Contratto di Assicurazione
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Contratto di Assicurazione
di Responsabilità Civile Auto e dei Rami Danni
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
› Nota Informativa e Glossario
› Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Contratto di assicurazione di Tutela Legale
per la copertura dei rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito della Circolazione Stradale
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› Informativa Privacy
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Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile Auto e dei Xxxx Xxxxx
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PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
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Nota informativa e Glossario
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Indice
pag. | NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO |
3 | GLOSSARIO |
5 | A. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE |
5 | 1. Informazioni generali |
5 | 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione |
6 | B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO |
6 | 3. Coperture assicurative offerte |
8 | 4. Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile auto |
8 | 5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio |
8 | 6. Premi |
9 | 7. Informativa in corso di contratto - Classe di merito |
9 | 8. Attestazione dello stato di rischio - Classe di merito |
9 | 9. Prescrizione di decadenza dei diritti derivanti dal contratto |
9 | 10. Legge applicabile |
9 | 11. Regime fiscale |
10 | C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI |
10 | 12. Procedura per il risarcimento dei danni |
10 | 13. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro |
11 | 14. Accesso agli atti della Società |
12 | 15. Reclami |
12 | 16. Arbitrato |
Nota Informativa e Glossario
(ai sensi del Regolamento IVASS n° 35 del 26 maggio 2010)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E DEI RAMI DANNI
Settore: AUTOVETTURE (SETTORE I) - AUTOTASSAMETRI (SETTORE II)
Prodotto: Autosystem Più - edizione 114 - modello PB102980
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizio- ne della polizza.
Presso i punti vendita e sul sito Internet della Società:
› è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito della garanzia Responsabilità Civile Auto personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di AUTOVETTURA, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte della Società.
GLOSSARIO
› Assicurato
Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della “Legge”: la persona fisica o giuri- dica la cui responsabilità è coperta con il contratto;
nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicu- razione.
› Autovettura
Autoveicoli uso promiscuo, autotassametri ed autovetture ad uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.
› CONSAP
Ente Gestore della Stanza di Compensazione - Xxx XXXX 00 - 00000 Xxxx
› Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
› Degrado d’uso
La percentuale di svalutazione che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.
› Franchigia
Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
› Furto
Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
› Incendio
Combustione, con sviluppo di fiamma.
› Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.
› Legge
Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209. e relativi Re- golamenti di attuazione.
› Parti
Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Società.
› Polizza
Il documento contrattuale che prova l’assicurazione.
› Posto auto protetto
Autorimessa, parcheggio privato chiudibile a chiave o box.
› PRA
Pubblico Registro Automobilistico.
› Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
› Rapina
Reato previsto dall’Art. 628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
› Responsabilità principale
La responsabilità prevalente, ovvero superiore, attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coin- volti.
› Responsabilità paritaria
La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
› Responsabilità minoritaria
La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
› Risarcimento
La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Respon- sabilità Civile Auto.
› Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
› Rivalsa
Il diritto di Società di recuperare nei confronti dell’Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
› Scadenza annuale
La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.
› Scoperto
Percentuale dell’importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle Con- dizioni di Assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.
› Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Per la garanzia Tutela Giudiziaria il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.
› Società
Generali Italia S.p.A.
› SSN
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.
A. INFORMAZIONI DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Generali Italia S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Grup- po Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - Xxxxxx
d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all’esercizio dell’attività assicu- rativa con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell’Albo delle imprese di assicurazione.
Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Patrimonio netto Euro 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale ri- serve patrimoniali Euro 1.238.144.508,00. L’indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43
- l’indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’am- montare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo; le garanzie, tuttavia, rimar- ranno operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
Garanzia Responsabilità Civile Auto
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus - Malus, che prevede, ad ogni scadenza an- nuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipula- zione in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato nell’art. 5.1 - Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione.
Le coperture offerte riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l’assicurazione è obbligatoria ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Co- dice delle Assicurazioni Private. Sono, inoltre, garantiti i rischi di responsabilità civile per i danni da circolazione in aree private, dal traino di rimorchi, da esecuzione di operazioni di carico e scarico manuale da e sul veicolo, nonché la responsabilità personale e autonoma dei terzi trasportati per danni cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo. Quando il veicolo per il quale è stipulata l’assicurazione venga utilizzato per esercitazione alla guida, l’allievo conducente è considerato terzo e la copertura è prestata anche per la responsabilità dell’istruttore. Ove il veicolo sia a noleggio con conducente, ad uso pubblico o autotassa- metro, è garantita, inoltre, la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del pro- prietario per i danni a indumenti e oggetti di uso personale subiti dai trasportati . In caso di veicolo adibito alla circolazione o trasporto di persone disabili, sono coperti i danni derivanti dalle operazioni di salita e discesa della persona disabile nonché i danni a quest’ultimo. In- fine, nel caso di trasporto di vittime delle strada, sono coperti i danni ai vestiti delle persone trasportate nonché quelli cagionati alla tappezzeria del veicolo assicurato.
Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alle Condizioni di Assicurazione
art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione.
Avvertenza: Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 3.2 - Esclusioni e Rivalsa.
Avvertenza: Nei casi previsti dalla legge e dal contratto, sono previste rivalse ovvero azioni per il recupero delle somme che la Società ha dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 1.2 - Estensione territoriale; art. 1.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art.
1.4 - Aggravamento del rischio e variazioni di residenza; art. 3.2 - Esclusioni
e Rivalsa e art. 3.3 - Modalità per la denuncia dei sinistri.
Avvertenza: In polizza sono previsti massimali per sinistro, persona e cose. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 3 - Oggetto dell’as- sicurazione.
Garanzie Auto rischi diversi
ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONI DEL MASSIMALE
› Massimale per sinistro Euro 5.000.000,00
› Massimale per persona Euro 5.000.000,00
› Massimale per danni a cose Euro 5.000.000,00
› Ammontare del danno a persona Euro 6.000.000,00
› Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza Euro 5.000.000,00
› Xxxxx non risarcibile a carico dell’assicurato Euro 1.000.000,00
Le coperture offerte riguardano i rischi per Incendio - art. 6.1, Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà - art. 6.2, Furto e Rapina - art. 6.3, Eventi Sociopolitici - art. 6.4, Eventi Naturali - art. 6.5, Cristalli - art. 6.6, Xxxxx Accidentali - art. 6.7, Garanzie Speciali - art. 10.1, Infortuni - art. 11, Assistenza - art. 13.
All’interno di ciascuna garanzia, e quindi del relativo articolo che ne disciplina l’oggetto, possono essere previsti massimali di risarcimento.
Avvertenza: Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento, per le quali si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 7 - Esclusioni , art. 11.5 - Esclusioni, art.
13.1 - Esclusioni, art. V/Parte 1 - Esclusioni.
Avvertenza: In polizza sono previsti scoperti, franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 8.5 - Scoperto.
Verranno liquidati Euro 14.250,00, detraendo l’importo più elevato tra quelli risultanti dal calcolo.
ESEMPIO NUMERICO DI APPLICAZIONE DI SCOPERTO E FRANCHIGIA:
› Valore del veicolo Euro 25.000,00
› Percentuale scoperto sul danno 5%
› Minimo % somma assicurata 1%
› Minimo assoluto Euro 200,00 fissi
› Danno Euro 15.000,00
› Percentuale scoperto sul danno Euro 750,00 (5% di Euro 15.000,00)
› Minimo % somma assicurata Euro 250,00 (1% del valore veicolo)
› Minimo assoluto Euro 200,00
In caso di assicurazione parziale si rimanda alle Condizioni di Assicurazione art. 9.1 - Forme e tipi di garanzia - Valori assicurati.
3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate a fronte di apposita pattuizione si rinvia agli art. 4. - Garanzie complementari alla Responsabilità Civile; 4.1 - Rinuncia all’azione di Rivalsa; 4.3 - Bonus Protetto; 4.5 - Risarcimento in forma specifico.
4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Per l’indicazione dei soggetti esclusi si rinvia all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
- AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto o intervenute e non dichiarate in corso di contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 1.3 - Dichiara- zioni e comunicazioni del Contraente.
Avvertenza: Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggrava- mento del rischio e/o di eventuali variazioni della residenza dell’intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o, nel caso di Responsabilità Civile, l’esercizio dell’azione di rivalsa da parte della Società come disciplinato nelle Condizioni di Assicurazione all’art. 1.4
- Aggravamento del rischio e variazioni di residenza.
6. PREMI
Il premio è annuo. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
› assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile; intestato all'impresa o all’interme- diario, espressamente in tale qualità;
› ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l'intermediario);
› denaro contante per importi fino a 750 Euro, limite annuo per contratto; per la sola garanzia Responsabilità Civile Auto e relative garanzie accessorie non è previsto ulteriore limite se non quello indicato dall’art. 49 del D.Lgs 231/07 e successive modifiche.
(*) Nota: In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, con l’onere aggiuntivo pari al 3% del premio imponibile.
Per la garanzia Responsabilità Civile Auto il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni ricono- sciute dalla Società all’Intermediario .
Avvertenza: Per la garanzia Responsabilità Civile Auto qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, art. 2.2 - Cessazione del rischio e art. 2.3 - Sospensione e riattivazione del contratto.
Avvertenza: Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese, tramite la propria rete di intermediari, possono utilizzare la flessibilità quale strumen- to di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.
7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO - CLASSE DI MERITO
La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della sca- denza annuale del contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’attestazione dello stato di rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti. La Società si impegna altresì a trasmettere al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peg- giorative apportate alla classe di merito.
8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO
L’attestazione dello stato di rischio viene trasmessa dalla Società mediante comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto nonché entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dal Contraente ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni.
Il periodo di validità dell’attestazione è di 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce.
In caso di cessazione del rischio assicurato (furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione o vendita del veicolo) compro- vata da apposita documentazione, o in caso di sospensione o di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo per mancato utilizzo del veicolo assicurato, l’ultima attestazione dello stato di rischio conseguita conserva validità per 5 anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di ac- quisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla sezione documenti informativi del sito Internet.
Avvertenza: La classe di merito di conversione universale - c.d. CU - riportata sull’atte- stato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di con- tratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
10. LEGGE APPLICABILE
Al contratto sottoscritto si applica la legislazione nazionale.
11. REGIME FISCALE
Il premio imponibile è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura:
› della percentuale stabilita dalla provincia di residenza dell’intestatario al PRA del vei- colo assicurato ai sensi del D.Lgs 68/2011 per la garanzia Responsabilità Civile cui si aggiunge il 10,50% di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
› del 12,50% per le garanzie relative ai Danni al Veicolo cui si aggiunge l’1,00% di contri- buto al fondo antiracket;
› del 12,50% per le garanzie relative alle Perdite Pecuniarie cui si aggiunge l’1,00% di con- tributo al fondo antiracket;
› del 2,50% per la garanzia Infortuni del conducente;
› del 10,00% per la garanzia Assistenza stradale.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Nel caso sia stata sottoscritta la garanzia “Risarcimento in forma specifica” ,al fine di ottenere la riparazione del veicolo, si rinvia all’elenco degli autoriparatori pubblicato nella sezione “Network carrozzerie” del sito Internet.
Avvertenza: La garanzia “Risarcimento in forma specifica” e’ correlata un beneficio in termi- ni di riduzione del premio RC.
12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Per la procedura di risarcimento diretto al fine di conoscerne le ipotesi di applicazione, le procedure liquidative, i termini per la denuncia del sinistro, i competenti centri di liquida- zione sinistri ed i termini entro i quali la Società deve liquidare il sinistro e deve effettuare il Pagamento, si rinvia alla sezione “ Risarcimento diretto” del sito Internet.
INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alle sezioni “Incidenti in Italia con veicoli esteri” e “Incidenti all’estero con veicoli esteri” del sito Internet.
In caso di sinistro avvenuto con veicolo o natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxx.
MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO
Garanzia responsabilità civile
Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle condizioni di assicurazione art. 3.3 - Modalità per la denuncia di sinistro.
Garanzie Auto rischi diversi
Per le modalità nonché per i termini per la denuncia dei sinistri si rimanda alle condizioni di assicurazione art. 8 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi, art. 10.2 - Denuncia del sinistro ed obblighi relativi, art. 12 - Denuncia e liquidazione del sinistro, art. 13.2 - De- nuncia del sinistro ed obblighi relativi.
13. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO
Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Società una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale.
Il suddetto rimborso che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all’atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest’ultimo non sia più in essere.
I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio ed il contratto verrà riclassificato.
Nel caso in cui i sinistri rientrino nell’ambito della disciplina del risarcimento diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Xxxxxx S.p.A. Via Yser, 14
00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. L’istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsa- bile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicura- tiva del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Xxxxxx invierà al recapito del richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato, e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effettuato il pagamento, Xxxxxx rilascerà un'attestazione con la quale La Società procederà alla riclassificazione del contratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.
14. ACCESSO AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedi- menti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’art, 0 - Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx- xxxxx ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
› dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
› in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli,
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
› decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Società, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte della Società.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ri- cevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da de- lega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione la Società comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite raccomandata con avvi- so di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnala-
zione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice, la Società debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra alla Società gestionaria, dan- done contestuale comunicazione al richiedente.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte della Società gestionaria.
15. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. “Reclami Generali-Toro”
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Fax: 000.0000.000;
e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxx
Qualora I’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando I’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’at- tribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o di- rettamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
È fatta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.
16. ARBITRATO
Avvertenza: In alternativa all’arbitrato irrituale previsto per la garanzia Infortuni nelle Condizioni di Assicurazione all’art. 12.3 il Contraente ha la facoltà in ogni caso di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa .
Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale
Xxxxxxxx Xxxxxx
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Condizioni di Assicurazione
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Indice
pag. | CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
4 | Premessa |
5 | PARTE I - NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE |
5 | Art. 1 › Condizioni generali |
5 | › 1.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
5 | › 1.2 Estensione territoriale |
5 | › 1.3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente |
5 | › 1.4 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx |
0 | Art. 2 › Gestione del contratto |
6 | › 2.1 Durata ed efficacia del contratto |
6 | › 2.2 Cessazione del rischio |
7 | › 2.3 Sospensione e riattivazione del contratto |
8 | › 2.4 Oneri a carico del Contraente |
8 | › 2.5 Altre assicurazioni |
8 | › 2.6 Rinvio alle norme di legge |
9 | PARTE II - LE GARANZIE ASSICURATIVE |
Garanzia I - Responsabilità Civile | |
9 | Art. 3 › Oggetto dell’Assicurazione |
9 | › 3.1 Responsabilità Civile Auto |
9 | › 3.2 Esclusioni e rivalsa |
10 | › 3.3 Modalità per la denuncia di sinistro |
11 | › 3.4 Gestione delle vertenze |
11 | › 3.5 Attestazione dello stato di rischio |
12 | Art. 4 › Garanzie complementari alla Responsabilità Civile Auto |
12 | › 4.1 Rinuncia all’azione di rivalsa |
12 | › 4.2 Bonus Protetto |
12 | › 4.3 Risarcimento in forma specifica |
13 | Art. 5 › Forme tariffarie |
13 | › 5.1 Bonus / Malus |
14 | › 5.2 Periodo di osservazione |
15 | › 5.3 Xxxxxxxx |
00 | › 5.4 Riscatto sinistro |
Garanzia II - Danni al veicolo | |
16 | Art. 6 › Garanzie |
16 | › 6.1 Incendio |
16 | › 6.2 Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà |
16 | › 6.3 Xxxxx e rapina |
16 | › 6.4 Eventi naturali |
16 | › 6.5 Eventi sociopolitici e atti vandalici |
17 | › 6.6 Cristalli |
17 | › 6.7 Xxxxx accidentali |
18 | Art. 7 › Esclusioni |
19 | Art. 8 › Denuncia del sinistro ed obblighi relativi |
20 | › 8.1 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate |
20 | › 8.2 Modalità di pagamento dell’indennizzo |
21 | › 8.3 Limiti di indennizzo |
21 | › 8.4 Regola proporzionale |
21 | › 8.5 Scoperto |
21 | › 8.6 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti |
21 | › 8.7 Diritto di surrogazione |
21 | Art. 9 › Forme e tipi di garanzia - Valori assicurati |
21 | › 9.1 Forme e tipi di garanzia |
22 | › 9.2 Rivista di riferimento |
22 | › 9.3 Valori assicurati |
Garanzia III - Perdite pecuniarie | |
24 | Art. 10 › Garanzie |
24 | › 10.1 Garanzie speciali |
25 | › 10.2 Denuncia di sinistro e obblighi relativi |
Garanzia IV - Infortuni | |
26 | Art. 11 › Infortuni del conducente |
26 | › 11.1 Morte |
27 | › 11.2 Invalidità permanente |
28 | › 11.3 Diaria da ricovero |
28 | › 11.4 Rimborso spese sanitarie |
28 | › 11.5 Esclusioni |
29 | › 11.6 Rinuncia alla surrogazione |
29 | › 11.7 Limiti di età |
29 | Art. 12 › Denuncia e liquidazione del sinistro |
29 | › 12.1 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi |
30 | › 12.2 Cumulo di indennizzi |
30 | › 12.3 Controversie - Arbitrato irrituale |
30 | › 12.4 Pagamento dell’indennizzo |
31 | › 12.5 Tabella infortuni |
Garanzia X - Xxxxxxxxxx | |
00 | Art. 13 › Oggetto della prestazione |
41 | › 13.1 Esclusioni |
42 | › 13.2 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi |
43 | NORME FINALI |
43 | Art. 14 › Condizioni speciali |
44 | Art. 15 › Clausole di vincolo |
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza stipulata dal Contraente sul modello indicato sul modulo di polizza:
› A980 Autosystem Più - per le Autovetture Resta inteso che:
› si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
› l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
› l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul mo- dulo stesso o sulle presenti Condizioni.
In ottica di trasparenza, le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni (vedi in definizioni “Legge”).
Parte I - Norme comuni a tutte le garanzie
ART. 1 › CONDIZIONI GENERALI
1.1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure pres- so la sede della Società. Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato e contrassegno.
Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga le rate di premio suc- cessive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Qualora il certificato ed il contrassegno si siano deteriorati, la Società rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; la Società rila- scia, altresì, un duplicato in caso di furto, smarrimento o distruzione previa presentazione della denuncia fatta presso l’Autorità competente o di una dichiarazione circa l’evento accaduto.
1.2 Estensione territoriale
Salvo diversa indicazione nell’ambito di specifiche garanzie, l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea.
Vale altresì per gli Stati elencati e non barrati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde).
In caso di circolazione all’estero la garanzia Responsabilità Civile Auto è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie pre- viste dalla polizza. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
1.3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’in- dennizzo nonché l’annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Limitatamente ai casi di cui all’art. 1893, tale rivalsa verrà operata nei limiti del 10% del risar- cimento liquidato con il massimo di Euro 5.000.
1.4 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Inoltre, il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni della residenza dell’intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato.
L’inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell’art.144 della Legge per le somme che abbia dovuto pa- gare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
ART. 2 › GESTIONE DEL CONTRATTO
2.1 Durata ed efficacia del contratto
Il contratto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.
Il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
2.2 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di de- posito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.
La Società rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio.
Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previa restituzione del certificato, del contrassegno (salvo il caso di furto o rapina) e della carta verde se rilasciata, può alternativamente richiedere:
› SOSTITUZIONE DEL VEICOLO
che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documen- to contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al mo- mento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. La Società provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
› SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 2.3 “Sospensione e riattivazione del contratto”.
› CESSIONE DEL CONTRATTO
che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza.
› RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle im- poste e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e contrassegno e dell’eventuale carta verde; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno suc- cessivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inte- so che, per i contratti di durata inferiore all’anno, la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
2.3 Sospensione e riattivazione del contratto
› SOSPENSIONE
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale carta verde. La Società ne prenderà atto emettendo apposita appendice che dovrà essere sotto- scritta dal Contraente.
La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei suddetti documenti, salvo il caso di furto o rapina per il quale la sospensione ha decorrenza dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattiva- zione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società.
A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, furto totale o rapina, cessazione definitiva dalla circolazio- ne od esportazione definitiva del veicolo, oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società resti- tuisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN.
› LA SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE CONCESSA:
› per i contratti di durata inferiore all’anno;
› per i contratti che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto;
› l’ultimo giorno di validità del contratto.
› RIATTIVAZIONE PER LO STESSO VEICOLO
La riattivazione del contratto, fermo il proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza annuale del contratto per un periodo pari a quello della sospensione.
All’atto della riattivazione, la Società ridetermina il premio dovuto sulla base della propria tariffa in vigore al momento della riattivazione e conteggia a favore del Contraente il rateo di premio pagato e non goduto ferma la forma tariffaria. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore ai 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al congua- glio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione ed il Contraente sarà tenuto al pagamento di tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.
› RIATTIVAZIONE PER ALTRO VEICOLO
All’atto della riattivazione, fermo quanto sopra, è consentito chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, applicando la disciplina della sostituzione del veicolo di cui all’art - 2.2 “Cessazione del rischio”, a condizione che:
› il veicolo uscente sia stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o deposi- tato in conto vendita o sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
› il veicolo entrante sia intestato al PRA alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, ovvero al coniuge o al locatario, o, in caso di società di persone, ad una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa.
› OSSERVAZIONE DEI SINISTRI
Anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avu- to durata non inferiore a 60 giorni, e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.
2.4 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente.
2.5 Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
2.6 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.
Parte II - Le garanzie assicurative
Garanzia I - Responsabilità Civile
ART. 3 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
3.1 Responsabilità Civile Auto
La Società assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.
L’assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:
a) per la circolazione del veicolo assicurato in aree private; per la circolazione nelle aree aero- portuali, la garanzia è prestata con il limite di Euro 6.000.000 per sinistro;
b) della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore a sensi della legge vigente per il veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell’ambito di questa estensione di garanzia è considerato terzo anche l’allievo conducente;
c) del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai veicoli dati a noleggio con conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circo- lazione del veicolo agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto e da smarrimento;
d) per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell’esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi mecca- nici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell’ambito di questa estensione di garanzia non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette opera- zioni e le persone trasportate;
e) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi duran- te la circolazione del veicolo assicurato, esclusi i danni al veicolo stesso;
f) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi; nell’ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
g) per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti delle persone trasportate (esclusa la vittima stessa) e del conducente fino alla concorrenza di Euro 1.500 per sinistro nel caso di soccorso vittime di incidenti e loro trasporto ad un posto di soccorso medico;
h) per i danni derivanti dal traino di rimorchi;
i) per i rimorchi muniti di targa propria va stipulata apposita assicurazione per i danni cagionati a terzi quando questi siano staccati dal veicolo trainante (rischio statico); i massimali indicati in polizza valgono esclusivamente per il rischio statico e non si cumulano, in caso di sinistro, con quelli del veicolo trainante qualora fossero ad esso agganciati.
In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti do- vuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesi- mi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.
3.2 Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante nel caso di:
a) veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
b) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto alla lettera c);
c) conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rin- novata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
d) relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto cose, l’assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto cose sul veicolo;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche;
f) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; l’assicurazione è operante anche in caso di circolazione all’estero;
g) veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o suo dipendente;
h) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza di danni
cagionati a terzi a seguito dell’inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.
Nei casi previsti alle lettere b), c), d) ed e) il diritto di rivalsa verrà limitato al 10% del risarci- mento liquidato con il massimo di Euro 5.000.
3.3 Modalità per la denuncia di sinistro
In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato deve:
› presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia utilizzando lo stampato “con- statazione amichevole” (modulo blu); la denuncia può essere effettuata anche presso la Società oppure telefonando al numero verde 800 - 258501;
› fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
› a richiesta, produrre in fotocopia la carta di circolazione ed il certificato di proprietà relativi al veicolo assicurato e patente del conducente il veicolo al momento del sinistro;
› trasmettere alla Società le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di docu- mentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 della Legge.
Inoltre, in caso di sinistro subito dal veicolo assicurato o dal conducente dello stesso limitata- mente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l’Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo, comunicando:
› l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
› i nomi degli assicurati;
› le targhe dei due veicoli coinvolti;
› la descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
› le generalità di eventuali testimoni;
› l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
› luogo, giorno ed ora in cui le cose sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare il danno;
› in caso di lesioni, i dati relativi ad età, attività del danneggiato, reddito, entità delle lesioni subi- te, attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, con indicazione del compenso spettante al professionista.
L’Assicurato che intenda disconoscere completamente il coinvolgimento del veicolo as- sicurato nel sinistro dovrà fornire alla Società dichiarazione di disconoscimento e prova a sostegno del mancato coinvolgimento nel presunto sinistro.
3.4 Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti dei ter- zi, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle sud- dette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempi- mento di tali obblighi.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
3.5 Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile Auto, la Società invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge.
In qualsiasi momento sia richiesto, l’attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al Contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, all’ac- quirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, entro 15 giorni dalla richiesta.
In caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita (qualora il Con- traente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, ces- sazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società invia la relativa attestazione aggiornata.
La Società non invia l’attestazione nel caso di:
› sospensione della garanzia in corso di contratto
› contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
› contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
› contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all’estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto),consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, se il periodo di osservazione risulta concluso la Società invia la relativa attestazione aggiornata;
› cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente dell’attestazio- ne dello stato di rischio, la Società ne rilascia un duplicato, su richiesta del Contraente, entro 15 giorni dalla richiesta stessa; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del veicolo, se persona diversa, e nei confronti dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di ri- servato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell’utilizzatore del veicolo.
ART. 4 › GARANZIE COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
A FRONTE DI APPOSITA PATTUIZIONE RIPORTATA SUL MODULO DI POLIZZA SONO CON- CEDIBILI LE SEGUENTI ESTENSIONI:
4.1 Rinuncia all’azione di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa:
› VEICOLO GUIDATO DA PERSONA NON ABILITATA: nei confronti del proprietario o locata- rio del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
› DANNI SUBITI DA TERZI TRASPORTATI QUANDO IL TRASPORTO AVVIENE IN MODO
IRREGOLARE: nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente, in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circo- lazione;
› GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACEN-
TI O PSICOTROPE: nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente, in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo che venga accertato uno stato di etilismo cronico.
4.2 Bonus Protetto
Nel caso in cui, nel periodo di osservazione, siano stato pagati uno o più sinistrì, anche a titolo parziale, che abbiano fatto evolvere la classe di merito in malus, secondo l’articolo 5.6, non si considera il primo in ordine di pagamento come da tabella sotto riportata.
Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.
L’estensione non verrà rinnovata se alla scadenza annuale del contratto la classe CU sarà superiore alla 7.
Tabella regole evolutive bonus protetto
Classi di provenienza | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1E | 1E | 1E | 1B | 3 | 7 |
1D | 1E | 1D | 1A | 4 | 8 |
1C | 1D | 1C | 1 | 5 | 9 |
1B | 1C | 1B | 2 | 6 | 10 |
1A | 1B | 1A | 3 | 7 | 11 |
1 | 1A | 1 | 4 | 8 | 12 |
Classi di provenienza | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 |
3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 |
4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 |
5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 16 |
6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 |
7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 18 |
4.3 Risarcimento in forma specifica
L’Assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, cioè attra- verso la riparazione diretta del veicolo secondo le modalità di seguito elencate:
› effettuare la denuncia di sinistro ai sensi dell’articolo 3.3;
› effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Officine Convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o consultando il sito internet della Società;
› consegnare, agli addetti dell’Officina, copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto dell’Assicurato questi dovrà corrispondere all’Officina la parte di costi a suo carico.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata. Nel caso in cui l’Assicurato non effettui la riparazione presso una delle Officine Convenzionate il danno verrà comunque risarcito con decurtazione dall’importo del danno pari alla per- centuale di sconto prevista per questa forma di garanzia ed applicata sul premio pagato dall’Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
La presente pattuizione è valida solo per i sinistri per i quali sia applicabile la disciplina del risar- cimento diretto ai sensi della normativa vigente e che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
ART. 5 › FORMA TARIFFARIA
Secondo quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, la presente assicurazione è stipulata nella seguente forma tariffaria:
5.1 Bonus / Malus
Il sistema prevede 23 classi di merito; per ciascuna classe il premio viene calcolato applicando un determinato coefficiente al premio base secondo la seguente tabella:
Tabella di coefficienti di determinazione del premio
Classi di merito | Autovetture |
1E | 0,40 |
1D | 0,42 |
1C | 0,44 |
1B | 0,46 |
1A | 0,48 |
1 | 0,50 |
2 | 0,53 |
3 | 0,56 |
4 | 0,59 |
5 | 0,62 |
6 | 0,66 |
7 | 0,70 |
Classi di merito | Autovetture |
8 | 0,74 |
9 | 0,78 |
10 | 0,82 |
11 | 0,88 |
12 | 0,94 |
13 | 1,05 |
14 | 1,15 |
15 | 1,35 |
16 | 1,65 |
17 | 2,00 |
18 | 2,50 |
Assegnazione della polizza
All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato ad una determinata classe secondo le re- gole di assegnazione in vigore al momento della stipulazione del contratto, disponibili presso i punti vendita e sul sito internet della Società.
Regole evolutive
Al termine dell’annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una nuova classe di merito sulla base della sinistrosità, in base alle regole dell’art. 5.3 e della sottostante tabella.
Tabella delle regole evolutive autovetture
Classi di provenienza | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
1E | 1E | 1B | 3 | 7 | 11 |
1D | 1E | 1A | 4 | 8 | 12 |
1C | 1D | 1 | 5 | 9 | 13 |
1B | 1C | 2 | 6 | 10 | 14 |
1A | 1B | 3 | 7 | 11 | 15 |
1 | 1A | 4 | 8 | 12 | 16 |
2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 |
3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 |
4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 |
5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 |
6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 |
7 | 6 | 10 | 14 | 18 | 18 |
Classi di provenienza | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 |
9 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 |
10 | 9 | 13 | 17 | 18 | 18 |
11 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 |
12 | 11 | 15 | 18 | 18 | 18 |
13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
In assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la differenza per- centuale tra la classe di provenienza e quella di assegnazione è riportata nella sottostante tabella:
Classi di provenienza | Classi di assegnazione | Differenza in percentuale |
1E | 1E | 0,00% |
1D | 1E | – 4,76% |
1C | 1D | – 4,55% |
1B | 1C | – 4,35% |
1A | 1B | – 4,17% |
1 | 1A | – 4,00% |
2 | 1 | – 5,66% |
3 | 2 | – 5,36% |
4 | 3 | – 5,08% |
5 | 4 | – 4,84% |
6 | 5 | – 6,06% |
7 | 6 – 5,71% |
Classi di provenienza | Classi di assegnazione | Differenza in percentuale |
8 | 7 | – 5,41% |
9 | 8 | – 5,13% |
10 | 9 | – 4,88% |
11 | 10 | – 6,82% |
12 | 11 | – 6,38% |
13 | 12 | – 10,48% |
14 | 13 | – 8,70% |
15 | 14 | – 14,81% |
16 | 15 | – 18,18% |
17 | 16 | – 17,50% |
18 | 17 | – 20,00% |
5.2 Periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i se- guenti periodi di effettiva copertura:
› 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
› periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
5.3 Sinistri
Al termine dell’annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una nuova classe in malus, determinata in base al pagamento, anche a titolo parziale, di sinistri nel corrispondente periodo di osservazione, per i quali si abbia alternativamente:
› una responsabilità principale;
› una responsabilità paritaria che, cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia pari o superiore al 51%.
L’assegnazione della classe è determinata altresì dai sinistri - che non siano già stati conside- rati - verificatisi nei periodi di osservazione precedenti.
Al termine dell’annualità assicurativa, la polizza è assegnata ad una nuova classe in bonus
se nel corrispondente periodo di osservazione:
› non si siano verificati sinistri;
› ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità minoritaria;
› ai sinistri pagati, anche a titolo parziale, sia stata attribuita una responsabilità paritaria che, cumulata a una o più responsabilità paritarie della medesima annualità o di precedenti, sia inferiore al 51%.
5.4 Riscatto sinistro
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro 6 mesi, il Contraente ha la facoltà di versare alla Società o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effet- tivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione prece- dente: i sinistri rimborsati non influiranno sull’assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell’annualità successiva.
Si possono riscattare i sinistri pagati nell’ultima annualità conclusasi per i quali si abbia una responsabilità principale o paritaria.
Parte II - Le garanzie assicurative
Garanzia II - Danni al veicolo
ART. 6 › GARANZIE
6.1 Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante. La garanzia non compren- de il caso di incendio verificatosi successivamente a furto o rapina.
6.2 Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
La Società, indennizza, fino alla concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza, i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del car- burante del veicolo assicurato:
› a terzi, in caso di danni non risarcibili ai sensi della Legge, esclusi i danni a persone e cose trasportate;
› al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al PRA del veicolo, o dell’usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing.
6.3 Xxxxx e rapina
La Società indennizza i danni materiali e diretti:
› per la perdita del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina;
› cagionati al veicolo stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati;
› verificatisi al veicolo durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina;
› danni da scasso: causati al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto o rapina con- sumati o tentati di cose non assicurate che si trovano all’interno del veicolo;
› subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio successivo al furto o rapina.
MEZZI DI PROTEZIONE
La garanzia furto, è stipulata sul presupposto che il veicolo sia dotato di uno o più mezzi di protezione dichiarati sul modulo di polizza.
In caso di presenza di impianto antifurto satellitare, antifurto Lo Jack, antifurto Block Shaft, o Antifurto Meck Lock System non verranno applicati gli scoperti eventualmente previsti in caso di furto totale.
Resta inteso che l’indennizzo sarà ridotto nella misura del 20% qualora al momento del sini- stro non sussistessero i mezzi di protezione dichiarati; l’indennizzo sarà ridotto nella misura del 50% con un minimo di Euro 5.000 qualora non sussistesse un impianto antifurto satelli- tare o antifurto Lo Jack o antifurto Block Shaft.
6.4 Eventi naturali
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: inondazioni, alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d’aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche. La Società indennizza inoltre i danni da allagamento, qualunque sia la causa dello stesso; in questo caso è fissato un limite di indennizzo pari ad Euro 2.000.
6.5 Eventi sociopolitici e atti vandalici
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabotaggio, di van- dalismo e dolosi in genere.
Sono comunque esclusi tutti i danni derivanti da circolazione.
6.6 Cristalli
La Società rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione o riparazione di parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto del veicolo assicurato, in caso di rottura degli stessi.
La garanzia è prestata, per ogni periodo assicurativo e indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, fino alla concorrenza del massimale riportato sul modulo di polizza, che diffe- risce a seconda che l’Assicurato si rivolga presso uno dei centri convenzionati segnalati dalla Società oppure presso altro centro.
Sono esclusi dalla garanzia le rigature e le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni.
6.7 Danni accidentali
› KASKO
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, con persone od animali; caduta di oggetti e materiali, ribaltamento e xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx o contro oggetti di qualsiasi tipo.
In caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, non si appli- cheranno gli scoperti previsti in polizza, e la liquidazione dello stesso avverrà sulla base degli stessi criteri utilizzati per la garanzia Collisione Agevolata.
› COLLISIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all’obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto o contro veicolo con guida di rotaie, purché identificato.
› COLLISIONE AGEVOLATA
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all’obbligo di assicurazione Responsabilità Civile Auto o contro veicolo con guida di rotaie, purché identificato.
La garanzia è prestata a valore a nuovo senza applicazione di alcun scoperto, tuttavia l’in- dennizzo non potrà in nessun caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Se pattuita la clausola di risarcimento in forma specifica, in caso di sinistro soggetto all’in- dennizzo diretto, l’Assicurato dovrà:
› effettuare la riparazione del veicolo assicurato, presso una delle Carrozzerie convenzionate che gli verrà comunicata contattando l’Agenzia o l’Ufficio Sinistri o consultando sito internet della Società;
› consegnare, agli addetti della Carrozzeria, copia della constatazione amichevole, i dati rela- tivi alla polizza e al sinistro e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.
In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata. Nel caso in cui l’Assicurato non effettui la riparazione presso una delle Carrozzerie Con- venzionate dall’importo indennizzabile sarà detratta una somma pari al 20% con il mas- simo di Euro 5.000.
ART. 7 › ESCLUSIONI
Per tutte le garanzie non sono risarcibili i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da terremoto (ad eccezione della garanzia Incendio);
c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
› del Contraente;
› dell’Assicurato;
› dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
› del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell’Assicurato;
› qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
E inoltre:
limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Rapina non sono risarcibili i danni:
e) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
f) causati da incendio derivante da eventi coperti dalla garanzia Collisione o Collisione agevolata;
g) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, di sabo- taggio, di vandalismo e ad esclusione della garanzia furto e rapina gli atti dolosi in genere;
h) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine.
Limitatamente alle garanzie Danni accidentali non sono risarcibili i danni:
i) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scadu- ta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
j) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle di- sposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera i);
k) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia alla Rivalsa;
l) successivi a furto o rapina;
m) conseguenti alla circolazione “fuoristrada”;
n) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
o) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo;
p) causati da eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inondazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine;
q) cagionati da cose o animali trasportati, nonché da operazioni di carico e scarico e di errato stivaggio;
r) subiti a causa di traino irregolare attivo o passivo, di manovra a spinta.
ART. 8 › DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
L’Assicurato in caso di sinistro deve:
› presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o la sede della Società oppure tele- fonare al numero verde 800 - 258501;
› fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
› informare La Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso;
e relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:
› nel caso di furto o rapina totali deve inoltre:
› presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, prov- vista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
› fornire originale della carta di circolazione; se asportata con il veicolo, trasmettere alla Società copia della denuncia di furto;
› fornire originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal PRA;
› fornire originale dell’estratto cronologico generale del PRA;
› fornire, se non asportate con il veicolo, tutte le copie delle chiavi;
› fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto nonché dell’esistenza e disponi- bilità del posto auto protetto, qualora questi presupposti siano stati dichiarati in polizza. In caso di posto auto protetto è irrilevante ai fini della liquidazione del danno che il veicolo fosse ricove- rato al momento del furto.
› rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società; l’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l’indenniz- zo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
› per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
› nel caso di furto o rapina parziali deve inoltre:
› presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, prov- vista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
› per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
› per i danni relativi al furto di parti del veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.) la Società ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti sostituite in mancanza delle quali non si procederà all’indennizzo;
› nel caso di incendio deve inoltre:
› se doloso presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
› fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
› in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
› per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
› nel caso di rottura cristalli deve inoltre:
› fornire documento fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo in caso di sosti- tuzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato;
› nel caso di eventi sociopolitici e atti vandalici deve inoltre:
› presentare immediatamente denuncia all’Autorità competente e fornire copia alla Società, prov- vista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verifichino all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
› in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
› per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
› la Società ha la facoltà di richiedere le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite in mancanza delle quali non si procederà ad alcun indennizzo;
› nel caso di eventi naturali deve inoltre:
› in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
› per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
› nel caso di garanzie Xxxxx Accidentali, deve inoltre:
› in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del veicolo a favore della Società;
› per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente. Infine la Società si riserva di richiedere, se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedi- mento penale per reati dolosi, gli atti relativi. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. La Società ha la facoltà di liquidare i danni parziali a riparazione avvenuta.
8.1 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
Salvo per le riparazioni necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’of- ficina o per consentire la regolare circolazione, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso della Società.
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’in- dennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.
L’Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società, né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.
8.2 Modalità di pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di furto totale o rapina, siano trascorsi 30 giorni da quello del sinistro.
Resta fermo il disposto dell’art. 2742 del Codice Civile, qualora il veicolo sia soggetto a privi- legio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.
Se per l’accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il paga- mento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.
8.3 Limiti di indennizzo
In ogni caso l’indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
8.4 Regola proporzionale
Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d’acquisto o documento equipollente.
8.5 Scoperto
Dall’importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, sono detratti gli importi eventual- mente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto.
In caso di contemporanea applicabilità di più scoperti, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente il maggiore.
8.6 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, oppure quando una di que- ste lo richieda, in caso di controversia, La Società e l’Assicurato potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione di due periti i quali, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.
Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l’Assicurato o ha sede l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impe- gna le parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
8.7 Diritto di surrogazione
I diritti e le azioni che l’Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmet- tono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, a La Società fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del veicolo, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato.
ART. 9 › FORME E TIPI DI GARANZIA - VALORI ASSICURATI
9.1 Forme e tipi di garanzia
Con riferimento a tutte le garanzie, ad eccezione delle garanzie Cristalli e Collisione Agevolata che son sempre prestate a valore a nuovo, l’assicurazione, sulla base di quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può essere prestata nelle seguenti forme:
› VALORE COMMERCIALE: la Società si impegna a indennizzare:
› in caso di danno totale: una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo determinato - se censito - sulla base dell’ultima quotazione della rivista di riferimento dispo-
nibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del sinistro;
› in caso di danno parziale: una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni con applicazione del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso.
› VALORE A NUOVO: la Società si impegna a indennizzare:
› in caso di danno totale verificatosi nel periodo indicato sul modulo di polizza decorrente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo, determinato sulla base dell’ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore a nuovo degli accessori aggiuntivi, se assicurati;
› in caso di danno parziale, verificatosi nel periodo indicato sul modulo di polizza decorrente dalla data di prima immatricolazione del veicolo assicurato, una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni, senza applicazione del degrado, salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva ai periodi indicati sul modulo di polizza, una somma calcolata in base ai criteri seguiti per la forma “Valore commerciale”.
Per i veicoli non riportati nella rivista di riferimento, o per i mesi non censiti, il valore del vei- colo verrà determinato sulla base del valore attribuito da altre pubblicazioni specializzate nel settore.
L’assicurazione, inoltre, in base a quanto pattuito e riportato sul modulo di polizza, può es- sere prestata nel tipo:
› completo: la Società assicura il danno totale e il danno parziale;
› totale: la Società assicura il solo danno totale;
› parziale: la Società assicura il solo danno parziale.
Per danno totale si intende il danno quando il veicolo, in seguito a furto o rapina, non sia sta- to ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
9.2 Rivista di riferimento
Per rivista di riferimento si intende la rivista riportata sul modulo di polizza.
9.3 Valori assicurati
L’assicurazione è prestata per i valori dichiarati dal Contraente e riportati nelle seguenti caselle del modulo di polizza:
› “Valore base del veicolo”;
› “Valore degli accessori aggiuntivi”;
Per “accessori” si intendono le installazioni stabilmente fissate al veicolo, compresi gli appa- recchi antifurto di qualsiasi tipo e gli “apparecchi fonoaudiovisivi” intendendo per tali: radio, Bluetooth, navigatori satellitari, lettori CD/DVD, televisori ed altri apparecchi del genere purché stabilmente fissati al veicolo. L’assicurazione è altresì estesa al furto e incendio degli impianti satellitari forniti dalla Società convenzionata con l’Impresa.
Si distinguono accessori:
› di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo senza supplemento al prezzo base di listino;
› aggiuntivi, se sono forniti dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino oppure se, forniti dalla casa costruttrice o da altre ditte, sono installati sul veicolo successi- vamente all’acquisto.
Gli accessori che non costituiscono normale dotazione del veicolo ma che vengono forniti gra- tuitamente al momento dell’acquisto del veicolo si intendono aggiuntivi e non di serie.
La casella “Valore base del veicolo” comprende il valore degli accessori di serie.
Parte II - Le garanzie assicurative
Garanzia III - Perdite pecuniarie
ART. 10 › GARANZIE
10.1 Garanzie speciali
La Società garantisce, con la presente assicurazione, i rischi relativi alle garanzie sottoscritte sul modulo di polizza come riportate nella seguente tabella, secondo le modalità descritte per ciascuna garanzia.
Garanzie | Autoveicoli |
Pacchetto A | Tassa di proprietà, Sostituzione serrature, Recupero - Traino e Custodia, |
Pacchetto B | Rimborso ambulanza, Sequestro penale, Bagagli trasportati |
Documenti | Immatricolazione veicolo sostitutivo, Xxxxxxxx spese di reimmatricolazione, Perdita totale, Duplicazione patente |
› TASSA DI PROPRIETÀ: la Società rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato dan- no totale, la quota di tassa di proprietà del veicolo assicurato corrispondente al periodo che intercorre dal giorno del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.
› SOSTITUZIONE SERRATURE: la Società rimborsa, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acqui- rente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura delle portiere o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro.
› RECUPERO - TRAINO - CUSTODIA: la Società rimborsa in caso di sinistro, le spese soste- nute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per ogni sinistro.
› IMMATRICOLAZIONE VEICOLO SOSTITUTIVO: la Società rimborsa, in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufrut- tuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per l’immatrico- lazione di un veicolo.
Il rimborso:
› è integrale se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale uguale o inferiore a quella del veicolo assicurato;
› è pari alle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se il nuovo veicolo ha una potenza fiscale superiore;
› corrisponde alle spese di voltura con il limite delle spese di immatricolazione del veicolo assicurato, se questo è sostituito da veicolo usato.
Il rimborso non comprende l’importo di eventuali imposte straordinarie.
› RIMBORSO SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE: la Società rimborsa le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per la re immatricolazione a seguito di:
a) distruzione, furto o smarrimento della targa;
b) perdita dei documenti di circolazione in conseguenza di furto parziale (successivo ritro- vamento) o incendio parziale;
c) ritrovamento del veicolo dopo furto o rapina con il telaio contraffatto; in questo caso il rimborso comprenderà anche le spese per la ripunzonatura.
› RIMBORSO AMBULANZA: la Società, in caso di trasporto con autoambulanza a seguito di incidente, rimborsa le spese sostenute dal conducente e dai terzi trasportati sul veicolo.
› SEQUESTRO PENALE: in caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti da circolazione avvenuti durante il periodo di validità della polizza, La Società indennizza le spese di dissequestro, nella misura stabilita convenzionalmente in Euro 25 per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo con il massimo di 30 giorni. La ga- ranzia opera a condizione che la procedura sia instaurata e seguita da legali di fiducia della Società e vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
› BAGAGLI TRASPORTATI: la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti in conse- guenza di incendio o incidente con altro veicolo identificato, limitatamente ai bagagli del conducente e dei trasportati, fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro; la garanzia è valida esclusivamente per i beni di proprietà del conducente o dei trasportati, con esclu- sione di: preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonoaudiovivisi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di artigianato.
› PERDITA TOTALE: in caso di sinistro che abbia determinato danno totale, la Società trami- te una società appositamente incaricata, provvede a reperire in nome e per conto dell’inte- statario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, i seguenti documenti:
› estratto cronologico generale del veicolo rubato;
› certificato di perdita di possesso del veicolo. Le spese sono a totale carico della Società.
› DUPLICAZIONE PATENTE: la Società rimborsa, in caso di furto o smarrimento della paten- te di guida, le spese sostenute dall’intestatario al PRA, o usufruttuario, o dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing per la duplicazione della stessa.
10.2 Denuncia di sinistro e obblighi relativi
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
› presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o la Società oppure telefonare al numero verde 800 - 258501;
› fornire i dati relativi alla polizza e al sinistro e la documentazione che verrà richiesta
Parte II - Le garanzie assicurative
Garanzia IV - Infortuni
ART. 11 › INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Società assicura, nei limiti riportati nel modulo di polizza, il conducente del veicolo assicurato per gli infortuni derivanti da incidenti durante la circolazione del veicolo stesso.
La garanzia vale purché il conducente sia in possesso di valida e regolare patente di abilitazione alla guida a norma delle disposizioni vigenti oppure, se in possesso di patente idonea ma scaduta, che venga rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, a meno che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso.
La garanzia comprende anche gli infortuni:
› avvenuti durante la circolazione, nel dare assistenza in caso di incidente stradale;
› derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
› avvenuti durante la salita e la discesa dal veicolo o durante le riparazioni di emergenza effettuate sulla strada, necessarie per riprendere la marcia;
› avvenuti durante tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che il conducente non vi abbia preso parte attiva.
Resta inteso che per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce, come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche oggettivamente constatabili, indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’Assicurato.
Se avvenuti durante la guida sono considerati infortuni anche:
› l’asfissia causata da gas o vapori;
› l’annegamento;
› l’assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le cadute di fulmini, le scariche elet- triche, altre influenze termiche o atmosferiche;
› le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini.
11.1 Morte
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell’Assicurato, la Società - salvo diverse indicazioni dell’Assicurato - effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro.
L’indennizzo viene riconosciuto purché la morte avvenga entro 2 anni dal giorno dell’infor- tunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Se il medesimo infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza, oltre la mor- te dell’Assicurato, anche quella del coniuge - se pure la loro morte avvenga in tempi diversi
- la Società raddoppia la quota d’indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di 18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell’Assicurato o del coniuge.
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata prevista in caso di morte.
La liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile.
Se successivamente è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, o risulti che la morte non è dipesa da infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto alla restituzione della somma assicurata.
11.2 Invalidità permanente
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società effettua, in caso di invalidità permanente, il pagamento di una percentuale della somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità permanente, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all’art 12.5.
Per invalidità permanente si intende la perdita definitiva, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
L’indennizzo viene riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall’infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, in ogni caso verrà espressa la valutazione - che deve intendersi definitiva ai sensi di polizza - in riferimento al quadro presentato dall’Assicurato in quel momento.
Il grado di invalidità è accertato secondo i seguenti criteri:
› per quanto riguarda il rachide cervicale, verranno indennizzati solo i postumi permanenti conseguenti a lussazione o frattura di uno o più corpi vertebrali, esclusi tutti i postumi conse- guenti a qualsivoglia altra lesione, quale contusione, distorsione, distrazione, sublussazione;
› nei casi di preesistenti mutilazioni conseguenti a infortuni, postumi di pregresse malattie od intossicazioni croniche o invalidanti, malformazioni o difetti fisici, l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette causate dall’infortunio, senza riguardo al maggior pregiudi- zio derivante dalle condizioni preesistenti;
› la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di limitazione della funzionalità le percen- tuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
› nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
› la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti o loro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
› per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicare pre- sidi correttivi;
› in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le per- centuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
› in caso di constatato mancinismo le percentuali riferite all’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e viceversa.
Nei casi non specificati nella tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai sopra indicati criteri tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla sua professione.
Franchigia: limitatamente alla presente garanzia si applica la franchigia pattuita in polizza;
› tale franchigia non si applica se il grado di invalidità permanente è pari ad almeno il 30%
Il danno viene risarcito al 100% se il grado di invalidità permanente è pari ad almeno il 70%.
Ed inoltre:
› sulla parte eccedente Euro 130.000 e inferiore a Euro 200.000, l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente è superiore al 5% del totale e, in ogni caso, l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 5%;
› sulla parte eccedente Euro 200.000, l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità per- manente è superiore al 10% del totale e, in ogni caso, l’indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 10%.
11.3 Diaria da ricovero
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, la Società assicura la correspon- sione dell’importo giornaliero assicurato.
L’indennizzo in caso di ricovero viene computato dal giorno di ricovero e termina il giorno antecedente la dimissione, con il massimo di 360 giorni, complessivamente per uno o più ricoveri relativi allo stesso infortunio.
Successivamente ad un ricovero di durata superiore a 12 giorni consecutivi, la Società cor- risponde all’Assicurato anche un indennizzo giornaliero di “convalescenza” che indipenden- temente dalla sua concreta necessità e durata, viene forfettariamente riconosciuto per un periodo di 12 giorni.
L’indennizzo per la convalescenza viene corrisposto in misura giornaliera pari al 50% di quella garantita per il ricovero.
Per “Istituto di cura” si intende l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzio- nate al Servizio Sanitario Nazionale che private, regolarmente autorizzate al ricovero dei ma- lati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno, nonché colonie della salute e cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
11.4 Rimborso spese sanitarie
Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti il ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura sia in Italia che all’estero, la Società rimborsa le spese sani- tarie sostenute, sino alla concorrenza del massimale assicurato, per:
› xxxxxxx xx xxxxxx e di chirurghi;
› diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l’intervento;
› rette di degenza;
› assistenza e cure mediche, consulti, trattamenti terapeutici;
› accertamenti diagnostici;
› trasporto in ambulanza all’Istituto di cura.
In caso di danni estetici al viso dovuti a sfregi e deturpazioni conseguenti ad infortunio, ven- gono rimborsate le spese documentate sostenute dall’Assicurato entro 2 anni dalla gua- rigione clinica, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica; sono in ogni caso escluse le protesi dentarie.
11.5 Esclusioni
L’assicurazione non è operante per gli infortuni:
a) subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o dalle seguenti infermità mentali:
sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi, in quanto le lesioni prodotte dall’infortunio siano in relazione con le predette condizioni patologiche;
b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle rela- tive prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) causati in occasione di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
d) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
e) avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui alla lettera d);
f) avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7 e 187 n° 8 del Codice della Strada e successive modifi- che; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all’azione di rivalsa;
g) occorsi in occasione dell’uso del veicolo in modo illecito o contro la volontà del Contra- ente;
h) causati da:
› esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione ar- tificiale di particelle atomiche;
› guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
11.6 Rinuncia alla surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, all’azione di surroga che le compete in base all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
11.7 Limiti di età
L’assicurazione non è operante se il conducente ha un’età superiore a 75 anni alla data del sinistro.
ART. 12 › DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
12.1 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
In caso di sinistro, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
› presentare tempestivamente denuncia presso l’Agenzia o la Società;
› fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
› produrre certificato medico attestante l’entità e la sede delle lesioni; il decorso delle stesse deve poi essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta;
› per le garanzie “Diaria da ricovero” e “Rimborso spese sanitarie”, presentare copia confor- me della cartella clinica completa, di certificati medici e delle fatture in originali di spesa che saranno successivamente restituite dalla Società.
L’Assicurato, i suoi familiari e aventi diritto, devono consentire la visita ai medici della So- cietà e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
12.2 Cumulo di indennizzi
L’indennizzo per morte non è cumulabile con quello per l’invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l’Assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai benefi- ciari la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.
Gli altri indennizzi sono invece cumulabili con quelli per invalidità permanente e per morte.
12.3 Controversie - Arbitrato irrituale
In caso di controversie sul grado di invalidità permanente o sull’applicazione dei criteri di in- dennizzabilità, sulla misura dei rimborsi o delle indennità, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere se ed in quale misura sia dovuto l’indennizzo, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impu- gnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali.
I risultati delle operazioni devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Tale rifiuto deve risultare nel verbale definitivo.
12.4 Pagamento dell’indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società li- quida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 30 giorni.
Per gli infortuni avvenuti all’estero il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
12.5 Tabella Infortuni:
Sinistro
Destro
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
› un arto superiore | 70% 60% | |
› una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
› un pollice | 18% | 16% |
› un indice | 14% | 12% |
› un medio | 8% | 6% |
› un anulare | 8% | 6% |
› un mignolo | 12% | 10% |
› la falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
› una falange di un altro dito della mano |
1/3 del valore del dito
Anchilosi:
› della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% | 20% |
› del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% | 15% |
› della falange ungueale dell’alluce
2,5%
Perdita anatomica o funzionale di arto inferiore:
› del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10% 8%
Paralisi completa:
› del nervo radiale | 35% | 30% |
› del nervo ulnare | 20% | 17% |
Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato:
› del capo prossimale o distale del bicipite brachiale | 5% | 4% |
› di un tendine della cuffia dei rotatori | 5% | 4% |
› al di sopra della metà della coscia | 70% |
› al di sotto di metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% |
› al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba | 50% |
› di un piede | 40% |
› di ambedue i piedi | 100% |
› di un alluce | 5% |
› di un altro dito del piede | 1% |
Postumi di lesioni meniscali:
› se complete e disposte in senso traversale | 3% |
› in tutti gli altri casi | 1% |
Postumi di rottura completa di legamenti al ginocchio:
› collaterale interno | 12% |
› collaterale esterno | 8% |
› crociato anteriore | 6% |
› crociato posteriore 6%
Anchilosi:
› dell’anca in posizione favorevole | 35% |
› del ginocchio in estensione | 25% |
› della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragali | 15% |
Paralisi completa del nervo:
› sciatico popliteo esterno 15%
Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivato:
› tendine di Achille | 4% |
› quadricipite femorale | 5% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
1%
Esiti di frattura scomposta di una costa
› una vertebra cervicale | 12% |
› una vertebra dorsale | 5% |
› 12a dorsale | 10% |
› una vertebra lombare |
10%
Esiti di frattura del sacro 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme 5% |
Perdita totale anatomica o funzionale di: |
› un occhio | 25% |
› ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
› un orecchio | 10% |
› ambedue gli orecchi | 40% |
Stenosi nasale assoluta: | |
› monolaterale | 4% |
› bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di: | |
› un rene | 15% |
› della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Parte II - Le garanzie assicurative
Garanzia V - Assistenza
ART. 13 › OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La Società garantisce, tramite la Struttura Organizzativa Europ Assistance, le prestazioni elencate sulla base della forma di garanzia prescelta.
Il servizio viene offerto nelle forme: ORO, ARGENTO e SOLO TRAINO. Resta inteso che:
› ogni singola prestazione non può essere fornita per ciascun Assicurato più di tre volte per pe- riodo assicurativo;
› il diritto alle prestazioni non sussiste qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
› qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
› qualora l’Assicurato usufruisca di prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società, queste sa- ranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso degli even- tuali maggiori costi;
› l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa assicura- zione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei periti eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso;
› tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata;
› l’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
Inoltre, fermo restando quanto previsto all’art. 4 Auto in sostituzione, nell’ambito della presente garanzia:
› per “incidente” si intende la collisione con altro veicolo, l’urto contro un ostacolo fisso, il ribalta- mento, l’uscita di strada che provochino al veicolo danni tali da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condi- zioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri;
› per “guasto” si intende qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo tale da determinarne il fermo immediato o, comunque, da impedirne la marcia sussistendo il rischio di aggravamento del danno o condizioni di insicurezza per il conducente o i passeggeri.
Le prestazioni sono fornite ai veicoli secondo le modalità della seguente tabella:
Autovetture
Forma Argento | Soccorso stradale, Officina mobile, Recupero veicolo uscito di strada, Auto in sostituzione (7 giorni), Autodemolizione, Viaggio per recupero veicolo, Rimpatrio del veicolo, Assistenza telefonica, Pronto guasti. |
Forma Oro | Auto in sostituzione (30 giorni), Rientro passeggeri, Spese d’albergo, Viaggio di un familiare, Autista a disposizione, Accompagnamento minori, Invio pezzi di ricambio, Anticipo spese di prima necessità, Anticipo spese legali, Interprete a disposizione, Rimpatrio sanitario, Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, Rimpatrio salma, Abbandono legale, Invio di autoambulanza, Consulenza medica. |
Solo traino | Soccorso stradale in forma specifica |
Le prestazioni fornite con la forma “ORO” comprendono anche quelle fornite con la forma “ARGENTO”
1 Soccorso stradale
Qualora il veicolo abbia subito:
› un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
› un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soc- corso per trainare il veicolo stesso in accordo con l’Assicurato presso l’officina convenzionata più vicina o, in alternativa e se si trovano entro un raggio di 50 Km, all’officina indicata dallo stesso o al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure alla residenza o al domicilio dell’Assicurato.
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto e l’Assicurato abbia stipulato la garanzia RCA con la presente polizza scegliendo la condizione Risarcimento in forma specifica la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso esclusivamente presso la Carrozzeria Convenzionata più vicina.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato:
› le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
› le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
2 Officina mobile
Qualora il veicolo abbia subito:
› un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
› un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento;
con danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invia la stessa per la riparazione.
L’Officina Mobile interverrà anche nell’ipotesi di casuale foratura di pneumatico; in questo caso l’unico pneumatico utilizzato per la sostituzione sarà quello in dotazione al veicolo.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, la stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione soccorso stradale.
La Società terrà a proprio carico il costo della manodopera e dell’intervento.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio o dei liquidi eventualmente utilizzati per l’intervento e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
3 Recupero veicolo uscito di strada
Qualora il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e non riesca a ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa interviene con il mezzo di soccorso appropriato per riportare il veicolo nell’ambito della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 200 per sinistro.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
4 Auto in sostituzione
Qualora l’autovettura abbia subito:
› un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tali da comportare una riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dall’officina incaricata della riparazione, - un furto totale o una rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura equivalente e comunque di cilindrata non superiore a 2000 cc. per il periodo di tempo necessario alle eventuali riparazioni e comunque per un massimo di 7 giorni per la forma Argento o 30 giorni per la forma Oro per sinistro e con percorrenza illimitata.
In caso di guasto, la garanzia è prestata per un massimo di 7 giorni indipendentemente dalla forma di garanzia scelta.
L’autovettura sostitutiva è messa a disposizione:
› tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa;
› secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali delle stesse; (è regola consuetu- dinaria da parte delle società di autonoleggio di fissare dei limiti di età per l’erogazione dell’auto sostitutiva e di richiedere carta di credito a titolo di garanzia);
› presso le stazioni di noleggio delle stesse;
› secondo gli orari di apertura delle stesse.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato:
› le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti;
› le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
› ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di auto- noleggio che dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
5 Autodemolizione
Qualora il veicolo abbia subito un incidente o un incendio, anche in conseguenza di furto o rapina e in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba essere cancellato al PRA e demolito, la Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione.
A tal fine l’Assicurato deve comunicare il proprio codice fiscale, nonché produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
› in originale:
› Carta di Circolazione;
› Certificato di Proprietà;
› targhe autoveicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l’Assicurato deve produrre l’origina- le della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro o la ricevuta temporanea sostitutiva e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal PRA.
› in copia:
› documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA.;
› documento di riconoscimento valido dell’incaricato della consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al PRA.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
La Società tiene a proprio carico:
› le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi;
› le spese relative alla cancellazione al PRA ed alla demolizione del veicolo medesimo.
Sono a carico dell’Assicurato:
› gli eventuali costi di deposito del veicolo;
› le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
6 Viaggio per recupero del veicolo
Qualora il veicolo abbia subito:
› un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da com- portare una riparazione certificata dall’officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero;
› un furto o una rapina e sia stato ritrovato ad oltre 50 Km dal comune di residenza del pro- prietario, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’Assicurato stesso, La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti. La prestazione è operante quando il veicolo da recuperare, in Italia o all’estero, si trovi ad almeno 50 Km dal comune di residenza del proprietario.
7 Rimpatrio del veicolo
Qualora il veicolo abbia subito:
› un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da comportare un fermo veicolo certificato dall’officina superiore a 5 giorni;
› un furto totale o una rapina e venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa organizza il rimpatrio del veicolo dal luogo di giacenza al luogo con- cordato con l’Assicurato, con i mezzi dalla stessa ritenuti opportuni.
La Società tiene a proprio carico:
› le spese relative al trasporto;
› le spese della giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Orga- nizzativa;
Sono a carico dell’Assicurato:
› le spese relative ai diritti doganali;
› i costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori, nonché di certifi- cazione del fermo veicolo;
› l’eventuale spesa eccedente il valore commerciale del relitto dopo il sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero o, limitatamente al furto totale o rapina, il sinistro si verifica in Italia ma il veicolo viene ritrovato all’estero.
8 Assistenza telefonica
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso informazioni relative a:
› viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
› situazione metereologica sulle strade;
› normativa in materia di R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, Carta di Circolazione, Codice della Strada;
› servizi turistici (traghetti, formalità per viaggi all’estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei). Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all’estero, siano im- possibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmet- tere loro i messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.
9 Pronto guasti
La Struttura Organizzativa fornisce al Proprietario del veicolo o al conducente dello stesso infor- mazioni e consulenze tramite tecnico relative a qualsiasi anomalia nel funzionamento del veico- lo e dirette a risolvere eventuali impedimenti alla marcia, nei limiti della diagnosi a distanza.
10 Rientro passeggeri - Prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo abbia subito:
› un incidente, un incendio, un guasto, un furto tentato o parziale, una rapina tentata, tale da com- portare una riparazione certificata dall’officina superiore a 36 ore in Italia o 5 giorni all’estero;
› un furto totale o una rapina senza ritrovamento del veicolo, la Struttura Organizzativa mette in condizione il conducente ed eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di de- stinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe o, su richiesta dell’Assicurato, un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Società tiene a proprio carico, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 1.000 per sinistro, il relativo costo.
Sono a carico dell’Assicurato le eventuali eccedenze.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
11 Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali tra- sportati abbiano subito un infortunio non curabile nell’ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante.
La Struttura Organizzativa provvede a:
a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l’Assicurato;
b) organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
› aereo sanitario;
› aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
› treno, in prima classe;
› autoambulanza;
c) assistere l’Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in paesi europei.
L’Assicurato deve comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.
Non danno luogo alla prestazione:
a) le terapie riabilitative;
b) le malattie infettive e ogni altra patologia da cui sia affetto l’Assicurato nei casi in cui il trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia e all’estero.
12 Abbandono legale
Qualora il veicolo abbia subito:
› un incidente, un incendio, un guasto, un furto parziale o una rapina tentata
› un furto totale o una rapina, con ritrovamento con danni tali per cui il valore commerciale del veicolo risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Strut- tura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco in base alla normativa vigente nel Paese dove si trova il veicolo.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Sono a carico dell’Assicurato:
› i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso;
› i costi per tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
13 Invio pezzi di ricambio
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina parziali e i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dello stesso non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede, se reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia, ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
La Società tiene a proprio carico:
› i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione.
Sono a carico dell’Assicurato:
› il costo dei pezzi di ricambio;
› le eventuali spese doganali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
14 Anticipo spese prima necessità
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un guasto, un furto o una rapina e il conducente od eventuali trasportati del veicolo debbano sostenere delle spese impreviste e non sia loro possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto degli stessi, a titolo di anticipo, al pagamento di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500 per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
15 Anticipo spese legali
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto, debba sostenere delle spese legali e non possa provvedere direttamente, la Struttura Organizzativa provvede per conto dello stesso a versare a titolo di anticipo l’onora- rio di un legale fino a un massimo di Euro 3.500 per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
16 Interprete a disposizione
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e
› il conducente si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto
› il conducente o eventuali trasportati vengano ricoverati in ospedale e necessitino di un inter- prete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
17 Rimpatrio sanitario
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali tra- sportati abbiano subito un infortunio e necessitino, a giudizio dei medici della Struttura Organiz- zativa in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla loro residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede ad effettuare il trasporto con quello tra i seguenti mezzi che i medici ritengono più idoneo:
› aereo sanitario;
› aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
› treno prima classe o, se necessario, il vagone letto;
› autoambulanza
La prestazione non è dovuta:
› nei casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
› qualora l’infortunato addivenga a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso è ricoverato.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi, incluse:
› l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa;
o, in alternativa:
› la presenza durante il viaggio di un familiare presente sul posto. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
18 Rimpatrio salma
Qualora il veicolo abbia subito un incidente e il conducente o gli eventuali trasportati siano deceduti, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma o delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia.
La Società tiene a proprio carico le relative spese. Sono a carico dell’Assicurato:
› le spese relative alla cerimonia funebre;
› l’eventuale recupero della salma.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica all’estero.
19 Invio di autoambulanza
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati successivamente al ricovero di primo soccorso, necessitino di un trasferimento, la Struttura Organizzativa invia direttamente l’autoambulanza.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo per sinistro.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia o all’estero.
20 Consulenza medica
Qualora il veicolo abbia subito un incidente in seguito al quale il conducente o gli eventuali tra- sportati abbiano subito un infortunio e necessitino di una consulenza medica, la Struttura Orga- nizzativa fornisce, agli stessi o al loro medico, consulenza di carattere generale, con esclusione di diagnosi o prescrizioni, relativa alla prestazione più opportuna da effettuare in suo favore o informazioni su servizi di soccorso di urgenza, medici generici e specialisti, centri di cura e strutture sanitarie, esistenza e reperibilità di farmaci.
21 Spese d’albergo
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, un incendio, un guasto, un furto o una rapina e ciò comporti una sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare e prenotare un albergo per il conducente e gli eventuali trasportati per il periodo di sosta forzata.
La Società, fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 500 per sinistro, tiene a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
22 Viaggio di un familiare
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente abbia subito un infortunio, sia ricoverato in un Istituto di cura, si trovi da solo ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona appartenente al suo nucleo familiare residente in Italia, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso il conducente ricoverato.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
La prestazione è operante quando il conducente sia ricoverato, in Italia o all’estero, ad al- meno 50 Km dal proprio comune di residenza.
23 Autista a disposizione
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:
› abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di guidare oppure
› abbia subito il ritiro della patente e nessuno dei trasportati sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed i trasportati fino al loro comune di residenza in Italia.
La Società tiene a proprio carico il costo dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante, di pedaggio in genere e dei traghetti. La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
24 Accompagnamento di minori
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, in seguito al quale il conducente:
› abbia subito un infortunio o contratto una malattia per i quali non sia in condizioni di guidare oppure
› abbia subito il ritiro della patente e i trasportati abbiano meno di 15 anni, la Struttura Organiz- zativa mette a disposizione della persona residente in Italia indicata dal conducente, un bigliet- to aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno per ricondurre i minori nel proprio luogo di residenza in Italia.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica, in Italia o all’estero, ad almeno 50 Km dal comune di residenza del conducente.
25 Soccorso stradale in forma specifica
Qualora il veicolo abbia subito un incidente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mez- zo di soccorso per trainare il veicolo stesso presso la Carrozzeria Convenzionata più vicina.
La Società tiene a proprio carico il relativo costo.
Al momento del sinistro l’Assicurato dovrà:
› fornire alla Struttura Organizzativa i dati relativi alla polizza specificando che trattasi di richiesta di risarcimento in forma specifica.
Sono a carico dell’Assicurato:
› le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
› le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali.
La prestazione è operante quando il sinistro si verifica in Italia.
13.1 Esclusioni
Le prestazioni non sono dovute in caso di:
› partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
› atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o comunque in caso di sini- stri avvenuti in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
› tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi sociopolitici e atti vandalici” se stipulata;
› terremoti;
› eruzioni vulcaniche, alluvioni, caduta di neve, ghiaccio e pietre, frane, grandine, inon- dazioni e straripamenti, mareggiate e smottamenti di terreno, trombe d’aria e uragani, valanghe e slavine, salvo quanto pattuito nella garanzia “Eventi naturali” se stipulata;
› esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
› dolo dell’Assicurato o partecipazione dello stesso a delitti dolosi;
› avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
› avvenuti quando il veicolo è guidato da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il disposto di cui sopra;
› avvenuti quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7 e 187 n° 8 del Codice della Strada e successive modifiche; salvo sia stata pattuita la condizione Rinuncia all’azione di rivalsa.
13.2 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi
In caso di sinistro, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato deve:
› contattare la Struttura Organizzativa Europ Assistance alternativamente:
› telefonando al numero verde universale (in funzione 24 ore su 24):
00800 - 12102004
o altro n° telefonico
› inviando un fax al numero:
› comunicare con precisione:
+39 02 58286.054
+39 02 58477.201
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di polizza
4. Tipologia veicolo e Numero di targa
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza;
’ fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, giustificativi, fatture, ricevuta e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione;
’ comunicare entro 3 giorni dalla data del sinistro l’esistenza di assicurazioni per le quali l’Assicurato abbia diritto a prestazioni analoghe a quelle fornite dalla Società.
Norme finali
ART. 14 › CONDIZIONI SPECIALI
LE SEGUENTI CONDIZIONI SONO OPERANTI IN QUANTO IL RELATIVO CODICE SIA ESPRES- SAMENTE RICHIAMATO SUL MODULO DI POLIZZA.
› Deroga all’art. 2.1 - codice A (esclusivamente per le garanzie diverse dall’RCA)
Il presente contratto cessa alla sua naturale scadenza senza l’estensione dei 15 gg prevista dalla legge n. 24/2012.
› Dichiarazione di esonero dalle imposte e dal contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione - codice B
Premesso che il veicolo assicurato è immatricolato nella Repubblica di San Marino con targa RSM o nella Città del Vaticano con targa SCV, la Società non applica sulla presente polizza né l’imposta sulle assicurazioni né il contributo al Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto disposto dall’ar- xxxxxx 00, xxxxx 0, xxx Xxxxxxx Xegislativo 15/1/1992, n° 42.
› Somme assicurate al netto IVA - codice C
Premesso che le somme assicurate sono al netto di IVA, si conviene che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell’importo indennizzabile verrà effettuata al netto della predetta imposta.
› Veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione - codice D
La Società garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del veicolo al solo scopo di prova, collaudo o dimostrazione, a condizione che il Contraente sia munito dell’autorizzazione ad esercitare il commercio di compravendita di veicoli usati rilasciata dalle autorità competenti.
La Società si riserva il pieno diritto di rivalsa in caso di:
› utilizzo dei tagliandi di assicurazione difforme da quanto stabilito;
› uso del veicolo differente da quello a scopo di prova, collaudo, dimostrazione.
› Veicoli circolanti con targa provvisoria - codice E
La Società garantisce, con la presente assicurazione, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di veicolo munito di targa provvisoria, a condizione che il Contraente sia munito di foglio di via rilasciato dalle autorità competenti.
La Società si riserva il pieno diritto di rivalsa in caso di circolazione senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via.
› Veicoli allestiti per la guida e il trasporto dei disabili - codice F
Il veicolo è allestito o adattato in modo speciale per il trasporto e la guida di persone disabili.
› Polizza poliennale: biennale - codice G, triennale - codice H
Su specifica richiesta del Contraente, si conviene che la polizza venga stipulata con durata di due o tre anni.
In entrambi i casi si richiede il pagamento anticipato del premio per l’intero periodo di assicurazio- ne ed inoltre, per esse, si applicano le regole sottostanti:
› l’articolo 2.2 “Cessazione del rischio” è sostituito dal seguente:
› 2.2 “Cessazione del rischio”
Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di de- posito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.
In questo caso:
› il Contraente può chiedere entro 30 giorni dalla cessazione del rischio, che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA; in questo caso, sarà emesso apposito documento contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto;
› altrimenti, la cessazione del rischio comporta la risoluzione del contratto e il premio resta ac- quisito alla Società;
› l’articolo 2.3 “Sospensione e riattivazione del contratto” non è applicabile e quindi non è am- messa la sospensione del contratto;
› se all’interno delle Garanzie Speciali, articolo 10.1, è sottoscritto il pacchetto A, è prevista la seguente garanzia:
› Rimborso premio
› La Società si impegna a rimborsare, in caso di perdita totale del veicolo assicurato a seguito di furto, rapina, incidente stradale, guasto, incendio, demolizione, l’importo equivalente alla parte di premio, comprese le imposte, della presente assicurazione, pagata e non usufruita per il periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della polizza; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato trascorsi 30 giorni da quello del sinistro e a condizione che, in caso di furto o rapina, il veicolo non sia stato ritrovato.
ART. 15 › CLAUSOLE DI VINCOLO
LE CLAUSOLE CHE SEGUONO VALGONO ESCLUSIVAMENTE SE IL RELATIVO CODICE È RIPORTATO NEL MODULO DI POLIZZA CON L’INDICAZIONE DELL’ENTE VINCOLATARIO E DELLA DATA DI SCADENZA DEL VINCOLO.
› Veicoli locati in leasing, con pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing (codice L2)
› Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, con pa- gamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale (codice R2)
Premesso che la presente polizza è vincolata sino alla data di “Scadenza vincolo” indicata in polizza a favore dell’Ente vincolatario, la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze del PRA, a:
› non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
› comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
› comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo del pagamento del premio di as- sicurazione scaduto.
Resta inteso che in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi verrà, a norma dell’articolo 1891, secondo comma, del Codice Civile, corrisposto all’Ente nella sua qua- lità di proprietario di detto vincolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza
liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di sospendere il contratto ai sensi dell’art. 2.3 “So- spensione e riattivazione del contratto”.
PB102980.114 - 10307839
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Contratto di assicurazione di Tutela Legale
per la copertura dei rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell’ambito della Circolazione Stradale
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
› Nota Informativa e Glossario
› Condizioni di Assicurazione
› Informativa Privacy
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
AUTOSYSTEM PIÙ - Circolazione Stradale Nota Informativa e Glossario
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Indice
pag. | NOTA INFORMATIVA E GLOSSARIO |
3 | GLOSSARIO |
6 | A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE |
6 | 1. Informazioni generali |
6 | 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione |
7 | B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO |
7 | 1. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni |
7 | 2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio |
7 | 3. Premi |
8 | 4. Surroghe/Rimborsi |
8 | 5. Prescrizione e decorrenza dei diritti derivanti dal contratto |
8 | 6. Legge applicabile al contratto |
8 | 7. Regime fiscale |
8 | C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI |
8 | 1. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo |
8 | 2. Reclami |
9 | 3. Arbitrato |
Nota Informativa e Glossario
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizio- ne della polizza.
GLOSSARIO
A) Assicurativo
› Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
› Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
› Carenza Assicurativa
Il periodo dove non c’è copertura contrattuale
› Contraente
Chi stipula il contratto di assicurazione.
› Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
› Massimale
La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
› Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
› Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
› Sinistro/Caso Assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
› Società
L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
› Valore in lite
Il valore del contendere
B) Giuridico
› Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
› Assistenza stragiudiziale
È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre xxxxxxx- mente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
› Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato com- messo volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
› Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
› Delitto
È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
› delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
› delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
› delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
› Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provar- lo.
› Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere adde- bitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche.
Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che pro- muove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spe- se, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
› Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
› Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
› nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
› nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
› nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
› Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla per- sona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
› Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
› Sanzione amministrativa
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropria- mente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o deca- denza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria.
› Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
› Spese di soccombenza
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
› Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
› Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
› Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazio- ne - Società appartenente al Gruppo Generali;
b) Sede legale: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
c) La Direzione Generale in Italia: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0/X;
d) recapito telefonico: x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
e) l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tu- tela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 299 dell’11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento IVASS n. 2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il patrimonio netto ammonta a 17,52 milioni di Euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 12,01 milioni di Euro.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è di durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo.
1. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il contratto è destinato all’assicurazione della tutela dei diritti dell’assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale in ambito circolazione stradale in relazione alla proprietà o locazione (leasing) o usufrutto, ed inoltre alla guida del veicolo assicurato.
Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare tra le due opzioni:
A) Circolazione Stradale Base;
B) Circolazione Stradale Super.
Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell’assicurazione, si rinvia all’art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.
Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurati- ve ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del rimborso e/o indennizzo. Si rinvia all’art. 5 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 1, 2, 6, 7 delle condizioni generali di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:
› se il limite minimo di valore in lite è di Euro 210,00:
› i sinistri di valore in lite fino a Euro 210,00 non verranno indennizzati/rimborsati
› i sinistri di valore in lite superiore a Euro 210,00 verranno indennizzati/ rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
Esempio di carenza:
› se è presente una carenza pari a 90 giorni:
› i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimbor- sati
› i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indenniz- zati/ rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).
2. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RI- SCHIO
Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla pre- stazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
3. PREMI
Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%.
I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l’ammontare del premio annuo (ancorchè frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00.
4. SURROGHE/RIMBORSI
Avvertenza: Ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l’assicuratore che ha pagato l’indenni- tà è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’as- sicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri pa- renti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenza: Si prevede all’art.10 delle condizioni generali di assicurazione che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liqui- dato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizial- mente per spese, competenze ed onorari.
5. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Avvertenza: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’as- sicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’assicurato omette colposa- mente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
6. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
7. REGIME FISCALE
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
1. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenze: La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all’art.8 delle condizioni generali di assicurazione.
2. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Servizio Clienti
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X 00000 Xxxxxx
Telefax: 045 8351025
Posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo):
IVASS, Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX
Fax: 00 00000000 - 00 00000000
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro forni- to dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l’attri- buzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;
3. ARBITRATO
Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e la Società sulle possibi- lità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 9 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità giudiziaria.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della comple- tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
D.A.S. SpA Assicurazioni Difesa Legale
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo “Tutela Legale” - Sede e Direzione Generale: 37135 VERONA - Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B - Tel. 000.0000000 - Fax 000.0000000 - xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx Cap. Soc. euro 2.750.000,00 interamente versato - Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Xxx. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
PAGINA BIANCA PER ESIGENZE TIPOGRAFICHE
AUTOSYSTEM PIÙ - Circolazione Stradale Condizioni di Assicurazione
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014
Indice
pag. | TUTELA LEGALE - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
3 | PARTE 1 - OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE |
3 | Art. 1 › Oggetto dell’assicurazione |
3 | Art. 2 › Ambito dell’assicurazione |
4 | Art. 3 › Persone assicurate |
4 | Art. 4 › Estensione territoriale |
5 | Art. 5 › Esclusioni |
5 | Art. 6 › Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
0 | PARTE 2 - DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO |
6 | Art. 7 › Denuncia del sinistro e scelta del legale |
6 | Art. 8 › Gestione del sinistro |
6 | Art. 9 › Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato |
7 | Art. 10 › Recupero somme |
8 | PARTE 3 - CONDIZIONI GENERALI |
8 | Art. 11 › Altre assicurazioni |
8 | Art. 12 › Anticipata risoluzione dell’assicurazione |
8 | Art. 13 › Efficacia delle comunicazioni |
8 | Art. 14 › Pagamento del premio |
8 | Art. 15 › Oneri a carico del Contraente |
9 | Art. 16 › Rinvio alle norme di legge |
9 | Art. 17 › Foro competente |
Tutela Legale - Circolazione Stradale
Parte 1 - Oggetto e delimitazione dell’assicurazione
ART. 1 › OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, sino ad un massimo di Euro 10.000 per sinistro, il rischio dell’assistenza stra- giudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e più precisamente le spese:
› per l’intervento di un legale;
› per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
› di giustizia;
› liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
› conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
› di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
› di indagini per la ricerca di prove a difesa;
› per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
› degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
› le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
› le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000;
› l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 10.000; l’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe e dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 2 › AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
A) CIRCOLAZIONE STRADALE BASE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato che, in relazione alla proprietà o locazio- ne finanziaria (leasing) o usufrutto, ed inoltre alla guida del veicolo assicurato:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
c) xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
B) CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER
In estensione alle garanzie previste dalla Circolazione Stradale Base, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, anche qualora:
e) a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5 “Esclusioni”, debba presentare Ricorso al Pre- fetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza
- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;
f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a Euro 210;
g) subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, la Società riconosce:
› un’indennità fissa di Euro 500, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
› un’indennità fissa di Euro 1.000 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggior- namento, per riacquistare il punteggio perduto.
Le suddette indennità saranno corrisposte unicamente nel caso in cui la decurtazione dei punti sia connessa ad un sinistro in garanzia e le violazioni alle norme del Codice della Stra- da, che abbiano originato le decurtazioni del punteggio iniziale di 20 punti o la perdita totale del punteggio, siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell’assicurazione. La garanzia di cui alla lett. g) opera esclusivamente a favore:
› del Contraente, se persona fisica;
› del Legale Rappresentante del Contraente, se persona giuridica.
Per entrambe le opzioni, le garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l’Assicurato nella veste di pedone, ciclista o trasportato di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi, nell’am- bito della circolazione stradale.
ART. 3 › PERSONE ASSICURATE
Il proprietario, o il locatario in leasing o l’usufruttuario, ed inoltre il conducente ed i trasportati del veicolo assicurato. In caso di vertenze tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata uni- camente a favore dell’Assicurato/Contraente.
ART. 4 › ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed ese- guiti:
› in tutti gli Stati d’Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Medi- terraneo, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
› nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nello Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, per le controversie di natura contrat- tuale;
› in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx per i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative.
ART. 5 › ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa:
› per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
› per acquisto di beni mobili registrati;
› per la materia fiscale/tributaria e la materia amministrativa salvo quanto previsto all’art. 2 lettera c) ricorso avverso il provvedimento di ritiro della patente di guida; lettera d) istanza per il disseque- stro del veicolo;
› lettera e) ricorso/opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie;
› se il Conducente non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottem- pera agli obblighi prescritti dalla patente stessa; tuttavia, la garanzia è operante se il Conducente è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro 3 mesi dalla data del sinistro;
› se il sinistro deriva da fatti dolosi compiuti dal conducente;
› se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge;
› se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da persona:
› che sia imputata di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psi- cotrope ovvero alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 7 e 187
n. 8 del Codice della Strada;
› che sia imputata del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada);
› per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
ART. 6 › INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
› trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nei casi di controversia di diritto civile di natura contrattuale;
› dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, negli altri casi.
Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di pre- sentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Co- dice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
ART. 7 › DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzan- doli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può indicare alla So- cietà un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ART. 8 › GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, diret- tamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art.7.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi ai periti devono essere preventi- vamente concordati con la Società. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.
L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudizia- le, che comporti oneri a carico della Società. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ART. 9 › DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accor- do non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccom- bente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente pro- cedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 10 › RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spet- tanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
ART. 11 › ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assi- curano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicu- ratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’articolo. 1910 del Codice Civile.
ART. 12 › ANTICIPATA RISOLUZIONE DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento dell’Assicurato/Contraente o qualora questi subisca un concordato preventivo o la sua azienda sia sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi la garanzia cessa e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio relativo al periodo di rischio pagato e non goduto.
ART. 13 › EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI
Si intendono efficaci anche per D.A.S. S.p.A. le comunicazioni inviate presso Generali Italia S.p.A., relative a sospensione di contratto, cambio del veicolo, cambio di indirizzo, cessione del contratto, cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo stesso.
ART. 14 › PAGAMENTO DEL PREMIO
Salvo diversa pattuizione, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, con le precisazioni previste all’art. 6.
I premi devono essere pagati presso l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure presso la sede della Società.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ART. 15 › ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contra- ente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ART. 16 › RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 17 › FORO COMPETENTE
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
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Consenso al trattamento per finalità contrattuali
Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce al frontespizio di polizza, Lei può esprimere il consenso al trattamento per fini contrattuali dei dati, eventualmente anche sensibili, effettuato dalla Società sopraindicata, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al tratta- mento da parte di questi ultimi.
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(1) L’art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politi- che e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
(2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrat- tuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9).
(3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato, beneficiario, proprietario dei beni assicurati o danneggiato, nonché banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
(4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in par- ticolare, di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autof- ficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati di servizi; tali dati possono essere inoltre comunicati a società del Gruppo Generali e ad altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati a società del Gruppo Generali per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, nonché ad organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS Banca d’Italia – UIF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, concessionarie per la riscossione dei tributi.
(5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
(6) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer- ciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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