ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE XXXXX XXXXX IRCCS - IRFMN E
SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI – SIMLA
La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (appresso designata come SIMLA) con sede legale presso la Sezione di Medicina Legale dell'Università "La Sapienza" in Xxxx (XX), Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 - P.IVA 08345151008 , in persona del suo legale rappresentante Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
e
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Xxxxx Xxxxx IRCCS (di seguito denominato “IRFMN”), con sede e domicilio fiscale in Xxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, C.F. e P.IVA 03254210150 , in persona del suo Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXX e IRFMN di seguito singolarmente o congiuntamente definiti la “Parte” o le “Parti”
PREMESSO
- che SIMLA è Società Scientifica facente parte dell’elenco delle Società Scientifiche ai sensi del DM 02.08.2017 del Ministero della Salute;
- che SIMLA ha competenze specifiche nell’ambito della Medicina Legale e delle Assicurazioni;
- che IRFMN opera nel campo della metodologia della revisione sistematica e produzione di Linee Guida e buone pratiche cliniche;
- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla implementazione, realizzazione e revisione sistematica e meta-analisi di Letteratura medico scientifica di Linee Guida e buone pratiche cliniche;
- che è interesse delle Parti formare tramite apposito atto tale rapporto di collaborazione;
- che il Consiglio Direttivo XXXXX ha approvato la stipula del presente accordo nella seduta del 30/06/2022;
- che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’accordo
Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente il supporto metodologico per la produzione e revisione di Linee Guida e buone pratiche cliniche ed i cui dettagli tecnici, saranno indicati in apposito Allegato Tecnico al presente atto.
Le Parti convengono che la Collaborazione Scientifica di cui al presente Accordo debba essere svolta a condizione di reciprocità.
Articolo 2 – Programma della ricerca - Allegato Tecnico
La Collaborazione Scientifica concordata tra le parti contraenti è articolata in una serie di attività definite nell’Allegato Tecnico il quale costituisce parte integrante del presente Accordo e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede. L’Allegato Tecnico descrive dettagliatamente oltre agli obiettivi concordati, le attività da svolgere, le modalità e i parametri tecnici di esecuzione, le fasi temporali le risorse finanziarie, umane e materiali da dedicare che le Parti mettono a disposizione per la realizzazione della Collaborazione Scientifica (corredati dai parametri tecnici necessari in base al campo di applicazione), unitamente alle modalità, tempi e termini di consegna o conseguimento dei relativi risultati, intermedi e finali.
Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della Collaborazione Scientifica che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.
Art. 3 – Obblighi delle parti
IRFMN si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze per supportare SIMLA dal punto di vista metodologico e portare a termine tutte le fasi previste nell’Allegato Tecnico per cui IRFMN risulta competente.
XXXXX si impegna a svolgere fasi individuate della collaborazione scientifica, mettere a disposizione propri collaboratori.
Articolo 4 – Responsabili scientifici delle Parti
IRFMN designa la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx quale proprio Responsabile Scientifico dell’esecuzione della Collaborazione Scientifica.
XXXXX designa quali propri rappresentanti/referenti per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della ricerca il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e il Xxxx. Xxxxx Di Xxxxx.
L’eventuale sostituzione del/i Responsabile/i Scientifico/i di una Parte dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all’altra Parte.
Art. 5 – Attività di divulgazione e formazione professionale
IRFMN al fine di valorizzare i risultati della ricerca tramite apposita divulgazione e promozione di attività formative, dichiara, altresì, la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta di XXXXX:
− conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
− tirocini formativi e/o professionali.
Le Parti concordano di valutare congiuntamente l’opportunità di addivenire a pubblicazioni scientifiche che abbiano ad oggetto le attività ed i risultati della collaborazione scientifica,
salvaguardando in ogni caso le eventuali esigenze di tutela e brevettabilità dei risultati secondo quanto disposto dal seguente Art. 6.
Articolo 6 – Proprietà Intellettuale e pubblicazioni
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, saranno effettuate previa intesa tra le Parti.
Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della Proprietà Intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell’invenzione e i relativi diritti patrimoniali.
Articolo 7 – Xxxxxxxxxx e confidenzialità
(La clausola che vincola alla segretezza deve comunque essere di durata determinata, di regola corrispondente all’efficacia del contratto o, comunque, non deve eccedere i cinque anni dalla scadenza del contratto).
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:
• a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall’altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Accordo e da ora in poi definite complessivamente “Informazioni Riservate” e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
• ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
• a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Accordo;
• a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
• a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
• a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera
ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:
(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all’altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Xxxxxxxx Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Xxxxxxxx Xxxxx, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
Articolo 8 – Utilizzo del logo
Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della Collaborazione Scientifica. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti delle Parti e compatibili con la tutela dell’immagine di ciascuna Parte.
Articolo 9 – Validità, durata e rinnovo dell’Accordo
Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell’ultima firma apposta) e avrà la durata di 4 anni. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.
Alla scadenza del presente Accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli eventuali obiettivi futuri.
Articolo 10 – Recesso
Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere all’altra Parte tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni.
Restano salve le attività compiute e gli obiettivi conseguiti fino al momento dell’efficacia del recesso, che saranno di proprietà comune ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 6.
Articolo 11 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Articolo 12 Tutela Dei Dati Personali Dei Contraenti
[•].1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiunto dal D.lgs. 101/2018). Le Parti contraenti, ricevuta l’una dall’altra idonea informativa ex art. 13 del GDPR, dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano, per finalità inerenti all’esecuzione
della Collaborazione Scientifica e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
L’informativa delle Parti è disponibile:
- Per IRFMN al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxx_xx ministrativi.pdf
- Per SIMLA al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx/
Articolo 13 – Risoluzione eventuali controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Milano quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo.
Articolo 14 – Comunicazioni
Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l’esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:
Per IRFMN xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Per SIMLA : xxxxxxxxxx@xxxxx.xx e/o xxxxx@xxx.xx
La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Articolo 15 – Clausola generale
Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
Articolo 16 – Invalidità o inefficacia parziale dell’Accordo
Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.
Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso
conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.
Articolo 17 – Registrazione e spese
Il presente Accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente. Le spese per l’imposta di bollo, inerenti al presente contratto, sono a carico di SIMLA.
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Roma, Milano lì, 18/07/2022
Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Per SIMLA
Per Istituto di Ricerche Farmacologiche Xxxxx Xxxxx IRCCS
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXXX Xxxx: 15/09/2022 09:06:41
ALLEGATO TECNICO
Partner | 1) Istituto di Ricerche Farmacologiche Xxxxx Xxxxx IRCCS 2)SIMLA |
Obiettivi prefissati | Produzione di Linee Guida e buone pratiche cliniche adottando il metodo GRADE, attraverso applicazione metodologica sui principali strumenti per la valutazione di evidenze scientifiche nonché revisione sistematica e meta-analisi della letteratura medico scientifica anche attraverso adeguata bibliometria. |
Attività da svolgere e modalità | Da programmarsi con apposito Atto in rapporto ai diversi settori rappresentati nella Medicina Legale e loro differenti necessità (produzione/revisione di Linee Guida, produzione/revisione di buone pratiche cliniche) IRFMN dovrà approfondire se la Linea Guida/buona pratica clinica proposta in progetto abbia i requisiti per la sua pubblicazione nella sezione LG/SNLG. Dovrà quindi inviare la richiesta di valutazione per la successiva pubblicazione all’apposita piattaforma. |
Tempi/fasi di realizzazione termini di consegna | Per ogni progetto, nell’apposito Atto, saranno definiti i tempi previsti (inizio, intermedio e finale) che non dovrà comunque mai superare i 9-12 mesi solari. |
Risorse umane e materiali dedicate | XXXXX metterà a disposizione per ogni progetto soggetti qualificati e di esperienza nota nell’ambito del settore in studio, che indicherà nell’apposito Atto. |