CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI A PREMIO UNICO (TARIffA 451B)
Opportunità Reale Special
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI A PREMIO UNICO (TARIffA 451B)
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Modulo di Proposta
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari” del tavolo
tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
OPPORTUNITÀ REALE SPECIAL
mod. 8303VIT_COND_01/2019
INTRODUZIONE
OPPORTUNITÀ REALE SPECIAL è un prodotto di assicurazione sulla vita che soddisfa il bisogno di gestione del risparmio. I rendimenti sono legati alla gestione separata REALE DUE ed è prevista la garanzia di restituzione del capitale investito.
Il contratto prevede il pagamento di un capitale alla scadenza contrattuale o in caso di premorienza dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
È previsto il versamento di una somma in un’unica soluzione alla sottoscrizione del contratto con la possibilità di effettuare successivi versamenti aggiuntivi.
INDICE
GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. Prestazioni 1
2. Rischi esclusi 1
3. Obblighi del Contraente/Assicurato 1
4. Quando e come devo pagare 3
5. Durata del contratto 4
6. Revoca e Recesso dal contratto 4
7. Riscatto 4
8. Costi 5
9. Potenziale Rendimento/Rivalutazione 6
10. Regime Fiscale 8
11. Reclami 9
12. Conflitto di interesse 10
13. Comunicazioni in xxxxx xx xxxxxxxxx 00
00. Diritto proprio del Beneficiario 11
15. Impignorabilità e Insequestrabilità 11
16. Cessione, Pegno e Vincolo 11
17. Foro Competente 11
MODULO DI PROPOSTA
GLOSSARIO
ALIQUOTA DI RETROCESSIONE
Percentuale di rendimento, conseguito dalla gestione separata degli investimenti, che la società riconosce ai contratti.
ASSICURATO
Persona fisica cui si fa riferimento per le prestazioni previste dal contratto, determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
BENEFICIARIO
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto.
CAPITALE INIZIALE
Premio versato al netto dei caricamenti (come sotto definiti), ove previsti.
CAPITALE RIVALUTATO O MATURATO
Somma degli importi determinati, per ogni premio versato, dal capitale iniziale rivalutato come previsto nelle Condizioni di assicurazione.
CARICAMENTI
Costi prelevati dal premio destinati a coprire le spese commerciali e amministrative della società.
COMMISSIONE DI RIVALUTAZIONE
Percentuale del rendimento realizzato del fondo trattenuta dalla società destinata a coprire le spese commerciali e amministrative.
COMPOSIZIONE DEL FONDO O DELLA GESTIONE SEPARATA
Insieme degli strumenti finanziari, contraddistinti ad esempio in base alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento, in cui è investito il patrimonio del fondo o della gestione separata.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Evento che sancisce l'avvenuto accordo tra le parti. Generalmente coincide con la sottoscrizione del contratto da entrambe le parti.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme degli articoli che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONFLITTO DI INTERESSI
Insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'interesse della società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
CONTRAENTE
Persona fisica o giuridica, che sottoscrive il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
CONTRATTO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da meccanismi di accrescimento delle prestazioni, quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.
DIP AGGIUNTIVO IBIP
Documento precontrattuale, redatto secondo le disposizioni IVASS, contenente informazioni aggiuntive ed eccedenti rispetto al KID, in relazione alla complessità del prodotto.
ESTRATTO CONTO ANNUALE
Riepilogo annuale aggiornato alla data di riferimento dei dati relativi alla situazione del contratto, quali il valore delle prestazioni, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto e gli eventuali riscatti parziali eseguiti.
Per i contratti collegati a gestioni separate, il riepilogo comprende il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con altre forme di partecipazione agli utili, il riepilogo comprende gli utili attribuiti al contratto. Per i contratti unit linked il riepilogo comprende il numero e il valore delle quote assegnate, eventuali informazioni su costi per copertura di puro rischio e prestazioni garantite, i dati storici dei fondi aggiornati. Per i contratti index linked il riepilogo comprende i valori degli indici di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantito, i dati storici relativi all’obbligazione strutturata.
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
normativa statunitense finalizzata a contrastare l’evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all’estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione di tale normativa in data 10 gennaio 2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 1° luglio 2014, le istituzioni finanziarie (Banche, Compagnie di Assicurazioni sulla vita, ecc.) saranno tenute ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi cittadinanza o residenza negli Stati Uniti.
FORO COMPETENTE
Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.
GARANZIA PRINCIPALE
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società s’impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che, di conseguenza, vengono definite complementari o accessorie.
GESTIONE SEPARATA
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono, al netto dei costi, i premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti assicurativi svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tali attività.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto all’ISVAP in tutti i poteri, le funzioni e le competenze, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle società di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
KID
Documento precontrattuale che la società deve consegnare al potenziale Contraente, e che contiene informazioni relative alla società e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto stesso
LIQUIDAZIONE
Pagamento ai Beneficiari della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento relativo alla prestazione stessa.
MEDIAZIONE
Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
MINIMO TRATTENUTO
Percentuale minima che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto assicurativo.
PREMIO (PREMIO COMPLESSIVO O PREMIO LORDO)
Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto assicurativo.
PREMIO NETTO
Importo corrisposto dal Contraente al netto del caricamento per spese di emissione.
PREMIO O VERSAMENTO AGGIUNTIVO
Importo che il Contraente ha facoltà di versare a integrazione dei premi previsti originariamente al momento della conclusione del contratto.
PREMIO PURO O INVESTITO
Importo che rappresenta il corrispettivo per le prestazioni assicurate al netto di tutti i costi applicati dalla società.
PREMIO UNICO
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
PRESTAZIONE ASSICURATA
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce ai Beneficiari al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
PROFILO DI RISCHIO
Indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile a seconda della composizione del fondo a cui il contratto è collegato e di eventuali garanzie finanziarie.
PROPOSTA (MODULO)
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente ed eventualmente dall'Assicurato che attesta la volontà di concludere il contratto con la società in base alle caratteristiche ed alle condizioni espresse nel Set informativo.
RECESSO (O RIPENSAMENTO)
Diritto del Contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale e farne conseguentemente cessare gli effetti, mediante dichiarazione unilaterale comunicata all’Impresa di Assicurazione.
REINVESTIMENTO
Operazione che prevede il versamento di capitali provenienti da altri contratti assicurativi scaduti.
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
REVOCA DELLA PROPOSTA
Diritto del Contraente di ritirare, prima della conclusione del contratto, la Proposta previamente sottoscritta.
RIATTIVAZIONE
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
RICORRENZA ANNUALE (O ANNIVERSARIA)
Ogni singolo anniversario della data di decorrenza del contratto assicurativo.
RIDUZIONE
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
RISCATTO
Diritto del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione della prestazione risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.
RISCATTO PARZIALE
Diritto del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto calcolato alla data della richiesta.
RISCHIO DEMOGRAFICO
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita umana dell’Assicurato che si ricollega l’impegno della società ad erogare la prestazione assicurata.
RIVALUTAZIONE
Variazione delle prestazioni assicurate attraverso l'attribuzione di una parte del rendimento delle attività finanziarie in cui è investita la riserva matematica relativa al contratto, secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni di assicurazione.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SET INFORMATIVO
Insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Socio-Assicurato, composto da:
- KID;
- DIP Aggiuntivo IBIP;
- Condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata (per le polizze con partecipazione agli utili);
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
SINISTRO
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
SOCIETÀ O IMPRESA O COMPAGNIA (DI ASSICURAZIONE)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente sottoscrive il contratto assicurativo.
SOCIETÀ DI REVISIONE
Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
SOSTITUTO D’IMPOSTA
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di prestazioni in denaro, all’effettuazione di una ritenuta relativa alle imposte previste, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento all'Agenzia delle Entrate.
TASSO DI PREMIO
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione, non considerando le eventuali imposte, il caricamento per spese di emissione o il frazionamento.
TASSO MINIMO GARANTITO
Rendimento finanziario che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni iniziali (tasso tecnico), riconosciuto anno per anno, conteggiato alla scadenza o in caso di decesso.
TASSO TECNICO
Rendimento finanziario annuo, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni iniziali.
TRASFORMAZIONE
Operazione che richiede l’espressa adesione del Contraente e che comporta la modifica di alcuni elementi del contratto di assicurazione, quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio. Si realizza attraverso il riscatto del precedente contratto e la sottoscrizione di una nuova polizza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
1. PRESTAZIONI
1.1 CASO VITA
In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
1.2 CASO MORTE
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del contratto Reale Mutua liquiderà ai Beneficiari designati dal Contraente il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
2. RISCHI ESCLUSI
L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere almeno pari a 18 anni, mentre l'età massima a scadenza non superiore a 95 anni.
3. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
3.1. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il Contraente deve:
• compilare e firmare il Questionario di valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
• compilare e firmare il Modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
• compilare e firmare il modulo di autocertificazione FATCA- CRS;
• compilare e firmare il Modulo di Proposta fornendo i propri dati anagrafici e quelli dell’Assicurato, designando i Beneficiari ed eventuale Referente Terzo, indicando inoltre l’ammontare del premio che vuole versare;
• sottoscrivere il contratto;
• versare il premio.
Il contratto è concluso nel giorno in cui la polizza è sottoscritta dal Contraente e da Reale Mutua.
La decorrenza del contratto coincide, in genere, con la data di sottoscrizione, ma può essere successiva a questa su richiesta del Contraente.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24:00 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.
Se il versamento del premio è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.
Il contratto può essere stipulato soltanto da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo (comprensivo degli Stati Membri dell’Unione Europea, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e San Marino). In caso contrario, la polizza non può essere emessa.
3.3. INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI A REALE MUTUA
Comunicazioni di revoca e recesso
Le comunicazioni di revoca della Proposta, di recesso dal contratto, devono essere inviate dal Contraente alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua a mezzo raccomandata.
Comunicazioni in corso di contratto
Per l’inoltro delle richieste, di variazione della designazione dei Beneficiari, di comunicazione di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari (nei casi di accettazione del beneficio o di decesso dell'Assicurato quando coincide con il Contraente) possono rivolgersi all’agenzia competente; la data di riferimento è quella di presentazione della richiesta stessa. In alternativa, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata alla Direzione Vita e Welfare di Reale Mutua e, in questo caso, la data cui far riferimento è quella del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua.
Comunicazioni di variazione della residenza
Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall’Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all’Autorità dello Stato estero.
Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
3.4. COSA FARE IN CASO DI EVENTO
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto di seguito elencati, affinché Reale Mutua possa procedere al pagamento, dovranno essere consegnati i documenti necessari a:
• verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
• individuare con esattezza gli aventi diritto.
Vengono di seguito elencati i documenti richiesti per ogni ipotesi di liquidazione, nei seguenti eventi:
Riscatto
• Richiesta sottoscritta dal Contraente.
• Modulo di autocertificazione FATCA-CRS compilato e sottoscritto.
Decesso
• Certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
• verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell’Assicurato;
• atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dal quale risulti:
- se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
- chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
• dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Scadenza
• Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato soltanto nel caso in cui i Beneficiari siano diversi dall’Assicurato stesso.
• Modulo di autocertificazione FATCA-CRS compilato e sottoscritto.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:
• documento d’identità valido;
• codice fiscale;
• indirizzo completo;
• nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.
Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
Decorso tale termine e, a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti” n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.
3.5. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI
Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
3.6. DESIGNAZIONE BENEFICIARI E REFERENTE TERZO
Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocarli o modificarli rivolgendosi all’agenzia competente o tramite raccomandata a Reale Mutua o per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dagli eredi, dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento assicurato, i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, di volersi avvalere del beneficio;
• dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato, tramite raccomandata a Reale Mutua, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (clausola di beneficio accettato).
In questi casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Se i Beneficiari sono designati in forma nominativa il Contraente può pronunciarsi sull’invio delle comunicazioni agli stessi.
Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui Reale Mutua potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
4. QUANDO E COME DEVO PAGARE
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il Contraente è tenuto a versare il premio in un'unica soluzione alla sottoscrizione della Proposta o del Contratto.
L'importo di premio minimo sul presente contratto è di 2.500,00 euro, quello massimo di 300.000,00 euro.
È possibile effettuare versamenti aggiuntivi, purché la durata residua del contratto non sia inferiore a 3 anni. In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.
Per ciascun versamento aggiuntivo l’importo minimo di premio è di 1.000,00 euro.
Per l’intera durata contrattuale il cumulo dei premi versati sul prodotto OPPORTUNITÀ REALE SPECIAL (comprensivo del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi) non può essere superiore a 300.000,00 euro, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti con tale prodotto.
La data di decorrenza dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del contratto successiva al versamento.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE DUE, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell’arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE DUE fermo restando gli importi minimi e massimi di premio previsti per ciascun prodotto collegato al medesimo fondo. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
Il versamento dei premi potrà essere effettuato con assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità, con bollettino di conto corrente postale, con bonifico bancario o postale, con bancomat o carta di credito.
Si precisa che, nel caso in cui il Contraente effettui il pagamento del premio con oltre 10 giorni di ritardo rispetto alla decorrenza del contratto, la rivalutazione del capitale corrispondente verrà calcolata tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall’effettiva data di versamento.
La data di decorrenza dei versamenti aggiuntivi coincide con la prima ricorrenza mensile del contratto successiva al versamento. Per i versamenti aggiuntivi che decorrono da una data non coincidente con le ricorrenze anniversarie, il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dalla data di versamento.
Non è comunque possibile effettuare versamenti aggiuntivi successivamente al decesso dell’Assicurato.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il Contraente, in relazione agli obiettivi perseguiti, sceglie la durata che può variare da un minimo di 10 ad un massimo di 30 anni.
6. REVOCA E RECESSO DAL CONTRATTO
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l’intero ammontare del premio eventualmente versato.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del caricamento per spese di emissione del contratto effettivamente sostenute.
7. RISCATTO
Il contratto, su richiesta del Contraente, può essere riscattato totalmente o parzialmente trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza.
La rivalutazione del capitale tiene conto dei mesi interamente trascorsi dall’ultima ricorrenza anniversaria alla data di richiesta del riscatto.
Il valore di riscatto, totale o parziale, si ottiene moltiplicando la percentuale, riportata nella tabella seguente, per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto | % capitale rivalutato |
1 | 98,00% |
2 | 98,00% |
3 | 98,00% |
4 | 99,00% |
5 | 99,00% |
6 | 99,00% |
7 o più | 100,00% |
L’importo liquidato in seguito a richiesta di riscatto parziale rappresenta una parte del valore di riscatto totale ed è uguale a quello richiesto dal Contraente al netto di eventuali oneri fiscali, tenendo conto dei vincoli sotto descritti.
I riscatti parziali lasciano in vigore il contratto per il capitale residuo che si calcola nel seguente modo: a ogni riscatto parziale il capitale viene diminuito della stessa misura percentuale espressa dal rapporto tra l’importo richiesto e il valore di riscatto totale antecedente la richiesta.
È possibile effettuare i riscatti parziali per importi non inferiori a 500,00 euro. Non sono ammessi riscatti parziali che lascino il contratto in vigore con un valore di riscatto inferiore a 1.000,00 euro.
Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE DUE, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell’arco temporale di un anno, riscatti parziali o totali per un importo complessivo superiore a 500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE DUE. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
Con il riscatto totale si determina l’immediato scioglimento del contratto.
La riduzione non è prevista.
8. COSTI
Di seguito vengono elencati i costi prelevati dal premio versato, dai rendimenti della gestione interna separata a cui è legato il contratto, dagli importi liquidati in caso di riscatto.
Costi sul premio e sui versamenti aggiuntivi
Caricamento per spese di emissione del contratto | 15,00 euro |
Caricamento proporzionale al premio (compresi i versamenti aggiuntivi) | 1,85% del premio netto |
Il premio netto si ottiene sottraendo il caricamento per spese di emissione dal premio versato.
Il capitale iniziale è pari alla differenza tra il premio netto e il caricamento proporzionale al premio.
Costi prelevati dal rendimento della gestione separata
Al momento della rivalutazione annuale la Società trattiene una commissione di rivalutazione che dipende dal rendimento del fondo REALE DUE; tale commissione viene determinata in base alla seguente tabella:
Rendimento del fondo Reale Due | Commissione di rivalutazione |
Inferiore a 1,00% | 0,50% |
Compreso tra 1,00% e 2,00% | 50% del rendimento |
Superiore a 2,00% | 1,00% |
Costi per riscatto
Il costo di riscatto, totale o parziale, si ottiene moltiplicando la percentuale riportata nella tabella seguente per il capitale rivalutato, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
Anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto | costo di riscatto |
1 | 2,00% |
2 | 2,00% |
3 | 2,00% |
4 | 1,00% |
5 | 1,00% |
6 | 1,00% |
7 o più | 0,00% |
9. POTENZIALE RENDIMENTO/RIVALUTAZIONE
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale maturato alla ricorrenza anniversaria precedente, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, viene rivalutato in base al rendimento del fondo REALE DUE e alla commissione di rivalutazione applicata, come riportato nella tabella seguente:
Rendimento del fondo Reale Due | Rendimento retrocesso |
Inferiore a 1,00% | Rendimento del fondo meno commissione di rivalutazione pari a 0,50% |
Compreso tra 1,00% e 2,00% | 50% del rendimento del fondo |
Superiore a 2,00% | Rendimento del fondo meno commissione di rivalutazione pari a 1,00% |
Il tasso di rendimento del fondo REALE DUE utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale è determinato mensilmente considerando il periodo di osservazione corrispondente ai dodici mesi antecedenti il terzo mese che precede quello di decorrenza del contratto.
Ad esempio: il tasso di rendimento del fondo per calcolare la rivalutazione annuale di una polizza con ricorrenza nel mese di dicembre è quello determinato considerando il periodo di osservazione che va dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno in corso.
La rivalutazione del capitale viene effettuata in regime di capitalizzazione composta
Consultare la sezione Quotazioni Vita riportata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx per conoscere il valore del tasso di rendimento determinato per mese di ricorrenza anniversaria.
II contratto garantisce alla scadenza contrattuale, in caso di decesso e in caso di riscatto il capitale iniziale, riproporzionato in caso di riscatti parziali. In caso di riscatto tra l’inizio del 2° anno e la fine del 7° anno viene garantito il capitale iniziale, riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali, al netto del costo di riscatto.
In caso di anticipata estinzione del contratto, per riscatto o decesso dell’Assicurato, nel calcolo della rivalutazione si terrà conto del numero di mesi interamente trascorsi dall’ultima ricorrenza anniversaria.
Le rivalutazioni riconosciute annualmente e aggiunte al capitale iniziale, importo ottenuto sottraendo i caricamenti dal premio versato, costituiscono il capitale rivalutato, che viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
Il capitale rivalutato viene riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali.
L’importo così determinato viene utilizzato per il calcolo del capitale caso morte, del capitale a scadenza e del valore di riscatto. L'ultima rivalutazione verrà riconosciuta alla ricorrenza anniversaria coincidente con la scadenza contrattuale.
Casi particolari di rivalutazione
• Prima rivalutazione dei versamenti aggiuntivi: per tutti i pagamenti che decorrono da una data non coincidente con le ricorrenze anniversarie, il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall’effettiva data di versamento.
• Prima rivalutazione del versamento iniziale effettuato con ritardo: se avviene con oltre 10 giorni di ritardo consentiti, il rendimento attribuito alla prima successiva ricorrenza anniversaria del contratto sarà calcolato tenendo conto del numero dei mesi interamente trascorsi dall’effettiva data di versamento.
EREGOLAMENTO DEL FONDO REALE DUE
I) Costituzione e denominazione del Fondo
A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome “REALE DUE” (di seguito “Fondo”).
La valuta di denominazione del Fondo è l’euro.
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.
La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n°38 del 3 giugno 2011 emesso dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
II) Verifica contabile del Fondo
La gestione del Fondo è mensilmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all’inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 4) e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.
III) Obiettivi e politiche di investimento
La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.
Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.
La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).
Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:
• titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
• altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR (“organismi di investimento collettivo del risparmio”) e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.
Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurne la rischiosità.
Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:
• strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l’utilizzo;
• parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all’articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d’interesse.
IV) Determinazione del rendimento
Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.
Il “risultato finanziario” del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:
a) spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
b) spese sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.
Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Per “giacenza media” del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.
La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
All’inizio di ogni mese viene determinato, con le medesime modalità, il tasso medio di rendimento del Fondo realizzato nei dodici mesi immediatamente precedenti ed attribuito al Contraente in funzione della ricorrenza anniversaria del contratto.
V) Modifiche al regolamento
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.
VI) Fusione o scissione con altri Fondi
Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o scissione del Fondo con un’altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l’interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.
Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o scissione dovranno essere similari e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all’operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
10. REGIME FISCALE
In vigore alla redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione
A) Regime fiscale dei premi Benefici fiscali
I premi non sono detraibili ai fini Irpef.
Imposta sui premi
Non è prevista l'applicazione di alcuna imposta sui premi, qualora il contraente sia residente in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
B) Regime fiscale delle prestazioni
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi sono:
• se corrisposte in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto soggette a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati
Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata.
A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.
• se corrisposte in caso di rendita vitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44 lettera g-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato – come da normativa vigente – (D. Lgs. 47 del 18/02/2000 e successive modifiche e integrazioni).
La tassazione dei rendimenti (sia in caso di tassazione della prestazione in capitale o della prestazione in rendita) è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Gli importi relativi a tutte le liquidazioni si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti. Gli importi maturati si intendono al lordo degli oneri fiscali, ove previsti.
D) Normative FATCA e CRS
A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).
L’identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato.
La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).
La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l’obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
11. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio
“Buongiorno Reale” – Reale Mutua Assicurazioni, xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X. X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS con una delle seguenti modalità:
• xxx xxxxx xxxxxxxxx all’indirizzo Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx;
• via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
• via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx;
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall’IVASS e reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell’ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet xxx.xxxxx.xx
Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:
Commissione di Garanzia
Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Mediazione per la conciliazione delle controversie
In caso di controversia in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato.
Informativa in corso di contratto
Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
Informiamo che su xxx.xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.
12. CONFLITTI DI INTERESSE
La Società dispone di procedure operative atte a individuare e a gestire le situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo. Tramite le funzioni preposte, effettua un’attività di monitoraggio sulla presenza di situazioni e/o operazioni in conflitto di interesse.
In particolare la Società ha predisposto che vengano mappate dette tipologie di conflitto di interesse in relazione sia all’offerta dei prodotti alla clientela sia all’esecuzione dei contratti con riferimento alla gestione finanziaria degli attivi a cui sono legate le prestazioni.
Qualora non sia possibile evitare situazioni in cui la Società abbia in via diretta o indiretta un conflitto di interesse, la Società ha previsto l’adozione di idonee misure organizzative volte a evitare e, se non possibile, a limitare tali conflitti operando in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e nell’ottica di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
13. COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Reale Mutua si impegna a trasmettere entro 60 giorni dalla ricorrenza anniversaria del contratto l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
• cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto e valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
• dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato e un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
• valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
• valore della prestazione rivalutata alla data di riferimento dell'estratto conto;
• valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
• tasso annuo di rendimento finanziario riconosciuto della gestione, come specificato al precedente articolo 6, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
14. DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi del contratto. Questo significa, in particolare, che le prestazioni corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all'imposta di successione.
15. IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme dovute da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e quindi non sono pignorabili né sequestrabili.
16. CESSIONE PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua, a seguito di raccomandata del Contraente, ne faccia annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
17. FORO COMPETENTE
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza-domicilio del consumatore (Contraente, Beneficiari o loro aventi diritto).
MODULO DI PROPOSTA OPPORTUNITÀ REALE SPECIAL
Contratto di assicurazione sulla vita rivalutabile in base alla gestione separata REALE DUE – Tar. 451B
Agenzia di
Cod. Intermediario Allegato 4:
Cod: | | | |
Sub. Ag. N: | | | |
Proposta N: | | | | |
Cod. Intermediario 3:
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome (o ragione sociale) Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Codice fiscale (o partita IVA)
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
fac - simile
Indirizzo Località Cap Prov
LEGALE RAPPRESENTANTE e/o SOGGETTO DELEGATO AD OPERARE PER CONTO DEL CONTRAENTE
Cognome e Nome Cod. fiscale Sesso
Data di nascita / / Luogo di nascita
Residenza
Indirizzo Località Cap Prov
Domicilio (se diverso dalla Residenza)
Indirizzo Località Cap Prov
Attività economica
Recapiti telefonici
Indirizzi e-mail
Documento di identificazione
I
I / / I
I / / /
tipo documento numero di documento rilasciato il luogo di rilascio data scadenza
data scadenza
luogo di rilascio
numero di documento
/
/
/
I
I
/
rilasciato il
I /
Documento di identificazione
I
tipo documento
Codice fiscale
Residenza (o domicilio)
Indirizzo Località Cap Prov
Cognome e Nome Data di nascita / / Sesso
DATI ANAGRAFICI DELL'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
BENEFICIARI (si raccomanda di privilegiare la designazione nominativa) |
In caso di mancata designazione nominativa, l'Impresa potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del Beneficiario. Si ricorda inoltre che ogni modifica o revoca di quest'ultimo deve essere comunicata all'Impresa. |
In caso di morte dell'Assicurato l'importo liquidabile sarà pagato a: 1. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / % di beneficio E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO |
2. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / % di beneficio E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO
3. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / % di beneficio E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO
4. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / % di beneficio E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov
SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO
fac - simile
5. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / % di beneficio E-mail Codice fiscale/P. XXX Xxxxxxxxx Località Cap Prov SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO |
Beneficiario NON nominativo caso morte |
Beneficiario caso vita alla scadenza: Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / % di beneficio E-mail Codice fiscale/P. XXX Xxxxxxxxx Località Cap Prov SI ESCLUDE L'INVIO DI COMUNICAZIONI AL BENEFICIARIO PRIMA DELL'EVENTO |
Beneficiario NON nominativo caso vita |
Qualora il Contraente lo desideri, compilando il campo sottostante è possibile indicare un Referente Terzo diverso dal Beneficiario, al quale la Compagnia farà riferimento in caso di decesso dell'Assicurato. Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita / / E-mail Codice fiscale/P. IVA Indirizzo Località Cap Prov |
DATI DEL CONTRATTO
Tariffa 451B mista rivalutabile a premio unico - 15,00 euro = Premio versato Caricamento per spese di emissione Premio netto Decorrenza / / Durata del contratto in anni Scadenza / / Dichiarazione in caso di reinvestimento Il Contraente dichiara di reinvestire il contratto n° sul contratto oggetto della presente Proposta |
fac - simile
Revoca della Proposta: il Contraente può revocare la presente Proposta prima della conclusione del contratto.
In questo caso, Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.
Recesso dal contratto: il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In questo caso Reale Mutua, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.
Segnaliamo che il prodotto rientra nella normativa FATCA e CRS.
Si precisa che le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la cessazione della polizza ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente dichiara di:
• aver ricevuto il Set informativo (Mod. 8303 VIT) composto da: KID, Dip Aggiuntivo IBIP, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione interna separata, Glossario, modulo della presente Proposta;
• non avere collegamenti anche attraverso rapporti partecipativi con altri soggetti che abbiano stipulato, nell’ultimo anno, contratti in forma rivalutabile abbinati alla gestione separata REALE DUE tali da superare l’importo massimo previsto in ingresso (infatti, come indicato nella documentazione contrattuale, al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata REALE DUE, ogni singolo Contraente, o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non può versare nell’arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 500.000,00 euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata REALE DUE. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.
• avere sottoscritto le informazioni fornite nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
avere sottoscritto il rifiuto a fornire le informazioni richieste nel Questionario per la valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente;
• aver compilato e sottoscritto il modulo di autocertificazione FATCA-CRS per la residenza fiscale.
IL CONTRAENTE L’ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)
lì
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
L’Agente Procuratore
fac - simile
Firma dell’Intermediario:
Il presente Modulo di Proposta ha una validità di 30 giorni dalla data di sottoscrizione. In ogni caso l'emissione del contratto è possibile esclusivamente entro la data di fine commercializzazione della relativa edizione di tariffa.
Il pagamento del premio viene effettuato tramite:
assegno circolare (1 giorno valuta) o bancario (3 giorni valuta) intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni con clausola di non trasferibilità
bollettino di conto corrente postale (addebito immediato)
bonifico bancario o postale (1 giorno valuta) CAUSALE: CODICE AGENZIA – OPPORTUNITÀ REALE SPECIAL – COGNOME CONTRAENTE
bancomat o carta di credito (addebito immediato per il bancomat e dalla fine del mese alla metà del mese successivo a seconda della carta di credito)
reinvestimento del mandato di liquidazione n. relativo al contratto n. ATTENZIONE: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Si dà quietanza, salvo buon fine del mezzo di pagamento utilizzato, dell’importo di euro
L’Agente, il Procuratore o l’Esattore
,lì Nome e Cognome Firma
#Ǝ ƏƉƎƆƊ ƆƍƊƄƎë ƟƾƁƞƟƁƼƞƟÖ Ɗƕê ƢƠƞƠy9jï^`RïƞƟƁƼƞƟÖ
Cognome e Nome / Ragione sociale_ _
Codice Fiscale / P.Iva _ _ _ Cod. Ag. Cod. Sub. _
INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, la liquidazione delle prestazioni contrattuali, la liquidazione dei sinistri o i pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, per assolvere obblighi di legge.
2. Base giuridica del trattamento - In relazione alla finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o è beneficiario o dall'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. Con riferimento al trattamento di dati relativi alla salute, biometrici, genetici o giudiziari, la base giuridica del trattamento è costituita dal consenso esplicito dell’interessato. Tale consenso viene espresso dall’interessato, apponendo la sua firma nell’apposito riquadro in calce al presente modulo. Il trattamento dei dati avverrà, in ogni caso, strettamente in linea con le finalità di cui al punto 1, anche quando effettuato da parte di soggetti terzi di cui al successivo punto 3.
3. Modalità di trattamento dei dati personali e durata - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento
- con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società potrà avvalersi di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società ed eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
4. Comunicazione dei dati a soggetti terzi - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”. L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale “catena assicurativa”, è consultabile nel sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxx.xx. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per finalità amministrative e contabili, a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo. I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione.
5. Trasferimento dei dati all'estero - I suoi dati personali potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dell’European Economic Area (EEA), sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In tale eventualità il trasferimento avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules), l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea o a seguito di un giudizio preventivo di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
6. Diritti dell'interessato (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in
ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio Buongiorno Reale - Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320320 - E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxxxxx.xx.
7. Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua Assicurazioni - Xxx Xxxxx x'Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx.
LUOGO E DATA FIRMA
_ _
Servizio Clienti Buongiorno Reale
800 320 320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
IL TUO AGENTE REALE
Mod. 8303 VIT
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.