CONVENZIONE AREA COMPLETAMENTO AC2 – MERATE
CONVENZIONE AREA COMPLETAMENTO AC2 – MERATE
L’anno duemilaquattordici, il giorno ……………………….. del mese di (…/…/2014)
avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dott. …………………………………………… notaio in
………………………, si sono costituiti i Sigg.:
- …………………………………………………………. nato a ……………………….. il ……………………..
residente a …………………………………………. in via
………………………………………………………………. codice fiscale …………………………………………
che interviene al presente atto nella sua qualità di …………………………… della soc.
……………… con sede a ……………………………………………. in via……………………………………………. C.F. ;
- …………………………………………………………. nato a ……………………….. il ……………………..
residente a …………………………………………. in via
………………………………………………………………. codice fiscale …………………………………………
tutti i suddetti signori nella loro globalità denominati per brevità nel presente atto semplicemente “lottizzanti”;
e
il Sig. ……………………………………………………..
nel seguito del presente atto denominato semplicemente “comune”, PREMESSO
1. che i sopraindicati intervenuti proprietari lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
2. che le aree di cui alla Convenzione hanno una superficie totale territoriale di mq 19.657,67
ca. e che nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione consiliare
n. 2 del 27.01.2012, con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n. 15 del 11.04.2012, sono classificate come segue:
• AREA DI COMPLETAMENTO AC2
• R5 Tessuto residenziale a media e bassa densità da riqualificare E che a tali aree si applicano i seguenti indici:
• Superficie lorda di pavimento slp mq. 5.000,00 oltre all’incremento del 10% nei casi previsti dalle norme del vigente P.G.T. (art. 25 comma 5 disposizioni di attuazione del P.g.t.);
• Altezza massima edifici H= 10,50 m.
• Standard di legge mq. 1.800,00
• Standard di qualità mq 7.400,00
3. Che l’intera area residenziale è di proprietà dei seguenti lottizzanti nelle seguenti misure:
FRECCIA S.R.L. mq. 18.210,00 catastali
identificati in catasto terreni fg 9 mapp.10 11 40 611 613 945 947 1940 1941 1942 2175 2177
2179 2367 2761
Oltre agli immobili censiti al NCEU comune di Merate sez. SAB fg. 6 mapp. 40 subb.1-2-3-4-6-7; mapp.1343 subb. 1-2;1344;2367 subb. 701-702 mapp. 2761
Xxxxxx Xxxxxx mq. 540,00 catastali nella quota di 1/6
Xxxxxx Xxxxxxxx mq. 540,00 catastali nella quota di 1/6
Xxxxxx Xxxxxxx xx. 540,00 catastali nella quota di 1/6
Xxxxxx Xxxxxxx mq. 540,00 catastali nella quota di 3/6 identificati in catasto terreni al fg. 9 mapp.1767
Oltre agli immobili censiti al NCEU comune di Merate sez. SAB fg. 6 mapp. 40 sub.8
4. Che tutta l’area è gravata da vincolo ambientale imposto ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
5. Che il Piano di Governo del Territorio prevede che l’edificazione sia subordinata all’approvazione di un piano attuativo (lottizzazione);
6. Che i lottizzanti hanno sottoscritto in data 4.5.2012 presso lo studio del Notaio Brini di Missaglia un ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO in cui si assumevano gli obblighi riportati nella presente convenzione
VISTI
a) La domanda di autorizzazione a lottizzare, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. …………….. del ……………………………….
b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. …… , in data …………………, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano di lottizzazione;
c) L’attestazione di avvenuta pubblicazione e deposito del piano di lottizzazione, nelle forme di legge;
d) La deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. in data , esecutiva, con la quale sono
state esaminate le osservazioni ed è stato definitivamente approvato il piano di lottizzazione;
e) L’art. 28 della L. 17.08.1942 n. 1150, come modificato all’art. 8 della L. 6.8.1967 n. 765, artt. 14 e 46 della L.R. 12/2005 e successive modifiche
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 01 – OBBLIGO GENERALE
I lottizzanti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo
assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificati da parte del Comune.
ART. 02 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Tutte le premesse fanno parte della convenzione.
2. I lottizzanti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo proporzionalmente fino alla concorrenza dell’importo garantito da fidejussione; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti ed i diritti acquisiti dai lottizzanti con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai lottizzanti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
ART. 03 – MODALITA’ DI INTERVENTO
A seguito dell’approvazione definitiva del P.L. potranno essere presentate le domande per il rilascio del Permesso per il taglio delle piante, per la demolizione, e per la costruzione di ogni singolo edificio o gruppi di edifici.
ART. 04 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI
1. Le parti prendono atto che il P.L. ha validità di dieci anni dall’approvazione definitiva, intesa come sottoscrizione della convenzione urbanistica in forma pubblica;
2. La presente convenzione verrà stipulata in forma pubblica entro 90 giorni dalla deliberazione di approvazione definitiva del P.L.
3. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni con le relative opere, nonché delle aree per attrezzature pubbliche (standards), in forma gratuita a favore del Comune, avverrà a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo;
4. Tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione dovranno essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di dieci anni. Entro lo stesso termine i lottizzanti dovranno ottenere i permessi di costruire per la completa realizzazione degli interventi edilizi previsti dal piano di lottizzazione.
ART. 05 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. A seguito dell’approvazione definitiva del P.L. saranno presentate le richieste per il P. di C. delle opere di urbanizzazione.
2. I lottizzanti si impegnano a realizzare a proprie cure e spese le seguenti opere: STANDARD DI LEGGE
a) parcheggio in fregio alla via Statale con relativa strada di accesso e aree verdi; STANDARD DI QUALITA’
a) parcheggio in fregio alla via X. Xxxxxxxxx x’Xxxxxx;
b) verde attrezzato;
c) fognatura acque chiare diam. 60 cm con tubazioni in c.a.v.;
d) fognatura acque nere diam. 30 cm con tubazioni in c.a.v.
Tali opere dovranno essere ultimate proporzionalmente alla realizzazione dei singoli blocchi di edifici posti su ogni singola balza ad eccezione del parcheggio su via S.Xxxxxxxxx e dei collettori fognari che dovranno essere realizzati prima della prima richiesta di agibilità degli edifici e comunque tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere completate entro il termine di scadenza della relativa autorizzazione paesaggistica
3. I lottizzanti assumono a proprio e totale carico gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria, cosi’ come evidenziate sugli elaborati del progetto di piano di lottizzazione e di seguito descritte:
◼ strade veicolari
◼ percorsi pedonali, ciclabili e marciapiedi
◼ spazi di sosta e parcheggio
◼ fognature acque nere
◼ fognatura per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali
◼ rete idrica per l’acqua potabile
◼ rete di distribuzione dell’energia elettrica
◼ rete di pubblica illuminazione
◼ Verde attrezzato
4. I lottizzanti assumono a proprio totale carico gli oneri per l’esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi intesi come acqua, elettricità e fognatura.
5. Le opere di urbanizzazione primaria del Piano Attuativo, meglio individuate ai commi precedenti del presente articolo, in quanto risultano di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, sono soggette ad esecuzione diretta a carico del soggetto attuatore così come rappresentate negli elaborati del relativo progetto che è parte integrante del Piano Attuativo, con consequenziale obbligo a carico del
medesimo al compimento ed assunzione in via esclusiva e diretta di tutti gli oneri e gli adempimenti necessari alla completa e corretta realizzazione e funzionalità delle opere di urbanizzazione primaria.
6. Le opere di urbanizzazione non potranno essere utilizzate fino all’avvenuta cessione di cui all’art. 13 a seguito di collaudo con esito favorevole.
ART. 06 – CESSIONE DI AREE A STANDARD
Le aree a standards individuate sulla tavola 03 che i lottizzanti si impegnano con la presente convenzione a cedere attrezzate gratuitamente al Comune, assommano a una superficie netta di ca. mq 9.203,31 .assolvendo integralmente alle previsioni riportate nelle N.T.A. del P.G.T. e riferite all’area oggetto della presente convenzione.
ART. 07 – GARANZIE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI
1. L’importo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria art. 5 comma 3 ammonta ad euro 432.369,41
A garanzia degli obblighi assunti all’art.5 della presente convenzione i lottizzanti prestano fidejussioni per l’importo pari al 100% di quanto previsto al comma 1 e 2, così suddivisi:
- con polizza n del valore di euro 120.704,62 a garanzia dell’esecuzione delle opere
di urbanizzazione previste all'art. 5 punto 2 comma a) della presente convenzione con società …………………………., con sede in ……………………………. via …………………………….
iscritta nel Registro delle imprese di …………….. al n. ………. emessa in data ,
con decorrenza dalla data odierna, che nell’esemplare per l’ente garantito viene consegnata al rappresentante del Comune qui comparso che la riceve;
- con polizza n. del valore di euro 72.802,81 a garanzia dell’esecuzione delle opere di
urbanizzazione previste all'art. 5 punto 2 comma c) della presente convenzione con società
…………………………., con sede in ……………………………. via ……………………………. iscritta nel Registro delle imprese di …………….. al n. ………. emessa in data ……………….., con decorrenza dalla data odierna, che nell’esemplare per l’ente garantito viene consegnata al rappresentante del Comune qui comparso che la riceve;
- con polizza n del valore di euro 238.861,98 a garanzia dell’esecuzione delle opere
di urbanizzazione previste all'art. 5 punto 2 comma b), d), e) della presente convenzione con società …………………………., con sede in ……………………………. via …………………………….
iscritta nel Registro delle imprese di …………….. al n. ………. emessa in data ,
con decorrenza dalla data odierna, che nell’esemplare per l’ente garantito viene consegnata al rappresentante del Comune qui comparso che la riceve.
2. Le garanzie verranno estinte, previo favorevole collaudo tecnico relativo alla singola opera di urbanizzazione a cui si riferiscono. La garanzia potrà altresì essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del soggetto attuatore, in misura proporzionale all’esecuzione delle opere, fino ad un valore massimo dell’80%. Il restante 20% verrà liquidato a collaudo avvenuto con esito favorevole.
3. Le garanzie sono prestate dai lottizzanti al Comune con rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debito principale e non trova applicazione l’art. 1944, secondo comma, del C.C. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra loro che con i loro fideiussori. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune verso i lottizzanti, in caso di accertato inadempimento agli obblighi di cui all’art. 5 della presente convenzione, previa raccomandata r.r. di diffida ad adempiere entro un congruo termine dal suo ricevimento.
ART. 08 – PERMESSO DI COSTRUIRE E ONERI DI URBANIZZAZIONE
1. Dopo l’approvazione del P.L. i lottizzanti possono presentare domanda per ottenere i permessi di costruire in conformità al Piano di lottizzazione.
2. Il rilascio dei permessi è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso.
3. Gli oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie ammontano a complessivi € 232.234,20 così determinati:
mq. 5.500 x m. 3.33 = mc. 18.315,00 x € 4,80 = € 87.912,00 (U.Primarie)
mq. 5.500 x m. 3.33 = mc. 18.315,00 x € 7.88 = € 144.322,20 (U.Secondarie)
ART. 09 – VARIANTI
1. E’ consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante al P.L., modifiche ai fabbricati sia a livello tipologico, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme tecniche di attuazione del Piano di Lottizzazione, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.
ART. 10 – EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA
1. Qualora in corso di attuazione del Piano di Lottizzazione siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente, interventi edificatori con destinazione
diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio del permesso di costruire dovranno essere cedute e/o monetizzate le Aree a Standard urbanistico nella misura dovuta a conguaglio in relazione alla nuova destinazione.
2. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree a standard urbanistico in eccedenza, con conguaglio a favore dei lottizzanti, non si procederà ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova destinazione, sia in ragione del divieto di diminuzione degli spazi ad uso pubblico, sia in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti, in seguito alla stipula della convenzione, dalla collettività rappresentata dal Comune e dai lottizzanti diversi dal richiedente al permesso di costruire con destinazione diversa.
ART. 11 – EDILIZIA RESIDENZIALE
Il Piano di Lottizzazione prevede due tipologie di intervento:
1. Edilizia Libera
2. Edilizia convenzionata limitatamente a n.2 appartamenti la cui ubicazione e consistenza all’interno del comparto sarà individuata dai lottizzanti. Il prezzo di vendita al mq, le modalità di calcolo della superficie e la modalità di assegnazione sono riportati nell’allegato “CONVENZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA”.
ART. 12 – COLLAUDI
1. Ultimate le opere di urbanizzazione, o anche un lotto funzionale delle stesse, i lottizzanti presenteranno al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione (fine lavori parziale/totale); le opere saranno collaudate a cura del Comune mentre i costi di collaudo rimangono a carico dei lottizzanti.
2. Qualora il collaudo abbia esito negativo, i lottizzanti sono tenuti a provvedere all’adeguamento delle opere entro sei mesi dalla relativa comunicazione. In caso di inadempienza il Comune si riserva di realizzare direttamente le opere mancanti, con escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi del precedente art. 7, terzo comma.
3. Il Comune provvederà a fare eseguire il collaudo entro 90 giorni dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione. Qualora il Comune non rispettasse tale termine, ovvero in caso di collaudo positivo, non provvedesse alla emissione della sua approvazione entro i successivi
60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo, questo si intenderà reso in senso favorevole.
4. Per motivate ragioni può essere autorizzato il collaudo parziale di un complesso omogeneo di opere di urbanizzazione o di un sub comparto edilizio autonomamente funzionale, a
richiesta motivata dei lottizzanti ovvero a richiesta del Comune. In tale caso per ogni collaudo si procede con le modalità di cui al comma 1.
ART. 13 – CESSIONI DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E DI STANDARDS
1. Le aree per l’urbanizzazione primaria e per attrezzature pubbliche (standards) previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune, entro 90 gg. dall’avvenuto collaudo delle stesse con esito positivo.
2. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli da usufrutti ed usi, da oneri, gravami vincoli di ogni specie.
ART. 14 – MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE
1. Qualora il Comune o un lottizzante abbia richiesto ed effettuato il collaudo totale o parziale di cui all’art. 12 , l’onere della manutenzione e conservazione della parte collaudata è automaticamente trasferito al Comune stesso.
2. Saranno a carico dei lottizzanti il taglio erba delle aree a verde per anni cinque dalla data di collaudo di ogni singolo lotto di opere di urbanizzazione completate.
ART. 15 – SPESE
Tutte le spese comprese le imposte, tasse principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardante la convenzione e gli atti successivi alla sua attuazione, come pure le spese legali per la redazione delle convenzioni e le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico dei lottizzanti in proporzione alle volumetrie dei lotti di proprietà. All’uopo viene chiesto ai lottizzanti il trattamento fiscale previsto dalle leggi vigenti.
ART. 16 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1. Il progetto di Piano di Lottizzazione è composto da:
a) RT - RELAZIONE TECNICA
b) RF - RILIEVO FOTOGRAFICO
c) RP - RELAZIONE PAESAGGISTICA
d) CP – CONCEPT PAESAGGISTICO
e) RELAZIONE AMBIENTALE (CENSIMENTO SPECIE ARBOREE)
f) COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE
g) CONVENZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA
h) BOZZA DI CONVENZIONE
i) TAVOLA 01. RILIEVO / VERIFICA SUPERFCIE / ESTR. MAPPA / ESTR. PGT
j) TAVOLA 02. PLANIVOLUMETRICO MASTERPLAN PAESAGGISTICO
k) TAVOLA 03. URBANIZZAZIONI / INQUADRAMENTO GENERALE
l) TAVOLA 04. URBANIZZAZIONI / PARCHEGGIO VIA X. XXXXXXXXX XXXXXX 05. URBANIZZAZIONI / PARCO PUBBLICO
m) TAVOLA 06. URBANIZZAZIONI / PARCHEGGIO XXX XXXXXXX
x) XXXXXX 00. DEMOLIZIONI / STERRI E RIPORTI
o) TAVOLA 08. SCHEMA RETI TECNICHE
2. Il progetto del Piano di Lottizzazione è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i Lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
ART. 17 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI
1. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca che possa competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore dei registri immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
Letto, confermato e sottoscritto i comparenti in Merate, il …………………………
Per i Lottizzanti: Per il Comune di Merate:
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