REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DELL’ORGANISMO DI ISPEZIONE X. XXXXXXXX SRL
(TIPO C)
Accettazione del regolamento
Ragione sociale azienda richiedente
Data
Timbro e Firma
Rev. | DATA | VARIAZIONI | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
6 | 01/06/2020 | Revisione paragrafo 6 | Direttore tecnico OdI | Amministratore unico |
5 | 10/04/2018 | Revisione a seguito rilievi Accredia: PAR 2,4 | Direttore tecnico OdI | Amministratore unico |
4 | 18/09/2017 | Revisione per allineamento a DM 93/17 | Direttore tecnico OdI | Amministratore unico |
3 | 17/09/2014 | Revisione par.6 comma 3 | Direttore tecnico OdI | Amministratore unico |
2 | 09/14 | Revisione a seguito esame Accredia | Direttore tecnico OdI | Amministratore unico |
1 | 11/13 | Prima edizione | Direttore tecnico OdI | Amministratore unico |
Indice
ARTICOLO 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
ARTICOLO 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI 5
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITà DELLE PARTI 5
ARTICOLO 5 – MODALITà DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHEPERIODICHE 7
ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE 10
ARTICOLO 7 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 10
ARTICOLO 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE 11
ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI 11
ARTICOLO 10 – RECLAMI, RICORSI ED EVENTUALE CONTENZIOSO 11
ARTICOLO 11 – UTILIZZO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE 13
ARTICOLO 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 13
ARTICOLO 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento è relativo alle attività di ispezione svolte dall’azienda X. Xxxxxxxx Srl (di seguito Barbagli), quale Organismo d’ispezione di tipo C in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il Regolamento si applica nello specifico alla attività di verificazione periodica di cui al DECRETO 21 aprile 2017 , n. 93 “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”.
Il presente Regolamento definisce i rapporti tra l'ODI e i soggetti che si avvalgono del servizio di ispezione oggetto del presente regolamento, definendo gli obblighi e le responsabilità delle parti e le modalità di erogazione del servizio.
Il Regolamento rappresenta parte integrante dei contratti di servizio inerenti l’attività in oggetto. Esso viene allegato a ciascun contratto e viene richiesta la firma del Committente per accettazione. Il Regolamento viene pubblicato e reso disponibile per il download sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nell’apposita sezione dedicata alle attività di verifica periodica, così avviene anche per le successive edizioni. Ogni nuova edizione del regolamento sostituisce la precedente.
Per tutti i contratti attivi al momento della pubblicazione di una nuova edizione del Regolamento, essa viene trasmessa ai riferimenti di ciascun committente.
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
ODI Barbagli: è l'Organismo di ispezione costituito all'interno dell’azienda X. Xxxxxxxx Srl per l’esecuzione
delle attività in oggetto in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 17020.
Organismo d’ispezione di tipo C: organismo d’ispezione che fornisce servizi d’ispezione e che rispetta i criteri dell’Appendice A3 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
Cliente (o Committente): persona fisica o giuridica che ha la proprietà del dispositivo o il soggetto che ha ricevuto dal Cliente il mandato di eseguire gli interventi di verificazione periodica sui propri dispositivi.
Unioncamere: è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio.
Organismo nazionale di Accreditamento (ACCREDIA): è l’unico organismo che in uno Stato membro è
autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n°765/2008. Dispositivo di conversione: è il dispositivo che costituisce una sotto unità installata su un contatore del gas al fine di convertire automaticamente la quantità di volume misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base; i dispositivi di conversione sono di tipo 1 se i sensori di temperatura e
pressione sono parti integranti del dispositivo; di tipo 2 se i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili senza che sia necessario modificare le atre parti del dispositivo.
Dispositivi di conversione del volume di tipo MID: dispositivi costruiti in accordo alla Direttiva 2014/32/UE (MID).
Verificazione periodica dei dispositivi di conversione: il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione-, anche di tipo elettronico
Norma armonizzata: una norma cosi come definita all’articolo 2, comma 1, lettera c) , del regolamento
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
Raccomandazione OIML: una raccomandazione internazionale adottata dall’Organizzazione internazionale
di metrologia legale
Sigilli: i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l’integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all’Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all’esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all’articolo 18 ed anteriormente.
Libretto metrologico: il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le
informazioni previste nell’allegato V del Decreto 93/2017
Ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio o di una installazione, o di una loro progettazione e determinazione delle sua conformità ai requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.
Sistema di Ispezione: regole, procedure e modello gestionale per eseguire un’ispezione.
Schema di Ispezione: sistema di ispezione a cui si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure.
Rapporto d’ispezione: relazione emessa dall’Organismo di ispezione, sulla base del verbale di verifica ispettiva/lista di riscontro e dei rapporti di prova emessi dai laboratori qualificati, in cui si dà risposta puntuale ai quesiti posti dal Richiedente l’ispezione in sede di contratto.
Check list: parte integrante del rapporto di ispezione, definisce, in ottemperanza DM 93/2017, tutte i controlli da eseguire in sede di verifica periodica.
Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
Servizio: risultato di almeno una attività necessariamente effettuata all’interfaccia tra il fornitore ed il
cliente che è generalmente intangibile
Imparzialità: presenza di obiettività.
Ricorso, appello: richiesta indirizzata dal fornitore dell’elemento da sottoporre ad ispezione per la riconsiderazione , da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell’oggetto.
Reclamo: espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alla attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.
ARTICOLO 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttiva MID: Measuring Instrument Directive 2014/32/UE - Direttiva 2004/22/CE
Decreto 21 aprile 2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
D.L. 2 febbraio 2007, n. 22, cosi come modificato dal Dgs 19 maggio 2016, n. 84 Attuazione della direttiva 2014/32/UE
UNI EN 12405-1/A1 - Misuratori di gas - Dispositivi di conversione.
UNI CEI EN 17020 recante i requisiti per il funzionamento degli organismi di ispezione.
UNI EN ISO 12213-1-2-3 Gas naturale - Calcolo del fattore di compressione.
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l’ODI e il Cliente. Il Regolamento può essere integrato da prescrizioni aggiuntive che devono essere specificatamente inserite nel contratto.
Obblighi e responsabilità dell’ODI Barbagli
L’ODI Barbagli si impegna ad eseguire le ispezioni sui convertitori di volume gas in ottemperanza alla norma
UNI 17020, ed al Decreto 93/2017.
In particolare si impegna al rispetto dei requisiti di imparzialità ed indipendenza previsti dalla norma UNI 17020, mettendo in atto meccanismi e processi atti ad assicurare l’adeguata separazione tra le attività di ispezione in qualità di ODI e le altre attività gestite dall’azienda.
L’ODI si impegna ad effettuare la verificazione periodica entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Committente, ottemperando a tutti gli obblighi di comunicazione previsti.
L’ODI si impegna a far rispettare al proprio personale tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia
sanitaria e di sicurezza nel corso del servizio di ispezione.
Limitazione di responsabilità dell’ODI Barbagli
L’ODI si impegna ad esercitare la dovuta cura e competenza nell’esecuzione dei propri servizi e accetta
responsabilità solo in caso di provata negligenza.
L’ODI non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Committente relativamente a reclami/ricorsi per perdite, danni o spese, qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di trenta giorni a far data dalla prestazione dello specifico servizio, che dà origine al reclamo.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nell’eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativi ai prodotti ispezionati da parte del committente l’ispezione, questi faranno riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti nella materia specifica. Il cliente è garante, nei confronti dei consumatori, della rispondenza dei propri prodotti a norme, procedure aziendali, capitolati di riferimento e specifiche disposizioni di Legge. Barbagli pertanto non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse da terze parti relativamente all’oggetto di ispezione.
Obblighi e responsabilità del committente
Il Cliente è tenuto a richiedere una verificazione periodica entro il termine di scadenza rispetto alla precedente, secondo le periodicità di legge, o entro dieci giorni da eventuali altri interventi sul dispositivo che abbiano comportato la rimozione di etichette o di altro sigillo, anche di tipo elettronico.
Il Committente si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell’ODI che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso in cui gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale. L’ODI non ha inoltre responsabilità in merito alle scelte tecniche adottate dal Cliente. Il servizio di ispezione da parte dell’ODI non esime, il Committente dagli obblighi di legge relativi alla fornitura dei servizi di cui il Committente stesso è responsabile nei confronti dell’utente finale.
Il Committente si impegna ad assicurare l’accesso del personale dell’ODI ai dispositivi oggetto del servizio di ispezione, alla documentazione tecnica e al proprio sistema informativo (se necessario) nel rispetto delle condizioni di sicurezza, ad offrire loro piena collaborazione ed a mettere a loro disposizione tutto quanto necessario per lo svolgimento dell’ispezione. Inoltre deve essere consentito l’accesso ad eventuali altri
componenti del gruppo di ispezione, quali ad esempio ispettori in addestramento, auditor, ispettori dell’ organismo di accreditamento ACCREDIA, pena la sospensione dell’attività ispettiva.
Il Committente deve garantire il rispetto delle tempistiche concordate con l’ODI per il servizio di ispezione e previste dalla normativa di riferimento. L’ODI si riserva la facoltà di interrompere i rapporti contrattuali qualora le scadenze delle tempistiche non vengano rispettate.
Il Cliente si impegna a garantire il corretto funzionamento del dispositivo di conversione conservando la documentazione a corredo dello strumento e il libretto metrologico (obbligatorio per dispositivi tipo MID). Il Cliente si impegna, inoltre, a mantenere integro il contrassegno apposto dall’ODI in sede di verificazione periodica nonché ogni altro marchio o sigillo o elemento di protezione e a curare l’integrità dei sigilli provvisori in caso di riparazione.
Allo scopo di consentire all’ODI di rispettare le leggi applicabili in materia sanitaria e di sicurezza, il Cliente è tenuto a informare l’ODI circa i rischi conosciuti e/o potenziali cui il personale ispettivo potrebbe incorrere durante il servizio di ispezione.
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHEPERIODICHE
5.1 Generalità
Le richieste di offerta per l’attività ispettiva possono essere presentate, dal Richiedente, a Barbagli per iscritto (attraverso vari canali: lettera, fax o e-mail).
L’offerta di Barbagli, emessa dopo l’analisi dei dati forniti, specificherà gli aspetti tecnici, economici ed organizzativi inerenti le attività richieste e ha come allegato il presente Regolamento.
Questo documento, in caso di accettazione dell’offerta, dovrà essere inviato a Barbagli firmato per accettazione, assieme al contratto di servizio.
A seguito della definizione del contratto, Barbagli provvede a pianificare le ispezioni richieste e a comunicare al Committente le relative tempistiche di esecuzione.
L’ODI sfrutta le migliori tecnologie disponibili e l’esperienza maturata da Barbagli nella gestione dei servizi
al contatore per garantire la massima accuratezza delle ispezioni.
Ciascuna verifica periodica sarà eseguita dal personale interno dell’ODI, formato su tutti gli aspetti normativi necessari ad eseguire le ispezioni.
Ogni rapporto di ispezione viene esaminato e approvato dal Responsabile Tecnico o dal Sostituto del Responsabile Tecnico.
5.2 Pianificazione della attività
Barbagli prenderà accordi con il cliente per programmare l’ispezione entro i termini previsti dal DM 93/2017 (art. 4). Si ricorda che tale decreto prescrive che il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione deve richiedere la verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 10 giorni dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
A tal fine precisiamo che le richieste dovranno pervenire entro 45 giorni dal termine previsto dal DM 93/17
per consentire a Barbagli la corretta pianificazione dell’attività.
L’ODI concorda l’appuntamento con il cliente finale, qualora necessario.
5.3 Strumenti campione utilizzati
Gli strumenti campione utilizzati dall'organismo per eseguire la verificazione periodica sono muniti di certificato di taratura rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio e rispettano i requisiti previsti nell’allegato III -scheda E- del Decreto 93/17, per la grandezza ed il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare. Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non sono affetti da un errore superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l’incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione. Gli strumenti utilizzati per la misurazione delle grandezze pressione e temperatura sono sottoposti alla certificazione con frequenza biennale mentre quelli per la misurazione della grandezza umidità ogni 3 anni. Nel caso in cui per la misurazione della pressione è utilizzato un banco manometrico del tipo «a pesi diretti» o «a pistone cilindro» detto banco viene certificato ogni 3 anni. Riportiamo la tabella contenente i riferimenti dal Decreto 93/17 – allegato III scheda E
Grandezza misurata | Errore massimo tollerato nel controllo (emt) | Errore massimo dello strumento campione | Incertezza massima (U) dello strumento campione |
Temperatura (eT) | ± 0,5 °C | 1/3 dell’emt | 1/3 dell’emt |
Pressione (ep) | ± 0,5% | 1/3 dell’emt | 1/3 dell’emt |
Umidità relativa (U%) | ±5% | ±5% |
5.4 Effettuazione della attività di verificazione periodica dei dispositivi di conversione del volume
Barbagli esegue la verificazione periodica secondo procedure documentate che soddisfano i requisiti del DM 93/17. Le procedure da seguire nella verificazione periodica sono definite nella piena ottemperanza delle prescrizioni normative e sono rivolte ad accertare il rispetto di tutti gli specifici requisiti imposti.
L‘attività esclude qualsiasi operazione che comporti lo smontaggio di componenti e la rimozione di sigilli,
con eccezione di quelli a protezione delle sonde di pressione e temperatura.
In sede di verifica vengono eseguiti i controlli previsti dalla procedura di verificazione, tra i quali possiamo elencare:
- controlli visivi atti a verificare la presenza degli appositi sigilli o di altri elementi di protezione previsti e dei sigilli di riparazione (se il dispositivo è stato soggetto a manutenzione).
- rilevazione dei parametri di temperatura, pressione e umidità con gli strumenti campione per verificare che il dispositivo di conversione sia installato ed utilizzati in modo e nelle condizioni rispettando le indicazioni del fabbricante
- lo svolgimento della prova metrologica nel corso della quale i valori di pressione e di temperatura rilevati dagli strumenti campione utilizzati sono confrontati con i valori di pressione e temperatura visualizzati sul display del convertitore di volume ed il fattore di conversione C indicato sul display del convertitore di volume è confrontato con il fattore di conversione C di riferimento rilevato tramite foglio di calcolo/software di calcolo validato .
- prova degli allarmi e altre prove eventualmente previste
L’evidenza di tutte le verifiche sopra elencate è riportata in apposita check list, parte integrante del rapporto di ispezione, (in accordo all’allegato III scheda E del Decreto 93/17).
5.5 Esito positivo della verificazione periodica
I criteri per la definizione dell’esito della verificazione sono quelli prescritti nell’allegato III scheda E del
Decreto 93/17 e recepiti nella procedura operativa dell’ODI Barbagli.
In caso di verificazione periodica con esito positivo, l’ODI appone l’apposito contrassegno di legge di cui all’allegato VI, punto 1 del DM 93/2017 e ripristina gli eventuali sigilli rimossi. I sigilli vengono applicati sul dispositivo secondo le indicazioni del fabbricante del dispositivo stesso in sede di installazione e messa in servizio. I contrassegni utilizzati sono quelli previsti dalla legge.
Nel caso di dispositivi di tipo MID, qualora i suddetti contrassegni non possono essere applicati sui
dispositivi, gli stessi verranno apposti dall’ODI sul libretto metrologico di cui è dotato lo strumento.
In occasione della verificazione periodica contemplata dal presente regolamento, l’organismo riporta nel
libretto metrologico l’annotazione delle informazioni previste all’allegato V del Decreto 93/17.
5.6 Esito negativo della verificazione periodica
L’esito negativo e’ attestato dal contrassegno di cui al punto 2 dell’allegato VI del DM 93/2017. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, questo e’ apposto sul libretto metrologico.
Le non conformità sono identificate nella check list, parte integrante del rapporto di ispezione.
ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE
Sulla base degli esiti delle attività effettuate in accordo alle procedure precedentemente descritte, Barbagli emette il rapporto di ispezione che contiene gli elementi prescritti dal DM 93/2017.
il Rapporto di Ispezione viene inoltrato al committente in formato PDF unitamente al libretto metrologico debitamente compilato in ogni sua parte, entro i termini contrattuali. Ogni Rapporto di Ispezione è univocamente identificato. Il rapporto comprende l’identificazione dell’organismo di ispezione BARBAGLI, l’identificazione della data di ispezione, l’identificazione dell’elemento sottoposto ad ispezione i risultati dell’ispezione e la della persona che ha eseguito l’attività di ispezione, l’identificazione dei componenti del dispositivo di conversione, i dati del Contatore associato, strumenti campione utilizzati.
Il Rapporto di Ispezione viene verificato ed approvato dal Responsabile Tecnico (o dal Sostituto del Responsabile Tecnico) prima dell’invio al cliente dello stesso (secondo i termini contrattuali) e comunque non oltre i 10 dieci giorni dall’effettuazione dell’ispezione. I rapporti di ispezione sono identificati mediante una nomenclatura con numerazione univoca sequenziale.
Trasmissione delle verificazioni eseguite a Unioncamere
L’ODI invia telematicamente entro 10 giorni lavorativi dalla verificazione alla camera di commercio competente e a Unioncamere, utilizzando il portale TELEMACO.
ARTICOLO 7 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Barbagli conserva la documentazione relativa alle verifiche ispettive per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni, come da prescrizioni normative.
ARTICOLO 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE
In contratto stipulato tra l’ODI Barbagli ed il Committente definisce le condizioni economiche per l’effettuazione delle attività di ispezione oggetto del presente regolamento. Il cliente è tenuto a corrispondere Barbagli i compensi indicati nella offerta sottoscritta secondo le modalità di pagamento in esso presenti.
ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Tutto il personale dell’ODI Barbagli impiegato direttamente o indirettamente nelle attività ispettive è tenuta al segreto professionale e sottoscrive un impegno di riservatezza.
Tutti i dati e le notizie relativi alle aziende presso cui si svolge l’attività ispettiva, di cui l’ODI viene a conoscenza durante l’attività oggetto del presente Regolamento, inclusa la tutela dei diritti di proprietà del Cliente, vengono trattate in maniera strettamente riservata, ad eccezione di quando eventualmente diversamente prescritto da:
- dati o informazioni la cui comunicazione sia prescritta da Xxxxx e Regolamenti (vedi art. 13 del DM 93/2017 “obbligo di registrazione e comunicazione”), disposizioni degli organi di accreditamento (Accredia), di Camere di Commercio e di Unioncamere;
- dati o informazioni già noti a terzi o precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità di Barbagli.
Ad eccezione dei suddetti casi, l’ODI non divulga informazioni senza il consenso scritto del Cliente. L’ODI dichiara inoltre di operare in piena conformità alle prescrizioni del D.Lgs n°196 del 30 giugno 2003 e s.m.i (Codice della privacy).
Tutte le registrazioni delle ispezioni sono opportunamente protette presso l’archivio dell’ODI in modo da garantirne la conservazione e impedirne l’accesso a persone non autorizzate. Infatti, l’accesso e la consultazione dei documenti relativi al servizio di ispezione sono riservati solo al personale dell’ODI.
ARTICOLO 10 – RECLAMI, RICORSI ED EVENTUALE CONTENZIOSO
10.1 Reclami
Il Committente può avanzare un reclamo entro il termine di 10 giorni dalla data di esecuzione dell’ispezione, utilizzando il modulo disponibile nell’apposita sezione del sito xxx.xxxxxxxx.xx. Il reclamo potrà essere inviato, utilizzando i riferimenti contenuti nell’apposito modulo. L’ODI Barbagli provvederà ad una prima risposta di presa in carico del reclamo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento.
Barbagli, si impegna ad effettuare tutte le verifiche del caso ed al termine del processo di gestione del reclamo, a informare il reclamante del relativo esito e della avvenuta attuazione di tutte le azioni di propria competenza.
I reclami saranno analizzati da persone tecnicamente competenti all’interno dell’ODI; l’analisi sarà
supervisionata dal Responsabile tecnico o dal suo sostituto.
In ogni caso nell’esame del reclamo non saranno coinvolti soggetti che hanno preso parte all’ispezione
oggetto di reclamo.
Nell’ipotesi che il reclamo risulti fondato l’ODI comunica per scritto, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento dalla notifica, la causa riconosciuta e l’esito delle azioni intraprese a garanzia della loro attuazione. Se il reclamo risultasse infondato l’ODI comunica entro lo stesso termine per iscritto le ragioni dell’infondatezza.
La registrazioni relative a tutti i reclami sono archiviate e viene tenuto un apposito registro dei reclami .
10.2 Ricorsi
L’organizzazione che abbia conseguito il Rapporto di Ispezione può presentare ricorso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del rapporto stesso, contro il contenuto o dello stesso, esponendo le ragioni del proprio dissenso per iscritto tramite raccomandata A.R., da indirizzarsi al Rappresentante Legale di Barbagli Il ricorso dovrà contenere i dati di riferimento del Cliente, l’oggetto del ricorso, le motivazioni che hanno portato a ricorrere, eventuali allegati a sostegno delle motivazioni citate, la firma del ricorrente.
L’assenza di uno o più degli elementi citati sopra e il mancato rispetto dei termini di presentazione comporta l’inammissibilità del ricorso.
Barbagli invia una conferma di ricevuta del ricorso entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.
I ricorsi sono analizzati da una apposita Commissione, composta dal Legale rappresentante di Barbagli e da un soggetto interno ed uno esterno (in ogni caso non coinvolti nella attività di ispezione oggetto dello specifico ricorso), scelti di volta in volta in funzione della tipologia del ricorso. I nominativi di tali soggetti sono comunicati al ricorrente
La Commissione dovrà trattare il ricorso entro 15 giorni dalla data di ricevimento del ricorso e potrà disporre tutti gli accertamenti del caso, eventualmente sentendo il ricorrente.
La decisione relativa al ricorso viene comunicata per iscritto da Barbagli alla organizzazione ricorrente entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso.
Le indagini e le decisioni di ricorsi non danno luogo ad alcuna azione discriminatoria verso il ricorrente. Le spese relative al ricorso sono a carico del ricorrente, salvo il caso di accoglimento.
10.3 Contenziosi
Per qualsivoglia contestazione afferente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, il Foro esclusivo è quello di Firenze.
ARTICOLO 11 – UTILIZZO DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE
Il Cliente, dopo la verificazione, ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Rapporto di Ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché tale utilizzo non induca in errore il destinatario sull’effettiva finalità del rapporto stesso.
Il Cliente non può duplicare il Rapporto di Ispezione se non in forma integrale, in caso contrario necessita di espressa. approvazione da parte dell’ODI. Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni del rapporto, purché senza distorsioni della struttura del documento che deve essere mantenuto uniforme e leggibile.
Il Cliente, nel caso in cui intendesse utilizzare o fare riferimento al Rapporto di Ispezione con modalità diverse da quanto sopra esposto, deve contattare l’ODI per riceverne lo specifico benestare.
Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento, ogni utilizzo abusivo del Rapporto di Ispezione operato dal Cliente o da terzi, dà diritto a Barbagli di intraprendere, nell’ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.
ARTICOLO 12 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Nel caso di modifiche al presente Regolamento, anche a seguito di modifiche dei requisiti normativi di riferimento, Barbagli comunicherà tempestivamente per iscritto al Committente la natura delle modifiche stesse e la data di entrata in vigore, nell’ambito del rapporto contrattuale in essere, compreso il tempo necessario per apportare gli eventuali conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare.
La mancata accettazione delle modifiche da parte del Committente, è causa di risoluzione del contratto .