RAP - RISORSE AMBIENTE PALERMO - S.p.A.
RAP - RISORSE AMBIENTE PALERMO - S.p.A.
Polizza a garanzia della gestione post-chiusura del III Settore della VI vasca della discarica per rifiuti non
pericolosi ubicata in località Bellolampo (Palermo) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LOTTO 1
SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA
a garanzia della gestione post-chiusura del III Settore della VI vasca della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Bellolampo (Palermo)
PREMESSO CHE:
- con Decreto DRS (AIA) n. 1348 del 09/08/2013 e D.A. (PAUR) 516/GAB del 28/11/2018, la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica utilità – Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha autorizzato la Società RAP - Risorse Ambiente Palermo - SpA con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx XXX 00000 Xxxxxxx, C.F./P. IVA
n. 06232420825 (in seguito denominata contraente), all’esercizio delle operazioni di gestione del III settore della VI vasca della discarica per rifiuti non pericolosi in Palermo – località Bellolampo;
- a garanzia dell’adempimento degli obblighi ad esso derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di € 1.585.596,73 (Euro unmilionecinquecentoottantacinquemilacinquecentonovantasei/73), da rivalutarsi annualmente secondo l’indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- che la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria;
- che il Contraente ha stipulato polizza responsabilità civile verso terzi e verso gli operai in relazione all’esercizio di cui al punto 1);
- che è denominato Beneficiario/Ente garantito la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti,
CIÒ PREMESSO:
La società di assicurazioni …………………., in seguito denominata Società, domiciliata in
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell’ente garantito - fino a concorrenza dell’importo massimo di € 1.585.596,73 (Euro unmilionecinquecentoottantacinquemilacinquecentonovanta-sei/73), a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalle attività di post-gestione della discarica di cui al punto 1) delle premesse.
La presente polizza ha la durata fissa di anni 5 a partire dal 01/02/2020 con scadenza il 01/02/2025.
Decorso tale periodo la garanzia resterà in vigore per ulteriori 6 mesi, al solo fine dei controlli e dell’eventuale chiamata in garanzia ai sensi del successivo art. 4, dopodiché cesserà a tutti gli effetti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Durata della garanzia
La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.
La durata della polizza è di cinque anni non prorogabile, maggiorata di un periodo di 6 mesi per i controlli.
Decorso detto periodo (compreso della maggiorazione di 6 mesi) la presente polizza si estinguerà definitivamente ed automaticamente e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione, anche qualora la polizza non verrà restituita alla Società stessa.
L’Ente garantito potrà richiedere al Contraente, almeno un mese prima della scadenza del 01/02/2025, la proroga della polizza stessa o la costituzione di altra valida garanzia, rilasciata da istituto bancario/assicurativo, secondo quanto previsto nel bando di gara.
La mancata concessione della proroga della polizza o della costituzione di altra valida garanzia come idoneo deposito cauzionale, non può costituire motivo di escussione della presente polizza.
Art. 2 - Delimitazione della garanzia
La società, fino a concorrenza dell’ammontare della cauzione, non oltre l’importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze intervenute nel periodo indicato in polizza, fosse tenuto a corrispondere all’ente garantito per l’esecuzione delle attivita’ di post chiusura, ripristino ambientale e l’eventuale sistemazione finale dell’area.
Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell’indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l’ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.
Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.
Art. 3 - Calcolo del premio
Il premio per il periodo di durata indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l’estinzione anticipata della garanzia. Lo stesso dovrà essere versato entro 30 giorni dall’emissione della copertura assicurativa.
Art. 4 - Pagamento del risarcimento
Il pagamento, nei limiti dell’importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l’escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso, che ai sensi dell’art. 1944 del codice civile, la società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.
Art. 5 – Surrogazione
La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la società stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 6 - Pagamento del premio ed altri oneri
Il pagamento del premio sarà effettuato, a mezzo mandato, entro 30 gg. dalla emissione/decorreenza della garanzia, previo benestare degli uffici aziendali competenti.
L’eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’ente garantito e non possono essere posti a carico dell’ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell’ente garantito.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla società
Tutte le comunicazioni o avvisi all’assicuratore, dipendenti dalla presente polizza, per essere validi, dovranno essere fatti esclusivamente con lettera raccomandata AR o mediante PEC, da inoltrare alla sede della sua Direzione Generale.
1 Art. 8- Criterio di aggiudicazione e importo dell’appalto
La gara viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito anche “Codice”).
L'importo del premio lordo, comprensivo di ogni onere, imposta e tassa – per l'intero periodo - posto a base di gara è pari ad € 120.000,00 (Euro centoventimila/00)
Tale importo è stato determinato sulla base di precedente gara analoga.
L’offerta deve essere prodotta utilizzando, preferibilmente, il modulo allegato ovvero dovrà contenere quanto di seguito indicato:
• Tasso percentuale annuo offerto
• Premio imponibile complessivo relativo all'intero periodo
• Imposte
• Premio lordo relativo all'intero periodo, espresso sia in cifre sia in lettere.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo (premio) indicato quale base di gara.
L'offerta economica, presentata nelle forme previste nel Bando di gara, deve tenere conto degli oneri derivanti da tutti gli adempimenti previsti a carico della società nel Bando stesso e nel presente Capitolato.
Resta escluso, con l’accettazione del presente Capitolato da parte dell’Offerente, il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo aggiuntivo per eventuale sopravvenuta maggiore onerosità del servizio.
Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all’istituto della coassicurazione, è necessario che vengano specificati nell’offerta tutti i coassicuratori, con indicazione delle rispettive quote di ritenzione del rischio.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.; per il RTC costituito, dal legale rappresentante della capogruppo.
Art. 9- Coassicurazione
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c.
Nel caso di coassicurazione la società aggiudicataria delegataria deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%.
Sono, comunque, escluse dalla procedura le offerte che prevedano una ritenzione dei rischi inferiore al 100%.
Saranno esclusi tutti i concorrenti per i quali ricorrano - nel caso di concorrenti costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) – situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.
La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.
L’impresa che risulterà aggiudicataria, nel caso dovesse far ricorso alla coassicurazione, si assumerà, quale impresa delegataria, in via esclusiva ogni e qualsiasi onere relativo all’intrattenimento dei rapporti contrattuali con la RAP S.p.A. e resterà vigente il vincolo di solidarietà tra le compagnie presenti nel riparto di coassicurazione. Resta, comunque, convenuto che la RAP S.p.A. potrà agire giudizialmente ed extragiudizialmente nei confronti di una o più coassicuratrici obbligate solidalmente fra loro per l’esecuzione del contratto di assicurazione.
La compagnia aggiudicataria o la Compagnia Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione), è tenuta ad emettere la polizza di assicurazione di cui al presente bando, che dovrà essere sottoscritta, per la Compagnia aggiudicataria, o dal Legale Rappresentante
o da un Procuratore fornito dei poteri necessari (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici.
Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula e/o l’emissione dei contratti di assicurazione.
In caso di coassicurazione la Stazione Appaltante procederà ad effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in capo ad ogni coassicuratore.
2 Art. 10 - Requisiti richiesti
Possono partecipare alla gara gli operatori economici del settore in possesso dei seguenti requisiti:
- di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
- di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del Codice;
- di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b), del Codice;
- di capacità tecnica e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. c), del Codice.
Requisiti di ordine generale
A pena di esclusione, l'Operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, riferita all’Operatore economico partecipante, nonché all’eventuale impresa ausiliaria (in caso di avvalimento), agli eventuali consorziati ed agli operatori in caso di RTC.
2) non incorrere nel divieto previsto dall’art. 48, comma 7, del Codice in ordine alla partecipazione alla procedura in più di un RTC o Consorzio;
3) osservanza della cd. “clausola anti pantouflage”: non avvalersi dell’attività lavorativa, consultiva o professionale – a qualsiasi titolo – di soggetti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per la Stazione appaltante cessati dal servizio da meno di tre anni. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia sono nulli con conseguente divieto per gli Operatori economici che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la Stazione appaltante e con tutte le pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, oltre l’obbligo di restituzione di eventuali compensi e/o corrispettivi percepiti;
4) insussistenza di situazioni di conflitto di interessi previste dall’art. 42 del Codice;
5) la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa del 28/12/2018 di cui agli “Atti della procedura” costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.
Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del Codice i concorrenti:
a) se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
b) devono avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia ed essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo oggetto del presente disciplinare di gara, in base al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’esercizio in Italia nel ramo assicurativo (per le imprese aventi sede legale in Italia).
Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita
al ramo assicurativo oggetto della gara di appalto, cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
Comprova dei requisiti: documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra, in originale, o copia autenticata, o copia conforme all’originale;
Quanto sopra, fermo restando che la stazione appaltante potrà, in qualsiasi momento, acquisire d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell'art. 83, comma 4, del Codice, all'Operatore economico è richiesto:
- di aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo cauzioni, nell’ultimo anno (2018), pari ad almeno il doppio dell’importo a base di gara.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che il suddetto requisito richiesto è necessario per garantire che gli operatori economici concorrenti posseggano idonee capacità atte ad assicurare il regolare e continuativo svolgimento del servizio, l’espletamento del quale si rende necessario per garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;
- il possesso di un rating pari o superiore BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla pubblicazione del bando.
Comprova dei requisiti: documentazione probatoria attestante il possesso dei requisito di cui sopra, in originale, o copia autenticata, o copia conforme all’originale.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell'art. 83, comma 6, del Codice, gli operatori economici devono aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche
Amministrazioni e/o destinatari privati almeno 3 (tre) servizi assicurativi nel ramo oggetto della gara, ciascuno per un valore garantito di importo non inferiore al 50% di quello indicato nelle premesse del presente capitolato.
Comprova del requisito mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti assicurativi stipulati.
Precisazioni in caso di partecipazione plurisoggettiva
A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti come di seguito dettagliato:
• Requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
• Requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
• Requisiti di capacità economica e finanziaria: nel caso di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, possono essere cumulativamente dimostrati; nel caso di coassicurazione, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
• Requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla Società Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.
Avvalimento
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 83 del Codice (capacità economica e finanziaria - capacità tecniche e professionali), è ammesso l’avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all’art. 89 del medesimo Decreto.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione:
- dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice che devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia dal concorrente che dall’impresa ausiliaria;
- dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. a comma 1 art. 83 del Codice.
3 Art. 11 - Documentazione da produrre in fase di gara
Le società partecipanti alla gara, oltre a quanto previsto nel bando di gara, dovranno presentare in 2 (due) copie la seguente documentazione, debitamente fascicolata numerando le pagine che la costituiscono, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante in ogni sua pagina.
Dichiarazione ai sensi del DPR N. 445/2000, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante dell’Operatore economico, attestante:
- l’impegno a dare esecuzione al contratto, anche nelle more della sua conclusione, a semplice richiesta di Rap S.p.A. e previo pagamento del premio;
- l’indicazione del soggetto/struttura individuato/a quale incaricato/a della gestione della polizza la cui attività venga espletata secondo le normative vigenti;
- che l’impresa ha sede in Italia o Rappresentanza Generale in Italia in regime di stabilimento;
- che l’impresa è regolarmente autorizzata, ai sensi di legge, all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo afferente la copertura di cui alla presente procedura di gara;
- di riconoscere che, in assenza di accordo tra le parti, le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato; parimenti prevarrà l’ipotesi più favorevole al Contraente e/o Assicurato in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra le norme di polizza e/o tra le stesse norme e i diversi documenti di gara.
Inoltre, in caso di coassicurazione:
- dichiarazione ai sensi del DPR N. 445/2000, resa nelle forme di legge dal legale rappresentante della società delegataria con cui la stessa dichiara di aver ricevuto mandato dalle imprese coassicu- ratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto ;
- ogni coassicuratore dovrà produrre dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l’accettazione delle quote delegate la cui misura verrà specificata nell’offerta economica.
Ad insindacabile giudizio Stazione Appaltante, la mancanza o la incompletezza della documentazione sopra indicata può comportare la non aggiudicazione benché la semplice presentazione dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di Capitolato e di Bando di Gara.
4 Art. 12 – Finanziamento dell'appalto
Il costo del servizio oggetto del presente capitolato sarà sostenuto con risorse economiche proprie della RAP S.p.A.
5 Art. 13 - Variazioni del servizio
La durata del contratto può essere modificata in corso di esecuzione, esercitando l’opzione di proroga di cui all’articolo 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’eventuale procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
6 Art. 14 - Subappalto
In relazione alla natura del servizio non è consentito affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto.
7 Art. 15 - Obblighi e spese contrattuali
Ogni spesa dipendente e conseguente la stipula del contratto quali diritti, bolli, tasse, ecc. sono a completo carico dell’Appaltatore.
8 Art. 16 - Normativa applicabile
Per tutto quanto non specificato si rinvia alla normativa vigente e in particolare, senza pretesa di esaustività, a quella in materia di contratti pubblici.
IL DIRIGENTE AREA IMPIANTI
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
ALLEGATO N. 1
Lotto n. 1
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
CONTRAENTE: RAP SPA - Risorse Ambiente Palermo - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx - 00000 Xxxxxxx DURATA CONTRATTUALE: dal 01/02/2020 al 01/02/2025
IMPORTO DA GARANTIRE: € 1.585.596,73 (Euro unmilionecinquecentoottantacinquemilacinque- centonovantasei/73)
OFFERTA ECONOMICA:
Tasso percentuale annuo offerto: = %
PREMIO imponibile complessivo intero periodo = € ….…….…….……………
Imposte = € ….…….…….……………
PREMIO lordo intero periodo (in cifre) = €…………………………….
PREMIO lordo intero periodo (in lettere) = Euro
Accettazione
La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento
del ................………………………………………….., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in esso contenuto.
Data Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione