OGGETTO: Adesione al [●], – CIG [●], Spettabile Società,
Spett.le
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OGGETTO: Adesione al [●], – CIG [●], Spettabile Società,
facendo seguito alla Vostra manifestazione di interesse a partecipare al “Progetto Innovazione Aperta – III Edizione” [e all’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnica in capo all’Impresa (come di seguito definita)], vi proponiamo di seguito il Contratto riepilogativo delle condizioni di erogazione dei servizi finalizzati a [●], che Vi preghiamo di leggere con attenzione e di rinviarci secondo le modalità di cui in calce alla presente lettera di affidamento.
CONTRATTO TRA
FERSERVIZI S.p.A., Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, codice fiscale e partita IVA 04207001001, in nome e per conto e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito anche “Società” o “FS”), in persona di [●], in qualità di Procuratore munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente affidamento (di seguito anche “Ferservizi”)
E
[●], con sede legale in [●], Via [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], codice fiscale e partita IVA [●], rappresentata dal dott. [●] (di seguito, l’“Impresa”)
(Singolarmente, anche la “Parte” e congiuntamente anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) Ferservizi è la società di servizi appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che provvede alla gestione delle forniture e dei servizi no core business a supporto delle attività delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
b) Ferservizi, in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ha indetto, in data [●], la procedura [●], svolta in modalità telematica, con manifestazione di interesse (MdI IN FS 43/2023/SERV) pubblicata sul Portale Acquisti di Ferservizi S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sul sito internet di Ferservizi all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
c) l’Impresa ha manifestato il proprio interesse ad aderire al “Progetto Innovazione Aperta – III Edizione” (di seguito “il Progetto”) attraverso il proprio Programma per l’anno 2023 (All. 1) denominato [●] (di seguito anche “[●]”);
d) con il presente contratto (“Contratto”), le Parti intendono quindi disciplinare i loro rispettivi diritti ed obblighi in relazione alla partecipazione delle stesse al Progetto [●].
Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
Ai fini del presente Contratto, i termini e le locuzioni di seguito elencati hanno il significato di seguito specificato:
a. “X.Xxx. 50/2016”: indica il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (“Codice dei contratti pubblici”) e s.m.i.;
b. […]
3. OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Impresa si impegna ad erogare i servizi previsti nel proprio Programma per l’anno 2023 [●] (nel seguito, anche il “Servizio”) in conformità alle prescrizioni di cui al documento contenente le Specifiche tecniche (Allegato 1).
4. NORME REGOLATRICI
Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile.
Le disposizioni del presente Contratto si considerano prevalenti rispetto ad eventuali previsioni difformi e/o contrastanti contenute negli allegati e/o in eventuale altra documentazione contrattuale.
5. DURATA
Il Contratto ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione, da parte di FS, dell’accettazione della presente proposta e ha una durata di 12 mesi decorrenti dal perfezionamento dello stesso. [OPZIONE DI IMPORTO E DI DURATA: FS si riserva, altresì, la facoltà di estendere la durata del Contratto, prima della sua scadenza naturale, agli stessi patti nonché alle medesime condizioni, per l’ulteriore importo massimo di € [•] (Euro [•]/[•]), aderendo al Programma che l’Impresa proporrà per l’anno 2024 e purché detto Programma sia coerente e conforme ai requisiti minimi previsti nel documento di Specifiche tecniche e al Capo II della MdI IN FS 43/2023/SERV. (In tal caso l’Impresa dovrà provvedere ad inviare al Responsabile dell’Esecuzione il Programma per l’anno 2024 per le opportune verifiche di merito).]
[OPZIONE DI DURATA: FS si riserva, altresì, la facoltà di estendere la durata del Contratto, prima della sua scadenza naturale, per un massimo di ulteriori sei mesi, agli stessi patti e condizioni, con uno o più atti unilaterali, nell’ipotesi in cui non sia esaurito l’importo massimo stabilito. In tale caso, l’Impresa non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo ulteriore connesso all’estensione del termine di scadenza del Contratto.]
L’Impresa si obbliga a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto il giorno successivo alla data di perfezionamento dello stesso, che sarà a tal fine resa nota da FS mediante comunicazione via e-mail o fax, senza necessità di ulteriori formalità.
Nel caso di un aumento delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, l’ordine scritto contiene anche l’eventuale nuovo cronoprogramma, che può contemplare una estensione temporale del termine di scadenza del Contratto nella misura strettamente necessaria per consentire l’esecuzione delle prestazioni aggiuntive, pari al massimo a tre mesi.
Resta fin d’ora inteso che il Contratto non è soggetto in alcun caso a proroghe tacite e che, anche successivamente al termine sopra indicato, su richiesta di FS, l’Impresa dovrà fornire indicazioni e/o chiarimenti sulla documentazione prodotta nell’espletamento del Contratto.
Su richiesta di FS, alla scadenza del Contratto l’Impresa è tenuta ad assicurare piena collaborazione ai fini di consentire il passaggio, senza pregiudizio alcuno, delle attività dall’Impresa stessa a FS, ovvero alla nuova Impresa designata da FS, senza che l’Impresa abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo ulteriore.
6. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
FS si impegna a versare all’Impresa un corrispettivo di € [●] (Euro [●]/[●]) (di seguito il “Corrispettivo”) oltre IVA nei termini di legge. Il Corrispettivo è da intendersi comprensivo e compensativo di ogni e qualsiasi onere connesso all’eventuale impiego di personale (assicurazioni, infortuni, e tutti gli altri oneri previsti da leggi, regolamenti o contratti), nonché di qualsivoglia costo o spesa viva (viaggio, alloggio, ecc.) che si rendessero necessari ai fini dell’espletamento del Contratto. Il pagamento da parte di FS del Corrispettivo avverrà in una unica soluzione, a prestazioni ultimate,
con le modalità di seguito descritte.
Entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione del Servizio, FS procederà alla verifica ed eventuale accettazione delle prestazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1665 del codice civile. Il decorso del suddetto termine equivale ad accettazione tacita da parte di FS. Resta inteso che l’esecuzione parziale del Servizio, oltre alle conseguenze previste dal Contratto, impedisce il decorso del termine sopra convenuto per l’accettazione da parte di FS.
Entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi successivi all’accettazione, FS provvederà ad emettere un documento contabile denominato “Entrata Merci” – attestante la prestazione resa e contenente l’indicazione dell’importo da addebitare – con il quale sarà autorizzata l’emissione della fattura.
[Nel caso di soggetto obbligato alla fatturazione elettronica:
Il documento “Entrata Merci” sarà consultabile sul portale aziendale di Ferservizi S.p.A. (indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxXxxxxxx), nella sezione “Servizi ai Fornitori”. La fattura dovrà indicare il numero di “ordine di acquisto” (riportato sull’“Entrata Merci”), nonché quello del documento “Entrata Merci” e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72”.
Il Documento di “Entrata Merci” o documento equivalente viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata.
Ferservizi S.p.A., Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in qualità di mandataria per il Service Amministrativo di FS, dovrà ricevere, le fatture, predisposte in formato XML, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Tutte le fatture elettroniche dovranno essere intestate a:
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1 – 00000 Xxxx Partita IVA 06359501001
C.D.C. (Centro di Costo) n. X X X RDA/ODA…..
Le fatture elettroniche in formato XML, oltre al codice destinatario “RYRNP0U” (si precisa che il penultimo carattere è uno zero), dovranno essere alimentate nei seguenti campi:
• 1.1.3. valorizzato con "FPR12";
• 2.1.2.2. IdDocumento valorizzato con il numero dell’Ordine di Acquisto comunicato da FS;
• 2.2.1.16.1. TipoDato valorizzato con “EM”; nel caso di fattura elettronica riferita a più Entrate Merci aggiungere nel campo Tipo Dato i valori da 1 a n in funzione del numero delle Entrate Merci (per esempio EM1, EM2, EM3 ecc.).
[Per maggior dettaglio si riporta di seguito un esempio di compilazione dei campi relativi all’Entrata Merci nel caso di una fattura di vendita (x.xx. la nr. 913 del 20/12/2018) emessa a fronte di 12 Entrate Merci come di seguito indicato: 7005295448, 7005295449, 7005295450, 7005295461, 7005295462, 0000000000, 7005295464,
7005295465, 7005295466, 7005295467, 7005295468, 7005295469. La compilazione dei campi 2.2.1.16.1.
TipoDato e 2.2.1.16.2. RiferimentoTesto dovrà essere effettuata nel seguente modo:
<TipoDato>EM1</TipoDato> 7005295448
<TipoDato>EM2</TipoDato> 7005295449
<TipoDato>EM3</TipoDato> 7005295450 […..]
<TipoDato>EM12</TipoDato> 7005295469]
• 2.2.1.16.2 RiferimentoTesto, valorizzato con il riferimento della Entrata Merci fornita da FS.
Tutte le fatture ricevute nel formato sopra rappresentato saranno conservate in conformità alla vigente normativa.
In termini generali, per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le seguenti principali regole:
• indicare sempre nella fattura XML il Codice Fornitore, il numero dell’Ordine di Acquisto e, ove presenti, gli estremi del Documento di trasporto, CUP e CIG;
• indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
• emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.]
[Nel caso di soggetto NON obbligato alla fatturazione elettronica:
…. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” e “Ordine di Acquisto” relativo attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni e dovrà - ove prevista per legge - riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72”.
Il Documento di “Entrata Merci” o documento equivalente viene inviato a valere come verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. L’Impresa non obbligata alla fatturazione elettronica dovrà inviare la fattura in formato analogico, intestata a:
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXX, Cod. Fisc. e P.IVA: 06359501001– RDA/ODA ……. attraverso una delle due seguenti alternative modalità:
• Inoltro (previa registrazione) attraverso il Portale Fornitori di Ferservizi: xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxXxxxxxx/.
I fornitori dovranno richiedere l’abilitazione all’inoltro delle fatture attraverso il Portale Fornitori trasmettendo, mediante la funzionalità di upload presente nel Portale stesso, una autodichiarazione di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica.
• Inoltro cartaceo (solo se impossibilitati all’utilizzo del Portale Fornitori) all’indirizzo: Ferservizi S.p.A., Polo Infrastrutturale, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxx.]
L’emissione della fattura dovrà avvenire con l’osservanza delle disposizioni vigenti. Ogni conseguenza relativa all’inosservanza di tali disposizioni sarà ad esclusivo carico della Impresa. Inoltre, qualsiasi clausola inserita unilateralmente da quest’ultima nella fattura verrà considerata come non apposta.
Il termine per il pagamento del Corrispettivo è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità di cui al successivo art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), a condizione che la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali sia attestata da D.U.R.C. in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., relativa a personale impiegato nell’esecuzione del Contratto, FS tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Al Contratto si applicano l’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e relativo regolamento attuativo approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.
Le somme direttamente corrisposte agli enti previdenziali e assicurativi, secondo quanto sopra previsto, ovvero al personale dipendente ai sensi del citato art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, saranno computate a credito di FS e dedotte in compensazione da quanto dovuto da quest’ultima a titolo di corrispettivo.
Eventuali somme di cui l’Impresa, per qualsiasi titolo, sia debitrice nei confronti di FS sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del Corrispettivo.
7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento del Corrispettivo di cui al precedente art. 6 sarà effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati oggetto di comunicazione da parte dell’Impresa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con salvezza di FS da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (CIG) [●] attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il Corrispettivo sarà accreditato sul conto corrente n. , intestato a [●] presso , Agenzia di [●], Filiale n. [●], Codice IBAN , [opzione 1: destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici.]/[opzione 2: non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamento da Enti Pubblici.]
L’Impresa ha dichiarato che sono delegati ad operare sul predetto conto corrente i seguenti soggetti: il sig./ra [●], nato/a il [●], a [●], prov. [●], codice fiscale [●];
il sig./ra [●], nato/a il [●], a [●], prov. [●], codice fiscale [●]; […].
L’Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché l’impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati.
L’Impresa assume l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. FS verificherà l’inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l’Impresa è obbligata a trasmettere a FS copia dei subcontratti.
L’Impresa si impegna altresì a dare immediata comunicazione a FS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 13, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto.
8. MODIFICHE E INVALIDITÀ
8.1 Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. Qualunque modifica e/o integrazione del Contratto sarà valida ed efficace se concordata per iscritto dalle Parti e debitamente sottoscritta dalle stesse.
Nessuna variazione alle prestazioni dovute potrà essere apportata su iniziativa dell’Impresa.
FS ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del Contratto, con apposito ordine scritto, anche mediante fax o posta elettronica, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di esecuzione e/o le quantità delle prestazioni dovute, purché dette variazioni non comportino modifiche sostanziali all’oggetto del Contratto e non determinino un aumento dell’importo contrattuale superiore ad un quinto del Corrispettivo già concordato.
L’Impresa assume l’obbligo di eseguire le variazioni come sopra ordinate e di applicare gli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto, senza diritto ad alcuna indennità o compenso ulteriore rispetto al Corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese.
Laddove fosse necessario contrattualizzare nuovi prezzi per compensare le attività oggetto dell’ordine di variazione, verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al Contratto. In caso di disaccordo sui nuovi prezzi, l’Impresa non potrà in alcun caso rifiutarsi di eseguire la variazione ordinata da FS.
8.2 Qualora alcune disposizioni del presente Contratto dovessero rivelarsi nulle, illecite ovvero inapplicabili, le Parti concordano che tali vizi non incidono sulla validità del Contratto nonché sulla validità delle altre disposizioni che lo compongono, e che le disposizioni affette da nullità, illiceità o inapplicabilità dovranno essere sostituite con clausole valide, lecite ed applicabili, che possano riflettere il più possibile la volontà e lo scopo delle disposizioni originali.
9. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, si obbligano ad astenersi dal divulgare a terzi informazioni riservate che sono state acquisite in base al presente rapporto contrattuale allo scopo di dare esecuzione alle obbligazioni reciprocamente assunte (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, specifiche tecniche e know-how, ovvero informazioni relative ai progetti di business, o ai dati dell’Impresa, ovvero a disegni tecnici etc.), fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione venga imposta dalla legge ovvero sia richiesta al fine della corretta esecuzione del presente Contratto.
Le Parti non saranno tenute a rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nel corso dell’esecuzione del Contratto nei seguenti casi:
(i) qualora l’informazione rivelata fosse, alla data di rivelazione, generalmente conosciuta o disponibile al pubblico o sul mercato, ovvero nel caso in cui tale informazione divenisse prontamente reperibile al pubblico per motivi non imputabili alla Parte a cui è stata rivelata; qualora l’informazione rivelata fosse già nella disponibilità della Parte che l’ha ricevuta, e quest’ultima l’avesse ottenuta precedentemente, e senza alcun obbligo di riservatezza, rispetto alla data in cui è stata rivelata ai sensi del presente Contratto;
(i) qualora l’informazione venisse acquisita in base a disposizioni di legge che non impongono restrizioni circa la confidenzialità;
( i) qualora l’informazione sia stata ottenuta in modo autonomo dalla Parte senza il contributo informativo dell’altra Parte.
Se la legge impone ad una Parte la divulgazione di un’informazione riservata, la Parte che ha ricevuto l’informazione sarà tenuta ad avvisare l’altra Parte, tempestivamente e prima della divulgazione stessa, al fine di rappresentarle il suddetto obbligo di legge. La Parte alla quale è imposta la divulgazione dovrà cooperare con l’altra Parte, agendo in buona fede e compiendo ogni possibile azione al fine di prevenire o contrastare la divulgazione dell’informazione riservata. Su apposita richiesta scritta di una delle Parti, l’altra Parte sarà tenuta a restituire ogni informazione riservata ricevuta, nonché a compiere ogni altra azione richiesta in tal senso. Per finalità di chiarezza, le Parti saranno tenute al rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo anche a seguito della scadenza o risoluzione anticipata del Contratto.
Il presente obbligo di riservatezza dovrà essere adempiuto anche successivamente alla scadenza del Contratto fino a che le notizie non siano divenute di dominio pubblico.
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione del Contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
L’obbligo di informativa di cui al terzo comma viene assolto da Ferservizi S.p.A. mediante pubblicazione nella sezione “Protezione Dati Personali” del sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxx.xx e dall’Impresa mediante [chiedere all’Impresa di inserire la modalità di somministrazione dell’informativa agli interessati]. L’obbligo di informativa è inoltre assolto dalle Società del Gruppo FS Italiane Titolari del trattamento mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
11. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E GARANZIA DELL’IMPRESA
L’Impresa trasferisce integralmente a FS, a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa comunque essere riferito agli elaborati eventualmente prodotti e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del Contratto.
Pertanto, nel rinunciare sin d’ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, l’Impresa riconosce incondizionatamente a FS ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.
L’Impresa dichiara sin d’ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui, né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, l’Impresa fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del Contratto.
L’Impresa presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino
la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
Fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, l’Impresa accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata FS da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del Contratto o comunque da quest’ultimo derivanti.
12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - PENALI
L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio le attività oggetto del Contratto.
Il Contratto non può essere ceduto dall’Impresa a pena di sua risoluzione ai sensi del successivo art. 13.
FS si riserva fin da ora la facoltà di cedere il presente Contratto totalmente o parzialmente in favore di una, alcune o tutte delle/le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A tal fine l’Impresa, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente acconsente alla cessione suddetta. Tale cessione diverrà efficace e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione, da parte dell’Impresa ceduta, della notifica di cessione.
[In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 105, co. 8, del D. lgs. n. 50/2016, l’Impresa e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di FS in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.]
[L’Impresa dichiara che non intende avvalersi del Subappalto né di far ricorso a subcontratti.]
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito da FS, sono previste le seguenti penali:
1. Con riferimento all’output di una shortlist di almeno 20 startup per ciascun perimetro di innovazione previsto nel Programma di cui al Capo 2 Punto A del documento di Specifiche tecniche:
• € 100,00 per ogni startup non presente nella shortlist trasmessa dall’Impresa;
• € 2.500,00 per ogni shortlist non prodotta dall’Impresa.
2. Con riferimento all’organizzazione di 4 Demo Day di cui al Capo 2 Punto B del documento di Specifiche tecniche:
• € 1.200 per ogni Demo Day non organizzato dall’Impresa.
3. Con riferimento all’organizzazione 20 incontri one-to-one di cui al Capo 2 Punto B del documento di Specifiche tecniche:
• € 100,00 per ogni incontro richiesto e non organizzato dall’Impresa.
4. Con riferimento all’organizzazione di 6 workshop di approfondimento o 4 workshop di formazione al Capo 2 Punto C del documento di Specifiche tecniche:
• € 900,00 per ogni workshop non organizzato dall’Impresa.
5. Con riferimento all’organizzazione di 2 incontri di cui al Capo 2 Punto D del documento di Specifiche tecniche:
• € 300,00 per ogni iniziativa/evento non organizzata dall’Impresa.
6. Con riferimento all’organizzazione del programma di comunicazione di cui al Capo 2 Punto E del documento di Specifiche tecniche:
• € 300,00 per ogni iniziativa eseguita senza apposito programma di comunicazione elaborato dall’Impresa.
L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 20% (venti per cento) del valore del presente Contratto. Nel caso di raggiungimento di tale limite FS si riserva di procedere alla risoluzione del presente Contratto.
Le penali per l’inosservanza dei termini contrattuali da parte dell’Impresa decorrono dalla data in cui l’inadempimento si è verificato, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione. L’ammontare delle penali è trattenuto da FS sui primi pagamenti spettanti all’Impresa, successivi alla constatazione dei ritardi. L’applicazione delle penali non esclude la facoltà di FS di risolvere il Contratto laddove il ritardo configuri un grave inadempimento contrattuale. L’Impresa è in facoltà di presentare al Responsabile dell’Esecuzione istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui FS ha reso noto all’Impresa la propria determinazione ad applicare le penali di cui al presente articolo.
FS si pronuncia sull’istanza di disapplicazione delle penali entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, l’istanza si intende respinta.
La disapplicazione totale o parziale della penale da parte di FS è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:
• il ritardo nell’esecuzione del Contratto sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili all’Impresa;
• la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse di FS al tempestivo adempimento contrattuale.
L’accoglimento totale o parziale dell’istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo all’Impresa.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, in caso di mancato o inesatto adempimento, da parte dell’Impresa, anche di una sola delle prestazioni richieste e/o degli obblighi di cui agli articoli 3 (Oggetto e modalità di esecuzione delle prestazioni), 6 (Corrispettivo e modalità di pagamento), 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Obblighi di riservatezza), 11 (Proprietà degli elaborati – Proprietà intellettuale e garanzia dell’Impresa), 12 (Divieto di cessione del contratto – Subappalto - Penali), 14 (Garanzia e manleva), 16 (Clausola di integrità), 22 (Trasparenza prezzi), 23 (Conflitto di interessi), 24 (Sicurezza informatica) 28 (Sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattamento economico e giuridico dei dipendenti), 30 (Rispetto dei regolamenti UE in materia di sanzioni nei confronti della Russia e Bielorussia), 31 (Responsabilità per danni e polizza assicurativa) [nonché in caso di mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al momento della stipula del Contratto]. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui FS dichiari all’Impresa che intende valersi della clausola risolutiva. Resta salva la facoltà per FS di promuovere azione per l’eventuale risarcimento del danno.
Qualora FS si avvalga della facoltà di cedere il presente Contratto ai sensi dell’art. 12, la facoltà di risoluzione del Contratto potrà essere esercitata anche dalla/e Società/e cessionaria/e.
14. GARANZIA E MANLEVA
L’Impresa garantisce la completa e puntuale realizzazione di tutti gli impegni ed obblighi assunti nel Contratto e si obbliga a mantenere FS sollevata ed indenne, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danno e spesa in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave di FS.
15. FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE ESECUZIONE PRESTAZIONI
Ciascuna Parte non sarà responsabile per l’inadempimento delle proprie obbligazioni previste dal Contratto nel caso in cui tale inadempimento fosse causato da un evento di forza maggiore (“Forza Maggiore”).
Per evento di Forza Maggiore si intende ogni evento imprevedibile al momento della sottoscrizione del Contratto che va oltre il controllo della Parte, ed il cui verificarsi, con le relative conseguenze, non può essere evitato, dal momento che si realizza successivamente rispetto alla data di efficacia del presente Contratto influenzando in tutto o in parte la corretta esecuzione delle obbligazioni ivi previste; e che può includere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi eccezionali o circostanze come quelle di seguito descritte:
(a) scioperi generali, di categoria, nazionali e locali (fatta eccezione, in ogni caso, per gli scioperi limitati al personale di FS);
(b) guerre o altri atti ostili, compresi attacchi terroristici, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di stato o guerre civili;
(c) blocchi doganali o embarghi;
(d) catastrofi naturali come trombe d'aria, terremoti, incendi, inondazioni, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
(e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
(f) ritardo nelle spedizioni dovuto al naufragio della nave o la perdita del carico o qualsiasi altra perdita del carico utile dovuta a forza maggiore;
(g) ritardi nel rilascio della spedizione dovuti a controlli doganali eccezionali o straordinari, inclusa la mancanza o la non completezza o la non veridicità della documentazione per una causa imputabile a FS;
(h) ogni altro evento straordinario e imprevedibile che può compromettere la corretta esecuzione dell’Accordo;
(i) crisi finanziarie globali.
Qualora, a causa di un evento di Forza Maggiore, ad una Parte venisse impedita la possibilità di adempiere ad un’obbligazione contrattuale, quest’ultima non verrà considerata inadempiente delle obbligazioni previste dal Contratto. In tale evenienza, tale Parte si impegna a dare comunicazione dell’evento di Forza Maggiore a FS. Qualora tale evento avesse una durata superiore ai 3 (tre) mesi, entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il Contratto dandone preventivo avviso per iscritto all’altra Parte, senza incorrere in alcuna forma di responsabilità contrattuale.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l’esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Responsabile dell’Esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, l’Impresa non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d’opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.
Il Responsabile dell’Esecuzione, alla presenza dell’Impresa, redige il verbale di sospensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione.
Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Responsabile dell’Esecuzione e dall’Impresa, contiene l’indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di eventuali pretese dell’Impresa, quali, a titolo esemplificativo:
a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa;
c) delle cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avere luogo senza eccessivi oneri per FS.
Una volta cessate le cause che hanno determinato la sospensione, il Responsabile dell’Esecuzione redige verbale di ripresa dell’esecuzione, che sarà sottoscritto dall’Impresa.
Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione delle prestazioni stabilite in Contratto. La sospensione dell’esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Impresa, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.
16. CLAUSOLA DI INTEGRITA’
16.1 FS gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di FS (“Modello 231”) e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane.
16.2 L’Impresa dichiara e garantisce:
(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (“Codice Etico”), pubblicato all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Governance”, sottosezione “Codice Etico”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
(b) di aver preso visione del Modello 231, disponibile all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
(c) di aver preso visione della Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, disponibile all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica,
compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità.
16.3 L’Impresa dichiara di prendere atto degli impegni assunti dalla Società nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società.
16.4 La violazione da parte dell’Impresa di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico di FS e/o nel Modello 231 e/o nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un’ipotesi di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all’articolo 13 (Clausola risolutiva espressa).
16.5 L’Impresa prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/#, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità” nelle FAQ della pagina “ Gestione Segnalazioni - Whistleblowing”.
17 RECESSO
FS (ovvero la/e Società cessionaria/e, qualora venga esercitata la facoltà di cedere il presente Contratto ai sensi dell’art. 11) si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze rimesse alla propria esclusiva valutazione, senza altro onere che il solo pagamento delle prestazioni già rese dall’Impresa in esecuzione del Contratto e da quest’ultima debitamente documentate. In tal caso, il recesso sarà notificato tramite comunicazione recettizia (esemplificando: posta elettronica certificata, fax, raccomandata A/R), senza che l’Impresa possa vantare diritto alcuno a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.
18 ONERI FISCALI
Le Parti convengono espressamente che, ricorrendone i presupposti di legge e nella misura e termini previsti, resta a carico dell’Impresa l’assolvimento degli adempimenti fiscali - imposta di bollo e imposta di registro - ed i relativi costi, connessi alla conclusione del presente Contratto. L’Impresa assume, inoltre, l’obbligo di fornire ad FS - entro 5 giorni dalla data del pagamento - prova dell’assolvimento delle imposte dovute entro i termini di legge.
19 DOMICILIAZIONE
A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal Contratto:
− FS elegge il proprio domicilio in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, X.X.X. 00000; indirizzo e-mail ,
fax n. ..... pec……;
− L’Impresa elegge il proprio domicilio in ....; indirizzo e-mail ......, fax n. ......, pec:…..
20 RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE E RESPONSABILE DEL CONTRATTO
FS designa quale Responsabile dell’Esecuzione il Responsabile pro tempore della Struttura [▪] di FS. Qualora FS si avvalga della facoltà di cedere il presente Contratto, le attività di gestione e controllo del Responsabile dell’Esecuzione faranno capo al Responsabile dell’Esecuzione nominato dalla/e Società/e cessionaria/e.
L’Impresa designa quale Responsabile del Contratto [▪].
Ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del Contratto dovrà essere comunicata da ciascuna delle Parti a mezzo di tempestiva comunicazione scritta.
Il Responsabile dell’Esecuzione si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza, da parte dell’Impresa, di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte della stessa, di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni, ivi inclusa la verifica dell’aderenza dell’Impresa alle previsioni di Data Protection, qualora
rivesta anche la qualifica di Data Manager.
Diversamente il Responsabile dell’Esecuzione comunicherà all’Impresa il nominativo del Data Manager che è il responsabile di dette verifiche.
Al Responsabile dell’Esecuzione spetterà, infine, il compito di determinare i nuovi prezzi relativi a variazione delle prestazioni contrattualizzate.
Il Responsabile del Contratto per l’Impresa è colui al quale sarà affidata la responsabilità del coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali e ha i poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile dell’Esecuzione, secondo le rispettive competenze, ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Il Responsabile del Contratto per l’Impresa si interfaccerà direttamente con il Responsabile dell’Esecuzione per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del Contratto.
21 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato dal diritto italiano.
Per ogni controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del Contratto, o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
22 TRASPARENZA PREZZI
L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
23 CONFLITTO DI INTERESSI
Ai fini dell’esecuzione del Contratto, l’Impresa dichiara l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.
Parimenti, l’Impresa si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia a FS, che procederà alle valutazioni del caso.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
24 SICUREZZA INFORMATICA
24.1 L’Impresa garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del Contratto.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili per l’Impresa;
3. tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc...) regolarmente aggiornato;
4. le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l’accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati;
6. il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e- mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc );
7. la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati; i backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente; i dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti;
10. le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.
d) consentire l’accesso del personale incaricato da FS per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
24.2 In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, FS avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
25 COMUNICAZIONI
Qualunque comunicazione tra le Parti prevista ai sensi del presente Contratto dovrà essere redatta in lingua italiana, e si considererà come validamente effettuata se consegnata o inviata all’altra Parte nelle seguenti modalità: (i) a mano, (ii) via posta elettronica certificata, (iii) mediante corriere, (iv) o email, presso i recapiti di seguito indicati, ovvero in ciascun altro recapito che le Parti possono, di volta in volta, indicare per iscritto:
- Se all’Impresa:
Via [▪] Email: [▪]
PEC: [▪]
All’attenzione di [▪].
- Se a FS:
Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 00000 Xxxx
PEC [▪];
Le comunicazioni consegnate a mano dovranno considerarsi validamente recapitate al destinatario il giorno della consegna stessa. Le comunicazioni spedite tramite il servizio di corriere dovranno considerarsi come validamente avvenute dopo il 5° (quinto) giorno lavorativo successivo alla data di spedizione. Le comunicazioni inoltrate via e-mail dovranno considerarsi come validamente avvenute alla data di inoltro della e-mail.
26 CONTRAENTI INDIPENDENTI
Il Contratto non darà luogo alla formazione di società, associazione di imprese, associazione in partecipazione, joint venture ovvero ad altra figura contrattuale associativa tra le Parti, che continueranno a rimanere soggetti giuridici indipendenti.
27 ALLEGATI
Sono allegati al Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale:
Allegato A: Dichiarazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Allegato 1: Documento di Specifiche tecniche
Allegato 2: Programma dell’Impresa Allegato 3: Polizza [▪]
28 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI DIPENDENTI.
L’Impresa, di cui FS ha verificato l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, eseguirà le prestazioni oggetto del Contratto osservando scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione, incluse quelle non esplicitamente citate nel Contratto e nei relativi allegati.
L’importo relativo ai costi della sicurezza è pari a zero, in quanto il Contratto non presenta rischi di interferenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del DLgs. 81/2008. Per tale motivo non si è provveduto alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
L’Impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nelle prestazioni oggetto del Contratto ed assume in proprio ogni responsabilità civile in caso di infortuni e di danni che il personale in parola dovesse procurarsi o provocare.
L’Impresa si impegna, inoltre, ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e, se del caso, verso il personale dei subappaltatori o subcontraenti, in base alle vigenti leggi in materia di lavoro (trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e, se previsti, i premi assicurativi) e sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, malattie professionali, disoccupazione, ecc.).
L’Impresa si obbliga a consentire, in ogni momento, idonee verifiche, da parte del Responsabile dell’Esecuzione e/o del soggetto terzo eventualmente incaricato, sul corretto adempimento degli obblighi di cui sopra.
Nel caso in cui l’organo preposto al controllo segnali l’inottemperanza agli obblighi di cui sopra, e/o risulti il mancato assolvimento degli obblighi retributivi nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del presente Contratto, FS si riserva il diritto di procedere alla sospensione del pagamento fino a quando non sarà accertato che l’Impresa si è posta in regola.
29. CESSIONE DEI CREDITI
I crediti derivanti dal Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit S.p.A. – Società del Gruppo FS Italiane o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della notifica di Cessione, FS può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, FS può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
con questo stipulato.
30. RISPETTO DEI REGOLAMENTI UE IN MATERIA DI SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA E BIELORUSSIA
L’Impresa dichiara di operare nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE, nonché delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Impresa opera nel rispetto dei Regolamenti UE in materia di sanzioni nei confronti della Russia e Bielorussia (cfr. Regolamenti UE n. 833/2014; n. 269/2014; n. 765/2006; n. 692/2014; n. 2022/263 ciascuno come tempo per tempo vigente), fermo restando che l’obbligo di rispetto delle citate previsioni sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate dall’Unione Europea.
31. RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA
31.1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15, FS non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Impresa ed ai suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra causa estranea ad FS.
31.2. L’Impresa assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose di FS e/o delle altre Società del Gruppo FS o di terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne FS e/o le altre Società del Gruppo FS da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
31.3. A copertura dei suddetti rischi, l’Impresa ha provveduto a stipulare (All. …), idonea copertura assicurativa con […].
****
Ai fini del perfezionamento del Contratto, Vi invitiamo a trasmettere a mezzo pec all’indirizzo [•] il presente schema contrattuale riprodotto pedissequamente su Vostra carta intestata e completo di tutti i relativi allegati.
Il Contratto così collazionato dovrà essere firmato digitalmente dal Vostro legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri espressamente dichiarati, apponendo la firma digitale (preferibilmente grafica) sia sull’ultima pagina dello stesso, inserendo - in luogo del Procuratore - la dizione “L’Impresa”, sia sull’ultima pagina dell’Allegato A - Clausole vessatorie, al fine di dichiarare la piena e incondizionata accettazione delle stesse ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c.
Questa Struttura si riterrà libera da qualsivoglia vincolo/aspettativa di sorta nei Vs. confronti se non riceverà tutta la documentazione debitamente firmata e compilata a stretto giro.
Distinti saluti.
Il Procuratore
Allegato A
Dichiarazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile
Il sottoscritto [●], in qualità di legale rappresentante di [●], dichiara di avere preso perfetta e particolareggiata visione di tutti i documenti richiamati nel Contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di approvare specificamente le clausole relative ai sottoindicati articoli e punti:
Elenco delle clausole vessatorie sottoposte all’accettazione dell’Impresa:
A) clausole vessatorie contenute nel Contratto:
- 3. – Oggetto e Modalità di esecuzione delle prestazioni;
- 5 – Durata;
- 6. – Corrispettivo e modalità di pagamento;
- 8. – Modifiche e invalidità;
- 9. – Obbligo di riservatezza;
- 11. – Proprietà degli elaborati - Proprietà intellettuale e garanzia dell’Impresa;
- 12. – Divieto di cessione del contratto;
- 13. – Clausola risolutiva espressa;
- 14. – Garanzia e manleva;
- 15 – Forza maggiore e sospensione esecuzione prestazioni
- 16. – Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;
- 00. – Recesso;
- 21. – Foro competente e legge applicabile;
- 22. – Trasparenza prezzi;
- 23. – Conflitto di interessi;
- 24. – Sicurezza informatica;
- 28. – Sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattamento economico e giuridico dei dipendenti.
- 31. – Responsabilità per danni e polizza assicurativa
L’impresa