BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA
Comune di Bologna
versione del 24 gennaio 2023
BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA
Il giorno del mese dell’anno , in Bologna, Piazza Liber
Paradisus 10, negli uffici comunali, a me
sono comparsi i signori:
, nato a Bologna il , domiciliato per la sua carica in Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, il quale interviene in qualità di Dirigente dell’Unità Intermedia “Pianificazione Attuativa” dell’Ufficio di Piano, in rappresentanza del Comune di Bologna, con sede in Bologna, Xxxxxx Xxxxxxxx 0, Codice Fiscale 01232710374, come da decreto sindacale di nomina PG n…… che dà conferma degli incarichi dirigenziali e delle deleghe conferite con ….
e
, Codice Fiscale , nato a il giorno
/ / e residente a in via , in qualità di legale rappresentante in carica del Consorzio “Residenze di Qualità a Borgo” c.f./p.i 03956181204 avente sede legale a Bologna, in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00/0, costituito per la realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree oggetto di Variante IV al Piano Operativo Comunale "Attrezzature E Industrie Insalubri", Approvato con Deliberazione Consiliare P.G. N. 401296/2016: ACQUISIZIONE TRAMITE PEREQUAZIONE URBANISTICA DI AREA ADIACENTE AL CIMITERO DI BORGO PANIGALE IN
VIA BRAGAGLIA, d’ora in poi per brevità indicato come “Consorzio” e
Codice Fiscale , nato a il giorno
/ / e residente a in via , in qualità di legale rappresentante in carica della società Edilforme Srl c.f./p.i avente sede legale a
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale O.d.g. n. 133 del 14 luglio 2008, in vigore dal 10 settembre 2008, è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC), di cui alla LR n. 20/00;
- con deliberazione consiliare O.d.g. n. 137 del 20 aprile 2009, in vigore dal 20 maggio 2009, è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- con deliberazione consiliare PG n. 313838/2013 è stata approvata dal Consiglio Comunale con O.d.g. n. 3/2014 la variante grafica al RUE, entrata in vigore il 12 febbraio 2014 e con delibera PG n. 78340/2015 è stata approvata dal Consiglio Comunale con O.d.g. n. 201/2015 la variante di adeguamento alla L.R. n. 15/2013 e s.m.i. e al monitoraggio previsto dall'art. 43, comma 3, del RUE, entrata in vigore il 3 giugno 2015;
- con delibera PG n. 70171/2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con O.d.g. n. 190/2016 l’adeguamento normativo ai sensi della legge regionale n. 9 del 2015 -art. 34- entrato in vigore il 4 aprile 2016;
- con delibera PG n. 429342/2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con OdG n. 443/2017 l’adeguamento del Regolamento Urbanistico Edilizio in recepimento dello "Schema di Regolamento Edilizio-Tipo" e delle "Definizioni Tecniche uniformi " di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28/6/2017 - Allegati I e II entrato in vigore il 4 dicembre 2017.
- con delibera PG n. 482773/2018 e relativi allegati è stata approvata la Variante normativa 2018 al Regolamento Urbanistico Edilizio in seguito a modifiche introdotte dalla L.R. 12/2017 alla disciplina edilizia ed estensione delle misure per la rigenerazione urbana.
- con la deliberazione PG 482773/2018 è stata contestualmente adottata ulteriore variante al RUE denominata: "Art. 32bis promozione di interventi per l'abitare condiviso e solidale"
approvata dal Consiglio Comunale con PG n. 247673/2019 del 27/05/2019;
- in data 10/02/2020 il Consiglio Comunale con delibera P.G. n. 63847/2020, esecutiva dal 11 febbraio 2020, ha adottato la Variante IV al Piano Operativo Comunale "Attrezzature e industrie insalubri", approvato con deliberazione consiliare P.G. n. 401296/2016, con acquisizione tramite perequazione urbanistica di un'area adiacente al cimitero di Borgo Panigale in via Bragaglia e con permuta di un lotto adiacente con la contigua area comunale adibita a parcheggio e a verde pubblico, fermo restando l’obbligo di mantenere la quota di dotazioni esistenti;
- la variante adottata consegue alla sottoscrizione, in data 3/7/2018 (rep. n. 3574), dell’accordo ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta P.G. 221852/2018, tra l’Amministrazione Comunale, Edilforme Srl e Minerolea Srl al fine di coordinare gli interventi e l’assetto delle relative dotazioni territoriali come da schema di assetto generale P.G. 104540 del 6 marzo 2019, previsto dall'art. 2 dell'Accordo;
- con atto pubblico del 24/11/2020 Repertorio n. 37778 a Ministero Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx con sede a Loiano (BO), la Società “Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl”, codice fiscale 00325000370, ha acquisito i terreni di proprietà della Minerolea Srl; in particolare l’area identificata al Foglio 95 part. 591, e anche la particella 629, originariamente non inclusa nello Schema di Assetto P.G. 104540 del 6 marzo 2019 trattandosi di refuso di precedenti atti convenzionali ed oggetto, è stata ceduta alla Pubblica Amministrazione;
- la variante consente all’Amministrazione comunale di acquisire, tramite la perequazione urbanistica ammessa dall’art. 39 del PSC, un’ampia area che consentirà di aumentare il patrimonio delle dotazioni territoriali realizzando un’area verde che completerà il contiguo verde attrezzato già esistente, a fronte di un edificazione nell'area privata che, per la sua particolare collocazione ai margini di un'area già urbanizzata, si configura come un completamento della zona; la permuta del lotto privato, lotto non attuato previsto dal Piano Particolareggiato R3.55 “Area VS-V Quartiere Borgo Panigale Via M. E. Lepido/Area G02 Quartiere Navile Via M. Polo, con l’area a parcheggio (fermo restando il ripristino della somma complessiva delle dotazioni esistenti, che non vengono quindi pregiudicate nella loro consistenza) permetterà di migliorare e integrare il disegno urbano dell’area complessiva d’intervento: le aree private interessate sono limitrofe e poste a nord del cimitero di Borgo Panigale-Via Bragaglia ovvero:
▪ le aree della società Edilforme Srl, assoggettate a perequazione e da cedere in parte all'Amministrazione a fronte del riconoscimento di una capacità edificatoria, da localizzare nelle aree attigue distinte ai medesimi identificativi catastali;
▪ l'area della società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, subentrata alla società Minerolea Srl, per la quale è stata accolta la richiesta di variazione dell'uso da insediare da ricettivo a residenziale a fronte della permuta con la contigua area di proprietà comunale;
- il Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato dal Consiglio Comunale con delibera PG 342648/2021 ed entrato in vigore il 29 settembre 2021 a seguito della pubblicazione del relativo avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 286, recepisce i contenuti della scheda di POC in questione all’azione 1.1c della Disciplina del Piano alla scheda 6 – intervento in via Bragaglia;
PRESO ATTO CHE
- Con Delibera di Consiglio Comunale N. 18/2021 del 1/3/2021 PG 98745/2021 la variante al POC è stata definitivamente approvata;
- Con atto a Ministero Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx del 30/05/2021 Registrato a Bologna il 10/06/2021 n. 28850 serie 1T la società Edilforme Srl proprietaria dei terreni in Comune di Bologna identificati al Foglio 95 particelle 316 e 356 (oggi 666, 667, 668, 669, 670, 671 – come da planimetria allegata alla presente Convenzione, con il n. 1, a farne parte integrante) e la società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl, subentrata alla società Minerolea Srl, e quindi proprietaria, allora, dei terreni in Comune di Bologna identificati al Foglio 95 mappali 591 (oggi 644 e 645) e 629 (rimasto tale) (questi ultimi compresi nel Piano Particolareggiato R3.55 “Area VS-V Quartiere Borgo Panigale Via M. E. Lepido/Area G02 Quartiere Navile Via M. Polo”) hanno sottoscritto l’atto costitutivo del Consorzio “RESIDENZE DI QUALITA’ A BORGO” per l’attuazione delle opere di urbanizzazione in attuazione del Comparto oggetto di Variante al POC approvata con X.X.X. X.
00/0000, Xxxxxxxxx che assume così gli obblighi della realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione
- L’area interessata dalla procedura di perequazione è pari a 18.014 mq (a seguito di frazionamento registrato all’Agenzia delle Entrate con numero di protocollo 2022/78670 del 26/05/2022 che ha generato le particelle 669 e 671, di superficie catastale leggermente superiore a quella stabilita in sede di POC - 17.810 mq) e, conseguentemente, stante l’indice applicato, sono maturati 2.850 mq di Su per l’intervento privato, oltre a una capacità edificatoria pubblica pari a mq 356 di Su da allocare su un lotto autonomo (mappale n. 666) che Edilforme srl dovrà conservare e cedere all’Amministrazione Comunale (compresa area di cantiere - di cui alla allegata planimetria allegata alla presente Convenzione con il n. 3 - per il tempo necessario alla realizzazione degli edifici privati) su specifica richiesta di quest’ultima, in condizioni di pulizia e decoro, per consentirle la realizzazione del conseguente intervento;
- Si deve ora procedere alla traduzione in apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 28 della legge n.1150 del 14.8.1942 e s.m.i., delle obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l’attuazione dell’intervento di interesse pubblico, per il quale si fa espresso richiamo alla documentazione e agli elaborati di progetto in atti al Permesso di Costruire per le opere di urbanizzazione che sarà rilasciato dopo la sottoscrizione della presente convenzione, già richiesto con PG 297569/2021 del 29/06/2021, in attuazione del Comparto “Xxx Xxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx” oggetto di Variante al POC approvata con D.C.C. N. 18/2021;
Visto:
- il “Regolamento per la esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione”, richiamato nel prosieguo quale “Regolamento”, cui le parti dichiarano di fare espresso riferimento per quanto ivi disciplinato a integrazione delle normative sovraordinate;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
La proprietà delle aree interessate dichiara e riconosce di assumere i seguenti impegni in ordine alla attuazione dell’intervento oggetto del progetto di cui al PG 297569/2021 del 29/06/2021, per sé ed i propri successori ed aventi causa, cui gli stessi si intendono obbligatoriamente trasferiti, salva in ogni caso l’osservanza di future nuove prescrizioni normative, a decorrere dalla loro approvazione.
ART. 1 DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE
1. La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.
2. I Soggetti Attuatori, tramite il Consorzio, assumono gli oneri ed obblighi che seguono, fino ai loro completi assolvimenti, che saranno attestati con appositi atti certificativi.
3. I Soggetti Attuatori, tramite il Consorzio, rimangono altresì obbligati per sé, successori ed aventi causa per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente Convenzione.
4. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree ed immobili oggetto della presente Convenzione, o di loro stralci funzionali autorizzati, gli obblighi assunti dai Soggetti Attuatori si trasferiscono ai rispettivi aventi causa; i Soggetti Attuatori sono tenuti a comunicare all’Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà, o di altri diritti reali, che possa avere riflesso sulle obbligazioni contenute nella presente Convenzione al fine della loro applicabilità.
5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dai Soggetti Attuatori non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che i rispettivi aventi causa abbiano eventualmente prestato, a loro volta, idonee garanzie in sostituzione.
6. Per eventuali inadempimenti ai patti e alle normative sovraordinate e applicabili, l’alienante e l’acquirente verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi fin tanto che quest’ultimo non fornisca le medesime garanzie fideiussorie.
ART. 2 OGGETTO E SCOPO
La presente Convenzione regola contenuti, modalità attuative e programmi di realizzazione delle dotazioni territoriali di cui alle opere di urbanizzazione previste nell’Intervento di Xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, attrezzatura n. 17 del Piano Operativo Comunale (POC) "Attrezzature e industrie insalubri". Si riportano di seguito le norme del POC di cui all’art. 20 sexies Xxx Xxxxxxxxx
- Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx.
Assetto urbanistico
Ambito consolidato di qualificazione diffusa, n. 73 Borgo, Situazione Borgo Panigale, Quartiere Borgo Panigale.
Le aree individuate catastalmente al foglio 95, mappali 591, 630, 631, 632, 633, 634 erano comprese all’interno del Piano Particolareggiato R3.55 “Area VS-V Quartiere Borgo Panigale Via
M. E. Lepido / Area G02 Quartiere Navile Via M. Polo”, prorogato fino a luglio 2018.
Carichi insediativi – Parametri e indici urbanistici
È prevista la costruzione di 2.850 mq di Su per il lotto Edilforme Srl e di 1.000 mq di Su per il lotto Minerolea. Il volume si potrà articolare su un massimo di sei piani fuori terra (piano terreno e cinque piani soprastanti).
Destinazioni d'uso
Gli usi si articoleranno nel seguente modo: Categoria funzionale residenziale:(1a) abitazioni singole permanenti e temporanee, bed and breakfast, affittacamere (vedi LR 16/2004).
Dotazioni
L’intervento Edilforme Srl dovrà reperire la quota di parcheggi pubblici dovuta sia per la costruzione privata, pari a 855 mq, sia per la quota maturata dall’indice pubblico, pari a 107 mq, per un totale di 962 mq. Per quanto riguarda il verde pubblico, sia la dotazione dovuta per la costruzione privata, pari a 1.995 mq, sia la quota maturata dall’indice pubblico, pari a 249 mq, per un totale di 2.244 mq, dovranno essere monetizzate.
La proprietà Minerolea dovrà garantire il ripristino del complesso delle dotazioni esistenti, per un totale di circa 2.908 mq, mantenendo quanto possibile la destinazione a parcheggio per circa 858 mq e a verde per circa 2.050 mq. Si precisa che le quote di parcheggi PU dovranno essere realizzate complessivamente come da Schema di assetto generale per un totale di circa 1.820 mq.
Misure per la sostenibilità.
Le misure per la sostenibilità, descritte nella relativa scheda di Valsat, parte integrante del presente Poc, sono da recepirsi in fase di progettazione degli interventi e costituiscono elemento di valutazione al fine del rilascio del titolo abilitativo.
Strumenti e modalità di attuazione
La trasformazione urbanistica nell'area oggetto di Poc è attuabile attraverso intervento diretto previa stipulazione di Convenzione urbanistica, disciplinante la realizzazione delle dotazioni territoriali e le relative garanzie e sanzioni in caso di inadempimento ai sensi dell'art. 102 del Rue.
ART. 3 VALIDITA’ DELLA Convenzione
La presente Convenzione ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data della sua stipula e comunque, nel caso in cui i lavori non fossero ultimati in tale termine, potrà essere prorogata, per espresso accordo tra le parti, fino al completamento dell’intervento descritto nell’articolo 2 e al collaudo dello stesso, e parallelamente alla validità temporale dei titoli edilizi necessari alla sua realizzazione.
ART. 4 BENI OGGETTO DI INTERVENTO
Le parti danno atto che i beni oggetto dell’intervento e della presente Convenzione sono i seguenti e sono riportati sulla planimetria catastale e sulla planimetria di progetto (con l’indicazione delle dotazione pubbliche) allegate alla presente Convenzione, a farne parte integrante, rispettivamente con i numeri 1 e 2;
AREE PRIVATE
- Foglio 95 particelle 666, 667, 668, 669, 670, 671 per l’area di proprietà della società Edilforme Srl per un totale di 23.018 mq di superficie territoriale catastale, particelle già oggetto di frazionamento registrato all’Agenzia delle Entrate con numero di protocollo 2022/78670 del 26/05/2022 ai fini della cessione al Comune delle aree da destinarsi a verde e usi pubblici, cessione a cui Edilforme Srl, con la presente convenzione, si impegna a provvedere a richiesta del
Comune, con un preavviso di 30 giorni ed entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle opere private. Tali aree, oggetto di cessione e identificate al F.c. n. 95 con i mappali n.ri 666, 669, 671, dovranno essere manutenute da Edilforme Srl, fino alla cessione al Comune di Bologna, in condizioni di pulizia e decoro, per consentire al Comune stesso di procedere alla realizzazione dell’area verde e al lotto pubblico, come previsto dalla Variante IV al Piano Operativo Comunale "Attrezzature e industrie insalubri", adottata con delibera di Consiglio Comunale PG n. 63847/2020, e approvata con deliberazione consiliare PG n. 401296/2016.
Si riporta lo stralcio della VALSAT - Misure per la sostenibilità – Verde e spazi aperti: L'area in perequazione da cedere al Comune ospita attualmente alcuni alberi che dovranno essere identificati, periziati e oggetto dei necessari interventi manutentivi (potature, rimonde ecc) prima della cessione, in modo da garantirne la presa in carico senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione; con lo stesso obiettivo, al momento della cessione al Comune tutte le aree dovranno trovarsi in un buono stato manutentivo, quindi pulite, prive di rifiuti, livellate e sfalciate.
- Foglio 95 particelle 645, 647, 650, 652, 654, 656 per l’area di proprietà della società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx (subentrata alla società Minerolea Srl) compresa nel Piano Particolareggiato R3.55 “Area VS-V Quartiere Borgo Panigale Via M. E. Lepido/Area G02 Quartiere Navile Via M. Polo” per un totale di 2.642 mq;
AREE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOLOGNA
- Foglio 95 particelle 644 e 629 per un totale di 3.530 mq di superficie territoriale catastale;
- Foglio 95 particelle 635, 636, 637, 646, 648, 649, 651, 653, 655, originariamente non incluse nello Schema di Assetto ma incluse in sede di approvazione della Variante al Poc per la realizzazione della viabilità a doppio senso di marcia lungo la Via Bragaglia.
ART. 5 CONSORZIO DEI SOGGETTI ATTUATORI E RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SUOI COMPONENTI
1. I componenti del Consorzio “Residenza di Qualità a Borgo” sono da intendere obbligati in solido alla realizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione come previste nell’atto di rilascio del relativo Permesso di Costruire richiesto con PG 297569/2021.
2. Il Consorzio di cui al comma 1 è regolato da apposito statuto che stabilisce sede, scopo, oggetto, durata del Consorzio medesimo, organi e relative competenze, e rapporti economici tra i costituenti, sulla base del criterio di rispetto della quota di ciascun partecipante.
3. Il Consorzio formalmente costituito e citato in premessa è da considerarsi come titolare della presentazione dell’unica istanza di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, è tenuto a prestare garanzie fideiussorie tramite i propri consorziati come da successivo art. 14, ed assume la qualifica di Stazione Appaltante delle opere di urbanizzazione
stesse. L’obbligazione di cui trattasi deve essere prestata nell'interesse del Consorzio e dei Soggetti Attuatori.
ART. 6 REFERENTE UNICO DEL CONSORZIO
Ai sensi dell’art. 6 – c. 6, e dell’art. 7 lett. c) del Regolamento, il Consorzio deve individuare un Referente Unico per la progettazione esecutiva, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’affidamento dei lavori, il cui nominativo e i cui recapiti devono essere comunicati all’Amministrazione Comunale come condizione per il rilascio del Permesso di Costruire delle opere stesse. Avendo il Consorzio la funzione di Stazione Appaltante di opere pubbliche, come infatti si configurano le opere di urbanizzazione, tale Referente Unico assume attribuzioni e prerogative del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) così come designato dall’attuale normativa statale sulla realizzazione di opere pubbliche (D.Lgs. 50/2016 e relativa regolamentazione e attuazione).
ART. 7 TITOLI ABILITATIVI
1. Gli interventi delle opere di urbanizzazione e di edificazione privata sono soggetti a titolo abilitativo “Permesso di Costruire”, ai sensi della L.R. n. 15/2013 e del DPR 380/2001.
2. La presente Convenzione disciplina la realizzazione, tramite il Consorzio “Residenze di Qualità a Borgo”, delle dotazioni per le opere di urbanizzazione, nonché le relative garanzie e sanzioni in caso di inadempimento ai sensi dell’art. 19 bis della LR 15/2013. Si dà atto che l’edificazione delle opere private sarà viceversa attuata direttamente ed autonomamente dalle Società Edilforme Srl ed Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl, subentrata alla società Minerolea Srl, con obblighi scaturenti tuttavia dalla presente Convenzione.
3. Le opere di urbanizzazione sono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 32 comma 1 h) della LR. 15/2013. L’ammontare del contributo di costruzione per le opere di edificazione privata sarà determinato in base alle vigenti disposizioni normative al momento della richiesta del rispettivo Permesso di Costruire.
ART. 8 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’
1. Ad edifici privati ultimati, ciascuna società separatamente, come definito all’art. 7 che precede, dovrà depositare la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCEA), ai sensi dell’art. 23 della L.R. n.15/2013.
2. Il deposito della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (SCEA) degli edifici è condizionato alla avvenuta realizzazione e deposito del collaudo specialistico-funzionale e tecnico-amministrativo delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (strade, marciapiedi, parcheggio pubblico, verde pubblico e reti tecnologiche). Qualora le opere di urbanizzazione siano ultimate, ma il collaudo non sia ancora perfezionato, le Società Edilforme Srl e Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl potranno depositare la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di
Agibilità (SCEA) degli edifici allegando un verbale sottoscritto dal collaudatore, a seguito di una visita dei luoghi in contraddittorio con i tecnici comunali Referenti per le Opere di Urbanizzazioni per gli uffici e Settori Comunali rispettivamente destinatari della conduzione e manutenzione delle opere stesse, nel quale sia accertata la regolare esecuzione delle opere ed il funzionamento delle reti tecnologiche previste.
ART. 9 OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
1. Nell’ambito del rispettivo intervento la società Edilforme Srl dovrà reperire la quota di parcheggi pubblici dovuta sia per la costruzione privata, pari a 855 mq, sia per la quota maturata dall’indice pubblico, pari a 107 mq, per un totale di 962 mq. Per quanto riguarda il verde pubblico, sia la dotazione dovuta per la costruzione privata, pari a 1.995 mq, sia la quota maturata dall’indice pubblico, pari a 249 mq, per un totale di 2.244 mq, dovranno essere monetizzate.
2. Nell’ambito del rispettivo intervento la società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, subentrata alla società Minerolea Srl, dovrà garantire il ripristino del complesso delle dotazioni esistenti, per un totale di 2.908 mq, mantenendo la destinazione a parcheggio per 858 mq e a verde per 2.050 mq. Si precisa che le quote di parcheggi PU dovranno essere realizzate complessivamente come da Schema di assetto generale per un totale di 1.820 mq. Cosi come risulta dai frazionamenti approvati, la dotazione degli standard complessivi ammonta a 3.836 mq (particelle 629, 644 oltre alle particelle 646, 648, 649, 651, 653, 655) e pertanto 34 mq andranno monetizzati.
3. Il titolo abilitativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione è corredato da un Quadro Tecnico Economico (allegato n. 5 alla presente Convenzione) e redatto con le modalità di cui all’art. 5 – comma 2 del “Regolamento”, dal quale risulta il costo complessivo della realizzazione stessa, pari a € 1.136.530,36.
4. Il costo delle opere di urbanizzazione è previsto in un ammontare pari a € 841.768,48, oltre agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 16.835,37, come risulta dal correlato Computo Metrico Estimativo (allegato n. 4 alla presente Convenzione). Il costo indicato nel Quadro Tecnico Economico (allegato n. 5 alla presente Convenzione) dell’intervento è pari a € 1.136.530,36, ripartito tra i Soggetti Attuatori.
5. I Soggetti Attuatori si obbligano attraverso il Consorzio ad eseguire dette opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
6. Qualora dagli elaborati in atti al Permesso di Costruire rilasciato per le opere di urbanizzazione, richiesto con PG 297569/2021, il valore di esse risulti inferiore all’importo dei relativi oneri scomputabili (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria), l’operatore verserà quanto dovuto a conguaglio al momento del ritiro del Permesso di Costruire stesso; ove viceversa il valore delle opere di urbanizzazione risulti superiore, i Soggetti Attuatori del Consorzio saranno comunque tenuti alla completa realizzazione di esse, senza onere alcuno per il Comune. Le spese
tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori, nonché le spese per gli imprevisti, le spese di collaudo, l’IVA sulle singole voci, e comunque ogni spesa di cui al Quadro Tecnico Economico (allegato n. 5 alla presente Convenzione), sono a carico totale dei Soggetti Attuatori del Consorzio.
7. All’atto del collaudo saranno effettuate le definitive verifiche in merito al valore delle opere realizzate a consuntivo e, qualora il valore delle opere di urbanizzazione risulti inferiore all’importo oggetto di scomputo, i Soggetti Attuatori verseranno quanto dovuto a conguaglio, prima dell’approvazione del collaudo stesso; ove viceversa il valore delle opere di urbanizzazione risulti superiore nulla è dovuto da parte del Comune.
8. Il Comune si impegna alla consegna delle aree di sua proprietà, di cui al secondo capoverso dell’art. 4, entro 30 gg. dalla richiesta ricevuta in tal senso da parte del Soggetto Attuatore a seguito del rilascio del relativo, necessario titolo edilizio.
ART. 10 CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR n. 15/2013, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono a scomputo, totale o parziale, dei relativi oneri, mentre la Quota del Costo di Costruzione (QCC) sarà integralmente corrisposta sulla base delle tabelle parametriche in vigore al momento della presentazione del titolo abilitativo. Per quanto riguarda il lotto della Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx s.r.l. trova applicazione l’art. 4 dell’atto di permuta del 14/04/2022 a ministero del notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx in Loiano (BO), Rep. n. 39205, racc. 16512.
2. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR n. 15/2013, il contributo di costruzione va corrisposto secondo quanto appresso indicato.
3. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono scomputati in relazione all'importo di cui al Computo Metrico Estimativo in atti al titolo edilizio e alla presente Convenzione con il n. 4.
4. Come indicato anche al successivo art. 14, le opere preventivate a carico della Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, subentrata alla società Minerolea Srl, per la realizzazione del parcheggio pubblico (quale ripristino di dotazioni territoriali preesistenti, non a scomputo di oneri di urbanizzazione) erano pari a € 110.055,16, corrispondenti all’importo della fideiussione già prestata a favore dell’Amministrazione Comunale da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl stessa in fase di permuta delle aree.
5. Così come sancito dalla nota PG n. 454500/2019, di accoglimento della domanda di rimborso PG n. 268219/2019, la cifra di € 112.354,99, versata da Minerolea Srl (per oneri di urbanizzazione secondaria U2 e quota del costo di costruzione QCC, relativi a un PdC decaduto) sarà detratta, previo assenso della stessa Minerolea Srl, dalla quota del contributo di costruzione (U2 + QCC), definito dalle tabelle parametriche relativo alle nuove unità abitative, dovuta da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx.
6. Qualora il valore del nuovo contributo di costruzione risulti inferiore alla quota da rimborsare il Comune di Bologna verserà alla Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, subentrata alla società Minerolea Srl, quanto dovuto a conguaglio, ove viceversa risulti superiore, la differenza verrà saldata dalla Società Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx all’atto del ritiro del titolo abilitativo.
ART. 11 MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO.
1. Tutte le opere previste dovranno essere realizzate sulla base degli elaborati di progetto.
2. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento sono definite negli elaborati in atti al Permesso di Costruire rilasciato per le opere di urbanizzazione, richiesto con PG 297569/2021, che costituiscono progetto esecutivo dell'opera.
3. La Direzione dei Lavori sarà affidata a tecnici scelti dal Soggetto Attuatore, anche per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.
4. Il controllo in corso d'opera sull’attuazione delle opere di urbanizzazione sarà effettuato dai tecnici comunali Referenti per le Opere di Urbanizzazioni (ROU) per gli uffici e Settori Comunali rispettivamente destinatari della conduzione e manutenzione delle opere stesse.
5. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento richieste in corso d’opera dal Comune attraverso il Settore comunale interessato per motivi di ordine generale, per sopraggiunte nuove situazioni degli strumenti urbanistici comunali, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente Convenzione. Nel caso in cui in corso d’opera sopraggiungessero esigenze di lavorazioni con oneri superiori a quelli precedentemente pattuiti, il Soggetto Attuatore si impegna a soddisfare le esigenze del Comune senza carico alcuno per quest’ultimo.
5 bis. Come prima opera di urbanizzazione, in ordine cronologico, il Consorzio si impegna a ultimare la realizzazione del nuovo parcheggio in sostituzione di quello a oggi esistente su via Bragaglia, con la predisposizione dei tratti delle reti tecnologiche che dovranno successivamente essere realizzate in attraversamento di esso.
6. Tutte le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento dovranno essere iniziate ed ultimate entro i termini stabiliti nel relativo Permesso di Costruire, e realizzate secondo l’elaborato progettuale di Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione con il n. 6, il quale dovrà recepire l’impegno di cui al comma precedente.
7. La realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento deve avvenire con regolarità e continuità, coerentemente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse, e conformemente al Cronoprogramma (allegato n. 6 alla presente Convenzione) di cui al comma precedente.
8. Xxxxx restando i patti della presente Convenzione, tutti gli adempimenti prescritti nella presente Convenzione dovranno essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di 5 anni, fatte salve le eventuali proroghe di cui all’articolo 3 che qui si richiama.
9. La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del Soggetto Attuatore prevista dalla presente Convenzione è soggetta alla preventiva acquisizione dello specifico Permesso di Costruire.
10. Il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo di esse. I Soggetti Attuatori del Consorzio sono obbligati alla realizzazione delle opere oggetto del Permesso, e i maggiori costi per imprevisti per la realizzazione dell'opera medesima rispetto al computo metrico estimativo presentato dovranno essere assorbiti direttamente dai Soggetti Attuatori del Consorzio.
11. Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione il progetto di esse dovrà essere redatto in forma di progetto esecutivo e in conformità:
● al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (Rue) e suoi complementi;
● alle normative tecniche, di legge e regolamentari, relative ad ogni tipologia di opera od impianto;
● ai capitolati speciali d’appalto, alle prescrizioni tecniche generali e ai criteri generali di progettazione, intesi come Linee Guida, “abachi” e documenti analoghi comunque denominati del Comune e degli Enti e soggetti gestori dei pubblici servizi delle infrastrutture realizzate nel caso specifico;
● agli Elenchi prezzi unitari correntemente in uso per le opere destinate a far parte del patrimonio comunale;
● alle prescrizioni di dettaglio contenute negli elaborati in atti al Permesso di Costruire rilasciato stesso.
ART. 12 OPERE DI URBANIZZAZIONE: MANUTENZIONE E COLLAUDO
1. Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette al collaudo tecnico-amministrativo e specialistico.
2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà sottoposta inoltre alla vigilanza ed al collaudo specialistico-funzionale e tecnico-amministrativo, in corso d’opera, effettuato da un Collaudatore individuato in ottemperanza alle procedure di legge, fra professionisti abilitati, con determinazione del Dirigente comunale specificamente competente. Con la stipula della presente Convenzione il Consorzio dei Soggetti Attuatori assume l’onere di sottoscrizione del contratto e del pagamento delle relative competenze.
3. Il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU) la data di inizio nonché di eventuale sospensione e ripresa dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione nonché la data di fine lavori, con obbligo, da parte del Direttore Lavori, di fornire al Comune ogni altro dato ed informazione utili o rilevanti al fine di consentire il controllo in corso d'opera dei lavori e il corretto sviluppo del procedimento.
4. Il controllo in corso d’opera, per quanto di competenza comunale, sulle opere di urbanizzazione in via di realizzazione è effettuato dai tecnici comunali Referenti per le Opere di Urbanizzazioni (ROU) per gli uffici e Settori Comunali rispettivamente destinatari della conduzione e manutenzione delle opere stesse, che possono proporre al Direttore del Settore preposto l’eventuale ordinanza di sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo.
5. Il collaudo dovrà sancire, prima della messa in esercizio anche di singoli tratti o componenti delle infrastrutture realizzate, la rispettiva regolarità. A tal fine il Direttore dei Lavori dovrà presentare un’apposita relazione, corredata del processo verbale di visita, che contenga:
▪ una dettagliata descrizione dell’intervento oggetto di collaudo;
▪ il riferimento agli atti autorizzativi, con i relativi estremi;
▪ la documentazione che accerti l’ottemperanza alle prescrizioni temporali stabilite e alle prescrizioni tecniche esecutive (supportata anche con immagini fotografiche) che riscontri la conformità tecnica dell'opera al progetto esecutivo approvato e alleghi obbligatoriamente gli elaborati “as built” per l'identificazione esatta dell'opera, completi dei tracciati e della profondità di posa di tutti i sottoservizi presenti oltre alle distanze principali degli stessi da punti noti;
▪ l'importo esatto di ciascuna opera oggetto del collaudo in corso d'opera, inclusi i sottoservizi suddivisi per tipologia (fognature, rete di distribuzione acqua, gas, energia elettrica, impianti di illuminazione pubblica, ecc.);
▪ il nulla osta del futuro Gestore del servizio circa la regolarità delle opere per la presa in carico del servizio a far data dalla relazione, corredata del processo verbale di visita di cui sopra;
▪ il Piano di Manutenzione dell’opera aggiornato e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.
6. La relazione corredata del processo verbale di visita di cui al comma precedente costituisce condizione indispensabile per la messa in esercizio delle reti o di loro tratti. La data di detta relazione dovrà essere riportata nell’inserimento a cespite delle reti messe in esercizio, e da essa decorre il periodo di deperimento di queste ultime.
7. La conclusione effettiva dei lavori sarà attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra Consorzio dei Soggetti Attuatori, Collaudatore in corso d'opera, Referente Unico, tecnici comunali ROU, RPU, Direttore dei lavori, Impresa aggiudicataria/esecutrice, tecnici in rappresentanza dei futuri soggetti gestori delle specifiche infrastrutture non direttamente gestite
dall’Amministrazione comunale. Tale verbale di fine lavori dovrà essere acquisito dal Collaudatore in corso d’opera e da esso recepito come verbale di visita di collaudo, da inserire poi nel Certificato di collaudo finale.
8. Entro i 5 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale di cui al punto che precede, il Consorzio dei Soggetto Attuatori e il Direttore dei Lavori dichiarano la fine lavori in relazione al Permesso di Costruire rilasciato.
9. Il Consorzio dei Soggetti Attuatori si impegna alla massima collaborazione e assistenza al collaudatore, al Referente Unico, ai tecnici comunali ROU, al RPU, ai tecnici in rappresentanza dei futuri soggetti gestori delle specifiche infrastrutture non direttamente gestite dall’Amministrazione comunale e allo stesso Direttore dei Lavori, in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dagli stessi nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi eventualmente riscontrati.
10. Entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del verbale di fine lavori in contraddittorio di cui al precedente comma 7 il Direttore dei Lavori dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale e al collaudatore gli elaborati “as built” dello stato finale di tutte le opere di urbanizzazione che rappresenteranno esattamente quanto realizzato, nonché il piano di manutenzione, reso cogente dall'art. 23 del D. Lgs n. 50/2016, redatto secondo le prescrizioni di legge sia su base informatica sia in formato cartaceo.
11. Il collaudo attiene a tutte le opere di urbanizzazione previste e deve attestare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto a tutti gli elaborati del progetto esecutivo, deve essere approvato con atto del Dirigente specificamente competente e deve essere completo di tutti i documenti indicati nella lettera di incarico, nonché delle documentazioni di cui al precedente comma 5.
12. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione.
13. Sino alla presa in carico delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese del Soggetto Attuatore. Per tutto il tempo intercorrente fra l’esecuzione e detta presa in carico, il Soggetto Attuatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari.
14. L’approvazione del collaudo costituisce condizione indispensabile alla presa in carico manutentiva da parte del Comune e apertura all’uso pubblico di tutte le opere realizzate, fatti salvi i casi di presa in carico anticipata che si rendono necessari per garantire la funzionalità e la continuità della circolazione preesistente.
15. La presa in carico da parte del Comune delle opere e la loro apertura all’uso pubblico/messa in esercizio comporterà la contestuale attribuzione allo stesso e ai soggetti gestori
titolari dell’erogazione degli specifici servizi ai termini di legge, regolamentari e contrattuali delle responsabilità civili e penali conseguenti all’uso medesimo, nonché della manutenzione delle opere.
16. La presa in carico del Comune assume efficacia dal momento della sottoscrizione di apposito, specifico verbale in contraddittorio tra le parti, ivi compresi i tecnici in rappresentanza dei futuri soggetti gestori delle specifiche infrastrutture non direttamente gestite dall’Amministrazione comunale.
17. Il Soggetto Attuatore è tenuto, a favore del Comune, per le opere e manufatti di cui sopra, alla garanzia degli obblighi disciplinati dagli artt. 1667,1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.
18. Le aree oggetto di cessione saranno, ove necessario, catastalmente definite con appositi frazionamenti concordati con il Comune. In relazione a ciò il Soggetto Attuatore consegna tempestivamente al Comune tutta la documentazione e le certificazioni necessarie, ivi compresi eventuali elaborati grafici e catastali atti a individuare precisamente la localizzazione e qualità delle opere in funzione della diversa destinazione d’uso. I frazionamenti devono risultare già approvati in sede catastale al momento dell’approvazione del collaudo delle opere.
19. Tutte le opere di urbanizzazione e le aree sulle quali sono state realizzate, qualora le stesse non siano state oggetto di cessione anticipata o non risultino comunque già di proprietà comunale, saranno trasferite a titolo gratuito al Comune con rogito notarile, previa approvazione del collaudo. Le spese dei frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione sono a carico del Soggetto Attuatore.
20. Tutte le aree da cedere al Comune per effetto della presente Convenzione dovranno risultare libere da vincoli al momento della cessione. La cancellazione di eventuali vincoli gravanti su tali aree è a carico e spese del Soggetto Attuatore.
21. Come da art. 13, comma 17, del Regolamento, costituisce condizione per l’efficacia della presa in carico da parte del Comune l’avvenuto versamento della monetizzazione (da parte del soggetto attuatore), in unica soluzione, dei costi manutentivi delle aree sistemate a verde per un periodo fissato in 2 anni.
ART. 13 PRESCRIZIONI AMBIENTALI
Il Soggetto Attuatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare le prescrizioni di carattere ambientale derivanti dai pareri espressi dagli uffici competenti, posti in atti al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo cui si riferisce la presente Convenzione.
ART. 14 GARANZIE
L’importo complessivo preventivato delle opere da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a cura e spese del Consorzio ammonta a € 841.768,48
come desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati del progetto e allegato alla presente Convenzione con il n. 4, oltre al quale vanno considerati gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a 16.835,37.
L’importo preventivato delle opere da eseguire non a scomputo dal Soggetto Attuatore Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Srl, subentrato alla società Minerolea Srl per il ripristino delle dotazioni territoriali esistenti (parcheggio) era pari a € 110.055,16 corrispondente all’importo della fideiussione già prestata a favore dell’Amministrazione Comunale da Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx stessa in fase di permuta delle aree.
A garanzia degli obblighi assunti con la Convenzione, i Soggetti Attuatori del Consorzio documentano, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, l’avvenuta costituzione, a favore del Comune di Bologna, di adeguate fideiussioni bancarie (o polizze assicurative contratte con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici) a “prima richiesta” pari ad € 1.136.530,36. Detto importo pari a € 1.136.530,36 corrisponde all’onere complessivo a carico del Comune nell’ipotesi in cui sia quest’ultimo a doversi far carico della realizzazione delle opere in sostituzione dei Soggetti Attuatori: è pertanto costituito dall’importo del Quadro Tecnico Economico dell’intervento (allegato n. 5 alla presente Convenzione). In particolare 654.982,46 euro a carico di Edilforme Srl e 481.547,90 euro a carico di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx.
Tali garanzie devono prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione all’entità delle inadempienze verificatesi.
Dette garanzie dovranno soddisfare l’obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell’articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui i Soggetti Attuatori siano dichiarati falliti, ovvero sottoposti a procedure concorsuali o posti in liquidazione.
Le garanzie sono prestate per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della Convenzione, comprese la manutenzione e la cura delle opere sino alla loro presa in carico, nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale sia come autorità che cura il pubblico interesse.
Le fideiussioni devono essere adeguate con cadenza biennale in base all’indice ISTAT fabbricati.
Le garanzie sono durature e valide fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Bologna dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti, e non possono essere estinte se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, compresa la cessione gratuita delle aree al
Comune di Bologna. Tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionalmente autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa attestazione del Collaudatore in corso d'opera, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
Lo svincolo delle garanzie sarà autorizzato a seguito del collaudo delle opere stesse, ad avvenuto pagamento dei costi relativi al collaudo delle opere di urbanizzazione e ad avvenuta acquisizione delle opere di urbanizzazione da parte del Comune e presa in carico delle stesse.
Al momento della presa in carico da parte dell’Amministrazione Comunale, i Soggetti Attuatori devono presentare polizza indennitaria decennale, volturata a favore dell’Amministrazione stessa, a copertura dei rischi correlati alla tenuta strutturale delle opere e derivanti da loro eventuale rovina totale o parziale, o da loro gravi difetti costruttivi.
ART. 15 INADEMPIENZE
1. In caso di inadempienza agli obblighi di fare assunti dai Soggetti Attuatori con la presente Convenzione, il Comune può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione contrattuale (art. 1453 c.c.).
2. Il Comune può intimare per iscritto ai Soggetti Attuatori di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30.
3. Scaduto tale termine senza che i Soggetti Attuatori abbiano ottemperato all’ordine di cui al comma precedente, il Comune intima l’esecuzione entro un ulteriore termine, tassativo, di 30 giorni, in quanto non è più disposto a tollerare un ulteriore ritardo della prestazione dovuta.
4. Il Comune provvederà all’escussione della fideiussione nel caso di:
a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato applicando i prezzi unitari desunti dal progetto esecutivo;
b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dai competenti uffici tecnici, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a).
ART. 16 RIDUZIONE E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI
1. Le garanzie fideiussorie potranno essere proporzionalmente ridotte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza del Consorzio dei Soggetti Attuatori, previo nulla-osta dei tecnici comunali Referenti per le Opere di Urbanizzazioni (ROU) per gli uffici e Settori Comunali
rispettivamente destinatari della conduzione e manutenzione delle opere stesse, con lettera del Dirigente comunale specificamente competente.
2. Non si dà luogo, in corso d’opera dei lavori, alla riduzione della fideiussione per quote di lavori eseguiti inferiori al 40% ed oltre il 60% del totale dell’importo lordo, come determinato all’art.5 c. 8 del Regolamento.
3. La fideiussione sarà comunque ridotta entro il limite dell’80 % dell’importo lordo delle opere e dei costi manutentivi di cui all’art. 5 comma 2 del Regolamento, a seguito dell’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx finale depositato del Collaudatore in corso d'opera.
4. La residua fideiussione, pari al 20% dell’importo lordo delle opere e dei costi manutentivi, sarà svincolata a seguito della cessione patrimoniale delle aree urbanizzate al Comune e alla presentazione della polizza decennale postuma, e previa avvenuta iscrizione di eventuali servitù di uso pubblico come previsto all'art. 5 comma 8 del Regolamento.
ART. 17 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nell’ipotesi in cui la procedura di informazione antimafia di cui all’art. 84 e ss. del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011, si concludesse con informazioni antimafia interdittive, o nel periodo di vigenza della Convenzione intervenisse una informazione antimafia interdittiva nei confronti dei Soggetti Attuatori, il Comune procederà alla risoluzione immediata e automatica della Convenzione mediante semplice comunicazione scritta al domicilio indicato dai Soggetti Attuatori.
ART. 18 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
I Soggetti Attuatori dichiarano di essere pienamente a conoscenza delle sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, e nella LR n. 23/04.
ART. 19 DIRITTI DI SEGRETERIA
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale Progr. n. 353 del 13 dicembre 2005, la proprietà ha effettuato il versamento di € 190,00 con bonifico bancario sul conto corrente IT 88 R 02008 02435 000020067156 in data anteriore alla data del rilascio.
ART. 20 SPESE A CARICO DEI SOGGETTO ATTUATORI
Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di copia autentica dell’atto da consegnarsi al Comune di Bologna, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’atto stesso da parte del rappresentante del Comune, sono a totale carico dei Soggetti Attuatori.
ART. 21 RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per quanto non contemplato nella presente Convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché agli strumenti urbanistici del Comune di Bologna vigenti alla data di approvazione della presente Convenzione.
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto/Convenzione è competente esclusivo il Foro di Bologna.
Allegati:
1. PLANIMETRIA CATASTALE DI RIFERIMENTO
2. PLANIMETRIA DI PROGETTO DELLE DOTAZIONI PUBBLICHE
3. PLANIMETRIA DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
5. QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
6. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI