CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA E I GIARDINI DI PLUTO DI RAINOLDI ISABELLA PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE DI ESAMI DI LABORATORIO
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA E I GIARDINI DI PLUTO DI XXXXXXXX XXXXXXXX PER PRESTAZIONI CONTINUATIVE DI ESAMI DI LABORATORIO
Richiamata la Delibera n. del con cui è stato disposto il convenzionamento fra questo Istituto e I GIARDINI DI PLUTO DI XXXXXXXX XXXXXXXX
Premesso che con tale atto è stata convenuta la prestazione di esami di laboratorio dall’I.Z.S. della Puglia e della Basilicata in favore di I GIARDINI DI PLUTO DI XXXXXXXX XXXXXXXX
nei termini richiesti da quest’ultimo con nota del 24/03/17
- Tutto ciò premesso
TRA
l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede legale in Foggia –
Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, di seguito semplicemente denominato “Istituto” P.I. 00168430718
e
I GIARDINI DI PLUTO DI XXXXXXXX XXXXXXXX con sede legale in CAROVIGNO-
SERRANOVA alla Xxxxxxxx Xxxxx 0, partita IVA 01825570748, rappresentato nel presente atto dal rappresentante legale XXXXXXXX XXXXXXXX nata a MILANO l’11/09/1959;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO
Art. 1 - il titolo, le premesse e l’introduzione sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – I GIARDINI DI PLUTO DI XXXXXXXX XXXXXXXX farà pervenire, in confezioni idonee, previo accordo con il laboratorio, e con nota di accompagnamento alla sede centrale/sezione - campioni di varia natura per la esecuzione delle prove di laboratorio, richiesta come da allegata nota del 24/03/17
Art. 3 - L’Istituto al termine degli esami, rilascerà idonea certificazione sulle prove eseguite (Rapporto di prova). Il rapporto di prova che si emetterà sarà riferito esclusivamente ai campioni che l’IZS esaminerà e non potrà essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell’IZS. Nel caso è fatto salvo l’obbligo di segnalazione all’Autorità Sanitaria competente, nei casi previsti dalla legge. L’accreditamento ottenuto dal laboratorio non comprende le attività relative alla formulazione di giudizi soggettivi od opinioni professionali, né può implicare l’approvazione di un prodotto da parte del laboratorio o dell’organismo di accreditamento.
Art: 4 - Le prestazioni della presente convenzione sono totalmente indipendenti dalle attività analitiche che l’Istituto effettua parallelamente per conto delle Autorità Sanitarie.
Art. 5 - Il committente si impegna a versare all’I.Z.S. della Puglia e della Basilicata l’importo maggiorato dell’IVA, quale corrispettivo per le prestazioni effettuate così come definito e convenuto nell’allegato elenco delle prove, che della presente forma parte integrante e sostanziale. Eventuali, ulteriori prove, aggiuntive rispetto a quelle suddette, saranno remunerate in base al tariffario per tempo vigente, che il committente avrà l’onere di consultare preventivamente.
La somma sarà direttamente versata dal committente entro trenta giorni dal ricevimento della fattura con bonifico bancario da effettuarsi sul C/C N. 460089 intestato a IZS Puglia e Basilicata c/o BANCO DI NAPOLI Foggia Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx n.35 IBAN: IT 93L 01010 04197 100000460089 CAB 04197 ABI 01010 CIN L indicando il numero della medesima fattura, La fatturazione sarà emessa dal competente Ufficio dell’Istituto con cadenza semestrale. Nel caso di mancato o ritardato pagamento l’Istituto si riserva la facoltà di sospendere le prestazioni, di non procedere ad ulteriore rinnovo della convenzione nonché di servirsi di ogni mezzo giuridicamente valido per il recupero del credito.
Art. 6 - La presente convenzione ha validità fino al 31/12/17. La convenzione potrà estinguersi anche prima della data fissata qualora fossero emanate superiori disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia di prestazioni per le quali è previsto il pagamento di un corrispettivo e le relative tariffe. In tale evenienza sarà cura dell’Istituto comunicare al committente tempi e modo per la cessazione degli effetti della presente convenzione, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipulazione di una nuova convenzione
Art. 7 -Il committente competente potrà presentare reclamo alla struttura competente, in forma scritta. Il reclamo deve contenere l’indicazione dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, nonché la comprovata documentazione della pretesa.
Art. 8 - Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli in ordine ai rapporti tra le parti si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.
Art. 9 - La registrazione della presente convenzione potrà avvenire in caso d’uso e le spese saranno a carico del richiedente.
Art. 10 - Per qualsiasi controversia si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Foggia.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dal proponente il reclamo sono raccolti e conservati ai soli fini della procedura inerente la gestione del reclamo, della segnalazione e del suggerimento
Xxxxx, approvato e sottoscritto
lì
I GIARDINI DI PLUTO DI XXXXXXXX XXXXXXXX | Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Puglia e Della Basilicata |
Il Rappresentante Legale (Xxxxxxxx Xxxxxxxx) Allegati: richiesta di convenzione+elenco prove | Il Direttore Generale f.f. (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) |