CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E SUPPORTO OPERATIVO PER GLI UFFICI, CENTRALI E DISTACCATI, DELL’ACI IN ROMA E PER L’UFFICIO PROVINCIALE ACI DI ROMA
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E SUPPORTO OPERATIVO PER GLI UFFICI, CENTRALI E DISTACCATI, DELL’ACI IN ROMA E PER L’UFFICIO PROVINCIALE ACI DI ROMA
CIG n.5393972E7E
tra
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA (di seguito, “ACI”), con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), nella persona della Dott.ssa Giuseppa Scimoni, Dirigente dell’Ufficio Patrimonio e Affari Generali, autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n…………………… del …………………
e
la Società ………………………….(per il seguito denominato “Società”), nella persona del Sig. …..……………………. in qualità di…………………………….……………………….
(giusta procura notaio ……………..in ……………., numero repertorio ,
raccolta………….., registrata all’Ufficio delle entrate in data al
numero )
premesso che
♦ l’affidamento del servizio oggetto del presente contratto ha lo scopo di garantire, in maniera flessibile ed integrata, le esigenze di facchinaggio, trasporto, archiviazione e supporto operativo per gli uffici ACI di Roma, nell’espletamento delle attività istituzionali ed ordinarie, garantendo, al contempo, l’economicità della gestione, anche sotto il profilo del processo di acquisto;
♦ a seguito di determinazione del Segretario Generale dell’Ente n.3189 del 18.11.2013, l’ACI ha avviato l’espletamento di una procedura aperta n.34/2013, in ambito comunitario, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data 21.11.2013 e pubblicato sulla G.UR.I.
140 del 29.11.2013, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale “Il Manifesto” e “Italia Oggi” e su due quotidiani a diffusione locale “Il Giornale – ediz.Roma/Lazio” e “Milano Finanza – Sud/Roma finanza;
♦ la documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art.66 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i, è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ACI;
♦ il numero di CIG rilasciato dall’AVCP è 5393972E7E e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
♦ la Società ……………………….è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo …..) del disciplinare di gara;
♦ a seguito di aggiudicazione provvisoria nelle forme di cui al paragrafo ….del disciplinare di gara, con determinazione del Segretario Generale n…….. del , l’aggiudicazione è
divenuta definitiva;
♦ la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art.79, comma 5, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, è stata comunicata ai soggetti interessati in data…………………., giusta comunicazione in atti;
♦ a seguito delle verifiche effettuate, ai sensi dell’art.48, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i, in merito all’accertamento del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati dall’appaltatore, nonché del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., come da documentazione e verbale del responsabile del procedimento agli atti, l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia;
♦ è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all’art.84 del D.Lgs. n.159/2011 ed il DURC attestante la regolarità e correntezza contributiva e previdenziale ai fini della stipula del presente atto;
♦ è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo …) del disciplinare di gara;
♦ sono decorsi i termini per la stipula del presente contratto di cui all’art.11, commi 9 e 10 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
♦ la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente contratto, come specificati nell’offerta tecnica (Allegato ….);
♦ la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
♦ la Società ha prestato garanzia sotto forma di ……………….………..…………, stipulata con ………………………………………………, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all’esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
♦ con la stessa determinazione n…….del è stato nominato il responsabile/direttore
dell’esecuzione del presente contratto;
♦ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
si conviene e si stipula quanto segue
1. Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione dei servizi è regolata:
o dalle clausole del presente contratto;
o dall’offerta economica della Società (Allegato n….);
o dall’offerta tecnica della Società (Allegato n….);
o dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 (Allegato n……);
e, per quanto non previsto:
o dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
o dal DPR n.207/2010 e s.m.i.;
o dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
o dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell’ACI, disponibili sul sito dell’Ente;
o dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
o dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
2. Oggetto del contratto
1. Costituisce oggetto del contratto il servizio di facchinaggio, con gestione del ciclo logistico, comprensivo del monitoraggio informatizzato, trasporto cose e relative opere accessorie e complementari, all’interno e tra le sedi ACI in Roma sottoelencate, nonché presso le eventuali altre destinazioni come indicato nel presente contratto:
o xxx Xxxxxxx x.0
o xxx Xxxxxxxxx x.00
o xxx Xxxxxxx x. 0 – 5A
o Xxxxx Xxxxxxx x.00/x
o xxx Xxxx x. 000
2. I servizi, oggetto del presente contratto, saranno previsti o soppressi presso eventuali nuove sedi che l’ACI potrà acquisire o sedi che potrà dismettere, nel corso di esecuzione del contratto.
3. In particolare, le prestazioni oggetto del presente contratto, in linea di massima, si articolano in :
a. il servizio di facchinaggio, trasporto, archiviazione e movimentazione di materiale e documenti, in conformità alle modalità ed ai tempi indicati agli articoli 5, 10 e 11 del contratto, presso le sedi ACI di via Marsala, n.8, xxx Xxxxxxxxx, x.00, xxx Xxxxxxx, x.0/0x, via Fiume delle Perle, n.24, Largo Somalia, n.30/b e presso l’Ufficio Provinciale ACI di Roma, via Cina, n.413, o presso i luoghi che saranno indicati, di volta in volta in ragione delle esigenze e delle necessità delle strutture dell’ACI;
b. la gestione del magazzino beni anche attraverso il monitoraggio informatizzato del ciclo logistico di movimentazione e delle applicazioni gestionali utilizzate da ACI;
c. l’attività di archiviazione e fascicolazione documentale, nonché, in via eventuale, di ritiro targhe, presso l’Ufficio Provinciale di Roma e trasporto presso gli uffici della Motorizzazione Civile;
d. il servizio di facchinaggio per l’allestimento logistico ed il supporto operativo nell’ambito dell’organizzazione ed allestimento di convegni, eventi, manifestazioni e mostre organizzate dall’ACI o nell’espletamento delle sue attività istituzionali, sull’intero territorio nazionale, i cui corrispettivi verranno determinati tra le parti, sulla base delle offerte economiche formulate dalla Società e previa istruttoria sui prezzi ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente;
e. l’eventuale smaltimento di documentazione, arredi, beni ed altro materiale dell’ACI;
f. l’esecuzione di eventuali ulteriori servizi straordinari come previsto all’art.8;
g. l’eventuale esecuzione di servizi aggiuntivi come previsto all’art.6 e 7;
4. Nei tre anni successivi alla stipula del presente contratto, l’ACI potrà affidare alla società, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 5, lett.b) dell’art.57 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto di base e fino ad un importo massimo del 30%.
3. Durata
1. Il presente contratto ha una durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dal e fino
al …………….
2. La durata complessiva del contratto potrà essere prorogata dall’ACI, per garantire la continuità del servizio stesso, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di 6 (sei mesi), mediante comunicazione scritta alla Società entro la scadenza del termine di cui al 1 comma, ove sia necessario per assicurare il completamento ed il perfezionamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento.
3. Resta ferma la facoltà per ACI di recedere anche parzialmente dal contratto come previsto al successivo art.36.
4. Periodo di prova
1. Per i primi tre mesi l’appalto s’intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all’ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell’eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo del materiale consegnato a seguito ed in conformità agli ordinativi di fornitura emessi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.
5. Orario e sedi di svolgimento del servizio
1. Il servizio di facchinaggio verrà svolto, dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 16.00, comprensivo della pausa pranzo di un’ora (dalle 12.00 alle 13.00) per un totale di n.8 ore lavorative, da un numero complessivo di 10 risorse distribuite nel modo di seguito indicate:
• n.4 risorse presso la Sede Centrale (via Marsala n.8, xxx Xxxxxxxxx x.00, xxx Xxxxxxx x.0);
• n.2 risorse xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, x.00;
• n.4 risorse presso l’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXX xx Xxxx, xxx Xxxx, 000.
2. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, l’orario di lavoro potrà subire delle modifiche sulla base delle specifiche esigenze di ACI, all’interno di ciascuna delle diverse sedi dell’Ente.
3. Ove necessario per far fronte ad esigenze operative, fermo restando il numero massimo complessivo di dieci addetti, la distribuzione di questi presso le sedi ACI potrà subire variazioni, anche temporanee, alle quali la Società dovrà dare immediata attuazione.
4. Il servizio di trasporto sarà svolto, su richiesta di ACI, tra il complesso della Sede Centrale – via Marsala, n.8, via Solferino, n.32 e via Magenta, n.5 e 5/A– e le altri sedi ACI ovvero tra una delle predette sedi ed il magazzino esterno dell’Ente sito in largo Somalia, n.30/b) o la sede della Motorizzazione civile o altra diversa sede sita all’interno del raccordo anulare di Roma. Le prestazioni di trasporto saranno svolte mediante automezzi con autista – facchino che dovrà svolgere sia il servizio di autista che quello di facchino e di gestione del ciclo logistico con monitoraggio informatizzato. Ove necessario, la Società dovrà mettere a disposizione il numero di addetti e di mezzi di trasporto necessari, in ragione delle esigenze rappresentate.
6. Servizi di supporto operativo agli eventi
1. In occasione di convegni, manifestazioni, mostre ed eventi legati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali che si organizzano sull’intero territorio nazionale, l’ACI potrà richiedere alla Società lo svolgimento di un servizio di allestimento logistico e di supporto operativo.
2. La Società dovrà presentare un preventivo che sarà formulato sulla base del numero di risorse e della tipologia di attrezzature e mezzi da utilizzare nonché della durata del servizio e delle specifiche caratteristiche dell’evento, come rappresentate dalle strutture competenti dell’ACI.
3. L’ACI procederà all’approvazione del preventivo, previa verifica dei prezzi di mercato praticati e di quanto indicato all’art.7, comma 4, lett.c) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
4. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al presente comma, tutte le spese relative al vitto, alloggio, trasferimenti ed assicurazioni.
5. L’ACI si riserva di affidare il servizio a società terze qualora l’offerta economica di queste ultime risulti economicamente più vantaggiosa.
7. Prestazioni eventuali – Conferimento di rifiuti speciali in centri di raccolta
1. L’ACI si riserva la facoltà di chiedere alla Società l’espletamento dell’attività di selezione, raccolta, separazione dei materiali consistenti in rifiuti speciali ed il loro trasporto, nonché il loro recupero, riutilizzo, riciclaggio o, eventualmente smaltimento, anche avvalendosi di imprese appositamente autorizzate.
2. A tal fine, la società deve attenersi alle disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare:
• deve essere iscritta al Sistri e dotata di tutta la strumentazione necessaria (black- box sui veicoli utilizzati, dispositivo USB) ovvero si deve avvalere di altra Società che rispetta tali requisiti;
• durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia;
3. deve predisporre i contenitori in numero adeguato alla quantità di rifiuti prevista per ogni tipologia.
4. Le operazioni di recupero, riutilizzo, riciclaggio devono risultare da relativa attestazione di avvenuto recupero dei materiali con riferimento alla quantità di materiali recuperati ed alle modalità di recupero.
5. La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di facchinaggio rimane a totale carico della società, che accetta di comparire come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati sollevando l’ACI da qualsiasi responsabilità.
6. Entro 100 giorni dall’espletamento del servizio, dovrà essere trasmesso al Responsabile dell’Esecuzione fotocopia dell’eventuale Formulario di Identificazione Rifiuti o idoneo documento/dichiarazione dal quale è desumibile che la Società ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti.
7. Le condizioni economiche per lo svolgimento dei suddetti servizi saranno oggetto di contrattazione tra le parti, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Patrimonio ed Affari Generali, tenuto conto dei prezzi offerti dalla Società in sede di gara e dei parametri validi per il settore di riferimento anche in conformità all’art.7, comma 4, lett.c) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., fermo restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.
8. Impieghi straordinari
1. Per esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, e/o connesse a particolari esigenze lavorative relative a propri compiti di istituto, l’ACI potrà richiedere, con il preavviso minimo indicato dalla Società in sede di offerta tecnica, lo svolgimento del servizio prestato oltre l’orario giornaliero indicato all’art.5 ovvero di anticipare l’orario di inizio del servizio o di estenderlo nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
2. L’ACI si riserva, altresì, di richiedere alla Società il servizio di trasporto beni e/o documentazione in località al di fuori del raccordo anulare e con estensione su tutto il territorio nazionale.
3. Le prestazioni di cui al 1° comma relativamente ai servizi prestati oltre l’orario giornaliero delle ore 16.00 e l’estensione nelle giornate di domenica e festivi, saranno contabilizzate in conformità alle disposizioni vigenti.
4. I servizi di trasporto di cui al 2° comma saranno espressamente autorizzati dall’ACI previa verifica ed accettazione del preventivo formulato dalla Società che, comunque, non impegna l’ACI che potrà affidare ad altri operatori il servizio ove risulti più conveniente e vantaggioso.
9. Varianti del servizio
1. L’ACI potrà richiedere alla Società, nei casi previsti dal comma 2 dell’art.311 del
D.P.R. n.207/2010, anche in via saltuaria ed occasionale, variazioni, in aumento o in diminuzione, dei servizi oggetto del presente contratto, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal presente contratto che la Società è tenuta
ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
2. Nel caso in cui la variazione superi il suddetto limite di un quinto, si procederà alla stipula di un atto aggiuntivo, previo consenso della Società, tenuto conto dei parametri economici indicati all’art.16.
3. Le cause impreviste o sopraggiunte che possono determinare variazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo, ipotesi di ristrutturazione organizzativa quali chiusura/apertura di uffici, rilascio di locali tenuti in locazione ovvero acquisizione di nuovi locali, ipotesi di riduzione/aumento del personale in servizio, intensificazione di alcuni servizi ovvero modifiche organizzative e logistiche che rendano, a parere dell’ACI, superflue le prestazioni, nonché esigenze sopravvenute determinate da misure ed interventi di razionalizzazione e contenimento dei costi gestionali.
4. Oltre alle varianti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in conformità al comma 3 del suddetto art.311 del D.P.R. n.207/2010, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, l’ACI, nel proprio esclusivo interesse, potrà richiedere alla Società varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali e saranno contenute nel limite del 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto.
5. In ogni caso, in conformità al comma 6 dell’art.311 del DPR n.207/2012, con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall’ACI, tramite il Responsabile/Direttore dell’esecuzione del contratto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal citato art.311 del DPR n.207/2012, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
10. Attività comprese nel servizio
1. La Società dovrà assicurare i servizi oggetto del presente contratto in modo continuo, organizzato ed integrato, in conformità alle modalità ed ai termini indicati nell’offerta tecnica e sulla base della pianificazione definita in accordo con l’ACI, in funzione delle richieste e dei prevedibili mutamenti e/o evoluzioni delle esigenze.
2. Il servizio consiste in particolare nello svolgimento delle seguenti attività, indicate in linea di massima:
• movimentazione di minuteria, documenti e pacchi di documentazione e materiale cartaceo, modulistica, materiale hardware, arredi ed attrezzature, macchine e dotazioni per ufficio e quanto altro approvvigionamento dall’ACI (di seguito chiamato materiale);
• gestione e monitoraggio informatizzato del ciclo logistico, classificazione, ordinamento,movimentazione, registrazione, riordino del materiale secondo criteri definiti dall’ACI;
• trasporto, traslochi e spostamenti di arredi, suppellettili, apparecchiature, attrezzature, dotazioni di uffici ed altro materiale tra le diverse sedi, compresi gli archivi ed i magazzini delle sedi ACI o presso i luoghi che verranno indicati, in conformità alle richieste avanzate, di volta in volta, dal responsabile dell’esecuzione del contratto e dai referenti degli uffici interessati e nel rispetto delle modalità predefinite, ovvero da definire a seconda della tipologia di intervento richiesto;
• smontaggio, imballaggio, trasporto, riassemblaggio e montaggio, nei luoghi indicati, di arredi, pareti divisorie, complementi di arredo e stazioni di lavoro ( pc ed eventuale stampanti individuali) apparecchiature office e fotocopiatrici;
• sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi ed attrezzature “fuori uso”;
• sistemazione di archivi correnti, compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
• supporto operativo alla gestione dell’inventario dei beni dell’Ente;
• aggiornamento delle segnaletiche esterne ed interne agli immobili (comprese le targhette delle stanze);
• attività di piccola manovalanza, tinteggiatura pareti, piccoli interventi di falegnameria e di riparazione beni.
3. Sono compresi nelle attività di facchinaggio il prelievo e l’imballaggio del materiale, allocato nei magazzini delle sedi indicate all’art.2, per le spedizioni che l’ACI effettuerà, anche a mezzo di terzi corrieri, nonché la ricezione del materiale consegnato ai fornitori dell’ACI presso i suddetti magazzini e la predisposizione di quanto necessario per le operazioni di scarico dello stesso anche da veicoli di qualsiasi genere posti in prossimità del magazzino. In tal caso, su richiesta di ACI, la Società dovrà provvedere a verificare la corrispondenza dei colli consegnati con quelli indicati nei documenti e la presa in carico degli stessi dovrà risultare da appositi documenti di trasporto (DdT) rilasciati in conformità alle leggi regolanti la materia.
4. Al momento del carico per la spedizione del materiale indicato, la Società, ove richiesto, dovrà compilare l’elenco dei colli da trasportare, il loro numero ed il materiale contenuto in ogni collo.
5. Il materiale consegnato dovrà essere disimballato e sistemato in modo adeguato presso i magazzini e gli archivi al fine di garantire l’integrità e l’immediata reperibilità, secondo le indicazioni fornite dal responsabile/direttore dell’esecuzione, utilizzando, in tal caso, anche strumenti informatici che l’ACI metterà a disposizione.
6. La Società dovrà fornire il necessario supporto per consentire all’ACI di operare i controlli, il riscontro del materiale consegnato dai fornitori con i documenti di accompagnamento, le prese in carico del materiale di competenza, prima di procedere all’immagazzinamento.
7. La Società si impegna a segnalare all’ACI, con immediatezza, ogni anomalia, danneggiamento e smarrimento riscontrato nei materiali o nei relativi imballaggi.
8. Sarà cura dell’ACI indicare, al momento della richiesta, la sede interessata, l’elenco del materiale da spostare, le relative ubicazioni e/o destinazioni e, ove necessario, i tempi desiderati per l’effettuazione delle movimentazioni e/o degli spostamenti.
9. Per la movimentazione ed il trasloco di materiale nell’ambito della stessa sede, la data di attivazione verrà stabilita di volta in volta, fermo restando che, in ogni caso, il servizio verrà espletato nei tempi concordati tra le parti, tenuto conto delle situazioni di urgenza rappresentate da ACI. Le prestazioni di facchinaggio saranno esperite nella stessa giornata della richiesta.
11. Modalità di svolgimento del servizio
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui al successivo art.16, salvo i servizi fatturati separatamente, i costi per le attrezzature, gli imballaggi, il carburante e più in generale, tutti gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, così come definito nel contratto, ivi comprese le seguenti attività di seguito descritte a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
• verifica dell’allocazione degli spazi per la redazione delle specifiche degli interventi;
• organizzazione del trasloco di arredi e complementi di arredo e collocazione degli stessi presso la nuova postazione e registrazione della movimentazione ai fini della gestione dell’inventario;
• impacchettatura catalogata di documenti e materiale cartaceo (faldoni, modulistica, cartelle ed oggetti in genere), trasporto e consegna degli stessi nei luoghi indicati;
• accurato posizionamento dei beni oggetto di trasferimento sulle attrezzature e sui mezzi utilizzati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l’imballaggio allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
• sgombero ed al trasporto a pubblica discarica, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
• collocazione del materiale nei luoghi indicati dall’ACI;
• spostamento di pacchi ivi comprese, ove necessarie, operazioni di sistemazione e ripartizione contenuto;
• movimentazione di arredi ed apparecchiature e risistemazione in occasione di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione svolti anche da altre ditte( tinteggiatura, verniciatura, sostituzione arredo ecc,);
• eventuale attività di supporto necessaria per garantire il corretto svolgimento di servizi da parte di altre ditte all’interno delle sedi ACI interessate.
2. L’ACI richiederà, di volta in volta,attraverso e.mail o secondo modalità che verranno concordate, le prestazioni di facchinaggio e/o di trasporto e/o di supporto operativo, specificando le esigenze da soddisfare.
3. Le prestazioni, salvo diverse disposizioni, verranno eseguite durante l’orario di lavoro di cui all’art.5 con l’utilizzo del numero di risorse ivi indicate.
4. Nel caso di servizi complessi ed articolati, la Società dovrà mettere a disposizione un addetto con funzioni di supervisore e coordinatore che avrà il compito di prendere visione dei luoghi di destinazione del materiale e dovrà tenere in considerazione ogni possibile problema, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli accessi alle sedi, le dimensioni del materiale da trasportare, l’idoneità degli imballaggi.
5. La Società dovrà prendere adeguata visione dei luoghi di prelievo del materiale e dei luoghi di destinazione e considerare tutti i possibili problemi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dalle caratteristiche degli accessi, dalla portata dei pavimenti, dalle dimensioni e dai pesi delle apparecchiature.
6. La Società dovrà, inoltre, prendere visione dei materiali e delle attrezzature prima del prelievo e ne segnalerà ogni danno preesistente; in caso contrario, qualsiasi danno non segnalato verrà attribuito al trasporto.
7. La Società si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto, che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento del servizio.
8. Per le attività di trasloco relative a beni informatici, il personale dovrà essere in grado di maneggiare apparecchiature informatiche e relativi collegamenti (LAN, USB, elettrici, mouse/tastiera), casse, ecc.) avendo cura di scollegare ed imballare i componenti per poi riassemblarli nuovamente presso la nuova sede.
12. Condizioni generali del servizio
1. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e tempestività, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative vigenti e delle condizioni contrattuali, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità.
2. A tal fine, la Società dovrà disporre di una idonea struttura che consenta di coordinare le attività, garantire la loro ottimizzazione e curare la loro qualità. In particolare, per garantire la qualità del servizio di facchinaggio, la Società dovrà
disporre di una stabile organizzazione, di attrezzature necessarie per provvedere allo stoccaggio ed alla movimentazione del materiale e di personale in numero adeguato al fine di pianificare, controllare e monitorare con continuità tutte le attività, nonché fornire, con tempestività, eventuali servizi d’urgenza.
3. Per l’esecuzione dei servizi la Società dovrà rispettare la programmazione e la tempistica concordate con il direttore/responsabile ACI e, per quanto riguarda i beni informatici, le indicazioni e le direttive fornite dal referente dei Sistemi informativi.
4. La Società non potrà apportare variazioni – pena la risoluzione di diritto del presente contratto – alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L’ACI, nei limiti e con le modalità previste nel presente contratto, si riserva il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero necessarie per migliorarne l’esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
5. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione degli uffici, dei magazzini e delle sedi dell’ACI, della tipologia del materiale e della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi dei stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione o altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
6. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all’ACI.
7. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro cinque giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
13. Attrezzature e materiali impiegati nel servizio
1. Le attrezzature ed i materiali per lo svolgimento del servizio devono essere rispondenti alle norme di legge in materia di qualità, di sicurezza, di prevenzione infortuni ed alle norme di buona tecnica (norme CEI o analoghe), nonché essere adeguati alle caratteristiche dei materiali da trasportare.
2. Nell’esecuzione dei servizi la Società dovrà utilizzare mezzi ed attrezzature di sua proprietà ovvero nella sua disponibilità a ridotto impatto ambientale e durante l’intera durata contrattuale dovrà sottoporli a manutenzione programmata.
3. Sono a carico della Società tutte le spese nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni comunque necessarie per l’espletamento delle prestazioni richieste, compreso il materiale per l’imballaggio ordinario e per quello speciale necessario per l’idonea protezione di pc, stampanti, lampade, quadri, oggetti e beni fragili, ecc..Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.
4. Le scatole di cartone ed il nastro adesivo personalizzato con il logo ACI, da utilizzare per le spedizioni, sono forniti dall’ACI.
5. Nel caso di trasporto di materiale, gli automezzi adibiti al servizio dovranno avere capacità di carico adeguata, essere garantiti da copertura assicurativa come previsto dalla normativa vigente, essere in regola con la normativa antinquinamento e la normativa riguardante la circolazione stradale, nonché essere dotati di speciali dispositivi antifurto e, ove necessario, muniti di permesso per le zone ZTL, previste nel regolamento comunale tenendo indenne l’ACI da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti.
14. Personale addetto
1. Il personale addetto al servizio utilizzato nell’esecuzione del contratto è alle dirette dipendenze della Società e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell’ACI.
2. Il personale dovrà indossare divise da lavoro decorose e dovrà essere dotato di attrezzature e dispositivi conformi alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alla specifica tipologia di servizio reso ( scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto ecc.).
3. Il personale dovrà essere munito di tesserino o altro distintivo di riconoscimento della ditta di appartenenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, durante la permanenza nei locali dell’ACI, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale dell’ACI sia nei confronti del pubblico che accede agli uffici e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dai responsabili degli uffici interessati, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
4. La Società garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali. A tale personale sarà consentito l’ingresso negli uffici nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso nonché di quanto previsto dal successivo art.28 in ordine al segreto d’ufficio.
5. La Società si impegna a rilasciare, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale adibito al servizio, per sedi e servizi di destinazione. Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di sostituzioni e variazioni del personale impiegato o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
6. Nel caso di servizi straordinari o di variazioni che richiedano l’utilizzo di ulteriori risorse lavorative, la Società si impegna a comunicare l’elenco degli addetti, il numero di ore giornaliere ed il periodo di riferimento.
7. La Società si impegna a vietare al personale l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici e, in special modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telefax, fotocopiatrici; l’uso dei telefoni e delle apparecchiature informatiche è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi allo svolgimento del servizio.
8. In caso di assenza dell’incaricato al servizio, la Società, in ottemperanza alle leggi in vigore, dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente all’uopo incaricato impegnandosi, altresì, ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di posizione del personale in presenza di sopraggiunte necessità.
9. Le persone impiegate nel servizio dovranno firmare, all’inizio ed al termine di ciascuna giornata lavorativa, apposito registro della Società che questa si impegna a mettere a disposizione dell’ACI sin dall’inizio del contratto. L’ACI si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento al fine di verificare l’effettiva presenza del personale della Società risultante dal registro, nonché di fornire al personale della Società dei badge elettronici onde consentire l’accesso ai locali.
10. Il personale predetto dovrà risultare di gradimento dell’ACI che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi, la Società si impegna a soddisfare le richieste dell’ACI con la massima sollecitudine possibile, in modo che non abbiano a verificarsi carenze o ritardi nella regolare esecuzione del servizio, compatibilmente con la normativa di legge vigente.
15. Rapporti tra le parti – Responsabile dell’esecuzione
1. La Società, in conformità a quanto previsto nell’offerta tecnica, provvederà a designare un proprio rappresentante, il “Responsabile del servizio”, che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto, al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per
qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l’opportunità di una immediata evasione delle richieste. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Referente Unico, in particolare, dovrà coordinare le attività di competenza necessarie per assicurare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, concordare la pianificazione dei servizi con il direttore responsabile ACI e verificare la conformità del servizio al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio.
2. Salvo diverse disposizioni, per l’ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell’esecuzione del contratto presso la sede centrale per le prestazioni svolte presso le sedi di via Marsala n.8, via Solferino
n. 32, xxx Xxxxxxx x. 0 e Largo Somalia n.30b,, mentre per i servizi svolti presso l’Ufficio di xxx Xxxx x.000, i rapporti verranno tenuti con il Direttore/Responsabile dell’esecuzione incaricato presso la sede.
3. Il Direttore/Responsabile dell’esecuzione avrà il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
4. Il direttore/responsabile dell’esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione in base agli articoli 312 del DPR 207/2010.
5. Il Direttore/Responsabile avrà il coordinamento e controllo dell’esecuzione del contratto relativamente alle sedi di competenza e potrà organizzare il sistema dei controlli, verificare/firmare gli attestati di regolare esecuzione del servizio, sulla base dei report di cui all’art.19, richiedere gli interventi di facchinaggio esterno o il programma degli interventi ed il preventivo per i servizi integrativi e/o di supporto alla organizzazione degli eventi e delle manifestazioni ACI.
6. Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti.
16. Valutazione economica e corrispettivi
1. I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sono indicati nella lettera di offerta della Società, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante.
2. il compenso si riferisce a:
- € , oltre IVA, quale costo orario per il servizio di facchinaggio
- € ………, oltre IVA, quale costo orario per ogni servizio di trasporto di materiale e documenti di cui al comma 4 dell’art.5.
3. Il costo orario per il servizio di facchinaggio è comprensivo di ogni onere e spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, che si intende valido ed operante anche per le ulteriori prestazioni richieste da ACI.
4. Nel corrispettivo per il facchinaggio sono, altresì, compresi tutti i costi per attrezzature, imballaggi e quanto altro necessario per l’espletamento dei servizi in conformità al presente contratto.
5. Il servizio di trasporto di materiale e documenti mediante automezzo all’interno del raccordo anulare di Roma é comprensivo del costo del carburante e di qualsiasi altro onere accessorio.
6. Per le prestazioni lavorative che, su richiesta, verranno svolte nella giornata di sabato non è prevista alcuna maggiorazione tariffaria.
7. I corrispettivi per l’allestimento logistico ed il supporto operativo agli eventi e, più in generale, per i servizi esterni che comportano prestazioni integrate (risorse umane e strumentali, utilizzo dell’automezzo, ecc.), verranno determinati sulla base del preventivo formulato a seguito della richiesta di ACI, tenuto conto del costo orario della manodopera e delle risorse da impiegare, della durata e delle specifiche tecniche del servizio richiesto con riferimento ai luoghi, alle eventuali attrezzature o mezzi da utilizzare, alla luce dei prezzi di mercato praticati e di quanto indicato all’art.7, comma 4, lett.c) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui sopra, le spese relative al vitto, alloggio, trasferimenti ed assicurazioni del personale.
8. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie, intendendosi tali quelle svolte oltre l’orario di lavoro fissato alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, e nelle giornata di domenica e festivi, saranno determinati sulla base delle disposizioni vigenti.
9. Nel caso di utilizzo inferiore alla giornata, sarà dovuto un corrispettivo per ogni ora di effettivo utilizzo pari ad 1/8 (ottavo) dei corrispettivi a giornata.
10. Sulla base dei predetti compensi e tenuto conto delle risorse fisse impiegate all’interno delle sedi ACI e dell’orario di servizio, nonché delle attività ulteriori pianificate che si prevede di effettuare nel corso della durata contrattuale, in occasione dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, l’importo complessivo del servizio dal ……… al ………. ammonta presuntivamente ad , oltre
IVA, oltre eventuali variazioni e prestazioni eventuali, nei limiti contrattuali e di legge, di cui € ……………. oltre IVA, per la Sede Centrale ed € …………. oltre IVA, per l’Ufficio Provinciale ACI di Roma.11, di cui:
- € , oltre IVA, per l’anno 2014
- € , oltre IVA, per ciascuno degli anni 2015/2018
- € , oltre IVA, per l’anno 2019
11. Il valore contrattuale di cui al precedente comma può subire aumenti o diminuzioni in ragione della modifica alle modalità ed agli orari di esecuzione del servizio, nonché per l’esecuzione di prestazioni straordinarie di cui all’art.8 o delle varianti di cui all’art.9 o delle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 e, comunque, nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite.
12. Gli oneri per la sicurezza verranno riconosciuti per l’intero periodo quinquennale in misura pari per ciascun anno, ad € 1.125,00, oltre IVA. I suddetti importi complessivi rappresentano una quota del corrispettivo riconosciuto all’impresa in forza del contratto e dell’offerta economica, talché la determinazione degli oneri per la sicurezza, in ottemperanza all’art.26, comma 5 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., non comporta – in alcun modo – incremento dei costi per l’ACI.
13. Nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall’ACI alla società stessa a qualunque titolo per i servizi previsti nell’ambito del presente contratto, salvo quanto espressamente previsto.
17. Revisione del corrispettivo
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi unitari indicati nell’art.16.
2. A decorrere dal secondo anno di appalto, dietro apposita istanza della Società, detto corrispettivo potrà essere adeguato qualora eventuali scatti della contingenza o accordi di categoria imponessero sensibili aumenti salariali e provocassero aggravi degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente della Società.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all’XXX xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data di scadenza annuale e dovranno essere supportate da idonea documentazione quale la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera nel settore
delle imprese svolgenti attività di facchinaggio e trasporto. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
4. L’adeguamento sarà comunque accordato all’esito di una istruttoria condotta dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto, la revisione verrà operata, su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all’articolo 7, comma 4°, lett.c) e comma 5° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
5. In caso di proroga espressa per un periodo di 6 (sei) mesi, come previsto dall’articolo 6, l’importo dell’appalto non sarà soggetto a variazione.
18.Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere due fatture mensili e posticipate, dopo l’esecuzione del servizio, una per le attività espletate presso le sedi, centrali e distaccate dell’ACI, xxx Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, via Magenta, largo Somalia e via Fiume delle Perle, ed una per le attività espletate presso l’Ufficio Provinciale ACI di Roma, via Cina, corredata della documentazione di cui al successivo art.19
2. Per la corretta gestione contabile, la Società dovrà inoltrare le fatture relative ai servizi espletati per la Sede Centrale alla Direzione Amministrazione e Finanze – Area Fornitori, xxx Xxxxxxx, x.0, 00000, Xxxx, mentre le fatture per i servizi espletati per l’Ufficio Provinciale di Roma presso la sede di quest’ultimo.
3. Le fatture, inoltre, salvo diversa disposizione, dovranno portare in evidenza il tipo di contratto, il periodo di riferimento, nonché il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 5393972E7E unico per tutto il periodo contrattuale, i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
4. La Società prende atto che i riferimenti e la documentazione richiesta si intendono requisiti essenziali perché l’ACI provveda, nei tempi di cui al successivo comma 5, al pagamento delle fatture.
5. Il pagamento degli importi di cui ai precedenti commi verrà effettuato nei termini di legge, presso le Poste Italiane S.p.A. o l’Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente postale o bancario dedicato, comunicato dalla Società, ai sensi dell’art.29, previa verifica, da parte di ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati, oltre ai report di cui all’art.19, anche le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali.
6. La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’ACI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. in difetto di tale comunicazione, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate.
10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l’ACI si riserva di applicare l’art.5 del DPR n.207/2010.
11. Ai sensi del comma 8 dell’art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l’ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
12. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dal’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
19. Reporting
1. Ogni attività svolta dovrà risultare da apposito rapporto di esecuzione lavoro, controfirmato per approvazione dal responsabile o da un incaricato ACI presso l’ufficio ove il servizio è stato svolto, e che in copia dovrà essere allegato alle fatture mensili ai fini del pagamento delle stesse.
2. La Società dovrà trasmettere all’ACI report mensili, articolati per le sedi oggetto dei servizi di cui al presente contratto, con indicazione giornaliera del tipo di servizio prestato, delle giornate e delle ore lavorate e degli importi, del numero e della tipologia di automezzi utilizzati al fine consentire la rilevazione per centro di costo utilizzatore; lo schema di tali report sarà predisposto con l’Ufficio Patrimonio ed Affari Generali ed i riferimenti contenuti costituiranno, a tutti gli effetti, documenti probatori per misurare e verificare lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e per il pagamento delle fatture di cui al precedente art.18.
3. Al fine di garantire l’esecuzione dei servizi di cui in oggetto, coerentemente agli standard di qualità indicati dalla Società nell’offerta tecnica, quest’ultima dovrà emettere statistiche periodiche, con cadenza che sarà concordata tra le parti, per la verifica ed il controllo sul processo di evasione delle richieste. A tal fine, la Società dovrà utilizzare anche i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi erogati di cui al successivo art.20. Al termine delle verifiche, tra gli incaricati delle parti, verranno evidenziati lo stato dei servizi, gli interventi effettuati, eventuali inadempimenti e/o disservizi, nonché osservazioni e proposte per il miglioramento dell’utilizzo dei servizi.
20.Soddisfazione dei servizi erogati (Customer Satisfaction)
1. In conformità a quanto descritto nell’offerta tecnica, la Società dovrà verificare periodicamente, presso gli uffici, il livello di soddisfazione dei servizi erogati mediante interviste da sottoporre ai responsabili degli uffici, utenti dei servizi, oggetto del contratto. La valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di erogazione dei servizi verrà effettuata sulla base di elementi che rappresentano la combinazione dei vari fattori che concorrono all’erogazione del servizio e che, a titolo meramente esemplificativo, saranno, tra gli altri, le prestazioni ed i servizi forniti dalla Società, i tempi di risposta, il rapporto diretto fornitore/cliente ACI, nonché i tempi di attesa, gli interventi non immediatamente risolutivi, la collaborazione fornita dal personale della Società, con riferimento alla competenza, alla cortesia ed alla capacità di risoluzione immediata di eventuali problematiche.
2. I risultati verranno comunicati all’ACI, evidenziando le eventuali situazioni critiche individuate, le relative cause e per definire le azioni da intraprendere per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali; a tal fine, la Società,
annualmente, dovrà pianificare eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell’organizzazione.
21. Garanzia definitiva
1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state esattamente adempiute.
2. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
3. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
22. Impegni specifici della Società
1. La Società si impegna a curare, mediante proprio personale specializzato, il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali ed il controllo della loro buona esecuzione.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte di ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore dei quali la Società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. La Società prende atto, inoltre, che nel corso dell’esecuzione del servizio, i locali ed i beni continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d’uso, da personale dell’ACI; la Società si impegna, pertanto, ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell’ACI, di terzi e del pubblico utente dei servizi ACI.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ACI e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all’ACI.
6. Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la Società dovrà garantire la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, consentendo eventuali affiancamenti del personale ed ogni altra attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.
23. Responsabilità della Società
1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società è responsabile verso ACI per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni al materiale, durante l’esecuzione delle attività oggetto del presente
contratto, a meno che non provi che la perdita o l’avaria degli stessi derivi dalla loro natura, dai loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
5. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ACI che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
24. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.
4. Ai fini della salvaguardia occupazionale, in conformità all’art.69 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. che stabilisce che le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e che dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali, la Società ha l’obbligo di riassunzione di tutto o parte del personale attualmente in servizio alle stesse condizioni economiche e normative, ove ciò sia compatibile con la disciplina dei contratti collettivi applicati e pertanto nel rispetto del principio della libertà d’impresa la cui tutela è sancita dall’art.41 della Costituzione.
25. Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un’adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi
natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
26. Sicurezza e ambiente di lavoro
1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.n.81/2008, allo stato attuale, sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale quinquennale, in € 5.625,00, oltre IVA.
2. Gli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurali, nonché gli accorgimenti indicati nel suddetto documento si presume siano sufficienti ad evitare le interferenze; in ogni caso, con il supporto del responsabile della sicurezza ACI ed in accordo con la società, saranno valutate eventuali ulteriori interferenze con altre attività e, ove necessario, il DUVRI verrà adeguato in funzione dell’evoluzione dei servizi e della situazione dei luoghi e verranno determinati gli eventuali costi per approntare le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi.
3. L’ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
4. L’ACI si impegna, altresì, a cooperare con la Società all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonchè a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze che dovessero insorgere.
5. Per operazioni particolarmente complesse la Società dovrà effettuare congiuntamente al Responsabile di Prevenzione e Protezione dell’ACI appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e, quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti.
6. La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza ed i pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le prestazioni contrattuali.
27. Riservatezza e trattamento dei dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del D.lgs 196/2003.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati.
5. La Società è obbligata al rispetto del D.lgs 196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
28. Obblighi di riservatezza e segretezza
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
29.Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI; i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre sette giorni dalla variazione qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ( AVCP)
n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il GIG n.5393972E7E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
7. In relazione a quanto sopra, la dichiarazione della Società di comunicazione dei dati viene allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
30. Condizioni di miglior favore
1. Periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell’Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.
3. La Società garantisce all’ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.
4. Non è previsto il diritto di esclusiva a favore della Società, potendo l’ACI rivolgersi, in caso di necessità o per operazioni particolarmente complesse o per servizi integrativi e di supporto alla gestione degli eventi e delle manifestazioni, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata.
31. Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art.116 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
32. Cessione del credito
1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all’art.117 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all’ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.
33. Fallimento della Società o morte del titolare
1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto.
2. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, è facoltà dell’ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l’ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
34. Verifiche e controlli in corso di esecuzione
1. L’ACI potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, sia in proprio sia per messo di altre persone all’uopo delegate, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l’adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi.
2. Nel caso di risultanze negative, l’ACI ne darà comunicazione alla Società per le vie brevi – cui seguirà conferma scritta – con l’obbligo della Società medesima di adottare gli opportuni provvedimenti. nel caso in cui l’inadempimento si protragga, l’ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, secondo quanto previsto all’art.37.
35. Penali
1. L’ACI, in ragione della gravità dell’inadempimento e tenuto conto dei tempi e dei livelli di servizio stabiliti, potrà applicare una penale fino al 10% dell’importo mensile fatturato
2. In caso di smarrimento, deperimento o distruzione totale o parziale del materiale, anche durante gli spostamenti, l’ACI potrà applicare alla Società una penale fino ad € 300,00 per ogni collo smarrito o deteriorato ovvero distrutto, in ragione del valore del bene.
3. Nel caso di cui al suddetto punto d), è fatto salvo, per l’ACI, il diritto di richiedere – ferme restando le eventuali responsabilità di carattere civile e penale – la rifusione per intero delle spese occorrenti per il loro ripristino e/o la loro riparazione. Resta comunque inteso che la Società si impegna ad avvisare immediatamente e senza indugio l’ACI di ogni smarrimento, deperimento o distruzione totale o parziale di ciascun bene.
4. Qualora le prestazioni siano eseguite in modo imperfetto, l’ACI potrà sempre pretendere dalla Società la ripetizione a perfetta regola d’arte nei tempi e secondo le modalità indicate specificatamente per il caso.
5. L’applicazione delle penali di cui al 1 comma non preclude il diritto dell’ACI di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e, comunque, non esonera la Società dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
6. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l’ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di
cui all’art.18 che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
7. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 1° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
8. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 5 (cinque) giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ACI.
9. Trascorso tale termine le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
36. Recesso
1. L’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
• giusta causa;
• mutamenti di carattere logistico, organizzativo, interventi legislativi;
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI o ai fruitori dei servizi dell’ACI.
3. L’ACI ha altresì la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi senza che l’esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all’avvenuta riduzione del servizio.
4. In entrambe le ipotesi di recesso, sia totale che parziale, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito fino alla data di efficacia del recesso. L’ACI non è tenuto – in deroga a quanto previsto dall’art.1671 cod. civ. – ad alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
37. Diffida ad adempiere e Risoluzione
1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi di cui all’art.34 si rivelassero inutili, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
2. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, l’ACI ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito.
3. Il contratto è risolto con semplice comunicazione scritta mediante posta certificata e l’ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento della cauzione, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
c. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
d. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente art.21;
f. gravi e ripetute violazioni delle legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
g. gravi e reiterate violazione degli obblighi di riservatezza;
h. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
i. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
j. violazione del requisito di regolarità fiscale;
k. violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva secondo quanto indicato all’art.18;
l. subappalto non autorizzato;
m. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto che qui si intendono trascritti.
5. L’ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l’ACI stesso debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del DPR 207/2010 e s.m.i e dell’art.140 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., l’ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In adempimento a quanto previsto dall’art.135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., l’ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.
38. Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.
39. Normativa in tema di contratti pubblici
1. La Società riconosce e prende atto che l‘esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all’art.38 del X.xx. n.163/2006 e s.m.i., nonché rispetto all’art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. La Società prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente
contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l’insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.
40. Codice di comportamento
1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 nr. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il testo integrale del codice, al quale si rinvia, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, xxx.xxx.xx , nella sezione bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
41. Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea, ai sensi dell’art.11, comma 13 del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.
Roma,
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETA’
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:
Art.3 Durata, commi 2, 3
Art.4 Periodo di prova, commi 1, 2
Art.9 Varianti del servizio, commi 1, 2, 4, 5, 6
Art.11 Modalità di svolgimento del servizio, commi 1, 7; Art.12 Condizioni generali del servizio, commi 1, 4, 5, 6, 7
Art.13 Attrezzature e materiali impiegati nel servizio, comma 3 Art.14 Personale addetto, commi 7, 8, 10;
Art.16 Valutazione economica, commi 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 Art.17 Revisione del corrispettivo, commi 3, 6;
Art.18 Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12;
Art.21 Garanzia definitiva, commi 1, 2, 3
Art.22 Impegni specifici della Società, commi 2, 3, 5, 6
Art.23 Responsabilità della Società, commi 1, 2, 3, 4, 5
Art.24 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, commi 1, 2, 3, 4
Art.25 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 1, 2, 3, 4, 5 Art.26 Sicurezza e ambiente di lavoro, commi 4, 5, 6
Art.28 Obblighi di riservatezza e segretezza, commi 1, 2 3; Art.29 Tracciabilità dei flussi finanziari, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
Art.30 Condizioni di miglior favore, commi 1, 2, 3, 4 Art.31 Cessione del contratto, commi 1,3
Art.32 Cessione del credito, commi 2, 3
Art.33 Fallimento della Società o morte del titolare, commi 1, 2, 3 Art.34 Verifiche e controlli in corso di esecuzione, commi 1, 2 Art.35 Penali, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Art.36 Recesso, commi 1, 2, 3, 4
Art.37 Diffida ad adempiere e risoluzione, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 Art.36 Foro competente, comma 1
Art.39 Normativa in materia di appalti pubblici, commi 1, 2, 3 Art.40 Codice di comportamento, comma 2
Art.41 Oneri fiscali e spese contrattuali, comma 2. Data
LA SOCIETA’