POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
CONTRAENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA
Piazza Dell’Ateneo Nuovo, 1 00000 Xxxxxx (XX)
P.IVA 12621570154
SOCIETÀ ASSICURATRICE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
Agenzia Generale di Xxxxxx 00000
S.A.G. Soluzioni Assicurative Globali S.r.l
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX)
NUMERO POLIZZA 231.118720477
DURATA DEL CONTRATTO dalle ore 24.00 del 31.12.2020
alle ore 24.00 del 31.12.2023
FRAZIONAMENTO ANNUALE
CODICE CIG. Z1B2FB6277
TACITO RINNOVO NO
BROKER
PREMI
Premio alla Firma
Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
€ 5.066,08 | € 683,92 | € 5.750,00 |
Premio rate successive
Premio imponibile | Imposte | Premio lordo |
€ 5.066,08 | € 683,92 | € 5.750,00 |
Polizza soggetta a condizioni particolari come da normativo allegato.
Emessa in un esemplare in data 16.12.2020
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
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Art. 1: Durata del contratto5
Art. 2: Gestione del contratto 5
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 5
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 5
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto 5
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa 6
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta 6
Art. 8: Facoltà di recesso 6
Art. 9: Beni assicurati 7
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione 7
Art. 11: Esclusioni 7
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società 7
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni 8
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie 8
Art. 15: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo 8
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede 9
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) 9
Art. 18: Trattamento dei dati 9
Art. 19: Altre assicurazioni 9
Art. 20: Disposizione finale 9
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari 9
Sezione IV – MASSIMALE , FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
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CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA 11
SEZIONE I - DEFINIZIONI:
Azienda o Ente: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Contraente della polizza. Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla assicurazione. Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività dell’Azienda: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, re- golamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti;
Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia SpA;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal ri- sarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quota- zioni Eurotax colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del vei- colo; se inferiore, il danno è parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumenta- zioni fisse;
Optional: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prez- zo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, ter- rorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
Missione: viaggio autorizzato per motivi di servizio con una autovettura non di proprietà dell’Università, dal momento in cui l’assicurato lascia la sua abitazione o il luogo di lavoro al momento in cui ne fa ritorno
Missione breve: uscita effettuata per motivi di servizio in località distante non più di 80 km dalla sede di ser- vizio o dal luogo di abituale dimora con rientro in sede giornalmente
SEZIONE II – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio an- nuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Ente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l’Ente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comuni- cazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né ces- sazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civi- le e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favore- vole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corri- spondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impu- gnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, sarà versata con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 8: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che l’Ente dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
SEZIONE III – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 9: Beni assicurati
I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà dell’Ente, o allo stesso in uso o locazione, utilizzati dai:
a.1. dipendenti, direttori e dirigenti dell’Ente di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell’Ente stesso;
a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali dell’Ente, durante le attività connesse alla propria mansione o carica.
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti e alle condizioni che se- guono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli in circolazione (comprese le parti accessorie e gli optionals stabilmente incorporati) utilizzati dai soggetti che si rechino in missione au- torizzata anche breve (nella quale si intende ricompreso l’intervento del dipendente addetto alla reperibilità).
Sono da considerarsi in garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni materiali diretti conseguenti a:
a) collisione con altri veicoli
b) incendio e furto
c) urto attivo e/o passivo contro qualsiasi ostacolo
d) ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione
e) eventi sociopolitici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi
f) eventi naturali (trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, caduta di neve e grandine)
g) rottura di cristalli (anteriori, posteriori e/o laterali)
h) traino passivo del veicolo
L’assicurazione comprende inoltre le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del vei- colo.
Sono comprese, fino alla concorrenza dell’importo per evento indicato alla Sezione IV, le spese sostenute per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza.
Art. 11: Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
◊ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente
◊ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stu- pefacenti
◊ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività diverse da quelle individuate all’art. Beni assicurati, salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
◊ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
◊ conseguenti a traino attivo, xxxxxxx a spinta od a mano, circolazione “fuori strada”, non dovuti a situazio- ni di necessità
◊ derivanti da uso improprio del veicolo da parte degli assicurati
◊ conseguenti al comprovato stato di grave incuria del veicolo, laddove essa abbia causato o contribuito a causare il sinistro
◊ verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rappor- to con tali eventi
◊ verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività del Contraente.
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà farne de- nuncia all’Ufficio competente presso l’Ente, che provvederà al suo inoltro alla Società, per il tramite del bro- ker, entro trenta giorni lavorativi dall’evento.
La denuncia inoltrata dall’Ente conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro ele- mento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alle lett. b) - furto ed e) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, sarà altresì fornita copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria.
La Società fornirà semestralmente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le iniziali dell’assicurato e la targa del veicolo
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
E’ facoltà dell’Ente richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qua- lora lo richieda.
Art. 13: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni
L’ammontare del danno sarà pari:
a) in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sini- stro,
b) in caso di danno totale, al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il va- lore di recupero,
fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato alla Sez. IV
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni (della cui preventiva denuncia l’Ente e gli assicurati sono esonerati, fermo restando l’obbligo dell’avviso in caso di sinistro), riguardanti gli stessi rischi e beni assicurati mediante il presente contratto.
Qualora sia prevista una franchigia/scoperto per sinistro:
- la Società liquiderà l’importo risarcibile del danno al lordo di tale franchigia,
- l’Ente corrisponderà alla Società il consuntivo degli importi di franchigia entro 60 giorni dal ricevimento della rispettiva documentazione di riepilogo che la Società trasmetterà ad essa nei 60 giorni successivi alla liquidazione di ogni sinistro,
- nel caso in cui la polizza abbia termine, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il conseguente pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 14: Procedure per la valutazione del danno - Controversie
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attri- buibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Socie- tà assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribu- nale del Foro ove ha sede l’Ente.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioran- za. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sotto- scrizione del perito dissenziente.
Art. 15: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiché l’Ente stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Socie- tà corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio complessivo annuo sarà soggetto a regolazione in base alle giornate effettive di missione autorizzate, fatto salvo il premio minimo acquisito, nel quale è da intendersi forfettariamente ricompreso il premio relativo alle “missioni brevi” (non soggette a regolazione).
Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive) calcolate sulla base dei dati consuntivi. In ogni caso il premio dovuto dal Contraente (minimo acquisito) per ciascuna annualità non potrà essere inferiore all’importo risultante dall’applicazione di:
• premio offerto per ogni giornata missione per nr. 1.000 giorni di missione (di cui 100 per “missioni bre- vi”).
L’Ente fornirà quindi alla Società entro i 60 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo delle giornate di missione rife- rito a tale periodo.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta a inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicura- zione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
L’Ente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei vei- coli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso dello stesso.
Si conviene che, ove l’Ente abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 18: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicu- rato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19: Altre assicurazioni
L’Ente e gli assicurati sono esonerati dalla preventiva denuncia alla Società di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 20: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale pre- sa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni fi- nanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativa- mente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Sezione IV – MASSIMALE , FRANCHIGIE, SCOPERTI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZ- ZO
Limite di indennizzo per sinistro
(Sez. III, art. Oggetto dell’Assicurazione): € 10.000,00 per sinistro
Limite di indennizzo Sez. III, art. Oggetto dell’assicurazione:
- traino o recupero del veicolo: € 250,00 per sinistro
CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA
Numero preventivato di giornate di missione per anno. Sono compresi 100 giorni di “missioni brevi” forfet- tarie non soggette a regolazione | N. 1.000,00 giornate di missione |
Premio lordo per giornata di missione | 5,75 € |
Premio annuo imponibile | € 5.066,08 |
Imposte (13.50%) | € 683,92 |
Premio annuo lordo | € 5.750,00 |
IL CONTRAENTE LA COMPAGNIA
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Università degli Studi di Milano-Bicocca
TIPO CONTRASSEGNO QR Code
IMPRONTA DOC BD414AEED48BA325473F88F933B51EC784317E0E938C5C2C4AEEB1B490C5E6AC
Firme digitali presenti nel documento originale
Firma in formato p7m: Xxxxxx Xxxxxxxxx Firma in formato p7m: XXXXXXX XXXXXX
Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Numero Protocollo 0107593/20 Data Protocollo 28/12/2020 AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico
URL IDENTIFICATIVO
xxxxx://xxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx EEZW7-28783
PASSWORD
eIfm9
DATA SCADENZA
28-12-2021