INFORMAZIONI
PARTE TECNICA
E PROGETTO GRAFICO A CURA DI:
XXXXXXXX XXXXXXX
VADEMECUM AMMINISTRATIVO PERSONALE FS
INFORMAZIONI
E GUIDA AMMINISTRATIVA
PER LA CONTABILITÀ DEL RUOLO PAGA
ESTRATTO DAL:
• CCNL DELLE ATTIVITA’ FERROVIARIE
• ACCORDO DI CONFLUENZA AL CCNL
• NORMATIVA ORARIO DI LAVORO
• ACCORDI E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
PREMESSA
Il CCNL e l’Accordo di Confluenza prevedono una “disciplina generale” valida per tutto il personale del gruppo FS, ed una “disciplina speciale” per il personale di Bordo e di Macchina, che integra quella generale, ed evidenzia la specificità della attività svolta da questi lavoratori.
Lo stesso CCNL e l’Accordo di Confluenza tengono conto di quanto stabilito:
• dal d.lgs. dell’8/4/2003 n. 66, delle direttive CEE 93/104 e 2000/34/CE;
• dal d.lgs. del 19/7/2004, n. 213, in materia di apparato sanzio- natorio dell’orario di lavoro di cui al d.lgs. 66/2003;
• degli accordi stipulati tra le parti Azienda/Sindacato dopo la data del 16/4/2003.
Le pagine seguenti, vogliono essere un semplice supporto per la complessa gestione amministrativa del personale richiamando e non certo sostituendo le fonti regolamentari ufficiali.
INDICE
Informazioni amministrative per il Dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Pag. | 4 |
• Orario di Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 5 |
• Part-Time e straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 13 |
• Xxxxx, Xxxxxxxx e Malattia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 14 |
• Infortunio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 19 |
• Maternità e Paternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 20 |
• Dopo la nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 22 |
• Dati personali, modifiche e attestati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 23 |
• Autocertificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 24 |
• Trasferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 24 |
• Smart-Card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 25 |
• Titoli di viaggio per familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 26 |
• Viaggi internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 26 |
• Dichiarazione dei redditi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 27 |
Lettura ruolo paga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Pag. | 28 |
• Quadro “A” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 30 |
• Quadro “B” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 31 |
• Quadro “C” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 31 |
• Quadro “D” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 32 |
• Quadro “E” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 34 |
• Codici di liquidazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 36 |
• Quadro “F” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 39 |
• Quadro “G” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 41 |
Lettura diario dei servizi Macchina-Bordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Pag. | 42 |
• Codice servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 44 |
• Legenda diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 45 |
INFORMAZIONE AMMINISTRATIVA PER IL DIPENDENTE
Orario di Lavoro
L’orario di lavoro per i dipendenti del Gruppo FS è di 36 ore settimanali. Nell’ambito delle 36 ore settimanali, accordi sindacali territoriali possono stabili- re articolazioni diverse a seconda delle necessità dei singoli impianti o delle sin- gole unità produttive.
Per i lavoratori degli uffici l’orario è articolato in cinque giornate lavorative a settimana (dal lunedì al venerdì) e generalmente prevede due rientri pomeridiani. Le giornate senza rientro sono di sei ore ciascuna, con ingresso alle 8,00 (e con flessibilità fino alle 9,00) e uscita alle 14,00 (con flessibilità fino alle 15,00).
Nelle giornate con rientro occorre lavorare nove ore, con ingresso sempre alle 8,00 (e con flessibilità fino alle 9,00) e uscita alle 17,30 (oppure fino alle 18,30 per completare la prestazione). Le giornate c.d. “lunghe” prevedono l’obbligo di effettuare una pausa-pranzo di almeno mezz’ora (generalmente fra le 13,00 e le 14,15) e di garantire la presenza almeno fino alle 16,30.
Giornata Corta (6 ore)
8,00 9,00
13,00 14,15
Giornata Lunga (9 ore)
9,00
Esempio 1 - Giornata Corta
Ingresso ore 8,30
8 30 14 30
ore lavorate: 6
inizio prestazione fine prestazione
Esempio 2 - Giornata Lunga
Ingresso ore 8,30 - Pausa Pranzo dalle 13,10 alle 14,00
8 30 9,00
inizio prestazione
4h 40’
13,10 14,10 18,20 ore lavorate: 9
4h 20’
fine prestazione
8,00
}
}
Schema Orario di lavoro giornaliero e fasce di rigidità (in cui occorre garantire la presenza)
13,00 | 14,15 16,30 | 17,30 | 18,30 |
Quando è prevista – per esempio per il personale d’ufficio – l’elasticità consente di maturare un debito/credito, rispetto alla prestazione, da recuperare o fruire di norma entro il mese successivo. Visto che il sistema di gestione dell’orario di lavoro (TM - Time Management) contiene un ampio catalogo di profili orari, per un dettaglio sul proprio profilo si può contattare il PO di proprio riferimento.
Orario di Lavoro Personale Macchina/Bordo Art. 22 CCNL - Orario di Lavoro
Art. 14 Accordo di Confluenza - Orario di Lavoro
Art. 2 - Disciplina per il personale di macchina e bordo
2.1 Per i dipendenti in questione, l’orario di lavoro giornaliero comprende, oltre all’attività di condotta (per il personale di macchina) e all’attività di scorta (per il personale di bordo), tutte le prestazioni accessorie e complementari, a tali atti- vità funzionalmente connesse o per l’esecuzione delle quali il lavoratore è nel- l’esercizio delle sue attività e delle sue funzioni.
2.2 L’orario di lavoro di cui al precedente punto è costituito da:
• il tempo intercorrente tra l’ora di partenza programmata e l’ora di arrivo reale o, se antecedente, programmata di un treno comprendente la marcia del treno, le eventuali manovre e le soste durante le quali il personale è tenuto a presen- ziare il rotabile su cui presta servizio (cosiddette “condotta” e “scorta”);
• le operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei treni (cosid- detti “tempi accessori/di stazionamento”);
• il tempo nel quale il personale in servizio sul rotabile rimane a disposizione del movimento prima della partenza del treno e dopo l’arrivo del treno (cosiddetti “tempi medi”);
• le esecuzioni delle operazioni connesse al cambio di personale con consegna diretta (cosiddetti “tempo supplementare”, “cambi diretti”);
• l’intervallo fra due servizi di scorta o fra un servizio di scorta ed un viaggio fuori servizio o viceversa (cosiddetto “tempo intermedio”);
• gli spostamenti comandati da effettuare in vettura o con altri mezzi non in ser- vizio di condotta o di scorta (cosiddetti “viaggi fuori servizio”);
• gli spostamenti comandati per recarsi anche con mezzi extraferroviari da un impianto ad un altro di una stessa xxxxxxxx (xxxxxxxxxx “xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx”);
• la presenza nell’impianto a disposizione per l’effettuazione di eventuali servi- zi (cosiddetta “riserva”);
• l’intervallo fra due successivi servizi di un periodo lavorativo durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti dell’Azienda (cosiddetta “sosta di servizio”).
2.3 Le sopra elencate fattispecie saranno quantificate e ulteriormente specifica- te a livello aziendale, anche in relazione all’evoluzione della tecnologia, dell’or- ganizzazione del lavoro, delle caratteristiche dell’infrastruttura e del materiale rotabile.
2.4 Le aziende garantiranno gli spostamenti non comandati che il personale effettua in residenza per fare ritorno, a servizio compiuto, all’impianto di parten- za quando questo sia diverso da quello di arrivo, con i mezzi necessari.
2.5 Per i lavoratori di cui al presente punto 2, l’orario settimanale di 38 ore di cui al precedente punto 1.1, in programmazione si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 44 ore ed il limite minimo di 32 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base men- sile il rispetto delle 38 ore settimanali e le aziende dovranno realizzare le condi- zioni per il rispetto del limite dell’orario settimanale ordinario rapportato a mese. A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, il limite massimo di 44 ore e quello minimo di 32 ore di cui al capoverso precedente potranno essere, rispettivamente elevato e ridotto di 2 ore settimanali.
2.6 Lavoro giornaliero
2.6.1 La durata massima della prestazione giornaliera è pari a 10 ore per i servi- zi di andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5.00-24.00, prolungabile a livel- lo aziendale sino alle ore 1.00, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per i treni viaggiatori e, limitatamente ai servizi che prevedono il ritorno non in attività di condotta dopo l’8° ora di prestazione, per i treni merci.
2.6.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.6.4, per i servizi pro- grammati di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 24.00-5.00, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 8 ore per il personale di bordo ed in 7 ore per il personale di macchina.
2.6.3 Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuo-ri residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore. Tale limite è elevabile a 8 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14, nei seguenti casi:
• per il personale di bordo (PdB) per tutte le prestazioni collocate nella fascia 5.00-24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza;
• per il personale di macchina (PdM) per tutte le prestazioni collocate nella fascia
5.00-24.00 e per le prestazioni che terminano entro le ore 1.00 solo se seguite da RFR relative a treni viaggiatori a media-lunga percorrenza e a treni merci.
2.6.4 Per il personale di cui al presente punto 2 i servizi di andata e ritorno ad agente unico di condotta e con un solo agente di scorta riguardanti treni del tra- sporto regionale e locale effettuati nella fascia oraria 5.00-24.00 con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’infrastruttura, la durata massima della prestazione giornaliera è fissata in 7 ore, sia per il PdM che per il PdB, sempre- ché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’in- frastruttura ferroviaria nazionale. A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14 e mantenendo i limiti massimi della prestazione giornalie- ra di cui al precedente capoverso, sarà possibile ampliare la fascia 5.00-24.00 estendendola alle fasce orarie 4.00-5.00 e 24.00-1.00, nonché estendere la dura- ta massima della prestazione lavorativa fino a 8 ore per servizi collocati nella fascia oraria 5.00-1.00.
2.6.5 L’assenza dalla residenza, determinata dalla sequenza prestazione (andata)
+ riposo fuori residenza + prestazione (ritorno) non potrà essere programmata per periodi superiori a 24 ore.
2.7 Riposo giornaliero in residenza
2.7.1 Il riposo minimo giornaliero in residenza è fissato in 16 ore. Tale limite è riducibile a livello aziendale fino ad un minimo di 11 ore, con le modalità defi- nite al successivo punto 2.14, solo per i servizi di andata e ritorno diurni di tra- sporto regionale e locale collocati su due giornate solari ed entrambi nella fascia oraria 6.00-22.00; con le medesime modalità di cui al successivo punto 2.14, sempre a livello aziendale potrà essere previsto l’ampliamento della fascia oraria 6.00-22.00 alla fascia oraria 5.00-24.00.
2.7.2 Nel caso di servizi che terminano in residenza nella fascia oraria 24.00-5.00, il riposo minimo giornaliero seguente il servizio sarà invece modulato come segue:
• servizio fino a 1 ora nella fascia oraria 24.00-1.00 = 18 ore consecutive di ripo- so giornaliero;
• servizio da 1 ora e 1 minuto e fino a 2 ore nella fascia oraria 24.00-2.00 = 19 ore consecutive di riposo giornaliero;
• servizio da 2 ore e 1 minuto e fino a 3 ore nella fascia oraria 24.00-3.00 = 20 ore consecutive di riposo giornaliero;
• servizio da 3 ore e 1 minuto e fino a 4 ore nella fascia oraria 24.00-4.00 = 21 ore consecutive di riposo giornaliero;
• servizio da 4 ore e 1 minuto e fino a 5 ore nella fascia oraria 24.00-5.00 = 22 ore consecutive di riposo giornaliero.
2.7.3 Nel caso di servizi con inizio in residenza nelle fasce orarie 24.00-2.00 e 4.00-5.00 il riposo minimo giornaliero in residenza seguente il servizio è di 22 ore consecutive, elevate a 23 ore nel caso di servizio con inizio in residenza nella fascia oraria 2.00-4.00.
2.7.4 Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria 24.00-5.00, il riposo minimo giornaliero dopo il secondo servizio è di almeno 22 ore consecutive, ovvero di almeno 23 ore consecutive nel caso previsto al prece- dente punto 2.7.3.
2.7.5 Fermi restando i limiti minimi del riposo giornaliero in residenza di cui al presente punto, la riutilizzazione a seguito di una prestazione non potrà in ogni caso essere prevista, d’intesa con il personale interessato, in presenza di eccezio- nali ed indifferibili esigenze di servizio, prima della fruizione del riposo minimo giornaliero di 11 ore, così come previsto dalla Direttiva UE n. 2000/34/CE.
2.8 Riposo giornaliero fuori residenza
2.8.1 Il riposo giornaliero minimo fuori residenza (RFR) è fissato in 7 ore con- secutive comunque interessanti la fascia oraria 24.00-5.00, riducibile a 6 ore quando il RFR è collocato per almeno 4 ore nella fascia oraria 24.00-5.00.
A livello aziendale, con le modalità definite al successivo punto 2.14, le parti potranno prevedere la possibilità di programmare a 6 ore RFR non interessanti la fascia oraria 24.00-5.00 nel caso in cui entrambe le prestazioni lavorative affe- renti lo stesso RFR sono collocate nella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa gior- nata solare e sono programmate entro il limite massimo di cui al 1° capoverso del precedente punto 2.6.3.
2.8.2 Il limite massimo del riposo giornaliero fuori residenza è di 9 ore consecu- tive, elevabile a livello aziendale fino al limite massimo di 11 ore consecutive per 1 dei RFR mensili di cui al successivo punto 2.8.4 e, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per un ulteriore riposo.
2.8.3 La durata dei riposi giornalieri fuori residenza come definita nei preceden- ti punti è da intendersi al netto del tempo necessario per recarsi o tornare dalle strutture atte alla fruizione del riposo fuori residenza e comprende la eventuale fruizione del pasto, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.12.
2.8.4 I riposi fuori residenza non possono essere: più di 2 tra due riposi settima- nali, più di 5 mensili per il personale di macchina e più di 4 mensili per il perso- nale di bordo, computati a livello aziendale con le modalità definite al successi- vo punto 2.14.
2.9 Riposo settimanale
2.9.1 Il riposo minimo settimanale, come definito al punto 1 dell’art. 24 (Riposo
settimanale e giorni festivi) del presente CCNL, non potrà essere inferiore a 48 ore consecutive a decorrere dal termine dell’ultima prestazione lavorativa, com- prendente un’intera giornata solare ed il riposo giornaliero. Ai fini di cui sopra, qualora il servizio precedente il riposo settimanale termini nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, al termine del riposo settimanale la ripresa del ser- vizio non potrà comunque essere disposta prima delle ore 6.00.
2.9.2 Il riposo settimanale viene programmato di norma il 6° giorno ed è sposta- bile dal 4° al 7° giorno garantendo comunque, nella programmazione dei turni, la fruizione di 3.538 ore annue di riposo.
2.10 Servizio di condotta
2.10.1 Il limite massimo di condotta giornaliero, al netto delle soste programma- te, è di 4 ore e 30 minuti di condotta effettiva nei servizi di sola andata o solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino a 5 ore, con le modalità defi- nite al successivo punto 2.14, per i servizi viaggiatori a media-lunga percorren- za collocati nella fascia oraria 5.00-1.00 e per i servizi merci collocati nella fascia oraria 5.00-24.00.
2.10.2 Per i servizi di andata e ritorno il limite massimo di condotta giornaliera, al netto delle soste programmate, è di 7 ore, elevabile a livello aziendale fino a 7 ore e 30 minuti, con le modalità definite al successivo punto 2.14, per tutti i ser- vizi viaggiatori collocati nella fascia oraria 5.00-1.00 e per i servizi merci collo- cati nella fascia oraria 5.00-24.00.
2.10.3 Per i servizi ad agente unico dei treni del trasporto regionale e locale effet- tuati con i mezzi autorizzati ed omologati dal Gestore dell’infrastruttura, sempre- ché lo sviluppo chilometrico totale del servizio interessi per almeno il 30% l’in- frastruttura ferroviaria nazionale, i limiti massimi di condotta effettiva, che dovrà essere comunque collocata nella sola fascia oraria 5.00-24.00, sono fissati in:
• 2 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di sola andata o di solo ritorno con RFR, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 3 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14;
• 3 ore e 30 minuti al netto delle soste programmate per i servizi di andata e ritor- no, elevabile a livello aziendale fino ad un massimo di 4 ore, con le modalità definite al successivo punto 2.14.
2.11 Lavoro notturno
Per i lavoratori di cui al presente punto 2 si applica la disciplina generale di cui al 1° ed al 2° capoverso del precedente punto 1.9. I limiti numerici al servizio notturno, invece, sono fissati in:
• a) due tra due riposi settimanali;
• b) 11 per mese;
• c) 80 per anno.
In relazione a specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzati- vo, sono fatte salve le specifiche intese tra le parti realizzate a livello aziendale nell’applicazione del presente CCNL relativamente alle modalità di calcolo dei limiti numerici annui di cui alla precedente lettera c).
2.12 Pause
Per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00 nella pro- grammazione dei turni dovrà essere prevista una pausa di almeno 30 minuti con- tinuativi per fruire del pasto; tale pausa è assorbita dall’eventuale RFR qualora interessi le fasce orarie 11.00-15.00 e/o 18.00-22.00. In tutti gli altri casi, ove la prestazione giornaliera superi le 6 ore, nella programmazione dei turni dovrà essere comunque prevista una pausa di 15 minuti continuativi, considerando utili a tale fine anche le soste programmate.
2.13 Termine del servizio
2.13.1 Il lavoratore in servizio di condotta o di scorta ha la facoltà di lasciare il servizio non prima di 2 ore oltre il termine programmato dello stesso e, comun- que, non oltre 1 ora rispetto ai limiti massimi della prestazione giornaliera di cui al precedente punto 2.6.
2.13.2 Il lavoratore dovrà comunicare la circostanza al referente dell’impresa di trasporto di appartenenza almeno 2 ore prima rispetto ai limiti della prestazione giornaliera programmata e potrà lasciare il servizio alla prima stazione utile pre- definita come tale dal Gestore dell’infrastruttura entro i termini di cui al preceden- te punto 2.13.1. Le aziende realizzeranno prioritariamente le azioni necessarie per portare il treno a destino ovvero alla prima stazione utile per la fruizione del ripo- so secondo le seguenti modalità:
• in caso di prestazione di sola andata seguita da RFR, entro l’ora successiva rispet- to ai limiti di cui al precedente punto 2.13.1 e comunque non oltre un’ora oltre il limite massimo delle prestazioni giornaliere di cui al precedente punto 2.6,
• nella località prevista ovvero in una idonea stazione intermedia purchè sia con- sentita la ripresa del turno;
• in caso di servizio di andata e ritorno, sempre entro i limiti di cui al preceden- te alinea, il rientro in residenza.
A tal fine, il Gestore dell’infrastruttura fornirà alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL il reticolo aggiornato delle stazioni in cui è possibile effettuare il
ricovero dei treni così come riportato nella documentazione di servizio in dota- zione al personale macchina e di bordo.
2.13.3 Per i servizi che terminano tra le ore 24.00 e le ore 1.00, concordati tra le parti in applicazione dei precedenti punti 2.6.1, 2.6.3 e 2.6.4, il limite di cui ai precedenti punti 2.13.1 e 2.13.2 è fissato non oltre le ore 1.00.
2.13.4 Qualora il lavoratore non eserciti la facoltà di cui al precedente punto 2.13.1, prosecuzione del servizio non potrà in ogni caso determinare il supera- mento per più 2 ore, in attività di condotta o di scorta, dei limiti della prestazio- ne massima giornaliera definita in applicazione del precedente punto 2.6, cui vanno aggiunti, in tal caso, i tempi necessari per raggiungere la località di frui- zione del riposo giornaliero.
2.14 Ferma restando la disciplina sull’orario di lavoro stabilita dal presente arti- colo, l’articolazione dei turni programmati per l’utilizzazione del personale di macchina e bordo sarà definita tra le parti a livello aziendale nel corso di una spe- cifica procedura negoziale, la cui durata non dovrà essere superiore a 30 giorni. Tale procedura, nelle realtà aziendali più complesse, potrà articolarsi a livello nazionale e/o territoriale/di unità produttiva, e potrà definire, in relazione alle modalità convenute dalle parti a livello aziendale, le flessibilità di cui ai prece- denti punti 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.7.1, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.4, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3.a, 2.10.3.b, 2.11.c nonché al 2° capoverso del precedente punto 2.5. Nelle realtà aziendali più complesse la procedura di cui presente punto potrà svilupparsi nel termine massimo di 60 giorni. Qualora al termine della procedura negoziale di cui sopra non sia stata raggiunta un’intesa tra le parti, le aziende attueranno i pro- getti di turnificazione, nel rispetto della normativa contrattuale e delle relative modalità attuative convenute tra le parti stesse livello aziendale.
2.15 Relativamente al servizio di accompagnamento notte, la cui specifica disci- plina definita dalle parti a livello aziendale, le parti stipulanti il presente CCNL convengono incontrarsi al fine di concordare gli opportuni adeguamenti alle discipline aziendali essere qualora lo sviluppo tecnico-organizzativo dell’attivi- tà, le esigenze produttive delle aziende o gli accordi applicativi del presente CCNL ne evidenziassero la necessità.
3. Le Parti stipulanti convengono di costituire entro il 1° ottobre 2003 una Commissione tecnica paritetica che esamini gli aspetti applicativi della nuova disciplina contrattuale materia di orario di lavoro, allo scopo di individuare le possibilità di introdurre una riduzione dell’orario annuo a favore di specifiche figure professionali, da realizzare entro la vigenza del presente CCNL.
La Commissione presenterà entro il 31 ottobre 2004 le sue proposte alle Parti sti- pulanti, che le valuteranno in occasione del rinnovo della parte economica del CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2004.
Part-Time
Art. 16 – CCNL
Per un lavoratore avente un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno è pos- sibile richiedere al PO di proprio riferimento la trasformazione del rapporto a tempo parziale. La Società di appartenenza valuterà la richiesta compatibilmen- te con le esigenze aziendali e considerando i limiti imposti dalla legge e dal con- tratto.
La percentuale di impiego può essere concordata liberamente secondo gli accordi e le prassi aziendali ma in ogni caso non può essere inferiore al 50% della prestazione ordinaria. La trasformazione a tempo parziale è definitiva – anche se può essere modificata nella tipologia e nell’articolazione – se non nei casi in cui l’azienda abbia voluto riconoscere per gravi necessità la trasformazio- ne per un periodo predeterminato, che comunque non può essere inferiore a sei mesi e non può superare i due anni.
Il part-time può essere:
• orizzontale (la prestazione viene prestata in tutti i giorni lavorativi della setti- mana per una durata minore/uguale a quella ordinaria),
• verticale (la prestazione si concentra solo in alcuni giorni lavorativi della set- timana e/o dell’anno)
• mista (quando la prestazione viene resa solo in certi giorni e per un numero di ore inferiore a quelle ordinarie). Consistendo il part-time in una modifica con- trattuale conseguente ad un accordo tra le parti (lavoratore e datore di lavoro), deve essere concordato per iscritto sulla base di un accordo elaborato e redat- to dalle strutture del Personale, a cui occorre rivolgersi per tutte le esigenze di chiarimento.
Straordinario
Art. 23 CCNL - Straordinario
Quando richiesto per esigenze produttive eccezionali, il lavoratore può essere pre- ventivamente autorizzato all’effettuazione di lavoro straordinario.
In ogni caso la prestazione complessiva giornaliera non può/deve superare le 10 ore. Altri limiti imposti dalla legge sono i massimali trimestrali (80 ore) e annua- li (250 ore), superati i quali l’azienda viene sanzionata.
Il lavoratore preventivamente autorizzato deve produrre mensilmente lo statino degli straordinari firmato dal proprio dirigente responsabile.
Le maggiori prestazioni effettuate nell’arco di un mese possono essere recupera- te solo entro il mese successivo assentandosi per una giornata intera o, quando previsto dall’organizzazione di appartenenza, per frazioni di giornata lavorativa.
Ferie, Permessi e Malattie
Art. 25 - CCNL di Settore delle Attività Ferroviarie Art. 15 - Accordo di Confluenza
Art. 24 - CCNL
Ferie
I dipendenti del Gruppo FS hanno a disposizione ogni anno 20 giornate di ferie o 25 in caso di anzianità superiore a 8 anni ? che possono essere fruite anche a mezza giornata. Le ferie devono essere fruite di norma nell’anno di maturazione. Qualora ciò non sia possibile per motivi legati a particolari esigenze di servizio, dovranno essere fruite entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione.
Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ogni azienda del Gruppo può stabilire uno o due periodi di ferie collettive e obbliga- torie, di norma fino a un massimo di sei giorni all’anno. Il calendario, che può varia- re di anno in anno, deve essere comunicato alle RSU almeno 2 mesi prima.
Ferie Continuative
Ciascun dipendente deve programmare un’assenza per ferie continuative per almeno 18 giorni consecutivi di calendario nel periodo che l’azienda individuerà, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra il 15 giugno e il 15 settembre.
Recupero Festività Soppresse
Il dipendente ha diritto a quattro giornate di assenza all’anno a titolo di recupero di festività soppresse. A differenza delle ferie, gli RFS (recupero festività soppresse) devono essere fruite necessariamente a giornata intera ed entro il 31 dicembre del- l’anno di maturazione. Nel caso in cui non vengano fruite nei termini previsti se ne perde il diritto, non essendo possibili meccanismi di riporto all’anno successivo.
Festività non godute
Nel caso in cui una delle festività riconosciute (1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre e 26 dicembre) coincidano con la domenica (o con il diverso giorno di riposo settimana-
le per i lavoratori il cui turno ne individui uno diverso) i lavoratori hanno diritto ad un ulteriore giorno di riposo da usufruire entro 90 giorni dalla festività non godute.
N.B. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno (o in caso di periodi di assenza non retribuita), Ferie e RFS vengono ridotti in proporzione ai mesi di servizio presta- ti. Le richieste di Ferie e RFS per i dipendenti con accesso al Portale Linea Diretta devono essere inoltrate al proprio responsabile attraverso l’applicazione presenze/Assenze nella sezio- ne Self Service. Per tutti gli altri la procedura di richiesta e autorizzazione è quella adottata negli impianti di appartenenza (per esempio attraverso il “Foglio Ferie”).
Permessi
La legge e il contratto collettivo prevedono una serie di istituti di permesso che pos- sono essere richiesti al verificarsi di circostanze diverse e con modalità diverse a seconda dei casi.
Questi i principali permessi previsti:
Permessi per assistenza portatori di handicap, dal 1° gennaio 2009 le indennità eco- nomiche e la relativa contribuzione figurativa per le assenze dal servizio imputabili alla Legge 104/92, sono a carico dell’INPS. Resta fermo che la Società anticiperà al dipendente dette indennità. Conseguentemente i dipendenti interessati alla fruizione dei benefici previsti dovranno inoltrare la domanda all’INPS territorialmente com- petente (residenza del dipendente) utilizzando la modulistica INPS (vedi allegati). La domanda vidimata dall’INPS dovrà poi essere consegnata al PO di riferimento. I dipendenti già fruitori nel corso del 2008 di tali benefici e che intendono continua- re ad utilizzare gli stessi istituti, dovranno consegnare al PO di riferimento la certifi- cazione vidimata dall’INPS entro il 31 gennaio 2009. Di seguito la modulistica INPS per i permessi in oggetto ed una sintesi dei benefici previsti dalla Legge.
Modulo INPS SR07 Modulo INPS SR08 Modulo INPS SR09 Modulo INPS SR10 Modulo INPS SR11 Modulo INPS SR64
Permesso per matrimonio, su richiesta scritta del lavoratore al proprio PO (Modulo TM_06) sono concessi 15 giorni consecutivi di calendario in occasione del matrimo- nio (il giorno della celebrazione deve essere compreso nel periodo di congedo). La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio del permesso. Le giornate di riposo (domenica o il diverso giorno di riposo settimanale per i lavora- tori il cui turno ne individui uno diverso) e le festività comprese nel periodo generano ulteriori giornate di riposo. Al rientro dal periodo di permesso occorre produrre il cer- tificato di matrimonio e/o il nuovo stato di famiglia.
Permesso per cariche pubbliche, su richiesta scritta del lavoratore sono concessi i permessi per partecipare alle riunioni degli Organi/Istituzioni presso cui il dipen- dente è stato eletto/nominato. I permessi in questione sono riconosciuti solo per la par- tecipazione alle riunioni degli organi istituzionali previsti dall’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000 (consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, delle comu- nità montane e delle unioni di comuni).
I permessi comprendono il tempo per raggiungere il luogo ove si svolge la riunione. L’art. 79 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che il permesso venga riconosciuto a seconda della tipologia del ruolo istituzionale e delle dimensioni del Comune.
Permesso per elezioni, con la premessa che i dipendenti del Gruppo FS non possono esercitare le funzioni di presidente di seggio, scrutatore e segretario, coloro che par- tecipano, in qualità di rappresentanti di lista, alle operazioni elettorali (sono quelle che hanno inizio con la effettiva costituzione del seggio e si concludono con la desi- gnazione dei candidati) possono assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle ope- razioni.
I permessi, da fruire su richiesta scritta del lavoratore e dietro presentazione di idonea certificazione, sono retribuiti e, qualora le operazioni elettorali avvengano in giorna- te festive o non lavorative, le giornate possono essere recuperate.
I candidati alle elezioni hanno invece diritto soltanto a permessi non retribuiti al massimo per 30 giorni.
Permessi per donazione sangue, su richiesta scritta del lavoratore al PO di proprio riferimento e dietro presentazione di adeguata certificazione medica viene concesso un giorno di permesso retribuito per donare il sangue (la giornata di riposo compren- de 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per il prelievo).
Permesso per lutto o grave infermità di parenti congiunti, su richiesta scritta del lavoratore (Modulo TM_07) saranno concessi 3 giorni all’anno in caso di decesso (o grave infermità) del coniuge o di un parente entro il II grado o del convivente. Alla richiesta, da effettuarsi al PO di proprio riferimento, deve essere allegata adeguata cer- tificazione attestante il decesso (o certificato di un medico specialista che attesti la necessità di assistenza per “grave” infermità). In caso di decesso congiunti, le giorna- te di permesso retribuito vanno fruite entro 7 giorni dalla data dell’evento. Non pos- sono essere concessi più di tre giorni in un anno, anche se vengono richiesti per eventi diversi.
Per maggior chiarimento i Parenti entro il II grado sono oltre a quelli di I grado (genitori, figli e fratelli) i nonni e i nipoti (figli di figli).
Nel concetto di Conviventi sono compresi parenti oltre il secondo grado e affini, figli adottivi, persone soggette a tutela e legate da vincoli affettivi, purché coabitanti con l’interessato (come da certificazione/stato di famiglia). Esempio: suocero convivente, cognato convivente.
Per ottenere il grado di parentela basta sommare il numero che corrisponde alla riga con quello che corrisponde alla colonna, in quanto indicano il grado di parentela diret- ta verso il progenitore comune. Per esempio i cosiddetti “primi cugini” sono in realtà parenti di 4° grado in quanto entrambi nipoti di uno stesso nonno: cugino->zio->nonno (stipite che non si conta)->zio->cugino.
Tabella gradi di parentela
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Progenitore comune | Figlio | Nipote di nonno | Pronipote di nonno | Xxxxxx del pronipote di nonno | |
1 | Figlio | Fratelli | Zio/Nipote di zio | Xxxxxx/Pronipote di zio | Xxxxxxxx del bisnonno/Figlio del pronipote di zio |
2 | Nipote di nonno | Xxxxxx di zio/Xxx | Xxxxxx (I grado) | Cugini (II grado) | Cugini (III grado) |
3 | Pronipote di nonno | Pronipote di zio/Xxxxxx | Xxxxxx (II grado) | Cugini (III grado) | Cugini (IV grado) |
4 | Figlio del pronipote di nonno | Xxxxxx del pronipote di zio/Fratello del bisnonno | Cugini (III grado) | Cugini (IV grado) | Cugini (V grado) |
Permessi per studio, soltanto ai dipendenti che debbano sostenere prove d’esame universitario, o esami relativi a corsi post-laurea legalmente riconosciuti, sono con- cessi dal proprio PO, che può richiedere adeguata certificazione dell’università, per- messi giornalieri retribuiti per il giorno di effettuazione dell’esame e per i due giorni lavorativi precedenti. Qualora l’esame venga ripetuto per più di due volte nello stesso anno accademico il permesso non viene retribuito. Oltre ai permessi per effettuare le prove d’esame, entro certi limiti e con certe modalità, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo finalizzato al completamento della scuola del- l’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma uni- versitario o di laurea, o ad altre attività formative.
N.B. gli esami per l’iscrizione ad albi professionali non sono corsi post-laurea.
Permessi non retribuiti, qualora non sia possibile la compensazione di giornate di assenza con ferie, permessi retribuiti o recuperi vari, il lavoratore che debba assen- tarsi necessariamente può essere giustificato e autorizzato all’assenza dal proprio PO perdendo per la giornata di assenza il diritto alla retribuzione.
È necessario per ottenere il permesso non retribuito che il dipendente ne dia avviso alla propria struttura prima dell’inizio del suo orario di lavoro e che giustifichi l’assenza entro il giorno successivo.
Permessi annui ex art. 15 dell’Accordo di Confluenza, permessi di cui all’art. 15 sono riconosciuti ai dipendenti che abbiano più di otto anni di anzianità.
In particolare si tratta di tre giornate all’anno, frazionabili in permessi orari con durata minima di due ore, che si maturano rispettivamente all’ottavo, al decimo e al dodicesimo anno di anzianità aziendale. Le modalità per la richiesta di autorizzazione alla fruizione sono le stesse previste per le ferie: attraverso l’applicazione Presenze/Assenze nella sezione Self Service di Linea Diretta oppure con l’utilizzo del
c.d. “Foglio Ferie”.
Malattia
Art. 26 - CCLN di Settore Attività Ferroviarie Art. 16 - Accordo di Confluenza
Linee Guida Assenze Malattia e Visite di Controllo Disciplina Comporto Aspettativa per Malattia e Infortunio
Il lavoratore che non possa recarsi a lavoro perché in condizioni di malattia deve avvertire il proprio datore di lavoro (Unità Organizzativa da cui dipende) prima dell’inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il primo giorno di assenza spe- cificando, se diverso dal proprio domicilio, il recapito in cui si trova.
Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza occorre inviare alle strutture preposte (generalmente la segreteria d’impianto o gli sportelli di rilevazione presenze di Ferservizi) dall’azienda il certificato medico attestante la data di inizio e di prognosi della.malattia. In caso di difficoltà a consegnare il certificato originale nei termini pre- visti, si può anticiparlo via fax o via mail, producendo l’originale appena possibile e comunque immediatamente al rientro in servizio.
Nei giorni di malattia il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile nel proprio domicilio, o nel diverso luogo eventualmente comunicato, nelle c.d. fasce di reperibilità: dalle 10,00 alle 12,00 di mattina e dalle 17,00 alle 19,00 di pomeriggio per consentire il con- trollo del c.d. medico fiscale.
Comporto
Il comporto è il periodo di malattia per il quale il lavoratore ha diritto alla conser- vazione del posto.
Si misura considerando le giornate di assenza per malattia verificatesi negli ultimi 3 anni (36 mesi consecutivi).
Il trattamento economico per malattia infatti è pari al 100% della retribuzione per i primi 9 mesi (272 gg di malattia), all’80% per i successivi 3 mesi (dal 273° al 365° giorno). Al superamento di 365 giorni di malattia nell’arco degli ultimi 3 anni (36 mesi consecutivi) il dipendente, che non abbia chiesto e ottenuto un’aspettativa non retribui- ta per motivi di salute, perde il diritto alla conservazione del posto (termina il compor- to).
Qualora il dipendente si assenti per eventi di malattia particolarmente grave, così come indicati dal punto 8 dall’art. 26 del CCNL di Settore delle Attività Ferroviarie (es. malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, trapianti chirurgici), può richiedere al PO di riferimento l’elevazione del periodo di comporto a 30 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi secondo le modalità richieste dall’organizzazione di appartenenza. Per tutti i dettagli relativi alla disciplina della malattia si può fare rife- rimento alle eventuali circolari emesse dalle Società di appartenenza e consultare il PO di proprio xxxxxxxxxxx.Xx allegato una lettera del responsabile della Gestione della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, Xxxxx Xxxxxxx, con le ultime novità nella gestione di malattia e infortunio extraprofessionale per i dipendenti Gruppo FS.
Infortunio
Art. 27 - CCNL
Art. 16 - Accordo di Confluenza
In caso di infortunio sul lavoro:
– Il lavoratore è tenuto a dare immediata e sollecita notizia al proprio responsabi- le di qualsiasi infortunio sul lavoro occorso, anche di lieve entità.
– Il lavoratore è altresì tenuto ad inoltrare alle competenti strutture aziendali entro 24 ore dal rilascio il certificato medico in originale, affinché le strutture azienda- li possano adempiere agli obblighi di legge richiamati anche dal CCNL.
– L’eventuale tardato invio al datore di lavoro (Responsabile impianto / PO di rife- rimento) del certificato comporta riflessi sul diritto alle prestazioni a carico dell’INAIL, pertanto non essendo possibile recuperare dall’Istituto l’indennità giornaliera per inabilità temporanea anticipata dalla società, la stessa sarà recupe-
rata sulla retribuzione del dipendente.
– Per l’eventuale continuazione o chiusura d’infortunio, il lavoratore deve xxxxx- xxxxx ai presidi INAIL territorialmente competenti, situati in modo ramificato nel territorio e presentare il certificato medico al datore di lavoro (Responsabile impianto / PO riferimento). Il lavoratore è tenuto altresì a sottoporsi a visita di con- trollo disposta dall’INAIL, nonché a sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche ritenute necessarie dall’Istituto; in caso di mancata presentazione/rifiuto, l’INAIL provvederà a cessare l’indennità per inabilità temporanea che quindi sarà recupe- rata a cura dell’azienda.
– Il lavoratore in distacco, in caso di infortunio sul lavoro è tenuto a comunicare l’infortunio occorsogli al proprio responsabile della società presso la quale al momento è utilizzato; in caso di impedimento può alternativamente comunicare l’evento lesivo anche al proprio datore di lavoro (società distaccante).
NB: In relazione agli aggiornamenti dei processi amministrativi di riferimento e delle procedure del sistema paghe per la gestione dell’infortunio sul lavoro, sul cedolino di stipendio le prestazioni a carico dall’Ente Previdenziale ed Assicurativo (INAIL) e anticipate dalla società sono esposte con evidenza separata rispetto all’integrazione a carico della società stessa, ai sensi dell’art. 27 del CCNL applicato.
Maternità e Paternità
Art. 14 - D. Lgs. 151/2001
Art. 28 - CCNL A.F. Art. 17 - A.C.
Modulo INPS SR01 astensione obbligatoria Modulo FS - Astensione facoltativa post-parto
La legge (d.lgs. 151/2001) e il Contratto Collettivo tutelano le lavoratrici madri sin dall’inizio della gravidanza e fino a quando il bambino compie otto anni, fornendo diversi istituti di assenza dal lavoro e garantendo il godimento di diversi di questi isti- tuti anche ai padri lavoratori.
• Permessi per controlli prenatali
In occasione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, che debbano necessariamente essere eseguiti durante l’orario di lavoro, la lavoratrice gestante ha diritto di usufruire di permessi orari retribuiti, presentando al suo PO di riferimento una richiesta preventiva e, successivamente, producendo la relativa docu- mentazione giustificativa, redatta da un medico specialista, che attesti la data e l’ora- rio di effettuazione degli esami.
I permessi sono fruibili ad ore per il tempo necessario all’effettuazione degli esami.
• Congedo di maternità/paternità - astensione obbligatoria
La lavoratrice in gravidanza usufruirà di un periodo di astensione obbligatoria retri- buita della durata di cinque mesi. A tal fine la lavoratrice deve presentare richiesta (Modulo INPS SR01) alla sede INPS territorialmente competente (residenza della lavoratrice). Tale richiesta, vidimata dall’INPS, deve essere consegnata al PO di rife- rimento.
Il periodo di astensione obbligatoria è relativo ai due mesi precedenti la data presunta del parto e ai tre mesi dopo il parto.
– In caso di parto anticipato: i giorni non goduti prima vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
– In caso parto posticipato: i tre mesi post-parto decorrono dalla data effettiva dello stesso.
Flessibilità dell’astensione obbligatoria
La lavoratrice, attraverso il modulo di cui sopra e allegando certificato dello speciali- sta del Servizio Sanitario Nazionale, può chiedere all’INPS di posticipare l’inizio del- l’astensione obbligatoria all’ottavo mese di gravidanza; in tal caso l’astensione obbli- gatoria inizia il mese precedente alla data presunta del parto e prosegue nei quattro mesi successivi al parto.
Se la lavoratrice è soggetta al controllo medico periodico nell’ambito delle visite pre- viste nel Documento di Valutazione dei Rischi e dalle norme sulla Sicurezza del Lavoro, il PO di riferimento l’avvierà a visita medica presso il medico competente (Direzione Sanità RFI) che attesti la compatibilità dello status con l’attività lavorati- v a . Il padre può fruire del congedo di cui sopra nei casi previsti dalla normativa vigente (vedi modulo INPS SR01). I dipendenti già assenti al 1/1/2009 dovranno produrre la certificazione INPS entro il 31 gennaio 2009.
La Direzione Provinciale del Lavoro su istanza della lavoratrice può disporre l’inter- dizione anticipata dal lavoro dal momento in cui viene rilasciata l’apposita dichiara- zione/certificazione. In questo caso, a seconda di quanto previsto dalla DPL, la lavo- ratrice si assenterà da subito percependo l’intera retribuzione.
Dopo la nascita
Art. 28 - CCNL di Settore Attività Ferroviarie Art. 17 - Accordo di Confluenza
Modulo INPS SR23 - Astensione Facoltativa Modulo Richiesta Permessi Parentali - Allattamento (TM_04)
Modulo di richiesta malattia bimbo per i dipendenti di Ferservizi Modulo di richiesta malattia bimbo per i dipendenti di Italferr
• Congedo parentale - Astensione facoltativa post parto
Su richiesta presentata all’INPS (Modulo INPS SR23) territorialmente competente (residenza del dipendente), il dipendente (padre e/o madre può usufruire, nei primi 8 anni di vita del bambino, di un periodo di astensione facoltativa. Tale richiesta, vidi- mata dall’INPS, deve pervenire al PO di riferimento con un preavviso di almeno 15 giorni.
Ogni genitore ha diritto ad un periodo di massimo sei mesi di astensione facoltativa. Complessivamente, il limite massimo per i due genitori è di undici mesi. La retribu- zione nel primo mese di astensione facoltativa è pari al 100%, per il secondo mese all’80% e per i successivi quattro mesi è pari al 30%. Entrambi i genitori possono fruirne contemporaneamente e anche per singole giornate.
I dipendenti già assenti al 1/1/2009 dovranno consegnare al PO di riferimento la certificazione vidimata dall’INPS entro il 31 gennaio 2009.
• Permessi per malattia bambino
Fino al 3° anno di vita, qualora il bimbo si ammali e abbia necessità di assistenza di uno dei due genitori, si possono richiedere fino a 30 giorni di permesso retribuito per ogni anno di vita. Ad esempio se la data di nascita del bimbo è il 14/06/2008, il geni- tore potrà usufruire di 30 giorni di assenza per malattia bambino retribuiti fino al 13/06/2009, di 30 giorni fino al 13/06/2010 e degli ultimi 30 fino al 13/06/2011.
N.B. il diritto non si cumula se non viene goduto entro l’anno di riferimento. E’consentito assentarsi oltre il 30° giorno, ma in tal caso i giorni di assenza non sono retribuiti. Dal 3° all’8° anno di vita del bambino si può fruire di 5 giorni all’anno di permesso non retribuito per malattia bambino, calcolati come sopra. In tutti i casi il genitore del bimbo malato deve produrre una certificazione medica attestante lo stato di malattia del figlio rilasciata da un medico (pediatra) specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. È necessario che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro per lo stesso motivo e nello stesso periodo.
• Riposi giornalieri (Allattamento)
Su presentazione dell’apposito modulo, la lavoratrice madre nel corso del primo anno di vita del bambino potrà scegliere la modalità di fruizione dei riposi giornalieri (due periodi di un’ora ciascuno, cumulabili in una giornata) se la prestazione è superiore a 6 ore.
I periodi di riposo possono essere fruiti ad inizio turno teorico (ad esempio nel caso dei lavoratori d’ufficio a partire dalle 8,00), a fine turno teorico oppure un’ora all’ini- zio e un’ora alla fine del turno teorico.
I riposi giornalieri sono riconosciuti al padre lavoratore, invece che alla madre, nei seguenti casi:
– i figli siano affidati al padre;
– la madre non sia lavoratrice dipendente;
– morte o grave infermità della madre;
– in alternativa alla madre che non se ne avvale.
Nel caso di parto gemellare o plurimo i periodi di congedo e i riposi spettano per cia- scun figlio.
Dati personali, modifiche e attestati
In questo sezione sono disponibili i moduli per richiedere al PO di riferimento modi- fiche ai propri dati personali (variazione residenza/domicilio, titolo di studio, stato di famiglia) nonché dichiarazioni stipendiali e attestati di servizio.
Richiesta di accreditamento in c.c. bancario o postale MODULO R_03
Variazione dati Anagrafici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODULO A_01
Richiesta di attestato di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODULO A_02 Domanda di trasferimento (Art. 40.6 CCNL Attività ferroviaria) MODULO A_03 Dichiarazione per detrazioni imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODULO R_01
Assegno Nucleo Familiare 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODULO R_02
Autocertificazione
Modulo per Dichiarazione sostituitiva di certificazione (A 04) Circolare per la semplificazione delle certificazioni amministrative Allegato 1 - Procedura per l’Autocertificazione
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva atto notorio Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva certificazione Allegato 4 - Estratto del Testo Unico
Con riferimento alla normativa vigente in materia di “semplificazione delle certifi- cazioni amministrative” considerando che il testo unico delle disposizioni legislati- ve e regolamentari in materia (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) dà facoltà, ai “privati che vi consentono”, di adottare la normativa vigente in materia di “autocertificazione”, il Gruppo Ferrovie dello Stato, considerando la positiva ricaduta che l’introduzione dell’“autocertificazione” avrebbe sullo snellimento di numerose procedure riguardan- ti il proprio Personale dipendente, ha inteso recepire la norma di cui all’art. 2 del sum- menzionato D.P.R., estendendo l’autocertificazione ai dipendenti in costanza di rap- porto di lavoro, nei casi e con le modalità specificate nelle allegate disposizioni.
In particolare le procedure per le quali è consentita la presentazione in autocertifica- zione di parte della documentazione richiesta sono esclusivamente quelle di seguito elencate:
1. Richiesta dell’anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
2. Rilascio e convalida delle Concessioni di Viaggio
3. Richiesta per i Congedi Matrimoniali
4. Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità
5. Richiesta dello scatto anticipato di anzianità per nascita di un figlio
(all’Art. 22 R.D.L. 1542/37)
Trasferte
Art. 72 - CCNL
Gestione Trasferte on-line Personale Non Dirigente Modulo autorizzazione Trasferta
Modulo autorizzazione alla liquidazione Trasferta Modulo richiesta anticipo spese di trasferta estera Procedure Trasferte Personale Non Dirigente
Quando il dipendente deve effettuare una prestazione lavorativa al di fuori del Comune della sede di lavoro, è in regime di trasferta.
N.B. a differenza della trasferta il sevizio fuori sede è quello effettuato fuori dalla pro- pria sede ma all’interno dello stesso Comune. La trasferta prevede una autorizzazio- ne preventiva e una autorizzazione alla liquidazione delle spese sostenute che, per coloro che sono abilitati, deve avvenire attraverso l’applicazione intranet Travel Management del Portale Linea Diretta (link sottostante) per gli altri mediante la modulistica allegata.
Per trasferte superiori a 12 ore, il trattamento di trasferta prevede il riconoscimento di un’indennità giornaliera di 32,00 Euro, il rimborso delle spese di viaggio, il rimbor- so delle spese documentate di pernottamento fino al limite dei 60,00 Euro e di vitto fino a 26 Euro quando si ha diritto al pranzo e alla cena, fino a 15,00 Euro quando si ha diritto ad un solo pasto.
Per trasferte di minore durata, che però superino le quattro ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente autorizzate e a quelle di vitto (un solo pasto fino al limite di 15,00 Euro), è previsto il rimborso di spese forfetarie pari a 12,00 Euro. Per maggiori dettagli e chiarimenti occorre far riferimento, oltre che al contratto col- lettivo, ad eventuali procedure che ciascuna Società abbia emesso per il proprio per- sonale dipendente.
Smart-Card
La Smart Card Multiservizi Aziendale, entrata in esercizio nel 2006, ha la funzione di:
– documento di riconoscimento;
– carta di libera circolazione;
– badge per controllo accessi e/o rilevazione presenze (sugli impianti abilitati);
– buono pasto elettronico.
In fase di assunzione, il PO di riferimento consegna al neo dipendente un Attestato Sostitutivo con validità temporanea. Successivamente la Segreteria Amministrativa di competenza consegna al dipendente la Smart Card già attivata per tutte le funzioni previste.
La Smart Card viene disattivata e ritirata all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro tranne i casi di risoluzione per pensionamento nei quali può essere utilizzata fino al ricevimento della CLC pensionati. Nei casi di passaggio intersocietario o di livello o di qualifica che prevedono la ri-emissione della carta, il dipendente potrà uti- lizzare la vecchia Smart Card già in suo possesso fino al ricevimento della nuova. E’ utile ricordare che la nuova Smart Card non potrà essere attivata in tutte le sue funzio- ni fino all’avvenuta riconsegna della vecchia.
L’eventuale furto o smarrimento della Smart Card, per la sua funzione di documento di riconoscimento aziendale e sopratutto per le altre funzioni previste, deve essere prontamente denunciato per disattivare le funzionalità della Smart Card al fine di pre- venire usi non corretti della carta stessa. In questi casi, viene rilasciato un attestato sostitutivo della Smart Card valido in attesa della ri-emissione della carta e la Smart Card smarrita/rubata viene inserita in una lista di carte disattivate, cosiddetta “black list”.
Qualora la Smart Card non funzioni correttamente come badge per il controllo degli accessi alle sedi aziendali (es. smagnetizzazione), il dipendente può chiedere all’uffi- cio “Controllo Accessi” un badge provvisorio per l’accesso alla sede di lavoro e la rile- vazione della presenza e nel contempo si può rivolgere alla propria segreteria ammi- nistrativa per la sostituzione della Smart Card che, in ogni caso, rimane attiva per le sue altre funzioni (Carta di Libera Circolazione e Buono Pasto Elettronico).
N.B. I dipendenti per qualunque necessità relativa alla loro Smart Card possono con- tattare il Service Desk Ferservizi, attivo 24 ore su 24, al numero verde 800909168 o la propria Segreteria Amministrativa.
Titoli di viaggio per familiari
I Centri Rilascio Concessioni di viaggio (CRC) emettono, solo su richiesta del dipendente stesso, le concessioni di viaggio in favore:
– del coniuge del dipendente;
– dei figli fino al compimento del venticinquesimo anno d’età (oltre tale limite solo se inabili a qualsiasi attività lavorativa e a carico del dipendente);
– dei minori in affido al dipendente (per la durata dell’affido e comunque non oltre il diciottesimo anno di età).
A partire dal 1° gennaio 2009 viene rilasciata ai familiari dei dipendenti la nuova carta per viaggi illimitati (CVI), che dal 1° luglio 2009 sostituirà, a tutti gli effetti, i biglietti per viaggi illimitati A1 bis e A2 bis.
I suddetti titoli consentono ai beneficiari di usufruire delle stesse condizioni di viag- gio del dipendente. Le richieste di concessioni di viaggio per i familiari devono esse- re presentate presso il CRC territorialmente competente.
Viaggi internazionali
l dipendente può richiedere presso il Centri Rilascio Concessioni di viaggio per sé e per i suoi familiari anche i seguenti titoli internazionali:
– biglietto internazionale per viaggiare sulle reti estere aderenti al FIP. La richiesta può essere inoltrata dopo un anno dalla data di assunzione a tempo indeterminato;
– biglietto internazionale per viaggiare sui treni delle reti extra FIP (BOB e MGB ex BVZ);
– tessera di riduzione internazionale (TIR).
Consente l’acquisto di biglietti internazionali FIP con il 50% di sconto.
Dichiarazione dei redditi
Il lavoratore dipendente, essendo percettore di reddito, è soggetto al pagamento della relativa imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Il proprio datore di lavoro, in quanto sostituto d’imposta, mensilmente determina, trat- tiene e versa, per conto del dipendente, l’imposta dovuta sul reddito del mese, consi- derando le informazioni in suo possesso circa detrazioni e deduzioni, e alla fine del- l’anno effettua il conguaglio finale con il versamento del saldo o la restituzione del rimborso.
Alla fine del periodo d’imposta (l’anno) il datore di lavoro elabora il modello di dichiarazione dei redditi (CUD) con cui il contribuente comunica la propria situazio- ne reddituale relativa all’anno precedente.
Il lavoratore ha la possibilità di segnalare al datore di lavoro una diversa situazione in merito alle detrazioni fiscali per carichi di famiglia producendo, nei modi e nei tempi stabiliti, la modulistica allegata.
Il 730 è un modello per la dichiarazione dei redditi ai fini della autoliquidazione del- l’ IRPEF che tutti i lavoratori dipendenti possono utilizzare per comunicare al fisco una diversa situazione reddituale rispetto a quella dichiarata nel CUD.
A differenza del modello UNICO il 730 ha il vantaggio che eventuali saldi ed accon- ti vengono trattenuti automaticamente sullo stipendio (eventualmente anche in 6 rate), così come i rimborsi di eventuali crediti d’imposta vengono erogati immediatamente nella busta paga del mese di Luglio.
Le Società del Gruppo FS effettuano l’assistenza fiscale diretta che viene regolata ogni anno da un’apposita circolare. Questo vuol dire che non occorre rivolgersi al CAF per l’inoltro della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate ma ci si può rivolgere al proprio datore di lavoro attraverso l’apposita applicazione 730 on-web sul Portale Linea Diretta oppure consegnando a mano il proprio modello 730 alle segreterie amministrative.
LETTURA RUOLO PAGA
Si riporta copia del ruolo paga dove vengono riportate le informazioni identificative del dipendente, le voci retributive, lo stato di presenza ed infine il quadro riassuntivo della posizione IRPEF, T.F.R. e Previdenza.
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QUADRO “A”
Il quadro “A” è posto in alto a sinistra del ruolo paga, riporta i dati anagrafici identi- ficativi del dipendente.
Data di Nascita Data Ass.
Data Ass. Gruppo Data Ass. Conv. Data Cess.
Liv. Prof./Par. Figura Prof. N° A.P.A.
Posizione INAIL Matricola INPS
Part Time % 100,00
Data pros. A.P.A.
• Data di nascita.
• Data di assunzione.
• N° A.P.A. aumenti periodici di anzianità Art. 64 CCNL - Art. 29 CONTR.FS, il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di anzianità, a decorrere dalla data di assun- zione, alla corresponsione, a titolo di aumenti periodici di anzianità, di un aumento retributivo mensile.
• Parametro/Livello professionale Art. 21.1 CCNL-Art. 13 CONTR.FS, i lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria, articolata su 8 livelli professiona- li, cui corrispondono 11 parametri e i relativi valori dei minimi retributivi.
• Posizione INAIL, posizione riguardante il personale dell’esercizio, degli uffici e del personale con rischio asbestosi (malattia professionale amianto-correlata).
• Data cessazione, inserita esclusivamente nel cedolino dei lavoratori che abbiano interrotto il loro rapporto di lavoro in azienda.
• Part-time Art. 16 CCNL, riporta il valore in percentuale della condizione lavorati- va in essere.
• Data prossima A.P.A. riporta la data in cui si avrà il passaggio al successivo Aumento Periodico di Anzianità.
QUADRO “B”
Il quadro “B” è posto in alto a destra del ruolo paga, riporta i dati identificative del dipendente e i riferimenti dello stesso all’interno dell’Azienda.
• C.I.D. matricola del dipendente.
• Cognome, Nome del dipendente.
• Società del dipendente.
• Area, matricola codice alfanumerico identificativo della Società del dipendente.
• Sotto-Area, codice numerico identificativo del luogo fisico dove ha sede l’Impianto di appartenenza.
• C.d.C. centro di costo rappresenta il settore contabile della Società a cui appartiene il dipendente.
• C.F. codice alfanumerico che identifica fiscalmente il dipendente.
QUADRO “C”
Il quadro “C” è posto al centro del ruolo paga, rappresenta lo stato di presenza del dipendente,
Presenze | Riposi | Ferie | 26mi PTV | Malattie | Infortuni | Assenze retribuite | Assenze non retribuite | Ferie anno prec. | Ferie anno corr. |
17,00 | 12,00 | 0,00 | 0 0 0 | 10,00 | 25,00 |
• Presenze, giorni di effettiva presenza al lavoro del dipendente.
• Riposi, giorni di riposo nel mese del dipendente.
• Ferie, giorni di ferie usufruite nel mese.
• 26mi PTV, in merito al dipendente in Part-Time verticale, il calcolo del dividendo in ventiseiesimi delle competenze mensili.
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• Malattie, giorni di malattie nel mese.
• Infortuni, giorni di infortunio nel mese.
• Assenze retribuite, giorni di assenza retribuite come ad esempio AG sindacali, Donazione sangue, DLF ecc.
• Assenze non retribuite, giorni di assenza che vengono identificati contrattualmente come non retribuiti, ad esempio scioperi, permessi ecc.
• Ferie anno precedente, giorni di ferie/congedo dell’anno precedente, fanno riferi- mento alla situazione del mese per il quale vengono liquidate le competenze.
• Ferie anno in corso, giorni di ferie/congedo dell’anno in corso, fanno riferimento alla situazione del mese per il quale vengono liquidate le competenze.
QUADRO “D”
Il quadro “D” è posto al centro del ruolo paga, sotto il quadro “C”, riporta le voci di retribuzione fissa come
Minimo Contrattuale 1582,02 | A.P.A. 100,86 | Art. 84 P. 5-6 | Salario Professionale 208,96 | E.R.I. 35,69 | Indennità di Funzione | Ass. ex Art. 38 | EDR 98 190,49 | RETRIBUZIONE MENSILE 1.987,29 |
Assorbimento EDR 98 190,49 | EDR 95 144,09 | Assorbimento EDR 95 144,09 | Ass. Pers. Rias. | Ass. Pers. non Rias. | EDR 08 Contr. Unico 59,76 |
• Minimo contrattuale Art. 63 CCNL, riporta il valore in base all’appartenenza ai diversi livelli/parametri (vedi tabella allegata al paragrafo).
• A.P.A. importo determinato dividendo quanto percepito in riferimento a scatti/clas- si del vecchio contratto per il valore di ogni singolo A.P.A. corrispondente ai vari livelli/parametri. Tale valore puo’ essere pari o inferiore a quanto percepito prima del passaggio contrattuale, in quanto gli A.P.A. rimangono numeri interi.
• Art. 64 P 5.6, riporta le rimanenze dovute alla riparametrizzazione degli A.P.A. (vedi voce precedente), tali valori sono assorbibili in caso di successiva maturazione
A.P.A. o di passaggio di livello/parametro.
• E.R.I. elemento retributivo individuale, assegno pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile, calcolato e comunicato al dipendente nel mese di agosto 2003.
• Salario professionale Art. 67 CCNL, importo in base alla funzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali, tale valore è utile ai fini del calcolo della 13ma e 14ma mensilità.
• Indennità di funzione Art. 66 CCNL, importo assegnato solamente ai quadri (Liv. A-B). Tale valore è corrisposto per 14 mensilità negli importi di 238 Euro Liv. A e 159 Euro Liv. B, in aggiunta rispettivamente 87 Euro e 75 Euro come compenso for- fettario per 6 ore di straordinario mensile. Per Titolari d’Impianto incremento rispet- tivo di 52 Euro e 36 Euro.
• EDR 95, elemento distintivo della retribuzione, tale importo viene fissato contrat- tualmente, dai vari passaggi di rinnovo, valori differenziati in base alle qualifiche e ai parametri.
• Assegno ex Art. 38, importo transitorio per coloro che avessero condizioni econo- miche determinate dai passaggi di area da salvaguardare, in merito agli ultimi rin- novi contrattuali.
• EDR 98, importo distintivo della retribuzione, tale importo viene fissato contrattual- mente, dai vari passaggi di rinnovo, valori differenziati in base alle qualifiche e ai parametri.
• Assorbimento EDR 95/98, importo distintivo recuperato rispetto alla voce, di ugua- le valore a quello liquidato nello stesso mese.
• Retribuzione mensile, somma degli importi menzionati in precedenza esclusi EDR 95/98.
• Assegno personale riassorbibile, importi eventuali corrisposti sulla base della vita lavorativa del dipendente.
• Assegno personale non riassorbibile, importi eventuali corrisposti sulla base della vita lavorativa del dipendente.
Allegati:
tabella minimo contrattuale dal 01/05/2009:
Livello/Parametro | Parametro | Aumento dal 1.5.2009 |
A | 171 | 80,79 |
B | 147 | 69,45 |
C | 141 | 66,61 |
D1 | 138 | 65,20 |
D2 | 132 | 62,36 |
E | 127 | 60,00 |
F1 | 125 | 59,05 |
F2 | 119 | 56,22 |
G1 | 117 | 55,28 |
G2 | 111 | 52,44 |
H | 100 | 47,24 |
Livello/Parametro | Parametro | Minimi al 31.12.2006 | Nuovi minimi dal 1.5.2009 |
A | 171 | 1.879,54 | 1.960,33 |
B | 147 | 1.615,76 | 1.685,21 |
C | 141 | 1.549,82 | 1.616,43 |
D1 | 138 | 1.516,82 | 1.582,02 |
D2 | 132 | 1.450,88 | 1.513,24 |
E | 127 | 1.395,91 | 1.455,91 |
F1 | 125 | 1.373,94 | 1.432,99 |
F2 | 119 | 1.308,00 | 1.364,22 |
G1 | 117 | 1.286,00 | 1.341,28 |
G2 | 111 | 1.220,07 | 1.272,51 |
H | 100 | 1.099,15 | 1.146,39 |
In merito agli importi EDR, vengono effettivamente liquidati solo quelli dl 1992, inte- grati ormai nel Minimo Contrattuale, mentre gli altri due EDR 98/95 vengono conta- bilizzati nella colonna “trattenute” e successivamente contabilizzati nella colonna “competenze” al fine di evitare che tali importi influiscano positivamente al calcolo della pensione aumentandone l’entità.
QUADRO “E”
Il quadro “E” è posto al centro del ruolo paga, riporta il dettaglio delle voci che com- pongono la retribuzione fissa/accessoria.
Cod. Voce | Descrizione | F | P | Fig | Parametro | Aliquota | Trattenute | Competenze |
2830 | Assorb. EDR 8.11.95 | X | X | 144,09 | ||||
2835 | Assorb. EDR 11.9.98 | X | X | 190,49 | ||||
3801 | Minimo Contrattuale | X | X | 1.582,02 | ||||
3802 | EDR 08 Contratto unico | X | X | 59,76 | ||||
3805 | ERI | X | X | 35,69 | ||||
3810 | Salario Professionale | X | X | 208,96 | ||||
3820 | Aum. per. anzianità (APA) | X | X | 100,86 | ||||
3830 | EDR 8.11.95 | X | X | 144,09 | ||||
3835 | EDR acc. 11.9.98 | X | X | 190,09 | ||||
3850 | Ind. Utilizz. Profess. | X | X | 91,65 | ||||
3851 | Ind. Util. Prof. Agg. | X | X | 41,32 | ||||
0293 | Fp. ticket restaurant 01/2010 | X | X | X | 1,00- | 0,91 | ||
0293 | Fp. ticket restaurant | X | X | X | 8,00 | 0,91000 | ||
0576 | Ind. Orario spez. Inter ‹=1h | X | X | 19,00 | 0,80000 | |||
0430 | Fondo sol. CCNL 94/95 | 1,58 | ||||||
/4C1 | Rata addiz. regionale AP | 24,09 | ||||||
/4N1 | Rata addiz. comunale AP | 8,24 |
• Codice voce, codici di retribuzione elencati in allegato al paragrafo.
• Descrizione, nomenclatura dei codici retribuzione.
• “F”, colonna con indice “x” di selezione, determina se la competenza/trattenuta sia fiscale, e quindi considerata nel calcolo IRPEF. Le lettere che compaiono in colon- na hanno il seguente significato: “C”completamente in tassazione ordinaria; “D” distinta; “S” tassazione separata; “T” distinta in riferimento a buonuscita e TFR.
• “P”, colonna con indice “x” di selezione, determina se la competenza/trattenuta risulta previdenziale, e quindi considerata nel calcolo pensionistico.
• “Fig”, colonna con indice “x” di selezione, determina se la competenza/trattenuta sia solamente figurativa, e quindi NON CONSIDERATA NELLA CONTABILIZ- ZAZIONE.
• Parametro, valore del moltiplicatore delle voci di competenza.
• Aliquota, importo di ciascuna voce retributiva. Ne risulta: Parametro x Aliquota = Competenze.
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QUADRO “F”
Il quadro “F è posto nella parte medio bassa del ruolo paga, riporta le ritenute
Previdenza, IRPEF e TFR.
PREVIDENZA
• Fondo speciale INPS, valore imponibile determinato dalla somma algebrica degli importi di trattenute e/o competenze contrassegnate dalla “x” nella colonna P del pecedente Quadro “F”. Nella cella dell’importo viene riportato il valore della trat- tenuta calcolata applicando una percentuale del 8,89% sull’imponibile precedente- mente citato.
• Contributo aggiuntivo INPS, rappresenta il valore di eccedenza calcolata in base ad un limite fissato dalla legge riparametrato al singolo mese, su tale eccedenza si applica una trattenuta pari al 1%.
• INPS, importi registrati solo per chi versa i contributi all’INPS.
• EUROFER, importi relativi al Fondo Complementare Integrativo, per coloro che sono iscritti al Fondo. L’imponibile viene calcolato in base al Minimo Contrattuale, Assegno personale eventuale, A.P.A., salario professionale, Indennità di funzione (quadri). Il calcolo del 1% sull’imponibile è riportato sulla casella “imponibile”.
• EUROFER AGG., importi della contribuzione volontaria in aggiunta a quella obbli- gatoria, stabilita dallo Statuto di Eurofer.
• TOTALE CONTRIBUTI, importo determinato dalla somma delle voci sopra elencate.
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IRPEF
• Mensile, nella casella imponibile troviamo l’importo “dell’imponibile previdenzia- le” meno il “totale contribuzione”. Nella cella dell’imposta lorda viene riportato il valore ottenuto con le aliquote di Xxxxx senza arrotondamenti.
• Annuale, valore aggiornato mensilmente riportando le somme progressive dell’im- ponibile e dell’imposta lorda.
• Distinta, dedicato a importi con tassazione diversa dall’ordinario e dalla separata, esempio anticipi o liquidazione TFR.
• Separata, dedicata agli importi sottoposti a tassazione separata.
• Terzi, valori di redditi corrisposti da terzi, comunicati all’azienda in funzione di Sostituto d’Imposta.
• Detrazioni spettanti, importi calcolati sull’imponibile mensile riguardanti il lavoro dipendente, coniuge a carico, figli a carico, componenti nucleo familiare e detrazio- ni per oneri come l’assicurazione vita.
• Imponibile 1 A.P., imponibile del primo anno precedente.
• Imponibile 2 A.P., imponibile del secondo anno precedente.
• Aliquota max, indice di aliquota massima applicata all’imponibile mensile.
• Totale detrazioni, in aggiornamento mensile, riporta la somma di tutte le detrazioni applicate nell’anno in corso.
T.F.R.
• TFR anno corrente, importo determinato da tutte le competenze tranne straordina- rio e trasferte, diviso per 13,50 al fine dell’accantonamento. La rivalutazione viene effettuata al 31/12 dell’anno precedente applicando i codici ISTAT.
• TFR 31.12 A.P., importo dell’accantonamento a termine dell’anno precedente.
• TFR disponibile, importo determinato dalla somma del TFR accantonato al 31/12 A.P., del TFR accantonato e della rivalutazione, meno la parte trasferita ad EURO- FER).
• Anticipi, importi eventuali di TFR anticipati.
• Mese e valuta, identificativi del mese in ruolo paga.
• Codice bancario, al fine dell’accredito bancario, con l’eventuale possibilità si dop- pio accredito per avvenuta necessità liquidativa.
QUADRO “G”
Il quadro “G” è posto nella parte bassa del ruolo paga, riporta il riassunto dei prece- denti.
Totale Competenza 2.470,04 | Totale Trattenute 565,34 | Imposte 475,14 | Detrazioni 74,32 | Arr. Prec. | Arr. Corr. | NETTO A PAGARE |
• Totale competenze, importo determinato dalla somma delle voci del quadro “E” tranne i “figurativi”.
• Totale trattenute, importo determinato dalla somma delle voci del quadro “E” tran- ne i “figurativi” più la cella “Tot. Contributo”.
• Imposta, imposta IRPEF.
• Detrazioni, importo determinato dalla somma delle detrazioni spettanti nel mese riprese nella cella “detrazioni spettanti”, del precedente quadro.
• Arrotondamenti precedenti/correnti, utilizzati abitualmente per i cessati, al fine di non produrre altri cedolini a debito.
• Netto a pagare, importo determinato dal calcolo:
TOTALE COMPETENZE – TOTALE TRATTENUTE – IMPOSTE = TOTALE PARZIALE TOTALE PARZIALE + DETRAZIONI = NETTO A PAGARE
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LETTURA DIARIO DEI SERVIZI TRENO MACCHINA-BORDO
Mensilmente il personale ai treni riceve il diario dei servizi svolti sul Mod. TV310
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CODICI SERVIZI | DESCRIZIONE |
01 | SCORTA |
02 | SOSTE DI SERVIZIO |
03 | SOSTA NON LAVORO – TEMPI INTERMEDI |
4P | CORRETTIVO CONDOTTA-ANTICIPO |
4X | TEMPI INTERMEDI CONSIDERATI COND./SCORTA |
5C | CORRETTIVO CONDOTTA PASS./REG. |
6C | CORRETTIVO CONDOTTA VOC |
7C | INTEGRAZIONE ORARIO ARRIVO |
07 | CONTROLLERIA A TERRA |
08 | CONTROLL. SALTUARIA A BORDO TRENO |
09 | ATTIVITA’ IN MANSIONI DI ALTRO PROFILO |
11 | SCORTA SU ALTRO VETTORE |
12 | SOSTE GENERATE/TEMPI DI ATTESA |
13 | TEMPI SUPPLEMENTARI PERS.BORDO |
14 | VOC SENZA TRENO (MANOVRA) |
15 | VOC MANOVRA |
16 | VOC |
17 | REFEZIONE |
18 | VOC SENZA TRENO |
19 | REFEZIONE TRENI MERCI IN FORTE RITARDO |
21 | SCORTA CUCCETTE |
24 | RISERVA |
27 | MANOVRA |
40 | CONDOTTA |
41 | ORA COMANDATA |
42 | ORA COMANDATA AUTOMATICA INIZIO PRESTAZ. |
48 | RISERVA PRESENZIATAT |
62 | CORSO DI FORMAZIONE |
63 | CORSO IN TRASFERTA |
65 | VIAGGIO IN VETTURA CON TRENO (MANOVRA) |
66 | VIAGGIO IN VETTURA SENZA TRENO |
67 | VIAGGIO IN VETTURA SENZA TRENO (MANOVRA) |
68 | VIAGGIO IN VETTURA CON TRENO |
69 | TURNO DI SPINTA |
75 | SERVIZI IN REGIME D’INTERRUZIONE LINEA |
77 | TRAGHETTAMENTO |
91 | PAUSA |
92 | SOSTA NON LAVORO FUORI RESIDENZA |
93 | NON LAVORO FUORI RESIDENZA |
94 | XXX XXXXXXXXX |
00 | SPOSTAMENTO LOCALITA’ |
96 | RICOVERO MATERIALE |
97 | RIPOSO FUORI RESIDENZA |
98 | GIRO LOCOMOTIVA |
99 | CAMBIO VOLANTE |
A3 | TEMPI CHIUS./APERT. PORTE |
IS | INIZIO SCIOPERO |
FS | FINE SCIOPERO |
NS | NON LAVORO IN SCIOPERO |
SC | SCIOPERO |
DP/DS | SERVIZIO DI CONDOTTA DOPPIO AGENTE |
AU | SERVIZIO DI CONDOTTA AGENTE UNICO |
AS | SERVIZIO DI CONDOTTA AGENTE SOLO |
TU | SERVIZIO TRAGHETTAMENTO SOLO AGENTE |
CA | CAPO TRENO AD AGENTE UNICO |
CS | CAPO SERVIZIO TRENO |
CU | CUCETTISTA |
Si riporta la tabella identificativa dei codici servizi, al fine di una più chiara lettura della propria giornata lavorativa, della regolare scritturazione del servizio e delle sue eventuali modifiche rispetto al comandato in gestione. Si ricorda che alcuni codici sono specifici a seconda della natura del settore in esercizio, tipologia dipendente bordo o macchina. In calce al diario dei servizi vengono registrati in apposita tabella riassuntiva, le principali voci dei servizi ai treni su base mensile, per una corretta identificazione dei monte ore lavoro.
Lav. Progr.: | 154,26 | Lav. Strm.: | 189,49 | Lav. Netto: | 68,08 | Rit. Feria: | 0,57 | Rit. Festi.: | Rit. Nott.: | 0,02 | Rit. Fest./N: | Tot. Assen.: | 49,44 |
Str. Giorn.: | 28,41 | Str. PrNet.: | Str. Xxx.Xx.: | Str. Fer.-D. | Str. Fes.-O: | Str. Fes.-N.: | Str. Fer.-N.: | Lav. Tot.: | 118,01 |
Nello specifico:
LAV. PROGR. Lavoro teorico.
LAV. STRM. Lavoro totale effettuato detratto degli Intervalli Lavorati.
LAV. NETTO Lavoro Totale effettuato detratto degli Intervalli Lavorati, degli Str. (Str. Giorn.), e dei Xxxxxxx Xxxxx (Rit. Fer., Rit. Festi., Rit. Nottu., Rit. Fest/N).
RIT. FERIA. Xxxxxxx treno feriale diurno, al netto dello straordinario. RIT. FESTI. Xxxxxxx treno festivo diurno, al netto dello straordinario. RIT. NOTT. Xxxxxxx treno feriale notturno, al netto dello straordinario. RIT. FEST./N Ritardo treno festivo notturno, al netto dello straordinario.
TOT. ASSENZE, Lavoro previsto nel turno quando si fruisce di una assenza dai treni (N.B. corso professionale è considerato assenza dai treni).
STR. GIORN. Straordinario giornaliero.
STR. PrNet. Straordinario pagato (CV920). Risulta da Lav. Netto - Lav. Progr.
STR. ResEs. Straordinario restante, da pagare in base ai ritardi treno, già detratti del “StrPrNet”.
STR. FER.-D Straordinario feriale diurno (CV919). STR. FES.-D Straordinario festivo diurno (CV920). STR. FES.-N Straordinario festivo notturno (CV921). XXX. XXX-X Xxxxxxxxxxxxx feriale notturno (CV920). LAV. TOT. Lavoro totale effettuato.
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