CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ICS DI BOSISIO PARINI ANNO SCOLASTICO 2015/16
CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ICS DI BOSISIO PARINI ANNO SCOLASTICO 2015/16
Il giorno 20 novembre 2015 presso l’Istituto Comprensivo Statale di Xxxxxxx Xxxxxx, in sede di contrattazione integrativa
TRA
il dirigente scolastico Dott.ssa Xxxxxx Xxxx in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Xxxxxxx Xxxxxx (LC)
E
i componenti della RSU d’Istituto : Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx e i segretari provinciali delle XX.XX Xxxxxxxx Xx Xxx (FLC CGIL-SCUOLA) , Xxxxx Xxxxxxxx (CISL-SCUOLA ) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (UIL-SCUOLA).
viene concordato quanto segue:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto è sottoscritto fra l’Istituto Comprensivo di Xxxxxxx Xxxxxx, di seguito denominato IC e la RSU eletta e le XX.XX.
2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo d’Istituto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto Integrativo d’Istituto in materia.
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d’Istituto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
7. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede alla
pubblicazione di copia integrale del presente Contratto Integrativo d’Istituto all’albo sindacale dell’IC. e on line.
Art. 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Contratto Integrativo d’Istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede dell’IC.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.
Art. 3 – Contrattazione integrativa a livello di IC
1. La contrattazione integrativa a livello di IC è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l’informazione più ampia e il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di IC sono le materie di cui al CCNL Scuola 29/11/2007 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell’art. 1.
3. La presente intesa è valida per l’anno scolastico 2015/2016 e fino ad eventuale nuovo accordo.
PARTE II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - Assemblee di IC
1. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti di un’unica istituzione scolastica, la durata massima è fissata in due ore.
2. Fermo restando il CCNL Scuola 29/11/2007, le assemblee di IC, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. dell’IC.
3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il personale dirigente, docente, educativo ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
4. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all’indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano
pubblicate all’albo sindacale dell’IC.
5. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato con Circolari interne dell’IC.
6. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A., se la partecipazione è totale, il Dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con la R.S.U., la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.
7. In mancanza di un’intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell’espletamento dei servizi essenziali il Dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio di n° 1 Assistente Amministrativo per l’intero IC e di n° 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso.
8. Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il
criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.
9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la sede di servizio, da parte del Personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
Art. 5 - Permessi sindacali
1. I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 29/11/2007.
2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di IC tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. Per l’a.s. 2015-16 il monte ore complessivo spettante è di 59 calcolato sulla base del personale in servizio a tempo indeterminato nell’Istituto (139 persone).
3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.
4. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 6 - Patrocinio e accesso agli atti
1. La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007 hanno diritto di accesso agli atti dell’IC su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui al contratto stesso.
2. Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell’Amministrazione Scolastica.
Art. 7 - Programmazione degli incontri
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico, la R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola 29/11/2007.
2. Per l’a. s. 2015/16 il calendario degli incontri verrà concordato unitariamente.
3. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.
Art. 8 - Agibilità sindacale all’interno dell’IC
1. Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in
calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
2. Al di fuori dell’orario di lezione, alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto, è consentito di
comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l’orario di servizio.
3. Al fine di garantire l’esercizio delle libertà sindacali, all’interno della stessa Istituzione scolastica, il dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto, predispone idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l’uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione.
4. Nella sede centrale dell’IC e negli eventuali relativi plessi, succursali, scuole staccate e/o coordinate, alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, è garantito l’utilizzo di
un’apposita bacheca sindacale ai fini dell’esercizio del diritto di affissione di cui all’art. 35 della L. 300/70.
5. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.
6. La R.S.U. e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto hanno diritto di affiggere nelle bacheche, di cui ai precedenti commi 4 e 5, materiale di interesse sindacale e di lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.
7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalla R.S.U..
8. Fermo restando l’obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali,
senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all’interno dell’IC a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 26 della L.
300/70.
Art. 9 - Contingenti minimi di Personale Educativo e A.T.A. in caso di sciopero
1. Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi di Personale Educativo e
A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si conviene che in caso di sciopero del Personale Educativo e A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
a) svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico;
b) predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo e n° 1 Collaboratore Scolastico;
3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola 29/11/2007.
4. Nel caso di eventuali scioperi, a richiesta, il Dirigente scolastico comunica alla R.S.U. e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto Integrativo d’Istituto, il numero esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione.
5. I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi di cui al precedente comma 2, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
Art. 10 - Documentazione
1. Il dirigente scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in discussione negli incontri almeno cinque giorni prima degli incontri medesimi.
2. I prospetti riepilogativi dei fondi dell’Istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi in forma aggregata vengono messi a disposizione delle OO. SS. firmatarie del CCNL Scuola
29/11/2007 e della R.S.U. dell’IC.
3. Il personale interessato può chiederne l’accesso ai sensi della L. 241/90.
Art. 11 – Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica.
PARTE III - CRITERI DI UTILIZZAZIONE E ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE
Art. 12 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi
1. Entro i primi giorni di settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU e a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale da assegnare ai diversi plessi dell’Istituto Comprensivo.
2. Il personale ATA viene assegnato ai plessi in base ai seguenti criteri :
- esigenze di efficienza del servizio
- compatibilità con eventuali incarichi specifici o funzioni miste
- continuità di servizio
- anzianità di servizio
- disponibilità dei singoli dipendenti
- nel caso di assegnazione in sedi ritenute scomode, si stabilirà una turnazione fra le persone a parità di punteggio.
3. II personale beneficiario dell'art. 33 della L. 104/92 ha diritto a scegliere, fra le diverse sedi disponibili, quella più vicina al proprio domicilio.
4. Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale beneficiario della L. 1204/71 e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
5. Quanto previsto dal precedente comma 5 può eventualmente essere applicato anche a singoli dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e documentabili.
6. Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, all'atto della ricezione delle domande volontarie dei dipendenti, comunica tempestivamente ai dipendenti stessi in quale plesso dell’Istituto comprensivo è necessario l'espletamento delle funzioni aggiuntive, le quali saranno assegnate in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa d’Istituto.
7. Il personale a tempo indeterminato che volesse cambiare sede deve presentare domanda entro il 30/06 di ogni anno scolastico.
Art. 13 - Casi particolari di utilizzazione del personale ATA
1. In caso di sospensione delle lezioni in un plesso per lo svolgimento di elezioni o per qualsiasi altro motivo, il personale assegnato al plesso potrà essere chiamato (a seguito della disponibilità data) a sostituire personale assente negli altri plessi, tenendo presente il criterio della rotazione, e a recuperare successivamente le ore aggiuntive rispetto all'ordinario.
Art. 14 - Criteri di assegnazione del personale ATA agli eventuali turni orari serali
1. I commi seguenti si applicano unicamente qualora l'istituzione scolastica abbia l'oggettiva necessità di attivare alcune presenze serali (dopo le ore 18.30), per riunioni con genitori o incontri con esperti, nei limiti di quanto previsto in proposito dal CCNL Scuola 29/11/2007.
2. Il Dirigente Xxxxxxxxxx, su proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, comunica per iscritto al personale ATA in servizio l’unità di personale da assegnare all’impegno serale, che comunque non potrà andare oltre le ore 23,00. L’assegnazione adotterà il criterio della rotazione o della disponibilità manifestata da parte del personale.
Art. 15 - Criteri di assegnazione del personale docente a plessi, corsi, classi e sezioni
1. Il personale docente viene assegnato a succursali, sezioni staccate, plessi, corsi, classi e sezioni, partendo da quello a tempo indeterminato e, in seconda fase, al personale a tempo determinato, tenendo conto :
delle esigenze di efficienza del servizio della salvaguardia della continuità didattica delle richieste dei singoli docenti
- qualora non ostino motivi specifici, in caso di concorrenza di più richieste, l’assegnazione avverrà in base alla graduatoria redatta secondo i criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d’ufficio allegata al CCND sulla mobilità in vigore.
Art. 16 - Casi particolari di utilizzazione del personale docente
1. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti eventualmente liberi, potranno essere utilizzati per attività programmate e di utilità per la scuola per il tempo corrispondente all’orario giornaliero.
2. Nei periodi intercorrenti tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti sono in servizio e potranno essere impegnati in attività precedentemente programmate dal Collegio Docenti.
Art. 17 - Orario di lavoro del personale ATA
1. L’I.C. di Xxxxxxx Xxxxxx, per quanto riguarda le scuole non a finalità speciale e la segreteria, ha un orario di funzionamento che va di norma dalle 7,30 alle 18,30 . (Delibera C.I. n. 4 del 22/10/2014)
I plessi della scuola dell’Infanzia di Garbagnate Rota e della scuola Primaria Calvino articolano il loro orario su 5 giorni settimanali con 5 rientri pomeridiani con il seguente orario di apertura :
Infanzia Garbagnate: dalle 7,40 alle 17,45 Primaria Calvino : dalle 7,30 alle 18.00
Primaria Cesana : dalle 7,30 alle 18.30 con 4 rientri pomeridiani (escluso giovedì 7,30/14,30).
Segreteria: Lun/Ven. dalle 7,30 alle 17,45 Xxxxxx (a turno) dalle 7,30 alle 13,35
Il plesso della scuola secondaria di I° grado X. Xxxxxxx articola il proprio orario su 6 giorni settimanali con il seguente orario : lun-merc-ven-sab.: dalle 7,45 alle 14,00
Mar. : dalle 7,45 alle 17,00
Gio: dalle 7,45 alle 17,00
L’orario di funzionamento delle scuole a finalità speciale situate nelle strutture dell’Associazione “La Nostra Famiglia” si articola su 5 giorni settimanali dalle 8,45 alle
16.30. L'orario dei collaboratori scolastici è così articolato:
- 2° padiglione: 8,45 – 14,45
- 3° padiglione: 8,48 – 16,00
2. L'orario ordinario di lavoro è stabilito di norma in 36 ore settimanali articolate su 6 giorni per 6 ore giornaliere continuative con flessibilità in ingresso e in uscita e copertura dell’orario.
3. Potrà usufruire della flessibilità, non oltre i 30 minuti, solamente il personale che ne farà richiesta e che svolge il turno pomeridiano.
4. La durata della pausa, quando l’orario di servizio supera le 7 h e 12’, è di norma di 30 minuti.
5. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
6. Al personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali è applicata una riduzione d'orario a 35 ore settimanali.
Gli ATA che hanno diritto alle 35 ore sono: sei collaboratori scolastici;
quattro assistenti amministrativi.
La riduzione oraria non si applica al personale ATA in regime di part time.
7. Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente:
a) recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato e il termine dell'a. s. per il personale a tempo indeterminato;
b) retribuite in base alle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione.
Art. 18 Orario di lavoro del personale docente
1. La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è fissata in 6 ore di effettiva docenza.
2. La durata massima dell’impegno orario giornaliero, formato dall’orario di docenza più intervalli di attività (es. mensa), è fissata in ore 8 giornaliere.
3. Si farà eccezione a tale regola unicamente in casi eccezionali quando sia necessario svolgere riunioni o incontri collegiali non rinviabili.
4. Per quanto riguarda i permessi brevi ai sensi dell’art. 16 del CCNL comma 1., per i docenti de “La Nostra Famiglia” si concorda, vista la particolarità dell’orario giornaliero, di concedere permessi fino a 2h e 30 minuti, purchè il recupero sia della stessa durata.
PARTE IV - FONDO D'ISTITUTO E OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITÀ O QUANT'ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO
Le parti concordano di ripartire il FIS, indicativamente secondo un criterio numerico e la particolarità data dalla convenzione con l’Ente “La Nostra Famiglia”, assegnando al personale ATA il 20% e al personale docente il rimanente 80% e di redistribuire sul fondo le economie accumulate negli anni precedenti, comprese quelle al capitolo delle Funzioni Strumentali.
Art. 19 - Attività aggiuntive non di insegnamento
1. Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL:
- lo svolgimento dei compiti necessari alla realizzazione del POF (referenti, responsabili, coordinatori, ecc.);
- la partecipazione alle riunioni delle commissioni
- le attività, oltre l’orario di servizio, per la realizzazione dei progetti;
- la partecipazione al Collegio Docenti (art. 29, comma 3, lettera a, CCNL 2007),
qualora l’impegno per tali ore superi il limite massimo previsto dal contratto nazionale;
Art. 20 - Criteri generali per l’impiego delle risorse
Per quanto riguarda le sostituzioni dei colleghi assenti, va utilizzata prioritariamente la quota delle ore eccedenti.
Le risorse finanziarie del Fondo d’Istituto saranno utilizzate con le seguenti priorità: PERSONALE DOCENTE
a) retribuzione delle attività aggiuntive non d’insegnamento connesse alla gestione del POF (coordinatori, responsabili, referenti vari, membri commissioni, figure sensibili sicurezza, ecc);
b) retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento/recupero/potenziamento connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo obbligatorio;
c) retribuzione delle attività aggiuntive non d’insegnamento connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo obbligatorio;
d) retribuzione delle attività aggiuntive non d’insegnamento connesse allo svolgimento delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione.
PERSONALE ATA
a) retribuzione delle attività aggiuntive alle quali non sia stato possibile far fronte con lo specifico finanziamento del fondo previsto dal CCNL;
b) retribuzione delle attività aggiuntive connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo obbligatorio.
1. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non d’insegnamento, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall’appartenenza ai diversi gradi di scuola presenti nell’istituto.
2. Le risorse finanziarie che perverranno nella disponibilità dell’istituto per finanziamenti ex L. 440/1997, per progetti didattici finanziati da EE. LL. o privati, per progetti europei e per ogni altra motivazione, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di compensi e indennità al personale docente e ATA, ferma restando la loro destinazione in caso di finalizzazione, verranno utilizzate, previa indicazione da parte del Collegio dei docenti dei progetti e delle attività per i quali utilizzarli, con le seguenti priorità:
a) retribuzione delle attività d’insegnamento e delle attività di consulenza affidate a personale docente e a esperti esterni alla scuola, fermo restando che l’affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenza a personale esterno all’istituto avvenga solo dopo aver verificato che non esistano all’interno dell’istituto le professionalità e le competenze richieste;
b) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per il personale docente connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
c) retribuzione delle attività aggiuntive non d’insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse con la realizzazione dei progetti e delle iniziative che saranno realizzate con i finanziamenti in questione;
d) nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente e a esperti esterni alla scuola, gli stessi saranno individuati tramite apposito bando di gara. Nel caso la gara andasse deserta verrà indetta una nuova gara.
e) Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:
a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi (eventualmente in proporzione al servizio prestato in Istituto) carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a
seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull’attività svolta da presentare al termine delle attività;
b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate.
3. Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi, vengono retribuite le seguenti attività aggiuntive :
- Sostituzione colleghi assenti
- Intensificazione nomine e contratti
- Supporto alle famiglie per iscrizioni on-line
- Rendicontazione bonus docenti
- Aggiornamenti periodici graduatorie
- Ricostruzione carriera
- Sistemazione archivio storico
- Gestione albo pretorio on line
4. Per quanto riguarda i collaboratori scolastici vengono retribuite le seguenti attività aggiuntive :
Servizi esterni ( banca/posta) fotocopie
Assistenza alunni Diversamente Xxxxx Xxxxxxxx buoni mensa
Supporto personale mensa Sostituzione colleghi assenti
5. Qualora si dovessero determinare, da verifiche in itinere, dei risparmi, il DS si impegna a riconvocare le parti per concordare un’eventuale redistribuzione delle risorse.
Art. 21 - Funzioni strumentali al POF (CCNL 2007, art.33)
1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono state identificate con delibera del Collegio dei Docenti e sono state attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Il compenso complessivamente a disposizione , pari a euro 5.612,28 , viene suddiviso come da tabella sotto riportata :
Area di intervento | % | € (lordo dipendente) |
Inclusione alunni diversamente abili Di cui | 33,33 20,00 13,33 | € 1.870,74 € 1.122,46 € 748,34 |
Supporto al POF | 33,33 | € 1.870,74 |
Inclusione alunni DSA/BES | 33,33 | € 1.870,74 |
Art. 22 - Incarichi specifici Assistenti amministrativi
0.Xx retribuzione complessiva per gli incarichi specifici agli Assistenti Amministrativi sarà costituita dal 100% della somma assegnata pari a euro 1.000,00.
2. In base alle esigenze di funzionalità del lavoro amministrativo vengono individuati i seguenti incarichi specifici
- Sostituzione del DSGA
Art. 23 - Incarichi specifici Collaboratori scolastici
1. Il budget per la retribuzione complessiva per gli incarichi specifici ai Collaboratori scolastici sarà calcolato in base al 100% della somma assegnata agli amministrativi pari a € 879,35
2. Gli incarichi specifici assegnati a domanda ai collaboratori scolastici sono 2 e sono entrambi relativi all’assistenza agli alunni diversamente abili, con una somma assegnata di € 439,67 ciascuno.
Art. 24 – Funzioni miste
1. Il Dirigente Scolastico, in base alla disponibilità manifestata dai collaboratori scolastici, ha concordato con l’Ente locale di competenza l’assegnazione delle risorse finanziarie, come previsto dall’art. 4 del protocollo nazionale, per lo svolgimento delle seguenti attività:
- pre e post scuola infanzia Garbagnate Rota;
- pre scuola primaria Calvino;
- pre scuola primaria Cesana.
In proporzione al numero delle ore impegnate per tale servizio, la somma erogata dagli Enti locali euro 2.227,16 sarà suddivisa tra il personale dei plessi coinvolto in base all’effettivo carico di lavoro (10).
Art. 25 - Risorse per le scuole a forte processo immigratorio (CCNL 2007, art. 9)
1. Su questo capitolo non ci sono nuovi finanziamenti del MIUR.
Art. 26 – Risorse per il Centro Sportivo Studentesco
1. Le risorse erogate saranno utilizzate per la retribuzione dell’insegnante di educazione fisica della scuola secondaria di I° grado.
Art. 27 – Risorse per la scuola ospedaliera e l’istruzione domiciliare
1. Su questo capitolo per ora non ci sono nuovi stanziamenti.
Art. 28 - Compensi al personale che collabora continuativamente con il dirigente scolastico
1. I compensi per il personale designato dal dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono definiti in base alle tipologie e ai livelli delle deleghe conferite.
2. Per il corrente anno scolastico viene stabilito che il compenso annuo è pari a 100 ore per il collaboratore vicario e a 30 ore per l’altro collaboratore.
Art. 29 - Attività previste, progetti, visite guidate e viaggi d’istruzione
1. Tutte le attività previste sono elencate nel prospetto allegato alla presente contrattazione che fa parte integrante di essa. Per quanto riguarda la partecipazione a visite guidate e viaggi d’istruzione si prevedono i seguenti compensi forfetari:
- le attività che si prolungano fino a due ore oltre l’orario di servizio dell’insegnante accompagnatore verranno recuperate in accordo con il Dirigente Scolastico;
- le attività che si prolungano più di due ore oltre l’orario di servizio dell’insegnante accompagnatore verranno compensate forfetariamente con 20 euro ognuna pro- capite, per un budget complessivo calcolato in € 1.300,00
Art. 30 Variazione della situazione
1. L’attuale contrattazione è calcolata sulla base dei fondi erogati per l’a.s. 15-16, integrati con le economie degli anni precedenti, nel caso tali economie non fossero più rese disponibili dal MIUR, la contrattazione verrà rivista sulla base degli importi disponibili.
2. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell’istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni di bilancio conseguenti.
3. Eventuali assegnazioni di ulteriori fondi, a seguito del contratto, verranno rinegoziati con le RSU, sentite le categorie interessate.
Art. 31 - Informazione successiva e verifica
1. L’informazione successiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo d’istituto e con altre risorse pervenute nella disponibilità dell’istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell’Istituzione scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi. Saranno inoltre messi a disposizione copia del conto consuntivo relativo all’e. f. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventivo relativo all’e. f. in corso, aggiornato alle ultime variazioni apportate.
Art. 32 - Modalità di assegnazione degli incarichi
1. L’assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi aggiuntivi e funzioni miste di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando – ove possibile - le modalità e i tempi di svolgimento, nonché l’importo lordo dipendente spettante.
2. Copia di tali comunicazioni dovrà essere fornita alle RSU.
PARTE V - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 33 - Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 29/11/2007, dal D. Lgs. 297/94, dal D. Lgs. 165/01 e dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento in materia é costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
3. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano sevizio cori rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori, macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF.
4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, educatori).
Art. 34 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico
1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
a. adozione di misure protettive in materia di strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
b. valutazione dei rischi esistenti: elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
c. designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure;
d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
Art. 35 - Servizio di prevenzione e protezione
1. Nei plessi scolastici dell’I.C. il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola. Nelle strutture di proprietà dell’Associazione “La Nostra Famiglia” , le misure di prevenzione saranno concordate con i responsabili dell’Ente.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il compito di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione è affidato al Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx.
Figure sensibili per la sicurezza nei plessi :
- Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Scuola Infanzia di Garbagnate Rota)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Scuola primaria I. Calvino)
- Xxxxx Xxxx Xxxxxxx (Scuola primaria di Cesana)
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Scuola secondaria X. Xxxxxxx)
ai quali spetta un compenso di euro 262,50 cad. (lordo dipendente)
Preposti (vedi organigramma):
- DSGA
- Insegnante di Educazione fisica scuola secondaria di I grado
- Responsabili di plesso
Art. 36 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa é obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l’uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria è stata realizzata attraverso stipula di apposito contratto con la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 37 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. Il dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.
Art. 38 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione
1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DM Lavoro/Sanità del 16/1/97.
Art. 39 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella persona dell’ins. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto.
3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; é altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. 81/2008.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione dei lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 50, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 81/2008.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 81/2000, il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.
Art. 40 - Disposizione finale
1. Il presente Contratto Integrativo d’Istituto, corredato dalla relazione tecnico- finanziaria, sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoposta agli organi di controllo. Il pagamento delle competenze verrà effettuato in relazione alle effettive disponibilità e assegnazione dei fondi.
2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni e agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d’Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni prima possibile.
3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d’Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva - questi ultimi.
Xxxxx, approvato e sottoscritto:
Il Dirigente scolastico x.xx Xxxxxx Xxxx
I componenti la RSU x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x.xx Xxxxxx Xxxxxx
I segretari provinciali delle seguenti OO. SS.
per la FLC-CGIL-SCUOLA_____________________________________
per la CISL-SCULA x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
per la UIL-SCUOLA x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx