sara assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
XXXX Xxxxxxx e professione
Modello: 1-12ALA Edizione: 01/2022
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
⚫ DIP – Documento Informativo Precontrattuale
⚫ DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
⚫ Condizioni di Assicurazione
Modello: SINF12ALA Edizione: 01/2022
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Polizza Spese Legali
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: XXXX Xxxxxxx e professione
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale;
✓ le spese peritali;
✓ le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato;
✓ le spese di giustizia nel processo penale;
✓ le spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
✓ le spese arbitrali;
✓ le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
🗶 gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere);
🗶 le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
🗶 le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
🗶 le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
🗶 le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Ci sono limiti di copertura?
! Le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale, sono indennizzate nel rispetto di quanto previsto dal Tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali.
! Le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un organismo privato sono indennizzate nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico.
!
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse,si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute a medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Questa polizza assicura le spese stragiudiziali e giudiziali per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale.
Dove vale la copertura? L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili: ⚫ negli Stati dell’Unione Europea nonché, per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale; ⚫ nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx negli altri casi. |
Che obblighi ho? Stipula del contratto In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono: ⚫ fornire tutte le informazioni relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile; ⚫ comunicare per iscritto alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Esecuzione del contratto Durante l'esecuzione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società: ⚫ la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; ⚫ ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità, nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le Rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.). Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C. Sinistri In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. |
Quando e come devo pagare? Pagamento del premio Il premio deve essere pagato all'atto della stipula della polizza all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Il premio di Polizza è annuale; è però consentito il frazionamento in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. Mezzi di pagamento Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricordo ai seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari; b) ordini di bonifico; c) denaro contante entro i limiti previsti dalla vigente normativa; d) SDD (addebiti diretti SEPA) e mezzi di pagamento elettronici, ove disponibili presso l'Agenzia. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del Pagamento. Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il contratto è annuale e può prevedere il tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 secondo comma C.C:. |
Come posso disdire la polizza? La polizza può essere disdettata mediante lettera raccomandata da inviare a Sara Assicurazioni SpA xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx, almeno 30 giorni prima della scadenza. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. |
Assicurazione Tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: Xxxx Xxxxxxx e Professione
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/2022 ultima versione disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Sara Assicurazioni S.p.A. Sede e Direzione Generale: Xxx Xx, 00 00000 Xxxx; tel. 06/0000000; Sito Internet: xxx.xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001. |
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2021 ⚫ Patrimonio netto: euro 733.875.720,10 ⚫ Capitale sociale : euro 54.675.000 ⚫ Totale delle riserve patrimoniali: euro 679.200.720,10 Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx) ⚫ Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 287.213.350,24 ⚫ Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 129.246.007,61 ⚫ Fondi Propri Ammissibili: euro 908.023.036,23 ⚫ Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 316,1% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? TUTELA LEGALE SPESE LEGALI E PERITALI IMPRESA |
Le garanzia, concerne: ⚫ l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato; ⚫ la difesa per resistere ad azioni e pretese per Xxxxx extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato; ⚫ la difesa dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'Oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva; ⚫ l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista, trasportato; ⚫ la difesa dell'Assicurato da imputazione per Delitti dolosi, subordinatamente alla Derubricazione del titolo da Reato doloso a colposo, ovvero in caso di Assoluzione con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la Sentenza sia passata in giudicato. La garanzia viene prestata anche a favore dei Soci, degli Amministratori, dei familiari del Titolare collaboranti nell'Impresa, dei dipendenti dell'Impresa stessa regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - semprechè i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Impresa assicurata. La garanzia è altresì operante: ⚫ per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza, in cui viene esercitata l'attività; ⚫ per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, semprechè i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in polizza; ⚫ per controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Impresa assicurata. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il contraente. |
Quali coperture posso aggiungere pagando un premio aggiuntivo? In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie e clausole. Garanzie Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste oggetto dell’assicurazione vengono prestate agli assicurati per: la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Xxxx. 589 – 590 Codice Penale); l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00. Le presenti prestazioni operano in parziale deroga delle esclusioni in materia amministrativa. A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l’ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose. 3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di: ● Responsabile dei lavori ● Coordinatore per la progettazione ● Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ● Legali Rappresentanti ● Dirigenti ● Preposti ● Medico Competente ● Responsabili dei Servizi di Prevenzione ● Lavoratori Dipendenti. Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009. 3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare. 3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell’ambiente. 3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di: ● Titolare al trattamento dei dati; ● Responsabili e gli Incaricati del trattamento. Prestazioni garantite: Le garanzie valgono anche per: ● la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all’Art. 2.2. – Esclusioni lett. c); ● la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi; ● la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. 3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute: - dall’Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01 e succ. modifiche o integrazioni; - dai soggetti di cui all’Art. 5 del D.Lgs. 231/01 e succ. modifiche o integrazioni, anche se non dipendenti dell’Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. Spese di resistenza La prestazione opera a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile: - non sia operativa nel merito in quanto la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura perché espressamente esclusa dalla copertura, o per danno di importo inferiore rispetto alle franchigie previste in polizza; - non sia operativa perché non vi sia alcuna responsabilità dell’Assicurato; - non vi sia copertura assicurativa di Responsabilità xxxxxx. Xx caso di esaurimento del massimale messo a disposizione dall’assicuratore di Responsabilità civile la prestazione opera per le spese successive. Controversie con i fornitori In estensione a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell’ambito dell’Attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per: a) Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi; b) Controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove venga svolta l’xxxxxxxx. Xx presente garanzia viene prestata con il limite di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente. |
Opposizioni a sanzioni amministrative La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico od opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille). Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi. A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme sulle esclusioni in materia amministrativa. Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, senza recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, con recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, senza recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, con recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (10 casi l'anno, solo stragiudiziale) La garanzia è prestata al Contraente per sostenere fino a n° 10 (dieci) vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà esclusivamente in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell’accordo direttamente o tramite professionisti da essa direttamente scelti. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia. La presente garanzia viene prestata con il limite di 10 (dieci) casi insorti in ciascun anno assicurativo ed opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. |
Clausole Riforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97 La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati. A parziale deroga sulle norme in merito all’insorgenza del caso assicurativo il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme in merito alle esclusioni in materia finanziaria Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento. Fermo restando l’obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l’Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, XXXX rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. Ai fini dell’insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento delle condizioni di assicurazione. La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga delle esclusioni previste nelle norme di assicurazione del prodotto base. Extra massimale In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per sinistro indicato in polizza. Postuma In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati durante il periodo di validità della polizza e che vengano denunciati alla Società entro il termine di anni 1 dalla cessazione del contratto. Qualora l’Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la Società alla Compagnia presso la quale era assicurato. Retroattività In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato. La presente condizione aggiuntiva non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. |
TUTELA LEGALE SPESE LEGALI E PERITALI PROFESSIONI (ESCLUSE PROFESSIONI MEDICHE) |
La garanzia concerne: ⚫ l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato; ⚫ la difesa per resistere ad azioni e pretese per Xxxxx extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato; ⚫ la difesa dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'Oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva; ⚫ l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista, trasportato; ⚫ la difesa dell'Assicurato da imputazione per Delitti dolosi, subordinatamente alla Derubricazione del titolo da Reato doloso a colposo, ovvero in caso di Assoluzione con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la Sentenza sia passata in giudicato. La garanzia viene prestata anche a favore degli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato, dei familiari collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - semprechè i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza -per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Impresa assicurata. La garanzia è altresì operante: ⚫ per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza ove l'Assicurato esercita la propria attività; ⚫ per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, semprechè i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza; ⚫ per controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali coperture posso aggiungere pagando un premio aggiuntivo? In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie e clausole. GARANZIE Pacchetto sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste oggetto dell’assicurazione vengono prestate agli assicurati per: -la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; -la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale); -l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00. Le presenti prestazioni operano in parziale deroga delle esclusioni in materia amministrativa. A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l’ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose. 3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di: ● Responsabile dei lavori ● Coordinatore per la progettazione ● Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ● Legali Rappresentanti ● Dirigenti ● Preposti ● Medico Competente ● Responsabili dei Servizi di Prevenzione ● Lavoratori Dipendenti. Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009. 3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare. 3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell’ambiente. 3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di: ● Titolare al trattamento dei dati; ● Responsabili e gli Incaricati del trattamento. Prestazioni garantite: Le garanzie valgono anche per: ● la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all’Art. 2.2. – Esclusioni lett. c); ● la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi; ● la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. |
3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute: - dall’Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01 e succ. modifiche o integrazioni; - dai soggetti di cui all’Art. 5 del D.Lgs. 231/01 e succ. modifiche o integrazioni, anche se non dipendenti dell’Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. Prestazioni garantite: Le garanzie valgono anche per: ● la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all’Art. 2.2. – Esclusioni lett. c); ● la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi; ● la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. Spese di resistenza La prestazione opera a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile: - non sia operativa nel merito in quanto la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura perché espressamente esclusa dalla copertura, o per danno di importo inferiore rispetto alle franchigie previste in polizza; - non sia operativa perché non vi sia alcuna responsabilità dell’Assicurato; - non vi sia copertura assicurativa di Responsabilità xxxxxx. Xx caso di esaurimento del massimale messo a disposizione dall’assicuratore di Responsabilità civile la prestazione opera per le spese successive. Controversie con i fornitori In estensione a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell’ambito dell’Attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per: a) Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi; b) Controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove venga svolta l’xxxxxxxx. Xx presente garanzia viene prestata con il limite di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente. Opposizioni a sanzioni amministrative La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico od opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille). Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi. A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme sulle esclusioni in materia amministrativa. Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, senza recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Xxxxxxxxxx. Xx presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, con recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, senza recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. |
Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, con recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (10 casi l'anno, solo stragiudiziale) La garanzia è prestata al Contraente per sostenere fino a n° 10 (dieci) vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà esclusivamente in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell’accordo direttamente o tramite professionisti da essa direttamente scelti. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia. La presente garanzia viene prestata con il limite di 10 (dieci) casi insorti in ciascun anno assicurativo ed opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. Clausole Riforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97 La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati. A parziale deroga sulle norme in merito all’insorgenza del caso assicurativo il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme in merito alle esclusioni in materia finanziaria Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento. Fermo restando l’obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l’Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, XXXX rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. Ai fini dell’insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento delle condizioni di assicurazione. La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga delle esclusioni previste nelle norme di assicurazione del prodotto base. Extra massimale In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per sinistro indicato in polizza. Postuma In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati durante il periodo di validità della polizza e che vengano denunciati alla Società entro il termine di anni 1 dalla cessazione del contratto. Qualora l’Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la Società alla Compagnia presso la quale era assicurato. Retroattività In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato. La presente condizione aggiuntiva non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. |
TUTELA LEGALE SPESE LEGALI E PERITALI PROFESSIONE MEDICA |
La garanzia, nei limiti del massimale previsto in polizza, concerne: ⚫ l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato; ⚫ la difesa per resistere ad azioni e pretese per Xxxxx extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato; ⚫ la difesa dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'Oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva; ⚫ l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista, trasportato; ⚫ la difesa dell'Assicurato da imputazione per Delitti dolosi, subordinatamente alla Derubricazione del titolo da Reato doloso a colposo, ovvero in caso di Assoluzione con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la Sentenza sia passata in giudicato. La garanzia viene prestata anche a favore degli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato, dei familiari collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola -semprechè i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza -per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Impresa assicurata. La garanzia è altresì operante: ⚫ per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza ove l'Assicurato esercita la propria attività; ⚫ per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, semprechè i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza; ⚫ per controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali coperture posso aggiungere pagando un premio aggiuntivo? In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie e clausole. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx sicurezza. Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste oggetto dell’assicurazione vengono prestate agli assicurati per: la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale); l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00. Le presenti prestazioni operano in parziale deroga delle esclusioni in materia amministrativa. A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l’ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose. 3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di: ● Responsabile dei lavori ● Coordinatore per la progettazione ● Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ● Legali Rappresentanti ● Dirigenti ● Preposti ● Medico Competente ● Responsabili dei Servizi di Prevenzione ● Lavoratori Dipendenti. Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009. 3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare. 3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell’ambiente. 3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di: ● Titolare al trattamento dei dati; ● Responsabili e gli Incaricati del trattamento. Prestazioni garantite: Le garanzie valgono anche per: ● la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all’Art. 2.2. – Esclusioni lett. c); ● la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi; ● la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile. |
3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari. Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute: - dall’Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01 e succ. modifiche o integrazioni; - dai soggetti di cui all’Art. 5 del D.Lgs. 231/01 e succ. modifiche o integrazioni, anche se non dipendenti dell’Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. Spese di resistenza La prestazione opera a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile: - non sia operativa nel merito in quanto la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura perché espressamente esclusa dalla copertura, o per danno di importo inferiore rispetto alle franchigie previste in polizza; - non sia operativa perché non vi sia alcuna responsabilità dell’Assicurato; - non vi sia copertura assicurativa di Responsabilità xxxxxx. Xx caso di esaurimento del massimale messo a disposizione dall’assicuratore di Responsabilità civile la prestazione opera per le spese successive. Controversie con i fornitori In estensione a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell’ambito dell’Attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per: a) Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi; b) Controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove venga svolta l’xxxxxxxx. Xx presente garanzia viene prestata con il limite di € 5.000 per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente. Opposizioni a sanzioni amministrative La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico od opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi. A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme sulle esclusioni in materia amministrativa. Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, senza recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, con recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, senza recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti) relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, con recupero crediti) Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. Vertenze contrattuali con i clienti (10 casi l'anno, solo stragiudiziale) La garanzia è prestata al Contraente per sostenere fino a n° 10 (dieci) vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà esclusivamente in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell’accordo direttamente o tramite professionisti da essa direttamente scelti. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia. La presente garanzia viene prestata con il limite di 10 (dieci) casi insorti in ciascun anno assicurativo ed opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. |
Clausole Riforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97 La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati. A parziale deroga sulle norme in merito all’insorgenza del caso assicurativo il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme in merito alle esclusioni in materia finanziaria. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento. Fermo restando l’obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l’Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, XXXX rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. Ai fini dell’insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento delle condizioni di assicurazione. La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga delle esclusioni previste nelle norme di assicurazione del prodotto base. Extra massimale In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per sinistro indicato in polizza. Postuma In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati durante il periodo di validità della polizza e che vengano denunciati alla Società entro il termine di anni 1 dalla cessazione del contratto. Qualora l’Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la Società alla Compagnia presso la quale era assicurato. La presente condizione aggiuntiva non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. Retroattività In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza. Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato. La presente condizione aggiuntiva non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione. |
Che cosa NON è assicurato?
La garanzia non è operante per le controversie relative a:
a. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato e/o cedute in subappalto;
b. rapporti di natura contrattuale non relativi a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato o dall'Impresa assicurata;
c. fatti derivanti dalla circolazione di veicoli non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse, nonchè di aeromobili;
d. rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
x. xxxxxx, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
f. rapporti tra professionisti associati, familiari collaboranti e l'Assicurato;
g. danni da inquinamento dell'ambiente
In relazione alle sole spese legali e peritali impresa la garanzia non è operante per le controversie relative a:
⚫ rapporti tra Soci, familiari, collaboranti nell'Impresa, Amministratori e l'Impresa assicurata, nonchè a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie.
In relazione alle sole spese legali e peritali professione e professione medica la garanzia non è operante per le controversie relative a:
⚫ rapporti tra professionisti associati, familiari collaboranti e l'Assicurato;
⚫ fatti di qualsiasi genere, se il professionista non è iscritto all'Albo ove prescritto.
In relazione alle sole spese legali e peritali professione medica la garanzia non è operante per le controversie relative a:
⚫ casi di esercizio abusivo della professione.
In relazione alle sole spese legali e peritali della garanzia Spese di resistenza la prestazione non opera nei seguenti casi:
- quando l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento non avendo interesse avendo già liquidato il danno al terzo o per violazione del patto di gestione lite;
- sia decorso il termine prescrizionale nei confronti dell’assicuratore di Responsabilità civile ;
- per le spese relative all’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità civile. L’operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione opera in deroga al paragrafo “Coesistenza con l’assicurazione di Responsabilità Civile”.
Ci sono limiti di copertura? TUTELA LEGALE SPESE LEGALI E PERITALI IMPRESA |
PER LE CONTROVERSIE NASCENTI DA PRETESE INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PROPRIE O DI CONTROPARTE, RELATIVAMENTE A FORNITURE DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONATE O RICEVUTE DALL'IMPRESA ASSICURATA LA GARANZIA OPERA PER LIMITI DI VALORE IN CONTESTAZIONE NON INFERIORE AD € 520 E NON SUPERIORE AD € 52.000. |
TUTELA LEGALE SPESE LEGALI E PERITALI PROFESSIONI (INCLUSE PROFESSIONI MEDICHE) |
PER LE CONTROVERSIE NASCENTI DA PRETESE INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PROPRIE O DI CONTROPARTE, RELATIVAMENTE A FORNITURE DI BENI O PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMISSIONATE O RICEVUTE DALL' ASSICURATO LA GARANZIA OPERA PER LIMITI DI VALORE IN CONTESTAZIONE NON INFERIORE AD € 259 E NON SUPERIORE AD €52.000. PACCHETTO SICUREZZA L’OPPOSIZIONE O IMPUGNAZIONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LE SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PECUNIARIE E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI IMPORTO DETERMINATO IN MISURA NON INFERIORE A € 250,00. CONTROVERSIE CON I FORNITORI LA PRESENTE GARANZIA VIENE PRESTATA CON IL LIMITE DI € 5.000 (CINQUEMILA) PER SINISTRO E VALE ESCLUSIVAMENTE A FAVORE DEL CONTRAENTE. OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE NEI CASI DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, LA GARANZIA VALE ALLORCHÉ LA SOMMA INGIUNTA, PER LA SOLA VIOLAZIONE, SIA PARI O SUPERIORE A € 1.000,00. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Unitamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Una volta presentata la denuncia di Xxxxxxxx, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C. | |
Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. | ||
Gestione da parte di altre imprese: tale fattispecie non è prevista. | ||
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonchè la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 C.C.). | |
Obblighi dell'impresa | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l'Indennità e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello di ultimo adeguamento, Massimale, valori in lite, Indennità assicurate e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Il premio è comprensivo di imposta. | |
Rimborso | Qualora sia esercitata la facoltà di recesso a seguito di sinistro la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Le garanzie sono operanti per i sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione, e precisamente: ⚫ dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali; ⚫ trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. | |
Sospensione | Se il contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx; La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. | |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A chi vuole avere una copertura di tutela legale per la propria attività professionale e d'impresa. |
Quali costi devo sostenere? |
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 55,71. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami - Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 00.00000000 - pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.Xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx . (Legge 9/8/2013, n.98) |
Negoziazione assistita | Procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria della controversia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di conflitto di interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni dandone comunicazione motivata all'Assicurato. |
L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta: | |
a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà delle spese alla procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato; | |
b) adire l'autorità giudiziaria; | |
c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa. | |
Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO |
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione auto
Impresa e professioni
Condizioni di Assicurazione
Modello 12ALA edizione 01/2022
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx “Contratti semplici e chiari” del 06/02/2018
INDICE
1. GLOSSARIO pag 3 di 14
2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE pag 6 di 14
3 – GARANZIA TUTELA LEGALE pag 8 di 14
● Che cosa posso assicurare
● Contro quali danni posso assicurarmi
● Come e con quali condizioni operative mi assicuro
GLOSSARIO
Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla Multa, pena pecuniaria prevista per i delitti. Arbitrato: istituto giuridico con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto e affidano tale incarico ad uno o più soggetti terzi (c.d. Arbitri). Esso può essere:
● rituale: è unicamente quello disciplinato dal Codice di Procedura Civile in forme vincolate e predeterminate; con esso gli Arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la loro decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza del Giudice;
● irrituale: quando gli Arbitri, su mandato delle parti, dirimono senza particolare formalità un rapporto controverso emettendo una decisione che le stesse parti si sono precedentemente impegnate a considerare propria sia formalmente che sostanzialmente.
Archiviazione: istituto giuridico che consente al Pubblico Ministero (P.M.) di non esercitare l'azione penale. Più precisamente, quest'ultimo può richiedere l'emissione del Decreto di Archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza giudiziale: attività di patrocinio svolta da un legale che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre la vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. Assoluzione: provvedimento che il Giudice penale pronuncia o in fase di istruttoria o in seguito a dibattimento e che determina il Proscioglimento dell'imputato dal Reato di cui è accusato.
Codice del consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli atti giudiziari -contributo unificato istituito dall'articolo 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.
Controparte: la parte avversaria in una controversia.
Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o alla violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto conseguente a Fatto Illecito. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, rientrano ella categoria di danno extracontrattuale il danno subito dal derubato, il danno subito a causa di violazioni di specifiche normegiuridiche, il danno subito dal soggetto truffato, il danno morale subito dal diffamato etc.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso: è doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, ovvero oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Derubricazione del Reato: qualificazione giuridica del Reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).
Diritto Amministrativo: complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione (P.A.) per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.
Diritti reali: sono i diritti che hanno per oggetto una cosa: esempio la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'usucapione, l'abitazione, le servitù es. di passaggio), il pegno, l'ipoteca, ect.. Con questa definizione si include anche il possesso.
Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
D.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica.
Esecutorietà provvisoria: concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza emessa a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per impugnarla.
Esecuzione o espropriazione forzata: si intraprende quando si è in possesso di un valido titolo esecutivo (a titolo esemplificativo: assegno o cambiale protestati, decreto ingiuntivo, Sentenza definitiva); preceduta dalla Notifica dell'atto di precetto, prende avvio con il pignoramento mobiliare, immobiliare ovvero presso terzi.
Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti al di fuori delle sedi giurisdizionali).
Fascicolo Informativo : l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di Assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.
Fatto Illecito: qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
Foro competente : sede dell'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Indicizzazione (indice Istat): indice dei prezzi al consumo, ovvero misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di uno specifico paniere di beni e servizi. Il paniere ha come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio (FOI: famiglie di operai e impiegati). Il FOI quindi è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in
meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il Massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente Premio vengono aumentati o ridotti in proporzione.
Indennizzo: somma eventualmente dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Insorgenza del caso assicurativo e/o del Sinistro: coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e più precisamente:
● in ambito penale: esso è individuabile nel giorno in cui è stato commesso il Reato. Si ricava dall'informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima.
● in ambito extracontrattuale: esso è individuabile nel giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.
● negli altri casi (carenza 90 giorni) è ravvisabile nel momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo.
Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni Sinistro.
Mediazione obbligatoria X.Xxx. n. 28 del 4 marzo 2010 : la Mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione Stragiudiziale. La Mediazione diviene condizione di procedibilità per le seguenti materie:
● condominio;
● diritti reali;
● divisione;
● successioni ereditarie;
● patti di famiglia;
● locazione;
● comodato;
● affitto di azienda;
● risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
● risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
● risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Medico: colui che esercita la professione medica; presupposti per l’esercizio di tale attività sono la laurea in medicina/chirurgia e l'abilitazione alla professione medica.
Mezzi di prova : qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la verità di un'affermazione o di un fatto (ad es. testimonianza, documento ecc..).
Multa: vedi Ammenda.
Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.
Oblazione: pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere il Reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'Ammenda. Organismo di Mediazione: le procedure di Mediazione possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti a un apposito Registro presso il Ministero della giustizia. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Operatore Sanitario: colui che ha conseguito il diploma universitario di ostetricia ovvero in scienze infermieristiche o titolo equiparato riconosciuto in Italia, diplomi universitari di terapista della riabilitazione, tecnico in tecnologie e biotecnologie mediche, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, logopedista, dietologo, corsi in scienze motorie (ossia coloro che non effettuano operazioni chirurgiche, diagnosi o prognosi, ma che svolgono attività di supporto per queste attività).
Patteggiamento -Applicazione della pena su richiesta delle Parti : è un rito processuale speciale che si caratterizza per il raggiungimento di un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero (P.M.) circa l'entità della pena da irrogare. Ha carattere premiale, stante lo sconto di pena per l'imputato fino al limite di un terzo.
Periodo assicurativo - Annualità assicurativa : in caso di Polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 (ventiquattro) della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 (ventiquattro) della data di effetto della Polizza e termina alle 24 (ventiquattro) del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
Polizza: il documento contrattuale che prova l'Assicurazione e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e Condizioni Particolari di Polizza.
Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.
Prescrizione: istituto giuridico con cui l'ordinamento realizza l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge.
Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo -doloso -preterintenzionale) del Reato ascritto.
Processo Civile: è lo strumento giuridico che l'ordinamento mette a disposizione dei consociati per dirimere le controversie aventi ad oggetto diritti di natura privata. E' regolato dai principi del diritto processuale civile, contenuti per gran parte nel Codice di Procedura Civile.
Proscioglimento: indica, nel diritto processuale penale, la dichiarazione di non doversi procedere oppure la sentenza di Assoluzione nei confronti dell'imputato.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, Multa; per contravvenzioni: arresto, Xxxxxxx). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine
contrattuale.
Recupero di somme: il diritto dell'Assicuratore di richiedere le somme anticipate per la risoluzione della lite. Spettano invece all'Assicurato il risarcimento e le somme a titolo di capitale ed interessi.
Regolazione del Premio: forma di conguaglio del Premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. E' applicabile quando il Premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto.
Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rescissione: istituto giuridico che fa venire meno gli effetti del contratto. In particolare, attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo ovvero in stato di bisogno, di svincolarsi dallo stesso quando dette condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra le prestazioni contrattuali pattuite.Riconvenzionale: è la domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, può contrapporre a quelladell'attore, ossia al soggetto promotore della causa, per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.
Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo regionale, Consiglio di Stato, ect..
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Risoluzione: è un istituto giuridico che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come “atto” bensì come “rapporto”: si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal Codice Civile. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità della prestazione.
Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. Le sanzioni amministrative si distinguono in:
a) sanzioni amministrative ”pecuniarie” che prevedono il versamento di una somma di denaro;
b) sanzioni amministrative “ non pecuniarie ” che prevedono forme di ”retribuzione” diverse dal versamento di una somma di denaro (es. interdizione o sospensione di un'attività, il sequestro, la confisca, etc…).
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): è il provvedimento giudiziario ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili e pertanto nessun giudice può nuovamente pronunciarsi sullo stesso.
Sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata la garanzia assicurativa.
Società: l'impresa assicuratrice Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Spa .
Spese di giustizia: spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile sono, invece, le spese della procedura che vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che, a conclusione del giudizio, la parte soccombente può essere condannata a rifondere.
Spese di resistenza: spese per resistere in giudizio per danni extracontrattuali.
Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Xxxxxxxxxxx è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese liquidate: spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese per l'intervento di un legale: quelle esposte nella parcella del patrocinatore; più precisamente sono gli onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del Tariffario forense con esclusione delle spese attinenti ad oneri fiscali (a titolo esemplificativo bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc. ).
Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti Tecnici di Parte).
Stragiudiziale: vedi Extragiudiziale.
Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Tariffario forense: regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia Civile, Amministrativa, Tributaria, Penale e Stragiudiziale.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Tutela Legale: l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 -Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Unico caso assicurativo : fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.
Valore in lite: è il valore dell'oggetto della richiesta di risarcimento. Comprende tutte le voci di danno dimostrabili attraverso prove. Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da parte di uno o più soggetti del rapporto, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
1.0. CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell’ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:
- è informato di accedere all’utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all’indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx oppure accedendo all’area personale del sito xxx.xxxx.xx. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell’indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all’indirizzoe mail sopra indicato.
Il contratto e si considera concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest’ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l’acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx.
In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l’esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla erestituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l’indirizzo dell’agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell’oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA , è onere del Contraente condividere con l’intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l’informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocato contattando al società, anche per il tramite dell’Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (XXX@xxxx.xx).
1.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) .
1.2. Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; in caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
1.3. Pagamento del Premio -Decorrenza dell'Assicurazione
I Premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art.1901 C.C.
Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.
I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx ,utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
1.4. Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.5. Aggravamento o diminuzione del Rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'Indennità nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.). Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).
1.6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute nella Sezione Cosa fare in caso di sinistro all'articolo Denuncia del sinistro. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
1.7. Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione a mezzo raccomandata. Il Recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il Recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.
1.8. Adeguamento automatico (Indicizzazione)
Se il Premio non è convenuto in base ad elementi di Rischio variabili, il Massimale, l’Indennità assicurata e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, Massimali, valori in lite, Indennità assicurata e il Premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. Sono soggetti al medesimo adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali. Qualora per effetto degli adeguamenti si dovessero registrare nell'indice variazioni in aumento superiori al 100% rispetto all'indice iniziale, è in facoltà di ciascunadelle parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso Xxxxxxxxx, valori in lite, Indennità assicurata e il Premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.
1.9. Regolazione del Premio
a) Determinazione del premio
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo ilpremio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
b) Premio anticipato
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo. L’ammontare dell’ elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
c) Accertamenti e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti
d) Sanzioni
1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:
- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);
- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
1.10. Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di Disdetta, inviata a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'Assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
1.11. Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al Contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
1.12. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.
1.13. - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato.
Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.
Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:
(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx, oppure
(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito xxx.xxxx.xx.
La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.
Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), il Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo ). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.
Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Xxxx Xxxxxxxxxxxxx SpA.
GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)
Che cosa posso assicurare
Oggetto dell'Assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Esse sono:
● le spese per l'intervento di un legale, sia in sede civile che penale, incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto del Tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
● le Spese peritali;
● le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli Organismi di Mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la Mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
● le spese di giustizia nel processo penale;
● le spese del legale di Controparte, in caso di Transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
● le spese arbitrali;
● le spese attinenti l'Esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
Contro quali danni posso assicurarmi
Le prestazioni formanti oggetto dell'Assicurazione sono fornite esclusivamente in conseguenza di un Fatto Illecito verificatosi nell'ambito dell'attività dichiarata in Polizza.
La garanzia concerne:
a) l'assistenza per il recupero dei Danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dell'Assicurato;
b) la difesa per resistere ad azioni e pretese per Xxxxx extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
c) la difesa penale dell'Assicurato, per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'Oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
d) l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista o trasportato;
e) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per Delitti dolosi, subordinatamente alla Derubricazione del titolo di Reato doloso a colposo, ovvero in caso di Assoluzione dal Reato con Sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del Reato pe qualsiasi causa. Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la Sentenza sia passata in giudicato. L'assicurazione viene prestata anche a favore degli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato, dei familiari collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività scolta per conto dell'Assicurato stesso.
La garanzia è altresì operante:
f) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in Polizza, in cui l'Assicurato esercita la propria attività;
g) per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza;
h) per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 259 e non superiore a € 52.000, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di Controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate o ricevute
dall'Assicurato.
Solo per la Professione Medica:
i) per l'esercizio dei diritti che l'Assicurato intenda far valere nella qualità di lavoratore dipendente da terzi, a parziale deroga di quanto previsto nella successiva sezione “Come e con quali condizioni mi assicuro”, lettera e) Per i pubblici dipendenti la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR).
GARANZIE AGGIUNTIVE
In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori garanzie che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e pagato il relativo premio.
1. Pacchetto sicurezza.
Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste oggetto dell’assicurazione vengono prestate agli assicurati per:
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (Xxxx. 589 – 590 Codice Penale);
c) l’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).
Le presenti prestazioni operano in parziale deroga delle esclusioni in materia amministrativa.
A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo in relazione alle prestazioni di cui al presente punto 3, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale; quanto sopra non opera per l’ipotesi di procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose.
3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:
● Responsabile dei lavori
● Coordinatore per la progettazione
● Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
● Legali Rappresentanti
● Dirigenti
● Preposti
● Medico Competente
● Responsabili dei Servizi di Prevenzione
● Lavoratori Dipendenti.
Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.
Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.
3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.
3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell’ambiente.
3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela della Privacy. Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:
● Titolare al trattamento dei dati;
● Responsabili e gli Incaricati del trattamento.
Prestazioni garantite:
Le garanzie valgono anche per:
● la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 e succ. modifiche o integrazioni nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. La presente garanzia opera in deroga all’Art. 2.2. – Esclusioni lett. c);
● la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
● la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile.
3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute:
- dall’Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01 e succ. modifiche o integrazioni;
- dai soggetti di cui all’Art. 5 del D.Lgs. 231/01 e succ. modifiche o integrazioni, anche se non dipendenti dell’Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.
La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
2.Spese di resistenza
La prestazione opera a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile:
- non sia operativa nel merito in quanto la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura perché espressamente esclusa dalla copertura, o per danno di importo inferiore rispetto alle franchigie previste in polizza;
- non sia operativa perché non vi sia alcuna responsabilità dell’Assicurato;
- non vi sia copertura assicurativa di Responsabilità civile.
In caso di esaurimento del massimale messo a disposizione dall’assicuratore di Responsabilità civile la prestazione opera per le spese successive.
3.Controversie con i fornitori
In estensione a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell’ambito dell’Attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per:
a) Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o servizi;
b) Controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili ove venga svolta l’attività.
La presente garanzia viene prestata con il limite di € 5.000 (cinquemila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.
4.Opposizioni a sanzioni amministrative
La presente garanzia vale nei confronti del Contraente che debba presentare ricorso gerarchico od opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza.
Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille).
Sono inoltre escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.
A parziale deroga delle norme sull’insorgenza del caso assicurativo, il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.
La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme sulle esclusioni in materia amministrativa.
5.Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, senza recupero crediti)
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti)
relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
6.Vertenze contrattuali con i clienti (2 casi l'anno, con recupero crediti)
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.).
XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 2 (due) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
7.Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, senza recupero crediti)
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti (escluso il recupero dei crediti)
relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
8.Vertenze contrattuali con i clienti (4 casi l'anno, con recupero crediti)
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.).
XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti autorizzando, se necessario, procedimento di ingiunzione o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. La presente condizione viene prestata con il limite di 4 (quattro) casi insorti in ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
9.Vertenze contrattuali con i clienti (10 casi l'anno, solo stragiudiziale)
La garanzia è prestata al Contraente per sostenere fino a n° 10 (dieci) vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). XXXX, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà esclusivamente in via stragiudiziale ogni azione intesa al raggiungimento dell’accordo direttamente o tramite professionisti da essadirettamente scelti. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.
La presente garanzia viene prestata con il limite di 10 (dieci) casi insorti in ciascun anno assicurativo ed opera per le vertenze che debbano essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera.
CLAUSOLE AGGIUNTIVE
In aggiunta alla garanzia base è possibile acquistare ulteriori clausole che saranno operative solo se indicate sul frontespizio di polizza e pagato il relativo premio.
1. Riforma fiscale e tributaria D.Lgs.472/97
La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.
Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento del ricorso o accertamento di colpa lieve degli assicurati.
A parziale deroga sulle norme in merito all’insorgenza del caso assicurativo il caso assicurativo si intende insorto con il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale.
La presente garanzia vale a parziale deroga delle norme in merito alle esclusioni in materia finanziaria
2. Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto
Sono garantite all'Ente Contraente le spese dovute dallo stesso come rimborso delle parcelle legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto in caso di definitivo proscioglimento.
Fermo restando l’obbligo per l'Ente di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui sia venuto a conoscenza del procedimento avviatosi a carico del Dipendente/Amministratore, il quale deve necessariamente informarne l’Ente di appartenenza nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità, XXXX rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.
Ai fini dell’insorgenza del caso assicurativo resta fermo il riferimento delle condizioni di assicurazione. La presente condizione aggiuntiva opera a parziale deroga delle esclusioni previste nelle norme di assicurazione del prodotto base.
3. Extra massimale
In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, le prestazioni assicurative vengono fornite entro e non oltre il limite di massimale per sinistro indicato in polizza.
4. Postuma
In deroga alle norme delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati durante il periodo di validità della polizza e che vengano denunciati alla Società entro il termine di anni 1 dalla cessazione del contratto.
Qualora l’Ente abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno/i successivo/i alla cessazione del contratto, il Contraente/Assicurato si impegnerà a denunciare i sinistri insorti precedentemente alla stipula del presente contratto con la Società alla Compagnia presso la quale era assicurato.
5. Retroattività
In deroga alle norme delle Condizioni di Assicurazione del prodotto, la garanzia opera retroattivamente per contestazioni penali colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno anteriormente alla data di effetto del contratto.
Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza di essere sottoposto ad indagine successivamente alla stipula della polizza.
Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei sinistri entro l’anno successivo alla cessazione del contratto, il Contraente si impegnerà a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.
La presente condizione aggiuntiva non opera in caso di contestazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione o derubricazione.
Come e con quali condizioni mi assicuro
Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
d) le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
e) le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
f) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Oltre che nei casi suindicati la garanzia non è operante per le controversie relative a:
a) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dell'Assicurato e/o cedute in subappalto;
b) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente articolo;
c) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria, non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente articolo, nonché di aeromobili;
d) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
e) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
f) rapporti tra professionisti associati, familiari collaboranti e l'Assicurato;
g) danni da inquinamento dell'ambiente;
h) fatti di qualsiasi genere, se il professionista non è iscritto all'albo ove prescritto. Solo per la Professione Medica:
i) casi di esercizio abusivo della professione.
Solo per la garanzia Spese di resistenza la copertura assicurativa non è operante:
a) quando l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma
non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento non avendo interesse avendo già liquidato il danno al terzo o per violazione del patto di gestione lite;
b) sia decorso il termine prescrizionale nei confronti dell’assicuratore di Responsabilità civile ;
c) per le spese relative all’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità civile.
L’operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro. La prestazione opera in deroga al paragrafo “Coesistenza con l’assicurazione di Responsabilità Civile”.
Assicurati
Per la garanzia Impresa
L'assicurazione viene prestata anche a favore dei Soci, degli Amministratori, dei familiari del Titolare collaboranti dell'Impresa, dei dipendenti dell'Impresa stessa regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Impresa assicurata.
Per la garanzia Professione
L'assicurazione viene prestata anche a favore degli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato, dei familiari collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso.
Per la garanzia Professione Medica
L'assicurazione viene prestata anche a favore dei familiari non esercenti la professione sanitaria ma collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in Polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente. Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto
domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più soggetti assicurati, e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
Estensione territoriale
L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
● negli Stati dell’Unione Europea nonché, per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di Responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
● nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx negli altri casi.
Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un'Assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla Polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..
Insorgenza del caso assicurativo
Le garanzie sono operanti per i Sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'Assicurazione come indicati all'art.
1.3 e precisamente:
● dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
● trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti
Garanzia | Scoperto in percentuale | Minimo scoperto o franchigia | Limite di indennizzo |
Tutela Legale | Non previsto | Per controversie contrattuali minimo scoperto per Impresa €520, massimo scoperto €52.000; minimo scoperto per Professione €259, massimo scoperto € 52.000 | Massimale indicato in polizza. |
PACCHETTO SICUREZZA L’opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a €250,00. | |||
CONTROVERSIE CON I FORNITORI La presente garanzia viene prestata con il limite di €5.000 (cinquemila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente. | |||
OPPOSIZIONI A SANZIONI AMMINISTRATIVE Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. |
Cosa fare in caso di sinistro
Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia di Xxxxxxxx di cui all'art. 1.6, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il Sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al Sinistro. Quando l'Assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di Xxxxxxxx può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente di cui alla legge 26/2/1977, n. 39 e successive modifiche.
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Gestione del sinistro – Scelta del legale
Al ricevimento della denuncia di Xxxxxxxx la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.
In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.
L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.
La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati. Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di Xxxxxxxx, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.
Una volta presentata la denuncia di Xxxxxxxx, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della controversia senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.
La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.
La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.
Divergenza di valutazioni sul Sinistro – Arbitrato
In caso di conflitto d'interessi o di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il Sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.
L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:
a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro che decida secondo equità scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
b) adire l'autorità giudiziaria;
c) intraprendere o proseguire la procedura legale a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.
Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il Massimale di Polizza. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.