Condizioni generali di acquisto
Xxxxx xxx
Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 T. +39 0383 6941.1 xxx.xxxxx.xx
00000 Xxxxxxx XX Xxxxx F. x00 0000 00000 xxxx@xxxxx.xx
All.1 PO-14 Rev.1
Condizioni generali di acquisto
1 Principi generali
1.1 Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Decsa srl. Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Decsa. L' accettazione o il pagamento di beni o servizi da parte del fornitore non costituisce il contratto.
2 Ordini e loro modifiche
2.1 Xxxxxx, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di Decsa.
2.3 Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica
2.4 I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra il Fornitore e Decsa (di seguito congiuntamente le "Parti").
2.5 Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, Decsa avrà il diritto di annullarlo.
2.6 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di Decsa riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.
3 Consegna dei beni / Fornitura di servizi
3.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di Decsa sono ammissibili solo previo consenso scritto di Decsa.
3.2 Le date ed i termini concordati per iscritto sono vincolanti per il Fornitore. L'adempimento puntuale ai periodi e alle date di consegna è determinato dalla data di ricezione da parte di Decsa della merce. Fatta eccezione per il caso in cui sia stabilita una consegna "Reso al cancello della fabbrica (frei Werk)" (DAP o DDP Incoterms 2010), il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto da concordare con lo spedizioniere.
3.3 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da Decsa, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli l'integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di Decsa, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di
consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non lo esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell'effettuazione della prestazione.
3.4 L'accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinunzia da parte di Decsa alla richiesta di risarcimento di danni.
3.5 Di norma, consegne o forniture parziali non sono ammesse salvo che Decsa non le abbia espressamente concordate.
3.6 Faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da Decsa in fase di accettazione dei beni.
3.7 In ogni caso il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a Decsa tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).
3.8 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di Decsa e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di Decsa di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
3.9 Gli standard di prestazione desiderati da Decsa, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti
Decsa srl
Cap. Soc. € 537.500 int. Vers. C.F. e Registro Imprese REA Pavia 174870 Sede In Voghera Pavia 00228770186 P.I. 08325980152
ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare Decsa se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o
migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di Decsa non potranno essere addotti quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.
3.10 Decsa dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.
3.11 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di Decsa. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.
4 Forza maggiore
4.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di Decsa, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, Decsa è libera dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 (due) settimane successive, Decsa avrà la facoltà - impregiudicato ogni altro diritto di Decsa- di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di Decsa siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.
4.2 Le previsioni di cui al precedente paragrafo 4.1. si considerano applicabili anche in caso di vertenze sindacali.
5 Avviso di spedizione e fattura
5.1 Valgono i dettagli contenuti nei nostri ordini, contratto e richieste di consegna e/o fornitura. La fattura contenente il numero di fattura e altre specifiche dovrà essere inviata in una copia all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto/contratto e non dovrà accompagnare la merce.
6 Prezzo e passaggio del rischio
6.1 Salvo diverso accordo, i xxxxxx si intendono con resa "reso al luogo di destinazione " (DAP Incoterms 2010) ed includono l'imballaggio. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da Decsa, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità con il contratto.
6.2 L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da Decsa solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.
7 Termini di pagamento
7.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine/contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.
8 Reclami per vizi
8.1 L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di Decsa al fine di verificare l'assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura. Decsa darà notizia senza indugio di qualsiasi vizio dal momento della sua scoperta. A questo proposito il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione in tema di ritardo nella notifica dei vizi.
8.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell'appalto e del servizio prestato. Al riguardo le Parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ. il termine per Decsa per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di Decsa nella denuncia dei vizi.
8.3 In linea di principio, Decsa gode del diritto di scegliere il tipo di servizio accessorio. Il Fornitore potrà rifiutare detto tipo di prestazione aggiuntiva scelta da Decsa soltanto qualora questa sia possibile esclusivamente con un costo sproporzionato.
8.4 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di Decsa in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, Decsa è
autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
8.5 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a Decsa piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
8.6 Le Parti convengono che qualora Decsa contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Decsa interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.
8.10 Decsa potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di Decsa non è certo, liquido ed esigibile.
8.11 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Decsa di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.
9 Diritti di recesso e risoluzione
9.1 Oltre ai diritti di recesso e risoluzione previsti per legge, Decsa ha la facoltà di recedere dal contratto o risolvere il contratto con effetto immediato se:
- il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti;
- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere profondamente/ sostanzialmente deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti di Decsa
- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompe i propri pagamenti.
9.2 Decsa si riserva anche il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura qualora il Fornitore presenti un'istanza di fallimento, concordato o altra procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito che coinvolga il patrimonio del Fornitore stesso.
9.3 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, Decsa ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.
9.4 Qualora Decsa receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare Decsa per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all'esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.
9.5 I diritti ed le azioni previsti per legge non dovranno essere limitati da quanto previsto nel presente Articolo 9
10 Conduzione delle opere
10.1 Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in uno stabilimento /sede Decsa dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. Fatta salva l'applicazione dell'art. 1229 cod. civ. è esclusa qualsiasi responsabilità di Decsa per incidenti che si verifichino negli stabilimenti/sedi di Decsa a danno di dette persone.
11 Fornitura di materiali
11.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da Decsa resteranno di sua proprietà. Essi possono essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio dei componenti sono eseguiti per conto di Decsa. Resta inteso che, in rapporto al valore dei componenti di Decsa rispetto al valore dell'intero prodotto, Decsa sarà comproprietaria dei beni fabbricati coi suoi materiali e componenti; il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di Decsa tali prodotti.
12 Confidenzialità e riservatezza
12.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Decsa (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare a Decsa. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di Decsa e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente - salvo che per le consegne destinate a Decsa - senza previa autorizzazione scritta di Decsa. A richiesta di Decsa, tutte le informazioni comunicate da Decsa (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da Decsa al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a Decsa (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
12.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da Decsa o basati su informazioni confidenziali di Decsa, nonché beni realizzati con nostri disegni, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con Decsa, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di Decsa
12.3 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da Decsa per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Decsa rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.
13 Conformità a norme e principi (Compliance)
13.1 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità per quanto possibile un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'Iniziativa Globale ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni sull'Iniziativa Globale dell'ONU, si veda: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
13.2 Nel caso in cui il Fornitore vìoli ripetutamente la legge e/o vìoli la legge nonostante sia stato opportunamente preavvisato, e non sia in grado di dimostrare che a tale violazione ha posto rimedio nei limiti del possibile e che ha adottato le opportune precauzioni per evitare violazioni future, Decsa si riserva il diritto di recedere o risolvere il contratto di fornitura senza preavviso.
14 Luogo della prestazione
14.1 l luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine/contratto.
15 Varie
15.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.
15.2 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. E' esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aia relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.
15.3 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.
15.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto ivi incluse le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.