CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO N. 3
CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE DI RIVENDITA GIORNALI, RIVISTE E LIBRI PRESSO L’OSPEDALE S. XXXXX DI BORGOTARO
Art.1 Oggetto della concessione
Il presente capitolato speciale disciplina la concessione relativa al servizio di distribuzione giornali, riviste e libri all'interno dell'Ospedale “S. Xxxxx” di Borgo Val di Taro.
Art.2 Durata della concessione
La concessione ha la durata di 6 (sei) anni, proprogabile per un ulteriore anno, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.
Art.3 Locali per l'espletamento del servizio
Per l'espletamento del servizio l'Azienda Usl mette a disposizione apposito spazio ubicato all'interno dell'Ospedale “Santa Xxxxx” di Borgo Val di Taro. Lo spazio dovrà essere oggetto di sopralluogo da parte degli offerenti.
Art.4 Progetto sistemazione struttura esistente
Il concessionario è tenuto ad utilizzare la struttura già esistente, di proprietà dell'attuale concessionario.
La stessa dovrà essere implementata con idonee scaffalature o griglie adatte alla sistemazione delle riviste. E’ a carico del concessionario l’eventuale esecuzione di migliorie della struttura e degli arredi, compreso il sistema di chiusura a protezione dei locali destinati all'attività, se riterrà di procedere ad adattamenti a proprio carico.
L’eventuale sistemazione deve essere realizzata nel rispetto ed in armonia con lo stile architettonico della struttura e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione incendi. Il progetto e gli eventuali lavori relativi dovranno essere concordati con il Servizio Attività Tecniche dell’Azienda USL di Parma. In considerazione degli investimenti già effettuati per l'allestimento dell'edicola attualmente presente, l'aggiudicatario sarà tenuto al rimborso all'attuale concessionario, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, delle quote non ancora ammortizzate, valutati in Euro 7.450,00 (costo documentato di installazione, al netto del 10% di ammortamento annuo dal 01/11/2010).
Art.5 Arredi ed attrezzature
Il locale edicola dovrà essere arredato nonché attrezzato di impianti, attrezzature ed idonei strumenti atti ad assicurare il perfetto funzionamento del pubblico esercizio, a cura e spese del concessionario. Sono richiesti espressamente, per ragioni di ordine e di maggiore visibilità delle riviste, idonei contenitori o mobili, dove sia possibile posizionare le riviste per aree tematiche.
Alla scadenza contrattuale gli arredi e le attrezzature rimarranno di proprietà del concedente.
Art.6 Attivazione del servizio
Il servizio dovrà iniziare entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, da documentarsi a mezzo di apposito verbale redatto in contraddittorio tra l'Azienda Usl ed il concessionario.
Al termine della concessione, con apposito verbale redatto con le modalità di cui sopra, la struttura dovrà essere restituita nelle condizioni in cui la stessa è stata consegnata e con le opere di adattamento eseguite, salvo il normale deperimento d'uso. Nel caso in cui, al termine del periodo contrattuale, l'Azienda Usl non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal
contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura volta all'individuazione del nuovo gestore e, comunque, per un periodo di almeno 180 giorni naturali e consecutivi.
Art.7 Canone annuo
Il concessionario corrisponderà all'Azienda Usl il canone annuo definito nell'offerta economica. Questo sarà comprensivo del pagamento di tutti i consumi ed utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, tassa sui rifiuti solidi urbani) che rimangono a carico dell'Azienda Usl, salvo eventuali consumi eccedenti il normale funzionamento dell’attività.
Il suddetto canone (maggiorato dell'offerta di rialzo prodotta dall'aggiudicatario) si intende fisso ed invariabile per il primo anno di vigenza contrattuale. A partire dal secondo anno il canone sarà annualmente maggiorato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art.8 Pagamento del canone
Il canone annuo dovuto, così come risultante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario della gara, potrà essere frazionato in rate trimestrali. Ciascuna rata verrà corrisposta, anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese di inizio trimestre, mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Azienda Usl di Parma.
Art.9 Oneri a carico del concessionario
Autorizzazioni e licenze
Il concessionario dovrà attivarsi per il rilascio, a propria cura e spese e nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi, salvo casi di forza maggiore non dipendenti comunque da volontà od omissioni dello stesso, delle autorizzazioni, licenze, e nulla osta necessari, con il vincolo espresso dell'esercizio presso l'Ospedale di Borgotaro, per cui, alla cessazione del rapporto, le licenze stesse verranno restituite all'autorità competente al rilascio.
1. Adempimenti formali ed autorizzativi in corso di contratto
Il concessionario dovrà provvedere, durante lo svolgimento del servizio, ad ogni adempimento formale richiesto da qualsiasi disposizione di legge o dalle competenti autorità comunali sanitarie.
Custodia del locale e delle attrezzature
Il concessionario è tenuto a custodire il locale allestito per la gestione del servizio e a mantenere funzionanti le attrezzature e gli arredi con la massima cura e diligenza. In ogni caso il concessionario rimarrà unico ed esclusivo responsabile della custodia e della conservazione degli arredi e delle attrezzature ubicati nel locale per sottrazioni, furti e danneggiamenti di ogni genere. Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica strutturale al locale senza la preventiva autorizzazione scritta dall'Azienda Usl.
α) Manutenzione attrezzature
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature andrà effettuata a cura e spese del concessionario.
• Manutenzione del locale
La manutenzione ordinaria del locale andrà effettuata a cura e spese del concessionario previa comunicazione scritta all'Azienda Usl (che dovrà autorizzarli espressamente prima dell’esecuzione), la quale si sostituirà al concessionario qualora questi non vi provvedesse tempestivamente, addebitando alla stessa le relative spese.
1. Modifiche strutturali
Il concessionario si impegna a non apportare alcuna modifica strutturale al locale senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda Usl. Qualora, previa autorizzazione scritta, venissero eseguiti lavori di adattamento o abbellimento nel locale/spazio dedicato all’esercizio dell’attività, le opere eseguite saranno, al termine del rapporto, acquisite al patrimonio dell'Azienda Usl senza che il gestore possa vantare diritti di sorta. Il gestore sarà in ogni caso responsabile dei danni subiti dall'Azienda Usl a causa dei predetti lavori.
• Pulizia, ordine ed igiene
La pulizia interna del locale/spazio riservato per l'attività in concessione è a carico del concessionario. In particolare dovrà essere mantenuto il quotidiano ordine delle riviste e dovrà essere particolarmente curato l'allestimento delle stesse negli appositi spazi, distinti per aree tematiche. I rifiuti dovranno essere portati ai punti di conferimento previsti utilizzando attrezzature igienicamente a norma. Nel servizio sono compresi quotidianamente il completo riassetto e la pulizia sia del locale che delle apparecchiature, atti a garantire il totale rispetto delle norme di igiene, oltre che la pulizia delle aree attigue al locale di vendita. In particolare, per le aree attigue, è richiesta la pulizia settimanale dei portoni di accesso, la pulizia giorni alterni delle scale compreso corrimano e barriera in vetro, l'asciugatura della porzione di pavimento antistante i due portoni all'occorrenza ed in particolare in presenza di acqua/fango causati da pioggia/neve, la manutenzione delle due fioriere antistanti il portone d'accesso. E' fatta salva la possibilità di modificare tale periodicità in corso d'opera, da concordarsi con la Direzione distrettuale. Il concessionario inoltre dovrà curare la disinfestazione semestrale del locale e sarà tenuto ad osservare tutte le disposizioni di ordine regolamentare organizzativo igienico-sanitario previste dalle vigenti disposizioni di legge.
• Normativa vigente
Il concessionario si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza e igiene.
Art.10 Sopralluogo per la predisposizione dell'offerta
L'offerente è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso l'Ospedale di Borgo Val di Taro. Il concessionario, a seguito del sopralluogo effettuato e del progetto tecnico redatto, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura del locale destinato al servizio e di essere informato di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere in funzione del locale per ottenere le autorizzazioni o nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del locale stesso. Del sopralluogo verrà redatto verbale scritto, che dovrà essere inserita tra la documentazione amministrativa di gara.
Art.11 Personale addetto al servizio. Rapporti della ditta con dipendenti e terzi
Il concessionario si impegna ad operare con proprio personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità ed i limiti previsti dagli accordi e contratti nazionali di lavoro e di settore. Il concessionario si impegna ad applicare ai suoi dipendenti addetti al servizio di cui al presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. Il personale dovrà essere in numero tale da assicurare un sollecito e buon funzionamento del servizio. Tutto il personale dovrà risultare idoneo e competente nell'espletamento del servizio ed esibire il cartellino di riconoscimento con fotografia. Il concessionario si impegna a fornire a tutto il personale decorosi indumenti di lavoro per l'espletamento del servizio. Il concessionario deve altresì rendersi garante del comportamento dei dipendenti assumendosi per intero la responsabilità del loro operato per eventuali danni diretti o indiretti arrecati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio. L'azienda Usl si riserva di esigere l'immediata sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, risulti non idoneo. L'Azienda Usl è, e resterà, estranea da ogni rapporto del concessionario con i propri dipendenti, con i fornitori e, comunque, con i terzi.
Art.12 Distribuzione giornali e riviste
I generi di cui è consentita la vendita sono tutti quelli inerenti l'attività di rivendita di giornali e riviste, quotidiani, settimanali ecc, nonché libri in edizione economica o collane o pubblicazioni periodiche, gadget e schede telefoniche. Il prezzo di vendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica non potrà subire variazioni da parte del concessionario. I prodotti posti in vendita
dovranno essere decorosi e confacenti al luogo, e l'attività di vendita degli stessi non dovrà recare disturbo alla quiete ed al regolare espletamento dell'attività ospedaliera. Inoltre dovrà essere garantita parità di trattamento alle diverse testate e dovrà essere osservato il divieto assoluto di commercializzazione di tutte le riviste e/o pubblicazioni per le quali è previsto che la vendita a minori sia vietata per legge. E' richiesta inoltre la distribuzione delle riviste e giornali presso le unità operative dell'Ospedale nel rispetto delle regole e degli orari di accesso ai singoli reparti senza intralciare il normale svolgimento dell'attività all'interno degli stessi. Per la distribuzione l'aggiudicatario dovrà dotarsi di apposito carrello dotato di ruote antitraccia e antirumore, di dimensioni adeguate per un facile passaggio negli spazi ospedalieri, di materiale antiurto o dotato di spigoli paracolpi. Il concessionario si impegna a garantire l'apertura tutti i giorni dell'anno, ad eccezione di quelli in cui non è prevista l'uscita dei giornali, nella fascia oraria dalle 9,00 alle 18. L'attività deve essere svolta nel modo seguente: dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 attività di vendita presso il locale a piano terra, dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 18 attività di vendita ambulante presso i reparti ospedalieri ed i servizi. Tali orari potranno subire modifiche in accordo con la Direzione Sanitaria. Inoltre dovranno essere consegnati, tutti i giorni, entro le ore 8, i quotidiani che saranno richiesti dalla Direzione distrettuale.
Art.13 Predisposizione del locale, fornitura arredi ed attrezzature
La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire alle condizioni economiche indicate nel bando, gli impianti e gli arredi così come progettati nel pieno rispetto di tutte le condizioni del presente contratto, nel periodo di tempo che avrà indicato in offerta, valutandolo in numero di giorni naturali e consecutivi che comunque non dovrà superare i 90 gg. decorrenti dalla data di ricevimento a mezzo raccomandata AR della comunicazione di aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria, nell'ipotesi l'importo complessivo di aggiudicazione fosse superiore a 20.000,00 €, è tenuta ad effettuare, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, un deposito cauzionale, pari al 10% dell'importo totale del contratto, a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte, con le forme e modalità di cui all'art.113 del D. Lgs 163/2006.
Art.14 Penalità. Risoluzione anticipata
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole del presente contratto ne produrrà la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza necessità di avvisi o messa in mora, oltre il risarcimento del danno e/o l'applicazione di eventuali penali. In questo caso l'Azienda Usl, in base al verbale degli incaricati al controllo, redatto in contradditorio tra le parti (incaricati al controllo e concessionario) potrà disporre, in luogo della prevista risoluzione del contratto, il pagamento di penali varianti, a seconda della gravità dell'inadempienza, da € 250,00 (duecentocinquanta/OO) a € 5.000,00 (cinquemila/00), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa. Particolarmente gravi sono ritenute a titolo esemplificativo, le inadempienze relative a:
✓ mancanza del certificato sanitario, nei casi in cui questo sia previsto dalla legge;
✓ tenuta ed efficienza, pulizia ed igiene degli ambienti con particolare riguardo ai pavimenti, alla conservazione dei prodotti, alle vetrate interne ed esterne, al bancone di servizio;
✓ presenza di oggetti, di qualsivoglia natura, estranei al servizio;
✓ mancato svolgimento del servizio se non preventivamente autorizzato dall’Azienda USL;
✓ mancato rimborso all'attuale concessionario, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dei costi dell'attuale struttura non ancora ammortizzata.
Le comunicazioni di addebito relative alle penali saranno trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di risoluzione di diritto, l'Azienda Usl ha fin d'ora la facoltà di rientrare nel possesso dei locali entro 20 giorni naturali e consecutivi. Entro lo stesso termine il concessionario dovrà liberare, senza possibilità alcuna di opposizione, a propria cura e spese i locali da arredi, attrezzature e beni di consumo.
Art.15 Controlli sulla gestione
Verranno effettuati controlli sulle attività oggetto della presente concessione. Le figure aziendali deputate al controllo hanno ampio diritto di accesso ai locali dedicati al servizio.
Art.16 Divieto di cessione
Sono assolutamente vietati il subappalto e la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di concessione, anche per effetto di cessione o affitto d'azienda, sotto pena di risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 del codice civile.
Art.17 Coperture assicurative
Il titolare della concessione è tenuto , prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare le seguenti polizze assicurative:
− RCT per danni che dovesse arrecare a cose e a persone, a qualsiasi titolo presenti nella struttura, per un massimale unico di almeno € 1.000.000,00 (compresi i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda Usl ed i dipendenti o collaboratori dell'Azienda stessa presenti nei locali in cui viene prestato il servizio)
− infortuni, morte e malattia subiti dal titolare della concessione durante lo svolgimento dell'attività di cui alla presente lettera, presso i locali dell'Azienda Usl od “in itinere” per i seguenti massimali annui: almeno € 100.000,00 in caso di morte, € 1.000,00 per ogni punto di invalidità, € 10.000,00 per rimborso spese mediche ed € 100,00 di diaria giornaliera in caso di ricovero o day hospital (per un minimo di almeno 20 giorni).
Le predette polizze dovranno avere scadenza al termine del periodo di validità contrattuale per la gestione del servizio.
Art.18 Recesso unilaterale e decadenze
L'Azienda Usl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi l'ipotesi di cessione o affitto da parte del concessionario, dell'Azienda o del ramo di azienda relativo alle prestazioni cui lo stesso è obbligato ai sensi del presente capitolato. In ogni caso, qualora durante il corso del rapporto l'Autorità competente non ritenga di confermare la licenza d'esercizio ovvero provveda al ritiro di essa, per qualsiasi ragione, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto. Parimenti, l'azienda Usl ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso di fallimento, di stato di morosità e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario. Al termine della concessione o in ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, nulla potrà essere preteso dal concessionario per la perdita dell'avviamento o ad altro titolo.
Art.19 Stipula del contratto
La stipulazione del contratto fra l’aggiudicatario e l’Azienda USL avverrà in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante sottoscrizione della lettera di aggiudicazione. Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, inclusa l'eventuale registrazione, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Il contratto sarà registrato in caso d'uso.
Art.19 Divieti
Nel locale non potranno essere installati cartelloni pubblicitari ad esclusione di quelli riguardanti l'attività del gestore ed eventuali attività correlate ad attività istituzionali dell'Azienda Usl. Nel locale è vietata l'installazione di video giochi e apparecchi similari e la somministrazione di bevande alcoliche.
Art.21 Norme di rinvio
Per quanto non diversamente previsto nel presente capitolato e dalle clausole tutte riportate nei
documenti di gara, trovano applicazione le leggi vigenti in materia e le disposizioni del codice civile.
Art.22 Foro competente
Per tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto è competente il foro di Parma
Art.23- Clausola finale
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati trasmessi a questa Azienda USL verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.
Il Direttore del Servizio Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx