Accordo di collaborazione
Accordo di collaborazione
(ex art. 15 della Legge 241/1990)
Tra Xx.Xx.Xxx. Calabria
E
Università degli Studi di Messina e
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
Accordo di collaborazione
(ex art. 15 della Legge 241/1990)
L’anno 2019, il giorno 23 del mese di settembre, presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, sito in Reggio Calabria alla Via Cardinale Xxxxxxxxx – Palazzo Campanella
Tra
il Xx.Xx.Xxx. Calabria (Comitato Regionale per le Comunicazioni - di seguito denominato Xx.Xx.Xxx.) costituito presso il Consiglio regionale della Calabria, con sede in Reggio Calabria, Palazzo Campanella- Via X. Xxxxxxxxx, c.a.p. 89124, C.F. n. 80001350802, rappresentato dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
e
l’Università degli Studi di Messina, con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, c.a.p. 98122, C.F. 8004070837, P. I. n. 00724160833, rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
e
l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, Via dell’Università, n. 25 (già Salita Melissari), c.a.p. 89124, CF 80006510806 P. I. 00163260805, rappresentata dal Rettore, Prof. Ing. Santo Xxxxxxxx Xxxxxxx.
PREMESSO
• che il Xx.Xx.Xxx. Calabria, istituito con Legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 2, assicura le necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione (art. 2) e, come previsto dagli artt. 3 e 4, è titolare di funzioni proprie e delegate;
• che tra le funzioni proprie rientrano, in particolare:
- la cura, il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;
- la proposta di iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull’informazione e la comunicazione;
- l’attuazione di idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l’Ordine dei giornalisti, con l’Associazione Stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell’amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
• che tra le funzioni delegate dall’AgCom, sono ricomprese, in particolare:
- l’effettuazione del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all’art. 1, comma 6, lett. b), punto n.13, della legge 249/97;
- la verifica del rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 8 della legge 249/97;
- la verifica della conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n.1 della legge 249/97;
- la verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
- la verifica della modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge 249/97;
- la verifica del rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 6, della legge 249/97;
- la verifica del rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12, della Legge 249/97;
• che l’Agcom ha ribadito l’invito, rivolto nel corso del tempo ai Xx.Xx.Xxx., ad adeguarsi alle indicazioni fornite in ordine alle procedure e agli indirizzi applicativi, che regolano l’attività delegata, allo scopo di assicurare una uniforme applicazione sul territorio della normativa richiamata, anche nell’ottica di instaurare, con i servizi di media audiovisivi locali, un rapporto di collaborazione mediante la promozione di una televisione di qualità;
• che, in particolare, è stato raccomandato di dotarsi, in via principale, di sistemi di registrazione propri, per i vantaggi che tale soluzione offre, sia in ragione dei costi connessi, ritenuti contenuti e ascrivibili alle spese che giustificano il contributo erogato dall’Autorità, sia, soprattutto, in ragione dei vantaggi operativi derivanti dalla disponibilità del registrato sul territorio in caso di segnalazione, nonché per ovviare alle problematiche che possono insorgere, nel caso in cui gli operatori non collaborino, rifiutando di mettere a disposizione il proprio registrato;
• che questo approccio, sempre verso la gestione in proprio, è stato fortemente sostenuto per quanto riguarda l’analisi e la classificazione del palinsesto televisivo, in cui è fondamentale non trascurare di avere molto chiari i criteri di valutazione e determinazione delle presunte fattispecie, al fine di identificare le possibili violazioni ed organizzare il lavoro di analisi;
• che il Xx.Xx.Xxx. Calabria ha colto questa opportunità sin dalle prime deleghe (operative a decorrere dall’anno 2010), perché ha svolto entrambe le funzioni “in house”, vale a dire con personale dipendente appositamente autoformato, dotandosi, altresì, di propri sistemi di registrazione ed analisi;
• che considerate le mutate esigenze, inerenti alla necessità di avviare iniziative di studio, analisi ed educazione dell’utenza, con particolare riguardo ai minori, all’utilizzo dei media tradizionali, nonché di quelli nuovi (web Tv, web radio, piattaforme social), per i Xx.Xx.Xxx. si sono aperte, accanto alle attività istituzionali già svolte negli anni scorsi, nuove prospettive di approfondimento con annessi nuovi modelli di analisi;
• che, tra i tipi di approccio che si vorrebbe implementare, vi è, ad esempio, quello concernente la sperimentazione di un sistema di c.d. “Sentiment analysis” o di “Opinion mining”, inteso come il modo a cui ci si riferisce per indicare l'uso dell'elaborazione del linguaggio naturale, dell’analisi testuale e della linguistica computazionale per identificare ed estrarre informazioni soggettive da fonti diverse (come Tv e radio locali, web, social);
• che, per realizzare tali tipi di analisi e di studio, il Xx.Xx.Xxx. Calabria intende avviare una collaborazione simultanea sia con l’Università degli Studi di Messina per il tramite del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT), sia con l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per il
tramite del Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali (DICEAM), che rappresentano istituzioni pubbliche di alto valore culturale in grado di fornire un valido contributo al processo di sviluppo di nuove soluzioni informatiche;
• che, infatti, presso l’Università degli Studi di Messina opera il gruppo di ricerca di Informatica “Future Computing Research Laboratory” (FCRLAB), di cui il coordinatore è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx del Dipartimento MIFT;
• che tale gruppo di ricerca vanta una marcata esperienza nell’ambito di ricerca dell’ICT, visto che lo stesso, da parecchio tempo, affronta tematiche innovative attraverso l’ideazione, la creazione e l’utilizzo di piattaforme ed architetture informatiche capaci di gestire grosse moli di dati (Big Data), estrapolando informazione a valore aggiunto (Big Data Analytics), attraverso lo sfruttamento opportunistico di risorse di calcolo di tipo cloud computing, edge computing e dell’Internet of Things IoT;
• che, dal canto suo, il gruppo di Elettrotecnica del Dipartimento DICEAM dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria vanta un’esperienza trentennale nel disegno, progettazione, implementazione e realizzazione software e hardware di sistemi di Machine Learning (ML), c.d. intelligenza artificiale, specialmente basati sull’uso delle tecnologie neurali;
• che il coordinatore di quest’ultimo gruppo è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, il quale ha presieduto la Società italiana di reti neurali (SIREN) dal 2008 al 2014 ed è stato governatore di International Neural Network Society (INNS) dal 2000 al 2012;
• che, pertanto, la messa a disposizione di specifiche competenze abbinate al proprio know-how tecnico da parte degli enti universitari in questione, permetterebbe al Xx.Xx.Xxx. di accrescere l'esperienza fin qui acquisita e di rafforzare le proprie competenze tramite l’applicazione pratica di evolute tecniche di programmazione in grado di snellire, in maniera considerevole, le procedure di acquisizione, analisi ed elaborazione dei flussi e di interfacciarsi al meglio verso il Cloud, nonché di sperimentare le grandi potenzialità delle intelligenze artificiali come Deep Learning, Machine Learning, Sentiment Analysis;
• che le predette azioni di intervento possono determinare, quindi, progressi sia nell’ambito della ricerca ICT applicata all’acquisizione e all’analisi dei flussi audio video da fonti diverse, sia nell’ambito della semplificazione dei processi e della realizzazione di soluzioni open source;
• che, da parte loro, entrambe le citate Università sono istituzioni pubbliche dotate di personalità giuridica che individuano nella ricerca scientifica una finalità primaria della loro azione;
• che l’Università, infatti, per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca, che culturale e sociale;
• che, nel primo caso, la terza missione - richiedendo la conoscenza, prodotta dalla ricerca, ulteriori attività di contestualizzazione e applicazione prima di dispiegare potenziali effetti virtuosi sul sistema economico - ha l’obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza, prodotta dalla ricerca, in conoscenza utile ai fini produttivi;
• che, nel secondo caso, invece, vengono prodotti beni pubblici (per i quali non è previsto il pagamento di un prezzo di mercato) che aumentano il benessere della società, che possono avere contenuto culturale (eventi e beni culturali, divulgazione scientifica), sociale (attività a beneficio della comunità, consulenze tecnico/professionali fornite in equipe), educativo (formazione continua, life long learning) o di consapevolezza civile (expertise scientifica);
• che uno dei compiti fondamentali dell’Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca che culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative
attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;
• che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina “l’attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L’Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;
• che, dal canto suo, l’art. 5, commi 1, 2 e 3 dello Statuto dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, così dispone:
1.“L’Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca scientifica in ogni campo e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi e risorse nazionali, internazionali e di altre istituzioni e strutture pubbliche, nonché di enti e soggetti privati;
2. Garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente naturale e antropico;
3. La partecipazione del personale docente e tecnico-amministrativo all’attività di ricerca è disciplinata dall’art. 18, c. 5, lettera e) della l. n. 240/2010.”
mentre il successivo art. 6 sancisce:
“1. L'Università organizza e coordina le attività didattiche formative necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento universitario nazionale previsti dalle norme vigenti.
2. Stipula accordi con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti le più ampie occasioni formative.
3. Organizza servizi di tutorato per orientare ed assistere gli studenti nei percorsi formativi.
4. Assicura, anche in concorso con enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari.
5. Istituisce Corsi di formazione post-laurea, Scuole di specializzazione e Master secondo le norme vigenti ed il Regolamento generale di Ateneo.”;
• che, pertanto, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito delle proprie attribuzioni, può istituire borse di studio da assegnare con lo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani laureati più promettenti, secondo quanto previsto anche dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti, emanato con D.R. n. 224 del 30 luglio 2013;
• che le borse di studio in questione sono finalizzate ad attività di studio nell’ambito dei progetti di ricerca promossi e realizzati dalle strutture dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e possono essere attivate nell’ambito di progetti di ricerca cofinanziati dall’Ateneo o derivanti da convenzioni con Enti terzi, che prevedano stanziamenti finalizzati all’attivazione di tale beneficio per il proseguimento e il completamento della formazione dei giovani laureati;
• che, nello stesso tempo, i citati gruppi di ricerca delle Università di Messina e di Reggio Calabria hanno interesse ad instaurare una collaborazione con il Xx.Xx.Xxx. al fine di utilizzare l’acquisizione e l’analisi dei dati, oggetto di monitoraggio da parte di quest’ultimo, per testare i loro studi e sperimentare, attraverso ricerca applicata a casi concreti, nuove tecnologie e nuove metodiche atte a svolgere una innovativa elaborazione dei dati;
• che le due Università, nell’ambito dei prospettati progetti di ricerca, intendono coinvolgere anche giovani laureati attraverso il conferimento di borse di studio finalizzate a tale scopo;
• che l’Università degli Studi di Messina, per il tramite del Dipartimento MIFT, intende attivare n.3 borse di studio nell’ambito della ricerca sul “Design e Setup Infrastruttura Cloud per Computation, Storage e Networking”;
• che l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, per il tramite del Dipartimento DICEAM, vantando un’esperienza trentennale nel disegno, progettazione, implementazione e realizzazione software e hardware di sistemi di Machine Learning (ML),
c.d. intelligenza artificiale, specialmente basati sull’uso delle tecnologie neurali, intende, da parte sua, avviare, con il coinvolgimento di n.2 giovani laureati beneficiari di altrettante apposite borse di studio, un progetto di ricerca, dal titolo “Tecniche di Deep Learning per il trattamento di flussi video”, avente ad oggetto l’applicazione di tecniche avanzate di machine learning per la gestione di flussi video, nonché la ricerca automatica di pattern nel dato analizzato anche su cloud computing;
• che, pertanto, vi è un interesse comune tra il Xx.Xx.Xxx. e le due Università, in base alle rispettive finalità istituzionali, a collaborare alla realizzazione delle attività di cui sopra;
• che, a tal proposito, l’art. 15, comma 1 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, dispone che “ ….. le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
• che la giurisprudenza interna e comunitaria, nonché le istituzioni di indirizzo e regolazione competenti hanno ampiamente riconosciuto e promosso il modello della cooperazione “pubblico-pubblico”;
• che il suddetto modello di cooperazione, in quanto modulo per lo svolgimento sinergico ed in comune di compiti di interesse pubblico affidati dall’ordinamento giuridico alle amministrazioni stipulanti, costituisce una fattispecie coerente con i principi dell’ordinamento comunitario, e che esso non configura una deroga eccezionale alla regola del mercato;
• che, quindi, il Xx.Xx.Xxx. Calabria, l’Università degli Studi di Messina per il tramite del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) e l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria per il tramite del Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali (DICEAM) vengono anche chiamate, congiuntamente, le "Parti"
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra definite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1– Premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo di collaborazione.
L’Accordo in questione è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione tra il Xx.Xx.Xxx., l’Università degli Studi di Messina per il tramite del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) e l’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria per il tramite del Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali (DICEAM) per la promozione contestuale di attività di interesse comune, così come delineate nel “Piano delle attività”, redatto congiuntamente tra le stesse ed allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 3 – Impegni reciproci delle parti.
1. Le Parti si impegnano a realizzare le attività previste nell’art. 2 mediante l’impiego di risorse tecniche e professionali messe a disposizione da ciascuna di esse.
2. A tal fine, le Parti procederanno alla costituzione di un Gruppo di lavoro costituito da personale del Consiglio regionale in servizio presso il Xx.Xx.Xxx. e presso il Settore Informatico e Flussi informativi, nonché da due Docenti universitari, uno per ciascuna delle due Università coinvolte, secondo quanto previsto nel citato “Piano delle attività”.
Art. 4 – Durata.
1. Il presente Accordo di collaborazione avrà una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione con firma digitale dello stesso, salvo eventuale rinnovo previo accordo scritto tra le Parti.
2. Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente le altre Parti dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Accordo, e si obbliga, altresì, ad adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti contrastanti la corretta esecuzione delle attività previste.
3. Le Parti potranno concordare modifiche ed integrazioni al presente Accordo anche al fine di consentire la partecipazione di altre istituzioni.
Art. 5 – Borse di studio.
1. E’ previsto, altresì, il coinvolgimento di giovani laureati, beneficiari di borse di studio, che saranno conferite dalle due Università, al fine di promuovere, in accordo con il Xx.Xx.Xxx, occasioni di studio e di ricerca applicata.
2. Le borse di studio sono previste in numero di 5, di cui 3 verranno attribuite dall’Ateneo di Messina e 2 da quello di Reggio Calabria, con la corresponsione di un importo lordo pari ad € 20.000,00, cadauna. La durata di ciascuna di essa è demandata al singolo Ateneo, ma con la condizione che l’arco temporale stimato non sia inferiore ad anni uno, né superiore a quello previsto per il presente Accordo, fatto salvo, comunque, quanto sancito dal successivo comma 5.
3. Le borse di studio, assegnate dall’Università di Messina nell’ambito della ricerca sul “Design e Setup Infrastruttura Cloud per Computation, Storage e Networking”, saranno incentrate, rispettivamente, sulle seguenti linee tematiche:
a) Sperimentazione servizi orientati all'acquisizione e trasferimento dei flussi video;
b) Sperimentazione moduli Back-End per la gestione di Flussi Video e Processing Big Data;
c) Sperimentazione moduli Front-End Web per gestione Flussi Video e configurazione Workflow.
4. Le borse di studio di pertinenza dell’Università Reggio Calabria, verranno assegnate nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Tecniche di Deep Learning per il trattamento di flussi video”.
5. Nell’eventualità che ricorra, durante il periodo di godimento, una qualsiasi causa che faccia venir meno la borsa di studio (come, ad es., revoca della stessa o rinuncia da parte del beneficiario), le Parti concordano che sia consentito alle due Università procedere ad un ulteriore conferimento della stessa ad altro candidato, risultato idoneo in base a quanto sancito dai bandi di selezione indetti dagli Atenei in vista della pregressa assegnazione. In questi casi, la durata della borsa sarà pari a quella residuata rispetto al precedente conferimento.
6. Ambedue le Università provvederanno alla copertura assicurativa dei borsisti che, in virtù del presente Accordo, saranno chiamati a frequentare anche la sede del Xx.Xx.Xxx.
Art. 6 – Modalità operative.
1. Le Parti si impegnano a concordare le opportune modalità di informazione e di comunicazione utili ad agevolare l’accesso dei componenti del Gruppo di lavoro alle fonti di informazione istituzionale rientranti nelle disponibilità di ciascuna di esse.
2. La ricerca, la sperimentazione e le analisi condotte congiuntamente e in collaborazione con le Università, saranno oggetto di un percorso di aggiornamento e di formazione continua che coinvolgerà il personale in servizio presso i competenti Uffici del Xx.Xx.Xxx. e il Settore Informatico e Flussi Informativi del Consiglio regionale della Calabria, anche mediante un processo di “Learning on the job”.
3. Le Parti si impegnano a predisporre dei report semestrali sulle azioni condotte, di cui l’ultimo dovrà contenere le risultanze finali dell’attività di collaborazione intercorsa tra le Parti.
4. Le Parti si impegnano a mantenere riservati dati tecnici, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, venga a conoscenza ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli del presente accordo.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati nella realizzazione delle attività, oggetto del presente Accordo operativo, sono soggetti alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 2016/676/UE (General Data Protection Regulation).
Art. 7 – Accesso alle sedi.
1. A tal fine le Parti consentiranno ai componenti del Gruppo di lavoro di accedere alle rispettive strutture ed ai dati detenuti limitatamente alle esigenze di attuazione del presente Accordo.
Art. 8 – Oneri.
1. In vista del conferimento delle borse di studio di ricerca, il Xx.Xx.Xxx si impegna a corrispondere un contributo complessivo, pari ad € 100.000,00, a titolo di ristoro del costo da sostenere per il finanziamento delle stesse.
2. Il versamento di detto contributo verrà erogato, a ciascuna delle due Università a seconda del numero di borse da attivare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo al fine di consentire alle stesse l’espletamento delle procedure previste per il conferimento di tale sostegno economico.
3. E’ prevista, altresì, la corresponsione, da parte del Xx.Xx.Xxx., di un ulteriore contributo complessivo di finanziamento fino a € 25.000,00, per i costi coerenti annessi, che sosterranno i due Atenei, per il tramite dei rispettivi Dipartimenti, in vista della gestione delle cinque borse di studio. Il contributo, fino a € 15.000,00 a favore del Dipartimento MIFT e fino a € 10.000,00 a favore del Dipartimento DICEAM, sarà corrisposto entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte di ciascun Ateneo, della decorrenza delle borse di studio conferite.
4. Le due Università saranno tenute a rendicontare al Xx.xx.Xxx, al termine di durata del presente Accordo, sia le somme erogate ai borsisti, sia i costi coerenti di gestione affrontati, mediante la trasmissione di copia delle pezze giustificative di spesa (es. ordini di acquisto, fatture, ecc.) e dei mandati di pagamento quietanzati.
5. Le Parti concordano espressamente che, in caso di mancato impiego per qualsivoglia ragione, anche in misura parziale, dei contributi in questione, le somme non utilizzate dovranno essere prontamente restituite al Xx.Xx.Xxx.
Art. 9 – Risultati
1. Per quanto riguarda i risultati ottenuti dalle attività, oggetto della presente collaborazione, le Parti concordano che tutti i software ed i programmi applicativi attinenti allo svolgimento delle funzioni del Xx.Xx.Xxx. oggetto di implementazione, resteranno sempre di proprietà di quest’ultimo, mentre i dati ed i risultati della ricerca applicata saranno di pertinenza delle due Università, e potranno essere oggetto di pubblicazione su riviste internazionali o presentati in occasione di congressi, convegni e seminari, in ogni caso, per scopi esclusivamente di divulgazione scientifica e didattica.
Art. 10 – Registrazione Accordo di collaborazione.
1. Le Parti convengono che il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e le spese saranno a carico della parte richiedente.
2. Le Parti riconoscono, altresì, che lo stesso è soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dal Xx.Xx.Xxx. Calabria.
Art. 11 – Comunicazioni.
Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
Xx.Xx.Xxx. Calabria
pec: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx
Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT)
email: xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx
pec: xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx
Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e Materiali (DICEAM)
e-mail: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xxxxx.xx
Art. 12 – Foro competente.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, le Parti eleggono in xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il presente accordo, redatto in un unico originale, viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale a pena di nullità ex art. 15, 2-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Xx.Xx.Xxx. Calabria
X.xx digitalmente: Presidente - XXXXX XXXXXXXX
Università degli Studi di Messina
X.xx digitalmente: Rettore - XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria
X.xx digitalmente: Rettore - ZIMBONE SANTO XXXXXXXX XXXXXXXXX