiore di 70/100. Università: superati positivamente almeno il 70% degli esami previsti dal piano di studi.
Documentazione necessaria
Scuola Superiore: Copia pagella e/o diploma
Università: Certificazione rilasciata dalla segreteria dell'Istituto o Certificato piano di Studi online
X00 Xxxxxxxx al reddito per i lavoratori licenziati
Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti li- cenziati per ragioni oggettive
Periodo minimo di disoccupazione erogabile: 1 settimana
Periodo massimo di disoccupazione erogabile per domanda: 20 settimane Periodo massimo di disoccupazione erogabile nell'anno: 20 settimane
Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato a partire dalla data di iscrizione al Centro per l'Impiego.
Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percen- tuale del rapporto di lavoro.
Gli importi saranno erogati per ogni giornata di effettiva disoccupazione, comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.
Ragioni oggettive valide:
•Riduzione personale
•Cessazione attività
•Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell'azienda con vertenza sindacale avviata
•Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
•Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avve- nuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari) Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ra- gioni oggettive.
La domanda non può essere presentata per licenziamenti avvenuti sempre presso la stessa azienda.
Contributo
•€ 9,50 al giorno per operai e impiegati
•€ 5,60 al giorno per apprendisti
Documentazione necessaria
Documentazione D51A:
•copia della comunicazione del licenziamento da parte dell'azienda
•fotocopia carta identità Documentazione punto D51C:
•copia attestazione del Centro per l'impiego dell'effettivo periodo di disoc-
cupazione (attestazione presente nel modello di richiesta) Documentazione punto D51B:
•autocertificazione del lavoratore di risultare ancora disoccupato (autocer-
tificazione presente nel modello di richiesta).
D52 Formazione lavoratori immigrati
Partecipazione individuale, di lavoratori immigrati presenti in Italia, a corsi di apprendimento della lingua italiana che portino al conseguimento del- l'Attestato di tipo A/1, organizzati anche da Enti diversi da quelli conven- zionati, svolti nell'anno di competenza.
Contributo 100% dei costi sostenuti. Xxxxxxx erogabile: € 200
Documentazione necessaria
•copia della fattura delle strutture c/o le quali si è svolto il corso e dalle quali si evinca in modo chiaro la tipologia del corso
•copia attestato di frequenza dove è evidenziato che il corso è di tipo A/1
D53 Sussidio scolastico
Contributo per l'iscrizione e la frequenza in Italia di almeno due figli fre- quentanti: asilo nido/scuola dell'infanzia/scuola primaria e scuola secon- daria di primo grado.
Nel caso di reddito familiare lordo superiore a € 30.000, le domande ver- ranno erogate secondo graduatoria fino a esaurimento risorse.
Ordine graduatoria: reddito, numero figli e data presentazione domanda. Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contri- buto D53 per lo stesso anno scolastico.
Contributo € 350
Documentazione necessaria
•Certificato di frequenza solo se frequentanti asilo nido o scuola dell'infanzia privata
•Autocertificazione se frequentanti scuola dell'infanzia statale
•Copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi (Mod. CUD o Mod. 730 o Mod. ANF/DIP)
D55 Figli minori con patologie gravemente invalidanti
Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da pa- tologie gravemente invalidanti.
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia; per tale ra- gione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la pa- tologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.
I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo): Sindrome di down, Sordità, Cecità, Patologie oncologiche, Leu- cemia, Autismo, Distrofia, Diabete mellito, Patologie con Indennità di ac- compagnamento riconosciuta ed erogata da Inps.
L'ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.
La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga il limite di età sta- bilito (18 anni).
La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Or- ganizzazioni Sindacali.
Contributo € 350 per figlio
Documentazione necessaria
•Giudizio definitivo/Approvazione o Verbale di revisione/verifica espresso da Inps
•Accertamento della Commissione ASL
•Copia della dichiarazione dei redditi anno precedente (Mod. CUD, Mod. 730 o Mod. ANF/DIP), nel caso di figlio a carico ma non presente in stato famiglia.
X00 Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx professionale/Alta for- mazione/Ricerca
Contributo ai lavoratori assunti come "Apprendisti per la qualifica e il di- ploma professionale" o come “Apprendisti di alta formazione e ricerca”. Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono di- verse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.
L’anno di competenza è l’anno di assunzione con contratto di apprendi- stato. Domanda unica iniziale entro 12 mesi dalla data di assunzione.
Contributo
•€ 400 al termine dei primi 12 mesi di trattenute Ebav
•€ 500 al termine dei primi 24 mesi di trattenute Ebav
•€ 600 al termine dei primi 36 mesi di trattenute Ebav
Nel caso di “Apprendista per la qualifica e il diploma professionale”, sono previsti ulteriori bonus in relazione al rendimento scolastico:
•€ 160 al termine dei primi 12 mesi di trattenute Ebav
•€ 225 al termine dei primi 24 mesi di trattenute Ebav
•€ 300 al termine dei primi 36 mesi di trattenute Ebav
Documentazione necessaria
•Copia contratto da cui si evinca tipologia di apprendistato
D62 Acquisto e ristrutturazione prima casa
Contributo ai lavoratori che nell'anno di competenza hanno sottoscritto un finanziamento per:
•acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)
•ristrutturazione prima casa di residenza (mutuo chirografario o ipotecario) La casa deve risultare situata in Veneto.
Si può accedere al contributo anche nel caso in cui il finanziamento sia
stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge.
Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contri- buto D62 per lo stesso mutuo.
In caso di ristrutturazione edilizia il contributo è previsto in presenza di la- vori edili compresi (non sono sufficienti solo opere aggiuntive come l’ac- quisto pannelli fotovoltaici).
La somma delle fatture relative alla ristrutturazione non deve necessaria- mente corrispondere all’importo del mutuo.
Si può presentare un’ulteriore domanda di contributo su un nuovo mutuo/ finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).
Contributo
•€ 900 se mutuo/finanziamento da €10.000 fino a 20.000 compreso
•€1.300 se mutuo/finanziamento superiori a €20.000 fino a €40.000 compreso
•€1.800 se mutuo/finanziamento superiore a €40.000
Importi maggiorati del 20% se le spese dei lavori di ristrutturazione pre- sentate sono da imputare a almeno un’azienda aderente a Ebav o Edil- cassa Veneto.
Documentazione necessaria
•Copia contratto mutuo con banca
•Contratto d’appalto e fatture costi sostenuti (solo per ristrutturazione)
•Attestazione di aderenza a Ebav o Edilcassa Veneto da parte di azienda che ristruttura (solo per ristrutturazione)
D63 Sussidio Scuola
Contributo per l'iscrizione e la frequenza in Italia, di un solo figlio fre- quentante: asilo nido- scuola dell'infanzia - scuola primaria e scuola se- condaria di primo grado
Specifiche
Nel caso di Reddito familiare lordo superiore a € 30.000, le domande ver- ranno erogate secondo graduatoria fino a esaurimento risorse. (NB: per Reddito familiare lordo si intendono esclusivamente i redditi dei coniugi). Ordine graduatoria: reddito e data presentazione domanda.
Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contri- buto D63 per lo stesso anno scolastico.
NB: il servizio è previsto solo nel caso in cui in famiglia sia presente un unico figlio frequentante le scuole indicate, nel caso di più figli frequentanti tali scuole, va richiesto il contributo D53.
Contributo € 150
Documentazione necessaria
•Certificato di frequenza solo se frequentanti asilo nido o scuola dell'in- fanzia privata
•Autocertificazione se frequentanti scuola dell'infanzia statale
•Copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi ( Mod. CUD o Mod. 730 o Mod. ANF/DIP).
Per maggiori informazioni consultare il sito xx.xxxx.xx
Assistenza Sanitaria Integrativa SANI.IN.VENETO
COS'È SANI.IN.VENETO
Èil fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto. È stato costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, e da Cgil, Cisl e Uil del Veneto.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli artigiani e l'accordo in- terconfederale regionale prevedono l'assistenza sanitaria integrativa a carico delle imprese, completamente gratuita per i lavoratori dipen- denti.
SANI.IN.VENETO integra la buona sanità veneta e assicura per i lavo- ratori dipendenti artigiani la copertura di prestazioni sanitarie ricevute in qualsiasi struttura o medico di loro scelta oltre che nelle 6.000 strut- ture e medici convenzionati nella regione o in strutture di loro scelta.
Chi può aderire
Tutte le imprese artigiane e PMI del Veneto che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati ai diversi livelli da Confartigianato, CNA, Casartigiani e da Cigl, Cisl e Uil del Veneto.
Le imprese che avessero già aderito ad altri fondi possono interrompere il pagamento dei contributi e passare a SANI.IN.VENETO con copertura immediata.
Senza costi per i dipendenti
L’assistenza sanitaria integrativa gratuita è prevista dal contratto collet- tivo nazionale di lavoro e dall’accordo interconfederale regionale.
Prevenzione è salute
La copertura comprende tutte le prestazioni sanitarie, non solo malattie e infortuni: tutti i servizi per controlli e prevenzione (esami, visite spe- cialistiche), la maternità, il dentista, le lenti, le terapie di riabilitazione, la non autosufficienza (nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx l’elenco completo delle prestazioni e la tabella dei rimborsi).
Sempre vicino a casa tua
Oltre 6.000 tra medici e strutture private convenzionate nel Veneto, basta prenotare:
• al numero verde 800901629 gratuito da telefono fisso;
• al numero 000000000, da telefono cellulare con tariffa agevolata per il chiamante.
• rivolgendosi direttamente agli sportelli EBAV/SANI.IN.VENETO.
Rimborsi rapidi
Ottenere il rimborso è semplice, niente carte inutili: per le prestazioni da medici o strutture di propria scelta, basta rivolgersi allo sportello SANI.IN.VENETO più vicino, con la copia del referto medico o la fattura. Oppure, senza neanche spostarsi da casa, via internet collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Nei centri medici convenzionati, invece, la quota rimborsabile non si paga.
Ci pensa direttamente SANI.IN.VENETO.
Come si aderisce
In modo molto semplice, con l’invio telematico da parte dell’azienda del mod. B02, che diviene scheda di adesione semplificata da parte dell’azienda e dei suoi dipendenti.
Informazioni
Presso gli oltre 200 sportelli di tutta la regione (l’elenco completo nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx)
Segreteria SANI.IN.VENETO 041 2584960 – 041 2584961
email xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
XXXX.XX.XXXXXX è nato nel luglio 2013, attualmente abbiamo l’ade- sione di 115.000 lavoratori. Dal 1° aprile 2017 l’assistenza sanitaria integrativa potrà essere allargata anche ai familiari.
Questa è la forza del Fondo, che ispirandosi ai principi di mutualità, è così in grado di fornire sempre più efficaci e migliori prestazioni.
Oltre 200 sportelli SANI.IN.VENETO sono aperti per dare ad artigiani e loro dipendenti informazioni e accesso ai servizi (l’elenco completo nel sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx).