Condizioni generali (CG)
Condizioni generali (CG)
della Confederazione per le commesse di prestazioni di servizio
1. Campo d’applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l’esecuzione di contratti relativi a prestazioni di servizio, in particolare nei settori della consulenza, della pianificazione, dell’assistenza e della formazione (escluse le prestazioni di servizio nel settore dell’edilizia).
1.2 Con la presentazione di un’offerta al committente, il mandatario accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per scritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.
2. Offerta
2.1 L’offerta è elaborata sulla base della richiesta d’offerta del committente.
2.2 Nell’offerta il mandatario indica separatamente l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
2.3 L’offerta e l’eventuale dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d’offerta non sia stabilito diversamente.
2.4 L’offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d’offerta. In mancanza di un’indicazione, si applica un termine di sei mesi dal ricevimento dell’offerta.
3. Esecuzione
3.1 In qualità di specialista il mandatario si impegna a provvedere ad un’esecuzione diligente, fedele e professionale del contratto e garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondono alle condizioni e alle specifiche contrattuali come pure alle prescrizioni legali.
3.2 Il mandatario informa regolarmente il committente dell’andamento dei lavori e gli notifica immediatamente per scritto tutte le circostanze che ostacolano o compromettono l’esecuzione del contratto.
3.3 Il committente ha in ogni momento il diritto di controllare tutte le parti della commessa e di ricevere informazioni su di esse.
3.4 Senza una procura scritta il mandatario non è autorizzato a rappresentare il committente; egli non può impegnare il committente nei confronti di xxxxx.
4. Impiego di collaboratori
4.1 Il mandatario impiega soltanto collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione, che dispongono delle autorizzazioni necessarie. Su richiesta del committente sostituisce in tempo utile i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l’esecuzione del contratto.
4.2 Il mandatario sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto del committente.
5. Ricorso a terzi
5.1 Per la fornitura delle prestazioni il mandatario può ricorrere a terzi (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) unicamente con il preventivo consenso scritto del committente. Il mandatario è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.
5.2 Il mandatario trasferisce ai terzi incaricati gli obblighi di cui ai numeri 4 (impiego di collaboratori), 6 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità
salariale tra donna e uomo et diritto ambientale), 12 (tutela del segreto) e 13 (protezione e sicurezza dei dati).
6. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale
6.1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge del 17 giugno 20051 contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.
6.2 Per le prestazioni che devono essere fornite all’estero in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni applicabili nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno le convenzioni principali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)2.
6.3 Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall’estero, il mandatario è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell’8 ottobre 19993 sui lavora- xxxx xxxxxxxxxx.
6.4 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni del diritto ambientale svizzero determinanti nel luogo della prestazione; segnatamente la legge federale del 7 ottobre 19834 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), la legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc), la legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge federale del 4 ottobre 19917 sulle foreste (LFo) e la legge federale del 15 dicembre 20008 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) così come le relative ordinanze.
6.5 Per le prestazioni che devono essere fornite all’estero in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni in materia ambientale vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno, gli accordi in materia ambientale rilevanti per la prestazione secondo l’allegato 2 OAPub9.
6.6 Il mandatario è tenuto a vincolare contrattualmente i subappaltatori al rispetto dei requisiti di cui ai numeri 6.1–6.5.
6.7 Se il mandatario o uno dei suoi subappaltatori viola gli obblighi di cui al presente numero 6, il mandatario deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall’osservanza di questi obblighi.
7. Retribuzione
7.1 Per le prestazioni fornite il mandatario è retribuito:
a. secondo il tempo impiegato. Per la retribuzione è fissato un limite massimo (importo massimo dei costi); o
b. secondo un prezzo fisso.
7.2 La retribuzione convenuta contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. La retribuzione comprende in particolare i costi per il trasferimento di diritti, la documentazione e il materiale, tutte le spese, le prestazioni della segreteria, le prestazioni sociali e altre prestazioni assicurative in caso di infortunio,
1 RS 822.41
2 Convenzioni OIL: n. 29 del 28.6.1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9), n. 87 del 9.7.1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7), n. 98 dell’1.7.1949 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9), n. 100 del 29.6.1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0), n. 105 del 25.6.1957 concernente la soppressione del lavoro forzato
(RS 0.822.720.5), n. 111 del 25.6.1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1), n. 138 del 26.6.1973 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8), n. 182 del 17.6.1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).
3 RS 823.20
4 RS 814.01
5 RS 814.20
6 RS 451
7 RS 921.0
8 RS 813.1
9 RS 172.056.11
malattia, invalidità e decesso nonché i tributi pubblici (ad es. IVA).
7.3 Il mandatario emette le fatture secondo il piano dei pagamenti. Se non è stato convenuto un piano dei pagamenti, la fattura è emessa dopo la fornitura di tutte le prestazioni. L’IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo accordo contrario, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa correttamente.
7.4 Per gli acquisti dell’Amministrazione federale centrale10 il mandatario è tenuto a inviare al committente una fattura elettronica11 se il valore del contratto supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il committente stabilisce le possibili modalità di invio della fattura.
8. Mora
8.1 Se non rispetta i termini perentori convenuti (giorno stabilito per l’adempimento dell’obbligazione), il mandatario è senz’altro costituito in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.
8.2 Se è costituito in mora, il mandatario deve pagare una pena convenzionale che ammonta all’1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo al 10 per cento della retribuzione totale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa.
8.3 Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall’osservanza degli obblighi contrattuali. La pena convenzionale è computata in un eventuale risarcimento dei danni.
9. Responsabilità
9.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all’altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.
9.2 Le parti rispondono del comportamento del loro personale ausiliario e dei terzi incaricati (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.
10. Assicurazioni sociali
Se impiega dei lavoratori, il mandatario annuncia se stesso e i propri collaboratori alle assicurazioni sociali. Se è un lavoratore indipendente, il mandatario deve inoltre provare, in occasione della presentazione dell’offerta, di essere affiliato a una cassa di compensa- zione.
11. Diritti di protezione
11.1 Il mandatario trasferisce al committente tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sui risultati del lavoro che sorgono in esecuzione del contratto. Egli rinuncia all’esercizio dei diritti della personalità non trasferibili.
11.2 Tutti i diritti di protezione sui risultati del lavoro che costituiscono oggetto del contratto e che non sono sorti in esecuzione dello stesso (risultati del lavoro preesistenti) restano di proprietà del mandatario. Quest’ultimo concede al committente un diritto di utilizzazione irrevocabile e illimitato nello spazio, nel tempo e nel contenuto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, il diritto di accordare sublicenze, il diritto di cessione e il diritto di modifica.
11.3 Il mandatario garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. Si impegna a respingere senza indugio le pretese di terzi per violazione dei diritti di protezione e ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di risarcimento dei danni) sostenuti dal committente in relazione a tali pretese.
12. Tutela del segreto
12.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili o per i quali, per loro natura, esiste in buona fede un interesse alla tutela del segreto. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. L’obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del
10 Art. 7 OLOGA; RS 172.010.1
11 xxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xxxxx.xx
contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
12.2 L’obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e indirizzo del mandatario, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione e di inizio del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero ad es. LTras12, LAPub13, OAPub14).
12.3 Senza il consenso scritto del committente, il mandatario non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest’ultimo come referenza.
12.4 Se violano gli obblighi di cui al presente numero 12, le parti devono pagare una pena convenzionale, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. Per ogni violazione essa ammonta al 10 per cento della retribuzione totale, ma al massimo a 100 000 franchi. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall’osservanza di questi obblighi.
13. Protezione e sicurezza dei dati
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati e a proteggere efficacemente i dati utilizzati nel quadro dell’esecuzione del contratto affinché non giungano a conoscenza di persone non autorizzate.
14. Revoca e disdetta
Il contratto può essere revocato o disdetto per scritto dalle parti in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino alla risoluzione del contratto devono essere rimunerate. Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni per risoluzione del contratto in tempo inopportuno. È esclusa la compensazione del mancato guadagno.
15. Cessione e costituzione in pegno
Il mandatario non può cedere né costituire in pegno pretese nei confronti del committente senza previo consenso scritto di quest’ultimo.
16. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
16.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.
16.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d’offerta, offerta.
16.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne è pregiudicata. In questo caso la pertinente disposizione deve essere sostituita con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico. Lo stesso vale in caso di lacune del contratto.
17. Diritto applicabile e foro competente
17.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. È esclusa l’applicazione del diritto internazionale privato.
17.2 Se il committente è un’unità dell’Amministrazione federale centrale o un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica, il foro esclusivo è quello di Berna; negli altri casi è quello ove ha sede il committente.
Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) Edizione: settembre 2016
Stato: gennaio 2021
12 RS 152.3
13 RS 172.056.1
14 RS 172.056.11