trasformazione industriale - Campagna 2012.
Accordo Interprofessionale per le Patate destinate alla
trasformazione industriale - Campagna 2012.
Il giorno 29 ottobre 2012 nella sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra le Organizzazioni Comuni UNAPA e ITALPATATE da una parte e A.I.I.P.A., A.N.I.C.A.V., Fedagri e AGCI in rappresentanza delle industrie di trasformazione dall’altra, con l’assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo; considerando che nell’attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all’alimentazione umana, per consentire all’agricoltura e all’industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l’accordo interprofessionale si mantenga nella logica di una programmazione poliennale.
A tal fine si conviene:
1) il presente accordo interprofessionale rappresenta la seconda annualità del programma poliennale 2011/2013, coerente con il periodo transitorio previsto per le patate dall’articolo 43, lettera a) del regolamento del Consiglio n. 1182/07. Durante tale periodo le parti si propongono di valutare annualmente i quantitativi di patate da avviare alla trasformazione in funzione dei trend di mercato;
2) l’obiettivo per le patate da avviare alla trasformazione per la presente campagna è quantificato in 170.000 tonnellate;
3) nell’ottica di una valorizzazione del prodotto nazionale, le organizzazioni dei produttori di patate si impegnano a fornire alle aziende contraenti, che ne facciano richiesta, tutte le informazioni necessarie a sviluppare un piano di tracciabilità. I dettagli saranno specificati nei contratti fra le parti (allegato 3 art. 2).
Si conviene pertanto:
Formattato: Tipo di carattere: Grassetto
• che il presente accordo per la campagna 2012 è riferito alle patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all’industria. Le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l’industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;
• considerata la particolarità della coltura legata a fattori stagionali che non consentono una precisa determinazione dei quantitativi raccolti e al fine di soddisfare meglio eventuali esigenze delle industrie, l’obiettivo di trasformazione individuato può subire un incremento massimo del 10%.
1
Art. 1
La premessa e gli allegati (1,2,3,4,5 e 6) costituiscono parte integrante del presente accordo. Le associazioni industriali di categoria stipulano il presente accordo interprofessionale in nome e per conto delle aziende di trasformazione ad esse aderenti ed in nome e per conto di quelle aziende non aderenti che dovranno dare specifica delega scritta. Le Associazioni rappresentanti l’industria, compiute le opportune verifiche con le Organizzazioni comuni, si impegnano a presentare entro 30 giorni dalla chiusura dei contratti l’elenco delle industrie con le quali le
O.P. hanno stipulato i contratti medesimi.
Art. 2
Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le organizzazioni dei produttori riconosciute e le imprese acquirenti, contratti per la fornitura di patate destinate alla trasformazione per complessive tonnellate
170.000 di patate. La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 3). Tale modello potrà essere modificato per essere adeguato alla disciplina introdotta dall’articolo 62 del D.L. 1/2012 e s.m.i. I contratti dovranno essere stipulati entro il 10 novembre 2012.
Le Organizzazioni comuni e le Associazioni di categoria industriale provvederanno alla verifica della contrattazione entro il 25 novembre 2012.
Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell’obiettivo nazionale di trasformazione, le parti contraenti provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 30 novembre 2012 al fine di conoscere l’andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.
Le parti si incontreranno entro il 5 dicembre 2012 per valutare l’andamento della campagna, ed altresì si impegnano ad avviare la trattativa per l’Accordo 2013 entro la fine del mese di dicembre 2012.
Art. 3
Opzione 1
Tenuto conto dei costi di produzione e dell’andamento di mercato dei prodotti trasformati, le parti contraenti possono concordare il prezzo di cessione delle patate al momento della contrattazione, ad un livello uguale o superiore di un prezzo indicativo di 150,00 euro/tonn per la fascia A, 139,00 euro/tonn per la fascia B più eventuale opzione bonus e malus e 107,00 euro/tonn per la fascia B1. In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.
Opzione 2
Le parti prendono in considerazione l’andamento di mercato delle patate al momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale. In questo senso nei contratti si farà riferimento al prezzo indicativo (di cui all’opzione 1) rispetto al quale il prezzo di mercato può risultare superiore od inferiore. A seconda dell’andamento di mercato, per le fasce A, B e B1 si procederà come segue:
• se il prezzo di mercato è maggiore del prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si aggiungerà al prezzo indicativo;
• se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo indicativo, il 50% della differenza tra i due prezzi si diminuirà dal prezzo indicativo.
Tuttavia, considerato che il costo di produzione medio è di 120,00 euro/tonn, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende sotto tale limite il prezzo di cessione delle patate sarà calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo di produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la fascia A non potrà essere inferiore a 139,00 euro/tonn e per la fascia B a 131,50 euro/tonn.
Per la determinazione del prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato da una Commissione paritaria costituita tra le parti che si avvarrà della collaborazione dell’osservatorio nazionale delle patate, di cui all’art. 5, entro un periodo di tempo non superiore ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell’aumento del prezzo stesso.
Opzione 3
La concorrenza del Nord Europa si fa sentire pesantemente, in particolare negli ultimi anni, fornendo alla distribuzione prodotto finito, di buona qualità e prezzi pari a quelli di tre anni fa. Cosa che danneggia seriamente la filiera italiana, soprattutto in quanto questa è soggetta a continui aumenti nei costi di produzione (seme, energia, concimi, ecc.).
Le parti ravvisano la necessità di proseguire, nell’ambito della filiera il programma sperimentale triennale che ricerchi nuove forme di integrazione, tali da consentire il contenimento dei costi di produzione, entro valori competitivi con quelli della concorrenza del Nord Europa.
Pertanto i prezzi di riferimento di cui all’articolo 3 del presente Accordo, potranno subire modifiche concordate fra i contraenti ed indicate sui contratti, coerentemente con l’attività ed i mezzi investiti dall’industria di trasformazione, nella fase di produzione agricola.
Fascia C
Per il prodotto non adatto qualitativamente alle fasce precedenti, ma idoneo all’ottenimento di derivati ad uso alimentazione umana di cui alle norme di qualità della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in 28,00 euro/tonn. Il prodotto utilizzabile con la fascia C non può superare 20% dell’obiettivo di trasformazione nazionale.
Art. 4
I prezzi indicativi definiti all’art. 3 si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta. Le parti potranno convenire in contratto che la consegna all’industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell’industria.
I pagamenti saranno effettuati nei termini di cui all’articolo 62 del DL 1/2012 e s.m.i.
I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario e comunque ai sensi della vigente normativa nazionale.
Art. 5
Per consentire una corretta determinazione del prezzo da corrispondere ai produttori, in caso di applicazione dell’opzione 2 prevista all’articolo 3, viene conferito l’incarico all’Osservatorio nazionale delle patate, per la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.
Art. 6
Nell’ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna:
La parte acquirente si impegna a:
1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;
2) trasformare il prodotto di cui al punto 1;
3) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.
La parte agricola si impegna a:
1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 4, 5, 6, entro i termini pattuiti nel contratto.
Nell’ottica di rintracciabilità della filiera le Organizzazioni comuni, unitariamente, s’impegnano a verificare i contratti di coltivazione e periodicamente i quantitativi avviati alle industrie e le giacenze.
Art. 7
Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità (allegati 4, 5, 6). Il verificarsi di eventi eccezionali tali da non consentire la consegna o il ritiro del prodotto, dovranno essere comunicati, nel momento in cui questi vengono rilevati alla controparte, con il mezzo scritto più veloce. Le modalità ed i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.
Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l’acquirente non ritirasse il prodotto contrattato, o il venditore non consegnasse secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all’art. 11 i mancati ritiri o consegne.
Nel caso che il collegio arbitrale accertasse l’inadempienza dell’acquirente, oppure l’inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto <<in perdita>> o in
<<sostituzione>>. Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto. Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti. Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l’acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.
Art. 8
All’atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita. Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:
▪ per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;
▪ per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12 del giorno successivo.
In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l’esclusione di una variazione di percentuale dell’1% in più o in meno sulla quantità indicata nel documento di trasporto, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull’entità del peso, della tara e della sostanza secca. La parte venditrice deve comunicare entro 4 ore la mancata accettazione dei controlli.
Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti stesse, che farà testo per l’esito della controversia in atto e per l’accettazione o meno della merce. Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, entro tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all’ufficio del delegato nazionale RUCIP. Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.
Art. 9
Il pagamento del prodotto avviene in un’unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, effettuata su base settimanale e comunque non oltre i termini massimi indicati dal DM attuativo dell’articolo 62. Qualora l’acquirente non rispettasse i suddetti termini, per quanto riguarda gli interessi si applica la disciplina vigente attuativa dell’articolo 62 del DL 1/2012.
Il pagamento dell’interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto. In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.
Le imprese di trasformazione, che non rispettino tali impegni, saranno escluse dall’Accordo Interprofessionale nella campagna successiva.
Art. 10
Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione, i centri saranno gestiti dalle organizzazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da organizzazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all’interno degli stabilimenti
Art. 11
Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante l’esecuzione dei contratti, le parti, ferme restanti le vigenti disposizioni di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. In tal senso, entro 30 gg. dalla firma del presente accordo, verrà costituito il Collegio arbitrale che si attiverà dietro richiesta di una delle parti contraenti. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di comprovata capacità professionale, comprese nell’elenco disponibile presso le Organizzazioni comuni, l’A.I.I.P.A., l’A.N.I.C.A.V. e Fedagri. Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.
Art. 12
Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di euro 0,39 a tonnellata di patate, a titolo di assistenza contrattuale. Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle organizzazioni dei produttori con cui hanno stipulato contratti. La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all’art. 3.
Art. 13
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 le parti dichiarano di essere informate che i dati personali che la riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.
Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto.
Le parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.
I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:
• le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
• gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
• gli organi della Pubblica Amministrazione per l’espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
• le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
• i consulenti legali, tributari e finanziari delle parti.
Le parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs: n. 196/2003.
Art. 14
Il presente accordo è depositato a cura delle Organizzazioni comuni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché presso gli Assessorati all’agricoltura e all’industria delle regioni interessate. I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei venditori, entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all’agricoltura delle regioni interessate e presso le Associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui le industrie acquirenti aderiscono o a cui hanno dato delega per la firma. Inoltre, saranno inviati alle Organizzazioni comuni a cui aderisce l’OP venditrice.
Roma,
Organizzazione | Firma |
ALLEGATO 1
Elenco delle OP, aderenti all’accordo appartenenti all’UNAPA ed all’ITALPATATE:
1) AS.PRO.PAT. PIEMONTE (Alessandria);
2) A.L.PRO.PAT. (Milano);
3) PATADOR (Verona);
4) XX.XXX.XX. (Pordenone);
5) XXXX.XX. (Bologna);
6) A.M.P.P. (L’Aquila);
7) X.X.XX.X.X. (Xxxxxxx);
0) X.X.X.X. - (Xxxxxxx);
9) XXXX.XX.XX. - (Napoli);
10) CAMPANIA PATATE – Angri (Salerno);
11) Xxxxxx Xxxxxxxxxx S.C.A.P.A. – Maddaloni (CE);
12) COPAG – Comano Terme (TN);
13) APPE Coop.- Bologna;
14) CONSORZIO APC - Cimitile (NA),
15) CONSORZIO CO.PA.C. SILANPATATE - Cosenza;
16) FUCENTINA SOC. COOP. A R.L. - Trasacco (AQ);
17) SOLANA - Scafati (SA);
18) CONSORZIO APAM – Larino (CB)
ALLEGATO 2
ELENCO DELLE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE – CAMPAGNA 2012
Le Associazioni di categoria industriali comunicheranno, entro e non oltre due mesi dalla data della sigla dell’Accordo Interprofessionale, l’elenco completo delle Industrie di trasformazione per la Campagna 2012. Successivamente a tale data non verranno accettati nuovi inserimenti di Industrie.
ALLEGATO 3
CONTRATTO DI FORNITURA PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE - CAMPAGNA 2012/13.
Data
N.contratto…………codice……ditta………tra
il……………….legale rappresentante
dell’associazione………….con sede amministrativa in
……………….tel. ..………….partita IVA…………aderente all’Unione nazionale/Organizzazione comune produttore-
venditore da una parte e la ditta………………..con sede sociale in
……………………………e stabilimento in
………………………via…………………………….………………………………..
……………n. ……………tel partita
IVA…………………., che dichiara di essere associata o di designare l’associazione di categoria acquirente
dall’altra, si conviene quanto segue:
Art. 1
L’associazione si impegna a consegnare per la campagna 2012/13 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.
Tonn. ………. patate di cui alla fascia A all. n.
…………….……………………..
Tonn. ……… patate di cui alla fascia B all. n.
…………………………………..
Tonn. ……… patate di cui alla fascia B1 all. n.
…………………………………….
Tonn. ...……. patate di cui alla fascia C all. n.
…………………………………..
Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… L’industria di trasformazione assume l’obbligo:
a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto, conformi alla normativa di qualità di cui agli allegati 4, 5 e 6;
b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:
………………………………………………………………………
c) di trasformare il prodotto oggetto del contratto
Art. 2
Al fine di consentire l’attuazione di un percorso di tracciabilità del prodotto finito, l’organizzazione dei produttori fornisce all’industria acquirente l’elenco delle aziende agricole, l’ettarato di ogni singola azienda suddiviso per varietà e, al termine del ciclo colturale, la copia del quaderno di campagna.
L’industria, in accordo con l’organizzazione dei produttori venditrice, è autorizzata a visitare in qualsiasi momento, per mezzo dei suoi tecnici, le colture onde verificarne lo stato vegetativo e sanitario e a procedere al controllo dei quaderni di campagna.
Art. 3
Il prezzo viene concordato come segue:
……………………………………………………
Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso ………………
su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegate all’accordo.
Art. 4
La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla
data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.
Art. 5
Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni dalla data di emissione della fattura in un’unica soluzione.
Art. 6
Condizioni particolari aggiuntive:
Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall’accordo interprofessionale per le patate raggiunto tra le parti in data 21 febbraio 2012 e da siglare successivamente presso il MIPAAF, quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.
p. l’Associazione p. l’Industria
…………………………….. ………………….
ALLEGATO 4
NORME DI QUALITA’ PER PATATE DA INDUSTRIA
Fascia A
Prodotto con calibro:: da 40 mm a 80 mm.
Destinazione: trasformazione–industriale per l’alimentazione umana (chips).
Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà.
Caratteristiche organolettiche.
Gusto ed odore tipici delle varietà concordate. Caratteristiche chimico- fisiche:
residuo secco: minimo 21% con oscillazione di più o meno 0,5%.
Per ogni decimo di punto in più oltre il 21,5% e fino ad un massimo di 23,5% (23% fino al 30/06): + 1,03 euro per tonn per ogni decimo di punto.
Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore.
Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape). Caratteristiche fisiche.
Limiti di accettabilità:
a) patate con calibro diverso dal convenuto: 5% in peso;
b) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm: 3% in peso;
c) patate con macchie sottocutanee che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondità: 5% in peso;
d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm: 2% in peso;
e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero: 3% in peso;
f) tuberi con guasto: 2% in peso;
g) Tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10 mm di diametro: 2% del peso
I tuberi devono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;
debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge; sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.
La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all’8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell’acquirente).
Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara. In xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx 0000, a cura delle OP si procederà alla verifica del colore attraverso una prova di friggitura, dal numero dei tuberi per kg intendendo accettabili valori da 7 a 9. Inoltre si procederà, di comune accordo, alla sperimentazione di nuove varietà adattate alla fascia A.
ALLEGATO 5 NORME DI QUALITA’ PER PATATE DA INDUSTRIA
Fascia B-B1
Fascia B
Calibro: prodotto con calibro 0+ o superiore a 45 xx.xx base ad accordi tra le parti.
Destinazione: trasformazione industriale per alimentazione umana
Varietà: quelle concordate tra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate
Prodotto da consegnarsi in partite omogenee per varietà e caratterizzate da odore, gusto e caratteristiche culinarie tipiche della varietà stessa.
Sostanza secca
Residuo secco minimo del 19% e massimo del 24% con una tolleranza del 18,5% minimo fino al 30/06.
Rilevazione da effettuare con idrometro PC/SFA.
Ammesso un massimo del 5% di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,074 e corrispondente ad una sostanza secca inferiore al 19%
Non è ammessa presenza di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,065 e corrispondente ad una sostanza secca uguale o inferiore al 17%.
Zuccheri riduttori
Zuccheri riduttori da 0 fino un massimo di 1 per mille. Difettosità: limiti e relative tolleranze
Ammessi tuberi con lesioni meccaniche non più profonde di 3mm fino ad un massimo del 3% in peso.
Ammessi tuberi con macchie sottoepidermiche non eccedenti un diametro di 10mm e una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con lesioni causate da insetti, animali, attacchi fungini non eccedenti una profondità di 5mm fino ad un massimo del 2% in peso. Ammessi tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10mm di diametro fino ad un massimo del 2% in peso.
Non sono ammesse partite con caratteristiche di difettosità superiori ai limiti soprariportati
Nel rispetto dei singoli limiti fissati, la sommatoria delle difettosità soprariportate non deve essere superiore al 12% in peso di ogni partita e quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara con una franchigia del 3% a carico dell’acquirente.
Le partite devono comunque essere costituite da tuberi asciutti superficialmente, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, di consistenza compatta.
Non sono ammesse partite con presenza di xxxxxxxx xxxxxx o molli di qualsiasi tipologia.
Non sono ammesse partite con presenza di tuberi rinati, gelati, con difetti interni.
Non sono ammesse partite con presenza di scabbia che determini alterazioni sottoepidermiche.
Terra e corpi estranei
Ammesse partite con un massimo del 3% in peso di terra.
Quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara. Non sono ammesse partite con presenza di corpi estranei.
Caratteristiche fitosanitarie
Devono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge.
Fascia B1
Calibro: prodotto con calibro 0+; superiore a 45mm; inferiore a 45mm in base ad accordi tra le parti
Destinazione: trasformazione industriale per alimentazione umana
Varietà: quelle concordate tra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate
Prodotto da consegnarsi in partite omogenee per varietà e caratterizzate da odore, gusto e caratteristiche culinarie tipiche della varietà stessa.
Sostanza secca
Residuo secco minimo del 18,5%.
Rilevazione da effettuare con idrometro PC/SFA.
Ammesso un massimo del 5% di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,072 corrispondente ad una sostanza secca inferiore al18,5%.
Non è ammessa presenza di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,065 e corrispondente ad una sostanza secca uguale o inferiore al 17%.
Zuccheri riduttori
Zuccheri riduttori da 0 fino un massimo di 1 per mille. Difettosità: limiti e relative tolleranze
Ammessi tuberi con lesioni meccaniche non più profonde di 3mm fino ad un massimo del 3% in peso.
Ammessi tuberi con macchie sottoepidermiche non eccedenti un diametro di 10mm e una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con lesioni causate da insetti, animali, attacchi fungini non eccedenti una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso. Ammessi tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10mm di diametro fino ad un massimo del 3% in peso.
Non sono ammesse partite con caratteristiche di difettosità superiori ai limiti soprariportati
Nel rispetto dei singoli limiti fissati, la sommatoria delle difettosità soprariportate non deve essere superiore al 12% in peso di ogni partita e quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara con una franchigia del 3% a carico dell’acquirente.
Le partite devono comunque essere costituite da tuberi asciutti superficialmente, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, di consistenza compatta.
Non sono ammesse partite con presenza di xxxxxxxx xxxxxx o molli di qualsiasi tipologia.
Non sono ammesse partite con presenza di tuberi rinati, gelati, con difetti interni.
Non sono ammesse partite con presenza di scabbia superficiale che determini alterazioni sottoepidermiche.
Terra e corpi estranei
Ammesse partite con un massimo del 3% in peso di terra.
Quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara. Non sono ammesse partite con presenza di corpi estranei.
Caratteristiche fitosanitarie
Devono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge.
ALLEGATO 6 NORME DI QUALITA’ PER LE PATATE DA INDUSTRIA
Fascia C
Calibro: prodotto con calibro 0+; superiore a 45mm; inferiore a 45mm in base ad accordi tra le parti
Destinazione: trasformazione industriale in prodotti per alimentazione umana
Varietà: quelle concordate tra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate
Sostanza secca
Residuo secco minimo del 17% .
Rilevazione da effettuare con idrometro PC/SFA.
Non è ammessa presenza di tuberi flottanti in una soluzione salina con peso specifico 1,063 corrispondente ad una sostanza secca uguale o inferiore al 16,5%.
Zuccheri riduttori
Zuccheri riduttori da 0 fino un massimo di 1 per mille. Difettosità: limiti e relative tolleranze
Ammessi tuberi con lesioni meccaniche non più profonde di 3mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con macchie sottoepidermiche non eccedenti un diametro di 10mm e una profondità di 5mm fino ad un massimo del 10% in peso.
Ammessi tuberi con lesioni causate da insetti, animali, attacchi fungini non eccedenti una profondità di 5mm fino ad un massimo del 5% in peso.
Ammessi tuberi con inverdimenti sotto epidermide non eccedenti i 10mm di diametro fino ad un massimo del 5% in peso.
Non sono ammesse partite con caratteristiche di difettosità superiori ai limiti soprariportati
Nel rispetto dei singoli limiti fissati, la sommatoria delle difettosità soprariportate non deve essere superiore al 25% in peso di ogni partita e quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara con una franchigia del 3% a carico dell’acquirente.
Le partite devono comunque essere costituite da tuberi asciutti superficialmente, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali, di consistenza compatta.
Non sono ammesse partite con presenza di xxxxxxxx xxxxxx o molli di qualsiasi tipologia.
Non sono ammesse partite con presenza di tuberi rinati, gelati, con difetti interni.
Non sono ammesse partite con presenza di scabbia superficiale che determini alterazioni sottoepidermiche.
Terra e corpi estranei
Ammesse partite con un massimo del 5% in peso di terra.
Quanto rilevato all’interno di tale limite sarà comunque oggetto di tara. Non sono ammesse partite con presenza di corpi estranei.
Caratteristiche fitosanitarie
Devono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge.