CONVENZIONE
ANPAL.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.REGISTRAZIONE.0000089.23-04-2018
CONVENZIONE
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152
TRA
l’Istituto di patronato e di assistenza sociale Labor, codice fiscale 97238760587, partita IVA, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx, 00, in persona di Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, nato/a Foggia, il 12/05/1983, codice fiscale XXXXXX00X00X000X in qualità di Legale Rappresentante Pro – Tempore (di seguito “Istituto di patronato”),
E
L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, codice fiscale 9788924058, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxx x. 0, (xx seguito “ANPAL”),
PREMESSO CHE:
A) ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l’Istituto di patronato è persona giuridica di diritto privato che, nell’ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
B) secondo il disposto dell’articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 152, come modificato dall’articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all’estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13 della legge n. 152/2001;
C) ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
D) le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore delle seguenti categorie di soggetti:
i. “soggetti disoccupati” ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito D.Lgs. 150/15);
ii. lavoratori “a rischio di disoccupazione” ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
iii. “disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)” di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 23, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché richiedenti la DIS-COLL;
iv. lavoratori destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, coinvolti nell’accordo di ricollocazione ai sensi dell’articolo 00xxx, xxx xxxxxxx legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dall’articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
E) l’Istituto di patronato e ANPAL hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto della convenzione
1. Con la presente convenzione ANPAL conferisce all’Istituto di patronato l’incarico di svolgere in favore dei lavoratori di cui al precedente punto D) le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2229 del codice civile:
a) Acquisizione dei dati necessari e supporto al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 150/15, da parte dei “soggetti disoccupati” e dei “lavoratori a rischio di disoccupazione” di cui ai punti D1 e D2;
b) Completamento della procedura telematica di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità per i disoccupati percettori della NASpI e per i richiedenti la DIS-COLL di cui al punto D3,
finalizzata a contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20, D. Lgs. 150/15;
c) Acquisizione dei dati necessari e supporto alla richiesta dell’assegno di ricollocazione (di seguito AdR), di cui all’articolo 23, D. Lgs. 150/15 per i disoccupati percettori della NASpI, di cui al punto D3, la cui durata di disoccupazione ecceda i quattro mesi, mediante l’apposita procedura telematica;
d) Acquisizione dei dati necessari e supporto alla richiesta anticipata dell'assegno di ricollocazione per i lavoratori destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui al punto D4.
2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte attraverso l’utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dal portale ANPAL, accessibili mediante apposite credenziali rilasciate agli operatori del patronato per la gestione della cd. “richiesta intermediata”.
Articolo 2
Modalità di svolgimento delle attività
1. L’Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all’articolo 1 tramite la propria struttura e il proprio personale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L’Istituto di patronato è tenuto a erogare i servizi di cui all’articolo 1 senza esigere alcun contributo da parte dell’utenza.
3. L’Istituto di patronato espleta l’incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.
4. L’Istituto di patronato impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.
5. L’Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti all’utenza in merito ai servizi di cui all’articolo 1. Con particolare riferimento al servizio relativo all’assegno di ricollocazione, l’Istituto di patronato si impegna a garantire la massima trasparenza delle informazioni e la libertà di scelta dei destinatari della misura in merito all’ente erogatore del servizio.
6. L’Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da ANPAL sulle attività svolte.
7. L’Istituto di patronato si impegna a conservare ai propri atti e, dietro richiesta, a esibire ad ANPAL il conferimento dell’incarico ricevuto da parte degli utenti, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente
8. ANPAL erogherà formazione, anche in modalità webinar, sulle attività oggetto della presente Convenzione agli operatori dell’Istituto di patronato, avvalendosi di ANPAL Servizi, come specificato nell’allegato 2 alla presente Convenzione.
Articolo 3 Rimborso spese
1. Le attività di cui all’articolo 1 sono fornite dall’Istituto di patronato senza scopo di lucro.
2. Il rimborso dei costi e i criteri di computo del rimborso spese sono stabiliti attraverso le modalità riportate nella scheda tecnica in allegato alla presente convenzione (allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione).
3. Il rimborso dei costi avviene trimestralmente, sulla base dei dati risultanti dalle procedure informatizzate.
4. Il Portale ANPAL assicura la tracciabilità del completamento delle procedure per lo svolgimento da parte dell’Istituto di patronato delle attività di cui all’articolo 1, anche ai fini rendicontativi.
5. I criteri per definire e calcolare il rimborso spese sono determinati in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimento ai parametri o agli indicatori oggettivi, individuati dai soggetti pubblici e privati.
6. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ANPAL, anche a seguito di verifica con l’Istituto di patronato, si riserva di valutare la revisione degli importi di cui in tabella, tenuto conto dell’andamento e del monitoraggio delle attività svolte, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio. Il parametro di rimborso dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) sarà rivisto, in accordo tra le parti a seguito della disponibilità della relativa procedura informatizzata.
Articolo 4
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata con il consenso esplicito delle parti, salvo disdetta da comunicarsi entro 60 giorni dalla scadenza.
2. La convenzione ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di copertura dei relativi oneri, ai sensi dell’articolo 14 della presente
Articolo 5 Responsabilità
1. L’Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della presente convenzione. A tal fine, ANPAL provvede al monitoraggio periodico del corretto svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, anche tramite le funzionalità e le informazioni disponibili sul portale ANPAL.
Articolo 6 Recesso unilaterale
1. Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.
2. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 90 giorni.
Articolo 7
Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione
1. E’ vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.
Articolo 8
Riservatezza e trattamento dei dati personali
1. E’ fatto obbligo all’Istituto di patronato di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell’espletamento delle attività di cui all’articolo 1 della presente convenzione.
2. ANPAL e l’Istituto di patronato, in relazione al trattamento dei dati personali, dichiarano di essere ciascuno titolare dei dati trattati nello svolgimento dei rispettivi compiti attribuiti sulla base della presente convenzione.
3. ANPAL e l’Istituto di patronato si danno reciproco atto che, ciascuno di essi, nell’ambito di competenza, procederà al trattamento dei dati (esempio: raccolta, registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione) nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale, in conformità agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i.
4. I dati saranno trattati in modalità elettronica e su supporto cartaceo; raccolti in modo completo ed esatto e, su richiesta dell’interessato, eventualmente aggiornati; trattati in modo lecito, secondo correttezza, in ottemperanza ai principi di pertinenza e non eccedenza del trattamento.
5. Ciascun Titolare (e i rispettivi Responsabili e incaricati), per quanto di competenza e in relazione al trattamento dei dati effettuato, collaborerà al fine di consentire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 s.m.i.
6. I Titolari saranno responsabili ciascuno per il trattamento di competenza.
Articolo 9 Pubblicazione della convenzione
1. L’Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione.
Articolo 10 Foro competente
1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’Istituto di patronato e ANPAL nell’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di ROMA.
Articolo 11 Registrazione
1. La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 12 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Articolo 13 Procedure informatiche
1. ANPAL mette a disposizione dell’Istituto di patronato apposite funzionalità, tramite il sistema informativo unitario di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2015, per la gestione, attraverso accesso profilato dell’operatore di patronato, delle attività previste in convenzione.
2. ANPAL mette a disposizione, entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, gli standard tecnici per lo sviluppo di funzionalità sui sistemi informativi dell’Istituto di patronato e la trasmissione dei dati al sistema informativo unitario, per il tramite della cooperazione applicativa, ai fini della gestione delle attività previste in convenzione.
Articolo 14
Xxxxx e clausola di salvaguardia
1. ANPAL emana uno o più decreti per la copertura degli oneri previsti in relazione alla presente convenzione. In caso di esaurimento delle risorse ANPAL ha facoltà di sospendere unilateralmente la convenzione mediante decreto da pubblicare sul sito istituzionale con un preavviso di almeno 30 giorni.
Per ANPAL
Il Direttore generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’ Istituto di Patronato
Allegato 1. Scheda tecnica per la determinazione del rimborso delle spese di cui all’articolo 3.
Ai fini della determinazione del costo per le singole attività previste in convenzione (articolo 1), è stato preso a parametro di riferimento l’unità di costo standard – UCS (€ 34/h) utilizzata nell’ambito della misura 1-B (accoglienza, presa in carico, orientamento – accesso alla Garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling, consulenza orientativa)) nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Tale unità di costo standard, definita dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90, è stata calcolata, a partire dai dataset contenenti i dati di spesa a consuntivo delle singole Regioni, in riferimento alle attività svolte per i servizi per il lavoro. Completato il processo di costruzione della base dati, campionamento ed analisi qualitativa finalizzata alla ricostruzione della filiera in tutte le regioni prese in considerazione, è stato determinato il parametro espresso in termini di Unità di Costo Standard per ora di prestazione (intendendo in tutti i casi mappati 1 ora = 60 minuti).
L’importo del rimborso spese della singola attività è stato, di conseguenza, calcolato dividendo il costo orario della misura 1-B, per il tempo medio stimato per ciascuna tipologia di attività.
Attività | Tempo stimato (min) | Importo rimborso spese |
a) Supporto rilascio DID online | 15 | € 8,50 |
b) Completamento DIDonline percettore NASpI e richiedente DIS-COLL | 5 | 2,83 |
c) Supporto richiesta AdR | 27 | € 15,30 |
d) Supporto richiesta anticipata AdR a seguito di Accordo di ricollocazione | 27 | € 15,30 |
Allegato 2. Moduli formativi e modalità di svolgimento della formazione
ANPAL con il supporto di ANPAL Servizi, predispone un percorso in- formativo (Fast’n Focused) sulle attività previste dalla Convenzione tra ANPAL e il Patronato. L’obiettivo di questo intervento formativo è la fornitura tempestiva di tutti gli elementi per conoscere sia gli istituti alla base delle attività richieste al Patronato sia le implicazioni operativa, a cominciare dall’uso delle funzionalità rese disponibili dal Portale ANPAL.
Possono iscriversi al Focus gli operatori del Patronato sottoscrittore della Convenzione, registrandosi alla piattaforma moodle di e-learning dedicata xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx.
Il percorso si avvale della FAD e si articola attraverso videolezioni su:
• DID Online
• Messa a Regime dell’Assegno di Ricollocazione Nel dettaglio:
• Il percorso prevede alcune domande iniziali per comprendere le informazioni di carattere generale già possedute sul tema trattato.
• Una serie di videolezioni corredata da materiale di approfondimento, liberamente consultabili. Le videolezioni sono organizzate in blocchi tematici e hanno una durata dai 10 minuti ai 30 minuti a seconda del tema trattato. La fruizione dei contenuti formativi registrati e resi disponibili sulla piattaforma moodle può avvenire in maniera più confacente con i carichi di lavoro dell’operatore e i propri impegni nell’apertura al pubblico.
• Un questionario di autovalutazione per verificare in autonomia il proprio livello di conoscenza sul tema trattato. Lo strumento non ha finalità valutative e permette molteplici tentativi di compilazione.
• Un questionario di feedback, finalizzato a chiedere un riscontro sui contenuti trattati e gli strumenti utilizzati. Lo strumento viene utilizzato per richiedere eventuali approfondimenti sul tema.
Il materiale formativo è attualmente in corso di aggiornamento e sarà reso disponibile in piattaforma digitale a partire dal 04 Aprile 2018.
Al singolo Patronato, il percorso formativo sarà reso disponibile entro due giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione tramite rilascio via mail di
un apposito codice di iscrizione al corso formativo e delle modalità di uso della piattaforma.
ANPAL Servizi supporta il Patronato firmatario della Convenzione nella comunicazione agli operatori per la loro iscrizione al percorso formativo.
Per ogni richiesta di approfondimento o delucidazioni da parte degli operatori coinvolti nella formazione sarà a disposizione la casella di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
I contenuti formativi prodotti possono essere ceduti per l’uso su piattaforme moodle analoghe: ANPAL Servizi si riserva di valutare con il Patronato questa eventualità: in caso di utilizzo dei moduli, il Patronato si impegna a restituire informazioni sul numero dei partecipanti e delle sedi coinvolte nella formazione.