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Oggetto: CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA AREU E COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE DI TORINO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 217 / 2021 del 01/06/2021
OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA AREU E COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE DI TORINO
vista la seguente proposta di deliberazione n. 365/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• AREU, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 33/2009 (come modificata dall’art. 11 della L.R. 22/2019), attivata con successive DD.G.R. nn. 2701/2019 e 4078/2020), ha il compito di attuare la programmazione e il controllo in materia di emergenza urgenza extra- ospedaliera, garantendo il coordinamento intra-regionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza e assicura l’operatività del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 per il tramite delle proprie Centrali Uniche di Risposta (CUR) nonché per il tramite delle 4 SOREU (Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza) con funzione di assicurare la gestione delle chiamate di emergenza urgenza sanitaria e la gestione dei soccorsi per i rispettivi territori di competenza;
• XXXX sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari, nei diversi percorsi di formazione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi;
• AREU è dotata di un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;
• al Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente (COREP, con sede in Torino), l’Università degli Studi di Torino ha affidato, a mezzo di specifica convenzione, la gestione organizzativa e amministrativa dei Master Universitari; a tal fine COREP ha manifestato il proprio interesse ad avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di sviluppare collaborazioni inerenti tirocini formativi curriculari;
CONSIDERATO che:
• COREP, con comunicazione del 03.03.2021 (Prot. AREU n. 3552/2021), ha richiesto ad AREU la disponibilità a collaborare per l’attivazione di percorsi di tirocinio curriculare nell’ambito del Master in Emergenza e Urgenza territoriale per infermieri anno accademico 2019/20, inviando contestualmente bozza di convenzione da sottoscrivere;
• AREU, con nota del 07.04.2021 Prot. AREU n. 6065/2021 e COREP, con nota del 25.05.2021 Prot. AREU n. 8656/2021, hanno apportato modifiche e condiviso la versione definitiva del testo convenzionale, al fine della sottoscrizione da parte dei rispettivi legali rappresentanti e della successiva attivazione dei tirocini formativi;
DATO ATTO che con la sottoscrizione della predetta convenzione, si disciplinano gli impegni a carico delle singole parti così come declinate nel testo convenzionale;
DATO ULTERIORMENTE ATTO che:
• la realizzazione dei tirocini non comporta per l’Agenzia, per l’Università e per COREP né oneri economici né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la convenzione in parola;
• l’Università di Torino si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Agenzia ospitante e che le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Agenzia e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a) “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
• formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore, da certificare al soggetto ospitante prima dell’inizio dello svolgimento del tirocinio curriculare;
• formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
b) “sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 e “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante;
RITENUTO di procedere alla stipula della convenzione in oggetto, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e con esclusione del tacito rinnovo;
PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. di approvare il testo della convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione, tra AREU e COREP - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente di Torino, al quale l’Università degli Studi di Torino ha affidato, a mezzo di specifica convenzione, la gestione organizzativa e amministrativa dei Master Universitari;
2. di stabilire che la predetta convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione del testo convenzionale, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio di AREU;
4. di dare atto che l’Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Agenzia ospitante e che le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’Agenzia e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Per il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Xxxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
TRA
Il COREP TORINO (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente, Torino) con sede legale in Torino, Via Ventimiglia, 115, P.IVA 05462680017 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Torino (TO) il 8.02.62;
E
AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza con sede legale in Viale Monza, 223, e sede ammnistrativa in Xxx X. Xxxxxxxxx, 0, Codice Fiscale 11513540960 d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a Forlì il 28.03.1955;
PREMESSO CHE
- L’Università degli Studi di Torino ha affidato al Corep, tramite specifica convenzione, la gestione organizzativa e amministrativa di Master Universitari
- che il Piano didattico dei Master Universitari prevede un periodo di tirocinio curriculare in azienda, che rappresenta un modulo di un più articolato percorso formativo volto a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio su proposta del soggetto promotore.
Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.
L’avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà tramite scambio di lettera (all. 1).
Per ciascun/a tirocinante inserito/a nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo (all. 2), allegato alla lettera (all.1), contenente:
• anagrafica: il nominativo del/della tirocinante, dell’azienda, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente o tutor nominato dal soggetto promotore;
• elementi descrittivi del tirocinio: obiettivi, microbiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, durata, impegno orario del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante con funzioni di affiancamento ai tirocinanti sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.
Art. 3 - Permanenza in azienda del/della tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio il/la tirocinante è tenuto/a a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo di tirocinio;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.
Compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto, egli/ella sarà tenuto/a inoltre a rispettare i regolamenti interni del soggetto ospitante, nonché le norme di comportamento e le regole elementari di proficua convivenza.
L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, entro i limiti di legge.
Il/la tirocinante è tenuto/a a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo/la riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro.
Qualora si verificassero, da parte del/della tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante quest’ultimo potrà sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.
Il soggetto promotore potrà a sua volta interrompere il tirocinio qualora la collocazione non risultasse adeguata e coerente con gli obiettivi indicati nel progetto formativo.
L’interruzione del tirocinio da parte di una delle due parti dovrà comunque essere comunicata tramite PEC all’altra parte.
La presenza del/della tirocinante presso l'azienda e le attività svolte durante il tirocinio dovranno essere certificate attraverso la firma delle schede stage sia da parte del/della tirocinante, sia del tutor aziendale.
Art. 5 - Assicurazioni
I tirocinanti di cui alla presente convenzione sono studenti immatricolati presso l’Università degli Studi di Torino. L’Università degli Studi di Torino, assicura i propri studenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. L’Università degli Studi di Torino, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione al Soggetto promotore che, a sua volta, provvederà entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio ad avvisare gli uffici competenti dell’Ateneo.
Art. 6 - Adempimenti informativi
Il soggetto ospitante non ha l’obbligo di comunicare l’inizio delle attività di tirocinio al Centro per l’impiego territorialmente competente. I tirocini curriculari promossi dalle Università a favore dei propri studenti, all’interno del periodo di frequenza del corso di studi e finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva.
Art. 7- Valutazione finale sullo svolgimento del tirocinio
Il soggetto ospitante si impegna a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) e a trasmettere al soggetto promotore la valutazione finale sullo svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale.
In caso di valutazione positiva del tirocinio, al tirocinante che ne faccia richiesta, il soggetto ospitante dovrà rilasciare un’attestazione di svolgimento positivo del tirocinio.
Art. 8 - Sicurezza
In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante. L’Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli studenti per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, s.m.i. (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall’art. 2, comma 1, lettera a), il tirocinante è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal citato X.Xxx. n. 81/ 2008 s.m.i., al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.
Informazione, formazione - In riferimento all'attività che lo studente in tirocinio svolgerà presso il soggetto ospitante le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, la struttura ospitante ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. per tali specifici ulteriori rischi valutati.
A tal riferimento il soggetto ospitante si impegna a formare ed informare ogni studente circa l'eventuale rischio specifico, i regolamenti aziendali, la legislazione antinfortunistica e quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all’attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Nel corso delle attività, e comunque durante la permanenza nell'Azienda, lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole, prescrizioni sopra indicate. Il soggetto ospitante si impegna infine a segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere ai tirocinanti nonché ogni loro eventuale assenza.
Art. 9 - Dichiarazione dei tirocinanti
Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun/a tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo, con la quale lo/la stesso/a si assume l’impegno di:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo;
• attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo dell'Ateneo e dal Responsabile Aziendale;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante, compatibilmente con la finalità del tirocinio e con la particolare natura del rapporto;
• mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
• richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta presso il Soggetto ospitante.
Art. 10 - Borse di studio e lavoro, agevolazioni, ecc.
La realizzazione del tirocinio può comportare, per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore, il riconoscimento di una indennità, ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali agevolazioni o supporti economici se previsti dal soggetto ospitante per il/la tirocinante dovranno essere regolati direttamente fra le parti interessate.
Art. 11 – Norme Finali
La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
La realizzazione del tirocinio comporta per il soggetto ospitante l’impegno a non utilizzare il praticante in sostituzione di redattori per qualsiasi motivo assenti o per coprire vuoti di organico
La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata di tre anni.
Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.
Art. 12 - Spese e Foro competente
La presente Convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.
L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.
Art. 13 - Trattamento dei dati
Il Soggetto ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.
Letto, approvato, sottoscritto digitalmente.
Torino/Milano, data dell’ultima sottoscrizione digitale posta. Firma per il soggetto promotore (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx) Firma per il soggetto ospitante (Xxxx. Xxxxxxx Xxxx)
Allegato 1
Torino, Prot. N.
Spettabile
.............................
Oggetto: periodo di stage/tirocinio formativo del Signor...............................................
Con riferimento alla Convenzione in atto ed agli accordi intercorsi, il sig. .................
svolgerà uno stage/tirocinio formativo presso la Vostra Agenzia, con riferimento all’allegato progetto.
Il periodo di svolgimento dello stage/tirocinio formativo sarà dal .... al per una durata
di mesi.
Vi preghiamo di volerci restituire copia della presente sottoscritta per accettazione. Ringraziando per la collaborazione porgiamo i migliori saluti.
La Segreteria Master Corep