Contract
Allegato A
Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero.
1 Disposizioni generali
1. Il presente atto si applica al tirocinio attivato nella Regione Lazio finalizzato al completamento di un percorso di formazione svolto all’estero a favore di una persona straniera residente nel suo paese di origine e, comunque, fuori dall’Unione europea ai sensi dell’art. 40, co. 9, lett. a) del
D.P.R. n. 394/1999 di attuazione dell’art. 27, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 286/1998.
2. Sono esclusi dal presente atto i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all’Unione europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano le disposizioni previste dalla DGR n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019.
3. Il tirocinio di cui al co. 1 non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
2 Durata
1. Il tirocinio ha una durata minima di tre mesi. La Regione si riserva di valutare comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una eventuale durata inferiore.
2. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, comprese eventuali proroghe.
3. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
3 Soggetti promotori e soggetti ospitanti
1. Il tirocinio è promosso dai Centri per l’Impiego e dai soggetti indicati all’art. 4 dell’Allegato A della DGR n. 576/2019 qualora accreditati all’area funzionale VI ai sensi della determinazione della Direzione Lavoro n. G11651/2014.
2. Sono soggetti ospitanti: imprese, enti pubblici, fondazioni, associazioni e studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio.
3. La sede di realizzazione del tirocinio deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 2 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa.
4. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni o Province autonome, la normativa di riferimento è quella della Regione o Provincia autonoma sede di attivazione del tirocinio.
5. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità sia di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato.
4 Obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante
1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla DGR n. 533/2017 come modificata dalla DGR n. 576/2019, il soggetto ospitante fornisce al tirocinante idoneo vitto e alloggio, secondo la regolamentazione nazionale, nonché le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza.
2. Il soggetto promotore ha l’obbligo di comunicare al competente ufficio della Regione Lazio il rilascio del visto d’ingresso o l’eventuale diniego della Rappresentanza diplomatica consolare, l’arrivo in Italia del tirocinante e il contestuale avvio dell’esperienza formativa, nonché l’esito del tirocinio al termine dello stesso.
3. Il soggetto promotore, entro sessanta giorni dal termine del tirocinio, in collaborazione con il soggetto ospitante presenta al competente ufficio della Regione Lazio una relazione finale sull’andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. Il soggetto promotore, salvo diverso accordo con il soggetto ospitante, ha la responsabilità di informare il tirocinante all’estero dell’avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto d’ingresso.
5. Al tirocinante è corrisposta un’indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00 e le spese di vitto e alloggio di cui al precedente co. 1. L’indennità è a carico del soggetto ospitante ed è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
6. Tali obblighi vanno espressamente previsti nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e nel progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio.
7. Il soggetto promotore è tenuto alla verifica di quanto riportato all’art. 5.
5 Requisiti di ammissibilità dei progetti formativi e professionalità promuovibili
1. Ai sensi dell’art. 27, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 40, co. 9, lett. a) del D.P.R.
n. 394/1999, a favore di persone straniere residenti all’estero possono venire attivati tirocini
funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale.
2. La sussistenza del requisito di cui al co. 1 va accertata dalla Regione in sede di istruttoria. A tal fine, il progetto formativo individuale (PFI) indica il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia.
3. L’attestazione di frequenza all’estero, debitamente documentata e legalmente tradotta, di un corso di lingua italiana, può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il “completamento di un percorso di formazione professionale”, da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che si vuole acquisire in Italia.
6 Moduli formativi obbligatori
1. Il progetto formativo individuale (PFI) deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono almeno essere finalizzate:
a) alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non posseduta;
b) all’acquisizione di competenze relative all’organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
7 Procedura per l’apposizione del visto regionale sul progetto formativo individuale (PFI)
1. I soggetti promotori devono inviare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavoro la seguente documentazione relativa ai tirocini formativi da attivare:
a) convenzione di tirocinio;
b) progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio;
c) copia passaporto tirocinante in xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxx tre mesi successiva alla scadenza prevista del tirocinio (validità residua di almeno tre mesi);
d) titoli di studio del tirocinante e/o curriculum vitae;
e) certificato di lingua italiana (se posseduto);
f) copia documento d’identità del legale rappresentante e eventuale delegato del soggetto ospitante;
g) fotocopia visura camerale del soggetto ospitante;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del soggetto ospitante;
i) documentazione comprovante la formazione svolta nel paese di origine.
2. La richiesta di visto sul progetto formativo individuale (PFI), la convenzione di tirocinio e il progetto formativo individuale (PFI) di tirocinio sono predisposti utilizzando la modulistica approvata con successivo atto dalla Direzione regionale competente in materia di Lavoro.
3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, l’ufficio regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente atto e provvede all’adozione di uno specifico atto amministrativo di apposizione del visto ovvero al suo diniego.
4. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l’ufficio regionale competente richiede le necessarie integrazioni e fissa un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine di 60 giorni previsto per l’apposizione del visto.
5. Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo individuale (PFI) ai fini della richiesta del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica consolare competente è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.
6. L’eventuale revoca del visto apposto al progetto formativo individuale (PFI) viene tempestivamente segnalata dall’ufficio regionale competente alla Rappresentanza diplomatica consolare di riferimento per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca del visto al progetto formativo individuale (PFI) sia anteriore al rilascio del visto di ingresso.
7. Nel caso in cui il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo individuale (PFI) sia successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, l’ufficio regionale competente provvede a dare tempestiva e formale informazione alla Rappresentanza diplomatica consolare di riferimento e ai competenti organi di vigilanza affinché questi possano provvedere agli adempimenti conseguenti di propria responsabilità.
8. La Regione può affidare ai propri enti strumentali lo svolgimento della fase istruttoria di cui al co. 4.
8 Comunicazioni sullo svolgimento del tirocinio
1. L’attivazione, la cessazione e la proroga del tirocinio sono soggette alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall’art. 9-bis, co. 2, del D.L. n. 510/1996 “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, come modificato dalla L. n. 296/2006, art. 1, co. 1180.
9 Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla
L.R. n. 16/2007 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare” ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7”.
2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l’abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
3. Per favorire i controlli e le verifiche di competenza delle Rappresentanze diplomatiche consolari all’estero, la Regione rende direttamente disponibile a tali Rappresentanze l’atto regionale con cui viene vistato il progetto formativo individuale (PFI) e la documentazione allegata all’atto stesso, anche tramite eventuali sistemi informatici appositamente predisposti.
4. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30” del mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 relative agli obblighi del soggetto ospitante da parte dello stesso comporta la sospensione della possibilità di attivare tirocini.
5. La sospensione, di cui al co. 4 ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
6. La sospensione, di cui al co. 4 è altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al D.Lgs. n. 124/2004 emerga il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 relative al soggetto promotore.
10 Sistema di monitoraggio
1. La Regione si impegna a promuovere il monitoraggio del tirocinio per persone straniere residenti all’estero ai fini della programmazione triennale dei contingenti d’ingresso.