INDICE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITURE | |
Edizione novembre 2016 |
Legale & Acquisti e Logistica
INDICE
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI 3
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 4
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE 4
ART. 5 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO 5
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA 7
ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 10
ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 11
ART. 10 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA 12
ART. 12 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI 13
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 13
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA 14
ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA 14
ART. 18 - RECESSO PER FALLIMENTO DEL FORNITORE 15
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO 17
ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA 17
ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001 18
ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
1.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:
1. Accettazione dell’Ordine di Acquisto: accettazione integrale e incondizionata dell’Ordine di Acquisto e suoi allegati, che deve pervenire all’indirizzo indicato nell’ODA entro il termine stabilito.
2. Committente: Acea S.p.A. o Società del Gruppo Acea.
3. Condizioni generali “CG”: il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione della fornitura da parte del Fornitore.
4. Documentazione Tecnica “DT”: ove presente, Scheda Tecnica, Specifica Tecnica, Disegno e/o altro documento di progetto descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto. In alcuni casi la Documentazione Tecnica può essere integrata dalle Condizioni Tecniche “CT”, che contengono le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura.
5. Contratto di Fornitura o Contratto: l’insieme inscindibile di documenti carattere generale e a carattere speciale ovvero CG, DT, CQ, ODA, Accettazione dell’ordine di Acquisto e relativi allegati.
6. Contratto Quadro “CQ”: ove presente, il contratto generale stipulato da Acea S.p.A., di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all’espletamento di una fornitura continuativa e periodica di cose.
7. Data di perfezionamento del Contratto: data entro la quale perviene l’accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.
8. Fornitore e/o Fornitori: l’impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidata dalla Committente.
9. Fornitura: indica la fornitura e/o fornitura in opera di beni oggetto del Contratto.
10.Ordine di Acquisto “ODA”: il documento immodificabile inviato dalla Committente al Fornitore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto.
11.Parte e/o Parti: la Committente e/o il Fornitore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
1.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1. Condizioni Generali;
2. Condizioni e/o Specifiche Tecniche;
3. Contratto Quadro e/o Ordine di Acquisto.
Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.
Resta inteso che eventuali condizioni contrattuali dell’Appaltatore contenute nell’Accettazione dell’Ordine di Acquisto non saranno efficaci o comunque opponibili al Committente anche ove l’Appaltatore abbia dato inizio all’esecuzione della Fornitura.
ART. 2 - NORME APPLICABILI
Il Contratto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente e resi noti al Fornitore in fase di affidamento.
In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto ha ad oggetto la fornitura e/o fornitura in opera dei beni, così come dettagliati nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, nel luogo ivi indicato.
La durata del Contratto è indicata nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto.
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
4.1. Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d’arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
4.2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nella DT e/o nel CQ e/o nell’ODA e negli eventuali relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4.3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’ODA, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività necessaria per l’attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all’ esecuzione contrattuale.
4.4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:
(i) eseguire la Fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
(ii) eseguire la Fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
(iii) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(iv) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione patrimoniale;
(vi) continuare ad effettuare la Fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(vii)manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dall’esecuzione della Fornitura..
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
4.5. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
ART. 5 - REFERENTE E GESTORE DEL CONTRATTO
5.1. Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il “Referente del Contratto”), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare l’espletamento della Fornitura da parte del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, ove non designato direttamente all’interno del Contratto dovrà essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto e tale comunicazione dovrà contenere i recapiti di quest’ultim0 (telefono, fax ed indirizzo e-mail).
Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la Fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.
5.2. La Committente provvederà a nominare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale gestore del Contratto (il “Gestore del Contratto”), che sarà indicato nelle CT – ove presenti – e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, il quale espleterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di
esecuzione del Contratto, che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.
5.3. Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all’altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature e a proprio rischio; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
6.2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.
6.3. In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione della Fornitura..
6.4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6.5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di esecuzione della Fornitura.
6.6. La Committente:
(i) a valle della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
(ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Gestore del Contratto, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
6.8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Gestore del Contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in base al Contratto. Il Gestore del Contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Gestore del Contratto provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.
6.9. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA
7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 5 che precede.
7.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7.1.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio –commisurato alla urgenza della Fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.
7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione della Fornitura, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO
7.2.1. La consegna dei materiali e /o beni oggetto della Fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino, impianto o stabilimento della Committente, indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, secondo le modalità e i termini ivi previsti.
7.2.1. Salvo diversa pattuizione della Documentazione Tecnica e/o del Contratto Quadro e/o dell'Ordine di Acquisto, al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.
7.2.3. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l’osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.
7.2.4. il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e/o beni oggetto della Fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7.2.5. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
7.2.6 Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della Fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal Gestore del Contratto o dal collaudatore, qualora presente, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.
7.2.7 Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.
7.3 SEDE DELL’IMPRESA - MAGAZZINO
7.3.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’impresa del Fornitore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione della Fornitura.
7.3.2. La mancata disponibilità a consentire l’accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Fornitore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.
7.3.3. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità della Fornitura e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
7.4 BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE
7.4.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l’esecuzione della Fornitura la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, il Fornitore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
7.4.2. Compatibilmente con le esigenze relative all’esecuzione della Fornitura, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
7.4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
7.4.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
7.5. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
7.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto.
7.5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi al Contratto esclusivamente nella misura in cui l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del Contratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, nonché dalla sua cessazione.
7.5.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
7.5.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
7.5.5. La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per il Fornitore.
7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA
7.6.1. E’ fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
7.6.2. Nel caso in cui il Fornitore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazione eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l’analisi dettagliata dei motivi e con l’indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.
7.6.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto del Fornitore di far valere le riserve.
7.6.4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.
7.6.5. L’avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.
7.7. VARIANTI
7.7.1. La Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto.
7.7.2. Qualora le variazioni in aumento siano contenute entro il limite del 20% dell’importo complessivo del Contratto, il Fornitore si obbliga a praticare gli stessi prezzi e condizioni previsti dal medesimo.
7.7.3. Nel caso in cui le variazioni superino la quota su indicata, le Parti di comune accordo valuteranno le differenze di prezzo e in generale i nuovi termini contrattuali e/o l’eventuale indennizzo.
7.7.4. Eventuali variazioni che incidano in diminuzione sulla consistenza economica del Contratto non daranno diritto ad alcun indennizzo.
7.7.5. E’ fatto divieto al Fornitore di apportare alcuna variazione, di qualsivoglia tipologia e/o entità al Contratto.
7.7.6. Le variazioni non preventivamente autorizzate dalla Committente non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comportano in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
7.7.7. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto.
ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento della Fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’esecuzione della Fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
8.4. Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa
pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla Fornitura, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di i dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
9.1. FATTURAZIONE
La fatturazione avverrà al momento della consegna della merce, se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.
La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA.
La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all’ordine e recapitata presso l’indirizzo ivi riportato.
9.2. PAGAMENTI
Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 120 gg fine mese dalla data dell'esito positivo dell'accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali.
La presente clausola è frutto di specifica e libera negoziazione fra le parti che di comune accordo, in considerazione della prassi commerciale e del sinallagma contrattuale concreto, intendono pattuire termini diversi da quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.
9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.
La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente presso il quale si intende ricevere il pagamento.
9.4. XXXXX DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui il Fornitore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs. 231/2002.
9.5. PREZZI
A meno di diversa indicazione nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.
Il Fornitore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al mercato che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare la fornitura prestata. Il Fornitore pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni secondo la perfetta regola d’arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di trasporto, deposito etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.
ART. 10 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA
10.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità/ collaudo dei beni e materiali forniti, entro 30 giorni dalla consegna e secondo le modalità e le condizioni indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste in Contratto e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.
10.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.
10.3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all’uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
10.4. La garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna dell’ultima partita, ovvero dalla data di collaudo se avvenuto in data successiva alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
10.5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o
nell'Ordine di Acquisto o i casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.
10.6. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Committente deve avvenire entro 30 giorni dall’avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto.
ART. 11 - SUBFORNITURA
11.1. Nei casi il Fornitore stipulerà contratti di subfornitura con soggetti terzi sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.
11.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.
ART. 12 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI
12.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanza e dei preparati pericolosi.
12.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare di sostanze e/o materiali pericolosi per l’ambiente.
12.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
13.1. Salvi gli effetti di vicende soggettive dell’Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
13.2. È vietata qualsiasi cessione del credito afferente il corrispettivo contrattuale, con la conseguente responsabilità del Fornitore nei confronti della Committente e dei rispettivi cessionari.
13.3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.
ART. 14 - PENALI
14.1. In caso di ritardo e/o di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali descritte nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.
14.2 I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all’atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 15.
14.3. E’ espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 20 in aggiunta all’importo delle penali applicate.
14.4. Il superamento del limite massimo indicato nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, potrà comportare, per la Committente, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA
15.1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
15.2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
15.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.
15.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, il Fornitore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
15.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
15.6. La Committente, verificata la regolare esecuzione del Contratto, provvederà allo svincolo della cauzione dietro richiesta del Fornitore entro il mese successivo alla data di scadenza del periodo di due anni della garanzia di cui al precedente art.10 relativa all’ultima consegna effettuata.
ART. 16 - POLIZZA ASSICURATIVA
16.1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
16.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall’invio dell’Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d’Ordine.
16.3. Il mancato adempimento dell’obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 17 - RECESSO
17.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto dandone preavviso al Fornitore, con comunicazione a mezzo raccomandata R.R, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
17.2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.
17.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, al Fornitore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
17.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore.
ART. 18 - RECESSO PER FALLIMENTO DEL FORNITORE
In caso di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 Regio Decreto n. 267 del 1942. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall’articolo suddetto, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
19.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE
19.1.1. Oltre che nei casi previsti dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nella Specifica Tecnica, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
• sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
• venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
• violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• venir meno dei requisiti generali e/o speciali del Fornitore;
• inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
• mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
• compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;
• il Fornitore ometta di stipulare la polizze assicurativa previste nel Contratto e non provveda al suo rinnovo;
• il Fornitore ometta di produrre una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• qualora le penali maturate dal Fornitore superino il limite massimo indicato nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto;
• qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 8 delle presenti Condizioni Generali;
• il Fornitore violi gli obblighi a suo carico inerenti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06;
• il Fornitorevioli gli obblighi posti a suo carico in tema di Privacy e riservatezza ai sensi dell’art. 22 delle presenti Condizioni Generali;
• il Fornitore violi le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o le disposizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Committente;
• in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.
19.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all’art. 15 che precede, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
19.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Acea, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.
19.1.4. In caso di risoluzione il Fornitore sarà tenuto a proseguire la Fornitura, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.
19.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE
19.1.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
19.1.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dall’art. 9.2 e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
ART. 20 - RISARCIMENTO DEL DANNO
20.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.
20.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
ART. 21 - GESTIONE RIFIUTI
21.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
21.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in xxxxx xx xxxxxxxx.
00.0. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
21.4. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
21.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA
22.1. I dati forniti dal Fornitore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto, saranno oggetto di trattamento da parte
della Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al Contratto.
22.2. Il Fornitore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/03.
22.3. Qualora l’esecuzione della Fornitura comporti il trattamento da parte del Fornitore di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest’ultima procederà con separato atto, alla nomina del Fornitore quale Responsabile Privacy ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 .
22.4. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.
22.5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subfornitori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.
22.6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 23 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001
23.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto
(i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.
23.2. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza.
23.3 La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
23.4 Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al X.Xxx. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
ART. 24 - MISCELLANEA
24.1. L’eventuale tolleranza da parte della Committente dell’inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.
24.2. La Committente e il Fornitore dichiarano che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
24.3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico del Fornitore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
ART. 25 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto verrà deferita in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxx.