CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO
TRA
Il Consorzio Società della Salute Zona Pisana (di seguito denominata anche "Committente S.d.S.") con sede in Pisa, Via Saragat n. 24 C.F. 93069690506, in forza della deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 4 del 24 febbraio 2015 ed allegata al presente (All. A) rappresentata per la firma del presente atto dalla Presidente della SdS zona pisana, Assessore Xxxxxx Xxxxxxx;
E
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (di seguito denominato anche "Collaboratore volontario"), nato , il e residente in , Via , C.F. Direttore della SdS pisana dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015, nonché ex dirigente della Asl n. 5 di Pisa, collocato in pensione dal 01.01.2014
PREMESSO CHE:
- L’ Assemblea dei soci con deliberazione n. 5 del 7 marzo 2016 ha conferito un incarico di collaborazione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, modificato dall’art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 e delle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015 concernenti l’interpretazione e l’applicazione del citato art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012;
- il collaboratore volontario risulta in possesso dei necessari titoli accademici e di esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, rendendosi disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito “ut supra”;
tutto ciò premesso
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO:
ART. 1 - RICHIAMO
Le dichiarazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 – OGGETTO
2.1 La S.d.S. concorda con il Collaboratore volontario di svolgere le proprie prestazioni professionali in qualità di collaboratore a titolo gratuito prevedendo il solo rimborso spese dei costi strettamente riconducibili all’incarico in oggetto.
2.2 La collaborazione avrà ad oggetto attività di affiancamento e supporto al nuovo Direttore.
2.3 Il Collaboratore volontario potrà svolgere la propria prestazione professionale sia nel proprio domicilio che presso le sedi della S.d.S.
ART. 3 - NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
3.1 Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore volontario opera quale prestatore d'opera intellettuale a titolo gratuito, ai sensi ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/14 convertito in legge n. 114/14 e dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24-6-2014 n. 90;
3.2 Il Collaboratore volontario svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della S.d.S. con le modalità attuative di seguito precisate. Inoltre, potrà svolgere attività libero- professionale per altri committenti, purché la stessa non sia incompatibile con l'interesse del Committente o possa configurare l'ipotesi di concorrenza sleale.
ART. 4 - MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO
4.1 Il Collaboratore volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con il personale operante all'interno della S.d.S.
4.2 L'Attività descritta potrà essere svolta mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore volontario. La SdS si impegna comunque a fornire, se ritenuto necessario per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, i locali e le eventuali specifiche attrezzature e postazioni informatiche.
4.3 Il Collaboratore volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore della SdS pisana senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà.
4.4 Al Collaboratore volontario è fornito un badge ai soli fini identificativi e di accesso alla sede della S.d.S e della Azienda Usl Toscana nordovest.
ART. 5 - PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE
Il Collaboratore volontario opererà coordinando la propria attività, pienamente autonoma, con la
S.d.S. secondo le specifiche competenze, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni inderogabili di legge in materia e dal presente contratto.
ART. 6- RIMBORSI SPESE
6.1 La S.d.S. riconoscerà al Collaboratore volontario eventuali rimborsi di spese, debitamente autorizzati e/o documentati, meglio identificati nell'allegato disciplinare “Rimborsi Spesa” allegato al presente (All.2 ).
6.2 I rimborsi spese verranno liquidati ed accreditati al Collaboratore volontario previa presentazione di idonea documentazione, secondo quanto previsto dal disciplinare di rimborso spese.
6.3 Il collaboratore rinuncia ad ogni pretesa o azione volta a ottenere il riconoscimento di qualsiasi ulteriore spettanza economica.
ART. 7 - EVENTUALI RIMBORSI FORFETTARI
7.1 Gli eventuali rimborsi forfettari imponibili relativi al presente contratto, essendo riconducibile, ai soli fini fiscali, alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sarà assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ed all' addizionale regionale e comunale all' IRPEF.
7.2 Il committente S.d.S. prende atto che il Collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e che, pertanto egli provvederà ad inoltrare alla competente sede INPS domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 Agosto 1995, n. 335. Sarà per altro suo obbligo comunicare tempestivamente alla committente qualsiasi variazione di tale stato di fatto.
7.3 Nel caso di prevista imponibilità delle spese forfettarie riconosciute e liquidate sarà cura del committente versare il contributo di cui alla Legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, la relativa certificazione.
7.4 Il committente S.d.S. provvederà all'iscrizione del collaboratore all' Inail, ai sensi dell'art. 5 del X.X.xx 23 febbraio 2000 n. 38. Resta fin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del collaboratore per un terzo e per due terzi a carico del committente.
ART. 8 - ALTRI DIRITTI DEL COLLABORATORE
Al Collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutela scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge in tema di sicurezza e igiene del lavoro; si applicano in particolare le norme del D.Lgs n. 626/94 e
successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con le modalità ed il luogo di prestazione dell'attività di collaboratore.
ART. 9 - DURATA
9.1 L' incarico è conferito a decorrere dal 01.04.2016 e terminerà il 31.12.2016, fatto salvo il recesso anticipato del solo collaboratore senza obbligo di comunicarne i motivi, da inviare con un preavviso di 2 mesi.
ART. 10 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 x.x. x xx. xxx x.x., xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oggetto del contratto o impossibilita sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, la S.d.S. potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.
ART. 11 - QUALIFICAZIONE DEL COLLABORATORE
II Collaboratore volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione di incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.
ART. 12 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modd. ed integrazioni.
Il mancato rispetto dei contenuti del presente articolo, reiterato dopo un sollecito scritto dell' A S.L., darà luogo all'immediata risoluzione del presente contratto ai sensi del precedente art. 8.
ART. 13 – RESPONSABILITA’
Il Collaboratore volontario sarà coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL per la quale l’Ente si impegna a presentare denuncia nominativa di inizio attività.
ART. 14 – TUTELA DEI DATI
14.1 II lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore volontario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di
altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.
14.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere sanitario, tecnico - amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore volontario entrerà in possesso nello svolgimento dell' incarico professionale oggetto del presente contratto dovranno considerarsi strettamente riservati.
ART. 15 - CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il Collaboratore volontario dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del:
• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
• II Collaboratore volontario si impegna all'osservanza di quanto previsto dalla delibera D.G. dell’Az. Usl 5 di Pisa n. 72 del 31.01.2014, "Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".
ART. 16 – UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI
Il Collaboratore volontario e tenuto al rispetto del "Regolamento aziendale sull'utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica - rete intra/internet - postazioni di lavoro) approvato con decreto D.G. n. 179 del 05.04.2013, qualora gli siano concesse in uso dette strumentazioni.
ART. 17 – CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione dell'incarico sarà competente il Foro di Pisa
Reso in duplice originale in Pisa, presso la sede della S.d.S. in data .
Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Committente Consorzio SDS Zona Pisana
rappresentato dalla Presidente della Sds pisana Ass. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Collaboratore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Collaboratore dichiara di aver preso visione e accettare in particolare le condizioni di cui all' articolo 6.3.
Il Committente Consorzio SDS Zona Pisana
rappresentato dalla Presidente della Sds pisana Ass. Xxxxxx Xxxxxxx
Il Collaboratore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx