APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 02 DEL 10.01.2013
OGGETTO: Concessione del Comune di Marradi, dei Locali dell’Ex Magazzino Merci della Stazione Ferroviaria di MARRADI –
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
L’anno duemilatredici (2013) e questo giorno dieci (10) di Gennaio in Marradi nella Residenza Comunale, presso la Sala delle Adunanze, alle ore 15.00.
All’appello risultano:
PRESENTE | ASSENTE | ||
XXXXXXXX Xxxxx | Xxxxxxx | X | |
DE XXXXXXX Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | X | |
XXXXXXX Xxxxx | Assessore | X | |
XXXXXXX Xxxxxxxx | Assessore | X | |
XXXXX Xxxxxx | Assessore | X |
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, incaricata della redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Xxxxx XXXXXXXX, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
DELIBERAZIONE N. 01 DEL 10.01.2013
OGGETTO: Concessione del Comune di Marradi, dei Locali dell’Ex Magazzino Merci della Stazione Ferroviaria di MARRADI –
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
che il Comune di Marradi detiene, in forza del contratto di comodato n° 02/2002 stipulato a Firenze il 14/01/2002 per il periodo quinquennale 14/01/2002-13/01/2007 e contratto di comodato n° 1123/2006 stipulato con R.F.I. S.p.A il 25/07/2006, immobili della Stazione Ferroviaria impresenziata di Marradi P.S.S.; ed è in procinto di stipulare nuovo comodato per i prossimi cinque anni;
che la Società R.F.I. S.p.A e l’Amministrazione Comunale hanno interesse ad evitare che la perdurante inutilizzazione degli immobili determini nel tempo un loro inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intendono quindi riqualificarne la presenza nel territorio;
che la “Compagnia per non perir d’inedia” ha richiesto con nota prot. lo com.le 8429 del 04 dicembre 2012 l’uso dei locali dell’ex magazzino merci della stazione di Marradi;
che la Giunta comunale nella seduta del 28 dicembre 2012 ha deciso di concedere in comodato d’uso gratuito tale deposito;
che la “ Compagnia per non perire d’inedia” detiene in forza di comodato d’uso gratuito alcuni locali del fabbricato viaggiatori della Stazione Ferroviaria di Marradi;
RITENUTO opportuno specificare i beni oggetto della concessione , come individuati nella allegata planimetria:
fabbrica ex Magazzino Merci della Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S.;
VISTA la bozza di contratto di comodato d’uso predisposta dall’ Ufficio Tecnico del Comune di Marradi ed allegata in copia al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale;
RITENUTO inoltre demandare al Responsabile dell’ufficio Tecnico il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti quale la sottoscrizione del contratto di comodato d’uso;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi Tecnico e Finanziario ai sensi del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la bozza di comodato d’uso gratuito da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e la Compagnia per non perire d’inedia, per la concessione dei locali siti nella Stazione Ferroviaria di Marradi così come individuati nella allegata planimetria;
DI DARE ATTO che sarà cura del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio sottoscrivere il Contratto di Comodato d’uso di cui al presente provvedimento;
DI DICHIARARE con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
ALLEGATO alla DELIBERAZIONE n. 02/G.C. del 10.01.2013
RUBRICA ATTI PRIVATI
CONTRATTO DI SUBCOMODATO
Con la presente scrittura privata tra.
– Il COMUNE DI MARRADI – Xxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) partita IVA 01315320489, di seguito denominato anche “comodante” o “Ente Locale”, per il quale interviene nel presente atto e per esso il Responsabile del Servizio 3. Assetto del Territorio nella persona di Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in virtù del DECRETO SINDACALE di nomina n. 02 del 02.01.2012
E
– Associazione Culturale ‘Compagnia per non perire d’inedia’ – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00/x Marradi – Partita I.V.A.: 04753340480 di seguito denominato anche‘comodatario’ per il quale interviene nel presente atto
il Sig, nato a - il nella sua qualità di
presidente.
Premesso
– che i locali della Stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S. sono detenuti dal comodatario in forza di scrittura privata delibera G. C. 77 del 5 Novembre 2001;
– che la Società F.S. S.p.A. e l’Ente Locale hanno interesse ad evitare che tali locali della stazione omonima sia inutilizzati, determinando nel tempo un suo inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intendono quindi mantenere la presenza nel territorio, anche mediante l’impegno di assicurare il collegamento tra Stazione ed il trasporto urbano ed extraurbano:
• che l’ente Locale ha ottenuto la disponibilità dei locali della Stazione omonima per
svolgervi attività sociali e di pubblico interesse.
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – Oggetto
Il Comune di Marradi concede in comodato all’Associazione Culturale che accetta, l’ex magazzino merci della stazione Ferroviaria di Marradi P.S.S. al fine di svolgervi esclusivamente attività sociali e di pubblico interesse. Detto immobile risulta evidenziato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1)-
Articolo 3 - Durata
Il contratto ha durata di 6 mesi dalla data di stipula del presente atto e comunque fino al 31/01/2017 (data di scadenza del contratto di comodato tra COMUNE DI MARRADI e FERSERVIZI s.p.a.). L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di dichiarare la r isoluzione della convenzione nel caso in cui l’ Associazione abbia adibito la s t ruttura per a t t ività non rispondenti allo scopo per il quale è stato concesso o per attività illecite.
Il contratto non è rinnovabile alla scadenza- salvo che le parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data e subordinato comunque al rinnovo della stessa concessione da Ferservizi s.p.a. al Comune di Marradi..
Articolo 4 — Oneri del comodatario,
Il comodatario è tenuto a custodire e consegnare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per 1’ uso determinato dal contratto.
Al fine di una migliore conservazione del bene concesso in comodato, il comandatario si obbliga a svolgere le seguenti attività:
- manutenzione delle aree verdi, e del piazzale;
Il comodatario ha inoltre l’obbligo di consentire ed agevolare il passaggio e la sosta dei clienti FS nelle aree aperte al pubblico.
Articolo 5 - Presa in consegna
Il comodatario dichiara di aver visitato i locali concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.
Articolo 6 -Spese per l’uso della cosa
Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dei locali ceduti in comodato, ivi compresa quella degli impianti elettrici.
Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa comunicazione scritta al comodante. Il comodatario si obbliga inoltre, a propria cura e spese a sezionare gli impianti tecnici (elettrico, idrico,ecc) e a stipulare nuovi contratti di utenza con i rispettivi fornitori prima di poter utilizzare i locali.
Articolo 7 – Modifiche e addizioni
Il comodatario conferma la dichiarazione di aver visitato i locali concessi in comodato e di prenderli nello stato di fatto in cui sono, impegnandosi ad eseguire gli interventi necessari per la messa a norma, da effettuare con il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del comodante.
Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
Negli altri casi, il comodatario avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante anche nel corso del comodato.
Il comodatario ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese ai competenti organi amministrativi ogni
eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
Articolo 8 – Divieto di cessione e subcomodato
Il comodatario non può cedere il presente contratto e deve mantenere la destinazione d’uso.
Articolo 9 – Accesso ed ispezione
Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni eventuale accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all’esercizio Ferroviario.
Il comodante ha altresì diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in comodato per esigenze connesse all’esercizio ferroviario e realizzare sui locali oggetto del p r es ent e cont r a t t o ogni int er vent o r i t enu t o fu nziona l e a l soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario.
Al comodante spetta in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario degli immobili oggetto del presente contratto.
Articolo 10 — Responsabilità
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso dei locali ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto.
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente contratto, per l’uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi anche a causa di terzi.
Ai fini dei presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario ed il personale da esso incaricato.
Articolo 11 — Prescrizioni di sicurezza
Il comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all’uso dei locali e
all’esecuzione degli oneri di cui all’art.4 del presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.lgs. 81/08 di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o locali concessi ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Resta inteso che la Dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.
Articolo 12 - Recesso
Il comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Articolo 13 – Clausola risolutiva espressa
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei danni la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli art. 2,4,6,8, e 11 del presente contratto
Articolo 14 – Clausola fiscale
Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione e conseguenti sono a carico del Comodatario. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Articolo 15 Domicilio e clausola arbitrale
Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali.
COMUNE DI MARRADI: Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0 – 00000 XXXXXXX (XX).
ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘ PER NON PERIRE D’1NEDIA’: Xxxxx Xxxxxxxxx 00/x XXXXXX (Xx)
Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, secondo quanto previsto dagli art. 806
c.p.c. e seguenti del Codice di Procedura civile ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo. ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Firenze. Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Il Collegio arbitrale avrà sede a Firenze.
Articolo 16 — Modifiche al contratto
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
Articolo 17 — Applicazione delle norme
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali. Marradi, lì
Per l’Ente Locale
Per l’Associazione Culturale
COMUNE DI MARRADI
Provincia di Firenze
ALLEGATO alla DELIBERAZIONE n. 02/G.C._ del 10.01.2013
OGGETTO: CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MARRADI – di Locali Ex
Magazzino Merci della Stazione Ferroviaria di MARRADI –
APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO D’USO.-
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Servizio n. 3 – ASSETTO del TERRITORIO
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ORGANO COMPETENTE.
Marradi 10.01.2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
x.xx (arch. Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX)
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del servizio; Vista la proposta di provvedimento indicata in oggetto; VISTO l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Marradi 10.01.2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
x.xx ( Rag. Xxxxxxx XXXXXXX)
COMUNE DI MARRADI PROVINCIA DI FIRENZE
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx Sig. Xxxxx Xxxxxxxx X.xx Dott. ssa Xxxxxx Xxxxxxx
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Marradi, 17.01.2013
Il Segretario Comunale x.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
[ ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
[ X ] è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Marradi, lì 17.01.2013
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx
Per copia conforme Marradi, lì 17.01.2013
Il Segretario Comunale
x.xx Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx