Contract
1. RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA
La consegna degli oggetti di fornitura, compresi oggetti da produrre o oggetti mobili da creare conformemente al § 650 BGB (contratto di fornitura d'opera), da parte di KraussMaffei ("Fornitore") avviene esclusivamente sulla base delle seguenti condizioni generali di fornitura. Per il contenuto di tutti gli accordi in essere tra Committente e Fornitore che esulano dalle pre- senti condizioni generali di fornitura, è necessaria e vincolante la conferma scritta da parte del Fornitore stesso. Nel caso in cui una delle presenti con- dizioni generali di fornitura venga annullata da un accordo scritto stipulato tra il Fornitore e il Committente, resta impregiudicata la validità delle restanti condizioni. Non sono applicabili altre condizioni, in particolare le condizioni commerciali del Committente, nemmeno nel caso in cui esse non siano sta- te espressamente respinte dal Fornitore. Si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di fornitura anche quando il Fornitore accetta o presta incondizionatamente un servizio sulla loro base.
2. OFFERTA
Le offerte non vincolano il Fornitore e sono passibili di modifica da parte del Fornitore senza preavviso, tranne nel caso non siano espressamente con- trassegnate come vincolanti. Per i servizi di consulenza prestati dal Fornito- re a monte del contratto si applicano le normali tariffe. I preventivi di spesa, i disegni, le illustrazioni, i modelli, le indicazioni di pesi e dimensioni e altra documentazione, anche in formato elettronico, sono di proprietà esclusiva del Fornitore. Questi documenti sono fruibili anche a terzi solo previa auto- rizzazione del Fornitore. Le descrizioni tecniche dell'offerta sono puramente indicative e diventano vincolanti per il Fornitore soltanto se espressamente dichiarato dal Fornitore stesso.
3. ENTITÀ DELLA FORNITURA
3.1 L'entità della fornitura è determinata esclusivamente dalla conferma scritta dell'ordine da parte del Fornitore. Lo stesso vale anche per eventuali dispo- sitivi di sicurezza.
3.2 Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, a condizione che la loro accettazione non sia inesigibile per il Committente, in particolare quando è garantita la consegna della restante merce e ciò non comporta maggiorazioni o spese aggiuntive consistenti per il committente (in tal caso, il Fornitore si dichiara pronto ad assumersi tali costi). Ogni consegna parzia- le può essere fatturata separatamente.
3.3 Nel caso in cui sia stato accordato un collaudo, per questo collaudo valgono le norme del diritto che regolamenta il contratto d'opera nella misura in cui le presenti condizioni generali di fornitura non contengano disposizioni di- vergenti.
4. PREZZI
4.1 Se non diversamente concordato, si applicano i prezzi per consegne EXW "franco fabbrica“ (Incoterms 2010) del Fornitore o da un indirizzo diverso specificato dal Fornitore, escluso l'imballaggio. Eventuali imposte verranno addebitate separatamente al tasso legale vigente e dovranno essere pagate dal Committente.
4.2 Il Fornitore può addebitare al Committente i costi aggiuntivi derivanti da eventuali modifiche richieste dal Committente stesso e approvate dal Forni- tore, a condizione che il Fornitore abbia preventivamente informato il Com- mittente in merito all'insorgenza di costi aggiuntivi.
5. PAGAMENTI
5.1 Se non diversamente concordato, i prezzi relativi alle forniture eseguite dovranno essere pagati dal Committente, senza alcuna detrazione, sul con- to del Fornitore nelle seguenti modalità:
(a) 40% del valore dell'ordine contestualmente all'ordine di acquisto;
(b) 30% ad avviso di merce pronta e al più tardi prima della spedizione e
(c) il restante 30% 2 settimane dopo la consegna dietro presentazione della fattura.
Per giorno di pagamento si intende sempre il giorno in cui il Fornitore dispone realmente dell'importo.
5.2 In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore può applicare interessi moratori pari a nove punti percentuali oltre il tasso d'interesse di base, fermo restan- do il diritto di rivendicare i diritti per ulteriori danni.
6. COMPENSAZIONE E DIRITTO DI RITENZIONE
Il Committente è autorizzato a compensare eventuali controprestazioni o trattenere pagamenti solo nel caso in cui si sia accertato che le sue contro- pretese sono incontestate o legalmente valide. Inoltre, si esclude la facoltà di esercitare un diritto di ritenzione da parte del Committente nella misura in cui le sue contropretese non si fondano sullo stesso rapporto contrattuale.
7. RISERVA DI PROPRIETÀ
7.2 In caso di comportamento del Committente non conforme ai termini del contratto, specialmente in caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore può riti- rare l'oggetto di fornitura con riserva di proprietà ("merce con riserva di proprietà"), previo recesso dal contratto. Nel caso di ritardo nel pagamento, non è necessario stabilire preventivamente una messa in mora. Per il ritiro della merce con riserva di proprietà il Fornitore avrà accesso ai locali com- merciali del Committente nei normali orari lavorativi. Restano impregiudica- te ulteriori rivendicazioni da parte del Fornitore.
7.3 Dopo il ritiro della merce con riserva di proprietà, il Fornitore, previo preven- tivo sollecito, è autorizzato a procedere ad una sua adeguata utilizzazione; la perdita di valore viene calcolata sulle passività del Committente, a cui vengono detratti i costi dell'utilizzazione.
7.4 In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore può mettere tecnicamente in disuso la merce con riserva di proprietà fino al ricevimento di tutti i paga- menti, come previsto dal paragrafo 7.1.. Se persiste il ritardo nel pagamen- to, resta impregiudicato il diritto al ritiro della merce in riserva secondo il pa- ragrafo 7.2.
7.5 Se il Committente rivende la merce con riserva di proprietà a scopi di finanziamento o secondo l'usuale prassi commerciale, deve mantenere la riserva di proprietà del Fornitore nei confronti dell'acquirente. Il Committente cede al Fornitore, da ora e fino all'estinzione completa di tutti i crediti del Fornitore e tutti i crediti derivanti dalla rivendita per l'ammontare dell'importo fatturato (imposte sul valore aggiunto comprese) nei confronti del suo acqui- rente o di terzi al Fornitore stesso, e cioè a prescindere dal fatto che la mer- ce con riserva di proprietà sia stata venduta senza o dopo la lavorazione.
7.6 Il Committente deve notificare al proprio acquirente l'avvenuta cessione dei crediti sul corrispettivo della fornitura. Il Committente non ha la facoltà di ri- vendere la merce con proprietà di riserva ad acquirenti che hanno escluso o limitato la cessione dei crediti in essere nei loro confronti. Se la merce con riserva di proprietà viene rilavorata con altri oggetti non appartenenti al Committente, la cessione avverrà soltanto per la quota di comproprietà de- tenuta sull'oggetto rilavorato, come da paragrafo 7.11.
7.7 Il Committente ha facoltà di incassare il credito ceduto. Resta comunque impregiudicato il diritto del Fornitore ad incassare personalmente i crediti. Ciononostante il Fornitore non incasserà i crediti nel momento in cui il Committente adempie ai propri obblighi di pagamento con i ricavi ottenuti, non effettua il pagamento in ritardo e, in particolare, non ha presentato un'i- stanza per l'apertura di una procedura concorsuale o non ha sospeso i pa- gamenti. In uno di questi casi, il Fornitore può pretendere che il Committen- te gli renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, gli specifichi tutti i dettagli necessari all'incasso, gli consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori. In tal caso, il Committente perde il diritto di incassare i crediti.
7.8 Se tra il Committente e il relativo acquirente sussiste un rapporto di conto corrente secondo § 355 HGB (Codice commerciale tedesco), il credito pre- ventivamente ceduto dal Committente al Fornitore si riferisce anche al saldo riconosciuto e, in caso di insolvenza dell'acquirente, sull'eccedenza del sal- do finale.
7.9 Inoltre, il Committente non è autorizzato a rivendere, pignorare o trasferire la proprietà della merce in riserva come assicurazione senza previo con- senso scritto del Fornitore. In caso di pignoramenti, sequestri o disposizioni
simili sulla merce con riserva di proprietà da parte di terzi, il Committente dovrà specificare la proprietà del Fornitore e dargli tempestivamente comu- nicazione. Se la parte terza non fosse nella condizione di corrispondere al Fornitore i costi giudiziali ed extragiudiziali di un ricorso come da § 771 ZPO, il Committente è responsabile per la perdita del Fornitore.
7.10 Il Committente deve maneggiare con cura la merce con proprietà di riserva. In particolare, dovrà assicurarla con misure adeguate al valore di sostituzio- ne contro incendi, acqua e furto.
7.12 Il Committente cede al Fornitore, a tutela dei suoi crediti, anche i crediti maturati verso terzi attraverso il collegamento della merce con riserva di proprietà ad un'area.
7.13 Su richiesta del Fornitore, il Committente si adopererà a suo favore per tutelare i diritti del Fornitore nel Paese in cui si trova la merce con riserva di proprietà, come previsto da questo paragrafo 7.
8. CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
Tranne se diversamente concordato, la consegna degli oggetti della fornitu- ra avviene EXW (Incoterms 2010) franco stabilimento del Fornitore o da un altro indirizzo indicato dal Fornitore. Secondo le condizioni EXW (Incoterms 2010), il rischio viene trasferito al Committente anche nel caso di consegne parziali o il Fornitore si sia assunto altre prestazioni di servizio, ad esempio l'assunzione dei costi di spedizione, la consegna e l'installazione. Il rischio viene trasferito al Committente anche quando questi ritarda l'accettazione della merce.
9. DENUNCIA DEI VIZI
9.1 I diritti derivanti dai vizi del Committente previsti dal paragrafo 13, presup- pongono che questi abbia ispezionato l'oggetto della fornitura subito dopo la consegna e ne abbia correttamente denunciato i vizi come da § 377 HGB. Le denunce vanno inoltrate immediatamente e in forma scritta e devono contenere l'indicazione specifica del vizio. Le denunce riguardanti una forni- tura incompleta ed eventuali vizi riconoscibili, dovranno essere comunicate per iscritto al Fornitore entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla conse- gna dell’oggetto della fornitura, mentre i vizi non palesi dovranno essere comunicati entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal momento in cui sono rilevati. Il Committente non è autorizzato a respingere l'accettazione dell'og- getto di fornitura per vizi non sostanziali. Sono esclusi i diritti per vizi comu- nicati in ritardo.
9.2 Se è stato concordato un collaudo, diversamente dal paragrafo 9.1, si applica il § 640 BGB. Il termine contemplato ai sensi del § 640 Paragr. 2 Comma 1 BGB è di cinque giorni lavorativi.
9.3 Se il Fornitore, in deroga al paragrafo 8, ha affidato il trasporto dell'oggetto di fornitura ad un terzo ("trasportatore") su richiesta del Committente, il Committente dovrà registrare e confermare i danni di trasporto evidenti in presenza del trasportatore. Qualora un danno derivante dal trasporto non fosse esternamente riconoscibile alla consegna, il Committente dovrà notifi- xxxxx per iscritto al trasportatore subito dopo averlo individuato e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Il Committente è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Fornitore in merito ai danni di trasporto e alla loro denuncia. Sono esclusi i diritti per danni di trasporto non corretta- mente registrati o non tempestivamente denunciati.
9.4 I costi di ispezione dell'oggetto di fornitura sono a carico del Committente.
10. TERMINE DI CONSEGNA
10.1 I termini di consegna indicate non sono vincolanti fintantoché non vengono espressamente concordati come vincolanti. Il rispetto di un termine di con- segna vincolante presuppone che siano state definite tutte le questioni commerciali e tecniche tra le parti e che il Committente abbia rispettato pun-
tualmente i suoi obblighi. In caso contrario, o nel caso in cui siano state ac- cordate a posteriori modifiche dell'oggetto di fornitura, i tempi di consegna si prolungano per un periodo di tempo congruo. Ciò non vale nel caso in cui il Fornitore sia l'unico imputabile per il ritardo. Per quanto riguarda i termini di consegna non vincolanti, il Fornitore non cade in mora dopo la scadenza di un termine di consegna fissato dal Committente. Il Committente non può fissare la scadenza di tale termine prima di quattro settimane dopo il termi- ne di consegna non vincolante.
10.2 Il Fornitore non cade in mora se i suoi subfornitori non hanno effettuato tempestivamente le loro consegne per cause non imputabili al Fornitore stesso.
10.3 Se la spedizione viene ritardata su richiesta del Committente o se questo si trova in mora di accettazione, gli verranno addebitate le spese derivanti dal- lo stoccaggio, e in caso di stoccaggio nello stabilimento del Fornitore per un valore pari ad almeno l'1% dell'importo della fattura per ogni mese iniziato di stoccaggio, a meno che il Committente non dimostri un danno inferiore. Do- po la definizione e la scadenza infruttuosa di una proroga congrua, il Forni- tore può comunque disporre diversamente dell'oggetto di fornitura.
10.4 Se il Fornitore cade in mora e da ciò derivano danni per il Committente, quest'ultimo può richiedere un'indennità di mora forfettaria a titolo di com- pensazione e i diritti risultanti dalla consegna ritardata. Questa indennità sa- rà pari allo 0,5 % per ogni piena settimana di ritardo, ma complessivamente non superiore al 5 % del valore della parte dell’oggetto della fornitura con- segnato in ritardo. Questa indennità di mora non viene corrisposta se il ri- tardo è inferiore a dieci giorni lavorativi, fermo restando il diritto di compro- vare che il danno subito è inferiore.
10.5 Se il Committente concede al Fornitore caduto in mora un termine congruo per effettuare la prestazione sulla base delle eccezioni previste dalla legge e questo termine viene nuovamente superato, il Committente può recedere dal contratto nell’ambito previsto dalle prescrizioni giuridiche. Il Committente deve entro 30 giorni di calendario dalla fine del termine di mora comunicare per iscritto al Fornitore la sua intenzione di esercitare questo diritto.
11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
11.1 Se il Fornitore fosse impedito nell’adempimento dei propri obblighi contrat- tuali per cause di forza maggiore come mobilitazioni, guerre, terrorismo, sommosse interne, catastrofi naturali, incendi o altre circostanze non preve- dibili o non imputabili al Fornitore stesso, ad es. scioperi o serrate legittime, anomalie nell’esercizio, mancanza di mezzi di trasporto, difficoltà nell'ap- provvigionamento delle materie prime o mancate consegne da parte dei propri fornitori, i termini verranno prorogati in base alla durata dell’impedimento e di un tempo di avviamento adeguato, e comunque non più di tre mesi. Le suddette circostanze non sono imputabili al Fornitore an- che quando esse subentrano durante una mora. Il Fornitore è tenuto a co- municare il prima possibile al Committente l'inizio e il termine previsto di tali eventi.
11.2 Se l'impedimento dovesse durare per un periodo pari o superiore ai tre mesi, entrambe le parti possono recedere dal contratto.
12. MONTAGGIO E MESSA IN FUNZIONE
12.1 Il montaggio, l'installazione o la messa in funzione dell’oggetto della fornitu- ra vengono eseguiti dal Fornitore solo se specificamente concordato e sol- tanto alle condizioni di montaggio del Fornitore.
12.2 Le parti dovranno concordare luogo e ora della messa in funzione. In base alla complessità dell'oggetto della fornitura, la messa in funzione può richie- dere fino a otto settimane.
13. DIRITTI DERIVANTI DAI VIZI
Fatto salvo il paragrafo 9, in caso di vizi dell'oggetto di fornitura ed escluse ulteriori rivendicazioni del Committente (tranne il ricorso al diritto di risarci- mento dei danni secondo il paragrafo 14), vale quanto specificato di seguito:
sione colposa della vita, del corpo o della salute, (ii) dolo e (iii) grave negli- genza di organismi o personale direttivo del Fornitore. Questa limitazione non vale ugualmente per i difetti di una struttura o per oggetti di fornitura che sono stati normalmente utilizzati per una struttura provocandone il difet- to.
13.2 Per gli oggetti di fornitura difettosi, il Fornitore può scegliere di adempiere successivamente con l'eliminazione del vizio (miglioria) o attraverso la forni- tura di un oggetto non difettoso (fornitura successiva). L'adempimento suc- cessivo avviene senza il riconoscimento di un obbligo giuridico. Nel caso di eventuali migliorie, la parte restante del termine di prescrizione originale de- corre con la restituzione dell'oggetto di fornitura migliorato. Lo stesso vale nel caso di una fornitura successiva.
13.3 Se l’adempimento successivo non produce un esito positivo, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto. Si esclude la possibilità di esigere una riduzione del prezzo di acquisto. I diritti di risarcimento dei danni sussistono nella misura prevista dal paragrafo 14.
13.4 Per l'adempimento successivo, il Committente, previo accordo con il Forni- tore, dovrà concedere a questi il tempo necessario e l'occasione per con- sentire il libero accesso all'oggetto di fornitura; in caso contrario, il Fornitore è esonerato da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che ne deriva- no.
13.5 Il luogo dell’adempimento successivo è lo stabilimento del Fornitore dal quale l’oggetto della fornitura è stato consegnato. Il Fornitore non si assume i costi relativi all'adempimento successivo, in particolare costi di spedizione, viaggio, trasporto e materiali, qualora tali spese siano superiori a causa del fatto che l'oggetto della fornitura sia stato successivamente trasferito in un luogo diverso da quello originariamente concordato. Analogamente il Forni- tore non si assume i costi della rimozione e dell’installazione dell’oggetto della fornitura. Tali costi possono essere rivendicati dal Committente solo nell'ambito del risarcimento danni contemplato nel paragrafo 14. Il Fornitore può tenere conto dei costi dell’adempimento successivo che non si assume.
13.6 Per l'adempimento successivo, il Committente è tenuto a mettere gratuita- mente a disposizione gli strumenti e i dispositivi di sollevamento presenti, come pure montatori e personale ausiliario.
13.7 Il Committente deve sostenere i costi derivanti da un esercizio non legittima- to dei diritti sui vizi (ad es. se il prodotto non era difettoso); lo stesso dicasi nel caso in cui il Fornitore conceda erroneamente diritti per i vizi senza ave- re obblighi in tal senso.
13.8 In particolare, non sussistono diritti per i vizi nei seguenti casi: utilizzo non appropriato o non conforme, montaggio o messa in funzione non regola- mentare da parte del Committente o di terzi, normale usura, manipolazione scorretta o negligente, manutenzione non regolare, mezzi di esercizio non idonei, carenza di interventi di costruzione, area edificabile non idonea, fat- tori d'incidenza di tipo chimico, elettrochimico o elettrico, nella misura in cui questi non siano imputabili al Fornitore. Per i pezzi soggetti a usura non sussistono diritti per i vizi.
13.9 Se il Committente o terzi intervengono in modo improprio sull'oggetto di fornitura allo scopo di migliorarlo, il Fornitore è esonerato da ogni responsa- bilità per le conseguenze che ne derivano. Lo stesso dicasi per eventuali modifiche dell'oggetto di fornitura non concordate preventivamente con il Fornitore.
13.10 Le garanzie, in particolare le garanzie di qualità, vincolano il Fornitore solo nella misura in cui esse (i) siano contenute in un'offerta o in una conferma d'ordine (ii) e vengano esplicitamente indicate come "garanzia“ o "garanzia di qualità“, e (iii) laddove siano stati chiaramente definiti gli obblighi che de- rivano al Fornitore da tale garanzia.
13.11 In caso di rivendita dell’oggetto della fornitura da parte del Committente, i paragrafi 445a e 445b BGB non si applicano.
13.12 Se l'utilizzo dell'oggetto di fornitura comporta la violazione dei diritti di proprietà industriale o dei diritti d'autore nel territorio nazionale, il Fornitore, a sua scelta e a proprie spese, potrà conferire al Committente un diritto suf- ficiente per l'utilizzo concordato o essenziale che gli consenta di continuare a utilizzarlo, o potrà modificare o sostituire l'oggetto di fornitura in una mo- dalità che sia ragionevole per il Committente, così che la violazione dei diritti di proprietà cessi di sussistere.
Se ciò non fosse possibile o accettabile per il Fornitore, il Committente può recedere dal contratto. Alle suddette condizioni, anche il Fornitore sarà au- torizzato a recedere dal contratto.
Gli obblighi del Fornitore previsti dal paragrafo 13.12, fatti salvi i diritti di ri- sarcimento dei danni contemplati al paragrafo 14, sono tassativi nel caso di una violazione dei diritti di proprietà o di autore. Essi sussistono solo quan- do
(a) il Committente comunica tempestivamente per iscritto al Fornitore le violazioni esercitate sui diritti di proprietà e di autore;
(b) il Committente supporta il Fornitore in misura conforme nella difesa dei diritti esercitati o consente allo stesso di intervenire con le modifi- che sopra descritte;
(c) il Committente non concede o riconosce la sussistenza di una viola- zione del diritto nei confronti di terzi;
(d) il Fornitore è nelle condizioni di adottare tutte le misure di difesa, comprese le vite extra-giudiziali, in suo potere;
(e) la violazione dei diritti di proprietà e di autore non si basa su una di- sposizione del Committente
(f) la violazione dei diritti di proprietà e di autore non è stata provocata da una modifica arbitraria dell'oggetto di fornitura ad opera del Committente, o di chi per esso, oppure da un utilizzo abbinato ad altri prodotti non consigliato dal Fornitore, o anche da un uso dell'oggetto di fornitura non previsto dal Fornitore.
14. RESPONSABILITÀ
14.2 Nei casi contemplati nel paragrafo 14.1, il periodo di prescrizione sarà pari a due anni a partire dal momento in cui è stato rivendicato il diritto e il Com- mittente è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno motivato il di- ritto. A prescindere dalla conoscenza del Committente, il diritto scade tre anni dopo l'evento che ha causato il danno. Il termine di prescrizione delle rivendicazioni di risarcimento dei danni per vizio è indicato nel paragra- fo 13.1.
14.3 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono per tutte le richieste di risarcimento dei danni a prescindere dalla motivazione giuridica, fatta ecce- zione per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente (i) per dolo (ii), secondo la legge di responsabilità civile sul prodotto, (iii) per vi- zi taciuti con dolo, (iv) per vizi oggetto di una garanzia di qualità (a tale pro- posito si applicano la regolamentazione di responsabilità e il termine di pre- scrizione contemplati dalla garanzia), (v) per lesione colposa della vita, del corpo o della salute o (vi) per grave negligenza di organismi o del personale direttivo del Fornitore.
14.4 Le limitazioni di responsabilità in essere valgono anche per le richieste di risarcimento dei danni inoltrate dal Committente contro organismi, persona- le direttivo, dipendenti o collaboratori.
15. UTILIZZO DEL SOFTWARE
15.1 Se l'entità della fornitura comprendere anche la fornitura di prodotti soft- ware, viene concesso al Committente il diritto non esclusivo e non trasferibi- le a terzi di utilizzare il software fornito, compresa la relativa documentazio- ne.
15.2 Il software fornito viene ceduto al Committente per l'uso abbinato all'oggetto della fornitura. È vietato l'uso del software su più sistemi.
15.3 Il Committente potrà riprodurre, rielaborare, tradurre il software o convertire il codice oggetto in codice sorgente solo nella misura ammessa dalla legge (§§ 69a ff UrhG, Legge tedesca sul diritto d'autore). Il Committente non può
rimuovere le indicazioni del fabbricante, in particolare i marchi, i riferimenti all'autore o altri riferimenti al copyright, né modificarle senza previo consen- so esplicito del Fornitore.
15.4 Tutti gli altri diritti sul software e sulla documentazione, copie comprese, sono riservati al Fornitore o al Fornitore del software. È fatto divieto di con- cedere, prestare o trasferire temporaneamente il software a terzi, così come di conferire diritti di sub-licenza per il suo utilizzo.
16. DETERIORAMENTO PATRIMONIALE
16.1 Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, dovesse emergere che la situazione patrimoniale del Committente può pregiudicare l'osservanza degli obblighi contrattuali (soprattutto in caso di cessazione dei pagamenti, istan- za di procedura concorsuale, pignoramenti o provvedimenti di esecuzione forzata, riscossione di protesti cambiari o di assegni e restituzioni di addebi- to, anche verso terzi), a sua discrezione, il Fornitore può decidere di non ef- fettuare la consegna fino al pagamento anticipato del prezzo di acquisto o al rilascio di una garanzia commisurata. Ciò vale anche nel caso in cui sorga- no dubbi fondati sulla solvibilità o sul castelletto del Committente in seguito ad un ritardo nel pagamento.
16.2 Il Fornitore ha la facoltà di recedere interamente o parzialmente dal contrat- to nel caso in cui il patrimonio del Committente sia assoggettato a procedu- ra concorsuale.
17. DIRITTO DI RECESSIONE DEL COMMITTENTE
Qualora l'oggetto della fornitura fosse un oggetto da produrre non rappre- sentabile o un oggetto mobile da creare come previsto dal § 650 BGB, il Committente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto fino al com- pletamento dell'opera come da § 648 BGB, a condizione che sussista una motivazione importante. In tal caso, al Fornitore spetta la retribuzione con- cordata. Il Fornitore dovrà comunque mettere in conto il risparmio di spese che gli deriva dall'annullamento del contratto o il guadagno risultante da un impiego diverso delle proprie forze di lavoro o della propria azienda o ciò che omette intenzionalmente di acquistare.
18. OSSERVANZA DELLE NORME GIURIDICHE ED ESPORTAZIONE
18.1 Il Committente è tenuto ad osservare tutte le norme giuridiche, le richieste amministrative e tutte le altre leggi applicabili, in particolare le disposizioni sull'esportazione e le norme del Paese in cui opera commercialmente il Committente. Il Committente è tenuto a procurarsi tutte le autorizzazioni e le licenze richieste, così come tutti gli altri permessi necessari all'utilizzo o all'esportazione dell'oggetto della fornitura conformemente a tutte queste normative applicabili. In caso di violazione degli obblighi summenzionati, il Committente ha l’obbligo di tenere indenne il Fornitore dalle pretese di terzi.
18.2 Il Fornitore può -- non corrispondere la prestazione al Committente nel caso in cui questo dovesse violare tali normative applicabili o qualora non fossero disponibili tutte le autorizzazioni richieste e ciò potrebbe far ricadere la colpa o la responsabilità sul Fornitore stesso.
19. CESSIONE
Il Committente non è autorizzato a cedere parzialmente o per intero i diritti e i doveri che gli derivano dalle forniture senza previa autorizzazione scritta del Fornitore. Il Fornitore ha la facoltà di cedere parzialmente o per intero i diritti e i doveri che gli derivano dalle forniture, in particolare alle società col- legate ai sensi del § 15 della AktG (Legge sulle società per azioni).
20. CLAUSOLA LIBERATORIA
Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali di fornitura do- vesse essere o diventare invalida, rimane impregiudicata la validità di tutte le altre disposizioni.
21. DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE, LUOGO DI ADEMPIMENTO
Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e il Committente sono regolati dal dirit- to tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merce. Il foro competente per tutte le controversie risultanti da una fornitura o collegate ad essa è il Tribunale di Monaco di Baviera I. Il Fornitore può comunque sporgere querela anche presso la sede del Committente. Luogo
di adempimento per tutti gli obblighi derivanti da una fornitura o collegati ad essa è lo stabilimento del Fornitore.