REPUBBLICA ITALIANA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI _
REPUBBLICA ITALIANA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI _
CONTRATTO
tra l’Azienda Sanitaria Locale
e la società Cig
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
L’anno 20 il giorno , del mese di , i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e xx.xx. e ii. “Codice Amministrazione Digitale”:
l’AZIENDA SANITARIA LOCALE – Partita IVA _ nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore
E
la Ditta con Sede Legale in Via – ( ) C.F. e X.Xxx (di seguito denominata per brevità “Ditta/Società Aggiudicataria” “Aggiudicataria/o” “Società/Impresa” “Fornitore” “Appaltatore”), iscritta alla Camera di Commercio di (_), nella persona del Sig./Dr. xxx a (_) il , C.F. , domiciliato per la carica presso la Sede Legale, in qualità di , come risultante da , agli atti (Allegato
N. 1 – Copia Carta d’Identita n. ), convengono a quanto di seguito riportato:
P R E M E S S O CHE
- con deliberazione n. l’Azienda ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 procedura di gara, in Unione d’Acquisto, dell’area Aggregata “1” ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria X.Xxxxxx di Roma, volta alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1,2 e 3 del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di stampa, post- lavorazione, imballaggio e consegna di stampati vari (buste, cartelle, registri, blocchi, fogli, ecc) , per la durata di 36 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di affidamento fino ad un massimo di 12 mesi,
- con deliberazione n. l’Azienda ha aggiudicato alla società la procedura suddetta; - con nota l’Azienda comunicava alla società l’aggiudicazione de qua;
- i provvedimenti interni richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e che pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale, il Capitolato Tecnico e tutti gli elaborati che la costituiscono, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle clausole del Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto, nonché ogni altro atto della “Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio stampati, espletata in forma aggregata, nell’interesse delle aziende afferenti all’area aggregata 1 : Asl Roma 4, Asl Roma 5, A.O.U. S. Xxxxxx E Xxx Xxxxx (Capofila)”
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l’operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
Articolo 2
Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:
- la deliberazione di indizione n. del
- il capitolato tecnico e i suoi allegati, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e i suoi allegati, allegati alla deliberazione di indizione;
- la deliberazione di aggiudicazione n. ;
- l’offerta economica dell’operatore economico allegata alla deliberazione di aggiudicazione;
- l’offerta tecnica dell’operatore economico;
-la lettera di aggiudicazione ;
-la garanzia fideiussoria n. e la polizza assicurativa n. _, acquisiti al protocollo dell’Azienda in data ;
-Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale ;
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso sono materialmente allegati:
-visura camerale del allegata in stralcio - allegato sub A
- l’atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato sub B;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria – allegato sub C.
Articolo 3
Oggetto del contratto
1. L’Azienda Sanitaria _ contraente affida a il Servizio Stampati, Espletata In Forma Aggregata, Nell’interesse Delle Aziende Afferenti All’area Aggregata 1 : Asl Roma 4, Asl Roma 5,
A.O.U. S. Xxxxxx X Xxx Xxxxx (Capofila)
2. Con il presente contratto l’Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda Sanitaria contraente ad eseguire il servizio di cui al punto 1, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica
Articolo 4
Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (36 mesi) a decorrere dal , come previsto dall’art. 1 del capitolato tecnico allegato alla deliberazione di indizione.
È prevista la possibilità di procedere ad eventuale rinnovo del servizio per ulteriori mesi 12. Articolo 5
Importo del contratto
L’importo del presente contratto, è di € (euro _/00) IVA esclusa, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione.
Articolo 6
Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico dell’Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. , tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L’Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall’Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro
realizzazione, pena l'applicazione delle penali di cui all’art. o la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. del presente contratto.
3. L’Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Articolo 7 Cauzione definitiva
1. La cauzione definitiva depositata agli atti dell’Azienda, è stata costituita con
n. , sottoscritta con la società in data , per un importo di € (euro /00).
2. L’importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50% ai sensi dell’art.103, comma 1, in combinato disposto con l’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come da documentazione agli atti dell’Azienda.
3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
Articolo 8
Polizza Assicurativa
1. Come previsto dall’art. del capitolato tecnico d’appalto, l’Operatore economico ha prodotto copia della polizza assicurativa costituita presso , polizza n.
del .
2. L’Operatore economico assume l’obbligo di rinnovare tale polizza fino alla data di scadenza del presente contratto e di inviare copia della stessa all’Azienda.
3. L’Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell’Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
4. L’Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell’Azienda sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l’Azienda Sanitaria da ogni responsabilità.
5. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per la Azienda Sanitaria contraente. Pertanto, qualora l’Operatore economico non sia in grado di provare all’atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Articolo 9 Penali
In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dall’art. del capitolato tecnico speciale d’appalto, al quale le parti rinviano.
Articolo 10
Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dall’art. del capitolato tecnico speciale d’appalto, al quale le parti rinviano.
Articolo 11 Recesso
Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dall’art. del capitolato tecnico speciale d’appalto, al quale le parti rinviano.
Articolo 12
Fatturazione e pagamenti
1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica l’art. del capitolato tecnico speciale d’appalto.
2. La fatturazione e le modalità di pagamento sono specificate nel Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad acta n. U00032 del 30/01/2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA U00308 del 3 luglio 2015”, da considerarsi parte integrante del presente Contratto, come successivamente modificato con DCA n. 247 del 02/07/2019.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Operatore economico può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.
Articolo 13 Adeguamento prezzi
In materia di revisione periodica del prezzo si applica l’art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Articolo 14
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Operatore economico assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
Articolo 15 Trasparenza
1. L’Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, xxx comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16
Adempimenti legge anticorruzione
L’Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall’art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Articolo 17
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
6. Si allega al presente contratto, l’atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (allegato sub C).
Articolo 18
Codice di Comportamento
1. L’Operatore economico assume l’obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria approvato con deliberazione n. .
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L’Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da allegato sub C.
4. L’Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Xxxxxx da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell’obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 19
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.
Articolo 20
Foro competente
1 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Rieti competente per l’Azienda Sanitaria contraente.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e xx.xx. e ii. - “Codice Amministrazione Digitale”.
Letto approvato e sottoscritto,
Lì
Per l’Azienda Sanitaria Locale Perla ditta .
Ia/il in qualità di Legale rappresentante della dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione definitiva, Articolo 8 Polizza assicurativa, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 17 Trattamento dei dati personali, Articolo 18 Codice di Comportamento, Articolo 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 20 Foro competente.
Letto e approvato
Per Dott.ssa