ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
Allegato B)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
COMUNE DI BOLOGNA E
PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)
Il giorno del mese di dell’anno duemila in
TRA
Comune di Bologna (C.F./P.I. 01232710374), legalmente rappresentato dal Capo Area Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica in Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 a Bologna,
e
c odice fiscale e partita I.V.A. con sede in , Via/Piazza , nella persona
del/della Sig./Sig.ra in qualità di
, domiciliato per la carica presso
a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie e della deliberazione del [a titolo meramente esemplificativo, Consiglio di Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data VISTI:
- articolo 118 della Carta Costituzionale;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e si- curezza nei luoghi di lavoro”;
- decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimen- to amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 11 e 12;
- Il su menzionato Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modifica- zioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019 - recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
- La Circolare INPS 43 del 20 marzo 2019 - recante la Disciplina del Reddito di citta- dinanza;
- Il Decreto Ministeriale del 23 luglio 2019 – Approvazione Linee Guida per la defini- zione dei Patti per l’Inclusione Sociale;
- Il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 sui Progetti utili alla Collettività (PUC) (GU Serie Generale n. 5 dell'8-1-2020);
- Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 - Approvazione della Determina INAIL
n. 3/2020 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;
- La Nota 1938 del 10 marzo 2020 - Indicazioni per la gestione dei Progetti utili alla collettività (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI);
- La Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 - Copertura assicurativa contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadi- nanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
- Le Linee operative PUC del 30 ottobre 2020 della Città Metropolitana di Bologna per la promozione di progetti utili alla collettività nel territorio metropolitano (che si allega);
PREMESSO CHE:
⮚ la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore gui - da per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
⮚ l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.
CONSIDERATO che il COMUNE DI BOLOGNA intende:
⮚ realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perse- guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
⮚ con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale con determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/ ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, fi- nalizzati all’attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti desti- natari di Reddito di cittadinanza;
⮚ a seguito della richiamata procedura è stato inserito nell’Elenco dei soggetti aderen- ti, approvato con determinazione dirigenziale DD/PRO/2020/ ;
⮚ ………………………………………………………………………., nella qualità di ente partner ha presentato n. …. PUC.
Tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 - Oggetto dell’accordo
1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il COMUNE DI BOLOGNA e ………………………………………………………………..[l’ente pubblico o l’Ente di Terzo settore, quale la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente], per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo “PUC”) che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comu- nità locale.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allega- to/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.
Articolo 2 - Soggetti destinatari
1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.
2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni.
3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.
Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività
1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato o parasu - bordinato, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l’Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non pre- vedono alcun ulteriore diritto.
3. L’ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato alla presente convenzio- ne, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere ri- spettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano in- formate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell’ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, l’ente partner è tenuto a darne comunicazione al Comune.
Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente partner, in qua- lità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede e cor- rettezza a:
a) curare l’organizzazione ed attuazione delle attività proposte nel progetto;
b) sostenere e rendicontare le spese fornendo idonea documentazione giustificativa;
c) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
d) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze/foglio firme per ogni progetto, secondo quanto con- cordato per ogni singolo beneficiario del Reddito di Cittadinanza; tale registro do- vrà essere trasmesso ogni quindici giorni all’Amministrazione ai fini degli adempi- menti amministrativi e delle eventuali segnalazioni ad INPS;
e) comunicare tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni all’Amministrazione la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività sia come assenza reiterata ingiustificata; l’assenza ingiustificata di otto ore com- porterà per il beneficiario un richiamo da parte del Comune. Dopo il terzo richia- mo (per complessive 24 ore di assenza ingiustificata) la mancata giustificazione entro un congruo termine, comporterà la segnalazione di mancata adesione agli organi competenti;
f) mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in ma- teria di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio del- le attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumi- tà;
g) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambi- to delle attività svolte;
h) presentare il resoconto delle attività progettuali;
i) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in par- ticolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializza- zione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare ge- nerativo;
j) presentare apposita rendicontazione degli oneri sostenuti ai fini del rimborso da parte del Comune. Il rimborso dovuto in relazione alle prestazioni eseguite sarà liquidato, a fronte della trasmissione, a cadenza trimestrale, di idonea documen- tazione giustificativa delle spese realmente sostenute. L’Amministrazione si riser- va di valutare la coerenza ovvero la pertinenza e la congruità delle spese soste- nute rispetto alla tipologia e alle attività dei PUC
k) attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso terzi.
Art. 6
Spese rimborsabili
Il comune di Bologna rimborserà ai soggetti attuatori le spese conseguenti all’utilizzo di personale dedicato al tutoraggio dei destinatari dei PUC nonché relative al coordinamento e supervisione dei progetti, le spese relative all’acquisto di eventuali dispositivi individuali, laddove necessari, ovvero attrezzature e strumentazioni che servono a ridurre i rischi per la salute e sicurezza durante lo svolgimento del Progetto, le eventuali spese relative alla formazione di base sulla sicurezza ovvero alla formazione necessaria per l’attuazione dei progetti, le spese relative agli oneri assicurativi e le ulteriori spese di carattere generale (materiale di consumo e/o cancelleria).
Il valore del presente accordo di collaborazione è di € ……………………. (oneri fiscali inclusi)
– da intendersi come cifra massima rimborsabile a fronte del coinvolgimento ed attivazione del numero dei PUC indicati nel progetto. A fronte dell’attivazione parziale dei PUC previsti dal progetto la somma massima rimborsabile sarà proporzionale al numero dei PUC effetti- vamente attivato.
Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà su base trimestrale a fronte della trasmissione di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.
L’Ente beneficiario è tenuto a presentare all'Area Welfare e Promozione del Benessere del- la Comunità, a conclusione dell’attività e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresen- tante dell’Associazione:
- Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la rea- lizzazione del progetto allegando, in fotocopia, la relativa documentazione;
- Report sulle attività svolte, con indicazione del numero e durata di PUC attivati e benefi - ciari RDC coinvolti, con evidenziazione del buon esito o meno del progetto e dell’eventuale scostamento tra numero di PUC proposti e numero di PUC effettivamente realizzati.
Articolo 5 - Gli impegni del Comune
1. Il Comune si impegna a:
a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto, promuoven- do la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
c) provvedere all’attivazione della copertura I.N.A.I.L. sulla base del Decreto 14 gennaio 2020 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;
d) rimborsare le spese sostenute entro trenta giorni dalla presentazione della rendi- contazione, fermo restando la sospensione di tale termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy
1. Il Comune di Bologna comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all’ente partner, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell’ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.
2. I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona che in base all'organizzazio- ne del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per ope- razioni che rientrano nell'attività stessa;
c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzio - ne. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
d) l’Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regola- mento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.
Articolo 7 – Forme di consultazione
1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all’art. 3, un adeguato monitoraggio, il Co- mune e l’ente partner si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche e costanti. In particolare il soggetto attuatore è tenuto a comunicare le presenze ov- vero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze/fo- glio firme per ogni progetto, che dovrà essere trasmesso ogni quindici giorni all’Amministrazione ai fini degli adempimenti amministrativi e delle eventuali segna- lazioni ad INPS; nonché a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni all’Amministrazione la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiu- to ad iniziare le attività sia come assenza reiterata ingiustificata;
Articolo 8 - Durata
1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere eventualmente rinnovato o prorogato.
Articolo 9 - Inadempienze e recesso
1. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente partner, che dovrà adotta- re i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere co- municate dal Comune per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fis-
xxxxx un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell’ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni dif- formi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della colla- borazione, il Comune ha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all’ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l’ente partner potrà recedere dal pre- sente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo PEC.
Articolo 10 – Modifiche
Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.
Articolo 11 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle nor- me del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in parola.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per il Comune di Bologna
Il Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità
per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione Fondazione/Ente
Il Legale Rappresentante