AL28A - CASEIFICIO FERRETTI/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO
AL28A - CASEIFICIO FERRETTI/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO
Provvedimento n. 29722
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 giugno 2021;
SENTITO il Relatore Professor Xxxxxxx Xxxxx;
VISTO l’art.148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO l’art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, e successive modificazioni (di seguito, D.L. 1/2012);
VISTO il Decreto 19 ottobre 2012 n. 199 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regolamento di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito, Decreto di attuazione);
VISTO il Decreto Legge 5 maggio 2015, n. 51 recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 luglio 2015, n. 91 (di seguito, D.L. 51/2015).
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari” adottato con delibera dell’Autorità del 6 febbraio 2013 n. 24220 (di seguito, Regolamento sulle procedure istruttorie);
VISTA la propria delibera del 13 aprile 2021, con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie, una proroga del termine di conclusione del procedimento, fissato al 30 giugno 2021;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
I.i L’operatore segnalato
1. Caseificio Ferretti S.r.l.(di seguito anche il caseificio) è una società, con sede in Orzinuovi, attiva nella trasformazione di latte e nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero caseari e, in particolare, di Grana Padano DOP; nell’anno 2019 la società ha realizzato un fatturato pari a 8.754.667 euro.
I.ii Il segnalante
2. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo – Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi (di seguito anche MIPAAFT - ICQRF).
II. L’OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
3. Il procedimento istruttorio AL28A ha riguardato l’accertamento della ricorrenza e possibile illiceità, ai sensi dell’art. 62, commi 1 e 3, del D.L. 1/2012, delle condotte commerciali poste in essere dal Caseificio Ferretti consistenti: (i) nella mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con i propri conferenti latte crudo vaccino, in relazione alle cessioni avvenute nel periodo 00.00.0000 - 00.00.0000; (ii) nell’aver effettuato il pagamento di talune forniture in ritardo rispetto al termine legale di trenta giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
4. Il procedimento istruttorio AL28A è stato avviato con comunicazione del 29.12.2020, prot. n. 963001, sulla base di una segnalazione del MIPAAFT – ICQRF2, nonché di documentazione acquisita agli atti3.
5. In data 13.04.2021, l’Autorità ha deliberato di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 30.06.2021, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie4.
6. Con successivo atto del 14.04.2021, prot. n. 37221, è stata comunicata alle Parti l’estensione oggettiva del procedimento al fine di verificare l’eventuale violazione, da parte del Caseificio Ferretti, dell’art. 62, comma 1 e/o 2, del
D.L. 1/2012, in relazione alla sottoscrizione - nel periodo temporale oggetto di accertamento - di documenti denominati “Registro trasportatori”, aventi una durata inferiore a dodici mesi, senza che risulti acquisita alcuna rinuncia espressa da parte degli allevatori cedenti5.
7. In data 12.05.2021, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulle procedure istruttorie, è stata trasmessa alle Parti la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, fissato al 28.05.2021, ed è stato concesso un termine di 12 giorni per la presentazione di memorie e documenti6.
8. Il Caseificio Ferretti ha prodotto le proprie memorie difensive in data 8 e 10.02.2021, e successivamente in data 27.04.2021 e 19.05.20217.
IV. LE EVIDENZE ACQUISITE
IV.i I fornitori del caseificio Ferretti
9. Sulla base della documentazione agli atti, risulta che, nel periodo oggetto di accertamento, il Caseificio Ferretti si è rifornito di latte crudo vaccino presso i seguenti operatori: 1. Azienda Agricola Xxxxxxxx Xxxxxxx; 2. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Figli S.S. Società Agricola; 3. Consorzio Cooperativo Produttori Latte di Torre Pallavicina Società Cooperativa Agricola, a responsabilità limitata8.
IV.ii I documenti di trasporto sottoscritti con le aziende agricole Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
10. In relazione al periodo temporale oggetto di accertamento, i rapporti negoziali di fornitura con i due allevamenti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx risultano regolati da documenti denominati “Registro trasportatori”, sottoscritti mensilmente dalle parti (i documenti sono datati il primo giorno del mese, ad esempio il giorno 01.04.2018 per la fornitura di tutto il mese di aprile 2018). Su un riquadro in evidenza sono poste le seguenti indicazioni “La sottoscrizione della presente è da valere quale contratto anche ex art. 62 D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012 con riferimento, per il quantitativo sotto indicato (con variazione del 5%) e con le relative modalità di consegna (trasportatore sotto indicato) alla vendita dalla data del 01.04.2018 al 31.04.2018 di latte crudo destinato alla produzione di Grana Padano, conforme ai relativi requisiti, al prezzo di euro […], con pagamento 30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Sul medesimo documento vengono riportati i riferimenti della “Ditta acquirente e destinatario”, ossia il Caseificio Ferretti, del “Produttore”, ossia gli allevamenti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx, e del “Trasportatore”, la targa e il conducente dell’automezzo, la data (sempre il primo giorno del mese di riferimento della fornitura), l’ora del ritiro, le quantità e la temperatura del latte, con le firme del produttore, del conducente e dell’acquirente destinatario9.
11. In relazione al periodo oggetto di accertamento, la Parte ha prodotto, inoltre, due comunicazioni del caseificio indirizzate alle aziende agricole Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, datate 21 dicembre 2017, e aventi ad oggetto:
1 Cfr. doc. 5.
2 Cfr. segnalazione pervenuta da parte del MIPAAFT – ICQRF in data 4.3.2020, integrata in data 28.10.2020 (docc. n. 1 e 2). In particolare, il MIPAAFT - ICQRF ha allegato due relazioni redatte dall’Ufficio territoriale “ICQRF Lombardia” del 20.12.2019 e del 31.01.2020, che riportano gli esiti dei controlli effettuati presso il caseificio Ferretti, unitamente al verbale di constatazione n. 2019/889 del 30.05.2019 e alla documentazione acquisita.
3 Cfr. documentazione acquisita agli atti in data 15 e 24.11.2020 (docc. n. 3 e 4).
4 Cfr. doc. 9.
5 Cfr. doc. 10.
6 Cfr. doc. 12.
7 Cfr. docc. 6, 7, 11 e 13.
8 Cfr. doc. 6.
9 Cfr. all. al doc. 6.
“Conferma rapporto di fornitura latte per l’anno 2018”. In tali documenti si legge, in particolare: “Come da colloqui intercorsi la presente per confermare che il rapporto di fornitura di latte proseguirà regolarmente anche dal 01.01.2018 al 31.12.2018”, con l’intesa che si provvederà ogni mese ad integrare l’accordo con l’indicazione del prezzo di riferimento10.
12. Successivamente alla visita ispettiva del 30.05.2019, da parte dell’“ICQRF Lombardia”11, il Caseificio Ferretti, l’1.06.2019, ha concluso con i due allevamenti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx contratti di “somministrazione materia prima”, in forma scritta. I testi negoziali agli atti hanno durata di sei mesi per il 2019 (dall’1.06.2019 al 31.12.2019) e annuale per il 2020 e per il 2021 (1.01.2020/31.12.2020 e 1/01/2021/31.12.201) e contengono indicazioni in ordine a quantità, caratteristiche e prezzo del latte, termini e modalità di pagamento12.
IV.iii Il contratto di somministrazione con il Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx
00. In relazione ai rapporti esistenti con il Consorzio Torre Pallavicina nel periodo in esame, il Caseificio Ferretti ha allegato un contratto di somministrazione di latte, sottoscritto dalle parti in data 20.12.2017, avente durata annuale (1.01.2018/31.12.2018) e contenente indicazioni in ordine a quantità, caratteristiche e prezzo del latte, termini e modalità di pagamento e consegna13.
14. Il Caseificio Ferretti ha stipulato contratti di somministrazione con il Consorzio di Torre Pallavicina anche per gli anni successivi 2019, 2020 e 202114.
IV.iv Il pagamento delle forniture di latte
15. In relazione alle forniture di latte del 2018, il caseificio ha prodotto copia di tutte le fatture ricevute dai conferenti latte e dei bonifici emessi in loro favore, unitamente ad uno schema riepilogativo dei pagamenti effettuati15.
16. Da tali documenti emerge che i conferenti latte emettevano mensilmente una fattura riepilogativa l’ultimo giorno del mese di fornitura e che tale documento fiscale veniva ricevuto dal caseificio acquirente, per quanto riguarda i due allevamenti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, in media nella settimana successiva, mentre per quanto riguarda il Consorzio di Torre Pallavicina anche a distanza di un mese16.
17. Sulla base della documentazione prodotta emerge che, nell’anno 2018, sette fatture sono state pagate oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 62, comma 3, del D.L. 1/2012.
18. In particolare, si tratta dei seguenti documenti: 1. la fattura emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 1/2018 del 31.01.2018, per €. 5.922,22 (€ 5.383,84, oltre Iva al 10%), è stata ricevuta il 9.02.2018 e pagata il 4.04.2018. Il termine in questo caso scadeva il 30.03.2018 (venerdì precedente la Pasqua); 2. la fattura emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 9/2018 del 30.04.2018, per € 4.276,40 (€ 3.887,64, oltre Iva al 10%), è stata ricevuta il 7.05.2018 e pagata il 2.07.2018. In questo caso il termine scadeva il 30.06.2018 (sabato); 3. la fattura emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 12/2018 del 31.05.2018, per € 4.663,30 (€ 4.239,36, oltre Iva al 10%), è stata ricevuta l’8.06.2018 e stata pagata il 2.08.2018. In questo caso il termine scadeva il 30.07.2018 (lunedì); 4. la fattura emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 3/2018 del 31.01.2018, per € 20.392,13 (€ 18.538,30, oltre Iva al 10%), è stata ricevuta il 9.02.2018 e pagata il 4.04.2018. In questo caso il termine scadeva il 30.03.2018 (venerdì precedente la Pasqua); 5. la fattura emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 15/2018 del 30.04.2018, per € 19.177,88 (€ 17.434,44, oltre Iva al 10%), è stata ricevuta il 7.05.2018 e pagata il 2.07.2018. In questo caso il termine scadeva il 30.06.2018 (sabato); 6. la fattura emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 22/2018 del 31.05.2018, per € 19.969,09 (€ 18.153,72, oltre Iva al 10%) è stata ricevuta l’8.06.2018 e pagata il 2.08.2018. In questo caso il termine scadeva il 30.07.2018 (lunedì); 7. la fattura emessa dalla cooperativa Torre Pallavicina n. 218/2018 del 31.10.2018, per € 468.084,67 (€ 425.531,52, oltre Iva al 10%), è stata ricevuta il 3.12.2018. Tale fattura è stata pagata in diverse tranche tutte nel mese di gennaio 2019 tranne l’ultima il 1° febbraio 2019 (10.000 €). In questo caso il termine scadeva il 31.01.2019 (giovedì).
10 Cfr. all. al doc. 11.
11 Cfr. verbale di constatazione n. 2019/889 del 30.05.2019 allegato alla segnalazione del MIPAAFT-ICQRF del 4.03.2020 (doc. 1). 12 Cfr. all. al doc. 6 e all. al doc. 7.
13 Cfr. all. al doc. 6.
14 Cfr. all. al doc. 6 e all. al doc. 7. 15 Cfr. all. al doc. 6 e all. al doc. 7.
16 Cfr. schema riepilogativo allegato al doc. 7.
V. LE ARGOMENTAZIONI DELL’OPERATORE
19. Con note pervenute in data 8 e 10.02.2021, e successivamente in data 27.04.2021 e 19.05.2021, il Caseificio Ferretti ha rilevato quanto segue:
- nel periodo 2018/2021 il caseificio ha intrattenuto rapporti di fornitura con tre operatori: Azienda Agricola Xxxxxxxx Xxxxxxx, Azienda Agricola Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Figli e Consorzio Cooperativo Produttori Latte di Torre Pallavicina;
- con le due Aziende Agricole Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx: i. nel periodo 1.01.2018 – 01.06.2019 il caseificio ha sottoscritto diversi “documenti di trasporto” (allegati), aventi valore di contratto ai sensi dell’art. 62, comma 1, del
D.L. 1/2012 e dell’art. 3, comma 4, del suo Decreto di attuazione n. 199/2012. Tali documenti contengono, infatti, tutte le indicazioni richieste da tale normativa in ordine alle quantità e alle caratteristiche del latte oggetto della fornitura, alle modalità di consegna e di pagamento, alla durata e al prezzo; ii. per il periodo successivo al mese di giugno 2019, il caseificio ha concluso con i due allevamenti contratti di “somministrazione materia prima” in forma scritta17;
- con comunicazione del 21.12.2017, il caseificio e le due aziende agricole Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx, attestavano che il rapporto di fornitura sarebbe stato mantenuto per tutto l’anno 2018, con l’intesa che avrebbero provveduto mensilmente ad integrare l’accordo con l’indicazione del prezzo di riferimento18;
- nel periodo 2018/2021, il caseificio ha concluso tre contratti di somministrazione di latte crudo in forma scritta, di durata annuale, con il Consorzio Cooperativo Produttori Latte di Torre Pallavicina;
- con riferimento al rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 62, comma 3, D.L. 1/2012, si evidenzia che: i. solo tre fatture (su sedici)19 sarebbero state pagate in ritardo nei confronti dell’azienda agricola Xxxxxxxx Xxxxxxx: in realtà due di tali pagamenti sarebbero stati disposti correttamente il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza20, mentre il terzo sarebbe stato effettuato con un ritardo di soli 3 giorni21; ii. solo tre fatture (su sedici) sarebbero state pagate in ritardo nei confronti dell’azienda agricola Xxxxxxxx Xxxxxxxx: in realtà due di tali pagamenti sarebbero stati disposti correttamente il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza22, mentre il terzo sarebbe stato effettuato con un ritardo di soli 3 giorni23; iii. solo l’ultima tranche di un’unica fattura (su dodici) sarebbe stata pagata in ritardo di un solo giorno nei confronti del Consorzio Cooperativo Produttori Latte di Torre Pallavicina24;
- si ritiene, pertanto, che non sussista alcuna violazione neppure in relazione al terzo comma dell’art. 62 del D.L. 1/2012, in considerazione della specificità dei giorni in cui cadevano le scadenze dei termini di pagamento delle sette fatture in discussione, del fatto che gli eventuali (e rarissimi, in rapporto al numero di fatture emesse da ciascuno dei fornitori de quibus) ritardi sarebbero al massimo consistiti in uno/due giorni, della esiguità degli importi che sarebbero stati pagati in ritardo in proporzione al rilevante fatturato annuo e al pluriennale e stabile rapporto commerciale di ciascun fornitore con il Caseificio Ferretti25.
17 Si tenga conto in proposito che in data 30.05.2019 si è svolta la visita ispettiva da parte dei funzionari dell’Ufficio territoriale “ICQRF Lombardia”
(cfr. verbale di constatazione n. 2019/889).
18 La relazione di fornitura con le due aziende agricole è comunque risultata sempre e pacificamente annuale, sia in considerazione del rapporto tra le parti, decorrente ininterrottamente da oltre quarant’anni, e tuttora in essere, sia in virtù di quanto espressamente previsto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, Raccolta Usi, dove si dispone espressamente che i contratti di compravendita del latte hanno durata annuale.
19 In particolare 12 fatture si riferiscono al pagamento del latte e 4 al pagamento dei premi di qualità.
20 Si tratta delle fatture n. 1 del 31.01.2018, per €. 5.922,22 (€. 5.383,84, oltre Iva al 10%) e n. 9 del 30.04.2018, per €. 4.276,40 (€. 3.887,64, oltre Iva al 10%), che scadevano rispettivamente il venerdì Santo precedente la Pasqua (pagata il mercoledì successivo) e un giorno di sabato (pagata il lunedì successivo).
21 Si tratta della fattura n. 12 del 31.05.2018, per €. 4.663,30 (€. 4.239,36, oltre Iva al 10%). In questo caso la scadenza (30.07.2018) sarebbe risultata intercorrente nel giorno della vigilia e imminenza delle vacanze estive del personale amministrativo (31 luglio e 1° agosto).
22 Si tratta delle fatture n. 3 del 31.01.2018, per €. 20.392,13 (€. 18.538,30, oltre Iva al 10%) e n. 15 del 30.04.2018, per €. 19.177,88 (€. 17.434,44, oltre Iva al 10%) che scadevano rispettivamente il venerdì Santo precedente la Pasqua (pagata il mercoledì successivo) e un giorno di sabato (pagata il lunedì successivo).
23 Si tratta della fattura n. 22 del 31.05.2018, per €. 19.969,09 (€. 18.153,72, oltre Iva al 10%). In questo caso la scadenza (30.07.2018) sarebbe
risultata intercorrente nel giorno della vigilia e imminenza delle vacanze estive del personale amministrativo (31 luglio e 1° agosto).
24 Si tratta della fattura n. 218 del 31.10.2018, per €. 468.084,67 (€. 425.531,52, oltre Iva al 10%), ricevuta dal Caseificio in data 03.12.2018 e pagata in più tranche nel mese di gennaio 2019; soltanto l’ultima rata, per complessivi €. 10.000,00, sarebbe stata pagata in ritardo (peraltro di un solo giorno) e, cioè, in data 01.02.2019 quando il termine di pagamento dell’intera fattura era il 31.01.2019.
25 Nel 2018, il fatturato annuo tra il caseificio e l’azienda agricola Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato pari a 122.318,96 euro; il fatturato annuo tra il caseificio e l’azienda agricola Xxxxxxxx Xxxxxxxx è stato pari a 457.940,76 euro; mentre il fatturato annuo tra il caseificio e il Consorzio di Torre Pallavicina è stato apri a 5.216.159,88.
VI. VALUTAZIONI
VI.i Brevi cenni al quadro normativo
20. Le norme che vengono in rilievo nel caso in esame sono rappresentate:
- a livello nazionale: dall’art. 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L. 1/201226; dall’art. 2 - Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari - del D.L. 51/201527 e dagli artt. 1 - Ambito di applicazione - e 3 - Caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari - del D.M. n. 199/2012 (in seguito anche Decreto di attuazione)28;
- a livello euro-unitario: dall’art. 148 - Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari - del Regolamento (UE) n. 1308/201329.
21. In particolare, l’art. 62 del D.L. 1/2012 disciplina le relazioni commerciali concernenti la cessione di tutti i prodotti agricoli e alimentari, tra cui appunto il latte crudo, prevedendo, al suo primo comma, che i contratti aventi ad oggetto tali prodotti - a eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale - debbano essere stipulati in forma scritta e contenere una serie di indicazioni relative a: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Il primo comma dispone, altresì, che i contratti debbano essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni30.
22. Scopo dell’art. 62, comma 1, è quello di garantire, mediante la negoziazione di un contratto in forma scritta, la conoscenza preventiva di tutti gli elementi essenziali della fornitura, a tutela delle Parti negoziali e ai fini di una trasparente e chiara regolamentazione dei rapporti tra i soggetti della filiera agroalimentare31.
23. Il secondo comma della norma in esame vieta, nelle relazioni commerciali tra operatori economici della filiera agroalimentare, di porre in essere una serie di pratiche commerciali sleali, che vengono elencate in via esemplificativa e tra cui rientra, in particolare, “e) ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento”.
24. Infine, al suo terzo comma, l’art. 62 dispone che per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili (quali il latte crudo) entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura32,33.
26 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
27 DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”, convertito dalla Legge n. 91 del 2 luglio 2015, pubblicata in G.U. 03/07/2015, n. 152.
28 Decreto del 19 ottobre 2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 marzo 2012, n 27”.
29 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, Pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/671 del 20.12.2013.
30 L’art. 62 del D.L. 1/2012 al suo comma 11bis ha demandato ad un atto interministeriale, e dunque ad una fonte sub-primaria, il compito di definire
le “modalità applicative”, necessarie per assicurare l’effettiva e piena operatività delle disposizioni stabilite a livello primario.
31 Cfr. il testo della Risoluzione approvata il 14 giugno 2012: “Attuazione dell’articolo 62 del Decreto Legge n. 1 del 2012 recante disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, con la quale la XIII° Commissione Agricoltura della Camera ha fissato al Governo alcuni indirizzi da seguire nella definizione delle modalità applicative dell’art. 62 del D.L. 1/2012. In particolare, nelle premesse, la XIII° Commissione rileva come “l’uso di contratti formali scritti stipulati prima della consegna dei prodotti e contenenti elementi di base […] contribuisca a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera e ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati […]”, riconoscendo all’art. 62 “l’obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato”.
32 Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile.
33 Sul piano normativo, deve, invero, rilevarsi: a) che - richiamando la previsione dell'art. 2963 c.c. (che, al comma 3, dispone: "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo") - l'art. 1187 c.c. configura la proroga in oggetto quale norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni; b) che l’art. 1 della Legge n. 13 del 1962, dispone che "sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, od operazione, da effettuarsi presso ... le Aziende ed istituti di credito di cui al X.X. 00 marzo 1936, n. 375 ... quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orari o depositato ai sensi del
X.X. 00 settembre 1923, n. 1955, ... sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari" (cfr. ad esempio Cass. civ. Sez. V, (ud. 09/03/2006) 28-04-2006, n. 10012).
25. Quanto alla durata dei contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015 ribadisce che essi devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.L. 1/2012, disponendo che debbano avere una durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell’agricoltore cedente.
26. Nel caso in esame vengono, altresì, in rilevo le disposizioni contenute nel Decreto di attuazione n. 199/2012, il cui ambito di applicazione viene così definito dall’art. 1: “1. Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del [D.L. 1/2012 34. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari […] con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.
27. In particolare, per quanto in questa sede interessa, l’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione dispone che “I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1, del [D.L. 1/2012], tranne che nelle fattispecie di cui al comma 2, assolvono gli obblighi di cui al predetto comma 1 e devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (cd. funzione sostitutiva del contratto).
28. A livello euro-unitario, l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, con specifico riferimento alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, dispone che, laddove uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio debba formare oggetto di un contratto scritto fra un agricoltore e un trasformatore, tale contratto debba essere stipulato per iscritto, “prima della consegna”, e contenere i seguenti elementi:
i) il prezzo da pagare alla consegna, che è fisso ed è stabilito nel contratto e/o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto (che possono comprendere indicatori che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato); ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne; iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento; v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.
29. Si tenga conto del fatto che queste condizioni di base, stabilite a livello unionale, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel caso in cui gli Stati Membri decidano di rendere obbligatoria la conclusione di contratti scritti tra allevatori e trasformatori - come avvenuto in Italia con l’adozione dell’art. 62 D.L. 1/2012 - costituiscono norme minime di tutela, volte ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, non derogabili dalla normativa interna in xxxxxxx00.
XX.xx Xxxxx sussistenza di un significativo squilibrio di potere contrattuale
30. Preliminarmente si osserva come - pur non essendo espressamente richiesto, in relazione all’applicazione dell’art. 62, commi 1 e 3, del D.L. 1/2012, l’accertamento di un significativo squilibrio di potere negoziale tra le parti del contratto di fornitura36 - nel caso in esame, sussistono una serie di elementi indicativi di un tale squilibrio tra il caseificio, da un lato, e ciascuno dei rispettivi fornitori di latte crudo, dall’altro, anche indipendentemente dalle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi.
34 Come specificamente evidenziato dal Consiglio di Stato -Sezione Consultiva per gli atti normativi nel parere n. 4203/2012 dell’8 ottobre 2012, reso su uno schema di Decreto attuativo “[…] il decreto interministeriale in esame, pur potendo integrare le disposizioni legislative incomplete, anche chiarendone il significato, conserva il proprio carattere di fonte sub primaria senza alcuna attitudine delegificante e senza capacità di deroga alle previsioni di livello legislativo”.
35 Cfr. in proposito il considerando 127 del Regolamento 1308/2013: “In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. […]”.
36 Al riguardo, si noti che, come indicato anche nel testo, il Decreto di attuazione n. 199/2012 al suo articolo 1 – Ambito di applicazione - dispone che “[…] Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale […]”. Tale accertamento risulta, pertanto, limitato alle pratiche commerciali sleali di cui al comma 2 dell’art. 62 del D.L. 1/2012.
31. Si osserva, infatti, in primo luogo, che il latte crudo è un bene altamente deperibile, che deve necessariamente essere venduto entro un arco temporale ristretto. Pertanto, l’allevatore è obbligato a collocare tutta la propria produzione quotidiana immediatamente, senza nessuna possibilità di conservare il latte, sia pure per pochi giorni. Ciò impedisce al produttore di latte sia di cambiare acquirente in tempi rapidi sia di modulare le quantità da immettere sul mercato in funzione dell’andamento della domanda e del prezzo. Inoltre, anche nel medio periodo, il singolo allevatore conferente ha limitate possibilità di cambiare acquirente, distribuendo il proprio latte nell’ambito di un bacino territoriale piuttosto circoscritto, nel quale opera generalmente un numero limitato di imprese di trasformazione; al contrario, l’acquirente può fare fronte alle proprie necessità di approvvigionamento, almeno per talune produzioni, anche allargando il proprio bacino di raccolta e importando latte estero. In secondo luogo, gli allevatori conferenti operano come imprenditori individuali o, al più, sono organizzati in piccole aziende agricole, con un numero di dipendenti medio di poche unità e un fatturato modesto. Ciò fa sì che l’intera produzione di latte fresco di ciascun allevatore venga generalmente conferita a una sola impresa di trasformazione, alimentandone una parte del fabbisogno complessivo: i trasformatori, al contrario, si avvalgono spesso di diversi fornitori di latte crudo.
VI.iii Sull’assenza di contratti scritti di fornitura: la funzione sostituiva del contratto dei documenti di trasporto ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione n. 199/2012
32. In relazione alla prima contestazione mossa nella comunicazione di avvio del procedimento - mancata conclusione di contratti scritti di fornitura con i conferenti latte crudo vaccino nel periodo "01.04.2018 - 31.12.2018" - si ritiene, sulla base delle evidenze acquisite, che non vi siano elementi sufficienti per considerare le condotte commerciali poste in essere dal Caseificio Ferretti in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
33. Infatti, con riguardo ai rapporti negoziali in essere con i due allevamenti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx il caseificio risulta aver sottoscritto documenti di trasporto che, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del Decreto di attuazione, sopra illustrato, possono essere considerati del tutto equipollenti nella forma (scritta) e nella sostanza (contenuto) a contratti di fornitura conclusi per iscritto, prima della consegna del latte, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
34. I documenti denominati “Registro trasportatori”, prodotti dal caseificio, infatti, risultano sottoscritti dalle Parti il primo giorno del mese di riferimento (ad esempio il 1° aprile 2018) e contengono tutte le indicazioni previste dall’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, in merito a durata, quantità e caratteristiche del latte oggetto di conferimento, prezzo, modalità di consegna e di pagamento, oltre che un richiamo specifico a tale disposizione normativa (“La sottoscrizione della presente è da valere quale contratto anche ex art. 62 D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012).
35. Anche per quanto riguarda l’indicazione di una durata inferiore ai dodici mesi nei documenti in esame (ad esempio “vendita dalla data del 01.04.2018 al 31.04.2018”) - oggetto di specifica contestazione nella comunicazione di estensione oggettiva del procedimento del 14.04.2021 - si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per considerare le condotte commerciali poste in essere dal Caseificio Ferretti in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015.
36. Il caseificio ha, infatti, prodotto due comunicazioni, datate 21 dicembre 2017, in cui le Parti (caseificio e i due allevamenti Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx) danno atto della circostanza che il rapporto di fornitura del latte proseguirà regolarmente anche per tutto il 2018, ossia dall’1.01.2018 al 31.12.2018, con l’intesa di provvedere, mensilmente, ad integrare l’accordo con l’indicazione del prezzo di riferimento.
37. Infine, per quanto riguarda i rapporti negoziali in essere con il Consorzio Torre Pallavicina, il caseificio, in data 20.12.2017, ha sottoscritto un contratto di somministrazione di latte crudo vaccino, di durata annuale (1.01.2018 - 31.12.2018) e completo delle indicazioni di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012.
VI.iv Sul pagamento in ritardo delle forniture di latte
38. In relazione alla seconda contestazione mossa nella comunicazione di avvio del procedimento - pagamento di talune forniture di latte in ritardo - sulla base delle evidenze acquisite, si ritiene che il Caseificio Ferretti abbia, in effetti, posto in essere condotte commerciali in contrasto con l’art. 62, comma 3, del D.L. 1/2012, in relazione al pagamento in ritardo di cinque fatture nel corso del 2018.
39. In proposito si evidenzia che, come contestato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, sulla base della documentazione agli atti, sette fatture (su un totale di quarantaquattro per il 2018) risultano formalmente pagate in ritardo rispetto al termine legale di trenta giorni: tre emesse da Xxxxxxxx Xxxxxxx (le nn. 1, 9 e 12/2018, per un totale di 13.934,78 euro, oltre IVA al 10%), tre emesse da Xxxxxxxx Xxxxxxxx (le nn. 3, 15 e 22/2018, per un totale di 54.126,46
euro, oltre IVA al 10%) ed una emessa dal Consorzio di Torre Pallavicina (la n. 218/2018 con pagamento in ritardo solo dell’ultima tranche di 10.000 euro).
40. Tuttavia, come evidenziato dalla Parte nella sua memoria conclusiva, occorre tenere conto del fatto che due di tali fatture (la n. 9/2018 emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxx e la n. 15/2018 emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxxx) scadevano di sabato (30.06.2018) - considerato giorno non lavorativo dagli Istituti bancari - per cui il pagamento risulta effettuato correttamente il primo giorno lavorativo utile, ossia il lunedì successivo (2.07.2018). Diversamente, invece, da quanto sostenuto dalla Parte nella sua memoria conclusiva, si rileva che le due fatture (la n. 1/2018 emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxx e la n. 3/2018 emessa da Xxxxxxxx Xxxxxxxx) con scadenza il venerdì precedente la Pasqua (30.03.2018) – anch’esso considerato non lavorativo dagli Istituti bancari – sono state pagate solo il mercoledì successivo (4.04.2018), ossia con un giorno di ritardo (essendo già martedì 3.04.2018 giorno utile lavorativo). Infine, le fatture 12/2018 (Xxxxxxxx Xxxxxxx) e 22/2018 (Xxxxxxxx Xxxxxxxx), con scadenza lunedì 30.07.2018, risultano pagate solo il giovedì successivo (2.08.2018), e l’ultima tranche della fattura n. 218/2018, con scadenza giovedì 31.01.2019, è stata pagata il giorno successivo, 1.02.2019.
41. In conclusione, si ritiene che cinque fatture (le nn. 1 e 12/2018 emesse dall’azienda agricola Alloisio Antonio37, le nn. 3 e 22/2018 emesse dall’azienda agricola Alloisio Agostino38 e l’ultima tranche della n. 218/2018 emessa dalla cooperativa Torre Pallavicina39) siano state pagate in ritardo, di 1/3 giorni, rispetto al termine di scadenza, in violazione dell’art. 62, comma 3, del D.L. 1/2012.
VI.v Conclusioni
42. Ciò considerato, alla luce delle evidenze acquisite, si ritiene che, in relazione al periodo oggetto di contestazione:
1. non vi siano elementi sufficienti a considerare le condotte commerciali poste in essere dal Caseificio Ferretti in contrasto con l’art. 62, comma 1, del D.L. 1/2012, in relazione alla sussistenza di un contratto scritto di fornitura con il Consorzio di Torre Pallavicina e di documenti di trasporto, ad esso equipollenti, con le due aziende agricole Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, della durata di un anno e completi di tutte indicazioni richieste dalla disposizione in esame;
2. vi siano, invece, elementi sufficienti a considerare le condotte commerciali poste in essere dal Caseificio Ferretti in contrasto con l’art. 62, comma 3, del D.L. 1/2012 in relazione all’avvenuto pagamento in ritardo di cinque forniture di latte (due fatture emesse da Xxxxxxxx Xxxxxxx, due fatture emesse da Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’ultima tranche di una fattura emessa dal Consorzio di Torre Pallavicina).
VII. QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI
43. Ai sensi dell’art. 62, settimo comma, del D.L. 1/2012 “7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda cessionaria, della ricorrenza e della misura dei ritardi”. Inoltre, ai sensi dell’ottavo comma “l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689”.
44. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della Legge n. 689/81, in virtù dello specifico richiamo contenuto nell’art. 62, comma 8, del D.L. 1/2012: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
45. Con riguardo ai criteri indicati, si tenga conto del fatto che nel periodo oggetto di contestazione sono state pagate, con un ritardo di 1/3 giorni, solo cinque fatture, su un totale di quarantaquattro, e per importi limitati, se paragonati al totale dei pagamenti eseguiti nei confronti dei tre fornitori di latte nel corso del 2018.
37 La fattura n. 1/2018 era di importo pari a 5.383,84 euro, oltre IVA al 10%, e la fattura n. 12/2018 pari a 4.239,36 euro, oltre IVA al 10%, per un totale di 9.623,2 euro, oltre IVA al 10% (i pagamenti eseguiti nel 2018 in favore di tale fornitore sono stati pari a 122.318,96 euro).
38 La fattura n. 3/2018 era di importo pari a 18.538,30 euro, oltre IVA al 10%, e la n. 22/2018 pari a 18.153,72 euro, oltre IVA al 10%, per un totale di 36.692,02 euro, oltre IVA al 10% (i pagamenti eseguiti nel 2018 in favore di tale fornitore sono stati pari a 457.940,76 euro).
39 La fattura n. 2018 era di importo totale pari a 425.531,52 euro, oltre IVA al 10% (i pagamenti eseguiti nel 2018 in favore di tale fornitore sono stati pari a 5.216.159,88 euro).
46. Con riguardo alle condizioni economiche dell’operatore, si rileva che, nell’anno 2019, la società ha realizzato un fatturato pari a 8.754.667 euro, con un utile di esercizio di 225.938 euro.
47. Tenendo conto di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al caseificio Ferretti nella misura di 1.000 € (mille euro).
RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali descritte alla sezione VI.iii, poste in essere dal Caseificio Ferretti, in relazione alla conclusione di contratti scritti di fornitura di durata annuale con gli allevatori conferenti latte crudo vaccino, in relazione alle cessioni avvenute nel periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, integrino una violazione dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012.
RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che le condotte commerciali descritte alla sezione VI.iv, poste in essere dal Caseificio Ferretti e consistenti nel pagamento in ritardo di cinque fatture relative a forniture di latte nel corso del 2018, integrino una violazione dell’art. 62, comma 3, del D.L. 1/2012.
DELIBERA
a) che non vi siano elementi sufficienti a ritenere che le condotte commerciali descritte alla sezione VI.iii del presente provvedimento, poste in essere dalla società Caseificio Ferretti, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, integrino una violazione dell’articolo 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
b) che le condotte commerciali descritte alla sezione VI.iv del presente provvedimento, poste in essere dalla società Caseificio Ferretti costituiscano, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell’articolo 62, comma 3, del D.L. 1/2012;
c) che, con riferimento alle condotte commerciali descritte alla sezione VI.iv del presente provvedimento, alla società Caseificio Ferretti sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 € (mille euro);
d) che la società Caseificio Ferretti si astenga dal porre in essere condotte commerciali analoghe a quelle descritte nel punto che precede sub. b).
Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE Xxxxxxx Xxxxx | IL PRESIDENTE Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx |