L'ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE INTRACOMUNITARIO NEL DIRITTO BELGA
L'ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE INTRACOMUNITARIO NEL DIRITTO BELGA
I - Introduzione
Il presente contributo ha ad oggetto le norme di diritto sostanziale applicabili all'estinzione dei contratti di distribuzione nel diritto belga. Tratteremo sia di contratti particolari sia del regime ordinario applicabile a tutti i contratti.
In effetti [l'ordinamento] prevede i mezzi giuridici di risoluzione classica dei contratti, come la scadenza termine nei contratti a durata determinata, la possibilità di recesso unilaterale con ragionevole preavviso nei contratti a durata determinata, la risoluzione giudiziale (art. 1184 del c.c.) o i mezzi convenzionali che regolano la fine del contratto, come la clausola risolutiva espressa o la clausola di tacito rinnovo.
II – I contratti di distribuzione regolamentati e non regolamentati
Il diritto della distribuzione non presenta una regolamentazione uniforme. A seconda del caso di specie si dovranno applicare le disposizioni relative a un specifico contratto per il quale è prevista una normativa speciale oppure, in assenza, applicare il regime ordinario dei contratti. Nel diritto belga a completare il quadro si aggiunge anche la giurisprudenza.
In primo luogo esamineremo l'estinzione del contratto di agenzia/agente di commercio, contratto che ha visto il recepimento nella normativa nazionale della direttiva europea 86/653/CEE, per poi passare all'estinzione del contratto di concessione esclusiva di vendita, oggetto di una regolamentazione speciale solo nel diritto belga, giudicata spesso severa dagli ordinamenti giuridici esteri. Infine tratteremo di alcuni aspetti dell'estinzione del contratto di affiliazione commerciale che nella legislazione belga non è regolamentato in maniera specifica.
A- L'agenzia commerciale
1 - L'estinzione del contratto di agenzia commerciale
La materia è disciplinata dalla legge del 13 aprile 1995 relativa al contratto di agenzia di rappresentanza commerciale, attualmente inserita nel titolo 1 del libro X del codice del diritto economico ("CDE")1, che recepisce la direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
Differenti disposizioni di legge sono tratte dalla normativa belga in materia di contratto di lavoro. a -Contratto a durata determinata e indeterminata
i - Contratto a durata determinata
« Il contratto di agenzia di rappresentanza commerciale può essere concluso per una durata determinata o indeterminata. Il contratto di agenzia è concluso per una durata indeterminata se non è stato redatto per iscritto oppure, se redatto in forma scritta, non specifica la durata. » (art. X.2 CDE) Questa disposizione è inderogabile.
« Un contratto a durata determinata che continua ad essere eseguito anche dopo la scadenza contrattuale, sarà considerato un contratto a durata indeterminata sin dalla sua conclusione. » (art. X.2 CDE)
La legge non prevede le clausole di tacito rinnovo che consentono di rinnovare automaticamente il contratto per ulteriori periodi di durata determinata. In assenza di indicazione sul numero massimo di rinnovi possibili, la tendenza prevalente ritiene che il contratto debba essere considerato come a durata indeterminata se, al momento della conclusione del contratto, le parti non potevano prevedere la reale durata del rapporto2.
Nel quadro di un contratto a durata determinata, nessuna delle parti è tenuta a dare un preavviso all'altra, salvo il caso in cui il contratto preveda la facoltà di recesso anticipato (art. X.16, comma 1 CDE). Ciascuna delle
1 Legge del 2 aprile 2014 che introduce nel libro X, « contratti di rappresentanza commerciale, contratti di collaborazione commerciale e di concessione di vendita », nel codice del diritto economico e che introduce le relative definizioni di cui al libro X nel libro 1 del codice del diritto economico, M.B. 28 aprile 2014.
2 X. Xxxxxx, La rupture du contrat d’agence commerciale, Bruxelles, Larder, 2008, p.40.
parti è tenuta ad adempiere il contratto di agenzia a durata determinata fino alla scadenza. In linea di principio non è ammessa un'estinzione unilaterale anticipata (eccetto che in presenza di colpa grave o circostanze straordinarie).
ii - Contratto a durata indeterminata
« Se il contratto di agenzia di rappresentanza commerciale è concluso con durata indeterminata o per una durata determinata con facoltà di disdetta anticipata, ciascuna delle parti può sciogliere il contratto dando un preavviso. » (art. X.16, comma 1, comma 1 CDE)
La regola è l'osservanza di un preavviso.
b – Durata, decorrenza e forma del preavviso, e indennità sostitutiva del preavviso
i - Durata del preavviso
Il preavviso deve consentire alla parte che lo riceve di ripristinare una situazione equivalente a quella precedente alla cessazione del rapporto. La durata del preavviso dipende dalla durata del rapporto contrattuale.
« La durata del preavviso è di un mese nella prima annualità contrattuale. Dopo il primo anno, la durata del preavviso aumenta di un mese per ogni anno aggiuntivo, o frazione di anno, fino a un massimo di sei mesi, fatte salve le disposizioni del comma 3. Le parti non possono concordare termini di preavviso più brevi. Se le parti concordano un termine più lungo rispetto a quello previsto al comma 2, il termine di preavviso che il committente deve rispettare non può essere più breve di quello importo all'agente di commercio. » (art. X.16, comma 1, commi 2 e 3 CDE).
Questi termini sono inderogabili dalle parti.
Il mancato rispetto del preavviso o la concessione di un preavviso sufficiente non sono puniti con la nullità, ma il pagamento di un'indennità sostitutiva del preavviso.
ii – Forma del preavviso
Il preavviso prevede talune formalità: « La comunicazione di recesso è notificata con l'invio all'altra parte di una comunicazione scritta indicante l'inizio e la durata del preavviso, con avviso di ricezione scritta della parte a cui è indirizzata. La notifica può avvenire a mezzo posta raccomandata, che produrrà effetti il terzo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione, o tramite ufficiale giudiziario. » (art. X.16, comma 2 CDE).
La sanzione per l'inosservanza di questa formalità è la nullità relativa. La nullità relativa del preavviso non pregiudica comunque la decisione di risolvere il contratto in quanto tale, pertanto il contratto sarà considerato cessato senza preavviso, conferendo il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso per la parte che l'ha subito.3
iii – Indennità sostitutiva del preavviso
L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta:
- quando la risoluzione avviene senza preavviso,
- quando è stato un preavviso legalmente insufficiente, e/o
- quando il preavviso presenza vizi di forma. Si tratta di una reale sanzione.
L'indennità sostitutiva del preavviso è pari alla retribuzione in corso in rapporto da una parte alla durata del preavviso e dall'altra alla durata residua del termine4.
L'indennità sostitutiva del preavviso si calcola in funzione del termine di preavviso e della retribuzione dell'agente. Ha natura forfetaria, indipendente dal danno effettivamente subito.
L'indennità sostitutiva del preavviso è sottoposta a termine di prescrizione breve di un anno. c – Risoluzione per grave inadempimento o circostanze eccezionali
Indipendentemente dal fatto che il contratto di agenzia sia a durata determinata o indeterminata, la
3 X. Xxxxxx, op cit., p. 29 e 30.
4 An. X.16, comma 3 CDE.
risoluzione per inadempimento grave o per circostanze eccezionali comporta la cessazione immediata e definitiva del contratto.5
i - Risoluzione
Il termine per esercitare la risoluzione è di sette giorni lavorativi dal momento in cui si viene a conoscenza dei fatti.
ii – Notifica del motivo
Deve trattarsi di un inadempimento grave che rende definitivamente e immediatamente impossibile la collaborazione6 (ad esempio l'omesso (o ritardato) pagamento delle provvigioni da parte del committente o la mancata trasmissione del prospetto provvisionale).
Il concetto di « circostanze eccezionali » è delicato. Si tratta di circostanze non ordinarie, anomale, impreviste, quali difficoltà economiche o tecniche che rendono impossibile la prosecuzione della collaborazione7.
Per la notifica dell'inadempimento grave sono previste modalità rigide. La risoluzione in sé non è sottoposta a requisiti di forma, può essere comunicata per iscritto o verbalmente. Al contrario i motivi della risoluzione sono sottoposti a talune formalità.
Infatti l'inadempimento grave deve essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario o posta raccomandata. La Corte di Cassazione ha ammorbidito il regime accettando il ricorso ad atti equivalenti quando è evidente che l'inadempienza è stata notificata all'agente entro il termine di legge8.
Il termine per la notifica dell'inadempimento grave o delle circostanze eccezionali è di sette giorni lavorativi. Se la risoluzione avviene separatamente rispetto alla notifica dei motivi (caso raro, solitamente la notifica della risoluzione avviene contestualmente a quella dei motivi), il momento da cui decorre il termine per la notifica dell'inadempimento o delle circostanze gravi è quello della notifica della risoluzione.
iii - Effetti
L'inadempimento grave dà facoltà alla risoluzione senza preavviso o prima della scadenza. Esso priva l'agente che l'ha commesso del beneficio dell'indennità di cessazione.
La risoluzione per circostanze eccezionali al contrario consente l'estinzione immediata del rapporto contrattuale, ma in linea di principio l'agente al quale il committente notifica l'estinzione mantiene il diritto all'indennità suppletiva di clientela.
iv – Xxxxx e interessi
« Ciascuna delle parti, fatti salvi i danni e gli interessi, ha facoltà di risolvere (...) » (art. X.17 CDE)
Il contraente che abbia sollecitato la risoluzione per inadempimento grave ha facoltà di pretendere dall'altra parte i danni e gli interessi a ristoro del pregiudizio subito in conseguenza dell'inadempimento grave. Sarà necessario stabilire il danno effettivamente subito e il nesso causale tra colpa e danno, come previsto dalle norme ordinarie in materia di responsabilità civile.
In caso di risoluzione per circostanze straordinarie, sarà più difficile provare una colpa in capo all'altro contraente perché di principio questo motivo, di natura solitamente economica, non presuppone l'esistenza di una colpa.
d – Indennità di cessazione
Il legislatore belga ha optato per il sistema dell'indennità sostitutiva di clientela.
L'indennità di cessazione costituisce la chiave di volta della protezione degli agenti in caso di cessazione del contratto: essa intende compensare il danno subito per la perdita della clientela che l'agente ha contribuito a
5 Art. X. 17 CDE.
6 X. Xxxxxx Xxxxxxxx e Th. Xxxxxx, « Chronique de jurisprudence relative à la loi 13 avril 1995 sur le contrat d’agence commerciale (1995-2004) », D.AO.R., 2005/3, n° 75, p. 230.
7 X. Xxxxxx Xxxxxxxx et Th. Xxxxxx, op cit., p. 231.
8 Cass., 3a sez., 9 gennaio 2006, Pas., 2006, I, p. 83; R.W., 2007-08, p. 21.
creare o ampliare durante l'esecuzione del contratto e di cui il committente continua a beneficiare anche dopo la cessazione del rapporto.
i - Condizioni
L'agente ha diritto all'indennità sostitutiva di clientela a due condizioni (art. X.18 CDE) ;
- l'agente deve aver acquisito nuovi clienti per il committente o aver sviluppato sensibilmente gli affari con la clientela esistente.
Per sviluppo sensibile degli affari si intende uno sviluppo non trascurabile, significativo, ma non necessariamente importante. L'ampliamento constatato della clientela deve essere un aumento di numero o in valore. L'agente deve aver effettivamente contribuito alla creazione o all'ampliamento della clientela.
La presenza di una clausola di non concorrenza nel contratto crea una presunzione a favore dell'agente: è all'origine dell'apporto della clientela (art. X.22, comma 3 CDE).
- l'attività dell'agente deve procurare benefici sostanziali al committente anche dopo la cessazione del rapporto.
È questo il caso in cui il committente mantiene dei rapporti d'affari con tutta la clientela, o una sua parte, che l'agente gli ha procurato.
La clausola di non concorrenza nel contratto crea una seconda presunzione a favore dell'agente: si presume che il committente abbia tratto dei benefici sostanziali (art. X.18, comma 2 CDE).
ii - Importo
L'indennità di cessazione non può essere maggiore di un anno di retribuzione, calcolata sulla media degli ultimi cinque anni o, se la durata del contratto di agenzia è inferiore a cinque anni, sulla media degli anni precedenti (art. X.18, comma 4 CDE).
iii – Decadenza del diritto all'indennità
L'agente può essere privato dell'indennità di cessazione (art. X.18, comma 5 CDE) ;
« L'indennità di cessazione non è dovuta:
1° se il committente ha interrotto il contratto di agenzia di rappresentanza commerciale in ragione di un inadempimento grave di cui all'articolo X.17, comma 1", imputabile all'agente;
2° se il contratto è stato risolto dall'agente, a meno che la cessazione non sia dovuta a un motivo previsto all'articolo X.17, comma V, imputabile al committente o in conseguenza dell'età, dell'infermità o della malattia dell'agente, per effetto delle quali non può più essere ragionevolmente pretesa la prosecuzione delle sue attività.
3° se, in forza di un accordo con il convenuto, l'agente o i suoi eredi cedono a un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di agenzia.
Il diritto all'indennità di cessazione dell'agente decade se omette di notificare al committente che intende far valere i propri diritti entro un anno a partire dalla cessazione del contratto di agenzia. »
e – Xxxxx e interessi aggiuntivi
L'agente può pretendere i danni e gli interessi aggiuntivi se soddisfa le condizioni previste per l'indennità di cessazione e riesce a dimostrare un danno realmente subito non ristorato dall'indennità di cessazione (art. X.19 CDE).
B - La concessione esclusiva di vendita
1 - L'estinzione del contratto di concessione esclusiva di vendita
L'estinzione del contratto di concessione esclusiva9 di vendita a durata indeterminata è regolata dal titolo 3 del libro X CDE, che ha integrato la legge belga del 27 luglio 1961. Si tratta di una normativa limitata alla scadenza del contratto di concessione esclusiva di vendita a durata indeterminata, senza disposizioni sulla formazione o sulla stipula del contratto.
Il titolo 3 del libro X è inderogabile, pertanto le parti non possono rinunciare alla protezione da esso prevista prima che intervenga la risoluzione. Dopo la comunicazione della volontà di interrompere il rapporto, le parti ritrovano tutta la libertà negoziale e possono accordarsi sui suoi effetti.
9 e sostanzialmente esclusiva.
a - Contratto a durata determinata e indeterminata
L’articolo X.38 CDE prevede due regole cumulative importanti riguardanti i contratti di concessione a durata determinata:
- La scadenza del termine non è sufficiente a porre fine a un contratto di concessione a durata determinata. La parte che desideri sciogliere il contratto deve notificare espressamente la propria volontà con un preavviso compreso tra tre e sei mesi. In caso contrario il contratto si intende automaticamente prolungato per una durata indeterminata, oppure per la durata prevista nell'eventuale clausola di tacito rinnovo.
- A partire dal terzo rinnovo, quindi dopo tre periodi successivi a durata determinata, si presume che sia stato concordato un prolungamento del contratto per una durata indeterminata.
In presenza di un contratto a durata indeterminata le parti dispongono sempre del diritto di recesso. Si tratta di una norma di ordine pubblico.
b – Ragionevole preavviso ed equa indennità
Dopo la pronuncia di principio della Corte di Cassazione del 10 febbraio 200510, è acquisito che il preavviso ragionevole è fissato secondo equità e che deve consentire al concessionario di procurarsi una fonte di redditi netti equivalenti a quella persa.
Salvo per motivo grave, l’articolo X.36 CDE subordina la cessazione del contratto di concessione esclusiva di vendita a durata indeterminata a un « ragionevole preavviso » o una « equa indennità ». La parte che recede dal contratto ha facoltà di concedere alla controparte un preavviso oppure di versarle direttamente un'indennità.
La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato numerosi criteri con consentono di valutare la
« ragionevolezza » del preavviso. Riportiamo in particolare i seguenti criteri: la durata della concessione, l'estensione del territorio dato in concessione, la quota rappresentata dalla concessione nelle attività del distributore, la notorietà dei prodotti dati in concessione, la redditività del contratto e il tempo necessario a consentire al distributore di procurarsi una fonte di redditi netti equivalente a quella perduta11.
La questione è casistica.
Per quanto attiene all'ammontare dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta nel caso in cui non venga dato il preavviso, o il preavviso non sia sufficiente, la giurisprudenza decide « secondo equità », godendo così di un ampio margine di discrezionalità. La giurisprudenza si rifà nondimeno spesso all'utile semi-lordo medio in un periodo di riferimento. Spesso si tratta degli ultimi tre anni prima della risoluzione del contratto.
L'utile semi-lordo può essere inteso sia come utile lordo, al netto dei costi comprimibili venuti meno per effetto della cessazione della concessione, sia come utile netto (al lordo delle imposte) maggiorato dei costi incomprimibili, ossia i costi che continuano a essere sostenuti anche dopo la cessazione della concessione, quali ad esempio i canoni di locazione dovuti, le retribuzioni dei lavoratori, gli investimenti in xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx la remunerazione degli azionisti o dei dirigenti12.
L'importo dell'indennità viene spesso determinato da un consulente tecnico il cui parere non è vincolante per il giudice. Il giudice sarà tuttavia tenuto a indicare al consulente tecnico nominato i criteri di valutazione di cui tenere conto.
c - L'indennizzo complementare
Il concessionario la cui concessione è venuta meno, sia per effetto del recesso unilaterale del concedente, sia per colpa grave di quest'ultimo, può pretendere un equo indennizzo complementare, valutata in funzione di tre elementi: il guadagno considerevole in termini di clientela, i costi sostenuti dal concessionario che andranno a beneficio del concedente dopo la cessazione e le penali dovute dal concessionario ai membri del personale che è stato obbligato a licenziare in ragione della chiusura della concessione13.
Si precisa che:
10 Cass., 10 febbraio 2005, R.D.C., 2005, p. 922.
11 Bruxelles, 3 maggio 2011, n. F-20110503-8 (2007/AR/1970); Comm. Liegi, 22 novembre 2011, D.A.O.R., 2013/1-2, n° 105, p.
111.
12 Anvers 28 giugno 2004, R.D.C., 2007, p. 169; R.A.B.G., 2004, p. 1308; Gand 27 giugno 2005, N.J.W., 2006, p. 416.
13 Art X.37 CDE.
- l'indennizzo complementare è previsto a beneficio unicamente del concessionario, se il contratto è stato risolto (i) dal concedente per un motivo diverso dalla colpa grave del concessionario, o (ii) dal concessionario stesso in conseguenza di una colpa del concedente. Pertanto il concessionario non ha alcun diritto all'indennizzo complementare in caso di risoluzione consensuale tra le parti né in caso di recesso da parte del concessionario in assenza di colpa del concedente.
- l'indennizzo complementare è dovuto anche se il concessionario non ha diritto a un'indennità sostitutiva del preavviso, ad esempio se ha ricevuto un preavviso sufficiente.
Il concessionario deve provare la presenza delle condizioni dell'indennità suppletiva di clientela. Si tratta delle seguenti condizioni:
- occorre un incremento considerevole della clientela;
- l'apporto di clientela deve essere opera del concessionario; e
- la clientela deve rimanere acquisita al concedere dopo la risoluzione del contratto14.
La clientela, rispetto ai costi sostenuti e alle penali, è spesso l'elemento che determina l'indennizzo complementare. Spesso viene valutato ex aequo et bono, in relazione ai risultati del concessionario. L'indennità di clientela è determinata dalla maggior parte della giurisprudenza in funzione dell'utile netto applicato su un periodo compreso tra sei mesi e ventiquattro mesi.15 La Corte di Cassazione conferma la valutazione dell'indennità di clientela in rapporto all'utile lordo del concessionario.16
Quanto ai costi sostenuti e alle penali da riconoscere al personale licenziato, la giurisprudenza è meno abbondante. La valutazione dei costi avviene spesso ex aequo et bono e talvolta cumulativamente con la clientela. Spesso si tratta di costi di pubblicità17 Al contrario, le penali dovute al personale licenziato vengono calcolate in modo concreto, trattandosi delle somme che il concessionario ha effettivamente dovuto sborsare18.
d – La risoluzione per colpa grave
Le norme applicabili al preavviso e all'indennità compensativa sono escluse in presenza di un motivo grave che giustifica la risoluzione immediata del contratto di concessione. Per colpa grave si intende la colpa che esclude ogni possibilità di proseguire la collaborazione tra le parti19. Contrariamente al diritto belga sull'agenzia di rappresentanza commerciale, per le concessioni non è previsto un termine massimo entro il quale deve avvenire la notifica della risoluzione per colpa grave.
Il concetto di colpa grave implica di per sé che la notifica avviene nel momento in cui la parte che subisce la colpa grave è informata e, al più tardi, al momento della risoluzione20.
La parte che commette colpa grave è privata di qualsiasi indennità.
e – Diritto belga sproporzionato? Come eluderlo? Ecco alcune strade…
Si può constatare che il titolo 3 del libro X CDE contiene disposizioni sproporzionate a favore del concessionario che esercita in tutto o in parte le sue attività sul territorio belga. Le indennità alle quali si espongono i concedenti stranieri, ad esempio francesi, alla cessazione dei rapporti sono sproporzionate rispetto a quelle vigenti all'estero.
Il concedente straniero ha comunque qualche arma per evitare che di dover applicare la legge belga. Ecco alcune strade:
- Se il concedente dichiara che il contratto in causa è un contratto di concessione esclusiva, ma non lo prova. Ad esempio, in presenza di un contratto orale o se non sono presenti gli elementi costitutivi della concessione;
14 Art X.37, 1° CDE.
15 Bruxelles, 4 marzo 2010, R.D.C., 2013/2, p. 108; riferimenti citati da X. Xxxxxxxxx, « L’évaluation de l’indemnité complémentaire en cas de rupture d’un contrat de concession exclusive: dernières tendances (article 3 de la loi du 27 juillet 1961) », La distribution commerciale, 2014, p. 266 e 267.
16 Cass., 20 giugno 2008, R.D.C., 2009/3, p. 259.
17 Cass., 20 giugno 2008, op cit.
18 X. Xxxxxxxxx, op cit, p. 269 e 270.
19 Liegi, 23 novembre 2004, R.D.C., 2005/9, p. 962.
20 P. Kileste, X. Xxxxxxxxx et X. Xxxxxx, La résiliation des concessions xx xxxxx. 00 xxx x’xxxxxxxxx xx xx xxx du 27 juillet 1961, 2011, p. 55.
- Se la concessione è stata data per una durata determinata (fatto salvo l'articolo X.38 CDE);
- Se la concessione non è esclusiva, né sostanzialmente esclusiva, oppure è sostanzialmente esclusiva ma non prevede obblighi « importanti » a carico del distributore;
- Se si tratta di un contratto di concessione esclusiva di vendita che le parti sottopongono al diritto belga ma che viene eseguito totalmente all'estero21;
- La sentenza Unamar della CGUE del 17 ottobre 201322 ha aperto la via a una maggiore osservanza da parte della giurisdizione belga delle clausole che rimandano a leggi estere. Dovendosi confrontare con un'applicazione più restrittiva degli effetti delle norme di ordine pubblico, le autorità giudiziarie belghe non potranno accantonare la legge estera indicata dalle parti limitandosi a constatare che l'articolo X.39 CDE rende applicabile esclusivamente il diritto belga alla concessione che produce i suoi effetti su una parte o sulla totalità del diritto belga.
Se il titolo 3 del libro X CDE non trova applicazione, la risoluzione del contratto sarà regolata dalle norme del regime ordinario. Nulla vieta di riconoscere su questa base delle indennità a favore delle parti contraenti di un contratto di concessione non regolato dal titolo 3 del libro X CDE.
21 Cass. (1a sez.), 6 aprile 2006, Pas., 1, p. 808; R.W., 2006-07/10, p. 446, nota X. Xxxxxxx; R.D.C., 2007/2, p. 162, nota X. Xxxxxxxxxx e A. De Schoutheete.
22 CGUE, Unamar c. Navigation Maritime Bulgare, 17 ottobre 2013, C184/12.