Provincia Forlì-Cesena
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Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXX xxxxx XXXXX’ xx XXXXXXX
Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx
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CONTRATTO REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI SARSINA E LA COOPERATIVA SOCIALE _PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE n.381/1991 e DELLA LEGGE REGIONALE n.12/2014.
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L’anno duemila , il giorno del mese di in Sarsina presso la residenza municipale Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx 0.
Avanti di me Dott. , Segretario , autorizzato a rogare i contratti a norma dell’art. 97, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza l’assistenza dei testimoni perché i richiedenti che hanno i requisiti di legge, vi hanno rinunziato tra loro d’accordo e col mio consenso, sono presenti i Signori:
da una parte
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Sant’Agata Feltria il 20/05/1954, Responsabile del Settore Segreteria del Comune di Sarsina, il quale interviene in tale sua qualità e quindi in nome e per conto del Comune di Sarsina (C.F. 81000770404) in virtù del disposto di cui all’art.53 comma 3 lettera O) dello Statuto Comunale vigente.
e dall’altra
il Sig. , il quale interviene nella qualità di
PREMESSO
- che la Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione dei servizi socio-sanitari educativi; lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 4 della legge n°381/91) ed è, a tale fine, dotata di idonea organ izzazione tecnologica e aziendale;
- che per l’elencazione dettagliata delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale
si rimanda allo Statuto della Cooperativa allegato all’atto Costitutivo della stessa, Rep. Gen. N.
- che la Cooperativa Sociale ha presentato, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 il proprio Progetto di Inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all’oggetto della convenzione, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, che la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
- che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali con determina n° del , alla sezione e ;
- che è iscritta al Registro Prefettizio al n° della sezione Produzione e Lavoro nonché al n° della sezione Cooperative Sociali di cui all’art. 1, punti e della Legge 381/91;
- che la Cooperativa sociale, a mezzo del suo legale rappresentante dichiara di essere stata oggetto di revisione annuale ai sensi dell’art. 3 della Legge 381/91;
- che lo stesso dichiara di applicare il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali;
- che con determinazione dirigenziale n. del è stato affidato alla Cooperativa Sociale il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di Sarsina.
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in data
;
- che è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) sottoscritto dalle parti , parte integrale del presente contratto ancorché non materialmente allegato e che non vi sono oneri per la sicurezza. .
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e come tale viene riconosciuta dalle parti.
ART.2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Sarsina affida alla Cooperativa Sociale _ _ la gestione del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA comprendente:
- l’approvvigionamento delle derrate alimentari
- l’allestimento dei refettori
- la preparazione dei pasti
- il trasporto o veicolazione dei pasti (quest’ultimo riferito alla scuola materna statale di Sarsina)
- lo sporzionamento e la distribuzione dei pasti
- il lavaggio delle stoviglie e dei contenitori termici
- la pulizia ed il riordino delle cucine e dei refettori
- l’aggiornamento e la corretta tenuta dei registri H.A.C.C.P..
In particolare la Cooperativa Sociale si impegna alla esecuzione dei servizi suddetti nei confronti degli utenti dei seguenti plessi scolastici:
SARSINA CAPOLUOGO: Scuola dell’infanzia – scuola primaria
RANCHIO: Scuola dell’infanzia – scuola primaria
La fornitura dei pasti ha inizio il 1°OTTOBRE 2015 e termina alla date di chiusura dell’anno scolastico prevista dal calendario ministeriale per le scuole dell’infanzia e/o primaria.
La fornitura dei pasti deve essere effettuata tutti i giorni, con esclusione del sabato, dei giorni festivi, dei periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico, nonché dei giorni di chiusura dei plessi in caso di particolari emergenze.
L’erogazione del servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA nei confronti degli utenti delle Scuole di Sarsina è regolato dalle disposizioni di cui al “Capitolato speciale d’oneri per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica” di cui ALLEGATO A) parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.3 – SEDI DI SERVIZIO
Le cucine sedi dei centri di cottura e locali annessi, ubicate negli edifici scolastici di proprietà comunale che verranno affidate in gestione alla Ditta aggiudicataria risultano così dislocate:
Totale media pasti preparati
Ubicazione
Scuole servite
giornalmente (dati presunti)
Giorni refezione scolastica
CUCINA presso SCUOLA PRIMARIA DI SARSINA
Alunni ed insegnanti scuola primaria di Sarsina
Alunni ed insegnanti scuola dell’infanzia di Sarsina *(vedi nota 1)
Alunni scuola primaria
n. 115 alunni + 7 personale scolastico Alunni scuola dell’infanzia
n. 44 alunni + 4 personale scolastico
DAL LUNEDI’AL VENERDI’
CUCINA presso SCUOLA PRIMARIA DI RANCHIO
Alunni ed insegnanti scuola primaria di Ranchio
Alunni ed insegnanti scuola dell’infanzia di Ranchio
Alunni scuola primaria:
n. 32 alunni + 4 personale scolastico Alunni scuola dell’infanzia
n. 15 alunni + 2 personale scolastico
DAL LUNEDI’AL VENERDI’
• Nota 1: i pasti preparati presso la suddetta cucina devono venire trasportati con contenitori termici di proprietà
comunale - già in dotazione, alla Scuola dell’infanzia statale, distante circa mt. 150 dal centro di cottura.
Essendo i numeri sopraindicati riferiti al numero di utenti iscritti, il numero dei pasti/giorno potrà senz’altro variare in relazione alle assenze degli alunni e alle nuove iscrizioni/cancellazioni in corso d’anno senza che ciò dia diritto a maggiorazioni i indennizzi.
ART.4 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA SOCIALE
La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui sopra nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell’ esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste dallo statuto. Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto e
riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. L’appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto o riprovevole.
La Cooperativa sociale aggiudicataria di obbliga a:
- a garantire l’applicazione, nei confronti del personale addetto, di condizioni analoghe o migliorative rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative del settore e dai contratti integrativi locali;
- garantire i versamenti contributivi corretti agli Enti previdenziali e l’iscrizione agli enti di previdenza della provincia di Forlì - Cesena per l’effettuazione degli adempimenti di competenza;
- ad assicurare la continuità del servizio, rispettando i calendari e le modalità di svolgimento definiti dal Comune di Sarsina di concerto con il Dirigente scolastico;
- a provvedere con tempestività alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- a garantire la collaborazione dei propri operatori con il personale insegnante e ausiliario, secondo le disposizioni concertate con il Comune di Sarsina;
- a provvedere annualmente alla formazione del personale impiegato nel servizio, dando comunicazione scritta al Comune di Sarsina delle iniziative assunte e degli operatori coinvolti;
- ad assumere l’onere contributivo degli operatori impegnati nel servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza; trasmettere, in relazione a ciò, al Comune di Sarsina, contestualmente ad ogni fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi e/o DURC.
La Cooperativa sociale aggiudicataria:
- è l’unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari operatori;
- è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri operatori in osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione e delle disposizioni impartite dal Comune di Sarsina secondo le modalità che le saranno comunicate con un congruo anticipo;
- ha a proprio carico ogni eventuale aumento contrattuale (già deciso o futuro) previsto dai C.C.N.L. per il personale;
- è tenuta a relazionarsi per l’organizzazione, la quantificazione, il controllo e il pagamento del servizio in oggetto all’Ufficio Scuola del Comune di Sarsina.
La Cooperativa sociale si impegna altresì:
- a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
- a designare un Responsabile incaricato di mantenere i rapporti con il Comune, segnalando le modalità affinché possa essere contattato giornalmente in caso di necessità;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell’art. 2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari;
Resta escluso qualsiasi rapporto di prestazione diretta fra il Comune di Sarsina e gli operatori utilizzati dalla Cooperativa Sociale a norma degli articoli precedenti.
Il rapporto di dipendenza organica e tecnica dei lavoratori resta a tutti gli effetti in capo alla Cooperativa Sociale , a carico della quale sono tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici assistenziali e previdenziali secondo quanto previsto dalle leggi e i contratti collettivi vigenti.
ART.5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI SARSINA
Sono a carico del Comune di Sarsina:
- l’acquisto degli arredi, delle macchine e delle attrezzature occorrenti per le cucine e per i refettori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi delle cucine e dei refettori;
- il pagamento di tutte le utenze (gas, energia elettrica, acqua ecc. );
- la derattizzazione e disinfestazione periodica dei locali adibiti al servizio di refezione scolastica ed annessi, così come previsto dalla normativa vigente;
- la predisposizione e l’aggiornamento della documentazione inerente la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs.81/10) in riferimento ai locali, macchine, attrezzature, impianti ecc. concessi in uso alla ditta appaltatrice. Tale documentazione che dovrà essere prodotta, conservata e/o consegnata in conformità alla normativa vigente assumendosi ogni rischio ed onere per eventuali anomalie e difformità. A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano una serie di documenti e certificazioni che l’Ente appaltante deve obbligatoriamente produrre e possedere: planimetrie dei locali, certificato di agibilità, dichiarazioni di conformità, denuncia degli impianti di messa a terra, scariche atmosferiche, verifica impianti elettrici e impianti di protezione dei fulmini, certificato prevenzione incendi, contratto manutenzione mezzi antincendio, registro controlli periodici, contratti di manutenzione e assistenza per i macchinari e le attrezzature, schede di sicurezza dei prodotti ecc. .
ART. 6 – QUANTIFICAZIONE COSTO DEL SERVIZIO
Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, l’Ente pubblico eroga alla Cooperativa Sociale i seguenti corrispettivi:
− € IVA esclusa per ogni pasto erogato (comprensivo di merenda mattutina e pasto di mezzogiorno)
− € IVA esclusa in caso di erogazione della sola merenda mattutina
Considerato che il numero presunto dei pasti da erogare nel periodo OTTOBRE 2015 –
GIUGNO 2016 risulta così determinato:
⮚ n. 28.500 pasti presunti complessivi per scuola infanzia e scuola primaria
⮚ n. 7.000 sole merende complessive per scuola infanzia e scuola primaria
Per la fornitura dei servizi di cui alla presente Convenzione l’Ente pubblico corrisponderà alla Cooperativa Sociale un importo presuntivo per il periodo OTTOBRE 2015 – GIUGNO 2016 di
€ IVA inclusa così determinato:
⮚ n.28.500 pasti x € € +
⮚ 7.000 sole merende x € € =
Totale €
Iva 4% €
Totale €
Il pagamento avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla presentazione della fattura; con l’ultima fattura sarà liquidata a saldo la somma relativa agli oneri per la sicurezza.
ART. 7 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO – TRACCIABILITA’ FLUSSI
FINANZIARI
1. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati dal Tesoriere Comunale esclusivamente secondo le seguenti modalità a scelta dall’appaltatore:
• Accreditamento bancario;
• Accreditamento in c/c postale;
• Altri strumenti di pagamento, idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche ( anche se non in via esclusiva)
2. l’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 citata e s.m.e.i., altresì si impegna
espressamente ad inserire, ai sensi dell’art. 3 comma 9 della stessa legge n. 136/2010, nei contratti con subappaltatori ed subcontraenti apposita clausola a pena di nullità assoluta degli stessi con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del governo della Provincia di Forlì - Cesena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore –subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ogni transazione posta in essere dall’appaltatore, subcontraenti dovrà riportare il seguente codice C.I.G. : .
3. l’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli
estremi del conto corrente di cui al comma 1 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso entro sette giorni dalla loro accensione,
4. qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dall’appaltatore alla stazione appaltante.
5. le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 eseguite dall’appaltatore in violazione delle norme suddette comportano la risoluzione di diritto del contratto
6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita con l’applicazione delle
sanzioni amministrative indicate all’art. 6 della Legge. n. 136/2010.
ART.8 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa ed i
lavoratori svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i Responsabili della Cooperativa
Sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa.
La Cooperativa Sociale redige e trasmette all’ente pubblico una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo.
L’ente pubblico nomina quale suo referente, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile del Settore Segreteria – cui la Cooperativa Sociale si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.
ART.9 – DANNI ED INADEMPIENZE
La Cooperativa è responsabile dei danni alle persone ed alle cose arrecati direttamente o per colpa del personale impiegato e ad esso fanno carico gli oneri dovuti per il risarcimento dei danni arrecati senza diritto di rivalsa verso il Comune.
La Cooperativa Sociale ha prestato cauzione definitiva dell’importo di €
pari al 10% dell’ importo contrattuale mediante
La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile.
La stazione appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore.
Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento – quanto dovuto dall’appaltatore - per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme, prescrizioni dei CCNL, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impegnati nel servizio oggetto dell’appalto.
Le parti dichiarano che la società ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile per
tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa
determinati.
E’ esclusa la clausola arbitrale. Il presente contratto non può essere ceduto.
ART.10 - MODIFICHE
Ogni variazione eventuale alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di uno specifico apposito atto aggiuntivo.
ART.11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del C.C. le seguenti ipotesi:
- inosservanza della vigente normativa;
- utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal contratto e dagli allegati relative alle condizioni igieniche e alle caratteristiche merceologiche
- casi di gravi intossicazioni alimentari;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata della fornitura – servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva.
La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altra Cooperativa Sociale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione
Comunale, oltre all’eventuale incameramento, debitamente motivato,della cauzione definitiva.
ART.12 – PENALITA’
Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dalla Cooperativa Sociale le seguenti penalità:
- penale di € 600,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore;
- penale di € 1.500,00 nel caso di alimenti contaminati parassitologicamente (piatti contaminati da parassiti);
- penale da € 500,00 a € 1.500,00 nel caso di distribuzione di porzioni non rispondenti alle grammature previste;la grammatura verrà valutata come peso di cinque porzioni casuali;
- penale da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni caso di utilizzo di derrate alimentari non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche di cui all’art.6 dell’allegato capitolato
- penale da € 250,00 a € 1.500,00 per mancato rispetto del menù giornaliero (viene considerato mancato rispetto del menù la mancanza di qualsiasi pietanza prevista nel menù del xxxxxx.Xx Ditta aggiudicataria può eventualmente apportare variazioni al menù previsto,in seguito a mancata consegna delle derrate alimentari o in seguito al verificarsi di situazioni contingenti e dimostrabili).
Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R..
La Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.
L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da
eventuali violazioni contrattuali.
ART.13 - DURATA
La presente convenzione ha decorrenza dal 1° OTTOBR E 2015 ed ha validità fino al 30 GIUGNO 2016 salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 13. Essa si intende prorogata per un massimo di 4 (quattro) mesi alle medesime modalità e corrispettivi nell’esclusivo caso di attesa dell’espletamento delle procedure per il formale rinnovo.
Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.
ART.14 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non presente nella Convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al “Capitolato speciale d’oneri per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica” ALLEGATO B) parte integrante e sostanziale del presente atto, alla normativa vigente,alle consuetudini locali e agli accordi che in spirito di reciproca collaborazione potranno essere raggiunti di volta in volta tra le parti.
ART.15 – REGISTRAZIONE CONTRATTO
Ai fini fiscali le parti contraenti danno atto, perché consti, che il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e verrà registrato a tassa fissa in conformità dell’ art. 40 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Il presidente come sopra generalizzato, dichiara che la Cooperativa che rappresenta è esente dall’imposta di bollo di cui all’art. 27 bis della Tabella Allegata al D.P.R. n. 642/72 introdotto con l’art. 17 del D.Lgs. n. 460/97.
ART.16 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico alla Cooperativa Sociale.
Il Sig. nella sua qualità di Presidente con la sottoscrizione del presente
atto presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, per il trattamento dei dati personali riferiti alla Cooperativa sociale ed alle persone che ne fanno parte. I dati personali verranno trattati dal Comune di SARSINA nel rispetto della normativa vigente. Il personale del Comune di SARSINA effettuerà il trattamento dei dati personali con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11 D.Lgs. n. 196/2003, tutte le operazioni previste all’art. 4, 1°comma, lettera a), D.Lgs. n. 196/2003. I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e quanto disposto col presente articolo tiene luogo dell’informativa prevista dall’art.13 del medesimo decreto.
Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, ho fatto di tutto constare con il presente atto,scritto per intero da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzi informatici, su numero tre fogli per un totale di numero nove pagine intere utilizzate e parte della decima che letto alle parti, lo hanno approvato dichiarandolo pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Segretario rogante apponendo la firma anche in ogni pagina e sugli allegati.
Xxxxx,approvato e sottoscritto.
Il Responsabile
La Ditta
Il Segretario Rogante