BANDO DI GARA
BANDO DI GARA
PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO “RONCHI” SITO NEL COMUNE DI BEMA
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Bema, via Roma 32 – 23010 BEMA – SO - Tel: 0000.000000
e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.xx pec xxxxxxxxxx.xxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
2. OGGETTO DELL’APPALTO
In esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 12 in data 29.03.2018:
Concessione in locazione del rifugio “Ronchi”, sito nel Comune di Bema - SO, ai fini dell’esercizio della sua gestione, nonché del terreno di circostante.
Si evidenzia che l’immobile di cui trattasi verrà concesso in locazione con gli arredi di base e parte delle suppellettili. Sarà cura del Concessionario provvedere, a propria cura e spese, all’implementazione delle ulteriori suppellettili e di quanto necessario per lo svolgimento dell’attività, senza nulla poter pretendere dall’Amministrazione Comunale. Si specifica che sia gli arredi che le suppellettili presenti saranno consegnati con lo stato di fatto in cui si trovano e che il concessionario dovrà accettarli senza riserva alcuna.
Il concessionario dovrà sottostare a tutte le condizioni previste nel presente bando, nei documenti dallo stesso richiamati, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
Gli obiettivi che il Comune di Bema, intende perseguire con l’apertura al pubblico del rifugio “Ronchi” sono essenzialmente i seguenti:
1) offrire un buon servizio di accoglienza e ristorazione agli escursionisti impegnati in gite di una sola giornata;
2) offrire una struttura di appoggio agli escursionisti impegnati in trekking di più giorni;
3) informare e responsabilizzare gli escursionisti in merito alle opportunità di fruizione della montagna, agli eventuali rischi connessi e alle condizioni di allenamento richieste;
4) promuovere l’attività escursionistica nell’area e nelle zone contigue, quale occasione di ricreazione e di conoscenza dell’ambiente naturale e delle sue risorse, della storia e della cultura del territorio, del patrimonio rurale e dell’enogastronomia locale;
5) favorire e promuovere, con visite e soggiorni, la frequentazione del rifugio a fini didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello (scuole, università, scout, centri estivi, gruppi giovanili del CAI ecc.);
6) favorire e promuovere, con incontri, visite e soggiorni presso il rifugio, attività di educazione ambientale e attività di studio e ricerca e/o campi lavoro sui temi della montagna e sugli aspetti naturalistici, storici e culturali dell’area protetta e del territorio contiguo.
4. CATEGORIA E DESCRIZIONE STRUTTURA
Tipo di struttura: Rifugio Alpino (Legge Regionale n. 27/2015 e dgr X/5035 del 18 aprile 2016 Regolamento strutture ricettive non alberghiere)
Quota: 1.200 metri s.l.m.
Il fabbricato ad uso rifugio alpinistico oggetto della gestione è costituito da (vedi planimetria allegata al presente bando):
- cucina
- sala da pranzo
- bagno
- 2 camere
- bagno
- 1 magazzino
- bagno di servizio
- area esterna
Gli arredi presenti sono i seguenti: 1 frigorifero, 1 lavello, 1 cucina a gas, 1 mobile porta bicchieri, 5 mensole, 1 lavastoviglie, 2 armadi da camera, 1 letto a castello, 2 letti matrimoniali, un letto singolo, 2 comodini e 2 poltrone.
Riferimenti catastali: Comune di BEMA – Foglio 6 Particella 126
L’approvvigionamento idrico del rifugio è garantito direttamente dalla rete acquedottistica gestita da Secam.
L’illuminazione interna del rifugio è fornita da impianto elettrico attualmente gestito da SEM.
L’alimentazione degli elettrodomestici della struttura (piano cottura della cucina, scaldacqua) avviene a mezzo GPL.
Le caratteristiche distributive dell’immobile sono indicate negli elaborati grafici allegati in calce al presente bando.
5. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Per l’apertura dell’attività di somministrazione alimenti e bevande il concessionario deve presentare apposita SCIA per apertura di attività di Rifugio Alpinistico.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni inerenti la gestione, comprese quelle fiscali.
6. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione delle strutture avrà la durata di ANNI 6 (SEI) rinnovabili, per identico periodo, con diritto di prelazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna della struttura. Pertanto, alla scadenza, senza richiesta di rinnovo da parte del gestore, la concessione si intende risolta di diritto senza alcuna formalità. L’eventuale rinnovo va chiesto almeno sei mesi prima della scadenza del contratto mediante raccomandata A.R. indirizzata al comune di Bema. In assenza della sottoscrizione di una delle parti, entro i tre mesi precedenti la scadenza del contratto, il comune potrà indire nuova gara.
7. CONDIZIONI PREVISTE PER LA CONCESSIONE
La locazione del rifugio sarà oggetto di specifico disciplinare con il Comune di Bema e si baserà sulle seguenti condizioni ed elementi fondamentali.
Obblighi del concessionario:
Il concessionario si impegna:
- A gestire le aree verdi intorno al rifugio per un raggio di 50 metri, ripulendole da eventuali rifiuti e tagliando l’erba e ogni qualvolta raggiunga i 10 cm. di altezza;
- A tenere in ordine l’antistante piazzale adibito a parcheggio mantenendolo decoroso (asportazione rifiuti, ricarica buche, taglio erba anche dalle scarpate, ecc);
- Ad eseguire la verniciatura con materiale impregnante color noce chiaro in tutte le parti dello stabile rivestite in legno, la pulizia della copertura del tetto, canali, pluviali, ecc. a necessità e comunque almeno una volta l’anno;
- Ad effettuare la manutenzione dello steccato del piazzale adiacente il fabbricato.
- In conformità alle attrezzature e attività che vi si svolgeranno, il concessionario provvederà alla collocazione - all’esterno dell’edificio - di adeguato supporto porta-bandiera, e relativa bandiera da mantenere in buone condizioni, e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, alla pulizia generale della struttura e al completamento dell’allestimento interno, mediante fornitura degli ulteriori arredi che si rendono necessari per l’avvio e la gestione dell’attività, nonché dei complementi d’arredo, delle attrezzature e delle suppellettili per servizi igienici, zona notte, cucina e zona giorno;
- A segnalare l’apertura del rifugio, mediante apposizione della bandiera italiana;
- Ad utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata (rifugio alpino), considerandola un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ospitalità, ristoro, pernottamento, primo soccorso, informazione e altri servizi connessi alla fruizione del territorio montano;
- Ad attuare gli eventuali progetti di gestione proposti dall’amministrazione comunale;
- A corrispondere al Comune di BEMA il canone di concessione determinato in sede di aggiudicazione, nei modi e nei tempi definiti dall’art. 16;
- A stipulare una polizza fidejussoria per tutta la durata della concessione, a favore del Comune di Bema, a garanzia del versamento del canone di concessione e del rispetto degli obblighi contrattuali, d’importo pari al valore di n. 1 annualità del canone offerto;
- A stipulare una polizza fidejussoria a favore del Comune di Bema - d’importo pari al 10% del valore dell’immobile e pertanto per l’importo di € 10.000,00, escutibile a prima richiesta dell’Ente e con obbligo di ricostituzione, in caso di escussione della stessa nel corso del contratto, di durata pari al contratto e comunque valida fino allo svincolo della stessa da parte del Comune di Bema - a garanzia della corretta restituzione del rifugio alla scadenza contrattuale e per il risarcimento di danni, non imputabili a normale usura, eventualmente arrecati alle strutture e agli impianti;
- A stipulare apposite polizze assicurative che tengano indenni l’Amministrazione Concedente da danni verso terzi derivanti dalla gestione, con massimale unico minimo non inferiore a € 1.000.000,00, nonché polizza incendio a garanzia del rischio locativo sul valore di ricostruzione a nuovo pari a € 300.000,00;
- A garantire la custodia, la cura e la conservazione del rifugio in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria dell’intera struttura (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili), nonché dell’area esterna di pertinenza, come sopra specificato, e del percorso pedonale di accesso al rifugio, nonché provvedendo alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti, con periodici trasporti a valle;
- A segnalare tempestivamente al Comune di Bema la presenza di danni alla struttura e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno esaminate dal Comune di Bema, che provvederà all’esecuzione dei lavori richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili;
- A non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Bema, che si riserva di accertarne la necessità e l’opportunità;
- A tenere e far tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela del regolamento del rifugio di cui all’art. 12, di cui dovrà essere garantita l’affissione all’interno della struttura, in posizione di immediata e chiara visione e consultazione;
- A garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso il rifugio (radio, telefono satellitare, ecc..), che dovranno
servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni), nonché, a discrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, per chiamate degli utenti verso l’esterno;
- A garantire un’apertura stagionale della struttura più ampia e continuativa possibile, di durata almeno pari al periodo minimo obbligatorio fissato dal Comune di Bema all’art. 8, incrementato dei giorni di apertura proposti nel Piano di gestione pluriennale di cui all’art. 15, allegato alla domanda di concessione del rifugio;
- A garantire l’apertura del rifugio su richiesta del Comune di Bema, formulata con preavviso di almeno 10 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali dell’Ente (attività di educazione ambientale, ricerca, ecc…) per almeno CINQUE giornate nell’arco di ciascun anno della concessione, nonché in occasione dell’esecuzione di eventuali lavori;
- A garantire l’apertura del rifugio su richiesta di altri soggetti (gruppi organizzati e associazioni), come indicato nel Piano di gestione triennale di cui all’art. 15, allegato alla domanda di concessione del rifugio;
- A custodire il materiale sanitario e di primo soccorso;
- A mantenere in buone condizioni igieniche coperte e biancheria (federe, coprimaterassi e sacchi lenzuolo) e assicurarsi che gli ospiti facciano obbligatoriamente uso di sacco-lenzuolo, curando di disporne sempre in quantità sufficiente per poterne vendere a prezzo equo a coloro che ne fossero sprovvisti;
- A praticare, nel periodo di apertura stagionale, i prezzi indicati nel tariffario affisso all’interno del rifugio, in posizione di immediata e chiara visione e consultazione;
- A provvedere agli adempimenti di cui alla L.R. 27/2015, in tema di pubblicità e comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche del rifugio;
- A dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti in merito alle opportunità di fruizione del territorio contiguo e sulla sentieristica locale, responsabilizzandoli, nel contempo, in merito ad eventuali rischi e alle condizioni di allenamento richieste;
- A esporre e distribuire il materiale promozionale e informativo concesso a titolo gratuito e il materiale promozionale e informativo del rifugio;
- A comunicare preventivamente al Comune di Bema tutte le iniziative, promozionali o meno, da realizzare nell’ambito della struttura (manifestazioni, raduni, convegni, corsi, ecc.), alle quali il Comune di Bema potrà negare lo svolgimento solo in caso di incompatibilità con le finalità proprie e della struttura e per gravi motivi (sicurezza delle persone e delle cose, ecc..);
- Alla chiusura stagionale del rifugio, provvedere al riordino e alla pulizia dei locali, nonché alla disattivazione degli impianti o di ogni altra apparecchiatura sensibile alle condizioni atmosferiche invernali;
- Durante il periodo di chiusura invernale, provvedere a visite periodiche della struttura, senza alcuna richiesta di rimborso spese, al fine di controllare e garantire la piena funzionalità della struttura;
- Consentire le verifiche congiunte sulla gestione del rifugio di cui all’art. 24, nell’ottica di un reciproco rapporto di buona fede, al personale del Comune di Bema;
- A provvedere a proprie cure e spese, al rinnovo delle licenze, autorizzazioni, permessi, canoni, ecc. a scadenza periodica, necessarie per la prosecuzione dell’attività.
Obblighi del Comune di Bema:
- provvedere alla manutenzione straordinaria della struttura, degli impianti e dell’area di pertinenza, in ragione della priorità degli interventi e delle risorse di bilancio disponibili, in tempi congrui e possibilmente in modo tale da non arrecare disagio all’attività di gestione;
- dare adeguata informazione, tramite i propri uffici, nonché mediante materiali pubblicitari e divulgativi, dell’apertura al pubblico del rifugio e delle condizioni di utilizzo della struttura;
- divulgare e promuovere, mediante le proprie pubblicazioni e le proprie strutture, le attività e le iniziative proprie del rifugio, al fine di incrementare le opportunità di visita e di soggiorno presso la struttura;
- collaborare e supportare, previo accordo tra le parti, le azioni promozionali intraprese dal gestore e l’organizzazione di servizi turistici aggiuntivi per l’utenza, quali escursioni, attività ricreative, sportive e didattiche, incontri divulgativi su temi specifici dell’area, mostre, ecc.
- fornire materiale divulgativo sull’area montana, per la distribuzione gratuita nel rifugio;
- tenere aperta la strada di accesso al rifugio dal 15 maggio al 30 settembre, compatibilmente con le condizioni metereologiche stagionali.
8. APERTURA STAGIONALE
E’ prevista l’apertura stagionale del rifugio.
Il concessionario si obbliga, pena di revoca della concessione, a mantenere aperto il rifugio ogni giorno dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno. Nel periodo di cui sopra, dovrà essere aperto almeno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 ininterrottamente e dal 15 ottobre al 15 aprile tutti i sabato e domenica.
E’ facoltà del gestore tenere aperto e presidiato il rifugio per un maggior numero di giorni ed anche in modo continuativo durante il periodo di apertura stagionale; detti tempi devono essere indicati con precisione nel Piano di gestione triennale di cui all’art. 15, da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.
Il concessionario potrà, inoltre, sotto la sua totale responsabilità e previa comunicazione al Comune di Bema (da effettuarsi in forma scritta, con almeno una settimana di anticipo), aprire il rifugio, di propria iniziativa o su richiesta, durante il periodo di “chiusura stagionale”; in tale caso, il gestore adotterà ogni iniziativa utile a scongiurare il verificarsi di danni connessi all’utilizzo della struttura in condizioni stagionali non ottimali e si assumerà ogni responsabilità in merito a detto rischio; l’eventuale interesse/disponibilità all’utilizzo del rifugio oltre il periodo di apertura stagionale deve essere indicato nel Piano di gestione pluriennale di cui all’art. 15, da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.
9. PREZZI E TARIFFE
I costi delle consumazioni e dei servizi offerti saranno stabiliti dal gestore, ogni anno, preliminarmente all’apertura stagionale – relativamente:
1) ai prezzi dell’ “offerta-base” del rifugio - ovvero pernottamento, prima colazione, primo piatto tipo e secondo piatto tipo;
I prezzi praticati durante tutto il periodo di apertura stagionale dovranno essere riportati in apposito tariffario, affisso all’interno della struttura, e dovranno essere comprensivi di tutti i servizi e le prestazioni, dell’IVA e di qualsiasi altra imposta o tassa.
Durante tutto il periodo di apertura stagionale, il gestore sarà tenuto alla precisa applicazione dei prezzi indicati nel suddetto tariffario.
Xxxxxx di favore potranno essere concordati con il gestore in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati presso il rifugio dal Comune di Bema.
In caso di utilizzo del rifugio al di fuori del periodo di apertura stagionale, le condizioni saranno concordate tra le parti.
In ogni caso, il gestore ha l’obbligo, a norma di legge, di assolvere tutti gli obblighi fiscali sanciti, nei rapporti con i frequentatori del rifugio, secondo le modalità e le norme vigenti.
10. LIBRO DEI VISITATORI
All’interno del rifugio, in posizione evidente, dovrà essere tenuto il LIBRO DEI VISITATORI, che, comunque, non sostituisce le scritture di registrazione e segnalazione, che il gestore dovrà tenere a norma delle leggi tributarie e di pubblica sicurezza.
Per facilitare eventuali operazioni di soccorso, il gestore dovrà invitare i frequentatori del rifugio ad indicare sul libro dei visitatori mete e/o itinerario dell’escursione da essi programmate.
11. REGOLAMENTO DEL RIFUGIO
Prima dell’avvio della concessione, il concessionario e il Comune di Bema concordano il REGOLAMENTO DEL RIFUGIO, valutando congiuntamente condizioni del servizio, norme di comportamento e trattamenti particolari, di cui dare indicazione chiara e richiedere il rispetto all’interno della struttura, al fine di offrire un servizio improntato a trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza, in favore della generalità dell’utenza e, nel contempo, promuovere comportamenti corretti e rispettosi da parte degli ospiti.
12. ONERI DI GESTIONE E ASSICURAZIONI
Sono a carico del gestore:
a) tutti gli oneri inerenti alla gestione del rifugio (rifornimenti energetici e idrici ivi compresa la voltura delle utenze esistenti, approvvigionamento alimentare e spese di trasporto connesse, spese di pulizia, raccolta e conferimento a valle dei rifiuti, imposte, tributi, ecc.);
b) tutte le spese per la stipula delle polizze fidejussorie e assicurazioni (di cui al precedente art. 7) richieste dal Comune di Bema a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali assunti e della restituzione del rifugio in condizioni di efficienza alla scadenza del contratto e di responsabilità civile;
c) tutte le spese per l’eventuale assunzione di mano d’opera, per le assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche, mutualistiche ed ogni altra, declinando il Comune di Bema da ogni responsabilità dovuta per violazioni di legge;
d) tutte le spese di promozione e di pubblicizzazione della struttura attraverso i canali comunicativi ritenuti più adeguati;
e) tutte le spese di manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, dell’area esterna di pertinenza.
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla gara: imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative), associazioni temporanee d’impresa e associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale, di attività sportive e ricreative in contesto montano, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’attività turistico-ricettiva ivi prevista.
Le associazioni non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci.
14. REQUISITI RICHIESTI
Gli interessati dovranno, a pena d’esclusione, possedere i requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la gestione dei rifugi alpini - D. Lgs 79/2011, L.R. 35/2015, Regolamento approvato con D.P.G.R. 11.03.2011 n. 1/R “Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento”.
In caso di società o organismo collettivo, i requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 252/1998.
In particolare il gestore, l’eventuale rappresentante, nonché il personale addetto dovranno possedere i seguenti requisiti:
1) maggiore età;
2) sana e robusta costituzione fisica;
3) assolvimento degli obblighi scolastici;
4) possesso di patente di tipo B;
5) insussistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti nell’ultimo quinquennio anteriore alla data di presentazione dell’istanza a carico dell’impresa (per le imprese individuali), oppure di tutti i soci (per le società in nome collettivo), oppure dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), oppure degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per tutti gli altri tipi d’impresa);
6) insussistenza di sentenze di condanna esecutive, o procedimenti penali in corso, per il reato di cui all’art. 416 bis del Codice Penale, che comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, a carico dell’impresa (per le imprese individuali), oppure di tutti i soci (per le società in nome collettivo), oppure dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), oppure degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per tutti gli altri tipi d’impresa) e che, a carico dei medesimi soggetti, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
7) conoscenze ambientali della zona e del territorio di riferimento, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
8) capacità di assistenza sanitaria in caso di primo soccorso, con riferimento anche alle specificità del soccorso in ambiente alpino.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui sopra sarà autocertificato dai soggetti interessati in sede di presentazione dell’istanza, mediante sottoscrizione della dichiarazione appositamente predisposta dal Comune di Bema (Modello A).
15. PIANO DI GESTIONE DEL RIFUGIO E CURRICULUM GESTORE
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno presentare un PIANO DI GESTIONE TRIENNALE, che gli stessi s’impegnano a realizzare con risorse proprie.
Tale piano è finalizzato alla valorizzazione della struttura concessa in uso, al potenziamento dei servizi offerti ai visitatori dell’area montana e allo sviluppo di iniziative e attività di promozione del territorio, coordinate con il Comune di Bema e con altri soggetti locali (ad esempio: Comuni limitrofi, Comunità Montana Valtellina di Morbegno, associazioni operanti nel campo ambientale e turistico).
Il piano di gestione dovrà precisare quanto segue:
1. i periodi di apertura della struttura proposti dal gestore oltre a quelli obbligatori richiesti dal Comune di Bema (art. 8);
2. disponibilità del gestore ad aprire il rifugio su richiesta specifica da parte di gruppi;
3. il programma di promozione dei servizi offerti (ristorazione e alloggio) e le forme di collaborazione che si intendono attivare con altri soggetti (associazioni e organizzazioni, operatori turistici, agenzie, scuole, oratori, ecc.);
4. la previsione di particolari agevolazioni per gruppi organizzati, associazioni o altri soggetti che promuovono l’escursionismo, l’educazione ambientale, periodi di vacanza in aree protette, ecc.
5. il programma delle attività di animazione che s’intende sviluppare, che - a titolo puramente esemplificativo - potranno consistere in iniziative di valorizzazione dei prodotti agricoli e gastronomici tipici, intrattenimenti musicali, iniziative educative, attività ricreative e sportive consone al contesto, ecc.
6. eventuali servizi aggiuntivi che, a titolo esemplificativo, potranno riguardare l’escursionismo, l’equiturismo, il cicloturismo, ecc.
Il piano di gestione dovrà prevedere la collaborazione con gli altri soggetti a vario titolo interessati alla promozione del territorio, con i gestori delle altre strutture ricettive presenti nell’area (uffici informazione, centri visita, musei).
Al piano di gestione dovrà essere allegato il curriculum vitae del concessionario. Nel curriculum dovranno essere elencate:
1. le eventuali esperienze di gestione di rifugi alpini, di rifugi escursionistici, alberghi, ostelli della gioventù, case per ferie, residence, campeggi, bed and breakfast o altre strutture ricettive;
2. le eventuali esperienze di gestione di strutture di ristorazione e/o di somministrazione di alimenti e bevande;
3. gli eventuali altri servizi prestati nel settore turistico-ricettivo.
16. CANONE DI CONCESSIONE
La concessione è a titolo oneroso.
Il canone annuo posto a base di gara è fissato in € 3.200,00. Su tale somma, che costituisce la base d’asta, va applicato il rilancio minimo di € 100,00 (diconsi Euro cento/00). Ulteriori rilanci dovranno essere di € 100,00 (diconsi Euro cento/00) ciascuno.
L’adeguamento annuale ISTAT decorre dal secondo anno di validità del contratto e sarà applicato sulla somma di aggiudicazione (somma derivante da € 3.200,00 + rilancio offerto).
Il canone sarà corrisposto alla Tesoreria Comunale in due rate semestrali anticipate, in rapporto alla data di decorrenza della concessione.
In caso di ritardato pagamento oltre 90 giorni dalla data di scadenza della rata semestrale, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di addivenire all’immediata rescissione del contratto, fatta salva la riscossione delle rate o porzioni di esse maturate fino a quel momento e dei relativi interessi.
Si precisa, che il comune di Bema intende effettuare lavori di ampliamento ed adeguamento igienico sanitario del rifugio stesso, con inizio presunto nel corso della stagione estiva 2018 e termine entro la stagione invernale. Per effetto del disagio creato dall’esecuzione dei lavori durante l’apertura del rifugio, il comune di Bema si impegna ad applicare un ribasso del 30% sul canone offerto rapportato al periodo di durata dei lavori stessi (presunti in n. 6 mesi).
Si rammenta inoltre, che il locatario, dovrà preventivare per l’anno in corso, piccoli disagi relativi ai lavori sopra descritti, che verranno realizzati nello stesso periodo di apertura del rifugio Ronchi.
La chiusura della struttura, da qualsiasi causa determinata, compresi lavori di manutenzione straordinaria (eccettuato l’intervento di cui al punto precedente), durante il periodo di validità della concessione, non comporterà alcuna riduzione del canone annuo dovuto.
Il canone di concessione non potrà in alcun modo essere oggetto di conguaglio mediante lavori di manutenzione straordinaria o migliorie effettuati sulla struttura locata, eseguiti dal concessionario.
17. VISITA DEL RIFUGIO
I soggetti interessati alla concessione del rifugio dovranno, preliminarmente alla presentazione dell’offerta, prendere visione dei luoghi e visitare la struttura, concordando con il Comune di Bema il giorno di visita, previo appuntamento con il personale preposto dell’Amministrazione Comunale (mod. C).
La presa visione dei luoghi, dello stato del rifugio e delle condizioni di accesso alla struttura sarà certificata dal rilascio dell’attestato di presa visione dei luoghi, rilasciata dal Comune di Bema in fase di sopralluogo.
18. MODALITA’ DI GARA
All’appalto si procede mediante la forma della procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita commissione giudicatrice, tenendo conto dei seguenti parametri:
1. Esperienze maturate nella gestione di strutture ricettive e di ristorazione e nell’offerta di servizi turistici
2. Piano di gestione proposto per la valorizzazione della struttura
3. Offerta economica al rialzo
19. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Ai fini dell’aggiudicazione verranno attribuiti i seguenti punteggi:
1. Capacità professionale derivante da esperienze precedenti o in corso, massimo 30 punti così suddivisi:
Descrizione | Punteggio massimo |
Gestione di rifugi alpini, di rifugi escursionistici e alberghi | 15 |
Gestione di ostelli della gioventù, case per ferie, residence, campeggi, bed and breakfast, aree verdi, pic-nic; gestione di servizi di ristorazione e servizi di somministra- zione di alimenti e bevande; altre esperienze di servizi ai turisti | 10 |
Conoscenza dei luoghi attestata da idonei titoli (ad esempio guida alpina, accompagnatore naturalistico, attestazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. 31/1985, ecc. | 5 |
TOTALE | 30 |
2. Qualità del piano di gestione, massimo 50 punti, così suddivisi:
Descrizione | Punteggio massimo |
Estensione del periodo di apertura stagionale, oltre i tempi obbligatori richiesti dal Comune di Bema | 10 |
Disponibilità all’apertura su richiesta di gruppi | 5 |
Attività di promozione dei servizi offerti | 10 |
Agevolazioni per gruppi organizzati e associazioni | 5 |
Attività di animazione proposta | 10 |
Servizi aggiuntivi proposti | 10 |
TOTALE | 50 |
3. Offerta economica, massimo 20 punti, da assegnare sulla base della seguente formula: P = 20 x (canone in aumento/canone più alto offerto) dove P è il numero di punti assegnati
Gli elementi dell’offerta sopraindicati saranno valutati da apposita commissione.
20. INVIO OFFERTE – DOCUMENTAZIONE E TERMINE
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare apposita domanda.
A pena di esclusione dalla gara, la domanda dovrà essere contenuta in plico chiuso e sigillato recante l’indicazione “ NON APRIRE - OFFERTA PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE RIFUGIO “RONCHI” in
COMUNE DI BEMA” e dovrà pervenire al protocollo del Comune di Bema
– via Roma n. 32 – 23010 BEMA - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 MAGGIO 2018.
Le offerte possono essere consegnate a mano o spedite per mezzo del servizio postale all'indirizzo sopraccitato e, comunque, a totale rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione in tempo utile.
Oltre il termine previsto, i plichi non verranno presi in considerazione, anche se spediti per posta raccomandata o altro anteriormente alla scadenza, non valendo la data di spedizione.
Il plico sopra indicato dovrà contenere:
1. Busta chiusa recante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e contenente:
- Domanda di partecipazione, in carta legale con marca da bollo € 16,00, redatta secondo il Modello A, comprensiva della dichiarazione unica con cui gli interessati attesteranno il possesso dei requisiti richiesti dal Comune di Bema.
- Presa visione dei luoghi, dello stato del rifugio e delle condizioni di accesso alla struttura, rilasciata direttamente dall’ufficio tecnico comunale a seguito di sopralluogo congiunto con personale preposto;
- Fotocopia di documento d’identità del/dei sottoscrittore/i.
2. Busta chiusa recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” contenente:
- Piano di gestione pluriennale di cui all’art. 15 del presente bando (contenente il programma di apertura della struttura, il tipo di gestione e le attività di promozione e animazione ipotizzate per ciascun anno di gestione);
- Curriculum vitae gestore/i;
3. Busta chiusa recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”
- Offerta economica, espressa in termini assoluti, consistente nella somma offerta in aumento sul valore del canone di concessione posto a base di gara, fissato in € 3.200,00 (diconsi euro tremiladuecento/00). L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, redatta secondo il Modello B. In caso di contrasto tra gli importi indicati, prevarrà quello scritto in lettere.
21. ESCLUSIONI DALLA GARA
Non saranno ammesse alla gara le domande che risultino incomplete o irregolari in relazione a qualcuno degli elementi richiesti.
22. APERTURA DELLE OFFERTE
La gara sarà esperita il giorno 22 MAGGIO 2018, a partire dalle ore 14,30, presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Morbegno, ove ha sede l’Ufficio Tecnico Associato cui il comune di Bema aderisce.
In seduta pubblica, apposita commissione valuterà l’ammissibilità delle richieste di partecipazione pervenute e comunicherà data ed ora della fase finale dell’aggiudicazione.
Successivamente, la medesima commissione, in seduta a “porte chiuse” attribuirà un punteggio alle offerte tecniche delle istanze ammesse, sulla base dei criteri di cui all’art. 19.
Infine, in seduta pubblica, la commissione procederà alla fase finale dell’aggiudicazione, ovvero all’esame delle offerte economiche, al calcolo del punteggio complessivo di ciascuna istanza ammessa e alla determinazione della graduatoria finale.
L’appalto sarà aggiudicato, in via provvisoria, con provvedimento del Responsabile del Servizio, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
In caso di punteggio complessivo uguale, gli interessati verranno invitati a fornire un’ulteriore offerta economica migliorativa e l’affidamento avverrà a favore del concorrente che avrà offerto l’aumento maggiore rispetto alla base di gara.
Resta nelle facoltà dell’amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ovvero di procedere all’affidamento della struttura anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di mancato possesso dei requisiti richiesti da parte del primo classificato, il Comune di Bema si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.
Le offerte presentate saranno ritenute valide per giorni 180 (centottanta) dalla data di esperimento della gara.
23. ALTRE INFORMAZIONI
La stipula dell’atto di concessione è subordinata ai seguenti adempimenti.
1. Presentazione delle cauzioni e delle assicurazioni prescritte, come dettagliatamente indicate e descritte all’art. 7, condizioni previste per la concessione – Obblighi del concessionario;
2. Ottenimento dei prescritti provvedimenti autorizzativi per l’espletamento dell’attività oggetto della presente concessione;
3. Atto costitutivo di associazione temporanea d’impresa, mediante atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, in caso di aggiudicazione ad associazioni temporanee;
24. CONSEGNA DEI BENI
L’atto di presa in carico del rifugio sarà, obbligatoriamente, proceduto dall’effettuazione di apposito sopralluogo tra il concessionario e un rappresentante del Comune di Bema. L’inventario, la ricognizione e l’esatta consistenza dei beni ed il loro stato saranno accertati da un apposito verbale, redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti, che dovrà essere allegato al disciplinare di concessione.
Allo scopo di verificare la gestione del rifugio, ogni anno, a conclusione del periodo di apertura stagionale, verrà effettuata una ricognizione della struttura con la verifica dell’inventario sopradetto.
Alla scadenza della concessione sarà eseguito un ulteriore sopralluogo con cui saranno verificate le condizioni di riconsegna del bene al Comune di Bema.
Al termine della convenzione tutto l’arredamento e le suppellettili acquistate dal Concessionario, resteranno di proprietà dello stesso Concessionario.
Tuttavia il Comune di Bema avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di acquistarli, in toto o in parte, corrispondendo al Concessionario il valore commerciale dei beni alla data di scadenza del contratto, ridotto del 30%. L’acquisto, per il Comune di Bema, costituirà una facoltà, mentre, per il Concessionario, l’eventuale cessione, a semplice richiesta del comune, dei beni di cui trattasi, costituirà un obbligo.
Comunque, il Concessionario, qualora alla scadenza del contratto intende alienare i beni in argomento, dovrà, prima che a qualsiasi altro acquirente, offrirli al Comune di Bema: diversamente potrà essere chiamato a rifondere i relativi danni consistenti nel riposizionamento dell’arredo/suppellettile alienati con simili prodotti di nuova fabbricazione.
Il Comune di Bema manterrà il diritto di possedere il duplicato delle chiavi di accesso ai locali del rifugio e personale incaricato del Comune di Bema avrà facoltà di accedervi per compiere verifiche e azioni tecniche, anche in assenza del gestore, ma dandogliene notizia, possibilmente in anticipo.
E’ fatto divieto al gestore di consegnare le chiavi del complesso a terzi.
25. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
Il gestore non potrà cedere la concessione, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, i beni concessi in uso.
Il rapporto è strettamente personale con assoluta esclusione di ogni forma di sostituzione, cessione, subentro, salva l’assunzione da parte del gestore di personale dipendente sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità.
All’atto di sottoscrizione del disciplinare, il gestore dovrà confermare i nominativi, già indicati in sede di gara, di eventuali altri principali ed abituali persone incaricate dallo stesso per le attività di conduzione e presidio del rifugio.
Eventuali variazioni in merito alle persone delegate per la gestione e incaricate per le attività di conduzione dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Bema.
26. SOSPENSIONE DELLA GESTIONE
La concessione in locazione del rifugio è vincolata all’esercizio della gestione dello stesso, che non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore.
In caso di sospensione dell’esercizio di gestione o di abbandono immotivato dell’immobile da parte del concessionario, l’Ente concedente potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, al concessionario per l’esecuzione d’ufficio del servizio (con rivalsa sul medesimo delle spese sostenute) e procedere alla revoca, di diritto, della concessione.
27. RINUNCIA
L’eventuale rinuncia, da parte del concessionario, prima della scadenza del contratto dovrà essere notificata al Comune di Bema a mezzo raccomandata A/R con un anticipo di almeno sei mesi. Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone dovuto fino al rilascio della struttura.
28. REVOCA DELLA CONCESSIONE E DIRITTO DI RECESSO
E’ facoltà dell’Ente concedente revocare la concessione prima della scadenza, a proprio insindacabile giudizio, in caso di violazioni del contratto di concessione o gravi inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti; in tale ipotesi, alla revoca si aggiunge il risarcimento del danno.
Il recesso dal contratto sarà consentito nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, unilateralmente da parte del Comune di Bema, con preavviso di almeno sei mesi, da effettuarsi a mezzo raccomandata A/R.
29. PUBBLICITA’ COMMERCIALE
Il concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all’interno della struttura oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti.
Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ed approvati dall’Amministrazione Comunale; l’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva, di qualsiasi forma e misura, è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione comunale.
Il concessionario è tenuto ad espletare il proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.
Resta a carico del concessionario l’onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.
Il concessionario è inoltre responsabile in solido per l’assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi alla pubblicità di gruppi e/o associazioni che utilizzeranno la struttura.
30. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori, per le finalità connesse alla svolgimento della gara di appalto e per la eventuale stipula della convenzione saranno trattati dal Comune di Bema conformemente alle disposizioni del D. Lgs 196/2003.
31. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il geom. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Bema lì 17.04.2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO ASSOCIATO
(arch. Xxxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxx)
MOD. A
GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO “RONCHI’” SITO NEL COMUNE DI BEMA
N.B.: La presente dichiarazione va compilata in ogni parte dalle imprese già costituite, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti. (In caso di raggruppamenti di impresa la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta da ogni singola impresa).
DICHIARAZIONE
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000)
Il/La sottoscritt
nat a (Prov. ) il
residente in (Prov. ) Via n.
in qualità di
della Ditta
con sede in (Prov. ) Via n.
C.F. n°. P.IVA. n°.
Tel. n°. Fax n°. e-mail
Codice attività
DICHIARA
a - che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50;
b - che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575 del 31.05.1965 (disposizioni antimafia);
c - di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del canone offerto, e di ritenere il Bando di gara recante le disposizioni per la locazione di cui trattasi adeguato e tale da consentire l’offerta presentata;
d - di aver preso piena e integrale conoscenza del Bando di gara e di accettarne in modo pieno ed incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;
e - di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui al D. Lgs 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
f – che la società, o imprenditore individuale, risulta iscritta/o al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza) di ………………………… al n° , per l’attività di
………………………………………………………………, che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa sono i Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): ....…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i
nominativi e i dati del titolare e di eventuali altre persone munite di poteri di rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi e i dati di tutti i soci; se si tratta di Società in accomandita semplice deve contenere i nominativi e i dati di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società deve contenere i nominativi e i dati degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza .
g - l’assenza di procedimento in corso (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto f) per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
h - l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” di cui al punto f)
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti g),h), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.
i - che la società offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
j - che la società offerente non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
k - che la società offerente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
l - che la società offerente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:
n INPS: sede di .......……………………...............….. , matricola n ,
n INAIL: sede di ..…………………………..……........., matricola n ,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
m) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al presente affidamento, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio;
n) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuta la società offerente è il seguente: ( indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (per le sole cooperative): di garantire ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
o - (barrare l’ipotesi che interessa)
che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68
in alternativa
che non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
in alternativa
che non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 , avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;
p – (per le sole Cooperative) dichiara di essere iscritta nel Registro Prefettizio di:
………………………………………………………………………………………………………..
q - (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso)
di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… r - (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso)
si dichiara che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese.
se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza in altre società, dovrà essere dichiarato l'elenco delle altre società in cui i Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di rappresentanza, indicandone per ciascuna l'esatta ragione sociale.
s - di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
……………………….., lì ………………………………….
(firma per esteso)
Marca da bollo
€ 16,00
Mod. B
Al Comune di Bema Xxx Xxxx x.00 00000 XXXX (XX)
OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO “RONCHI’” SITO NEL COMUNE DI BEMA
Il sottoscritto ……………………………………………. nato il …………………… ………………
In qualità …………………………………… della società ……………………………… …………..
con sede in ………………………………………… Codice Fiscale ………………… ……………..
con partita IVA …………………………………
Presenta l’offerta economica per il pubblico incanto di cui all’oggetto comportante un canone annuo a base d’asta di € 3.200,00= (Euro tremiladuecento/00).
OFFERTA
Canone annuo offerto (cifre)
……………………………………………………… (lettere) Data, …………………………………………
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante
(In caso di raggruppamenti di impresa l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singola impresa).
Mod. C
Al Comune di Bema Xxx Xxxx x.00 00000 XXXX (XX)
OGGETTO: RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER PARTECIPAZIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO “RONCHI’” SITO NEL COMUNE DI BEMA
Il sottoscritto ……………………………………………. nato il …………………… ………………
In qualità …………………………………… della società ……………………………… …………..
con sede in ………………………………………… Codice Fiscale ………………… ……………..
con partita IVA …………………………………
CHIEDE
La Vs disponibilità per eseguire sopralluogo presso il rifugio Ronchi, oggetto di gara per la concessione in locazione dello stesso.
Data, …………………………………………
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante
(In caso di raggruppamenti di impresa l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singola impresa).