CONVENZIONE
CONVENZIONE
L’anno duemila diciotto il giorno
del mese di
In Roma, presso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
tra
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “AICS”), codice fiscale n. 97871890584, nella persona del Direttore Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx,
e
l’Istituto nazionale di Statistica - Istat, (in seguito denominata Ente Esecutore), avente sede legale in xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxx, codice fiscale n. 80111810588, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del sistema statistico nazionale, le
relazioni istituzionali e gli affari internazionali Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxx,
PREMESSO
• che l’art. 1, comma 2, della Legge n. 125/14 concernente la “Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo” elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
• che l’art 2.1 della Legge n.125/2014 concernente “I destinatari e i criteri” prevede che l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari le popolazioni, le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;
• che l’art. 24 della Legge n. 125/14 concernente la “Disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo” prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad “Amministrazioni dello Stato, Università o enti pubblici (omissis)”;
• che l’art.15, comma 1 del Decreto MAECI in concerto con il Ministero delle Finanze n. 113/15 (Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) prevede che le convenzioni di cui al citato art. 24 della legge 125/14 “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati”;
• che la Cooperazione italiana presta particolare attenzione al settore della formazione e dell’assistenza tecnica per contribuire al rafforzamento della “capacity- building” dei Paesi partner nel settore della statistica;
• che l’art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 dispone che l’informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale;
• Che ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. e) del citato Decreto legislativo n. 322/1989, nell’ambito del Sistema statistico nazionale l’Ista, provvede “alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale…”;
• che l’Avvocatura dello Stato ha espresso il proprio parere (n. 306637 del 15.06.2017) in merito alle anticipazioni ad altre Amministrazioni dello Stato, in deroga al D. Lgs. N. 50/2016;
CONSIDERATO
• che il 6 novembre 2017, in occasione della missione tecnica congiunta AICS Gerusalemme/ISTAT presso la sede del Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) a Ramallah, sono state concordate le aree di intervento che costituiscono l’oggetto dell’assistenza tecnica e formazione dell’iniziativa oggetto della presente convenzione;
• che con lettera del 17 gennaio 2018, il Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) ha richiesto all’AICS di Gerusalemme un supporto per il miglioramento delle loro attività statistiche in termini di capacity building e formazione nell’ambito dell’analisi dei bisogni e pianificazione dell’intervento di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati, adattamento degli strumenti per la gestione dati e la disseminazione dei risultati relativi al monitoraggio degli indicatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, allegando relativa documentazione in merito all’intervento e ai risultati attesi;
• che con Delibera n. 43 del 5 Febbraio 2018, sulla base della Proposta di finanziamento per l’iniziativa triennale “AMAL – Diritti Umani e Uguaglianza di Genere in Palestina” predisposta dalla sede AICS di Gerusalemme, è stato approvato dal Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo un finanziamento complessivo pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni) di cui 150.000,00 (centocinquantamila) a favore dell’Ente Esecutore per la realizzazione in Palestina dell’azione “Assistenza Tecnica al PBCS per il monitoraggio degli OSS, con attenzione specifica al gender mainstreaming” - della durata di 24 mesi;
• che il PCBS, controparte locale dell’iniziativa, è un ente pubblico;
Si conviene e stipula quanto segue Art. 1
Oggetto della convenzione
1. L’AICS e l’Ente Esecutore concordano sull’esecuzione del progetto “Monitoring of Sustainable Development Goals Indicators” di seguito denominato “PROGETTO” - come successivamente descritto nell’Allegato 1 (Proposta di finanziamento) che costituisce parte integrante della convenzione, per il conseguimento del seguente obiettivo: contribuire al monitoraggio degli Obiettivi di Sostegno Sostenibile in Palestina da parte di PCBS, con attenzione al Gender Mainstreaming.
Art. 2 Realizzazione del Progetto
1. L’Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione del Progetto per la durata di ventiquattro mesi e dovrà per questo fare riferimento ai dettagli specifici contenuti nell’Allegato 1 già citato all’art. 1.
2. Le attività che l’Ente Esecutore dovrà realizzare ai fini del rafforzamento statistico del GSO, riguardano in particolare:
- l’assistenza tecnica;
- la formazione;
- il training on the job.
3. Attraverso lo strumento del Piano Operativo Generale – predisposto dall’Ente Esecutore ai sensi del successivo art.4, comma 1, e approvato dall’AICS ai sensi dell.art.6, comma 1 della presente
Convenzione, verranno definite le specifiche azioni da realizzarsi nel quadro delle componenti e delle attività definite nel Progetto e del corrispondente Piano Finanziario contenuto nella Proposta di Finanziamento (Allegato 1).
Art. 3
Piano finanziario
1. La presente Convenzione avrà un costo complessivo pari a € 150.000,00.
2. Le parti convengono di attenersi, per le varie voci di spesa a quanto stabilito nell’Allegato 1.
3. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti ed imputabili alle attività eseguite; dovranno, inoltre, essere documentate, comprovabili, contabilizzate e, comunque, rendicontate secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, con particolare riferimento alle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato.
4. Fatto salvo il rispetto del comma precedente, e nelle more della redazione di un proprio Manuale per la rendicontazione, l’AICS, a puro scopo di riferimento dell’Ente Esecutore fornisce il “Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo co- finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo”, prodotto dalla DGCS del MAECI (Allegato 2).
5. Da parte sua, l’Ente Esecutore sarà responsabile nei confronti dell’AICS del contributo concesso dall’AICS, pari ad € 150.000,00. relativo alla realizzazione delle attività di sua pertinenza.
6. Gli importi di cui al comma 1 sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, n.20 del DPR 26 ottobre 1972 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4
Gestione del contributo e modalità di erogazione
1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, l’Ente Esecutore dovrà comunicare all’AICS l’avvio del Progetto e, entro i successivi quaranta giorni, lo stesso dovrà presentare il Piano Operativo Generale delle attività, per approvazione;
2. Il contributo a carico di AICS, pari a € 150.000,00 sarà erogato all’Ente Esecutore nel seguente modo:
a. prima rata € 60.000,00 pari al 40% del contributo AICS;
b. seconda rata € 60.000,00 pari al 40% del contributo AICS
c. terza rata € 30.000,00 pari al 20% del contributo AICS
3. La prima rata di € 60.000,00 pari al 40% del contributo AICS, sarà erogata all’Ente Esecutore, a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dall’approvazione del POG.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’anticipazione di cui sopra, l’Ente Esecutore dovrà comunicare all’AICS l’avvio del Progetto.
5. La seconda rata di € 60.000,00 pari al 40 % del valore del contributo AICS, sarà corrisposta all’Ente Esecutore entro 60 giorni dall’approvazione da parte dell’AICS della Relazione tecnica che fa stato del raggiungimento dei risultati previsti dal POG. Tale relazione sarà corredata dalla rendicontazione amministrativo-contabile che certifica una spesa di almeno il 70% dei fondi anticipati all’Ente Esecutore per il conseguimento dei risultati di cui sopra.
6. La terza rata di € 30.000,00, pari al 20% del valore de contributo AICS, sarà corrisposta all’Ente Esecutore a saldo e previa presentazione della relazione tecnico-finanziaria finale sul
raggiungimento dei risultati previsti dal POG. Tale relazione sarà corredata dalla rendicontazione amministrativo-contabile che certifica la spesa di tutti i fondi erogati dall’AICS all’Ente Esecutore per il conseguimento dei risultati previsti. La Lettera di trasmissione della suddetta relazione, a firma del Legale Rappresentante dell’Ente Esecutore, farà stato della conclusione delle attività e di eventuali residui attivi non utilizzati dal progetto.
7. Tutte le rendicontazioni saranno effettuate sulla base delle norme in materia di Contabilità Generale dello Stato e dovranno specificare le voci di spesa sostenute a carico del contributo messo a disposizione dall’AICS.
Art. 5
Attività e obblighi dell’Ente Esecutore
L’Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:
1. assicurare la realizzazione del Progetto;
2. assicurare il corretto svolgimento del Progetto e presentare all’AICS i rendiconti finanziari sulle spese sostenute.
3. rispettare le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, nonché gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, anche ai sensi del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
4. verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali;
5. assicurare che il personale operante, in esecuzione all’incarico in oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l’Italia e l’area in questione;
6. mettere a disposizione dell’AICS in Italia e in ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione del Progetto;
7. rispettare e far rispettare dal personale impiegato nel progetto il codice etico dell’AICS, (Allegato 3) le disposizioni comportamentali e di sicurezza impartite dal MAECI e dall’Ambasciata e a far seguire al personale che si recherà in il corso preliminare in materia di sicurezza presso l’Unità di Crisi del MAECI.
Art. 6
Attività e Obblighi della AICS
1. L’AICS approverà il Piano Operativo inviato da ISTAT entro 60 giorni dalla ricezione.
2. L’AICS provvederà all’erogazione a favore dell’Ente Esecutore delle rate successive alla prima dopo avere svolto le attività di controllo della rendicontazione delle spese da quest’ultimo sostenute e del raggiungimento degli obiettivi previsti nel POG approvato.
3. L’AICS faciliterà ogni operazione e contatto tra l’Italia e la Palestina, diretto alla buona esecuzione della Convenzione.
4. L’AICS eserciterà il controllo sullo svolgimento del Progetto nelle forme e con le modalità previste dalla Legge n. 125/2014 e dalle relative norme di esecuzione. In particolare l’AICS si riserva, nel corso dell’esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da
esperti/organismi all’uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l’andamento del Progetto e i risultati conseguiti.
Art. 7 Modifiche del Programma
1. Ogni eventuale successiva modifica o variazione del Progetto dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dalla AICS.
2. Ove si verificasse la necessità di effettuare delle modifiche al Piano Operativo che comportino variazioni tra i capitoli di budget superiori al 15%, esse potranno essere ammesse, previa approvazione dell’AICS, su specifica richiesta da parte dell’Ente Esecutore. Se inferiori al 15%, potranno essere eseguite e comunicate dall’Ente Esecutore senza preventiva autorizzazione da parte dell’AICS.
3. Non sarà ammessa nessuna modifica al Progetto che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l’AICS e qualsiasi ulteriore spesa sarà a carico dell’Ente Esecutore.
Art. 8
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Ente esecutore si obbliga a sottostare alle disposizioni in materia di tesoreria unica di cui al DL 1/2012, art. 35 commi 8-13 (convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27) e alla relativa circolare attuativa MEF n. 11 del 24/03/12. Conseguentemente si rende noto che tutti i trasferimenti dovranno avvenire con la procedura del Girofondi in contabilità speciale c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n° 130195 intestato all’Istat.
2. L’Ente esecutore dichiara altresì che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
3. L’Ente Esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione del progetto, di beni lavori o servizi – quanto prescritto dal Nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e dal suo regolamento di attuazione DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, e successive modificazioni, nonché quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010 n 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L’Ente Esecutore è responsabile dell’attuazione di tutti gli obblighi di comunicazione e informazione derivanti dalla presente Convenzione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
5. L’Ente Esecutore si impegna a rilasciare un’attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in materia di contabilità degli enti pubblici.
6. L’Ente Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione all’AICS ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 9
Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi dell’articolo 1456 del codice Civile ed in applicazione dell’articolo 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante
comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento.
2. Sarà sufficiente, nella comunicazione, che l’amministrazione comunichi la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
3. La risoluzione della Convenzione lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 6 della legge 13 agosto 2010, 136.
Art. 10
Forza maggiore ed altri imprevisti
1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (impraticabilità del territorio per eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento il Progetto, o sia necessario modificarlo per completarlo in modo tale che si persegua comunque l’obiettivo generale di cui all’art. 1, dette modifiche, debitamente documentate, saranno autorizzate dalla AICS nell’ambito del quadro economico generale originariamente finanziato.
2. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l’interruzione del Progetto, l’Ente Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento e restituire alla AICS le quote di anticipazione eventualmente non utilizzate. Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dalla AICS, inclusi tutti quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell’ambito del Progetto per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.
3. Qualora emergano comprovate motivazioni che inducano alla modifica del Progetto originale, le parti si accorderanno attraverso specifici atti formali per individuare quelle varianti che consentano il completo utilizzo del finanziamento volto al perseguimento dell’obiettivo generale di cui all’art.1.
Art. 11
Rapporti AICS – Ente Esecutore
1. La presente convenzione non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione del Progetto ed ai rapporti giuridici e contrattuali e extracontrattuali eventualmente posti in essere dall’Ente Esecutore per l’esecuzione del Progetto.
2. L’esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra l’AICS e l’Ente Esecutore.
3. L’AICS sarà informata sulle fasi relative all’espletamento della Convenzione e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dall’Ente Esecutore relativi alla Convenzione in oggetto.
4. Ambedue le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attuazione della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal DL 196/2003.
Art. 12 Visibilità
1. Qualora l’ AICS o l’Ente Esecutore intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica) informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e comunque sono tenuti a citare l’AICS e l’Ente Esecutore e i partner di progetto ciascuna con il proprio logo, e il Progetto nel cui ambito si sono svolte attività che hanno prodotto i suddetti risultati.
2. L’Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità all’AICS, quale unico ente finanziatore del Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione nel Paese e in Italia e attraverso il coordinamento e lo scambio con analoghe iniziative finanziate dall’AICS e in corso in Palestina.
Art. 13 Risoluzione della Convenzione
1. Oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge, la Convenzione può essere risolta, a richiesta di ciascuna delle due Parti, per grave inadempienza della controparte.
2. In tal caso la Parte interessata notificherà all’altra Parte l’inadempienza contrattuale invitandola a provvedere all’adempimento entro il tempo massimo dei 30 giorni successivi.
3. In caso di risoluzione per causa non imputabile all’Ente Esecutore, l’AICS è tenuta a retribuire le prestazioni da essa già effettuate in ragione di un conteggio consuntivo che le raffronti con quelle previste.
Art. 14 Restituzione dei Fondi
1. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, l’Ente Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione ed in modo illegittimo. Altresì dovranno essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o rendicontate in maniera difforme dalla normativa vigente. L’AICS può procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.
Art. 15 Foro competente
1. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. In ultima analisi, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 16 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.
Art. 17
Entrata in Vigore e Durata
1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della ricezione da parte dell’Ente Esecutore della comunicazione dell’AICS (da effettuarsi via PEC) dell’avvenuto positivo esperimento dei controlli amministrativi sulla presente Convenzione.
2. La durata della Convenzione, connessa all’andamento delle attività progettuali, è stabilita a decorrere dalla data indicata nel precedente capoverso. Le attività del Progetto, avente durata triennale, dovranno essere svolte secondo quanto previsto dall’Allegato 1, salvo specifica deroga da autorizzarsi da parte dell’AICS.
3. Qualora sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 2 per assicurare il corretto completamento delle attività concernenti il Progetto, le Parti potranno concordare un nuovo termine di scadenza della Convenzione per una sola volta fino al completamento delle attività, sulla base di
una proposta scritta avanzata dall’Ente Esecutore, supportata da idonea e circostanziata documentazione, da sottoporre all’approvazione dell’AICS.
Art.18 Domiciliazione
Tutte le comunicazioni e i rendiconti concernenti la presente Convenzione dovranno essere inviate – con anticipo via e-mail – ai seguenti indirizzi:
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx | ENTE ESECUTORE ISTAT Direzione Generale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx |
Art.19 Allegati
I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione
All. 1 Documento di Progetto “Proposta di finanziamento”
All. 2 “Manuale di Procedura Tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo co-finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo”
All.3 Codice Etico dell’AICS
PER L’ AGENZIA ITALIANA PER LA PER ISTAT COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Il Direttore Xxxxx Xxxxxxxx | Il Direttore la Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxx |
Stipulato in Roma il … In N. 4 originali