REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 839 DEL 29/08/2016
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DELL’AZIENDA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
XXXX. XXXXX XXXXXXX
(firma digitale apposta)
ACQUISITI I PARERI DI | |||
DIRETTORE SANITARIO | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | ||
XXXX. XXXXXXXXXXX XXXX | AVV XXXXXXX DI XXXXXXX | ||
FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
CONTRARIO | CONTRARIO | ||
(firma digitale apposta) | (firma digitale apposta) |
La presente Deliberazione | |||||
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006 | |||||
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 | |||||
STRUTTURA PROPONENTE PATRIMONIALE | SERVIZIO | PROVVEDITORATO | E | AMMINISTRAZIONE |
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
Dal 29/08/2016 | Al 13/09/2016 |
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione |
SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
Premesso quanto segue:
- Con deliberazione n. 229 del 31/01/2013 è stato approvato il capitolato generale d’appalto per forniture e servizi di quest’Azienda (CGA);
- il 19 aprile u.s. è stato pubblicato ed è entrato in vigore il D.lgs 50/2016, nuovo Codice degli appalti, di cui si è presa visione il giorno stesso della sua pubblicazione e ciò ha reso necessario un riesame del capitolato; ne è scaturita una prima modificazione disposta con deliberazione n. 412 del 9/05/2016.
Presso il Servizio proponente il presente provvedimento è continuata l’analisi del nuovo Codice per valutare le ulteriori modifiche da apportare al CGA, pur perduranti molte incertezze applicative, considerato:
a) che il nuovo Codice prevede il passaggio alla cosiddetta soft law, e che per tale ragione si è in attesa di oltre 50 linee guida ANAC che dovranno essere recepite in Decreti Ministeriali (ANAC ha in questi giorni avviato tramite il proprio sito una consultazione on line degli stakeholder interessati sulle linee guida attuative del nuovo Codice, con scadenza 16 maggio);
b) Il Codice all’art. 217 dispone innumerevoli abrogazioni e, tra queste, oltre al precedente Codice (comma 1, lettera e), anche (comma 1 lettera u) buona parte del relativo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010), mentre le parti rimanenti saranno abrogate di volta in volta, man mano che le linee guida ANAC saranno recepite nei Decreti attuativi.
Oggi si è in grado di formalizzare una proposta di CGA destinato a sostituire integralmente il precedente testo (allegato al presente provvedimento); ovviamente, si deve ritenere che anche questo nuovo testo dovrà essere spesso modificato in ragione delle attese linee guida ANAC, per tale ragione il Servizio proponente il presente atto si riserva di formalizzare eventuali ulteriori provvedimenti di integrazione e modifica; peraltro nel capitolato è da sempre presente all’art. 1 una clausola di salvaguardia (comma 5) coerente con i principi dell’Ordinamento.
VISTI:
▪ il D. Lgs. 50/2016;
▪ il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
▪ la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
▪ la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
▪ L’atto aziendale;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi,
DELIBERA
Di approvare il Capitolato Generale per forniture e servizi della Asl di Olbia, come da testo allegato, dando atto che:
- ove previsioni specifiche del CGA dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni del Capitolato devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili;
- contestualmente, è abrogato il CGA approvato con deliberazione n. 229/2013 e successive modifiche tra cui la deliberazione n. 412/2016.
Il Commissario Straordinario Dr. Xxxxx Xxxxxxx
per il Servizio
R. Di Xxxxxxx X.Xxxxxxx
Codice Servizio 272/2016
CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
N.B.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente capitolato sono ai testi vigenti:
- Codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- C.C. : codice civile;
- Azienda: Asl 2 di Olbia;
- Ditta, Impresa, appaltatore, fornitore: il soggetto giuridico aggiudicatario di un servizio o di una fornitura
- CGA : il presente Capitolato generale d’appalto
- CSA: Capitolato speciale d’appalto
- L.i : Lettera di invito
- D.G.: Disciplinare di gara
- P.A.: Pubblica Amministrazione
- RUP: Responsabile unico del procedimento
- O.E.V : offerta economicamente più vantaggiosa
- P.P.B : Prezzo più basso
- D.R.F.: data ricevimento fattura
INDICE
ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
ART. 2 NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
ART. 5 NORME PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA
ART. 6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
ART. 7 MODALITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’DI FORNITURE E SERVIZI
ART. 8 CONVALIDA DEI SERVIZI
ART. 9 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, INCLUSE VARIANTI
ART. 10 PENALI
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI – DIVIETO DI ANTICIPAZIONE - CESSIONE DEI CREDITI
ART. 13 SUBAPPALTO
ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
ART. 15 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
ART. 16 ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEGLI ARTT. 99 E 212 DEL CODICE
ART. 17 SCHEMA DI CONTRATTO - PATTO D’INTEGRITA’ - NORME FINALI E DI RINVIO
ART.1 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – TRATTAMENTO DATI PERSONALI GIUDIZIARI SENSIBILI
1. Le disposizioni del presente CGA disciplinano gli aspetti generali dell’attività contrattuale dell’Asl di Olbia e si applicano alle forniture di beni ed agli appalti di servizi, come meglio appresso specificato.
2. Per i contratti misti valgono i criteri di individuazione della prevalenza, di qualificazione e di capacità, nonché le regole previsti dalla legge e dai documenti di gara. Ogni volta che sia necessario per il perfetto adempimento dell’obbligazione prevista in contratto di fornitura di beni o servizi, la stipulazione del contratto comporta anche, a totale carico dell’appaltatore e, salvo che non sia diversamente previsto in atti di gara, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda: a) la realizzazione dei lavori di posa in opera e di installazione dei beni; b) la fornitura temporanea e l’utilizzo di beni strumentali alla esecuzione delle prestazioni.
3. Gli appalti possono essere regolati altresì da appositi Capitolati Speciali e/o da altri documenti di gara i quali possono disciplinare aspetti peculiari della fornitura o del servizio cui si riferiscono, oltre la procedura di aggiudicazione. I Capitolati speciali e gli altri documenti di gara possono derogare al presente CGA ogni volta che sia ritenuto necessario o opportuno: il R.U.P. di ciascuna gara di appalto, nel formulare la proposta di Delibera/Determinazione a contrarre, se necessario può specificare le ragioni che hanno indotto a proporre la deroga totale e/o parziale al CGA.
4. Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati dal CGA, dal CSA, e/o dagli altri atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale.
5. Ove previsioni specifiche degli atti di gara (bando, disciplinare, CSA, CGA) dovessero risultare incompatibili con norme vigenti non derogabili, le disposizioni di detti atti devono intendersi automaticamente sostituite dalle previsioni normative inderogabili.
6. Le norme applicabili alla procedura di scelta del contraente sono individuate con riferimento al momento di invio del bando alla GUUE, per gli appalti sopra soglia europea, e di pubblicazione del bando in GURI, o di spedizione (momento di riferimento: pec
protocollata) degli avvisi o degli inviti per gli appalti sotto soglia europea; in relazione alla disciplina del contratto, per quanto non espressamente previsto o escluso dalla legge e/o dagli atti di gara, dal capitolato speciale e dal presente capitolato generale si applicano, in ordine di priorità: se esistente, la normativa pubblicistica europea, nazionale e regionale; la normativa civilistica; gli usi e le consuetudini vigenti nel luogo ove dev’essere eseguito il contratto.
7. In caso di entrata in vigore di nuove normative in corso di appalto sia di tipo prescrittivo (giuridico - amministrativo) sia di carattere tecnico, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente ove previsto dalla legge. L'entrata in vigore di nuove normative in corso d’appalto, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano modifiche, rifacimenti, variazioni di programmi e di tempi di lavorazione, non determina diritto ad alcun adeguamento dei corrispettivi, se l’entrata in vigore della normativa è antecedente al termine di presentazione dell’offerta; se l’entrata in vigore della normativa è successiva al termine di presentazione dell’offerta, e l’offerta debba essere modificata per tale ragione, potranno essere riconosciute come prestazioni soggette a corrispettivo aggiuntivo: a) esclusivamente quelle relative alle modifiche necessarie; b) solo qualora l’Appaltatore dimostri i costi aggiuntivi da sostenersi; c) esclusivamente entro detto limite massimo.
8. L’Azienda consente all’Appaltatore l’accesso ai dati personali sensibili e giudiziari nel limite dell’indispensabile per un corretto ed adeguato svolgimento dei servizi e delle forniture, nel rispetto dei metodi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
9. Nei casi previsti dal comma precedente, l’Azienda designa l’Appaltatore, nella persone del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di delega o procura da lui designato, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 Codice Privacy.
10. Il Responsabile del trattamento di cui al comma precedente nomina il personale che, nell’ambito dell’appalto, deve, per l’esecuzione delle obbligazioni, trattare i dati ai sensi dell’art. 30, comma 2, D.Lgs 196/03, “incaricato del trattamento” dal D.Lgs 196/2003.
11. L’Appaltatore è tenuto a svolgere, a favore dei propri dipendenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e nei limiti dello stretto indispensabile per l’esecuzione del contratto.
12. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività e sono responsabili di eventuali danni cagionati direttamente o indirettamente all’Azienda o a terzi in violazione di detti obblighi.
ART. 2 - NORME GENERALI AFFERENTI LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANCHE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La lingua utilizzata nelle procedure di gara e nei contratti è la lingua italiana. Gli atti di gara possono prevedere, di norma per motivi di carattere tecnico, che specifici documenti siano prodotti in altra lingua di paese membro dell’Unione Europea, purchè accompagnati da traduzione e da attestazione di veridicità della traduzione da parte del concorrente.
2. In ogni fase del procedimento, fino alla stipulazione dei contratti, la procedura di aggiudicazione può essere interrotta, sospesa, revocata, annullata, modificata, anche, se necessario, differendo i termini di presentazione offerte, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per ragioni di autotutela, senza che ciò comporti diritto dei concorrenti al risarcimento di danni e al rimborso di spese.
3. Fino a 7 giorni prima dello scadere del termine di presentazione offerte i concorrenti hanno l’obbligo di consultare il sito internet dell’Azienda (profilo del Committente) per verificare tutte le eventuali comunicazioni (risposte a quesiti, correzione di atti etc.) inerenti l’appalto.
4. In offerta dev’essere necessariamente indicato, ove occorra (ad esempio quindi sempre negli appalti di servizi e nei contratti misti quale quello di service), il CCNL applicato dall’Appaltatore in caso di aggiudicazione, necessario a vari fini (ad esempio verifica di anomalia dell’offerta, verifica in fase di esecuzione del rispetto degli obblighi contrattuali).
ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI CONTRATTI.
1 . In contratto, anche se non espressamente richiamate, sono da intendere confermate come se integralmente trascritte e ripetute tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza, impegno precontrattuale e impegno contrattuale rese dall’offerente, poi aggiudicatario, in atti di gara (offerta in qualunque sua parte, amministrativa, tecnica, economica); dette dichiarazioni impegnano l’appaltatore anche in caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio.
2. L’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, in conformità alle
prescrizioni contrattuali, che di norma recepiscono, in ordine di prevalenza, i capitolati di gara, il progetto offerta accettato, e, per quanto ivi non previsto, gli usi commerciali e le consuetudini della CCIAA territorialmente competente rispetto al luogo di esecuzione della prestazione.
3. Quale principio generale, qualsiasi onere e costo correlato all’esecuzione delle obbligazioni contrattuali è a carico dell’appaltatore, compensato dal prezzo d’aggiudicazione, anche se non previsto in atti di gara ed in offerta, se prevedibile al momento della formulazione dell’offerta secondo l’ordinaria diligenza e necessario per rendere l’obbligazione dedotta in contratto a regola d’arte. Tra questi obblighi, a titolo esemplificativo, rientrano i seguenti:
- l'appaltatore è obbligato ad adottare tutte le misure possibili per non danneggiare, nell’esecuzione delle prestazioni (forniture, servizi e/o durante l'esecuzione dei lavori di posa in opera), persone, strutture, opere ed impianti esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la prestazione;
- l'appaltatore è obbligato a non intralciare, se non nei limiti dell’indispensabile, il funzionamento dei servizi interessati all’esecuzione dell’appalto;
- l'appaltatore è obbligato a provvedere a tutte le pulizie necessarie, con le cadenze correlate al tipo di prestazione da eseguire (ad esempio, prima della consegna di una apparecchiatura, devono essere rimossi e smaltiti gli imballi, puliti i locali ove siano stati eventualmente eseguiti i lavori di posa in opera etc.);
- l’appaltatore ha l’obbligo, ove necessario, di realizzare e/o modificare tutte le strutture impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento di apparecchiature fornite, nel rispetto della normativa vigente (ad esempio, l. 46/90), depositando infine le relative certificazioni;
- sono a carico dell’appaltatore le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie; sono, inoltre, a carico dell’appaltatore i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione dei beni trasportati per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.
- nei limiti previsti dai CSA, è a carico dell’appaltatore il rapido smaltimento di scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; in quei limiti, il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge e le eventuali
indicazioni del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda;
- sono a carico dell’appaltatore le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente, quante volte occorra;
- l’appaltatore ha l’obbligo di formare il personale dipendente dell’Azienda al corretto uso dei beni forniti con oneri inclusi nei prezzi d’appalto, anche se non espressamente previsti;
- l’accesso alle strutture aziendali deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dall’Azienda a mezzo del RUP o del Responsabile dell’esecuzione se nominato o da altro soggetto individuato dall’Azienda;
- in ipotesi di forniture di beni, se necessari, devono sempre essere depositati prima del collaudo: certificazioni di conformità CE ed altre eventuali certificazioni necessarie; manuali d’uso; manuali di manutenzione (queste ultime due tipologie di documenti sempre in lingua italiana).
4. L’Aggiudicatario è vincolato, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.) a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali per le aziende operanti sul territorio dello Stato Italiano.
5. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare al personale a qualunque titolo occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto (compreso il personale di eventuali subappaltatori, enti, persone giuridiche etc. di cui si sia avvalso, sub- fornitori etc.), condizioni normative e retributive che risultino, ad una valutazione complessiva, non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni prevalenti, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario per tutta la durata del contratto anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il personale impiegato a qualunque titolo in appalto deve portare ben visibile apposito distintivo di riconoscimento recante almeno cognome, nome e qualifica.
6. L’Aggiudicatario è tenuto, inoltre, all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D. Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle che verranno emanate in materia nel corso di validità del contratto. A tal fine, tra l'altro,
l’Aggiudicatario è obbligato:
- ad impartire al personale a qualunque titolo impiegato per l’espletamento delle obbligazioni contrattuali un’adeguata informazione e formazione sui rischi generali, propri dell’attività da svolgere, e specifici, propri dell’appalto affidato dall’Azienda, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- a fornire e ad assicurarsi che siano utilizzati dal personale a qualunque titolo impiegato in appalto tutti i DPI opportuni, ad adottare tutti i procedimenti e le cautele secondo le migliori regole dell’arte, al fine di garantire l’incolumità delle persone addette a qualunque titolo all’appalto e dei terzi nonché per quanto possibile a evitare danni ad altri beni.
7. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e/o prescrizioni di cui ai precedenti commi sono ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario compensati dai prezzi d’appalto con la sola esclusione di eventuali oneri individuati nel DUVRI e, successivamente, nel piano esecutivo di sicurezza quando essi siano necessari; l’Aggiudicatario, pertanto, non potrà avanzare pretese di compensi ulteriori nei confronti dell’Azienda, rientrando tali obblighi nella normale gestione d’impresa.
8. E’ facoltà dell’Azienda chiedere, in qualsiasi momento, all’Aggiudicatario di comprovare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi dal 4 al 7 del presente articolo.
9. Salvo che non sia diversamente previsto da disposizioni particolari, in tutti i casi in cui il presente CGA fa riferimento a “giorni lavorativi”, si intendono lavorativi tutti i giorni dal lunedì al sabato compreso non festivi e tutte le settimane dell’anno ed un orario giornaliero minimo dal lunedì al venerdì 08,00 – 12,30/14,30 – 17,00 e 08,00-13.00 il sabato.
10. L’appaltatore ha l'onere di rifondere tutti i danni arrecati a persone (sia terzi che dipendenti della Azienda) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere in conseguenza dell’appalto, comunque cagionati.
11. Tutte le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai casi di consegna anticipata dell’appalto.
12. Ai sensi dell’art. 107 c. 7 del Codice, l’esecuzione del contratto d’appalto di servizi o di fornitura può essere sospesa, in tutto o in parte; ove la sospensione non superi 1/10 della durata contrattuale o un mese, essa è disposta con semplice comunicazione del Rup all’appaltatore e non implica il pagamento di alcun indennizzo o compenso, comunque denominato, all’appaltatore; qualora la sospensione duri fino ad ¼ della durata complessiva contrattuale o fino a 6 mesi, essa dev’essere disposta con determinazione dirigenziale e non implica alcun indennizzo o compenso, comunque denominato all’appaltatore. Qualora la sospensione superi detti termini dev’essere disposta con atto
deliberativo dell’Azienda, acquisito assenso da parte dell’appaltatore che, in alternativa, può chiedere la risoluzione del contratto senza alcun indennizzo, in caso di opposizione dell’Azienda si applica quanto previsto dal comma 2 dell’art. 107. Durante i periodi di sospensione, oltre a non essere pagate prestazioni a misura, di norma non sono corrisposti canoni di nolo, di leasing, etc. La sospensione del contratto differisce il termine di scadenza dello stesso di un tempo coincidente con la durata della sospensione.
ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI E L’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto ha luogo successivamente alla stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del verbale di esecuzione anticipata, secondo quanto previsto all’art. 32 comma 8 del Codice; costituisce, di norma, danno grave all’interesse pubblico che la stipulazione del contratto è destinata a soddisfare l’acquisizione di prestazioni da includere nel contratto stesso a prezzo maggiore, nell’ambito di diverso accordo contrattuale.
2. La stipulazione del contratto ha luogo di norma nei tempi previsti dalla legge, salvo che in atti di gara sia stato specificato un diverso momento, ad esempio correlato alla scadenza di un contratto in essere al momento dell’avvio della gara, o che Azienda e appaltatore non si siano diversamente accordati con patto scritto; in questi casi l’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto nel tempo indicato. Il Direttore Generale può delegare, anche con atto a valenza generale, i Dirigenti per la stipulazione dei contratti.
3. Qualora ricorrano circostanze di cui al comma 8 dell’art. 32 del Codice che rendano possibile l’esecuzione anticipata della fornitura o del servizio, questa potrà essere effettuata dall’Azienda nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Il R.U.P. deve motivare le ragioni che giustificano l’esecuzione d’urgenza, ai sensi della legislazione vigente.
4. In caso di consegna anticipata della fornitura o del servizio, il Responsabile del procedimento redige un verbale che deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario nel quale sono indicati la data di inizio della fornitura o del servizio e le condizioni essenziali dell’esecuzione anticipata, nel rispetto delle previsioni degli atti di gara.
5.L’aggiudicatario in contratto deve eleggere un domicilio cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto, indicando almeno un numero di fax, un indirizzo e- mail preferibilmente di posta certificata ed un numero telefonico, accettando,
ove non sia stato indicato un indirizzo di posta certificata, che della trasmissione della comunicazione faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell’Azienda trasmittente.
6. Le eventuali sospensioni dell’esecuzione del contratto sono regolate dal D.Lgs 50/2016; rientrano tra le circostanze particolari che impediscono la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto eventuali necessità dell’Azienda di interrompere temporaneamente proprie attività per cause quali ristrutturazione o manutenzione di locali o impianti, trasferimenti, indisponibilità di personale; la presente disposizione si applica anche nei casi di consegna anticipata dell’appalto.
ART. 5 – NORME PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DI CONTRATTI DI FORNITURA
1. Il fornitore di beni ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni normative generali sulla qualità dei prodotti, sulle modalità di trasporto, sulla conservazione, sul recapito.
2. I beni devono sempre essere rispondenti alle norme CE vigenti di riferimento.
3. L’appaltatore ha l’obbligo di fornire per tutta la durata contrattuale i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e modello). Qualora ciò diventi impossibile, l’Azienda procederà a revoca dell’aggiudicazione e a nuova aggiudicazione, se possibile, scorrendo la graduatoria di gara. Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell’offerta stessa, l’appaltatore può chiedere l’autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe, nei primi due casi senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, nel terzo caso con riduzione del prezzo. L’Azienda, in tali ipotesi, ha comunque la facoltà (diritto potestativo) di risolvere il contratto ove reputi la proposta non accettabile. In ogni caso l’eventuale accettazione dell’offerta dev’essere pubblicizzata anche nella sezione “Amministrazione trasparente” per consentire, eventualmente, alla concorrenza, di proporre osservazioni. La presente clausola dev’essere espressamente accettata dall’appaltatore negli atti di gara e sempre, espressamente richiamata in contratto.
4. Quando il bene sia soggetto a scadenza, all’atto della consegna il prodotto dovrà avere
una validità residua di norma non inferiore ai 3/4 (tre quarti) della validità complessiva quale risultante dalla scadenza apposta rispetto alla data di produzione.
5. I beni strumentali generici (che includono anche le sub – categorie di cui ai successivi commi 6 e 7):
- devono essere nuovi di fabbrica, idonei all’uso indicato, conformi all’offerta accettata ed alle prescrizioni applicabili relative alla sicurezza;
- quando trattasi di cespiti, debbono essere garantiti dall’appaltatore contro ogni difetto di fabbricazione per almeno 12 mesi dalla data di collaudo positivo o per il periodo più lungo previsto da eventuali disposizioni normative vigenti o da CSA e deve essere assicurata la fornitura di ricambi per almeno 7 anni dal collaudo;
- la garanzia, nei contratti di compravendita, deve includere anche la manutenzione full-risk;
- nei contratti di nolo, leasing, comodato di apparecchiature deve necessariamente essere inclusa la manutenzione full – risk e la garanzia che eventuali consumabili resteranno disponibili per tutta la durata del contratto;
6. quando si tratti di mobili, arredi sanitari ed affini, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) la fornitura di tali provviste dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:
- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostante tossiche e nocive;
- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;
- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide < 0.3 mg/l)
7. Inoltre, beni strumentali specifici quali i dispositivi medici come definiti dal D.Lgs. n.46/97 e s.m.i:
- debbono essere certificati ai sensi delle disposizioni CE per quanto attiene la produzione, l’importazione e la distribuzione.
- debbono essere trasportati nel rispetto di eventuali specifiche prescrizioni tecniche e consegnati con adeguata sigillatura, pena l’irricevibilità degli stessi; questa regola si applica anche ad altre tipologie di beni ogni volta che sia necessaria per la corretta conservazione della fornitura;
- l’etichettatura dovrà essere tale da consentire la facile, corretta e completa identificazione del prodotto, delle sue caratteristiche e pertanto dovrà riportare:
⮚ □numero di registrazione del marchio CE
⮚ □nome/ragione sociale e indirizzo del produttore
⮚ □nome/ragione sociale e indirizzo del distributore
⮚ □numero del lotto di produzione
⮚ □data di scadenza
⮚ □classe di appartenenza
⮚ □eventuali avvertenze/indicazioni particolari
⮚ eventuali avvertenze o precauzioni per particolari modalità di conservazioni dovranno risultare chiaramente leggibili o riportate in una apposita scheda.
8. infine, nel caso di prodotti di consumo e materiali di ricambio per manutenzioni, le caratteristiche qualitative di prodotti e ricambi non previsti in atti di gara resisi però necessari in corso di fornitura per circostanze imprevedibili devono essere non inferiori a quelle dei prodotti analoghi eventualmente compresi in contratto.
ART.6 MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E NORME PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
1. Il prodotto, nella quantità indicata nell’ordine, dovrà essere trasportato e consegnato nel tempo e nel luogo, di volta in volta, indicati nell'ordine stesso dall’Azienda e in assenza di specifiche indicazioni, nel luogo in cui dev’essere utilizzato. I prodotti, ricevuto l’ordine, dovranno essere consegnati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d’urgenza da fronteggiare entro 48 ore naturali e consecutive.
2. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione del ritardo nella consegna, fatti di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori.
3. Nel caso di impossibilità dell’appaltatore a provvedere entro i termini e con le modalità sopra indicati, questi dovrà darne tempestiva comunicazione alla struttura ordinante dell’Azienda, eventualmente comunicando se possa provvedere alla consegna almeno di un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata; l'Azienda potrà in tal caso procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto necessaria, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla Impresa aggiudicataria, tenuta anche alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno subiti dall’Azienda.
4. Negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di esecuzione; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 3.
5. Negli appalti di servizi, negli appalti di forniture e negli appalti misti che comprendono i servizi manutentivi, l’Aggiudicataria deve rispettare i tempi d’intervento e di soluzione guasto previsti dal CSA; nel caso in cui il CSA non indichi tempi di intervento e di soluzione guasto, si applica quanto previsto nel presente articolo.
6. I termini indicati nel seguito si computano dalla comunicazione all’Aggiudicataria dell’evento, effettuata con qualsiasi mezzo previsto dal contratto; i tempi di soluzione guasto includono i tempi d’intervento; l’intervento ha luogo nel momento in cui giunge sul posto un tecnico: a) capace di provvedere alla individuazione e, di norma, alla riparazione del guasto; b) dotato di attrezzature adeguate per l’individuazione del guasto e per la riparazione in loco (ove sia possibile) dei guasti più probabili (ove la probabilità è valutata in base alla notizia ricevuta, alle statistiche disponibili ed alle conoscenze richieste per praticare le migliori regole dell’arte); per risoluzione del guasto si intende il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’apparecchiatura secondo gli standard operativi ottimali. I tempi sono espressi in ore o giorni lavorativi, come definiti negli orari dei servizi.
7. L’aggiudicataria dovrà rispettare i tempi di intervento indicati nella tabella sottostante.
Int. Urgenti* | Int. Ordinari |
2 ore | 4 ore |
8. L’aggiudicataria dovrà rispettare i tempi di soluzione guasto indicati nella tabella sottostante.
Int. Urgenti* | Int. Ordinari |
2 giorni | 5 giorni |
9. Il guasto si considera risolto quando sia fornita dall’aggiudicatario apparecchiatura sostitutiva fino alla riparazione ai seguenti patti e condizioni:
a) L’apparecchiatura sostitutiva è considerata tale solo se possiede caratteristiche prestazionali simili a quelle dell’apparecchiatura guasta.
b) Le sostituzioni devono risultare dai rapporti di lavoro sottoscritti da ambo le parti.
c) Il guasto dell’apparecchiatura in riparazione è considerato risolto a partire dal verificarsi delle seguenti condizioni:
• installazione e messa in esercizio dell’idonea apparecchiatura sostitutiva;
• formazione dell’utilizzatore e formale consegna del manuale d’uso, se necessari per garantire l’uso corretto dell’apparecchiatura sostitutiva;
• fornitura per tutto il periodo di consegna in uso dell’apparecchiatura sostitutiva anche dei relativi consumabili.
* riguardano apparecchiature in dotazione a servizi dell’emergenza – urgenza quali Pronto Soccorso, Rianimazione, Blocco operatorio, Emodinamica, laboratori analisi, Radiologia, etc..
ART. 7 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’DI FORNITURE E SERVIZI
1. I controlli sulle merci in arrivo immediatamente possibili (di norma, controllo quantitativo), saranno effettuati a ricevimento della merce. Gli altri controlli saranno effettuati come descritto in altri commi del presente articolo.
2. Il controllo quantitativo consiste nella verifica di rispondenza del numero dei beni inviati rispetto a quanto ordinato, è di norma effettuato con i plichi chiusi e validato apponendo la firma sul documento di trasporto da parte di chi ha ricevuto la merce. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta dall’incaricato dell’Azienda non esonera l’Impresa dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni trasmesse al momento dell’utilizzazione del prodotto, in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto stesso; infatti, il controllo qualitativo della fornitura è di norma effettuato dal punto ordinante o da altro soggetto individuato dal RUP o dal Responsabile dell’esecuzione al momento dell’utilizzo; pertanto, l’Azienda ha diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo finale. Le singole somministrazioni saranno, pertanto, definitivamente accettate solo quando saranno state
dichiarate anche qualitativamente idonee dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione grava sull’Azienda il solo onere di corretta custodia.
3. L’Azienda ha facoltà di far analizzare, anche a campione, la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale e dichiarate dall’Impresa aggiudicataria in offerta. A tal fine l’Azienda può anche stipulare convenzioni con soggetti terzi quali le Camere di commercio, Industria e Artigianato. L’aggiudicatario, cui dev’essere comunicato quali soggetti potranno effettuare i controlli, deve accettare i risultati delle verifiche e deve rimborsare la relativa spesa in caso di esito negativo della verifica, salvo che provi, a mezzo controlli paralleli effettuati, a sue spese, da soggetti terzi previo nulla osta dell’Azienda, che l’esito del controllo commissionato dall’Azienda non è corretto.
4. Se la vendita è fatta su campione s’intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all’Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522 C.C).
5. Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, l’Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita entro 24 ore lavorative con altra pienamente rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte; in difetto l’Azienda provvederà all’acquisto altrove, addebitando all’Impresa le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell’Azienda a totale rischio dell’Impresa; qualora questa non provveda al ritiro entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione di irregolarità, l’Azienda potrà procedere allo smaltimento nei modi di legge dei prodotti senza alcun obbligo di provvedere al pagamento del prezzo degli stessi.
6. Qualora la merce risultata non rispondente ai requisiti prescritti debba essere accettata per esigenze sanitarie urgenti non altrimenti fronteggiabili, l’Azienda effettuerà comunque le contestazioni inerenti le anomalie riscontrate, accettando la fornitura con riserva di ridefinire il prezzo di acquisto. Nel caso in cui le difformità della merce somministrata rispetto ai requisiti del prodotto che avrebbe dovuto essere consegnato siano tali da legittimare una riduzione del prezzo, l’Azienda, determinato l’ammontare della riduzione, ne darà comunicazione all’Impresa ed effettuerà, sugli importi contrattuali anche eventualmente già fatturati, una detrazione pari alla differenza del valore delle merci.
7. Tutte le contestazioni verranno comunicate per iscritto con i mezzi stabiliti in contratto e al domicilio eletto.
8. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura, salvo che l’Impresa non emetta per la parte soggetta a contestazione nota di accredito.
9. Salvo quanto previsto dall’articolo successivo del presente CGA, negli appalti di servizi e negli appalti misti, compresi quelli ad esecuzione periodica o continuativa, il CSA disciplina i termini e le modalità di controllo del servizio; ove il CSA non detti norme specifiche in materia, si applicheranno, in quanto compatibili secondo i criteri analogici, le previsioni dei precedenti commi da 1 a 10.
10. Il collaudo di apparecchiature, da avviarsi entro 15 giorni dalla comunicazione dell’appaltatore di consegna in opera a regola d’arte, è concluso di norma entro 10 giorni dall’avvio delle operazioni; esso consiste in una serie di operazioni complessa, sinteticamente così descrivibile: a) verifica di sicurezza elettrica; b) verifica di rispondenza dell’apparecchiatura a quella individuata nell’offerta accettata; c) verifica di perfetta posa in opera inclusa regolare esecuzione di eventuali lavori complementari; d) verifica funzionale e ove occorra verifica qualitativa ed eventuali accertamenti in materia di sicurezza lavoro. Il collaudo è eseguito in contraddittorio con l’appaltatore. Ove la comunicazione di avvio delle procedure di collaudo sia stata regolarmente trasmessa all’appaltatore al domicilio eletto, l’assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza agli esiti del collaudo e non potrà essere comunque invocata per contestare la procedura seguita ed i suoi esiti.
11. In ipotesi di accertamento totalmente o parzialmente negativo, si contesteranno all’aggiudicatario, con nota scritta trasmessa al domicilio eletto, i rilievi assegnando congruo termine (non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi) per porvi rimedio; in tal caso, i 10 giorni per l’effettuazione del collaudo decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui l’aggiudicatario renderà noto di aver posto rimedio ai difetti rilevati.
12. Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica perché non rilevabili, ma vengano in seguito accertati.
13. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per l’eliminazione dei vizi riscontrati in fase di collaudo, e salva comunque l’applicazione delle penali ed il diritto al risarcimento di ogni danno subito, l’Azienda ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto in danno dell’aggiudicatario.
14. L’Azienda ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell’esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni
effetto di legge, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell’Ispettorato del Lavoro).
15. Oltre ai controlli e alle verifiche di cui ai commi precedenti, il RUP ai sensi dell’art. 31 comma 12 del D.Lgs 50/2016, effettua anche accessi diretti sul luogo dell’esecuzione stessa, quando lo ritenga necessario per il controllo effettivo delle prestazioni nonché per effettuare le ulteriori verifiche previste dalla legge: in tali casi l’appaltatore è sempre obbligato ad assoggettarsi ai controlli.
Il fornitore o l’appaltatore di servizi è tenuto a semplice richiesta a mettere a disposizione qualunque strumento idoneamente tarato per effettuare, eventualmente, le misurazioni della prestazione nel corso delle verifiche; quando la vendita è fatta su campione: a) la verifica prevede sempre il confronto tra il bene fornito e il campione depositato in atti di gara; b) quando nel corso della durata contrattuale il bene sia stato sostituito con beni di nuova produzione in luogo di quelli aggiudicati e depositati in atti di gara, l’accettazione formale della sostituzione del bene implica l’obbligo di contestuale deposito del nuovo campione di cui dev’essere redatto apposito verbale.
16. Il pagamento delle merci consegnate e dei servizi ultimati nel lasso di tempo considerato, autonomamente fruibili, è effettuato senza la ritenuta di garanzia dello 0,5% quando la verifica di conformità della fornitura o del servizio abbia avuto luogo, con esito positivo, prima del provvedimento di liquidazione, coerentemente con il rispetto dei tempi di pagamento imposti dalla legge.
ART.8 - CONVALIDA DEI SERVIZI
1. Negli appalti di servizi e negli appalti misti comprendenti i servizi (ad esempio service), di norma si procede come segue all’attestazione della regolarità delle prestazioni:
a) casi in cui sia possibile un accertamento tecnico definitivo (ad es. manutenzioni):
il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione redige o, quando possibile, acquisisce da specialisti all’uopo individuati una attestazione di regolare esecuzione del servizio;
b) casi in cui occorre verificare obbligazioni di mezzi (ad es. servizi di trasporto, se così appaltati);
il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione che gestisce il contratto acquisisce le certificazioni dell’avvenuto espletamento del servizio da parte dei destinatari del servizio stesso; dette attestazioni possono essere acquisite con ogni
mezzo, ad esempio anche con silenzio avente valore di certificazione da parte della struttura utilizzatrice del servizio, purchè sia previsto il decorso di un congruo periodo di tempo dallo scadere del termine per l’espletamento della prestazione al momento della formazione del silenzio - certificazione.
2. In ogni caso in cui gli esiti delle attività di convalida fossero negativi o il servizio, pur convalidato, dovesse risultare, per evidenze emerse successivamente alla convalida, reso in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali, il RUP o, se nominato, il Responsabile dell’esecuzione ne dà comunicazione scritta all’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla conoscenza dell’evento. In tal caso si applicano le disposizioni di CGA relative a: penali, recesso, risoluzione del contratto, risarcimento danni, escussione delle garanzie.
ART. 9 – MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, INCLUSE VARIANTI
1. Le modifiche e le varianti ai contratti sono disciplinate dall’art. 106 del Codice e dalle seguenti disposizioni.
2. Sono vietate modifiche al contratto introdotte dall’esecutore che non siano state precedentemente approvate con atto deliberativo dell’Azienda, previa autorizzazione del Rup; nell’autorizzazione il Rup attesta l’esistenza delle ragioni di fatto che giustificano la modifica contrattuale e la sua legittimità, ai sensi della disciplina applicabile.
3. Dopo l’approvazione della modifica contrattuale, il contratto è integrato; la forma dell’integrazione contrattuale è quella del contratto cui essa afferisce (atto pubblico, scrittura privata, lettera commerciale).
4. Non puo’ essere pagato alcun corrispettivo per eventuali modifiche contrattuali introdotte dall’esecutore, in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo e dalle norme cui esso rinvia.
5. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie (art. 106 c. 1 lettera d) n.2) del Codice anche le cessioni e affitti d’Azienda o di ramo d’Azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell’ordinamento giuridico applicabile.
6. Ai sensi dell’art. 106 c. 12 del Codice, è sempre possibile per l’Azienda imporre, qualora divenga necessario in fase di gestione contrattuale, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto; in caso di variazione in aumento del contratto, è comunque necessaria autorizzazione ai sensi dei commi
precedenti; tuttavia, una volta deliberata la variazione in aumento, ad essa può essere data immediatamente esecuzione in attesa dell’integrazione contrattuale.
7. Ai sensi dell’art. 106 c. 1 del Codice lettere:
a) è sempre possibile prevedere in atti di gara opzioni di rinnovo o di estensione, purchè le opzioni siano descritte con clausole chiare, precise ed inequivocabili ed il loro valore sia stato valutato per la determinazione del valore del contratto, ai sensi dell’art. 35 del Codice;
e) è sempre possibile una variazione non sostanziale, come definita al comma 4 dello stesso articolo, con procedura semplificata: mera autorizzazione del Rup, se essa non comporta spesa aggiuntiva o comporta riduzione del prezzo o dei prezzi d’appalto; deliberazione aziendale, se essa comporta variazione del contratto in incremento non superiore al 5 %; in quest’ultimo caso la variazione è comunicata con pec, senza necessità di ulteriore integrazione contrattuale.
8. In tutte le procedure di acquisizione in cui sia espressamente richiamato il presente capitolato, salvo che gli atti di gara non dispongano diversamente, è sempre prevista l’opzione di proroga di cui al comma 11 dell’art. 106; qualora si debba ricorrere all’opzione per il tempo necessario all’espletamento di nuova procedura d’individuazione del contraente, il Rup avvia sempre la negoziazione per verificare se sia possibile la proroga a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.
9. Qualora sia stata esperita procedura di gara (aperta, ristretta, negoziata) sotto soglia europea, le modifiche contrattuali (inclusa la proroga in attesa di nuova gara) non possono in alcun caso portare ad una determinazione del valore finale del contratto superiore alla soglia europea: il raggiungimento del tetto della soglia europea costituisce sempre causa di risoluzione immediata di diritto del contratto; non è dovuto alcun corrispettivo all’aggiudicatario che abbia eseguito prestazioni per l’importo eccedente la soglia europea.
10. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. La valorizzazione del contratto è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.
11. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; l’Azienda, anche in vigenza del contratto stipulato in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura possa vantare diritti di qualsivoglia natura.
ART. 10 - PENALI
1. Il CSA o altro atto di gara possono prevedere una disciplina integrativa o modificativa del presente articolo, ma non possono escludere la previsione di penali o la possibilità di applicazione di penali.
2. Qualora l’appaltatore incorra in ritardo o violi o ometta altro obbligo dedotto in contratto, l’Azienda procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.
3. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione; decorso infruttuosamente detto termine, la penale può essere applicata.
4. La penale può essere applicata qualora le giustificazioni fornite nel termine perentorio di cui sopra non siano ritenute adeguate.
5.L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
6. Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale e comunque non possono essere applicate penali, incluse quelle per ritardi, in misura complessivamente superiore al 12 per cento dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali per ritardi, 12% penali complessive, incluso quindi il 10% eventuale per ritardi) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’appaltatore.
7. Salvo diversa prescrizione di CSA o d’altro atto di gara, la singola penale può essere comminata come segue:
a) penali per forniture, servizi, appalti misti da eseguirsi in unica soluzione o ad esecuzione periodica e continuativa:
la penale, per evento diverso dal ritardo nell’adempiere, è determinata dal Rup se delegato o dall’organo di amministrazione dell’Azienda tra un minimo pari allo 0,2 per cento del valore del contratto ed un massimo pari al 4 per cento del valore del contratto;
b) penali per ritardi nelle forniture, nei servizi, nei contratti misti da eseguirsi in unica soluzione: la penale è determinata dal CSA in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale;
c) penali per forniture e servizi articolati contrattualmente in più parti:
nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui alla precedente lettera b) si applicano ai rispettivi importi.
8. Nei casi diversi dalle penali per ritardi, per la graduazione della penale si terrà conto della gravità dell’evento; la gravità è da valutarsi: 1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; 2) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l’Azienda o terzi ha subito; 3) in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; 4) di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento del servizio dell’Azienda destinatario della prestazione; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.
9. Irregolarità, ritardi ed omissioni tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati o, nello stesso giorno, in strutture diverse, di irregolarità, ritardi o omissioni, anche simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.
10. L’irrogazione della penale non esonera in alcun caso l’Aggiudicatario dall’obbligo di adempiere l’obbligazione violata, ove l’adempimento sia ancora utile.
11. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda di ottenere il risarcimento dei maggiori danni.
12. Le penali saranno, a discrezione dell’Azienda, contabilizzate e portate in detrazione all’atto del pagamento o riscosse avvalendosi della cauzione definitiva che l’Aggiudicatario è obbligato, in tal caso, a reintegrare, o a mezzo emissione di fattura (in tale ultimo caso, si applicheranno condizioni di pagamento – termini e interessi – identiche a quelle di fornitura).
13. Le penali possono essere applicate anche per fatti o circostanze verificatisi dopo la consegna anticipata della fornitura o del servizio e prima della stipulazione del contratto d’appalto.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO
1. Oltre ai vari casi di risoluzione, anche di diritto, del contratto previsti in altri articoli del CGA e negli atti di gara nonché dall’ordinamento vigente (ad esempio legislazione in materia di flussi finanziari), il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:
A) DI DIRITTO
• quando, decorsi 40 giorni dalla stipulazione del contratto, o dalla consegna anticipata in pendenza di stipulazione del contratto, o dal termine previsto in contratto per l’avvio dell’appalto, l’appaltatore non abbia dato avvio all’attività secondo gli obblighi assunti;
• per grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione;
• per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso cui non sia stato possibile porre rimedio con l’intervento sostitutivo;
• per violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso reiterata più di due volte;
• per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall’appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l’appaltatore si sia avvalso da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s’intende per “danno grave” ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all’art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l’esercizio dell’azione penale e/o dall’esito dell’eventuale azione penale;
• per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile all’appaltatore da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
• nel caso di cessione del contratto;
• nel caso di violazione delle norme sul subappalto;
• nel caso di violazione delle norme sull’avvalimento.
B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:
• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente e i casi di possibilità prevista dall’ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell’attività);
• in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel contratto.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria, oltre ad incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo nel suo ammontare residuo determinato al momento dell’evento che ha cagionato la risoluzione, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che l’Azienda abbia sopportato a causa di tale risoluzione.
3. L’Azienda può recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso. Di norma costituisce legittimo motivo di recesso la necessità di modificare i processi produttivi dell’Azienda per ragioni di contenimento della spesa pubblica in attuazione di provvedimenti statali o regionali, anche di indirizzo.
4. Nell’ipotesi di recesso dal contratto, si applica l’art. 1671 del C.C.; all’aggiudicatario compete, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite prima della comunicazione di recesso, un indennizzo pari al 10% del valore contrattuale residuo salvo che risulti, prima del recesso, un mancato guadagno in misura inferiore o superiore (in particolare, faranno fede, se esistenti, i documenti inerenti il procedimento di verifica di anomalia dell’offerta).
5. Qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 108 comma 2 del Codice, l’appaltatore ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’Azienda perché quest’ultima possa dichiarare immediatamente risolto il contratto; la segnalazione che pervenga all’Azienda oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi dell’evento comporta l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno che l’Azienda dovesse subire.
6. E’ inoltre sempre possibile il recesso nei casi e con la modalità previste dall’art. 109 del Codice.
ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI AGGIORNAMENTI DEI PREZZI – DIVIETO DI ANTICIPAZIONE -
CESSIONI DI CREDITI
1 . Fatte salve eventuali e più specifiche modalità riportate negli atti di gara, nel contratto, o nell’ordinativo, l’Impresa può emettere la fattura del corrispettivo non prima che sia accertata, nelle forme previste dal CGA (verifica di conformità), la regolarità dell’obbligazione dovuta; la fatturazione anticipata non fa decorrere i termini per i pagamenti.
2. I termini di pagamento decorrono dalla D.R.F. (data ricevimento fattura).
3. I pagamenti dovranno essere imputati conformemente al titolo indicato negli ordinativi emessi dall’Azienda o nel contratto, correlandoli al CIG e nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n. 136/2010 (indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).
4. Le fatture devono essere intestate all’Azienda ordinante presso la sua sede legale.
5. La disciplina dei pagamenti e degli interessi sui ritardati pagamenti è quella prevista dalla legge, salvo patto in deroga stipulato tra Azienda e appaltatore. Nell’ipotesi in cui in corso di appalto sopravvengano nuove disposizioni legislative inerenti pagamenti e interessi sui ritardati pagamenti, queste sono direttamente recepite in contratto con effetto dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Qualora, decorsi i termini previsti dal CGA o dal CSA o da altro atto di gara per eseguire la verifica di conformità, cui è correlata la richiesta di pagamento, l’Azienda non abbia provveduto e l’Impresa abbia emesso e fatto pervenire la fattura, i termini per il pagamento decorreranno dal ricevimento fattura solo nell’ipotesi in cui gli accertamenti sulla regolarità della prestazione, pur compiuti in ritardo, siano stati positivi.
6. Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa, i prezzi rimangono fermi per il primo anno di durata dell’appalto. Dal secondo anno d’appalto, è possibile avviare un procedimento volto alla revisione dei prezzi, nei casi, con le modalità e per gli effetti previsti dall’art. 1664 1° comma del Codice Civile; l’onere di provare l’entità degli aumenti grava sull’appaltatore; l’onere di provare l’entità delle riduzioni grava sul committente; non si considera mai circostanza imprevedibile il sopravvenire di nuovi contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro. Nei contratti di forniture e servizi ad esecuzione periodica e continuativa, di durata superiore ad un anno, la rinuncia incondizionata alla revisione prezzi, per tutto il periodo di durata contrattuale, comporta l’attribuzione di punteggio in gara. In ogni caso, il concorrente è tenuto a dimostrare, nelle giustificazioni dell’offerta eventualmente richieste, di aver tenuto conto delle previsioni del presente comma nel formulare la propria offerta.
7. Per “pagamento della fattura” s’intende il momento di emissione del mandato di pagamento a mezzo bonifico sul conto corrente comunicato ai sensi della legge 136/2010.
8. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’Impresa degli obblighi contrattuali e previsti in qualunque altro atto di gara pertinente; in caso si verifichino contestazioni circa il non corretto espletamento delle prestazioni oggetto di fattura o circa le quantità indicate in fattura, l’Azienda comunica la sospensione del pagamento fino a definizione della contestazione.
9. Gli interessi moratori potranno essere compensati con eventuali penali o altri debiti dell’appaltatore verso l’Azienda; nell’ipotesi si debba operare l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 1676 del C.C., il debito dell’Azienda è calcolato al netto della compensazione con gli eventuali crediti vantati dall’Azienda nei confronti dell’appaltatore.
10. Sugli appalti di forniture e servizi non è prevista alcuna anticipazione, essendo l’articolo 35 c. 18 del Codice applicabile esclusivamente agli appalti di lavori.
11. La cessione dei crediti da corrispettivo d’appalto, concessione, concorso di progettazione scaturenti da procedure disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 è regolata dai commi seguenti (da 12 a 17 compresi); ai contratti scaturenti da procedure disciplinate dall’abrogato D. Lgs. 163/2006 si applica l’art. 117 dello stesso Xxxxxx*
12. E’ esclusa l’applicabilità ai contratti dell’Azienda, in materia di cessione dei crediti, delle norme del Codice Civile, ed in particolare degli artt. 1260 e seguenti.
13. Le cessioni di crediti hanno effetto nei confronti dell’Azienda alle seguenti condizioni:
a) che siano conformi alle previsioni della legge 52/1991, ed in particolare a condizione che il cessionario sia iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 2 di detta legge;
b) che le cessioni siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
c) che esse siano state notificate nelle forme previste dalla legge all’Azienda;
d) che l’atto di cessione preveda il rispetto della disciplina di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari della P.A., applicata al caso concreto (ad esempio, richiamo al CIG di riferimento, indicazione del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare su di esso).
e) che l’atto di cessione recepisca tutte le eventuali pattuizioni in deroga alla disciplina legislativa vigente (ad esempio, in materia di termini di pagamento e di interessi moratori sui ritardati pagamenti) previsti dal contratto d’appalto, di concessione, di progettazione o altro servizio di ingegneria.
14. La cessione di crediti ha effetto e può essere opposta all’Azienda, decorsi 45 giorni dalla notifica della cessione, se al momento della notifica risultino rispettate tutte le condizioni previste dai commi precedenti: in caso diverso, il termine non inizia a decorrere; nel termine di 45 giorni, l’Azienda può comunicare (atto recettizio) al cedente e
al cessionario il proprio rifiuto.
15. Nel contratto stipulato o in atto separato contestuale può essere accettata la cessione di tutti o di parte dei crediti che debbono venire a maturazione purchè siano rispettate tutte le previsioni dei commi precedenti. Nel caso l’accettazione della cessione abbia luogo con atto separato contestuale, anche tutte le spese correlate sono a carico dell’appaltatore, del concessionario o del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.
16. Le forme delle comunicazioni previste nel contratto di appalto, di concessione, di progettazione/servizio di ingegneria, relative alle eccezioni opponibili al cedente sono le stesse che devono essere usate nell’opporre dette eccezioni al cessionario.
17. Negli atti di gara dev’essere prevista l’espressa accettazione sulla cessione dei crediti previste dal presente CGA, da parte dell’appaltatore, del concessionario, del progettista/incaricato dei servizi di ingegneria.
* D. Lgs. 163/2006
Art. 117. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
ART. 13 – SUBAPPALTO
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque
espletate, che richiedono l’impiego di manodopera.
2. Qualora non si configuri subappalto, i sub contratti che non sono subappalti debbono essere comunicati dall’aggiudicatario prima dell’inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l’importo del sub contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente la modifica del sub contratto.
3. Di norma, il sub appalto è possibile in tutte le procedure di gara; le limitazioni o l’esclusione della possibilità di subappaltare devono essere previste nella deliberazione di autorizzazione a contrarre o essere connaturate alla natura del contratto (ad esempio, forniture “semplici”). Nella stessa deliberazione di autorizzazione a contrarre, per le procedure pari o superiore alla soglia europea, è specificato se si tratti di appalti per i quali non è necessaria una particolare specializzazione, cosicchè risulti obbligatoria l’indicazione della terna di sub appaltatori
4. Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
a) qualora il subappalto non superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato con l’Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o indicati in atti di gara;
b) che la ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara.
5. L’Azienda effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore, nelle ipotesi di cui al comma 13 dell’art.105 del Codice. L’eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all’Azienda con pec indirizzata al Rup. In tali casi, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Asl ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera
d) n. 3 del Codice.
6. Prima dell’inizio della prestazione, Il contratto di appalto determina, in ogni caso (pagamento a carico dell’appaltatore o pagamento a carico dell’Azienda), l’importo totale spettante al subappaltatore in caso di effettivo esercizio della riserva di sub appalto che dovrà essere identico a quello risultante dal contratto eventualmente successivamente depositato ai sensi del comma 7 dell’art. 105 del Codice.
ART. 14 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA – ALTRE GARANZIE
1. Le fideiussioni, ai sensi dell’art. 103 c.9 del Codice, devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
2. Alla garanzia, sia essa provvisoria o definitiva, si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c. 7 del Codice;
3. Il CSA può prevedere, in relazione al valore economico e/o all’importanza strategica dell’appalto, l’obbligo a carico dell’appaltatore di fornire ulteriori garanzie (ad esempio, performance bond) con oneri a carico dell’Impresa.
ART. 15 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
1. Ogni controversia inerente il contratto di appalto, è devoluta alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario. Foro esclusivo e non concorrente con gli altri fori previsti è il Foro ove ha sede legale l’Azienda.
2. L’insorgere di una controversia non autorizza l’appaltatore ad interrompere l’esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
ART. 16 – ADEMPIMENTI ATTUATIVI DEGLI ARTT. 99 E 212 DEL CODICE
1. Il RUP è il soggetto competente, nell’ambito della Stazione Appaltante, per la redazione della relazione unica d’appalto di cui all’art. 99 del Codice (ove non sia sufficiente l’avviso di aggiudicazione di cui al comma 3 dello stesso articolo) e l’invio della relazione (o dell’avviso) alla Cabina di Regia: la relazione dev’essere comunque redatta per tutti gli appalti cui è applicabile il D.lgs 50/2016 anche prima dell’istituzione della Cabina di Regia, per l’eventuale invio massivo di tutte le relazioni al momento della sua istituzione.
2. Il RUP è altresì competente per la composizione del fascicolo previsto dall’art. 99 c. 4 del Codice; il SISA garantisce la formazione e la conservazione del fascicolo
elettronico, nel rispetto della previsione dell’art. 99 c. 4, per tutte le gare telematiche; nell’ipotesi in cui la gara sia stata espletata con metodi tradizionali, fino al completamento il fascicolo è custodito dal RUP, e dopo il suo completamento è archiviato con modalità di conservazione sicure, nell’ambito degli archivi del Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio.
3. Trimestralmente è redatto un elenco dei fascicoli ultimati, con descrizione delle modalità di conservazione (informatica – cartacea – mista), conservato presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio.
17. SCHEMA DI CONTRATTO - PATTO D’INTEGRITA’ - NORME FINALI E DI RINVIO
1. Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:
a. CSA e relative norme ed atti di rinvio;
b. CGA e relative norme ed atti di rinvio;
c. eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte, in particolare con pubblicazione sullo strumento telematico di negoziazione;
d. offerta tecnico – economica accettata.
2. Ad ogni procedura e al contratto si applica il patto d’integrità, individuato dalla Giunta Regionale (deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015) come misura di prevenzione della corruzione. Il patto è stato approvato dall’Asl 2 di Olbia con deliberazione n. 1118 del 24/09/2015.
Il Patto d’Integrità è allegato sub 1 al presente capitolato e dev’essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d’esclusione.
3. Nei casi di affidamenti ex art. 36 del Codice, il presente capitolato generale è applicabile, in tutto o in parte, solo se espressamente richiamato negli atti della procedura di affidamento. Fino a diversa eventuale previsione di Decreto che recepisca linee guida ANAC, nei casi previsti dall’art. 36, comma 2, lettere a) e b), di norma, sono richiesti e verificati (mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016) esclusivamente i requisiti generali dei contraenti, ferma la possibilità di prevedere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali qualora le circostanze del caso concreto inducano a ritenerlo necessario (art. 36 comma 5, primo periodo – art. 83
commi 1, 4, 6 e 8 del D.Lgs 50/2016).
4. Di norma, quando si avviano procedure negoziate, il precedente aggiudicatario è sempre invitato alla nuova procedura qualora il precedente contratto abbia avuto buon esito.
PATTO D’ INTEGRITA’
Art.1
Ambito di applicazione
1. Il Patto d’Integrità è lo strumento che la ASL n.2 di Olbia adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs.50/2016.
2. Il Patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra la ASL n. 2 di Olbia e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto d’Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “Sardegna Cat” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto d’Integrità.
5. Il Patto d’Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’art.105 del D.lgs. n.50/2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL n.2 di Olbia al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della ASL.
Art.2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Asl n.2 di Olbia
1) Gli Operatori economici:
a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiarano di non aver condizionato, e si impegnano a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese od adottato azioni, e si impegnano a non prendere parte ed a non praticare intese od adottare azioni, tese a restringere la concorrenza od il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi della Legge n.287/1990; e dichiarano altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa Asl o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questa Azienda Sanitaria;
g) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria.
2) l’operatore economico aggiudicatario:
si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
Art.3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicataria
1) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASL n.2 di Olbia, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le
fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’ Azienda;
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria;
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
• persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
• soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
• soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
• enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
• in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia:
si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art.4
Violazione del Patto d’Integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) l’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni;
2) l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio da parte di questa Azienda Sanitaria, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3) la ASL n.2 di Olbia individuerà con un apposito prossimo regolamento le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità, e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art.2 comma 1, lett. a,)b),c),d) del presente Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione “ipso iure” del contratto, salvo che la ASL n.2 di Olbia, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’art.121, comma 2 del D.lgs. n.104/2014, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nella violazioni di cui all’art.2 c.1 lett. a),b),c),d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5) L’ASL n.2 di Olbia, ai sensi dell’art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all’ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett.
c) del presente articolo.
Art.5
Efficacia del Patto d’Integrità
Il presente Patto d’Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all’estinzione delle relative obbligazioni .
Luogo e data
L’operatore Economico Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art.2 e nell’art.4 della presente scrittura. L’operatore economico
PATTO D’ INTEGRITA’
Art.1
Ambito di applicazione
1. Il Patto d’Integrità è lo strumento che la ASL n.2 di Olbia adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al Dlgs.50/2016.
2. Il Patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra la ASL n. 2 di Olbia e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3. Il Patto d’Integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico regionale “Sardegna Cat” e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto d’Integrità.
5. Il Patto d’Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’art.105 del D.lgs. n.50/2016.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL n.2 di Olbia al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della ASL.
Art.2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Asl n.2 di Olbia
1) Gli Operatori economici:
a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiarano di non aver condizionato, e si impegnano a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese od adottato azioni, e si impegnano a non prendere parte ed a non praticare intese od adottare azioni, tese a restringere la concorrenza od il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi della Legge n.287/1990; e dichiarano altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegnano a segnalare all’ASL n.2 di Olbia qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa Asl o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questa Azienda Sanitaria;
g) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria.
2) l’operatore economico aggiudicatario:
si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.
Art.3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicataria
1) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASL n.2 di Olbia, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le
fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’ Azienda;
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Azienda;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria;
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
• persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
• soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
• soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
• enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
• in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2) l’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia:
si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art.4
Violazione del Patto d’Integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) l’escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
d) l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni;
2) l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contradditorio da parte di questa Azienda Sanitaria, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3) la ASL n.2 di Olbia individuerà con un apposito prossimo regolamento le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità, e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art.2 comma 1, lett. a,)b),c),d) del presente Patto, è sempre disposta l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione “ipso iure” del contratto, salvo che la ASL n.2 di Olbia, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’art.121, comma 2 del D.lgs. n.104/2014, nonché l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nella violazioni di cui all’art.2 c.1 lett. a),b),c),d), e per le medesime violazioni, si applica l’interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda Sanitaria per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5) L’ASL n.2 di Olbia, ai sensi dell’art.1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all’ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett.
c) del presente articolo.
Art.5
Efficacia del Patto d’Integrità
Il presente Patto d’Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all’estinzione delle relative obbligazioni .
Luogo e data
L’operatore Economico Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art.2 e nell’art.4 della presente scrittura. L’operatore economico