Guida al learning agreement (per gli studenti)
Guida al learning agreement (per gli studenti)
Informazioni relative alla gestione burocratico‐amministrativa (timbri, firme, piattaforma, etc.) del learning agreement sono disponibili alla pagina Erasmus del sito di Dipartimento xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx
e sul sito di Ateneo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx‐allestero/partire‐con‐erasmus/prima‐ della‐partenza
Nel seguente documento vengono raccolte alcune informazioni utili allo studente nella predisposizione di un LA, ai fini dell’approvazione dello stesso da parte del Referente Xxxxxxx del proprio Corso di Xxxxxx.
1. Numero di crediti previsti dal learning agreement
Il numero totale di crediti che lo studente deve maturare durante il soggiorno è proporzionale ai mesi di durata del soggiorno, osservando la regola generale indicata sul bando: 20 crediti per soggiorni di 3 mesi, 30 crediti per soggiorni di 6 mesi, 60 crediti per soggiorni di 10 mesi (o più).
Per periodi diversi da quelli riportati sopra, considerare 5 Cfu per ogni mese di soggiorno. Esempio: 7 mesi: 35 Cfu; 9 mesi: 45 Cfu. Nell'effettuare il conteggio dei crediti necessari da maturare durante il soggiorno all'estero si deve considerare il totale dei crediti italiani degli esami ritenuti equivalenti (e non i crediti degli esami all’estero).
2. Identificazione degli esami equivalenti
Ogni esame estero dovrebbe, di norma, corrispondere ad un esame italiano ritenuto equivalente.
Ai fini dell’identificazione degli esami equivalenti è necessario considerare sia l’argomento che il numero di crediti.
Per quanto riguarda l’argomento, può essere utile guardare al settore scientifico‐disciplinare (es. esami di area giuridica, sociologica, politologica, etc.) oltre che allo specifico argomento trattato nel corso.
Gli esami italiani non dovrebbero eccedere più di un credito quelli esteri giudicati equivalenti. Qualora fosse impossibile trovare degli esami equivalenti con un simile numero di crediti, è opportuno segnalare e discutere la questione con il referente Erasmus del vostro corso di laurea.
In alternativa, è comunque possibile accorpare più esami esteri per ottenere il numero di crediti richiesti dall’esame italiano in questione.
3. Esami a scelta libera, esami fuori piano, laboratori e crediti per tesi
Alcuni corsi prevedono, da piano di studi, un certo numero di crediti da conseguire tramite insegnamenti a scelta libera: in tal caso, non è necessario trovare un esame corrispondente. Xxxxx che lo studente indichi "crediti a scelta", tenendo conto del fatto che i crediti liberi vengono riconosciuti a blocchi di 3 (es. un esame estero da 4 ECTS corrisponderà a 3 CFU liberi, un esame estero da 5 ECTS a 6 CFU etc.).
È sempre possibile per lo studente chiedere il riconoscimento dell’equivalenza con xxxxx non previsti dal proprio piano di studi: anche in questo caso, non è necessario trovare un esame corrispondente.
È possibile riconoscere i laboratori come esami equivalenti a quelli svolti all’estero.
È possibile farsi riconoscere (qualora ciò sia consentito in base al regolamento dell'Università ospite) dei crediti per ricerca tesi (fino a 5 punti per la prova finale delle triennali, fino a 20 punti per le tesi di laurea
delle magistrali) se parte del lavoro di ricerca è stato effettivamente svolto all'estero. Ciò può essere verificato tramite una breve relazione sulle attività svolte (ad esempio: testi letti, partecipazione a seminari, etc.) da consegnare al rientro al referente Xxxxxxx del Corso di Xxxxxx ed al relatore di tesi.
4. Prolungamenti, rientri anticipati, inadempienze
4.1. Prolungamenti del soggiorno
Gli studenti all’estero possono chiedere un prolungamento del soggiorno, a fronte dell’approvazione di un nuovo learning agreement che consideri 5 crediti aggiuntivi per ogni mese di soggiorno extra. Gli studenti devono però essere al corrente del fatto che non è sempre possibile ricevere un prolungamento della borsa di studio.
4.2. Rientri anticipati
Lo studente intenzionato a rientrare in Italia prima del periodo previsto dall’accordo, deve chiedere un’autorizzazione al coordinatore Xxxxxxx di Dipartimento (tramite lo sportello Erasmus: xxxxxxx.xxx@xxxxx.xx) motivando tale necessità Qualora lo studente abbia maturato i crediti previsti dal learning agreement, il rientro anticipato viene autorizzato anche se è possibile subire una decurtazione della borsa di studio in base ai mesi effettivamente svolti all’estero e attestati dal Certificate of Stay.
Qualora invece lo studente si configuri come inadempiente (vedi punto successivo), il rientro anticipato può non essere autorizzato dal coordinatore.
4.3. Studenti inadempienti
Gli studenti inadempienti sono quelli che non maturano i crediti necessari al soggiorno e definiti nel learning agreement.
L’Ateneo definisce una soglia di tolleranza del 70% rispetto ai crediti previsti dal bando. Va comunque valutata caso per caso la situazione dello studente e, nello specifico, se sussistono cause che esulano dalla sua responsabilità che gli hanno impedito di maturare i crediti richiesti.
Qualora lo studente non giustificasse in modo esaustivo la situazione venutasi a creare, è possibile, da parte del coordinatore, chiedere che lo studente venga sanzionato in base a quanto previsto dall’accordo di mobilità1.
1 “Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari Erasmus+ quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'Istituto di appartenenza e accettato dall'Agenzia Nazionale”