contratto di assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale
Protezione Autotrasporti
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione della responsabilità civile del vettore stradale
mod. 5546 - edizione 07 2016
Il presente fascicolo normativo è aggiornato alla data del 30 luglio 2017
Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi C.F. n. 00902170018 - P. IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
PAGINA BIANCA
Nota
Informativa
Informazioni sull’impresa di assicurazione - Informazioni sul contratto
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI
(predisposta in conformità dell’art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP
n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dell’IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assi-curazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx
La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capo- gruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2016), ammonta a
€ 680 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 469 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2016, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regola- mento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimonia- le di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 143%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Le parole sottolineate di seguito nella presente Nota Informativa trovano la descrizione nel Glossario riportato, facente parte integrante della nota stessa.
Durata e proroga del contratto
Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’assicurazione è stipulata per una durata inferiore il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.
In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata annuale o di durata inferiore si
rinnova tacitamente per un altro anno, e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale. (Art 13 delle C.G.A.)
Avvertenza
Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà in base a quanto previsto dall'
Articolo "DELIMITAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE" per tutte le merci la cui caricazione a bordo dell'autoveicolo designato abbia avuto inizio prima della mezzanotte del giorno di scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 del C.C., secondo comma.
Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli "PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO" di cui alle Condizioni Generali e "DELIMITAZIONE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE" di cui ad una delle Garanzie scelte.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Avvertenza
Il Contratto di Assicurazione permette all'assicurato di essere tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate; la Società non è però obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità assunte dall'assicurato.
La copertura assicurativa è denominata “Protezione Autotrasporti” e viene offerta mediante una tra le seguenti tre Garanzie, alternative l’una all’altra, denominate rispettivamente:
• GARANZIA “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario
Con l’offerta di questa garanzia la responsabilità civile del vettore stradale è assicurata valida limitatamente ai trasporti effettuati con gli autoveicoli identificati in polizza; il relativo premio è stabilito in misura forfetaria (C.G.A. pagg. 9-13)
oppure
• GARANZIA "MERCI SEMPRE A BORDO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente Con l’offerta di questa Garanzia la responsabilità civile del vettore stradale è assicurata limitatamente ai trasporti effettuati con gli autoveicoli di proprietà dell’assicurato – o di sua gestione – senza obbligo di identificarli in polizza; il relativo premio è calcolato in proporzione al fatturato noli del contraente
(C.G.A. pagg. 10-13)
oppure
• GARANZIA “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente
Con l’offerta di questa Garanzia la responsabilità del vettore è assicurata sia per trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà dell’assicurato che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza, ed è valida anche durante la sosta a terra in corso di viaggio nei magazzini di proprietà di terzi; il relativo premio è calcolato in proporzione al fatturato noli del contraente
(C.G.A. pagg 14-15)
valida in quanto richiamata nel frontespizio di polizza.
Avvertenza
Il contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni in base alle Garanzie assicurative effettivamente acquistate dal contraente e concordate con l'intermediario di riferimento.
Per la disciplina specifica si rinvia ai/agli Capitoli/Articoli di seguito indicati:
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (C.G.A. pagg. 5-7)
Oggetto dell'assicurazione Garanzie
Pagamento del premio ed effetto della garanzia Norme applicabili in caso di sinistro
Gestione delle vertenze - Spese legali
GARANZIA "Merci sempre a bordo” con premio forfetario (C.G.A. pag. 9)
Delimitazione e durata dell'assicurazione
Variazione della composizione dell'autoparco specificato in polizza
GARANZIA "Merci sempre a bordo” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente (cga pag.10)
Delimitazione e durata dell'assicurazione Determinazione e regolazione del premio
NORME COMUNI ALLE GARANZIE:
(C.G.A. pagg. 12-13)
- "Merci sempre a bordo” con premio forfetario
- "Merci sempre a bordo” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente Esclusioni
GARANZIA “Sub-appalto del trasporto e sosta a terra in corso di viaggio”, con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente (C.G.A. pagg.14-16)
Delimitazione e durata dell’assicurazione Esclusioni
Determinazione e regolazione del premio
Ciascuna delle predette Garanzie può essere integrata da una o più delle seguenti Garanzie Estensive:
▪ FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI
(C.G.A. pagg 17-20)
▪ DETERIORAMENTO DI MERCI DEPERIBILI PER VARIAZIONE DI TEMPERATURA
(C.G.A. pagg. 21-22)
▪ DISPERSIONE, CONTAMINAZIONE E COLAGGIO DI MERCI TRASPORTATE A MEZZO AUTOCISTERNA
(C.G.A. pag. 23)
valida purché richiamata nel frontespizio di polizza.
La Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio
da calcolarsi sul fatturato noli del contraente può inoltre essere integrata anche da una o più delle seguenti ulteriori Garanzie Estensive:
▪ SOSTA A TERRA NEI MAGAZZINI DI PROPRIETÀ O GESTIONE DELL’ASSICURATO DIVERSI DA QUELLO UBICATO PRESSO LA SEDE DELL’ASSICURATO INDICATA IN POLIZZA (C.G.A. pag. 23)
▪ RESPONSABILITÀ CIVILE PER ERRORI ED OMISSIONI
valida purché richiamata nel frontespizio di polizza.
(C.G.A. pag. 23)
Avvertenza -Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
La copertura assicurativa offerta prevede limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato nei/negli Capitoli/Articoli di seguito indicati:
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Merci escluse Limiti territoriali
Limite di indennizzo
Inadempimento degli obblighi relativi ai sinistri
• GARANZIA "MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario
Delimitazione e durata dell'assicurazione Variazione dell'autoparco specificato in polizza
• GARANZIA "MERCI SEMPRE A BORDO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente
Delimitazione e durata dell’assicurazione Determinazione del premio complessivamente dovuto
Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati di regolazione del premio di conguaglio
• NORME COMUNI ALLE GARANZIE
- "MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario
- "MERCI SEMPRE A BORDO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente
Esclusioni
cui si rinvia.
Ciascuna Garanzia Estensiva soprarichiamata prevede limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato dalle specifiche Garanzie Estensive cui si rinvia.
Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali prescelti e possono prevedere l'applicazione di franchigie e/o scoperti in sede di corresponsione dell'indennizzo, come disciplinato nell' Articolo "FRANCHIGIA ASSOLUTA" delle Condizioni Generali di Assicurazione e nell'Articolo "SCOPERTI DI ASSICURAZIONE" delle Garanzie Estensive (se acquistate).
Avvertenza - Presenza di franchigie, scoperti e massimali (limiti d’indennizzo)
Esemplificazione dell'applicazione di franchigia:
• Franchigia di Euro 250
Importo del danno: Euro 5.000
Importo da liquidare: danno Euro 5.000 meno franchigia Euro 250 = Euro 4.750
Esemplificazione dell'applicazione di scoperto con il minimo:
• Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500
(se lo scoperto è inferiore al minimo si applica il minimo)
Importo del danno: Euro 1.000
Scoperto 10% (Euro 100) - Minimo scoperto Euro 500
Importo da liquidare: danno Euro 1.000 meno scoperto Euro 500 = Euro 500
Esemplificazione dell'applicazione di scoperto
• Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500
(se lo scoperto è superiore al minimo lo scoperto si applica in percentuale)
Importo del danno: Euro 6.000
Scoperto 10% (Euro 600) - Minimo scoperto Euro 500
Importo da liquidare: danno Euro 6.000 meno scoperto Euro 600 = Euro 5.400
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli 1897 e 1898 del c.c.
Esemplificazione di aggravamento:
- Il contraente/assicurato originariamente ha dichiarato di effettuare prevalentemente trasporti nazionali ma, nel corso della durata del contratto, decide di dedicare la sua attività prevalentemente ai trasporti internazionali.
- Il contraente/assicurato originariamente ha dichiarato di effettuare sporadicamente trasporti di merci da trasportarsi con autoveicoli isotermici muniti di impianto frigorifero ma, nel corso di validità della polizza, decide di dedicarsi esclusivamente a tale tipo di trasporti.
Esemplificazione di diminuzione:
- Il contraente/assicurato originariamente ha dichiarato di effettuare trasporti sia internazionali che nazionali ma, nel corso di validità della polizza, decide di limitare la propria attività ai soli trasporti nazionali.
- Il contraente/assicurato nel corso di validità della polizza riduce il proprio parco autoveicoli per vendita o messa fuori servizio degli stessi.
- Il Contraente/assicurato originariamente ha dichiarato di effettuare trasporti di merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli isotermici muniti di impianto frigorifero ma, nel corso di validità della polizza, decide di limitare la propria attività ai soli trasporti di merci che non necessitano di tali autoveicoli.
6. Premi
Pagamento del premio
Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
Informazioni sul contratto e informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Avvertenza
L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.
7. Diritto di Recesso
(Art. 10 C.G.A., pag. 8)
Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da ambo le parti.
Avvertenza
In caso di sinistro entrambe le parti possono recedere dal contratto inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo "RECESSO DAL CONTRATTO" delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia.
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto - dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso – si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato od ha promosso contro questo l’azione.
DECADENZA DEI DIRITTI
Uno scoperto di assicurazione - qualora pattuito nel contratto - deve restare obbligatoriamente a carico dell'assicurato e ciò sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dal contratto.
9. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana e le parti si richiamano espressamente alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.
Le parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa; in tal caso resta comunque ferma l'applicazione delle norme imperative del diritto italiano.
10. Regime Fiscale
TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO
Le imposte che gravano sui premi di cui alla presente assicurazione sono ad esclusivo carico del Contraente e vengono applicate nella misura del 12,5%.
Il contraente - in caso di sottoscrizione della polizza - si impegnerà a corrispondere gli eventuali aumenti decretati dalle Autorità.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
MODALITA' E TERMINI DELLA DENUNCIA
Avvertenza
nel contratto sono disciplinati obblighi inerenti le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, per la cui disciplina si rinvia ai/agli Capitoli/Articoli:
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: (C.G.A. pag. 7)
Norme applicabili in caso di sinistro
XXXXXXXX XXXXXXXXX (SE ACQUISTATE):
Documentazione supplementare da presentare in caso di danno Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto secondo le seguenti modalità:
• PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
• Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Reclami - Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 XXXXXX
• Fax: (x00) 00.00.00.00.00
avendo cura di indicare:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro cui si fa riferimento
- indicazione del soggetto o dei soggetti del cui operato ci si lamenta;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/ dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “Per il Consumatore - come presentare un reclamo”.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale quali:
• Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarci-
mento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo ANIA (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.
La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell’attivazione.
• Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di
cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo. Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
La Compagnia provvederà a rispondere all’invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità
medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il Contraente, l’Assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro,
che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito: xxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione delle responsabilità che implichi un accertamento del fatto si ricorda che, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
Per il Contraente/assicurato che ha presentato reclamo resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
Nota Informativa – Protezione Autostrasporti - Ed. 07/2016 Pag. 7 di 9
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo normativo della polizza.
Apparecchio antifurto meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo; Assicurato soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; Assicurazione impegno della Società;
Autoarticolato complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
Autocarro veicolo destinato al trasporto di cose;
Autocisterna veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell’autoveicolo stesso;
Autotreno complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
Autoveicolo veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
Chiavi dell’antifurto tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell’apparecchio antifurto;
C.M.R. convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada;
Coassicurazione ripartizione dell’assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
Contraente soggetto che contrae la polizza di assicurazione;
Danno perdita o l’avaria o la spesa derivante dal sinistro;
Delegataria qualifica attribuita, in caso di coassicurazione, alla Società che emette la polizza e che gestisce i rapporti che ne derivano anche per conto delle Società Coassicuratrici;
Giurisdizione ambito territoriale in cui si esercita l’Autorità Giudiziaria;
Franchigia importo che viene dedotto dall’importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell’Assicurato;
Importo indennizzabile somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro;
Indennizzo somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro;
Polizza documento che prova l’assicurazione;
Premio corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza; Rimorchio veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo; Rischio probabilità che si verifichi il sinistro;
Semirimorchio veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico
Nota Informativa – Protezione Autotrasporti - Ed. 07/2016 Pag. 8 di 9
Glossario
sia sopportata da detto trattore;
Scoperto parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell’Assicurato;
Sosta tecnica in transito
giacenza di merci connessa all’ordinaria esecuzione del trasporto ovvero decisa dallo spedizioniere o dal vettore effettivo al di fuori della volontà del committente o dell’avente diritto sulle merci stesse;
Sinistro evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
Società Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
Trattore veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
Veicolo macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);
Vettore soggetto legalmente riconosciuto che assume l’incarico di effettuare il trasporto di cose.
Nota Informativa – Protezione Autostrasporti - Ed. 07/2016 Pag. 9 di 9
Protezione Autotrasporti
condizioni generali
di assicurazione
mod. 5546 - edizione 07/2016
Indice
Condizioni Generali di Assicurazione
Art. | 1 - Oggetto dell’assicurazione | pag. | 4 |
Art. | 2 - Garanzie | pag. | 4 |
Art. | 3 - Sanction Limitation Exclusion Clause (JC2010/014, 11 August 10) | pag. | 4 |
Art. | 4 - Validità territoriale | pag. | 5 |
Art. | 5 - Limiti d’indennizzo | pag. | 6 |
Art. | 6 - Pagamento del premio ed effetto della garanzia | pag. | 6 |
Art. | 7 - Norme applicabili in caso di sinistro | pag. | 7 |
Art. | 8 - Gestione delle vertenze - spese legali | pag. | 7 |
Art. | 9 - Inadempimento degli obblighi relativi ai sinistri | pag. | 7 |
Art. 10 - Recesso dal contratto | pag. | 8 | |
Art. 11 - Imposte e tasse | pag. | 8 | |
Art. 12 - Foro competente | pag. | 8 | |
Art. 13 - Durata del Contratto – Tacita proroga | pag. | 8 | |
Garanzia “Merci sempre a bordo” con premio forfetario | pag. | 9 | |
Garanzia “Merci sempre a bordo” premio calcolato sul fatturato noli del contraente | pag. | 10 | |
Norme comuni alle Garanzie | |||
“Merci sempre a bordo” con premio forfetario | |||
“Merci sempre a bordo” con premio calcolato sul fatturato noli del contraente | pag. | 12 | |
Garanzia “Sub-appalto del trasporto e sosta a terra in corso di viaggio” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente | pag. | 14 | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx “Furto o sottrazione delle merci” | |||
Delimitazione e durata dell’assicurazione | pag. | 17 | |
Furto o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento | |||
accidentale | pag. | 17 | |
Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o | |||
custodia | pag. | 17 | |
Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso | pag. | 18 | |
Furto di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso | pag. | 19 | |
Altri casi di furto, sottrazione o smarrimento della merce | pag. | 19 | |
Scoperti di assicurazione | pag. | 19 | |
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro | pag. | 19 | |
Esclusioni | pag. | 20 | |
Garanzia Estensiva “Deterioramento di merci deperibili per variazione di temperatura” | |||
Art. | 1 - Oggetto dell’assicurazione | pag. | 21 |
Art. | 2 - Durata dell’assicurazione | pag. | 21 |
Art. | 3 - Condizioni di assicurabilità | pag. | 21 |
Art. | 4 - Esclusioni | pag. | 21 |
Art. 5 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro | pag. | 21 |
Art. 6 - Documentazione supplementare da presentare in caso di danno | pag. | 22 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx “Dispersione, contaminazione e colaggio di merci trasportate a mezzo autocisterna” | pag. | 23 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx “Sosta a terra nei magazzini - di proprietà o gestione dell’Assicurato - diversi da quello ubicato presso la sede dell’Assicurato indicata in polizza” | pag. | 23 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx “Responsabilità civile per errori ed omissioni” | pag. | 23 |
Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
1.1 - La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall’Assicurato.
1.2 - L’assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati:
1.2.1 - da autotrasportatori, ivi compreso l’Assicurato, non autorizzati all’autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall’Assicurato stesso;
1.2.2 - in violazione delle leggi e regolamenti vigenti in tema di subvezione.
1.3 - E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria di:
a) carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
b) autoveicoli, oggetti d’arte.
Art. 2 – Garanzie
L’assicurazione è prestata in base ad una delle seguenti garanzie, come indicato nel frontespizio di polizza:
• GARANZIA “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario
(la responsabilità del vettore stradale è assicurata limitatamente ai trasporti effettuati con gli autoveicoli identificati in polizza)
• GARANZIA “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente
(la responsabilità del vettore è assicurata limitatamente ai trasporti effettuati con gli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato – o di sua gestione - senza obbligo di identificarli in polizza)
• GARANZIA “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente
(la responsabilità del vettore è assicurata per trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà o gestione dell’Assicurato che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza, ed è valida anche durante la sosta a terra in corso di viaggio nei magazzini di proprietà di terzi e/o nel magazzino o area di deposito di proprietà o gestione dell’assicurato ubicato/a presso la sede dell’assicurato stesso indicata nel frontespizio di polizza)
integrata, se indicato nel frontespizio di polizza, da una o più delle seguenti Garanzie Estensive:
▪ FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI
▪ DETERIORAMENTO DI MERCI DEPERIBILI PER VARIAZIONE DI TEMPERATURA
▪ SOSTA A TERRA NEI MAGAZZINI DI PROPRIETÀ O GESTIONE DELL’ASSICURATO DIVERSI DA QUELLO UBICATO PRESSO LA SEDE DELL’ASSICURATO INDICATA IN POLIZZA
▪ CONTAMINAZIONE E COLAGGIO
▪ RESPONSABILITA’ CIVILE PER ERRORI ED OMISSIONI
Art. 3 – Sanction Limitation Exclusion Clause (JC2010/014, 11 August 2010)
Si riporta a seguire il testo della clausola in lingua inglese e la sua traduzione in lingua italiana, fermo restando che fra le Parti fa fede il testo in lingua inglese:
“No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, the United Kingdom, the United States of America.”
Libera Traduzione in italiano
“In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.”
Art. 4 - Validità territoriale
L’assicurazione viene prestata per i trasporti nazionali ed internazionali:
• nell’ambito dei territori della Repubblica Italiana, dello Stato di Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
• tra Paesi dell’Unione Europea, Andorra, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera (trasporti soggetti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo con legge 27 aprile 1982, n. 242, per brevità più avanti indicata come “C.M.R.”).
L’assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall’autoveicolo su carri ferroviari, su chiatta fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro.
Art. 5 – Limite d’indennizzo
5.1 – Limite dell’obbligazione della Società.
Il limite dell’obbligazione della Società è costituito dall’ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, delle somme specificate nella presente polizza oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 7 e 8 delle condizioni generali di assicurazione.
Con particolare riferimento ai trasporti internazionali si precisa che il limite dell’obbligazione della Società è costituito dal limite previsto dalla C.M.R., Art. 23 - paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9) - ed Art.. 25 sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma specificata in polizza oltre alle spese di perizia ed a quelli di cui agli Artt. 7 e 8 delle condizioni generali di assicurazione.
La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell’Assicurato:
a) dichiarazione di valore ((C.M.R., Art. 24);
b) interesse speciale alla riconsegna (C.M.R., Art. 26)
c) impegno speciale sul termine di riconsegna (C.M.R., Art. 26);
d) per mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all’atto della consegna della merce (C.M.R., Art. 21);
e) per perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R., Art. 11);
f) per omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (C.M.R Art 7)
5.2 – Opponibilità dei limiti di risarcimento
5.2.1 Qualora all’Assicurato venga contestata l’opponibilità dei limiti di risarcimento previsti dalle leggi ovvero dalle convenzioni internazionali vigenti al momento del sinistro e, a seguito di vertenza giudiziale, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi e sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma specificata in polizza oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. 7 e 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione. L’impegno della Società si intende valido per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato:
- per colpa grave dell’Assicurato medesimo,
precisando che qualora l’Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori.
- per dolo e/o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti, | qualora sia prestata una delle seguenti Garanzie “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente |
- per dolo e/o colpa grave • dei suoi dipendenti e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o preposti, • d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto quando tale soggetto abbia agito nell’esercizio delle sue funzioni | qualora sia prestata la Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente |
5.2.2 - Le Parti convengono che detto impegno della Società, relativo ai risarcimenti dovuti dall’Assicurato nella sua qualità di vettore stradale, è subordinato a che
- sia stato salvaguardato il diritto all’azione di rivalsa nei confronti del sub-vettore - qualora incaricato - e/o suoi dipendenti e/o di ogni altro soggetto di cui l’Assicurato si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto;
- vi sia stata piena osservanza da parte dell’Assicurato medesimo - ovvero di suoi dipendenti o preposti - di quanto previsto dagli Artt. 3 e 4 della Garanzia Estensiva “FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI” (ove prestata); qualora invece l’inosservanza di detti Artt. 3 e 4 sia inequivocabilmente attribuibile al sub-vettore, suoi dipendenti e/o preposti od ogni altro soggetto di cui l’Assicurato si sia avvalso per eseguire il trasporto, la Società sarà comunque impegnata purché sia stato salvaguardato il diritto all’azione di rivalsa verso i responsabili.
Diversamente la società è liberata.
Resta altresì convenuto che gli importi indennizzabili dovuti dalla Società per effetto del presente articolo 5.2 vengono liquidati nella misura specificata in polizza, restando obbligatoriamente a carico dell’Assicurato lo scoperto previsto ed il relativo minimo.
5.3 – Franchigia assoluta
Gli importi indennizzabili a fronte di Xxxxxxxx che non prevedono uno scoperto a carico dell’Assicurato vengono liquidati previa deduzione della franchigia assoluta indicata in polizza.
Art. 6 – Pagamento del premio ed effetto della garanzia
Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla stipulazione del contratto; le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.
I pagamenti devono essere eseguiti presso la Direzione della Società o presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalla mezzanotte del giorno del pagamento.
In caso di mancato pagamento del premio, o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalla mezzanotte del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Mezzi di pagamento del premio
Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1);
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.
Art. 7 – Norme applicabili in caso di sinistro
7.1 - Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
b) provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate;
c) darne immediato avviso alla Società od all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l’intervento del Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato od il danno è stato scoperto; ove possibile l’accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci;
d) non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell’autoveicolo e del carico prima dell’intervento del Commissario d’Avaria, Perito od Agente della Società;
e) trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonché, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Nel denunciare il sinistro l’Assicurato è dispensato dagli adempimenti di cui ai punti c), d) che precedono:
• in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente.
• in caso di danno di importo preventivato inferiore ad euro 1.500,00;
In caso di incendio o grave sinistro l’Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all’Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.
7.2 – Presentazione del certificato di chiusa istruttoria
La Società indennizza l’avente diritto anche in mancanza della copia del decreto di archiviazione previsto dall’art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa istruttoria), fermo restando l’impegno dell’Assicurato a farlo pervenire alla Società non appena venga messo a sua disposizione dalle Autorità.
Qualora da tale atto dovesse risultare che la Società - ai sensi di polizza – non avrebbe avuto alcun obbligo di indennizzo del danno, l’Assicurato si impegna a rifondere alla Società l’importo dalla stessa liquidato e ciò dietro semplice richiesta della Società medesima.
7.3 - Spese di rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione, sgombero della sede stradale
La Società rimborsa all’Assicurato le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, a seguito di un sinistro di cui vi sia la sua accertata responsabilità.
Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di euro 2.000,00 per sinistro e/o annualità assicurativa.
Art. 8 – Gestione delle vertenze – Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. Su richiesta dell’Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali od i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 9 – Inadempimento degli obblighi relativi ai sinistri
L’Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall’inadempimento degli obblighi di cui agli Artt. 7 e 8 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Ove poi risulti che egli
abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese o abbia comunque agito dolosamente, decade dal diritto all’indennizzo.
Art. 10 – Recesso dal contratto
Dopo ogni regolare denuncia di sinistro, e fino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone avviso all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata.
Qualora una delle Parti receda dal contratto e in polizza si sia convenuto di individuare nell’elemento variabile costituito dal Fatturato Noli complessivo del Contraente il parametro su cui applicare il tasso di premio stabilito per determinare il premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società, il Contraente è tenuto ad anticipare l’invio di copia delle pagine riepilogative del registro "Fatture emesse” previsto dalle Garanzie “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente ovvero “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente (Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio), a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.
Sulla scorta di tale documentazione la Società provvede a calcolare il premio complessivamente dovuto e, eventualmente, a predisporre apposita appendice d'addebito per il premio di conguaglio che deve essere regolato entro 15 giorni dall’avvenuta presentazione dell’appendice.
In caso di recesso del contratto da parte della Società, la stessa - entro i 30 giorni successivi a quello in cui il recesso ha avuto effetto - mette a disposizione l’eventuale parte di premio imponibile relativo ai rischi non corsi. La riscossione di eventuali premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, così come ogni altro atto della Società, non può essere interpretato come rinuncia della Società stessa ad avvalersi delle facoltà di recesso.
Art. 11 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 12 – Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero di quello ove ha sede l’Agenzia cui è assegnato - o presso la quale è stato concluso - il contratto.
Art. 13 – Durata del contratto – Tacita proroga
La presente polizza ha inizio e scadenza come indicato sul frontespizio ed è operante per i trasporti
- che abbiano avuto inizio durante tale periodo ovvero
- che abbiano avuto inizio prima della data di effetto del recesso dal contratto (qualora una delle Parti abbia notificato all’altra il recesso con le modalità previste dall’Art. “Recesso dal contratto”).
In assenza di disdetta, da notificarsi da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza si intende tacitamente rinnovata per un’ulteriore annualità e così successivamente.
In caso di disdetta è comunque diritto della Società esigere il pagamento dei premi dovuti e non pagati.
GARANZIA “Merci sempre a bordo” con premio forfetario
La responsabilità del vettore stradale è assicurata limitatamente ai trasporti effettuati con gli autoveicoli
identificati in polizza
Delimitazione e durata dell’assicurazione
Art. 1 – L’assicurazione è prestata per i trasporti eseguiti dall’Assicurato con l’autoveicolo o gli autoveicoli la cui targa è specificata in polizza.
Art. 2 – La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che le merci consegnategli per il trasporto subiscano dal momento del loro carico a bordo dell’autoveicolo designato, fino al momento del loro scarico.
L’assicurazione rimane valida per perdita o avaria verificatesi negli eventuali periodi di sosta dell’autoveicolo - sempreché con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall’arrivo dell’autoveicolo medesimo nella località di destino indicata nel documento di trasporto.
Responsabilità per merci caricate su rimorchi o semirimorchi
La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati - al momento del sinistro – ad una delle motrici specificate in polizza.
La Società risponde altresì per le merci caricate su rimorchi o semirimorchi sganciati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella Garanzia a condizione che in polizza siano espressamente specificati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.
Art. 3 – E’ compresa nell’assicurazione l’eventuale responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per “carico” si intende unicamente l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell’autoveicolo designato per deporle sullo stesso, per “scarico” l’operazione inversa e per “trasbordo” il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.
Variazione della composizione dell’autoparco specificato in polizza
Art. 4 – Qualora, durante il periodo di validità della polizza, l’Assicurato acquisti od assuma in esercizio nuovi autoveicoli – o, se del caso, nuovi rimorchi o semirimorchi – o rispettivamente riduca il numero degli stessi per vendita o messa fuori servizio, dovrà notificarne i dati di identificazione alla Società, affinché se ne prenda atto mediante apposita appendice. Il maggior premio o rimborso dovuti verranno conteggiati a pro-rata fino alla scadenza della polizza.
GARANZIA “Merci sempre a bordo” con premio calcolato sul fatturato noli del contraente
La responsabilità del vettore stradale è assicurata limitatamente ai trasporti effettuati con gli autoveicoli di proprietà dell’assicurato – o di sua gestione – senza obbligo di identificarli in polizza.
Delimitazione e durata dell’assicurazione
Art. 1 - L’assicurazione è prestata per i trasporti eseguiti dall’Assicurato con gli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato stesso e/o di sua gestione.
Art. 2 - La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che le merci consegnategli per il trasporto subiscano dal momento del loro carico a bordo dell’autoveicolo, fino al momento del loro scarico.
L’assicurazione rimane valida per perdita o avaria verificatesi negli eventuali periodi di sosta dell’autoveicolo - sempreché con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall’arrivo dell’autoveicolo medesimo nella località di destino indicata nel documento di trasporto.
Responsabilità per merci caricate su rimorchi o semirimorchi
La Società è obbligata anche per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati - al momento del sinistro – ad una motrice di proprietà e/o in gestione dell’Assicurato.
La Società risponde altresì per le merci caricate su rimorchi o semirimorchi sganciati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella Garanzia.
Art. 3 - E’ compresa nell’assicurazione l’eventuale responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; per “carico” s'intende unicamente l’operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità dell’autoveicolo designato per deporle sullo stesso, per “scarico” l’operazione inversa e per “trasbordo” il trasferimento diretto delle merci tra due autoveicoli.
Determinazione e regolazione del premio
Art. 4 - Determinazione del premio complessivamente dovuto
Le Parti convengono di individuare nell’elemento variabile costituito dal Fatturato Noli complessivo del Contraente il parametro su cui applicare il tasso percentuale stabilito per determinare il premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società con la presente polizza.
Per “Fatturato Noli complessivo” le Parti intendono l’ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del “Registro Fatture emesse”, I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l’assicurazione.
Il tasso di premio stabilito tiene conto delle dichiarazioni rese dal Contraente, dell’oggetto dell’assicurazione, delle somme assicurate e d'ogni altro elemento utile che ha concorso all’apprezzamento del rischio nel suo complesso.
Il premio complessivamente dovuto è composto dal “premio da anticiparsi in via provvisoria” all’inizio d'ogni periodo assicurativo e dal “premio di conguaglio”, che è da regolarsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.
Il “premio da anticiparsi in via provvisoria”, all’inizio d'ogni periodo assicurativo, viene calcolato applicando agli elementi variabili preventivati il tasso di premio pattuito, così come evidenziato in polizza. A tale premio vanno aggiunti gli eventuali premi non soggetti a conguaglio.
Di detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l’eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione
dell’attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A..
Il “premio di conguaglio” viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di premio anticipato in via provvisoria in relazione ai parametri variabili preventivati dal Contraente.
Art. 5 - Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio
Entro i 90 giorni successivi al termine d'ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del “Registro Fatture Emesse”, quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del premio.
Nel caso in cui una della Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l’invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione d'apposita appendice redatta dalla Società.
Art. 6 - Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati e/o di regolazione del premio di conguaglio
Il mancato invio alla Società della documentazione sopra citata costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa.
Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti la documentazione citata all’Art. 9 che precede, o non regola la differenza attiva dovuta, è fatto salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente ed a dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti o non rinnovati, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi all’invio della documentazione citata all’Art. 9 che precede, o alla regolazione della differenza attiva dovuta, è comunque fatto salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente.
Art. 7 - Documentazione supplementare da presentare in caso di danno
In caso di danno, oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, dovranno essere prodotti alla Società:
- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette;
- la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra.
Qualora il Contraente si trovi nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, il Contraente medesimo deve provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telex e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.
Norme comuni alle garanzie
- “Merci sempre a bordo” con premio forfetario
- “Merci sempre a bordo” con premio calcolato sul fatturato noli del contraente
Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per:
a) furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento;
b) perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l’autoveicolo;
c) perdita o avaria occorsa ad animali vivi dovute a parto o soffocamento e comunque non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l’autoveicolo;
d) perdita o avaria di masserizie, salvo il caso di trasporto occasionale.
La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria cagionate da:
a) atti od omissioni commessi dall’Assicurato dolosamente (qualora l’Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori).
b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell’autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della presa in consegna delle merci;
e) bagnamento se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili.
f) dispersione o colaggio delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura delle manichette o da sfilamento /distacco della manichetta dalla relativa valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
g) contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo il caso in cui la contaminazione sia conseguente ad incidente stradale.
La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall’Assicurato in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di:
l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
m) cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
n) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
o) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro od a tumulti, od a disordini civili;
p) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
q) atti di vandalismo di sabotaggio e simili atti dolosi;
r) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
- combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi
- elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici
- armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
s) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria ed uragani,
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi.
GARANZIA “Sub-appalto del trasporto e sosta a terra in corso di viaggio”
con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente
La responsabilità del vettore è assicurata per trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza, ed è valida anche durante la sosta a terra in corso di viaggio nei magazzini di proprietà di terzi e/o nel magazzino o area di deposito di proprietà o gestione dell’assicurato ubicato/a presso la sede dell’assicurato stesso indicata nel frontespizio di polizza.
Delimitazione e durata dell’assicurazione
Art. 1 – L’assicurazione è prestata per tutti i trasporti assunti dall’Assicurato in qualità di vettore stradale.
Art. 2 – La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l’esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.
L’assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito, prima, durante e dopo il corso del viaggio, purché strettamente dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.
Qualora l’assicurato disponga – in proprietà o gestione – di uno o più magazzini e/o aree di deposito o transito, la garanzia si intende prestata nel solo magazzino e/o area di deposito o transito ubicato/a presso la sede dell’assicurato stesso indicata nel frontespizio di polizza e ciò sino a concorrenza della somma specificata in polizza.
L’assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all’arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.
Art. 3 – E’ compresa nell’assicurazione l’eventuale responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato ad un sub-vettore per l’esecuzione del trasporto; in tali casi l’assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e), f) dell’Art. 6 di questa Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI
VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente.
L’obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che il trasporto sia svolto in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti in tema di subvezione e che l’Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore; resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.
Esclusioni
Art. 4 - E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per:
a) furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento;
b) perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l’autoveicolo;
c) perdita o avaria occorsa ad animali vivi dovute a parto o soffocamento e comunque non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l’autoveicolo;
d) perdita o avaria di masserizie, salvo il caso di trasporto occasionale.
Art. 5 – E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra in magazzini e/o aree di deposito o transito - di proprietà o in gestione dell’Assicurato - diversi rispetto a quello/a ubicato/a presso la sede dell’Assicurato indicata nel frontespizio di polizza.
Art. 6 – La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria cagionate da:
a) atti od omissioni commessi dall’Assicurato dolosamente (qualora l’Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
c) infrazione commessa dall’Assicurato e/o suoi dipendenti alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell’autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose; qualora tali infrazioni siano state commesse da sub-vettori e/o loro dipendenti la Società è obbligata a condizione che sia stato salvaguardato il diritto all’azione di rivalsa verso i terzi responsabili.
d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della presa in consegna delle merci;
e) bagnamento se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili;
f) dispersione o colaggio delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura delle manichette o da sfilamento /distacco della manichetta dalla relativa valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
g) contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo il caso in cui la contaminazione sia conseguente ad incidente stradale.
Art. 7 – La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall’Assicurato in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
d) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l’esercizio del lavoro od a tumulti, od a disordini civili;
e) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
f) atti di vandalismo di sabotaggio e simili atti dolosi;
g) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
• combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari
• elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi
• elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o – in generale – per scopi pacifici
• armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività
• armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
h) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d’aria ed uragani,
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi.
Determinazione e regolazione del premio
Art. 8 - Determinazione del premio complessivamente dovuto
Le Parti convengono di individuare nell’elemento variabile costituito dal Fatturato Noli complessivo del Contraente il parametro su cui applicare il tasso di premio stabilito per determinare il premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società con la presente polizza.
Per “Fatturato Noli complessivo” le Parti intendono l’ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del “Registro Fatture emesse”, I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l’assicurazione.
Il tasso di premio stabilito tiene conto delle dichiarazioni rese dal Contraente, dell’oggetto dell’assicurazione, delle somme assicurate e di ogni altro elemento utile che ha concorso all’apprezzamento del rischio nel suo complesso.
Il premio complessivamente dovuto è composto dal “premio da anticiparsi in via provvisoria” all’inizio di ogni periodo assicurativo e dal “premio di conguaglio”, che è da regolarsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.
Il “premio da anticiparsi in xxx xxxxxxxxxxx”, all’inizio di ogni periodo assicurativo, viene calcolato applicando agli elementi variabili preventivati il tasso di premio pattuito, così come evidenziato in polizza. A tale premio vanno aggiunti gli eventuali premi non soggetti a conguaglio.
Di detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l’eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell’attività o di
sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A..
Il “premio di conguaglio” viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di premio anticipato in via provvisoria in relazione ai parametri variabili preventivati dal Contraente.
Art. 9 – Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio
Entro i 90 giorni successivi al termine di ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del “Registro Fatture Emesse”, quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del premio.
Nel caso in cui una della Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l’invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione di apposita appendice redatta dalla Società.
Art. 10 - Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati e/o di regolazione del premio di conguaglio
Il mancato invio alla Società della documentazione sopra citata costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa.
Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti la documentazione citata all’Art. 9 che precede, o non regola la differenza attiva dovuta, è fatto salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente ed a dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti o non rinnovati, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi all’invio della documentazione citata all’Art. 9 che precede, o alla regolazione della differenza attiva dovuta, è comunque fatto salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente.
Art. 11– Documentazione supplementare da presentare in caso di danno
In caso di danno, oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, dovranno essere prodotti alla Società:
- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette;
- la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra.
Qualora il Contraente si trovasse nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, il Contraente medesimo dovrà provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telex e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.
GARANZIA ESTENSIVA “Furto o sottrazione delle merci”
Delimitazione dell’assicurazione
Art. 1 - In parziale deroga a quanto previsto dal comma a) delle Norme comuni alle garanzie “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario o “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente ovvero dell’Art. 4 comma a) della Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente applicabile, la responsabilità dell’Assicurato per furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento è inclusa nell’assicurazione alle condizioni che seguono.
Furto o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale
Art. 2 – La Società è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento accidentale che non rientri nei successivi articoli e che impedisca all’autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.
Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia
Art. 3 - La Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio.
Art. 3.1 - L’operatività dell’assicurazione prestata ai sensi del presente articolo, fatti salvi i casi in cui l’Assicurato affida l’esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:
a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell’autista o d'altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell’autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le portiere chiuse a chiave
ovvero
b) che durante le fermate o soste in corso di viaggio gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati,
ovvero
c) che gli autoveicoli sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.
Art. 3.2 - Qualora sia prestata la Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente e l’Assicurato abbia affidato l’esecuzione del trasporto ad un sub-vettore nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tema di subvezione, la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste dall’Art. 3 ai punti a), b), c).
In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell’Assicurato viene applicato nella misura minima del 20%.
L’obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l’Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.
Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso
Art. 4 - La Società risponde del furto della merce in seguito a:
4.a sottrazione dell’intero autoveicolo o della motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell’apparecchio antifurto installato sulla motrice;
4.b sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato alla motrice, mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell’apparecchio antifurto installato sulla motrice;
4.c sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell’apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.
Art. 4.1 - L’operatività dell’assicurazione prestata ai sensi del presente articolo, fatti salvi i casi in cui il Contraente affida l’esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:
a) che sull’autoveicolo sia installato a regola d’arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:
• dalla direttiva 95/56/CE ovvero
• al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 ovvero
• dalla norma tecnica d'altro Paese dell’Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;
b) che sul semirimorchio- quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d’arte un apparecchio antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS o altro approvato dalla Società;
c) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
d) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;
e) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.
Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell’effrazione o scasso dell’apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell’Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima.
Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l’installazione dello stesso in conformità a quanto previsto dal presente articolo, la garanzia viene comunque prestata.
Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto dalla direttiva 95/56/CE, ovvero al 1° livello della norma CEI 79/17, lo scoperto d'assicurazione a carico dell’Assicurato viene applicato nella misura minima del 20%.
In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all’Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a) del presente articolo. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.
N.B. : pe r “chiavi” s i intendon o tutt i i dispositiv i d'inserimento e bloccaggio dell ’ apparecchio antifurto.
Art. 4.2 - Qualora sia prestata la Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente, e l’Assicurato abbia affidato l’esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o motrice o semirimorchio previsto dall’Art. 4, commi 4.a, 4.b e 4.b, e ciò anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste dall’Art. 4.1 ai punti a), b), c) d), e).
In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell’Assicurato viene applicato nella misura minima del 20%. L’obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l’Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.
Art. 5 – La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell’intero autoveicolo o della motrice o del rimorchio o del semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati agli Artt 3 e 4.
Furto di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso
Art. 6 – La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dall’autoveicolo, senza sottrazione dello stesso. L’assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:
a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell’autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l’effrazione, lo scasso od il taglio siano stati costatati dal Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità
ovvero
b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi od in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l’effrazione o scasso siano stati costatati dal Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.
Altri casi di furto, sottrazione o smarrimento delle merci
Art. 7 – Qualora questa Garanzia sia prestata ad integrazione della Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente e l’assicurato disponga – in proprietà o gestione – di uno o più magazzini e/o aree di deposito o transito, la garanzia si intende prestata nel solo magazzino e/o area di deposito o transito ubicato/a presso la sede dell’assicurato stesso indicata nel frontespizio di polizza.
Art. 8 – La Società, fermo restando il disposto di cui all’Artt. 5 , è obbligata per gli altri casi di furto, smarrimento e, in genere, per sottrazione delle merci non espressamente indicati agli articoli che precedono.
Scoperti di assicurazione
Art. 9 – Gli importi indennizzabili a fronte di questa Garanzia “FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI” vengono liquidati nella misura specificata in polizza, essendo la garanzia prestata alla condizione essenziale che l’Assicurato mantenga obbligatoriamente a proprio carico, per ogni sinistro, lo scoperto indicato in polizza.
In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Art. 10 – Oltre a quanto previsto dall’Art. 7 delle condizioni generali di assicurazione e dalla Garanzia “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario o “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio calcolato sul fatturato noli del contraente o “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente applicabile, l’Assicurato o chi per esso deve presentare immediata denuncia all’Autorità competente.
Per i sinistri rientranti in questa Garanzia Estensiva “FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI” ai sensi degli Artt. 3 e 4, tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell’avvenimento, deve indicare in particolare:
• i dati di identificazione dell’autocarro o trattore o motrice e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
• ogni elemento atto all’identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
• le generalità complete dell’autista o degli autisti dell’autoveicolo;
• l’esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza. Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.
Art. 11 – I sinistri rientranti in questa Garanzia “FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI” ai sensi degli Artt. 3 e 4 devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telex, xxxxxxx o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall’avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l’intervento del Commissario d’Avaria o Perito o Agente della Società, affinché – prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell’eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.
Art. 12 – In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 10 e 11 la Società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo. Se invece l’inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 13 – La Società non è tenuta al pagamento dell’indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell’ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.
Esclusioni
Art. 14 – E’ esclusa dall’assicurazione prestata con questa Garanzia “FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI” la responsabilità dell’Assicurato nei trasporti a carico completo di pelli, pellicce, prodotti farmaceutici, tabacchi.
Qualora questa Garanzia estensiva sia prestata ad integrazione della Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente, la Società non risponde per il furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito - di proprietà e/o in gestione dell’Assicurato - diversi da quello ubicato presso la sede dell’Assicurato indicata nel frontespizio di polizza.
GARANZIA ESTENSIVA “Deterioramento di merci deperibili per variazione
di temperatura”
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
In parziale deroga a quanto previsto dall’Art. 12 comma b) della Garanzia “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario ovvero dell’Art. 4 comma b) della Garanzia “MERCI SEMPRE A BORDO”, con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente applicabile, la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria di merci deperibili da trasportarsi a mezzo di autoveicoli frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l’autoveicolo, è inclusa nell’assicurazione alle condizioni che seguono.
Art. 2 – Durata dell’assicurazione
L’assicurazione inizia con l’avvio delle operazioni di carico a bordo dell’autoveicolo frigorifero e cessa ad avvenuto scarico dal medesimo.
L’assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta dell’autoveicolo frigorifero – purché con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall’arrivo dell’automezzo nella località finale del viaggio, sempreché l’apparato frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.
Art. 3 – Condizioni di assicurabilità
La validità di questa Garanzia “Deterioramento di merci deperibili per variazione di temperatura” è subordinata al rispetto di ciascuna delle le seguenti condizioni essenziali:
• che il veicolo sia fornito di apparato frigorifero idoneo a produrre la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate, nonché di cella isotermica atta a mantenerla;
• che l’Assicurato faccia effettuare, da parte di un’officina specializzata e con frequenza non superiore a sei mesi, il controllo e la manutenzione periodici dell’impianto frigorifero e del vano di carico;
• che l’Assicurato tenga obbligatoriamente a proprio carico lo scoperto previsto ed il relativo minimo indicati in polizza.
Art. 4 – Esclusioni
Ferme restando le esclusioni previste in polizza, la Società non è altresì obbligata per perdite o avaria cagionate da:
• errata regolazione del termostato, qualora non siano fornite precise istruzioni scritte circa la temperatura da mantenere in corso di viaggio;
• mancata o difettosa circolazione dell’aria imputabile ad errato stivaggio;
• mancata pre-refrigerazione della merce ove necessaria in base al tipo di derrata;
• mancata rispondenza della merce a disposizioni sanitarie dello Stato di partenza, transito, destinazione.
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
Fermo restando quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione e dalla Garanzia “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario o “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio calcolato sul fatturato noli del contraente o “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da
calcolarsi sul fatturato noli del contraente applicabile, l’Assicurato – o chi per esso -, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto al veicolo od all’apparato frigo tale da far ritenere possibile l’insorgere di un danno alla merce, è tenuto – ove possibile – ad adottare i seguenti provvedimenti:
• rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto;
• fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, qualora il tempo necessario per la riparazione o la residua durata del viaggio siano tali da far ragionevolmente prevedere l’insorgere o l’aggravarsi di un danno
ovvero
• richiedere l’intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la parte restante del viaggio.
Tali provvedimenti dovranno essere adottati purché ragionevolmente convenienti e giustificati rispetto al presumibile danno.
Art. 6 - Documentazione supplementare da presentare in caso di danno
In caso di danno, oltre a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione e dalla Garanzia “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio forfetario o “MERCI SEMPRE A BORDO” con premio calcolato sul fatturato noli del contraente o “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente applicabile, devono essere prodotti alla Società:
• la fattura e/o altra documentazione - emessa da un’officina specializzata - attestante le ultime due revisioni effettuate, gli interventi eseguiti ed i pezzi sostituiti;
• il certificato sanitario/fitopatologico della merce al momento del carico (ove previsto).
GARANZIA ESTENSIVA “Dispersione, contaminazione e colaggio di merci
trasportate a mezzo autocisterna”
La Società è obbligata per gli indennizzi che fossero dovuti dall’Assicurato per perdita o avaria cagionati da dispersione, colaggio o contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterne.
Gli eventuali importi indennizzabili dovuti dalla Società vengono liquidati nella misura specificata in polizza, restando obbligatoriamente a carico dell’Assicurato lo scoperto previsto ed il relativo minimo indicati in polizza.
GARANZIA ESTENSIVA “Sosta a terra nei magazzini - di proprietà o
gestione dell’Assicurato - diversi da quello ubicato presso la sede dell’Assicurato indicata
in polizza”
Qualora sia prestata la Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente e l’Assicurato disponga – in proprietà o gestione – di ulteriori magazzini e/o aree di deposito o transito rispetto a quello/a ubicato/a presso la sede dell’Assicurato stesso indicata nel frontespizio di polizza, è’ inclusa nell’assicurazione la responsabilità dell’Assicurato per perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la sosta a terra in detti ulteriori magazzini o aree di deposito di proprietà o in gestione dell’Assicurato medesimo.
Qualora poi sia prestata anche la Garanzia estensiva “FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI” la Società risponde anche per il furto della merce durante la sosta a terra in detti ulteriori magazzini e/o aree di deposito o di transito - di proprietà e/o in gestione dell’Assicurato - diversi da quello ubicato presso la sede dell’Assicurato indicata nel frontespizio di polizza.
Gli eventuali importi indennizzabili dovuti dalla Società vengono liquidati nella misura specificata in polizza, restando obbligatoriamente a carico dell’Assicurato lo scoperto previsto ed il relativo minimo.
Si conviene inoltre fra le Parti che la presente polizza opera in eccedenza rispetto a quanto altrimenti indennizzabile in virtù di altre polizze stipulate dall’Assicurato, volendo con questo intendere che questa polizza è valida soltanto per la parte eccedente la prestazione complessivamente fornita da dette altre polizze.
L’eventuale prestazione complessivamente fornita da dette assicurazioni - ancorché non se ne abbia avuta notizia alla data di stipula di questo contratto - costituisce di fatto una franchigia contrattuale a tutti gli effetti, deducibile prima di applicare lo scoperto previsto da questa Garanzia “SOSTA A TERRA NEI MAGAZZINI - DI PROPRIETÀ O GESTIONE DELL’ASSICURATO - DIVERSI DA QUELLO UBICATO PRESSO LA SEDE DELL’ASSICURATO INDICATA IN POLIZZA“.
GARANZIA ESTENSIVA “Responsabilità civile per errori ed omissioni”
Qualora sia prestata la Garanzia “SUB-APPALTO DEL TRASPORTO E SOSTA A TERRA IN CORSO DI VIAGGIO” con premio da calcolarsi sul fatturato noli del contraente la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, sino a concorrenza della somma specificata in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile nella sua qualità di vettore - ai sensi di legge e di contratto - a titolo di risarcimento per perdite economiche subite dagli aventi diritto sulle merci trasportate a seguito di:
a) inadempimenti contrattuali dai quali derivi un’errata o ritardata esecuzione delle spedizioni;
b) - consegna delle merci non conforme alle istruzioni ricevute ovvero
- mancato ritiro dei documenti rappresentativi delle stesse;
c) mancata od erronea compilazione e/o inoltro di documenti che siano in stretta relazione con l’esecuzione di ordini di spedizione o trasporto;
d) omissioni ed errori nel far valere i diritti di regresso dell’avente diritto.
Con questa Garanzia “RESPONSABILITÀ CIVILE PER ERRORI ED OMISSIONI” la Società si impegna anche a rimborsare i costi per l’invio all’esatta destinazione di un carico erroneamente inoltrato in un luogo diverso da quello originariamente previsto.
Gli eventuali importi indennizzabili dovuti dalla Società vengono liquidati nella misura specificata in polizza, restando obbligatoriamente a carico dell’Assicurato lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge2, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri xxxxxxxx0) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate5 il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l’opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.
Finalità di utilizzo dei dati personali
Se lei acconsentirà, saremo in grado di:
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
3 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
5 Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, inbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta:
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.
Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:
- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.
I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Chi sono i soggetti coinvolti
Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti svolgono la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
C) Modalità d’uso dei suoi dati personali e suoi diritti
Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell’ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali “responsabili” o “incaricati” del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet: xxx.xxx.xx.
Modalità di uso dei suoi dati personali
I suoi dati personali sono trattati7 da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per ì suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o xxxxxxxx0; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento9.
Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a AXA Assicurazioni S.p.A. – Coxxx Xxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx (XX) x-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
7 Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett, a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa.
9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) prevede che:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.