REGOLAMENTO COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
CAPO I
ART. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente (successivamente chiamato servizio) si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l’impiego di autoveicoli od autobus idonei.
ART. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e delle leggi regionali in vigore.
ART. 3
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
1. L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura/autobus.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio possono:
a) Essere iscritti, nelle qualità di titolari di impresa artigiana previste dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) Associarsi in cooperative di produzione e di lavoro ovvero le cooperative di servizi, operanti in conformità alle normative vigenti sulla cooperazione;
c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) Xxxxxx imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l’autorizzazione alla cooperativa ed al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell’autorizzazione con offerte immediate. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall’articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
ART. 4 CONDIZIONI DEL SERVIZIO
1. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di noleggio.
2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
ART. 5
NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l’Amministrazione Comunale è competente al rilascio delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Bergamo ex articolo 7 L.R. 20/95 mediante bando di pubblico concorso.
ART. 6 RICONOSCIBILITÀ DELLE VETTURE
Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza e targa.
Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.
ART. 7 OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
ART. 8
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ARTICOLO 4 COMMA 4° LEGGE 21/92
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita commissione così composta:
a) Xxx Xxxxxxx o suo delegato in funzione di Presidente;
b) Dal comandante o da altro membro della polizia municipale o da un idoneo Funzionario Comunale;
c) Da n. 2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
d) Da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentativi a livello locale;
e) Da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
f) Da un rappresentante designato dalle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.
2. La commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 2 dei suoi componenti.
3. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la commissione sarà preventivamente consultata dalla Giunta Comunale.
5. La commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
6. Quando per due sedute consecutive la commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a se i poteri e le funzioni della commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
CAPO II
LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE
ART. 9
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
L’esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada e che rispondono ai seguenti requisiti di idoneità:
a) Non aver riportato una o più condanne irrevocabili per una pena complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
b) Superamento dell’esame per l’accertamento dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall’articolo 15 L.R. 20/95.
ART. 10
ACCESSI ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
1. L’accesso alla professione di noleggiatore è consentita ai cittadini ed equiparati iscritti nel “Ruolo dei conducenti di veicoli a natanti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, esibito agli organi di vigilanza.
CAPO III L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
ART. 11
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per i titoli e soggetti che abbiano le proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni.
ART. 12
TITOLI DI PREFERENZA
I titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente di autobus o di autovetture saranno definiti secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso rispettando quelli dall’art. 4 L.R. 31/01/87 n. 9.
ART. 13 CONTENUTI DEL BANDO
1. I contenuti del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei criteri di valutazione dei titoli;
c) indicazione dei criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione;
d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell’Amministrazione comunale;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di in leasing del veicolo.
ART. 14 VALUTAZIONE DEI TITOLI
1. il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
2. Qualora duo o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
ART. 15
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. la Giunta Comunale approva la graduatoria in merito.
2. L’autorizzazione verrà rilasciata con apposito provvedimento dal Responsabile Servizio Affari Generali.
3. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.
4. All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.
ART. 16
VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
1. L’autorizzazione d’esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizione alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore.
2. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti o dal presente regolamento.
ART. 17 TRASFERIBILITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione comunale di esercizio per atto tra vivi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b) aver compiuto sessant’anni;
c) essere diventato permanentemente inabile ed inidoneo al servizio per malattie, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata o messa a concorso.
3. Il Responsabile Affari Generali dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi e “mortis causa” subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositato presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l’autorizzazione;
c) il cessionario e l’erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9.
4. il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione e procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.
CAPO IV L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
ART. 18 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE
1. il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche così come definite dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92.
ART. 19
INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio e dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
ART. 20 ACQUISIZIONE DELLA CORSA
1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa e sede del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi di aree pubbliche.
ART. 21
COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO
1. Nell’esercizio delle propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi nel casi di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g) mantenere la perfetta efficienza in strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
h) rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a che ne abbia interesse.
2. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente e in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
ART. 22 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a) fumare in autovettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito:
d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza prevista dal vigente codice della strada.
ART. 23 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA
I titolari di autorizzazioni all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di soggetti idonei aventi i requisiti previsti dalla legge.
ART. 24 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
ART. 25 TRASPORTO HANDICAPPATI
1. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap per l’utilizzo del servizio.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alle mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
ART. 26 TARIFFE
Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti nel rispetto delle normative vigenti in materia.
ART. 27 CONTACHILOMETRI
1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale o parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e il competente ufficio comunale.
ART. 28
LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
1. La Giunta Comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolata in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vettura guaste e che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la locazione è consentita solo per ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune;
b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definite dal Comune ai sensi dell’articolo 8;
c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell’arco dell’anno;
d) l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo che quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.
CAPO V VIGILANZA SUL SERVZIO
ART. 29
ADDETTI ALLA VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli uffici degli agenti di polizia di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1991, n. 689.
ART. 30
IDONEITÀ DEI MEZZI DI SERVIZIO
1. E’ fatto obbligo di sottoporre i veicoli utilizzati per l’espletamento del servizio ai controlli di idoneità così come prescritti dalle leggi in vigore.
2. La polizia municipale dispone, qualora ne ravvisi la necessità, verifiche straordinarie sull’idoneità dei mezzi utilizzati;
3. La vidimazione annuale dell’autorizzazione di cui all’articolo 15 comma 1 è effettuata presso uffici comunali e consente la prestazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza;
4. Le procedure di cui ai comma 1, 2, 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo;
5. E’ fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall’articolo 5 L.R. 16.12.91 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.
ART. 31 SANZIONI
1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46 per le seguenti violazioni:
a) violazione dell’articolo 4, comma 3, dovuta alla mancanza dell’autorizzazione a bordo del mezzo;
b) violazione dell’articolo 6, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
c) violazione dell’articolo 10, comma 2, per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
d) violazione dell’articolo 15, comma 1, per la mancata vidimazione annuale dell’autorizzazione;
e) violazione dell’articolo 18, comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
f) violazione degli obblighi di cui all’articolo 20, comma 1 punti d, g, h, i, e comma 2 punti da a, ad f;
g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista dall’articolo 26 comma2;
h) mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, come previsto dall’articolo 28 comma 2.
2. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 107 del X.X. 0 marzo 1934, n. 383.
3. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
4. La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 3 della L.R. 15.04.1995 n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge n. 21/92 (art. 8 del presente regolamento).
5. L’avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell’arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Sindaco.
6. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti alla dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata e carente sorveglianza di questi ultimi.
ART. 32 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa.