Capitolato speciale d’appalto per individuare il soggetto che co-progetta con il Comune di Marsciano – Capofila dell’Associazione dei Comuni della Zona Sociale n. 4 dell’Umbria ed in seguito attua il progetto “SPRAR cat.Ordinari”, per il periodo...
Allegato A)
Capitolato speciale d’appalto per individuare il soggetto che co-progetta con il Comune di Marsciano – Capofila dell’Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 dell’Umbria ed in seguito attua il progetto “SPRAR cat.Ordinari”, per il periodo 2017-2019. CUP: J67H17000150001 ; CIG: 7086247C01
Art. 1 – Oggetto e quadro normativo
Oggetto del presente capitolato è la gestione dei servizi di accoglienza integrata per la realizzazione del progetto territoriale a valere sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA) – Ministero dell’Interno, secondo il D.M. 10/8/2016, come da Domanda di Prosecuzione del Progetto di accoglienza nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) riferita al progetto approvato con D.M. del 30.07.2013 e come da D.M. 20.12.2016.
Di seguito è descritto il progetto SPRAR /categoria ordinari, attualmente in esecuzione, a titolarità del Comune di Marsciano – capofila dell’Ambito territoriale Zona sociale n. 4 dell’Umbria, riferito all’accoglienza integrata per n. 32 posti (di cui 23 posti categoria ordinari e n. 9 posti aggiuntivi), così ripartiti:
1. Centro di accoglienza SPRAR, Todi – n. 17 posti;
2. Nucleo familiare, Todi – n. 5 posti;
3. Nucleo familiare, Marsciano – n. 5 posti;
4. Nucleo familiare , Marsciano – n. 5 posti; (nuclei familiari massimo 15 posti).
Le fasi della procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria per l’individuazione del soggetto attuatore sono le seguenti:
A) SELEZIONE mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. La selezione del candidato avverrà con le modalità descritta nel disciplinare di gara, in particolare per quanto riguarda i requisiti di partecipazione ed i criteri e punteggi di valutazione.
B) SVOLGIMENTO dell’attività di coprogettazione con il soggetto individuato. La coprogettazione si svilupperà negli ambiti individuati dalla Stazione Appaltante, in quanto costituenti elementi di novità introdotte dal succitato D.M . 10/8/2016, fermo restando i contenuti generali del progetto, le azioni e gli interventi previsti dal progetto già approvato, al quale i nuovi aspetti di coprogettazione dovranno integrarsi.
C) CONVENZIONAMENTO tra il Comune di Marsciano - capofila e il Soggetto Attuatore a seguito della coprogettazione, per disciplinare la realizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata e i rapporti di carattere organizzativo ed economico con i soggetti del partenariato territoriale. La convenzione regolamenterà, oltre le specifiche relative al Progetto gestito, risultante dalla coprogettazione:
1. le disposizioni di carattere generale quali: oggetto, durata, normativa di riferimento, valore stimato del progetto
2. le disposizioni relative al personale
3. la disciplina contrattuale
4. le garanzie e coperture assicurative
5. la disciplina economica.
Art. 2 - Durata
Il contratto decorre dalla data di effettiva consegna del servizio e sino al 31 dicembre 2019.
E' facoltà della Stazione Appaltante, qualora prima della scadenza del termine contrattuale venisse concesso di inoltrare al Ministero ulteriore domanda di prosecuzione del progetto e del relativo contributo, applicare l'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 per un periodo non superiore a tre anni alle medesime condizioni del contratto/convenzione in essere, eventualmente adeguate alle future disposizioni ministeriali in materia. Ciò qualora l’Amministrazione abbia verificato il perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricorso al presente affidamento e nel caso in cui il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità di Xxxxxxxx.
È inoltre prevista la proroga. Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l’Appaltatore è tenuto
a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della Stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dalla Responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola Cultura e dal legale rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario.
Art. 3 – Definizione dei servizi
I servizi di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati hanno come obiettivo principale la (ri-)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti (DM 10 agosto 2016, parte II, art. 29).
Fermo restando i contenuti generali del progetto, le azioni e gli interventi previsti dal progetto già approvato, le azioni su cui verterà la coprogettazione, individuate alla luce dei principali aspetti innovativi del DM 10 agosto, sono:
- la rimodulazione e/o migliore qualificazione del budget/piano economico-finanziario, ed organizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela, con particolare riferimento alla prescrizione della voce di spese per i servizi di integrazione, pari al 7% del costo complessivo di ciascun progetto;
- il co-finanziamento nella misura minima del 5% del costo complessivo del progetto (art. 19 DM 10 agosto 2016), apportato nelle modalità previste (Linee guida, parte I, capo IV, art. 28, DM 10 agosto 2016); ovvero un contributo ministeriale assegnato in misura massima del 95%;
- l’articolazione e/o migliore qualificazione dei servizi minimi garantiti per l’orientamento, l’accompagnamento e l’accesso integrato ai servizi del contesto territoriale (con particolare rilevanza a quelli sociali, scolastici e linguistico-culturali; lavorativi, formativi e di qualificazione professionali; abitativi; legali e sanitari).
I servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto delle linee guida di cui al DM 10 agosto 2016 ( parte II, artt. 30 / 31 ), e secondo le modalità previste dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale ed umanitaria
Di seguito riassunte, si riportano le attività che l’aggiudicatario dovrà svolgere in riferimento a quanto stabilito dal DM 10/08/2016 e dalle linee guida approvate con il medesimo Decreto, nonché in base a quanto offerto in sede di gara e a quanto previsto nel presente capitolato.
Nello specifico l'accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti e obbligatori (DM 10 agosto 2016, parte II, artt. 29 e successivi):
- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria, ed inoltre:
- aggiornamento e gestione banca dati;
- équipe multidisciplinare;
- strutture di accoglienza;
- tempi, proroghe e revoca dell’accoglienza;
- trasferimenti
- relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari
- modalità di raccolta archiviazione e gestione dati
Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: xxxx://xxx.xxxxx.xx), precisando le linee e indirizzi progettuali, come segue.
Servizio di accoglienza e inclusione sociale attiva. Il soggetto attuatore deve effettuare gli interventi in forma coordinata con i Servizi Sociali dei Comuni ove sono ubicate le strutture di accoglienza al fine di definire, con il coinvolgimento e la partecipazione dei beneficiari, i progetti di accoglienza, tutela e integrazione e di monitorarne periodicamente i percorsi al fine del raggiungimento di una loro autonomia. Deve garantire il monitoraggio di tutto il processo d’inclusione sociale attiva tramite colloqui e verifiche, che tenderanno a rivedere gli obiettivi prefissati nel breve, medio e lungo termine per un miglioramento continuo dei progetti condivisi. Dopo la prima valutazione dell’ospite o del nucleo accolto, insieme all’Assistente sociale titolare del caso e a tutta l’équipe, verranno messi in atto gli interventi e raggiungere gli obiettivi concordati nel progetto educativo individuale, che possano favorire l’uscita del soggetto o del nucleo dalla struttura. Il servizio sarà realizzato con la collaborazione attiva di Enti e associazioni del territorio.
Le richieste di inserimento in struttura, sia provenienti da presenze sul territorio (lista d’attesa ecc.) sia riferite alle procedure di accesso all’accoglienza ai sensi del decreto legislativo n. 140/05 saranno istruite congiuntamente ai Servizi sociali della Zona Sociale 4. Al momento dell’inserimento di un nuovo beneficiario all’interno del centro, il soggetto attuatore è tenuto comunicare via mail alla Zona Sociale l’avvenuto inserimento dell’ospite oltre che a segnalarne obbligatoriamente la presenza alla Questura competente, ai sensi di legge. Deve supportare, se necessario anche con accompagnamento e mediazione linguistica del nuovo ospite, per la definizione delle procedure per il rilascio del codice fiscale, per l’iscrizione al SSN e la scelta del Medico di Medicina generale, per l’effettuazione degli screening sanitari d’ingresso, per la definizione delle procedure per il rilascio, la variazione o il rinnovo del permesso di soggiorno e per l’iscrizione anagrafica.
Progetto d’inclusione attiva- servizi di orientamento per l’accesso ai servizi territoriali. L’obiettivo dell’inclusione sociale, deve prevedere anche l’attuazione di attività tese a favorire la graduale acquisizione da parte degli ospiti del progetto della capacità di muoversi nel territorio in piena autonomia, attraverso azioni di orientamento, accompagnamento e facilitazione all’accesso ai servizi pubblici del territorio, eventualmente con l’ausilio di un mediatore, con particolare riferimento ai servizi sociali, anagrafici e a quelli erogati da Centri per l’impiego e, più in generale, alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, banche, reti dell’associazionismo, biblioteche, centri ricreativi e sportivi, servizi commerciali, ecc.).
La redazione e l’attuazione del progetto d’inclusione attiva è curata da una équipe multidisciplinare, composta dal coordinatore della struttura, da un assistente sociale indicato dalla Zona Sociale anche fra i Comuni in cui hanno sede le strutture, un educatore individuato dalla Zona, un esperto per le politiche d’inclusione, uno psicologo eil mediatore linguistico culturale individuato dal soggetto attuatore.
L’équipe per l’attuazione del progetto può essere integrata da Operatori delle Amministrazioni competenti sul territorio in materia di tutela della salute e dai Servizi socio sanitari specialistici.
Servizi per l’Integrazione L’obiettivo primario di tali interventi e servizi dovrà essere quello di sostenere e facilitare i beneficiari nel percorso di acquisizione di una propria autonomia, nel più breve tempo possibile. Le attività e gli interventi da realizzare, pertanto, non devono essere finalizzati alla sola individuazione di risposte immediate ai bisogni dei beneficiari, ma anche a una diretta acquisizione di strumenti di inserimento socio-economico. I servizi per l’integrazione sono costituiti da servizi per l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana; attività e servizi di socializzazione e intrattenimento; servizi di orientamento e di sostegno per l’accesso alle occasioni di formazione professionale; di orientamento e di sostegno per l’accesso al lavoro; per il raggiungimento dell’autonomia alloggiativa; attività di volontariato e socialmente utili.
Il gestore si obbliga inoltre a collaborare fattivamente con il Revisore dei Conti nominato dalla Zona ai fini delle verifiche amministrativo-contabili sui documenti relativi alle voci di rendicontazione e del controllo dell' esattezza e ammissibilità degli stessi. Si impegna a soddisfare tempestivamente eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni sugli stessi documenti ritenute utili dal Revisore per il rilascio del
«certificato di revisione» che deve accompagnare obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.
Report. Il gestore si impegna altresì a fornire trimestralmente alla Zona (con nota debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse) un report sulle attività svolte che contenga le seguenti informazioni:
- numero dei beneficiari accolti (con suddivisione per sesso, nazionalità e fasce d'età);
- riepilogo delle presenze delle risorse professionali impiegate;
- riepilogo del numero di pasti erogati nel trimestre;
- riepilogo relativo alle ore/interventi di mediazione linguistico-culturale erogate;
- riepilogo relativo alle ore di consulenza legale erogate;
- riepilogo relativo al numero dei corsi di lingua attivati e l’elenco dei partecipanti ai corsi;
- riepilogo delle ore di docenza per i corsi di lingua italiana;
- riepilogo dei percorsi di formazione e integrazione attuati e l’elenco dei partecipanti ai corsi;
- riepilogo relativo ai contributi erogati agli ospiti.
Il report dovrà includere (a conclusione del secondo e del quarto trimestre) una relazione intermedia relativa al primo semestre di attività e una relazione finale nelle quali deve essere sviluppata un’analisi approfondita dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e alle criticità riscontrate e alle proposte di miglioramento.
Tali relazioni dovranno includere un report statistico concernente almeno:
- il numero di presenze complessive, per sesso, paesi di provenienza e fascia di età delle persone accolte;
- le tipologie di permessi di soggiorno delle persone accolte;
- le presenze ai vari percorsi formativi offerti (corsi di lingua, corsi di formazione, stage aziendali e tirocini);
- gli esiti dei percorsi (uscite per abbandono, scadenza termini d’accoglienza, inserimenti lavorativi con l’indicazione dei settori lavorativi ove sono avvenute, accessi all’alloggio autonomo, ecc.);
- in generale, tutti i dati e le informazioni che possano permettano la migliore valutazione dell’intervento.
Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta e con le modalità e i termini da indicarsi da parte della Zona Sociale, la rendicontazione contabile delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Il gestore deve assicurare la massima collaborazione con i referenti dell’Ambito territoriale Xxxx Xxxxxxx 0 xxxx’Xxxxxx per il suddetto/i progetto/i e con i servizi sociali territoriali dei Comuni ove
sono ubicate le strutture di accoglienza.
Gli interventi e le attività oggetto del presente capitolato si svolgono principalmente nel Comune di Todi e di Marsciano, ma possono anche essere estesi anche all’intero ambito territoriale della Zona Sociale 4 (Comuni di Massa Martana, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Collazzone, Deruta, San Venanzo) , quando ciò sia determinato da esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia dei beneficiari e/o in relazione a situazioni specifiche.
Art. 4 - Valore del progetto
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha approvato il Progetto di prosecuzione presentato dal Comune di Marsciano quale Capofila della Zona Sociale n. 4, assegnando il contributo di € 346.475,00 su base annua, al quale si aggiunge la quota annua di € 18.500,00 quale cofinanziamento dell’Ente. Il contributo massimo erogabile, su base annua, è, pertanto, pari ad € 364.975,00 di cui:
• € 346.475,00 per contributo da porre a base di gara, detratte le spese per l’Organo di Revisione nominato dal Comune di Marsciano, ai sensi dell’art. 25.2 del D.M. 10.08.2016 per € 4.000,00 su base annua (voce A4 del piano finanziario preventivo) e cioè € 342.475,00 annui;
• € 18.500,00 per le spese per personale messo a disposizione dal Comune di Todi, partner di progetto e per le spese generali per l’assistenza (voce P7 € 3.500,00 e voce G6 € 13.000,00 e voce A4 € 2.000,00 del piano finanziario preventivo).
Il costo complessivo del progetto previsto relativo alla Categoria Ordinari è pari a € 364.975,00 su base annua, comprensivo del costo del Revisore Indipendente e del cofinanziamento.
Il cofinanziamento obbligatorio, nella misura del 5%, indicato nella domanda di contributo presentata dall'Ente locale può essere apportato sia dallo stesso Ente locale sia dal soggetto attuatore o da Enti locali partners.
Il cofinanziamento da apportare al progetto è riportato nell’allegato A) “Piano Finanziario Preventivo”.
Il soggetto attuatore si impegna ad assumere a proprio carico quote di cofinanziamento aggiuntive e integrative al fine di rendere il progetto maggiormente efficace e inclusivo.
L’ammontare complessivo dell’appalto sarà rideterminato in sede di stipula della convenzione sulla base dei mesi effettivi di durata del contratto che decorrerà, in ogni caso dall’avvenuta aggiudicazione Con tale corrispettivo il soggetto attuatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo il soggetto attuatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall’acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio (quali, a titolo esemplificativo: materiali di cancelleria, biglietti per mezzi di trasporto e per l’ingresso a musei, teatri, cinema, piscine e altro), nonché per i costi inerenti l’utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto attuatore stesso per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto attuatore non abbia tenuto presente. Il soggetto attuatore non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi e indennità speciali di alcun genere per l’aumento dei costi o per costi non previsti.
Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono pervenire all’Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 4 presso il Comune di Marsciano – Capofila - Posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvede alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni. Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata attraverso la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Art. 5 - Modalità di realizzazione del progetto. Il soggetto attuatore, in stretta collaborazione con i Referenti della Zona Sociale n. 4, provvede all’attivazione dei servizi come disciplinatati dal “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei Servizi di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e titolari protezione internazionale e umanitaria e di cui al presente allegato.
Al soggetto attuatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione e come richiesto dalle indicazioni Ministeriali. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l’articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.
L’Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al presente allegato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero.
Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto attuatore potrà subire modificazioni.
Art. 6 – Personale. Obblighi
Il soggetto attuatore, tenuto conto della normativa di settore e nel rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalla norme in materia di previdenza e assistenza, si impegna a mettere a disposizione un numero di operatori congruo allo svolgimento del servizio in oggetto, rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara, con comprovata esperienza professionale e in possesso dei requisiti di onorabilità e, comunque, mantenendo invariato il coefficiente del personale autorizzato dal Ministero nella precedenti progettazioni (parte I, capo II, art. 14, DM 10 agosto 2016).
Il personale impegnato nell’appalto è tenuto ad osservare per quanto possibile il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Marsciano, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che prevede l’estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice “ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell’ambito della convenzione e comunque riconducibili al progetto SPRAR di cui all’oggetto, impiegando personale con competenze educative e psicologiche e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale in ambito di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati, nonché a promuovere la partecipazione ad iniziative di aggiornamento formativo per ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative organizzate dal Servizio Centrale SPRAR e dal Ministero dell’Interno.
Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato
motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
Il Soggetto attuatore del Progetto si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall’art. 17 della L. 68/1999.
Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il soggetto attuatore del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il soggetto attuatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa l’Amministrazione acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, soggetto attuatore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l’Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, L’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Il soggetto attuatore può anche utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, comunica preventivamente l’utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l’utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente. Si precisa che, in attuazione a quanto suddetto, il soggetto attuatore deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 81/00.
Il soggetto attuatore si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l’Amministrazione comunale.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso.
Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Art. 7 Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore
Qualora a seguito della presente procedura si verificasse un cambio di gestione del progetto, il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del soggetto attuatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal soggetto attuatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
Detta clausola dovrà essere appositamente sottoscritta in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.
Il Comune di Marsciano sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del subentrante.
Art. 8 - Responsabilità in materia di sicurezza Il soggetto attuatore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto. Il soggetto attuatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando la Zona Sociale n. 4 da ogni responsabilità conseguente, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del soggetto attuatore per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o quanto altro dovesse accadere ai beneficiari del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari.
Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.
Il soggetto attuatore dichiara di conoscere e accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
Art. 9 - Garanzie
1. Cauzione provvisoria: come da disciplinare di gara.
2. Cauzione definitiva Il soggetto attuatore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa), che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione della convenzione, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.
La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio.
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto attuatore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.
Art. 10 - Coperture assicurative e responsabilità
E’ a carico del Soggetto attuatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal soggetto attuatore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.
Il soggetto attuatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore del soggetto attuatore da parte della Società Assicuratrice.
Il soggetto attuatore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.
La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.
Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al soggetto attuatore.
La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per servizi analoghi (intendendo come analoghi i servizi alla persona) per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.
Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato: RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona;
RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona
INFORTUNI 150.000,00 per morte 150.000,00 per invalidità permanente 10.000,00 per spese mediche 500,00 per spese di trasporto diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno.
Restano ad esclusivo carico del soggetto attuatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.
Detta polizza sarà inviata all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio fornito.
Il soggetto attuatore, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all’Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il soggetto attuatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Art. 11 - Modifiche del contratto. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono essere autorizzate dal RUP, senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Zona Sociale n. 4. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
c) la modifica non eccede il 50% del contratto originario.
Il Comune di Marsciano – capofila della Zona Sociale 4 può imporre al soggetto attuatore, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il soggetto attuatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente ad una apposita relazione del responsabile
unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.
Art. 12 - Il Revisore indipendente
L'Ente locale e' chiamato ad avvalersi, ex art. 25 comma 2 del DM 10/08/2016, della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo - contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla
legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.
Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga fatta richiesta.
Art. 13 - Privacy Il soggetto attuatore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy. Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal d.lgs. 196 del 30.6.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), con particolare riferimento ai dati personali relativi ai beneficiari seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni di cui possano venire in possesso nel corso del servizio.
Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il Comune di Marsciano impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio, il soggetto attuatore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del soggetto attuatore.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il soggetto attuatore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra il soggetto attuatore diviene, per gli effetti del d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, il soggetto attuatore si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto attuatore provvede a comunicare al Comune di Marsciano gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati adoperare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/00 e dell'art.3 della L. n. 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione.
Nel caso in cui il soggetto attuatore effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.136/10.
Art. 15- Protocollo di Legalità Il soggetto attuatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Perugia e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il Soggetto attuatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Perugia le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 16 - Esecuzione anticipata della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
Il R.U.P. può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo successivo e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il Responsabile del procedimento autorizza l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.
Art. 17 - Supervisione, controllo, monitoraggio e verifiche sull’andamento della gestione L’Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte del soggetto attuatore. L’Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva
informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.
L’Amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta,
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’affidament,o
- l’andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere,
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto;
- l’idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto, il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro; osservanza della normativa antinfortunistica;il regolare assolvimento degli obblighi contributivi,
- l’adempimento degli obblighi fiscali.
I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall’Amministrazione attraverso:
- la richiesta all’Ente Soggetto attuatore di report periodici sull’attività effettuata;
- la richiesta all’Ente Soggetto attuatore di copia di materiali di documentazione del Servizio ( relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all’interno dei quali si svolge l’attività, anche mediante personale esterno incaricato dall’Amministrazione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell’ente soggetto attuatore;
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell’ente soggetto attuatore alla presenza del Coordinatore dell’Ente soggetto attuatore.
In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
Al soggetto attuatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati.
Il soggetto attuatore, inoltre, dovrà prevedere modi e forme di controllo sull’attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.
Sempre nell’ambito dei controlli, l’Ente locale presenterà al Servizio Centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, la scheda di monitoraggio e la relazione di cui al comma 4. dell’art. 25 del D.M. 10/08/2016.
Il soggetto attuatore, in accordo con il Comune, si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento, monitoraggio sullo stato di attuazione e avanzamento del progetto. Di ogni incontro si impegna a redigere verbale provvederà ad inoltrare una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione.
Il soggetto attuatore si impegna a garantire un quotidiano e costante aggiornamento della banca dati dello SPRAR, come forma di monitoraggio e controllo nei confronti del Ministero dell’Interno e del Servizio Centrale.
E' fatto obbligo al soggetto attuatore di trasmettere ogni mese alla Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura, di cura e tutela, nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di sopra descritti.
Ove l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto attuatore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall’amministrazione al coordinatore referente dell’Ente soggetto attuatore si intendono come presentate direttamente allo stesso.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
Ove ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni fornite risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l’eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione.
Le penali vengono così articolate:
- In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell’Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell’appalto;
- per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara e di coprogettazione, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell’infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
- ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell’Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (mille);
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.
Tutte le attività di verifica e di controllo previste nel presente capitolato possono essere esercitate anche dal personale della Zona Sociale n. 4 e dai Comuni in cui hanno sede le strutture.
Art. 18 Sospensione e risoluzione del contratto
Si applica in materia di sospensione del contratto, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando l’Amministrazione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d’arte dei servizi, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, viene assegnato un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, con le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Sulla base del processo verbale, redatto in contraddittorio fra le parti, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.
In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 19 – Subappalto
In applicazione all’art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha ritenuto di NON prevedere la possibilità per il soggetto attuatore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del CSA. E’ quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.
Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato sulla condivisione progettuale delle azioni poste in essere con il soggetto individuato per la coprogettazione.
L’unitarietà dell’affidamento costituisce quindi un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere necessaria la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.
Art. 20 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l’art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.
Art. 21 - Responsabile unico del procedimento
L’Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, dalla Responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola Cultura del Comune di Marsciano e del Coordinamento delle attività della Zona Sociale n. 4 - Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 22 - Responsabile del servizio per conto del soggetto attuatore
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio, al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il soggetto attuatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto.
Il Responsabile del servizio per conto del Soggetto attuatore provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell’Amministrazione.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all’interno della società mandataria.
Art. 23 - Programmazione integrata qualità– ambiente- sostenibilità
Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi in oggetto, il soggetto che risulterà aggiudicatario sarà tenuto a conoscere ed osservare le principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità oltre che i contenuti della programmazione integrata Qualità-Ambiente-Sostenibilità del Comune di Marsciano, di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.
Art. 24 - Foro competente
le eventuali controversie insorte tra l’Amministrazione e il Soggetto Attuatore in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Perugia.
Art. 25 - Norma di rinvio.
La convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
Per quanto non previsto e a integrazione di quanto definito nel presente capitolato si d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi,con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e si applica il Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (e suoi aggiornamenti) pubblicato sul sito: xxxx://xxx.xxxxx.xx.
Si fa inoltre riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 e Linee guida allegate e al Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR.
Il Soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.