CONVENZIONE
UNIFGCLE - Prot. n. 0015801 - II/6 del 21/03/2022 - Delibera Senato Accademico n. 79/2022
CONVENZIONE
l’Università di Foggia, C.F. 94045260711, in persona del Rettore pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso l’Università di Foggia, in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 00/00,
X
L’Associazione di categoria e socio – culturale Centro Studi Investigativi, in breve C.S.I., C.F.92075180528 in persona del Presidente, sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, con sede in Radicondoli, Via Gazzei, 79, 53030
Premesso che
- Università ha, tra le finalità statutarie l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- C.S.I. ha tra le finalità statutarie assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio attestati di competenza da parte del proprio Polo Scientifico ed alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia Università che C.S.I. possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi.
Tutto ciò premesso
Università e C.S.I., di seguito denominate anche “le Parti”,
si impegnano
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza
convengono e stipulano quanto di seguito.
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 1 – Oggetto e finalità
La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione del Corso di perfezionamento in “Investigazioni private” della durata complessiva di 200 ore (40 di teoria, 8 di laboratorio, 8 di esercitazioni su casi pratici, 119 di studio individuale e 25 di prova finale). È destinato ai soggetti che intendono richiedere il rilascio della licenza prefettizia di Investigazione privata e di informazioni commerciali, al fine di ottenere la certificazione attestante la partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e in materia di informazioni commerciali, indispensabile per il conseguimento dell’autorizzazione, in ottemperanza all’obbligo formativo per diventare Investigatori privati previsto dal Decreto Ministeriale n. 269/2010 e s.m.i. all’allegato G, comma 1-2-4, lettera c.
La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per l’Università.
Art. 2 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, l’Università e la C.S.I. si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività di formazione, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
Le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico- scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Art. 3 – Coordinatore e comitato dei garanti
Per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, le Parti designano un comitato di garanti, con il compito di garantire la qualità del progetto formativo, composto dalla prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Coordinatore e presidente del comitato dei garanti, dalla prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx e dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx.
Il CSI individua, in qualità di delegati ai rapporti con l’Università, il responsabile della Formazione per
C.S.I, nonché Segretario Nazionale, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx e il Presidente, sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 4 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo condivisione delle iniziative, reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l’altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzione di quest’ultima.
Art. 5 – Durata ed eventuale rinnovo
La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e, comunque, per la sola intera durata del corso. Non è ammesso il rinnovo tacito.
Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sulle attività in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.
Art. 6 – Diritti di proprietà intellettuale
In considerazione dell’oggetto della presente Convenzione, gli aspetti connessi ad eventuali risultati ottenuti a seguito della attività oggetto della presente convenzione saranno disciplinati dal Regolamento Brevetti di Ateneo.
Art. 7 – Riservatezza
Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati, garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa comunitaria e statale.
Art. 8 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità
Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i.
e della legge 190/2012 e s.m.i.
L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal contraente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.
C.S.I. dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (inserito nel Piano Integrato 2017- 2019), adottati dall'Università di Foggia e consultabili nel sito web dell'Ateneo, rispettivamente, alla pagina normativa/regolamenti- generali’ e normativa/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali.
Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione della presente convenzione.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/000 (Xxxxxxx data protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR “la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.
Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Convenzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazionali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.
L’Università di Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.
Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trattamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.
I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile per l’esecuzione della
presente Convenzione in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento.
I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all’art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizzazione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.
Art. 10 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.
Art. 11 – Registrazione e spese
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986.
Art. 12 – Clausole di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme comunitarie e statali vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Lì,
PER L’UNIVERSITA’ DI FOGGIA IL RETTORE
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
PER C.S.I.
IL PRESIDENTE
Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxxx