CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
FLAI - CGIL
Federazione Lavoratori AgroIndustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti
dai consorzi di bonifica
e di miglioramento fondiario
1 gennaio 2008 31 dicembre 2011
FLAI - CGIL
Federazione Lavoratori AgroIndustria
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti
dai consorzi di bonifica
e di miglioramento fondiario
Il giorno 25 marzo 2010, in Roma
tra
lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Nazionale Avv. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx e dai componenti la Commissione trattative Sigg.: Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx, Geom. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, assistiti dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; e
la FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxx dal Coordinatore Nazionale Xxxxxxx X’Xxxxxxxx, dai Segretari Regionali Xxxxxxx Xxxxxxxx, e Xxxxx Xxxxxxxx, dalla delega- zione trattante costituita dai Signori Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
la FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx, e dai Segretari Nazionali: Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, assistiti dai Signori: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, e dai Segretari Regionali: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx De Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, e dai componenti la delegazione trattante Signori, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx La Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx;
la FILBI-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx e dai componenti il Consiglio Nazionale: Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxxxxx X’Xxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx X’Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Segretario Generale della UILA-UIL Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Premesso
che le parti, come sopra costituite, riconoscono
• che la bonifica con le sue azioni contribuisce alla sicurezza territoria- le, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, per la provvista, regolazione e uti- lizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia dell’ambiente;
• che, pertanto, la bonifica è oggi caratterizzata da una significativa multifunzionalità;
• che per uno sviluppo economico sostenibile occorre in via prioritaria garantire protezione e salvaguardia alle risorse suolo e acqua, costi- tuenti fattori essenziali per la vita civile, economica e sociale;
• che nel nostro Paese tali problemi sono fortemente avvertiti in ragio- ne delle peculiari caratteristiche naturali del territorio, in prevalenza collinare e montano; della complessa ed articolata rete idrografica a diversi livelli; della grave situazione di dissesto idrogeologico esisten- te e di vulnerabilità del territorio costantemente a rischio; dell’estrema variabilità del clima nel tempo e nello spazio; della ridotta disponibilità di risorse idriche utilizzabili;
• che in tale scenario occorre che sia lo Stato che le Regioni, nell’am- bito delle rispettive competenze, valorizzino e potenzino l’azione della bonifica i cui interventi nel settore del suolo e delle acque offrono un contributo importante allo sviluppo sostenibile;
• che nel rispetto del principio di sussidiarietà la gestione della bonifica nelle distinte fasi di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorve- glianza delle opere e degli impianti va attribuita ai Consorzi di bonifi- ca e di irrigazione quali enti pubblici di autogoverno, presenti diffusa- mente nel territorio, rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali;
• che i Consorzi per il loro funzionamento e per la gestione delle opere e
degli impianti sono titolari di specifico potere impositivo sugli immobili agricoli ed extragricoli che traggono beneficio dall’attività consortile;
• che le funzioni dei Consorzi caratterizzate da una forte intersettoria- lità, e la rappresentatività di collettività settoriali, impongono all’istituto consortile la ricerca di tutte quelle forme di collaborazione e concerta- zione con le altre istituzioni che operano per il territorio e per le risor- se idriche (Autorità di bacino, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane ed Autorità d’ambito per i servizi idrici integrati, Agenzie regionali per l’ambiente, Enti parco);
• che, secondo le norme di cui al titolo V parte seconda della Costituzione, la materia della bonifica e dei Consorzi rientra nell’am- bito della legislazione concorrente Stato-Regioni.
Conseguentemente auspicano
• che sia lo Stato che le Regioni, nell’ambito delle rispettive competen- ze, riconoscano espressamente la multifunzionalità della bonifica nel senso sopraindicato, la natura dei Consorzi quali enti di autogoverno rientranti nell’ambito delle autonomie funzionali, cui compete la realiz- zazione e la gestione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irriga- zione finalizzate alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.
Inoltre riconoscono
• con riferimento al conseguimento delle finalità istituzionali ed allo scopo di perseguire l’obiettivo di una migliore efficacia operativa dei Consorzi, nel piano di organizzazione variabile, lo strumento organiz- zativo idoneo a garantire la migliore funzionalità degli uffici e l’effi- cienza dei servizi consortili.
Sottolineando che
• agli effetti dell’assolvimento delle finalità istituzionali, sono determi- nanti l’apporto e la collaborazione dei lavoratori dipendenti. A tal fine le parti opereranno per affermare buone e costruttive relazioni sinda-
cali che consentano, oltre il pieno e costante rispetto delle disposizio- ni contenute nel presente contratto, piena valorizzazione e riconosci- mento dei reciproci ruoli e competenze.
Considerato che
• a seguito di una difficile situazione creatasi dopo sette mesi di tratta- tiva, resa nota al governo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha assunto l’iniziativa di convocare le parti per un ten- tativo di conciliazione;
• dopo alcuni incontri in sede ministeriale nel corso dei quali sono state prospettate diverse ipotesi di soluzione del negoziato, si è rinvenuta un’ipotesi di accordo proposta dal predetto Ministero che è stata accettata dalle parti e che costituisce oggetto del presente accordo;
tutto ciò premesso e considerato
le parti, come sopra costituite, hanno stipulato il presente contratto col- lettivo nazionale di lavoro.
PARTE I DISCIPLINA COMUNE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica monta- na), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramen- to fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comun- que denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclu- sivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercor- renti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nelle parti III e IV del pre- sente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli articoli 46 e 47, ai dipendenti dai Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc., secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nelle parti terza e quarta.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, II e III della parte prima e nella parte quarta del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni.
Le norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli
Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo II della disciplina specifica di cui alla parte seconda del pre- sente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di migliora- mento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell’esiguo numero di ditte consor- ziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dallo SNEBI e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 39.
Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico e dei Consorzi di miglioramento fondiario sono assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli ope- rai avventizi assunti con rapporto a tempo determinato, la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte IV del presen- te contratto, nonché per l’altro personale assunto con rapporto a tempo determinato nei limiti della legge D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e suc- cessive modificazioni.
Agli effetti del presente contratto i dipendenti sono classificati, con decorrenza 1 novembre 2009, nelle seguenti aree, posizioni organizzati- ve e profili professionali:
Area Quadri
Posizioni organizzative:
Quadro preposto ad un settore organizzativo complesso: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo complesso, arti-
colato in più sezioni cui siano preposti impiegati direttivi ed addetti dipen- denti appartenenti alle aree inferiori.
Parametro 187 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 164 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni
Quadro preposto ad un settore organizzativo semplice: collabora in via diretta con un dirigente al quale è gerarchicamente sottoposto. Ha il compito di coordinare e controllare un settore operativo dotato di auto- nomia funzionale ed organizzativa, nell’ambito del quale operino dipen- denti con mansioni di concetto.
Parametro 185 per i quadri con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 162 per i quadri con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni
Tutto il personale con mansioni e qualifica di Quadro è tenuto a svol- xxxx in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza di pertinenza del settore cui è preposto.
Ai quadri in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansio- ni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teori- co pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’am- ministrazione anche attraverso programmi formativi condivisi con le orga- nizzazioni sindacali ed organizzati da istituti o scuole universitarie, di durata complessiva non inferiore a sei settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.
Area A
Profili professionali:
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al con- trollo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima per- sona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezio- ne cui sono preposti.
Parametro 184 per gli impiegati direttivi con anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 159 per gli impiegati
direttivi con meno di sette anni di anzianità di servizio nelle funzioni.
Personale di concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operati- va, in via prevalente e cumulativamente, le seguenti attività di carattere tec- nico od amministrativo: progettazione, direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza, redazione bilanci, stesura bozze di contratti, procedimento espropriativo, attività informatica, svolta da persona in pos- sesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche.
Parametro 159 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 135 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.
Personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente atti- vità tecnica od amministrativa, non rientrante tra quelle sopra elencate, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali.
Parametro 157 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni; parametro 134 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni.
Al personale dell’area in possesso di una superiore capacità, relati- va alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di formazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuo- le universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di tre punti.
Area B
Profili professionali:
Impiegati che svolgono attività esecutiva di carattere tecnico od ammi- nistrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti. Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o
superiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Capi operai preposti all’esercizio o alla manutenzione di una o più opere od impianti ai quali siano addetti stabilmente altri operai fissi gerar- chicamente subordinati.
I Capi operai sono tenuti, oltre a svolgere le mansioni di “Capo”, a svolgere in prima persona le mansioni operaie di competenza della squa- dra cui sono preposti.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Elettromeccanici impiantisti con anzianità di servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in possesso di un’acquisita superiore capacità tecnico- pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall’am- ministrazione attraverso apposita prova di idoneità.
Parametro 132.
Operai che svolgono cumulativamente attività di escavatorista, di meccanico di officina e di elettromeccanico impiantista contemplate nel- l’area C.
Parametro 132 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Al personale dell’area in possesso di una superiore capacità, relativa alle mansioni proprie della qualifica, acquisita al termine di corsi di for- mazione teorico pratica attinenti alle mansioni predette, frequentati a richiesta dell’amministrazione, anche attraverso programmi formativi condivisi con le organizzazioni sindacali, e organizzati da istituti o scuo- le universitarie, di durata complessiva non inferiore a quattro settimane nell’arco di due anni è riconosciuto un parametro maggiorato di due punti.
Area C
Profili professionali:
Operai che eseguono lavori richiedenti una provetta capacità tecnico- pratica, acquisita attraverso un necessario tirocinio, unita ad un’idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di atti- vità conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professio- nale e che sono in grado di compiere a regola d’arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione.
Parametro 127
Operai addetti abitualmente agli escavatori loro affidati di cui curano la manutenzione e conduttori di macchine operatrici complesse, ivi com- prese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le pic- xxxx riparazioni.
Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchi- nari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali.
Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.
Parametro 127 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; parametro 118 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Area D
Profili professionali
Personale addetto a compiti di videoscrittura ed utilizzazione di pro- grammi informatici.
Parametro 116 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni; parametro 112 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni.
Operai specializzati addetti al funzionamento di impianti o all’esercizio ed alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili in possesso di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio
pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requi- sito per l’assunzione.
Parametro 116.
Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di per- sone e/o cose.
Parametro 115.
Operai qualificati addetti alla custodia, all’esercizio e alla manutenzio- ne delle opere e degli impianti consorziali in possesso di preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico.
Parametro 107.
Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo.
Parametro 107.
Operai comuni addetti ad attività di manutenzione delle opere ed impian- ti consorziali non richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico.
Parametro 104 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a dodici mesi; parametro 100 per i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a dodici mesi e per gli operai avventizi stagionali.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che gli operai avventizi stagionali sono inqua- drati sulla base delle mansioni affidate.
Art. 3 RINVIO
Il sistema di classificazione del personale in vigore sino al 31 ottobre 2009 è integralmente riportato nell’allegato β al presente contratto.
Art. 4
TABELLA DI RAFFRONTO
Per l’attribuzione, ai dipendenti in servizio alla data del 31 ottobre 2009, del corretto inquadramento nel nuovo sistema di classificazione del personale sulla base delle mansioni e della qualifica già riconosciute si procederà secondo la tabella di equiparazione di seguito riprodotta:
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 187 funzioni pari o superiore a sette anni
(ex 7ª f.f., 1° livello)
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 164 funzioni inferiore a sette anni
(ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle parametro 185 funzioni pari o superiore a sette anni
(ex 7ª f.f., 1° livello)
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle parametro 162 funzioni inferiore a sette anni
(ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A,
ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 184 operativa ed autonomia, al coordinamento ed
al controllo di una semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7ª f.f., 1° livello)
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A,
ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 159 operativa ed autonomia, al coordinamento ed
al controllo di una semplice unità operativa alle quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)
Personale di concetto che svolge, con iniziativa → Area A,
ed autonomia operativa, in via prevalente e parametro 159 cumulativamente, attività di progettazione,
direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 6ª f.f., 1° livello)
Personale di concetto che svolge, con iniziativa → Area A,
ed autonomia operativa, in via prevalente e parametro 135 cumulativamente, attività di progettazione,
direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedimenti espropriativi, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni
(ex 6ª f.f., 2° e 3° livello)
Personale di concetto che svolge in via → Area A,
prevalente attività tecnica od amministrativa, parametro 157 non rientrante tra quelle che danno diritto ai
parametri 159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiori a sette anni (ex 6ª f.f., 1° livello)
Personale di concetto che svolge in via → Area A, prevalente attività tecnica od amministrativa, parametro 134 non rientrante tra quelle che danno diritto ai
parametri 159 e 135, con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all’istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i relativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 6ª f.f., 2° e 3° livello)
Impiegati che svolgono attività esecutiva di → Area B, carattere tecnico od amministrativo con margini parametro 132 di autonomia contenuti in limiti ristretti e
prestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni. (ex 5ª f.f., 1° livello)
Impiegati che svolgono attività esecutiva di → Area B, carattere tecnico od amministrativo con margini parametro 127 di autonomia contenuti in limiti ristretti e
prestabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni. (ex 5ª f.f., 2° livello)
Capi operai, preposti all’esercizio o alla → Area B, manutenzione di una o più opere od impianti ai parametro 132 quali siano addetti stabilmente altri operai fissi
gerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio
nelle funzioni pari o superiore a due anni (ex 5ª f.f., 1° livello)
Capi operai, preposti all’esercizio o alla → Area B, manutenzione di una o più opere od impianti ai parametro 127 quali siano addetti stabilmente altri operai fissi
gerarchicamente subordinati, tenuti a svolgere anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni
(ex 5ª f.f., 2° livello)
Elettromeccanici impiantisti con anzianità di → Area B, servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in parametro 132 possesso di un’acquisita superiore capacità
tecnico-pratica relativa alle mansioni proprie della qualifica da accertare dall’amministrazione attraverso apposita prova di idoneità
(ex 4ª f.f., 1° livello).
Operai che svolgono cumulativamente attività → Area B,
di escavatorista, di meccanico di officina e di parametro 132 elettromeccanico impiantista contemplate
nell’area C. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni (ex 4ª f.f., 1° livello)
Operai che svolgono cumulativamente attività → Area B,
di escavatorista, di meccanico di officina e di parametro 127 elettromeccanico impiantista contemplate
nell’area C. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 4ª f.f., 2° livello)
Operai che eseguono lavori richiedenti una → Area C, provetta capacità tecnico-pratica, acquisita parametro 127 attraverso un necessario tirocinio, unita ad
un’idonea conoscenza delle più avanzate tecnologie dello specifico campo di attività
conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professionale e che sono in grado di compiere a regola d’arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione (ex 4ª f.f., 1° livello)
Operai addetti abitualmente agli escavatori → Area C,
loro affidati di cui curano la manutenzione e parametro 127 conduttori di macchine operatrici complesse,
xxx comprese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni. Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni (ex 4ª f.f., 1° livello)
Operai addetti abitualmente agli escavatori → Area C,
loro affidati di cui curano la manutenzione e parametro 118 conduttori di macchine operatrici complesse,
xxx comprese le motobarche, delle quali curano anche la manutenzione e le piccole riparazioni. Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che intervengono su impianti di sollevamento anche automatizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi . Anzianità di
servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 4ª f.f., 2° livello)
Personale addetto a compiti di videoscrittura → Area D,
ed utilizzazione di programmi informatici. parametro 116 Anzianità di servizio nelle funzioni pari o
superiore a due anni (ex 3ª f.f., 1° livello)
Personale addetto a compiti di videoscrittura → Area D,
ed uti-lizzazione di programmi informatici. parametro 112 Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a
due anni (ex 3ª f.f., 2° livello)
Operai specializzati addetti al funzionamento → Area D,
di impianti o all’esercizio ed alla manutenzione parametro 116 delle opere e degli impianti consortili in possesso
di adeguata preparazione tecnica, congiunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requi- sito per l’assunzione. (ex 3ª f.f., 1° e 2° livello)
Personale addetto alla guida di autoveicoli → Area D,
adibiti al trasporto di persone e/o cose parametro 115 (ex 3ª f.f., 1° e 2° livello)
Operai qualificati addetti alla custodia, → Area D, all’esercizio e alla manutenzione delle opere e parametro 107 degli impianti consorziali in possesso di
preparazione tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico (ex 2ª f.f.). Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o ausiliarie di attesa e custodia, di fatica nonché ad operazioni generiche di carattere esecutivo (ex 2ª f.f.)
Operai comuni addetti ad attività di manuten- → Area D,
zione delle opere ed impianti consorziali non parametro 104
richiedenti preparazione tecnica né tirocinio pratico. Anzianità di servizio pari o superiore a dodici mesi (ex 1ª f.f.)
Operai comuni addetti ad attività di manuten- → Area D,
zione delle opere ed impianti consorziali non parametro 100 richiedenti preparazione tecnica né tirocinio
pratico. Anzianità di servizio inferiore a dodici mesi e operai avventizi stagionali (ex 1ª f.f.)
CHIARIMENTO A VERBALE
Con l’espressione “opere e impianti consortili” si fa riferimento a tutte le opere di bonifica e miglioramento fondiario, sia pubbliche che private, in gestione ai Consorzi.
Art. 5
ANZIANITÀ DI SERVIZIO UTILE PER L’INQUADRAMENTO NELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
L’anzianità di servizio maturata dai dipendenti, alla data del 31 ottobre 2009, nella fascia funzionale di appartenenza, è computata per intero ai fini dei passaggi di parametro legati al decorso del tempo previsti nel nuovo sistema di classificazione del personale.
Art. 6
EFFETTI ECONOMICI DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione del personale di cui all’art. 2 del presente contratto è entrata in vigore con decorrenza 1 novembre 2009. Gli effetti economici migliorativi della nuova classificazione sono riconosciuti in maniera gradua- le e scaglionata nel tempo. La prima tranche di miglioramento economico è attribuita con decorrenza 1 novembre 2009, in misura pari a 15,00 Euro di aumento del minimo di stipendio base a tutti i dipendenti, anche a quelli nei
confronti dei quali gli effetti positivi della nuova classificazione non sono immediati ma rinviati, in tutto o in parte, al momento dell’accesso al para- metro superiore della posizione funzionale o del profilo professionale; rela- tivamente a questi ultimi l’accesso al parametro superiore comporta l’assor- bimento di quanto anticipato dal Consorzio al fine di riconoscere comunque una prima tranche di aumento dello stipendio base di 15,00 Euro. Qualora i medesimi dipendenti non accedano ad un parametro superiore la differen- za tra l’aumento di 15,00 Euro ed il minore aumento che sarebbe spettato per effetto della nuova classificazione rimane attribuita a titolo personale.
Gli effetti economici, ulteriori alla prima tranche di 15,00 Euro, del- l’applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale sono riconosciuti, a tutti i dipendenti, successivamente al 1 novembre 2009, in coincidenza con il mese di novembre degli anni successivi, in tranche di 15 Euro, fino a raggiungere il maggiore importo dello stipendio base con- seguente all’applicazione della nuova classificazione.
Art. 7
NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NORMA DI SALVAGUARDIA
In tutti i casi in cui la prima applicazione della nuova classificazione del personale comporti l’attribuzione a un lavoratore di un importo di stipendio inferiore a quello goduto nel livello retributivo della fascia funzionale di appartenenza goduta in base al precedente sistema di classificazione, sarà garantito al lavoratore medesimo l’importo di stipendio già in godimento.
Art. 8
PIANI DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE
L’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del Consorzio e le neces- sarie strutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei pro- fili professionali di cui al precedente art. 2, le qualifiche.
TITOLO II RAPPORTI SINDACALI
CAPO I
SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVlTÀ CONSORTILI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ - OCCUPAZIONE
Art. 9
SISTEMA DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ CONSORTILI
In sede di predisposizione delle proposte di programmi d’esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri Enti locali competenti in materia di pro- grammazione, l’Organizzazione regionale dei Consorzi e le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto si incontreranno per discutere le proposte stesse, sia in relazione agli indi- xxxxx programmati dalla stessa Regione, sia in riferimento agli effetti quan- titativi e qualitativi sull’occupazione, sia allo scopo finale di conseguire l’in- serimento dei predetti interventi nelle previsioni di programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento da parte della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche.
Qualora la predisposizione dei programmi di cui al 1° comma interessi uno o più Consorzi di un’unica provincia, detti incontri preventivi si potran- no realizzare a livello provinciale tra i singoli Consorzi e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali fir- matarie del presente contratto.
Le Organizzazioni sindacali di cui ai precedenti commi esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
I Consorzi convocheranno perlomeno una volta l’anno le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, uni- tamente alle R.S.A. o R.S.U., per un’informazione sulle previsioni inerenti l’attività che si propongono di svolgere nell’anno successivo. Detto incon- tro dovrà aver luogo entro il 31 marzo di ciascun anno.
In data successiva a quella in cui saranno svolti gli incontri previsti al
1° comma, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, avrà luogo in sede nazionale, tra le parti contraenti il presente contratto, un incontro volto a dibattere i problemi connessi ai programmi di sviluppo delle atti- vità istituzionali dei Consorzi di bonifica con riguardo particolare a quello di valorizzazione, difesa e tutela del territorio e dell’ambiente, agli inve- stimenti pubblici necessari per l’assolvimento di tali attività ed ai prevedi- bili effetti sull’occupazione.
A tal fine lo SNEBI invierà preventivamente alle Organizzazioni sin- dacali nazionali dei lavoratori una breve relazione sui temi su cui avrà luogo il dibattito.
Art. 10
DIVIETO DEL RICORSO ALL’APPALTO PER LE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE OPERE E IMPIANTI CONSORTILI
I Consorzi provvedono all’esercizio delle opere e degli impianti con- sortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evi- tando di far ricorso per tali attività ad appalti.
Art. 11 CONTRATTO D’APPALTO
In caso di esecuzione di opere mediante ricorso all’appalto i Consorzi inseriranno nel contratto d’appalto e nel capitolato speciale apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obbli- ghi da esse derivanti nei confronti dei loro dipendenti dalle norme di legge vigenti in materia di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza sul lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché al rispetto delle norme con- trattuali collettive del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
Art. 12
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per quanto attiene allo svolgimento dell’attività di manutenzione ordi- naria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo SNEBI si impegna, al fine di realizzare l’obiettivo dell’incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.
Art. 13 MOBILITÀ
Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazio- nali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all’e- sercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
CAPO II
DIRITTI SINDACALI E CONTROVERSIE
Art. 14
RAPPRESENTANZA SINDACALE DEI DIPENDENTI NELL’AZIENDA
A iniziativa dei lavoratori possono essere costituite in ogni Consorzio, nell’ambito dei dipendenti del Consorzio stesso, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Ai fini dello svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Amministrazioni consortili viene riconosciuto alle RSA il seguente nume- ro di dirigenti:
a) un dirigente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavorato- ri firmatarie del presente contratto nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
b) due dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavorato- ri firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 50 e fino a 100;
c) tre dirigenti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto nei Consorzi con un numero di dipen- denti superiore a 100.
Le designazioni delle RSA e dei dirigenti delle stesse devono essere comunicate con lettera dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavo- ratori alle Amministrazioni dei Consorzi.
Le RSA ed i loro dirigenti vengono riconosciuti dalla data in cui al Consorzio perviene la comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 15 RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
DEI DIPENDENTI NELL’AZIENDA
In luogo delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) di cui al pre-
cedente art. 14, possono essere costituite, presso ciascun Consorzio, rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ai sensi e nei limiti previsti nel- l’accordo collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1999 allegato R al pre- sente contratto.
Le RSU, una volta costituite, subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni contrattuali collettive.
Art. 16
LOCALI DELLE R.S.A./R.S.U.
I Consorzi che occupino almeno 200 dipendenti pongono permanen- temente a disposizione comune delle R.S.A. o delle R.S.U., per l’eserci- zio delle loro funzioni, un idoneo locale all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
I Consorzi che occupino più di 100 dipendenti pongono permanente- mente a disposizione comune delle RS.A. o delle R.S.U. un locale, sem- pre che ciò sia possibile in relazione alla disponibilità di locali nell’ambito delle strutture consorziali.
Nei Consorzi con un numero di dipendenti pari o inferiore a 100, non- ché nei Consorzi con un numero di dipendenti superiore a 100, presso i quali le R.S.A. o le R.S.U. non abbiano ottenuto la disponibilità perma- nente di locali, le medesime Rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 17 AFFISSIONI
Le R.S.A./R.S.U. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l’obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipen- denti all’interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabili- menti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di inte- resse sindacale e del lavoro.
Art. 18
COMPITI DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
Compito fondamentale dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive rela- zioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l’Amministrazione consortile, ai fini di una valutazio- ne globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manu- tenzione ordinaria delle opere nell’ambito del comprensorio e l’atti- vità di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l’esatta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e successive modificazioni ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale appartenente all’Area Quadri, all’Area A ed all’Area B, limitatamente, per quanto riguarda quest’ultima, ai profili professionali impiegatizi ed ai Capi operai, per i quali l’Amministrazione informerà preventivamente le R.S.A./R.S.U.;
3) intervenire altresì per l’esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l’assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore, e dell’ambiente di lavoro;
4) allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sui piani di organizzazione variabile, esaminare con l’Amministrazione consorti- le, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione variabile da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle R.S.A./R.S.U. di norma almeno 40 giorni prima che siano adot- tati i relativi provvedimenti.
Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle R.S.A./R.S.U. di norma, almeno 30 giorni prima.
All’inizio di ogni anno il Consorzio informerà le R.S.A./R.S.U. sul pre- vedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzio-
namento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro;
5) esaminare con l’Amministrazione consortile entro il 30 aprile i pro- grammi di massima per i turni delle ferie al fine di un’auspicabile soluzione di comune soddisfazione del Consorzio e del personale interessato;
6) intervenire per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro;
7) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché inte- se sull’individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in mate- ria, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 31, 4° e 5° comma);
8) incontrarsi con l’Amministrazione consortile ai fini di quanto previsto all’art. 72, comma 4;
9) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine all’indivi- duazione e alla durata del periodo di applicazione ai dipendenti fissi e avventizi, addetti durante l’arco dell’anno per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per gli altri mesi a lavori continui, del diverso orario contrattuale previsto con riferimento ai due diversi tipi di lavoro considerato (v. art. 51, commi 12° e 14° e art. 133, comma 8°);
10) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese in ordine alla durata, alla distribuzione ed all’ora iniziale e finale dell’orario ordi- nario giornaliero e settimanale per il personale fisso ed avventizio (art. 51, 6°, 7° e 16° comma ed art. 133, 8° e 9° comma) finaliz- zate al rispetto delle esigenze di idoneo funzionamento dei servi- zi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti;
11) raggiungere con l’Amministrazione consortile eventuali intese in ordine all’individuazione di percorrenze medie mensili del personale, di cui all’art. 2, lett. a) e b) dell’Accordo nazionale Trasferte e Missioni su cui determinare l’importo dell’indennità chilometrica (v. art. 9 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B);
12) raggiungere intese con l’Amministrazione consortile in ordine all’in- dividuazione del punto iniziale di computo della percorrenza chilo-
metrica rimborsabile al personale addetto a compiti richiedenti istitu- zionalmente o per disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell’ambito dalla zona o del reparto cui detto personale è destinato (v. art. 10 Regolamento Trasferte e Missioni allegato B al presente contratto);
13) assistere gli interessati nell’individuazione, d’intesa con il Consorzio, dei periodi di godimento dei riposi compensativi delle festività sop- presse di cui all’art. 1 dell’Accordo collettivo nazionale allegato D al presente contratto;
14) concordare con il Consorzio, qualora alla concessione dei riposi compensativi ostino esigenze di produttività, funzionali ed organiz- zative, che in luogo dei riposi compensativi venga corrisposto ad alcune categorie di lavoratori o a tutti i dipendenti un trattamento economico, aggiuntivo alla retribuzione mensile, pari ad una giorna- ta di retribuzione ordinaria per ogni riposo compensativo non godu- to (v. art. 2 allegato D al presente contratto);
15) raggiungere con l’Amministrazione consortile intese per la conces- sione in qualsiasi momento dell’anticipazione sul T.F.R. nell’ipotesi di cui ai numeri 4, lett. a) e 9 dell’accordo 30 marzo 1983, allegato H al presente contratto;
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
Nell’ipotesi in cui due o più Consorzi decidano di procedere a raggrup- pamento di uffici o servizi sarà data informazione preventiva alle RSA/RSU.
Ai lavoratori eventualmente coinvolti in detti processi va garantito quanto disposto dall’art. 157 c.c.n.l.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle R.S.A./R.S.U. devono essere formulati per iscritto.
I Consorzi forniranno alle R.S.A./R.S.U., entro il termine statutaria- mente previsto per la pubblicazione delle delibere, copia dei provvedi- menti, assunti dai competenti organi deliberanti, relativi alla disciplina dei rapporti di lavoro del personale dipendente.
Art. 19
ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. sono soggetti alle comuni norme con- trattuali e regolamentari e in particolare devono osservare l’orario di lavo- ro come tutti gli altri dipendenti.
I dirigenti delle R.S.A./R.S.U. devono essere posti in condizione di espletare il loro mandato senza peraltro creare intralci al normale anda- mento del lavoro.
Art. 20
TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
Il trasferimento dei dirigenti delle R.S.A./R.S.U. di cui ai precedenti articoli 14 e 15 può essere disposto solo previo nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui il dipendente perde la qualità di diri- gente della rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 21
TUTELA DEI DIRIGENTI DELLE R.S.A./R.S.U.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzia- nità di servizio effettivo inferiore a 20 anni che abbiano la veste di diri- gente di R.S.A./R.S.U. in carica ed uscenti fino ad un anno dalla cessa- zione della carica, non possono essere licenziati senza il nulla osta della Organizzazione sindacale territoriale che rappresenta il lavoratore inte- ressato e dello SNEBI i quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto, in sede locale, su richiesta dell’Organizzazione dei lavo- ratori, entro 6 giorni dalla notifica del provvedimento di licenziamento effettuata dal Consorzio all’Organizzazione sindacale territoriale dei lavo- ratori; quest’ultima notifica segue la comunicazione fatta dal Consorzio stesso al dipendente interessato ed allo SNEBI.
Se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stato richiesto l’esame conciliativo, il provvedimento di licenziamento diviene operante.
Ove il nulla osta sia stato negato dall’Organizzazione sindacale alla quale il dipendente è iscritto o ha conferito mandato ed il Consorzio mantenga fermo il suo provvedimento dandone comunicazione all’in- teressato, il dipendente stesso, con atto da lui sottoscritto, può ricor- rere – tramite la predetta Organizzazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento consortile – avverso quest’ultimo provvedimento.
Il ricorso va proposto ad una Commissione costituita in conformità al disposto di cui al 4° comma dell’art. 110 del presente contratto.
La Commissione adita, qualora ritenga che il licenziamento sia dipen- dente da motivi connessi all’esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di R.S.A./R.S.U., esprime parere in ordine all’ingiu- stificato licenziamento ed ha inizio quindi il procedimento di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni, trovando in ogni caso applicazione le disposizioni in essa contenute, a prescindere dal numero dei dipendenti del Consorzio.
Qualora viceversa, la Commissione ritenga che il licenziamento sia indipendente da motivi connessi all’esercizio dei compiti spettanti al dipendente in qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale, si esprime in tal senso.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma può procedersi al licenziamen- to, che rimane soggetto alla vigente normativa contrattuale e legislativa.
Art. 22
ASPETTATIVA E PERMESSI DEI DIPENDENTI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, hanno diritto di disporre del tempo necessario per l’esercizio del mandato nei limiti e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
Art. 23
PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile.
Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi.
Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di:
• 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
• 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sin- dacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per l’espletamento dell’attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra. I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limi-
te di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali.
La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio-
ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso.
I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti:
• nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita;
• nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U..
Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno.
I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.
Art. 24
ASPETTATIVA DEI DIPENDENTI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti mem- bri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee regionali, nonché i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali pro- vinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto dall’art. 31 della L. 20 maggio1970, n. 300, sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestio- ni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione pre- detta o che ne comportino comunque l’esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, con- serva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano qualora a favore dei dipendenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Art. 25 LAVORATORI STUDENTI
I dipendenti consorziali studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro- fessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abili- tate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario e a prestazioni di lavoro durante i riposi settimanali.
I dipendenti studenti, compresi quelli universitari che devono sostene- re prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il Consorzio potrà richiedere la produzione delle certificazioni neces- sarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 26 DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei propri dipendenti i Consorzi riconoscono, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova e che intendano frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento sco- lastico o universitario e svolti presso scuole o università statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero a corsi di formazione professionale atti- nenti l’attività di bonifica finanziati dalle Amministrazioni pubbliche.
I corsi di studio di cui al comma precedente non possono comunque avere una durata inferiore alle 300 ore di insegnamento effettivo.
I dipendenti di cui al 1° comma possono richiedere permessi retribui- ti per un massimo di 150 ore “pro capite” in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell’arco del triennio può usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei dipendenti di cui al comma precedente, compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile.
Può comunque usufruire dei permessi retribuiti un dipendente nei Consorzi che occupino stabilmente almeno venti dipendenti.
Il dipendente che intende godere dei permessi retribuiti di cui al 3° comma del presente articolo, deve presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima dell’inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata e l’Istituto organizzatore.
Il dipendente deve fornire al Consorzio un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l’indica- zione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza delle domande.
Art. 27
CONGEDI PER LA FORMAZIONE
Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, i dipen- denti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rapporto di lavo- ro a titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al comple- tamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad atti- vità formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conser-
va il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi.
Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente articolo compatibilmente con
l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile.
Può comunque usufruire del congedo per la formazione un dipenden- te all’anno nei Consorzi che occupino stabilmente almeno 30 dipendenti. In particolare il congedo non può essere riconosciuto ai dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di accentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del
lavoratore interessato.
Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, A, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o
universitario o l’ente che organizza l’attività formativa.
Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di precedenza della domanda.
Art. 28
FORMAZIONE PROFESSIONALE E CONTINUA
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto concordano di aderire al fondo interprofessionale per la for- mazione continua in agricoltura FOR.AGRI. I corsi di formazione ai quali potranno essere avviati i dipendenti consortili debbono riguardare le mate- rie relative alle attività e funzioni svolte dai Consorzi di bonifica.
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, riconoscendo nella formazione continua dei lavorato- ri dipendenti uno strumento prioritario per il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità complessiva delle attività consortili, sosten- gono e promuovono, anche indirettamente, percorsi formativi.
Al fine di incentivare l’attività di formazione professionale le parti s’im- pegnano, a tutti i livelli, ad esercitare un attivo ruolo di promozione e d’in- dirizzo, diretto anche ad acquisire al settore consortile la quantità di risor- se pubbliche adeguate a garantire l’attuazione di programmi di formazione. I criteri d’individuazione dei lavoratori e le modalità d’orario connesse alla partecipazione agli interventi formativi saranno oggetto di confronto
tra le Amministrazioni e le RSA/RSU in sede aziendale.
Art. 29
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI QUADRI
I quadri hanno diritto a permessi retribuiti, non superiori a 15 giorni in un biennio, cumulabili anche in un solo anno, per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, di carattere generale o su temi spe- cifici, organizzati, a livello nazionale o regionale, dall’Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (A.N.B.I.).
I permessi di cui al primo comma del presente articolo potranno esse- re utilizzati, in alternativa alla frequenza ai corsi organizzati dall’A.N.B.I., per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale organizzati da enti o istituti specializzati e a convegni scientifici inerenti le specifiche competenze professionali.
I quadri devono fornire ai Consorzi l’attestazione di frequenza ai corsi o convegni di cui al presente articolo.
Qualora la partecipazione del quadro al corso o al convegno sia richiesta dal Xxxxxxxxx, rimangono a carico di quest’ultimo anche gli oneri connessi all’iscrizione al corso e/o al soggiorno.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Lo SNEBI si impegna a verificare con l’A.N.B.I. la possibilità che al ter- mine dei corsi organizzati dall’A.N.B.I. i quadri che lo richiedano possa- no sostenere un colloquio con i docenti dei corsi al fine di ottenere il rila- scio, in aggiunta all’attestato di frequenza, di un attestato di avvenuta e positiva formazione.
Art. 30
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà isti- tuita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pari- teticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sin- dacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6 rappresentan- ti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca fina- lizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel settore con- sortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con partico- lare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro. Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l’esigenza di
organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.
Art. 31
AMBIENTE DI LAVORO E NOCIVITÀ
Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavo- ro, il rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di promuovere, diffondere e consolidare prassi tecniche, tecnologie e comportamenti consapevoli e partecipati delle norme contrattuali e di legge.
I lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzazione o la presenza di agenti chimici o biologici pericolosi o sostanze nocive sono quelli previsti dalla legge e sono sottoposti alle procedure previste dalla specifica vigente legislazione.
I Consorzi attuano le procedure e gli interventi necessari al fine di eli- minare i rischi legati ai lavori di cui al 2° comma; laddove ciò non fosse possibile, i Consorzi si impegnano a definire, d’intesa con le RSA/RSU, le condizioni di sicurezza da attuare nello svolgimento del lavoro.
I Consorzi, d’intesa con le RSA/RSU, stabiliscono criteri di rotazione degli addetti allo svolgimento dei lavori di cui al precedente 2° comma al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Le Amministrazioni, d’intesa con le RSA/RSU, provvedono inoltre ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno nelle attività di cui al precedente 2° comma.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli addetti di cui al precedente comma dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva necessari per la tute- la della loro salute ed integrità fisica (come maschere, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possi- bilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti con cura da parte del dipendente. In caso di deterioramento per l’uso dovranno essere sostituiti dal Consorzio.
Ai lavoratori addetti ai lavori di cui al 2° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all’anno per l’effettuazione di visite medi- che, mirate all’accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
Nell’eventualità di sussistenza presso il Consorzio di rischi connessi all’esposizione all’amianto, il Consorzio medesimo si attiene alla puntua- le osservanza di tutte le norme del Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 9 apri-
le 2008, n. 81 recante il T.U. delle norme a tutela della salute e della sicu- rezza sui luoghi di lavoro.
In particolare:
• i rischi connessi all’esposizione all’amianto costituiscono oggetto di spe- cifica valutazione nel documento di valutazione di tutti i rischi previsto dagli articoli 17 e 28 del citato X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81;
• la valutazione del rischio è diretta a stabilire la natura ed il grado del- l’esposizione all’amianto e le misure preventive e protettive da attuare;
• l’inizio dei lavori che possono comportare per i lavoratori il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’a- mianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e tratta- mento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate è oggetto di notifica all’organo di vigilanza competente per territorio (unità sanitaria locale), redatta a norma dell’art. 250 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• il Consorzio pone in essere tutte le misure di prevenzione e protezio- ne, igieniche, di controllo dell’esposizione all’amianto previste negli articoli da 251 a 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• il Consorzio fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività com- portanti l’esposizione all’amianto, nonché ai loro rappresentanti, le infor- mazioni previste all’art. 257 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
• il Consorzio assicura che tutti i lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di amianto ricevano una formazione adeguata ad intervalli regolari a norma dell’art. 258 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed attua i controlli sanitari di cui all’art. 259 del D.Lgs. medesimo;
• il Consorzio adotta il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio previsto all’art. 260 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 32 ASSEMBLEA DEI LAVORATORI
I dipendenti hanno diritto di riunirsi, nelle sedi in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limi- ti di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o grup-
pi di essi, si svolgono in locali messi a disposizione dal Consorzio e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle Organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del pre- sente contratto, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comuni- cato al Consorzio.
Le assemblee possono aver luogo anche fuori della sede di lavoro pur- ché indette in ore corrispondenti alle ultime dell’orario giornaliero di lavoro. Le ore annue di assemblea possono esser cumulate in un anno nel limi-
te massimo di 2/3 del totale delle ore di assemblea spettanti per il triennio. Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al Consorzio, dirigen-
ti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Art. 33 REFERENDUM
Il Consorzio deve consentire lo svolgimento, all’interno della propria organizzazione e fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i dipendenti, con diritto di parte- cipazione di tutti i dipendenti del Consorzio o di tutti quelli appartenenti alla categoria particolarmente interessata.
Art. 34 CONTRIBUTI SINDACALI
I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro Organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavo- ro, senza pregiudizio del normale svolgimento della attività del Consorzio.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente con- tratto, hanno diritto di percepire, tramite ritenute sulla retribuzione, i con- tributi sindacali che i dipendenti e pensionati indicati all’art. 1 del regola- mento Allegato E al presente contratto intendono loro versare, con le modalità di cui al citato regolamento.
Art. 35
CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
I dipendenti provvedono a versare, nei termini, nella misura e con le modalità indicati nell’Allegato F al presente contratto, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, il contributo per assistenza contrattuale.
Art. 36
DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO
Ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente con- tratto può richiedere il distacco retribuito a tutti gli effetti di un dipenden- te consortile che abbia la qualità di rappresentante nazionale di ciascuna delle stesse.
Il distacco, che diventerà operativo a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della nomina da parte delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, configura una ipotesi di sospen- sione del rapporto con diritto alla conservazione del posto.
Il dipendente, distaccato ai sensi dei precedenti commi, ha diritto, a cari- co del Consorzio, alla retribuzione annua di qualifica nella stessa misura spettantegli nell’ipotesi di effettivo espletamento del servizio, escluse quel- le erogazioni derivanti direttamente dall’effettiva prestazione dell’attività lavorativa ovvero dalle specifiche modalità di espletamento della stessa (es. lavoro straordinario, indennità di cassa, trasferte e simili).
I periodi di sospensione del rapporto di cui ai precedenti commi, sono considerati anzianità utile a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compi- mento del periodo di prova e del diritto alle ferie.
Il distacco ha termine a seguito di specifica comunicazione della medesima Organizzazione sindacale nazionale che ne aveva effettuato la designazione ed il dipendente dovrà riprendere regolare servizio pres- so il Consorzio da cui dipende dal primo giorno del mese successivo alla data della predetta comunicazione.
Il distacco sindacale non può essere richiesto presso Consorzi con un numero di dipendenti fissi inferiore a 30 e presso il medesimo Consorzio non possono essere richiesti contemporaneamente più distacchi sindacali.
Decorsi quattro anni dall’inizio del distacco sindacale, il distacco medesimo cessa, a richiesta del Consorzio interessato, che darà pre- ventiva comunicazione della richiesta di cessazione del distacco all’Organizzazione sindacale di appartenenza del distaccato, sei mesi prima della scadenza del distacco. L’Organizzazione sindacale provve- derà a darne comunicazione all’interessato.
In sede di prima applicazione la norma di cui al precedente comma ha effetto dall’11 luglio 2000.
Art. 37 CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Per l’esame e la risoluzione delle vertenze individuali che insorgano in sede di applicazione del presente contratto può essere esperito un ten- tativo di conciliazione, in sede sindacale, a livello regionale, tra l’Organizzazione sindacale dei Consorzi e l’Organizzazione regionale del Sindacato cui è iscritto o ha conferito mandato il dipendente interessato. L’esperimento di tale tentativo non interrompe i termini per proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale, né, per quanto riguarda il caso dei Consorzi di bonifica, ai competenti organi di tutela e vigilanza
previsti dalla legge.
La data e la sede della riunione per l’esperimento del tentativo di con- ciliazione vengono determinate d’accordo tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate.
La vertenza deve essere esaminata entro 45 giorni dalla data dell’i- stanza avanzata dall’Organizzazione sindacale che rappresenta il dipen- dente. Decorso infruttuosamente tale termine, la vertenza si considera conclusa negativamente.
Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 38 CONTROVERSIE COLLETTIVE
Per tutte le controversie collettive che insorgano fra le parti per l’appli- cazione del presente contratto, deve essere esperito, prima di ogni altra
azione nella sede competente, un tentativo di conciliazione a mezzo dello SNEBI e delle Organizzazioni regionali dei dipendenti consorziali, facenti capo alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, salva la facoltà di proporre il ricorso interruttivo eventualmente necessario.
Ove tale azione in sede regionale risultasse vana, le parti esperiran- no il tentativo di conciliazione in sede nazionale.
I tentativi, tanto in sede regionale quanto in sede nazionale, si consi- derano in ogni caso conclusi negativamente ove le relative vertenze non risultino amichevolmente risolte entro 45 giorni.
Esauriti tali tentativi, le parti hanno la più ampia libertà d’azione. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
Art. 39
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
È istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compi- to di esaminare le eventuali divergenze in ordine all’interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo SNEBI e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavo- ratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo SNEBI.
La Commissione decide, in via definitiva, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri. Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all’esame della
Commissione verrà redatto un verbale.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE CHE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ IN MODO ESCLUSIVO E CONTINUATIVO PER I CONSORZI
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 40
REQUISITI PER L’ASSUNZIONE
Per l’assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elet- torato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del succes- sivo art. 61;
d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
e) i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti consorziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per il rego- lare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.
Nell’ipotesi di assunzione per pubblico concorso effettuata da Consorzi di bonifica è richiesto anche il requisito di un’età non inferiore agli anni 18.
In caso assunzione di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolar- mente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla precedente lettera a).
Art. 41 ASSUNZIONE DEL PERSONALE
I dipendenti dei Consorzi di bonifica e degli enti consortili similari di diritto pubblico sono assunti per chiamata o per concorso.
I dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario di irrigazione, idraulici, di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati sono assunti per chiamata.
Art. 42
DIRITTI DI PRECEDENZA
I Xxxxxxxx, nelle assunzioni di operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, daranno la precedenza a quegli operai avventizi che, negli anni precedenti, abbiano lavorato alle dipendenze dello stesso Consorzio con qualifica d’assunzione uguale a quella per la quale occorre proce- dere alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai fini del diritto di precedenza previsto al precedente comma i Consorzi formeranno, tra gli operai avventizi con qualifica d’assunzione uguale a quella per la quale occorre costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un’apposita graduatoria che terrà conto:
• della valutazione del lavoro svolto, compiuta dall’Amministrazione sentito il parere del Direttore dell’Area nell’ambito della quale hanno lavorato gli operai avventizi;
• dell’assenza di provvedimenti disciplinari;
• dell’assiduità al lavoro (a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, la malattia o l’infortunio per causa di servizio, i ricoveri ospedalieri, i per- messi per motivi sindacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbli- che elettive di cui all’art. 22 del presente contratto);
• del numero di giornate di lavoro svolte alle dipendenze del Consorzio nel quinquennio precedente all’assunzione a tempo indeterminato;
• dei carichi di famiglia.
A ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati è attribuito un punteggio massimo di 20 punti. I criteri per l’attribuzione dei punti relati- vi a ciascun elemento di valutazione sono definiti nel piano d’organizza- zione variabile.
Art. 43 APPRENDISTATO
È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale.
Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti:
per l’area A:
• collaboratore di contabilità;
• collaboratore di segreteria;
• collaboratore catastale;
• collaboratore dell’ufficio paghe e contributi;
• collaboratori tecnici;
per l’area B:
• disegnatore tecnico;
• assistente ai lavori;
per l’area C:
• elettromeccanico – impiantista;
• meccanico d’officina;
• escavatorista;
• conduttore di macchine operatrici complesse;
per l’area D:
• operai specializzati aventi diritto al parametro 116.
La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116.
L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico.
Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno.
Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.
Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione.
Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta.
Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio
non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistato.
Art. 44 CONTRATTO DI INSERIMENTO
È in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, ai sensi degli articoli da 54 a 59 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle com- petenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all’organizzazione delle stesse sul territorio, l’inserimento ovvero il rein- serimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età compresa tra i ventinove ed i trentadue anni, che siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquant’anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato da almeno due anni;
e) donne, di qualsiasi età, residenti in un’area geografica svantaggiata dal punto di vista occupazionale secondo quanto previsto alla lett. e) dell’art. 54 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il Consorzio che intende avvalersi della facoltà di stipulare i contratti di inserimento di cui al precedente comma, deve definire, all’interno del contratto, un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento al contesto lavorativo delle competenze professionali del lavoratore con il quale stipula il contratto.
Le modalità di definizione dei progetti individuali di inserimento e la qualità e l’entità dell’eventuale attività formativa da svolgere per realiz- zare l’inserimento, sono quelle indicate nel fac simile di contrat- to/progetto, Allegato M al presente c.c.n.l. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita fra l’apprendi- mento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rap- porto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da con- grue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di istruzione informatica, in funzione dell’adeguamento delle capacità pro- fessionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessa- riamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. La formazione pratica effettuata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro è affida- ta ad un tutore aziendale che, se dipendente aziendale, dovrà possede- re quale requisito minimo quello di essere inquadrato in categoria non inferiore a quella di sbocco del lavoratore titolare del contratto d’inseri- mento. La formazione impartita dovrà essere registrata nel libretto for- mativo del cittadino previsto dall’art. 2, lettera I del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle more dell’approvazione del citato libretto la forma- zione sarà annotata dal consorzio su libretti eventualmente predisposti da istituzioni pubbliche regionali o provinciali.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e deve contene- re il progetto individuale di inserimento di cui ai precedenti commi. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
La durata del contratto d’inserimento è la seguente:
a) non superiore ad 11 mesi per il conseguimento delle qualifiche inqua- drate nell’area D, parametri 116, 115, 112 e 107;
b) non superiore a 14 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadra- te nell’area B, parametro 127 e nell’Area C, parametri 127 e 118;
c) non superiore a 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadra- te nell’area Quadri e nell’Area A.
In caso di assunzione di lavoratori affetti da grave handicap fisico, men- tale o psichico, la durata del contratto può essere estesa a trentasei mesi. Nel computo del limite massimo di durata del contratto d’inserimento non
si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o del servizio civile nonché dei periodi di astensione per maternità. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti.
Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata previsto ai precedenti comma.
Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato al quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 6 settem- bre 2001, n. 368.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento è soggetto ad un periodo di prova di durata pari a quella prevista dal contratto collettivo per la fascia funzionale corrispondente alla qualifica per il conseguimento della quale è stipulato il contratto d’inserimento. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente recedere dal contratto.
Durante il rapporto di inserimento il Consorzio assegnerà al lavorato- re, ai fini del trattamento economico, tenuto conto delle esperienze lavo- rative e del grado di professionalità posseduti, una fascia funzionale infe- riore non più di due rispetto a quella spettante, ai sensi del contratto col- lettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle per le quali il contratto di inserimento è stato costituito.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal com- puto dei limiti numerici previsti dalla legge o dal presente contratto col- lettivo per l’applicazione di particolari normative od istituti.
Per poter assumere mediante contratto d’inserimento i Consorzi dovranno avere mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro abbiano rifiu- tato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo inde- terminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, non- ché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Si considerano mantenuti in servizio ai fini di legge i lavoratori il cui rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La disposizione di cui al primo periodo del comma precedente non trova applicazione quando nei diciotto mesi precedenti all’assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Art. 45 PROMOZIONE
La promozione e l’assegnazione di mansioni superiori vengono dispo- ste dal Consorzio, in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le superiori mansioni, sia tra profili professionali contigui all’interno dell’area professionale di appartenenza, sia dal profilo professionale più elevato dell’area immediatamente infe- riore al profilo professionale meno elevato dell’area professionale imme- diatamente superiore.
Per aver diritto ad essere scrutinati ai fini della promozione o dell’as- segnazione di mansioni superiori, i dipendenti devono avere prestato lodevole servizio per almeno un anno nel profilo professionale immedia- tamente inferiore a quello proprio delle mansioni superiori e devono essere in possesso del titolo di studio richiesto.
Qualora il profilo professionale superiore al quale il dipendente è pro- mosso abbia un parametro a permanenza limitata, l’inquadramento ini- ziale del dipendente neo promosso è in tale parametro.
Nell’ipotesi in cui il parametro in godimento prima della promozione sia superiore al parametro più basso del profilo professionale al quale il dipendente viene promosso, resta conservato il parametro più favo- revole.
In deroga a quanto previsto al primo comma può altresì disporsi, in base agli stessi criteri, la promozione, al parametro più basso delle man- sioni impiegatizie dell’Area B, degli impiegati che risultino inquadrati nel- l’area D, parametro 112.
Nell’ipotesi di promozione la valutazione del merito comparativo deve essere effettuata sulla base dei criteri nell’ordine sottoindicati:
1) attitudine alle mansioni da svolgere e valutazione del lavoro svolto;
2) assiduità: a tali effetti non vanno considerate le assenze obbligatorie previste per le donne in caso di gravidanza e parto, malattia o infortu- nio per causa di servizio, ricoveri ospedalieri, permessi per motivi sin- dacali e per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive di cui all’articolo 22 del presente contratto;
3) assenza di provvedimenti disciplinari;
4) titoli posseduti in aggiunta a quelli eventualmente previsti dal piano di
organizzazione variabile per la qualifica da assegnare ed attinenti alle nuove mansioni.
5) frequenza a corsi di formazione che abbiano dato luogo ad attestati di esito positivo
I punti da attribuire a ciascun criterio sopraindicato, entro un punteg- gio complessivo massimo di 100 punti, saranno determinati per ogni fascia funzionale dal piano di organizzazione variabile.
A nessuno dei criteri può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 dei punti complessivi.
Al momento della promozione, sulla base dei predetti criteri e della corrispondente attribuzione dei punti previsti, viene formata la graduato- ria dei dipendenti secondo l’ordine decrescente del punteggio comples- sivo conseguito dagli stessi.
Tale graduatoria spiega la sua validità ed efficacia limitatamente alla promozione alla qualifica per la quale è stata formulata e non può spie- gare alcun altro effetto immediato o futuro.
Ai fini dell’idoneità occorre conseguire almeno il 60 per cento dei punti complessivi e comunque non meno del 20 per cento dei punti comples- sivi nella nota di merito relativa alle attitudini a disimpegnare mansioni inerenti la qualifica da assegnare ed alla valutazione del lavoro svolto presso il Consorzio.
A parità di punteggio, costituiscono titolo di precedenza, nell’ordine: l’anzianità nella fascia inferiore, l’età.
I requisiti per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo devono essere posseduti alla data in cui si delibera di procedere all’as- segnazione della qualifica superiore mediante promozione.
La promozione deve essere stabilita con delibera dei competenti organi, pubblicata secondo quanto disposto dallo Statuto.
Art. 46
FORME DI CONCORSO
Il concorso, a scelta del Consorzio, può farsi per titoli, per esami, ovvero per titoli ed esami.
Art. 47
NORME PER L’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Le norme concernenti il bando di concorso, l’espletamento del con- corso stesso, le funzioni e la composizione della Commissione giudica- trice, la formazione della graduatoria, la nomina del vincitore, sono stabi- lite nelle norme aventi natura regolamentare adottate dal Consorzio.
Della Commissione giudicatrice deve in ogni caso far parte un rap- presentante del personale di grado almeno pari a quello del posto messo a concorso, designato, d’accordo, dalle Organizzazioni provinciali dei Sindacati aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richie- sta fatta dall’Amministrazione, debitamente pubblicata.
Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di rap- presentanza in seno alla Commissione giudicatrice e quest’ultima sarà integrata con un membro nominato dall’assemblea dei lavoratori del Consorzio iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 48 PERIODO DI PROVA
Il dipendente di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di sei mesi se appartenente all’area Quadri ed al profilo professionale più elevato dell’Area A, e di tre mesi se appartenen- te a tutti gli altri profili professionali.
Il periodo di prova è suscettibile, nei casi che danno luogo alla sospensione del rapporto (malattia, chiamata alle armi ed interruzioni simili), di proroga per un periodo di tempo corrispondente.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di prova è dovuto al dipendente il trattamento di fine rapporto di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297.
Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenu- ta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, il dipenden- te si intenderà definitivamente assunto con la qualifica assegnata.
Art. 49
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituisce con l’accettazione della lettera di assunzione, nella quale devono essere indicati:
a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
b) la natura del rapporto (a tempo indeterminato o a tempo determinato);
c) le mansioni alle quali verrà adibito all’inizio del rapporto;
d) la qualifica, l’Area ed il profilo professionale d’inquadramento, l’impor- to dello stipendio base relativo al parametro assegnato e la sede abi- tuale di lavoro;
e) la data d’inizio del rapporto;
f) la durata del periodo di prova;
g) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi.
CAPO II
DOVERI DEL PERSONALE
Art. 50
DOVERI DEL PERSONALE
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dal piano di organizzazione variabile.
In particolare i dipendenti hanno l’obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro confe- rite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
b) dedicare la loro attività al Consorzio per l’intero orario d’ufficio e pre- starsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l’impiego consortile;
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d’ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimen- to delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti e stru- menti o macchine loro affidati;
d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento. Per quanto riguarda le assenze per malattia o infortunio trova applicazione la norma di cui al comma 6 del succes- sivo art. 100.
e) risiedere nella località ove trovasi l’ufficio, lo stabilimento o l’impianto presso il quale prestano servizio, sempreché tale obbligo discenda dall’effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni loro affidate.
Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione.
Art. 51 ORARIO DI LAVORO
La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle aree Quadri, A e B, limitatamente, per quest’ultima, al personale che svolge attività esecutiva di carattere tecni- co od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristretti e prestabiliti, nonché per il personale appartenente all’area D addetto a compiti di videoscrittura e utilizzazione di programmi informatici.
Per il restante personale inquadrato nelle aree B, C e D non rientran- te tra quello indicato al precedente comma, l’orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua.
La durata media dell’orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento all’anno per i lavo- ratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell’orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre.
L’orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato.
Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si pre- vederà, d’intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione del- l’orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l’istituzio- ne di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell’orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell’anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene
effettuata d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..
Nell’effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l’anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell’anno, con un mas- simo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.
Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e
10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di sem- plice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10.
L’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all’anno, da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l’arco dell’anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di sem- plice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento
di lavoro continuo.
Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.
L’individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..
I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l’alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d’accordo con l’Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussi- stenza dell’obbligo di custodia.
La durata, la distribuzione e l’ora iniziale e finale dell’orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei ser- vizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
Qualora non si raggiunga l’intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro.
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati noci- vi ai sensi del precedente art. 31, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull’orario giornaliero ordinario, fermo restando l’importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un’altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell’o- rario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell’acqua; sono considerati lavori disagiati l’estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo, nonché i lavori che si svolgono in galleria.
CHIARIMENTO A VERBALE
La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l’espletamento dell’attività di cui al 9° comma, indipen- dentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l’i- potesi contemplata al 11° comma.
Art. 52 RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di alme- no 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero previste dalla legge.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al precedente comma:
• le attività di lavoro svolte a turni, ogni qual volta il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo gior-
naliero o settimanale;
• le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Nel caso di cui al primo alinea del precedente comma del presente articolo il riposo compensativo del mancato riposo settimanale sarà goduto entro i tre giorni successivi alla fine del secondo turno.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il perso- nale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto ad attività il cui svolgimento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche, soddisfa interessi rilevanti della collettività ed è di pubblica utilità.
Ai lavoratori, siano essi quadri, impiegati od operai, adibiti alle attività di cui ai precedenti commi secondo, secondo alinea, e quarto, nei con- fronti dei quali non sia possibile, garantire il diritto al riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero, devono essere riconosciuti periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre giorni dal mancato riposo.
Art. 53 LAVORO NOTTURNO
Nelle ventiquattro ore è individuato un periodo “notturno”, che è il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6.
È definito “lavoratore notturno”:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in modo normale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
2) qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte, per almeno quattro ore per un minimo di sessanta notti all’anno.
Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6.
Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio d’età inferiore a tre anni o, in alterna- tiva il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice od il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni;
c) la lavoratrice od il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
d) I lavoratori rientranti nella sfera d’applicazione delle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 26 giugno 1990, n. 162.
Nell’ipotesi d’introduzione del lavoro notturno o di modificazione della disciplina del lavoro notturno in essere, il Consorzio effettuerà una con- sultazione preventiva delle RSA/RSU, convocandole con un preavviso di almeno tre giorni. La consultazione deve concludersi entro sette giorni dall’inizio.
Qualora non risultino costituite le RSA/RSU la consultazione va effet- tuata con le Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
L’orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salvo i casi di esigenze con- nesse ad eventi eccezionali ed emergenze.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti a lavoro not- turno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto. Gli accertamenti diagnostici ritenuti necessari e non forniti dal servizio sanitario nazionale saranno a carico del Consorzio, che assumerà, altresì, a proprio carico anche i ticket delle prestazioni del predetto servizio sanitario nazionale. Saranno, inoltre, a carico del Consorzio gli eventuali accertamenti diagnostici che, per il loro carattere d’urgenza, riconosciuto dal medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza non potrebbero essere utilmente svolti attraverso il servizio sanitario nazionale.
Ai lavoratori notturni, adibiti a lavorazioni, che comportano rischi par- ticolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, comprese nell’elenco appro- vato con l’emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono garantite, previa consultazione con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza o, in mancanza, con le RSA/RSU, appropria- te misure di prevenzione e di protezione personale e collettiva.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inido- neità alle prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico compe- tente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
Nell’ipotesi in cui mansioni equivalenti diurne non siano esistenti o disponibili, il Consorzio potrà adibire il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro notturno, a mansioni inferiori, fermo restando il trattamento eco- nomico in godimento.
Art. 54 FESTIVITÀ
Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubbli- ci uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località dove il dipendente presta servizio.
Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettua- te nei giorni in cui ricadono le festività soppresse dalla L. 5 marzo 1977,
n. 54, trova applicazione la normativa di cui all’accordo 20 maggio 1977, allegato D) al presente contratto, così come aggiornata a seguito del- l’entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, e della L. 20 novembre 2000, n. 336, (cfr. dichiarazione a verbale in calce all’allegato D al presente contratto).
Per il personale appartenente, alle aree D, C e B con esclusione del personale ausiliario di ufficio che svolge attività esecutiva di carattere tec- nico od amministrativo con margini di autonomia contenuti in limiti ristret- ti e prestabiliti, del personale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici trova applicazione, nell’ipotesi di ricor- renza festiva coincidente con la domenica, la norma di cui all’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90 e successive modifiche.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che il trattamento economico, previsto dall’art. 5, ultimo comma, ultimo periodo, della legge 27 maggio 1949, n. 260, in favore dei “salariati in misura fissa”, nelle ipotesi in cui le ricorrenze della
festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della Liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio), e dell’unità nazionale (4 novembre), cadano di domenica, spetta, oltre che agli operai, anche al personale appartenente alle categorie degli impiegati e dei quadri.
Art. 55 REPERIBILITÀ
I dipendenti possono, a rotazione, essere chiamati a rendersi reperi- bili fuori dell’orario ordinario di lavoro nel caso in cui il Consorzio ne fac- cia richiesta in relazione alle esigenze dei servizi. I Consorzi indicheran- no, con comunicazione scritta, i lavoratori tenuti a rendersi reperibili fuori dal normale orario di lavoro.
Tenuto conto delle esigenze di cui al precedente comma, i Consorzi informeranno preventivamente le R.S.A./R.S.U. dei turni di reperibilità.
I lavoratori cui viene richiesta la reperibilità dovranno fornire un reca- pito che consenta al Consorzio di rintracciarli in modo che possano pre- stare immediatamente la loro opera, ove questa sia necessaria.
La reperibilità può essere richiesta anche per singole giornate ma per non più di 6 giorni consecutivi, fatta eccezione per il periodo di esercizio irriguo e di accentuata attività degli impianti idrovori.
Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità viene corrisposta, duran- te il periodo di reperibilità, un’indennità giornaliera del seguente importo:
• reperibilità richiesta nei giorni feriali: Euro 15,00;
• reperibilità richiesta in giorni festivi: Euro 20,00;
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavo- ro dal personale cui è stata richiesta la reperibilità vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive, festive notturne).
NOTA A VERBALE
Gli eventuali maggiori importi in godimento e già definiti con accordi specifici continuano ad essere conservati.
CAPO III PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 56 DISPOSIZIONI GENERALI
Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso.
Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata.
In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma.
Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o,
in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’Ufficio del lavoro. La san- zione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il Consorzio non provveda, entro 10 giorni dall’invito rivolto-
gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 57 SANZIONI DISCIPLINARI
Il dipendente che non adempia ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura scritta;
b) sospensione dal servizio;
c) licenziamento in tronco;
d) licenziamento di diritto.
Art. 58 CENSURA SCRITTA
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell’inizio o per anticipazione nella cessazio- ne del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
c) per abuso di fiducia che non abbia recato danno al Consorzio;
d) per insufficiente rendimento;
e) in genere per lievi trasgressioni all’osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.
Art. 59 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
La sospensione dal servizio consiste nell’allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all’articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
c) per simulazione di malattia;
d) per contegno scorretto verso l’Amministrazione consortile, i colle- ghi, i dipendenti, il pubblico;
e) per insubordinazione;
f) per inosservanza del segreto d’ufficio che non abbia prodotto con- seguenze dannose al Consorzio;
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di con- tegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
h) per denigrazione dell’Amministrazione consortile o dei superiori;
i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particola- re gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l’anno della recidiva di cui alla lettera b);
n) per uso dell’impiego a fini personali;
o) per abuso di autorità o di fiducia che abbia recato danno al Consorzio;
p) per inosservanza del segreto d’ufficio che abbia recato danno al Consorzio.
La condanna a pena detentiva, qualora non dia luogo a licenziamen- to, comporta la sospensione di diritto dal servizio fino a quando non sia stata scontata la pena, prescindendosi dal limite di dieci giorni.
Art. 60 LICENZIAMENTO IN TRONCO
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell’art. 59;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l’anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell’art. 59;
c) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso mora- le e che arrechino grave pregiudizio al prestigio del Consorzio;
d) per violazione dolosa dei doveri d’ufficio con grave pregiudizio del Consorzio o di privati ovvero per perturbazione della sicurezza pubblica;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in depo- sito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dai dipendenti;
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
g) per accettazione o richiesta di compensi, partecipazione a benefici in relazione agli affari trattati per ragioni d’ufficio;
h) per reiterato insufficiente rendimento.
Il licenziamento in tronco è adottato dall’Amministrazione consortile, esperita la procedura di contestazione degli addebiti di cui al 3° comma del- l’art. 56, sulla base del parere di un’apposita Commissione composta da:
• un rappresentante del Consorzio designato dal Consorzio stesso;
• un rappresentante del dipendente, designato a pena di decadenza entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta del Consorzio effettuata con lettera raccomandata A.R., dall’Organizzazione sindacale territoriale aderente all’Organizzazione nazionale firmataria del presente contratto cui il dipendente sia iscrit- to o abbia conferito mandato;
• un terzo membro, con funzioni di Presidente designato dall’Assessorato regionale al lavoro della Regione ove ha sede il Consorzio ovvero, in mancanza di tale designazione, dalla Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio.
Nell’ipotesi di mancata designazione nei termini di cui al precedente comma del rappresentante del dipendente, tale designazione è devoluta all’Organizzazione sindacale nazionale cui il dipendente sia iscritto od abbia conferito mandato, su richiesta del Consorzio e con gli stessi ter- mini di cui al precedente comma.
Il licenziamento in tronco non comporta la perdita del trattamento di quiescenza maturato.
Art. 61 LICENZIAMENTO DI DIRITTO
Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubbli- ca ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice pena- le, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxx, malversa- zione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente all’esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 56 del presente contratto.
Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 62
SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA
Xxx sia emesso mandato di cattura il Consorzio sospende il dipen- dente dal servizio.
Art. 63
SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all’art. 60, può sospendere il dipen- dente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
Nella seconda ipotesi, la sospensione perde ogni effetto con conse- guente diritto del dipendente alla riammissione in servizio ed alla corre- sponsione degli emolumenti non percepiti, se la contestazione scritta degli addebiti non viene effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione.
Se alla sospensione cautelare non segue il provvedimento di licen- ziamento in tronco, la sospensione cautelare perde ogni effetto, con con- seguente applicazione del disposto di cui al precedente comma.
Tranne l’ipotesi di pendenza del procedimento penale, qualora il pro- cedimento disciplinare instaurato non si concluda entro 6 mesi dalla data della contestazione degli addebiti, il dipendente viene riammesso in ser- vizio con diritto alla retribuzione da tale data, fermo restando il prosieguo del procedimento disciplinare in corso ed i conseguenti provvedimenti.
Art. 64
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE
Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al ter- mine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso, salve le sospensioni cautelari di cui agli articoli precedenti.
Art. 65 EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Quando il procedimento penale si concluda con sentenza di proscio- glimento o di assoluzione passata in giudicato, perché il fatto non sussi- ste o perché il dipendente non lo ha commesso, il procedimento discipli- nare non può essere instaurato né proseguito venendo meno ogni effet- to degli atti posti in essere, compreso il provvedimento di sospensione cautelare eventualmente emanato, con conseguente applicazione del disposto del 2° comma dell’art. 63.
Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscio- glimento o di assoluzione, passata in giudicato, per motivi diversi da quel- li indicati nel comma precedente, il procedimento disciplinare può essere iniziato o proseguito entro un mese dalla data in cui il dipendente abbia notificato al Consorzio la sentenza anzidetta, con la conseguenza che la sospensione cautelare dal servizio, eventualmente già disposta, rimane ferma, salva diversa determinazione del Consorzio.
La notifica della sentenza di cui al precedente comma deve essere effettuata dal dipendente entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza stessa.
Scaduto infruttuosamente il termine di cui al 2° comma del presente articolo, l’azione disciplinare si estingue e la sospensione dal servizio eventualmente già disposta perde ogni effetto, con conseguente applica- zione del disposto del 2° comma dell’art. 63.
Art. 66 ASSEGNO ALIMENTARE
Nell’ipotesi di adozione del provvedimento di sospensione della retri- buzione di cui all’art. 63 va contestualmente disposta la corresponsione mensile, ai familiari del dipendente che continuano a fruire del diritto agli assegni familiari in dipendenza del rapporto di lavoro in atto con il Consorzio, di un assegno alimentare di ammontare pari alla metà della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente.
Le somme corrisposte a questo titolo vanno detratte dagli emolumen- ti eventualmente spettanti al dipendente in applicazione del 2° comma
dell’art. 63 e delle altre disposizioni che fanno rinvio a questa norma.
Art. 67
OPPOSIZIONE AVVERSO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Nelle ipotesi di cui all’art. 60, entro 20 giorni dalla data di notifica a mezzo lettera raccomandata A.R. del provvedimento assunto, può essere proposta opposizione davanti lo stesso Organo collegiale che lo ha emanato.
Salvo il ricorso alla competente autorità giurisdizionale e, limitata- mente ai dipendenti dai Consorzi di bonifica, il ricorso ai competenti orga- ni di tutela e vigilanza previsti dalla legge, sulla opposizione, che non ha effetto sospensivo, si decide entro 2 mesi dalla data di notifica della medesima, mediante provvedimento definitivo.
Art. 68
PREMORIENZA DEL DIPENDENTE ALLA DECISIONE DEL RICORSO
Se il dipendente decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale, o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del provvedimento disciplinare, ai familiari del dipendente aventi diritto a fruire degli assegni familiari spettano tutti gli assegni non percepiti durante il periodo della sospensione o del licen- ziamento, nonché gli eventuali aumenti periodici di stipendio successiva- mente maturati sino alla data del decesso del dipendente stesso.
A tale data deve essere altresì ricalcolato il trattamento di quiescenza eventualmente già corrisposto.
CAPO IV
DIRITTI DEL PERSONALE
Art. 69
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 75 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al pre- cedente contratto 8 novembre 1972, dall’eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell’art. 35, commi 2° e 3°, del c.c.n.l. 25 marzo 1976.
Qualora all’espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d’intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione.
Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corri- sposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge.
Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell’ente, l’importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitu- tivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo lordo del- l’eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.
Art. 70
MINIMI DI STIPENDIO BASE
I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle Allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto.
Per l’individuazione delle aree, delle posizioni organizzative e dei pro- fili professionali nei quali rientrano le diverse qualifiche, agli effetti della determinazione dei minimi di stipendio base, si fa riferimento ai criteri sanciti al precedente art. 2.
Le determinazioni in ordine a quanto previsto al precedente comma debbono essere adottate acquisito il parere dei rappresentanti sindacali aziendali nelle forme e con le modalità fissate al terz’ultimo e penultimo comma del precedente art. 18.
Per quanto riguarda i Consorzi i cui provvedimenti nella specifica materia siano soggetti a controllo, il parere di cui al precedente comma deve essere trasmesso ai competenti organi di tutela e vigilanza, unita- mente alla relativa deliberazione consortile.
Art. 71 CUMULO DI MANSIONI
Al personale possono essere affidate, all’atto dell’assunzione o della promozione, più mansioni pertinenti a diverse qualifiche, anche ricadenti nell’ambito di diversi profili professionali. In tal caso al personale viene riconosciuto il minimo di stipendio base della qualifica corrispondente alla mansione prevalente.
Art. 72
CAMBIAMENTO DI MANSIONI - EFFETTI
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle suc- cessivamente affidategli, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
L’assegnazione al dipendente di mansioni corrispondenti ad un profi- lo professionale superiore a quello in cui il dipendente risulta inquadrato comporta, dall’inizio dell’effettivo espletamento delle suddette mansioni, la corresponsione di un compenso di ammontare pari alla differenza tra lo stipendio base del parametro più alto del profilo professionale supe- riore e quello base corrispondente al parametro del profilo professiona- le assegnato prima del cambiamento di mansioni.
Qualora l’assegnazione a mansioni superiori – salvo il caso di sostitu- zione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto – si pro- tragga oltre tre mesi, il dipendente ha senz’altro diritto al passaggio nella
nuova qualifica, con conseguente applicazione dell’art. 79 qualora ricorra uno dei casi ivi previsti; ovvero con il riconoscimento, nella nuova posizione retributiva, dell’intera anzianità di servizio già maturata dal dipendente nella precedente posizione agli effetti degli aumenti periodici, negli altri casi.
In via eccezionale ed in relazione ad esigenze straordinarie, per perio- di limitati nell’arco dell’anno, è consentito richiedere al personale lo svol- gimento, ove possibile a rotazione, di mansioni immediatamente inferiori a quelle proprie della qualifica senza alcuna diminuzione della retribuzio- ne, previo confronto con le R.S.A./R.S.U..
Art. 73
PRESTAZIONI DEL QUADRO A FAVORE DI PIU’ CONSORZI
Al requisito dell’esclusività delle prestazioni di cui all’art. 1 può dero- garsi unicamente nell’ipotesi in cui, in seguito ad appositi accordi inter- corsi tra le rispettive Amministrazioni, nonché tra queste e l’interessato, il quadro esplichi contemporaneamente le sue funzioni nell’interesse di due o più Consorzi.
In tale caso, ai soli effetti della determinazione del trattamento econo- mico, si intende instaurato un unico rapporto ed i relativi oneri sono ripar- titi tra i Consorzi sulla base degli accordi intercorsi.
Art. 74
PARTECIPAZIONE DEI QUADRI AD INIZIATIVE DI CARATTERE INTERCONSORTILE
I quadri, su invito del Consorzio di appartenenza, possono partecipare ad iniziative di carattere interconsortile, concernenti azioni o interventi intersettoriali, prendendo parte a gruppi di lavoro appositamente costituiti. In tal caso le prestazioni di lavoro straordinario svolte nel gruppo di lavoro saranno retribuite, secondo quanto previsto dal presente contrat-
to, dal Consorzio di appartenenza.
Art. 75
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
I dipendenti hanno diritto, per il servizio prestato dalla data di assun- zione, fatti salvi gli effetti del successivo art. 79, a 6 aumenti periodici bien- nali della retribuzione, ciascuno di ammontare pari agli importi indicati nel successivo 3° comma per l’anzianità di servizio maturata sino al 31 otto- bre 2009 e pari, per l’anzianità di servizio maturata a decorrere da 1 novembre 2009, agli importi indicati al successivo quarto comma.
Per i dipendenti con qualifica di quadro, assunti a decorrere dall’1 gennaio 1990, i primi due aumenti periodici hanno periodicità annuale.
Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici maturati sino al 31 ottobre 2009, sono i seguenti:
1^ f.f. | Euro 38,45 | |
2^ f.f. | Euro 40,77 | |
3^ f.f. | 1° liv. 2° liv. | Euro 44,25 Euro 41,16 |
4^ f.f. | 1° liv. 2° liv. | Euro 47,73 Euro 44,44 |
5^ f.f. | 1° liv. 2° liv. | Euro 50,05 Euro 47,92 |
6^ f.f. | 1° liv. 2° liv. 3° liv. | Euro 60,68 Euro 51,99 Euro 50,25 |
7^ f.f. | 1° liv. 2° liv. 3° liv. | Euro 71,32 Euro 65,14 Euro 61,08 |
Gli importi unitari in cifra fissa degli aumenti periodici che matureran- no a decorrere dal 1 novembre 2009, sono i seguenti:
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 187 funzioni pari o superiore a sette anni aumento periodico
(ex 7ª f.f., 1° livello) Euro 71,32
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, complesso con anzianità di servizio nelle parametro 164 funzioni inferiore a sette anni aumento periodico
(ex 7ª f.f., 2° e 3° livello) Euro 65,14
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle parametro 185 funzioni pari o superiore a sette anni aumento periodico (ex 7ª f.f., 1° livello) Euro 71,32
Quadro preposto ad un settore organizzativo → Area Quadri, semplice con anzianità di servizio nelle funzioni parametro 162 inferiore a sette anni (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello) aumento periodico
Euro 65,14
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A,
ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 184 operativa ed autonomia, al coordinamento ed aumento periodico al controllo di una semplice unità operativa alle Euro 71,32
quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 7ª f.f., 1° livello)
Impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti → Area A,
ad un Quadro adibiti, con discrezionalità parametro 159 operativa ed autonomia, al coordinamento ed aumento periodico al controllo di una semplice unità operativa alle Euro 65,14
quale siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Anzianità di servizio nelle funzioni
inferiore a sette anni (ex 7ª f.f., 2° e 3° livello)
Personale di concetto che svolge, con iniziativa → Area A,
ed autonomia operativa, in via prevalente e parametro 159 cumulativamente, attività di progettazione, aumento periodico direzione lavori, elaborazione ed attuazione Euro 60,68
piani di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espro- priative,attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni (ex 6ªf.f., 1° livello)
Personale di concetto che svolge, con iniziativa → Area A,
ed autonomia operativa, in via prevalente e parametro 135 cumulativamente, attività di progettazione, aumento periodico direzione lavori, elaborazione ed attuazione Euro 51,99
piani di sicurezza o attività di redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedimento espropriativo,attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni
(ex 6ªf.f. 2° e 3° livello)
Personale di concetto che svolge in via → Area A, prevalente attività tecnica od amministrativa, parametro 157 non rientrante tra quelle che danno diritto ai aumento periodico parametri 159 e 135, con iniziativa ed Euro 60,68 autonomia operativa provvedendo all’istruttoria
ed alla definizione delle pratiche assegnate, curandone i realativi adempimenti organizzativi
e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiori a sette anni (ex 6ª f.f. 1° livello)
Personale di concetto che svolge in via preva- → Area A,
lente attività tecnica od amministrativa, non parametro 134 rientrante tra quelle che danno diritto ai para- aumento periodico metri 159 e 135, con iniziativa ed autonomia Euro 51,99 operativa provvedendo all’istruttoria ed alla
definizione delle pratiche assegnate, curando- ne i realativi adempimenti organizzativi e funzionali. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a sette anni (ex 6ª f.f. 2° e 3° livello)
Impiegati che svolgono attività esecutiva di → Area B, carattere tecnico od amministrativo con margini parametro 132
di autonomia contenuti in limiti ristretti e pre- aumento periodico stabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari Euro 50,05
o superiore A due anni. (ex f.f. 5ª, 1° livello)
Impiegati che svolgono attività esecutiva di → Area B, carattere tecnico od amministrativo con margini parametro 127
di autonomia contenuti in limiti ristretti e pre- aumento periodico stabiliti. Anzianità di servizio nelle funzioni Euro 47,92 inferiore a due anni. (ex f.f. 5ª, 2° livello)
Capi operai, preposti all’esercizio o alla manu- → Area B, tenzione di una o più opere od impianti ai quali parametro 132
siano addetti stabilmente altri operai fissi ge- aumento periodico rarchicamente subordinati, tenuti a svolgere Euro 50,05
anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni
(ex f.f. 5ª, 1° livello)
Capi operai, preposti all’esercizio o alla manu- → Area B, tenzione di una o più opere od impianti ai quali parametro 127
siano addetti stabilmente altri operai fissi ge- aumento periodico rarchicamente subordinati, tenuti a svolgere Euro 47,92
anche le mansioni operaie di competenza della squadra cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni
(ex f.f. 5ª, 2° livello)
Elettromeccanici impiantisti con anzianità di → Area B, servizio di almeno 4 anni nelle mansioni ed in parametro 132
possesso di un’acquisita superiore capacità aumento periodico tecnico-pratica relativa alle mansioni proprie Euro 47,73
della qualifica da accertare dall’amministrazio- ne attraverso apposita prova di idoneità
(ex 4ª f.f., 1° livello).
Operai che svolgono cumulativamente attività → Area B,
di escavatorista, di meccanico di officina e di parametro 132 elettromeccanico impiantista contemplate aumento periodico nell’area C. Anzianità di servizio nelle funzioni Euro 47,73
pari o superiore a due anni (ex 4ª f.f., 1° livello)
Operai che svolgono cumulativamente attività → Area B,
di escavatorista, di meccanico di officina e di parametro 127 elettromeccanico impiantista contemplate aumento periodico nell’area C. Anzianità di servizio nelle funzioni Euro 44,44 inferiore a due anni (ex 4ª f.f., 2° livello)
Operai che eseguono lavori richiedenti una → Area C, provetta capacità tecnico-pratica, acquisita parametro 127
attraverso un necessario tirocinio, unita ad aumento periodico un’idonea conoscenza delle più avanzate Euro 47,73 tecnologie dello specifico campo di attività
conseguita in appositi istituti di istruzione e/o formazione professionale e che sono in grado di compiere a regola d’arte i lavori di maggiore complessità relativi alla loro specializzazione (ex 4ª f.f., 1° livello).
Operai addetti abitualmente agli escavatori → Area C,
loro affidati di cui curano la manutenzione e parametro 127 conduttori di macchine operatrici complesse, aumento periodico ivi comprese le motobarche, delle quali curano Euro 47,73
anche la manutenzione e le piccole riparazioni. Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che interven- gono su impianti di sollevamento anche auto- matizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.
Anzianità di servizio nelle funzioni pari o supe- riore a due anni (ex 4ª f.f., 1° livello).
Operai addetti abitualmente agli escavatori → Area C,
loro affidati di cui curano la manutenzione parametro 118
e conduttori di macchine operatrici complesse, aumento periodico ivi comprese le motobarche, delle quali curano Euro 44,44
anche la manutenzione e le piccole riparazioni. Meccanici di officina che effettuano riparazioni complesse di macchinari, mezzi meccanici ed impianti consortili nonché la costruzione o installazione dei relativi pezzi di ricambio e pezzi speciali. Elettromeccanici che interven- gono su impianti di sollevamento anche auto- matizzati per eseguire riparazioni complesse e sostituzioni di parti, nonché per controllare ed assicurare il regolare funzionamento di essi.
Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a due anni (ex 4ª f.f., 2° livello).
Personale addetto a compiti di videoscrittura → Area D,
ed utilizzazione di programmi informatici. parametro 116 Anzianità di servizio nelle funzioni pari o supe- aumento periodico
riore a due anni (ex 3ª f.f., 1° livello) Euro 44,25 Personale addetto a compiti di videoscrittura → Area D,
ed utilizzazione di programmi informatici. parametro 112
Anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a aumento periodico due anni (ex 3ª f.f., 2° livello) Euro 41,16
Operai specializzati addetti al funzionamento → Area D,
di impianti o all’esercizio ed alla manutenzione parametro 116 delle opere e degli impianti consortili in pos- aumento periodico sesso di adeguata preparazione tecnica, con- Euro 44,25
giunta ad un prolungato tirocinio pratico ovvero titolari di un brevetto o di un diploma richiesti come requisito per l’assunzione.
(ex 3ª f.f., 1° e 2° livello)
Personale addetto alla guida di autoveicoli → Area D,
adibiti al trasporto di persone e/o cose. parametro 115
(ex 3ª f.f., 1° e 2° livello) aumento periodico Euro 44,25
Operai qualificati addetti alla custodia, all’eser- → Area D,
cizio e alla manutenzione delle opere e degli parametro 107 impianti consorziali in possesso di preparazione aumento periodico tecnica acquisibile con un breve tirocinio pratico Euro 40,77
(ex 2ª f.f.)
Personale ausiliario di ufficio addetto ad attività → Area D, complementari e/o ausiliarie di attesa e custo- parametro 107 dia, di fatica nonché ad operazioni generiche aumento periodico di carattere esecutivo (ex 2ª f.f.) Euro 40,77
Operai comuni addetti ad attività di manuten- → Area D,
zione delle opere ed impianti consorziali non parametro 104 richiedenti preparazione tecnica né tirocinio aumento periodico pratico. Anzianità di servizio pari o superiore a Euro 38,45
dodici mesi (ex 1ª f.f.)
Operai comuni addetti ad attività di manuten- → Area D,
zione delle opere ed impianti consorziali non parametro 100 richiedenti preparazione tecnica né tirocinio
pratico. Anzianità di servizio inferiore a dodici mesi e operai avventizi stagionali (ex 1ª f.f.)
In caso di passaggio automatico di parametro retributivo o di promo- zione vengono attribuiti gli aumenti periodici, determinati ai sensi del suc- cessivo art. 79 e calcolati sulla base dell’importo unitario previsto per il profilo professionale e parametro retributivo attribuibili a seguito della promozione o del passaggio automatico di parametro.
In deroga a quanto previsto ai precedenti commi i dipendenti in servi- zio alla data dell’11 luglio 2000 conservano a titolo personale il numero di aumenti periodici e la periodicità già previsti dal c.c.n.l. 6 marzo 1996. L’importo di ciascun aumento periodico è determinato in cifra fissa, di ammontare pari, per ciascuna fascia funzionale e per ciascun livello, a quello indicato al precedente 3° comma.
Per il personale in servizio alla data dell’11 luglio 2000 continuano altresì a trovare applicazione le norme di cui al 4° comma dell’art. 63 del
c.c.n.l. 6 marzo 1996.
Art. 76
ANZIANITÀ PER BENEMERENZE BELLICHE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai fini del trattamento economico trovano applicazione le benemeren- ze belliche che a tal fine, a norma di legge, diano luogo per il personale civile dello Stato al riconoscimento di anzianità convenzionale.
Le maggiorazioni di anzianità di cui al precedente comma debbono essere richieste con domanda scritta, corredata da certificazione della competente autorità militare.
Art. 77
ANZIANITÀ CONVENZIONALE AI FINI DEGLI AUMENTI PERIODICI
Il Consorzio, entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di prova, può, in tutto o in parte, riconoscere al dipendente, sotto forma di anzianità convenzionale computabile ai fini degli aumenti periodici, il servizio prestato, con funzioni analoghe e per congrua durata, presso Consorzi di bonifica, di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, nonché presso Enti ed aziende similari od Amministrazioni pubbliche o, limitatamente al caso di Consorzi di miglioramento fondia- rio, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti, presso azien- de private.
Dal limite di un anno di cui al precedente comma si prescinde per i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 1975.
Art. 78
SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA ECONOMICA
I dipendenti inquadrati in parametri di stipendio per i quali è previsto dalla tabella Allegato A) un periodo massimo di permanenza sono, alla scadenza di tale periodo, automaticamente inquadrati nel parametro immediatamente superiore, salvo quelli che, nel periodo anzidetto, entro i limiti massimi di un quadriennio, a giudizio dell’Amministrazione con- sortile, sulla base di parere espresso dalla Commissione disciplinare di cui all’art. 60, abbiano demeritato. In quest’ultimo caso il passaggio di livello viene ritardato di 2 anni.
Art. 79
EFFETTI DELLA PROMOZIONE
E DELLO SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA ECONOMICA SUGLI AUMENTI PERIODICI
In caso di promozione ad una qualifica superiore o di passaggio automatico di parametro retributivo all’interno della stessa qualifica, disposti ai sensi degli articoli, rispettivamente, 45 e 78, deve essere
assicurato al dipendente un aumento della retribuzione goduta all’atto della promozione o del passaggio di parametro, almeno pari all’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare del minimo di stipendio base corrispondente al parametro superiore e l’ammontare del minimo di sti- pendio base del parametro goduto dall’interessato all’atto della promo- zione, o del passaggio automatico di parametro, mediante attribuzione, occorrendo, del numero di aumenti periodici all’uopo necessari.
Qualora la promozione o il passaggio automatico di parametro coinci- dano con la maturazione dell’aumento periodico, compete al dipendente sia l’aumento di cui al comma precedente, sia il riconoscimento dell’au- mento periodico.
Nella nuova posizione, il primo aumento periodico, anche successi- vo a quelli eventualmente attribuiti ai sensi dei commi precedenti, com- pete al momento del compimento del periodo biennale o triennale decor- rente dalla data dell’ultimo aumento periodico maturato nella preceden- te posizione.
Art. 80 RETRIBUZIONE ANNUA
Per ogni anno solare di servizio spettano al dipendente quattordici mensilità di retribuzione.
Le due mensilità eccedenti le prime dodici vengono corrisposte, una nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre, in misura pari all’im- porto della retribuzione mensile spettante per i mesi anzidetti.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare delle due mensilità previste al 2° comma quanti sono i mesi di servizio presta- ti e da prestarsi nell’anno medesimo.
Art. 81
INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I QUADRI
Ai dipendenti con la qualifica di quadro viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione mensile ai medesimi spettante e quale elemento distin-
to della stessa, un’indennità di funzione in misura fissa pari ad Euro 140,00, da corrispondere per quattordici mensilità..
Art. 82
INDENNITÀ PER GLI OPERAI CON INCARICO DI CAPO DEGLI OPERAI AVVENTIZI
Agli operai addetti agli impianti, inquadrati nelle aree C e D, nonché nel terzo e quarto profilo professionale dell’area B ai quali, in aggiunta all’espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, viene affidato l’incarico di capo operaio per il coordinamento ed il controllo di operai avventizi, è riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamen- te alla durata dello stesso, un’indennità pari al 10% dello stipendio base di qualifica.
Art. 83
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, pre- stazione di lavoro straordinario.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per cia- scun dipendente le 225 ore annue, salvo comprovate esigenze di carat- tere eccezionale da concordare con le RSA/RSU.
Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 84, il lavoro compiuto oltre l’orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario della retribuzione mensile, maggiorato del 25% per il lavo- ro diurno, del 50% per il lavoro festivo o notturno e del 75% per il lavoro festivo notturno.
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi, salva l’i- potesi di lavoro prestato di notte o di giorno festivo in conseguenza di regolare turno.
Il valore orario della retribuzione si ottiene dividendo l’importo della retribuzione mensile per il numero effettivo di ore ordinarie di lavoro che il dipendente è tenuto ad eseguire mensilmente.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.
Per la disciplina del trattamento economico afferente alle prestazioni effettuate nelle festività infrasettimanali legislativamente previste, trovano applicazione le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90 e successi- ve modifiche.
Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritarda- to oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.
Art. 84 BANCA DELLE ORE
I Consorzi potranno consentire, a richiesta dei dipendenti, alla trasfor- mazione, in tutto o in parte, delle prime 50 ore annue di lavoro straordi- nario prestato da ciascun lavoratore in altrettante ore di riposo compen- sativo, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno pagate unita- mente alla retribuzione del mese di effettuazione del lavoro straordinario. La richiesta di trasformazione delle prime 50 ore di lavoro straordina-
rio in altrettante ore di riposo compensativo dovrà essere inoltrata dai lavoratori al Consorzio entro il mese di gennaio di ciascun anno.
I riposi compensativi potranno essere goduti non prima di quindici giorni dalla data di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario che hanno dato luogo al riconoscimento dei riposi medesimi e comunque non oltre il primo semestre dell’anno solare successivo.
Per il godimento dei riposi compensativi di prestazioni di lavoro straor- dinario, che non potranno essere cumulati con le ferie, con i permessi ordinari e con i recuperi delle festività soppresse, è inoltre necessario che non risulti contemporaneamente assente per il medesimo motivo più del 5% del personale e che, nei giorni richiesti dai lavoratori, non ostino imprescindibili esigenze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
Le ore di lavoro straordinario trasformate in ore di riposo compensati- vo non entrano nel calcolo del numero massimo di ore di lavoro straordi- nario effettuabili, salvo comprovate esigenze di carattere eccezionale, nel corso dell’anno.
Art. 85
COMPENSO PER LAVORO ORDINARIO NOTTURNO
Il dipendente che, in relazione alle mansioni espletate, è tenuto a svol- xxxx normalmente il proprio lavoro di notte per una durata non inferiore a 20 notti in un mese, ha diritto, per ogni ora di effettivo lavoro notturno, ad un compenso pari al 15% del valore orario della retribuzione mensile determinato ai sensi del precedente articolo.
Tale compenso è ridotto al 10% nell’ipotesi in cui il lavoro notturno non raggiunga la durata di cui al comma precedente.
Art. 86
COMPENSO PER LAVORO PRESTATO IN TURNI
Il lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto alle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di qualifica di cui al precedente art. 69:
a) lavoro festivo o domenicale diurno 10%
b) lavoro feriale notturno 15%
c) lavoro festivo o domenicale notturno 20%
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
Art. 87 TRASFERTE E MISSIONI
Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’Allegato B), che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto o in alternativa, nell’ipotesi di opzione prevista dall’art. 13 del citato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigo- re alla data del 27 ottobre 1978.
Art. 88
RIMBORSO DANNI ALL’AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ DEL DIPENDENTE
I Consorzi debbono stipulare, in favore di quei dipendenti che si impe- gnino ad utilizzare per ragioni di servizio l’automezzo di loro proprietà, polizze assicurative collettive, con franchigia di Euro 77,47, destinate a sollevare i dipendenti interessati dagli eventuali danni ai propri automez- zi, causati da essi stessi per colpa in occasione degli spostamenti neces- sari allo svolgimento delle loro funzioni.
Art. 89
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
Il dipendente non può essere trasferito se non per comprovate ragio- ni tecniche ed organizzative.
Ricorre l’ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda neces- sario il cambiamento di residenza anagrafica.
Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi sei.
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del perio- do di preavviso, il trattamento di trasferta.
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della sua famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.
Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni d’alloggio, al dipendente trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa.
Detto rimborso compete anche in caso di trasferimento da alloggio con- sorziale calcolandosi in tale ipotesi il predetto maggiore onere sulla base della differenza tra l’importo della nuova pigione e l’importo dei canoni di affitto vigenti nel luogo di provenienza, a parità di condizioni di alloggio.
Il dipendente trasferito ha diritto, in tutti i casi di cessazione del rap-
porto di lavoro, escluso quello per dimissioni volontarie rassegnate entro i cinque anni successivi alla data dal trasferimento, al rimborso di cui al 5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché sia effettuato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che non ricorre l’ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento della sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 90 RITENUTE
Le retribuzioni mensili e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenute che, secondo le disposizioni legislative e contrattuali, fanno cari- co al personale.
Art. 91 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
In adempimento all’obbligo sancito dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, i Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civi- le verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni con- trattuali.
Analoghe polizze sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.
Art. 92 RIMBORSO SPESE LEGALI
Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi
all’esercizio di particolari mansioni loro affidate sono rimborsate, nei limi- ti delle tariffe professionali medie, le spese legali sostenute e documen- tate con notula vistata dal Consiglio dell’Ordine professionale, sempre- ché risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e purché non ci sia conflitto di interesse con il Consorzio.
Nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile che penale, di un dipendente con qualifica di quadro per fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del quadro sono anticipate dal Consorzio, sempreché non sussista conflitto di interessi.
La sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del dipendente con qualifica di quadro per dolo o colpa grave comporta il diritto del Consorzio al recupero delle spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie.
Nel caso in cui i procedimenti giudiziari siano intentati nei confronti del dipendente con qualifica di quadro in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per fatti accaduti durante il rapporto stesso, il Consorzio è tenuto a rimborsare al quadro le spese legali sostenute sem- preché risulti esclusa da sentenza passata in giudicato la responsabilità del quadro per dolo o colpa grave.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2°, 3° e 4° si applicano anche per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa.
Art. 93 INNOVAZIONI ED INVENZIONI
È istituita in sede nazionale una Commissione tecnica avente il com- pito di valutare la sussistenza dei requisiti indicati dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, per le innovazioni o invenzioni rivendicate dai dipendenti con qualifica di quadro, ferme restando le disposizioni di cui al libro V titolo IX del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia.
La predetta Commissione provvede anche, qualora risulti ricorrente l’ipotesi di cui al citato art. 4 della Legge 13 maggio1985, n. 190, alla determinazione dell’entità del corrispettivo economico dell’utilizzo da parte del Consorzio delle predette innovazioni o invenzioni.
La Commissione è composta da sette membri: tre designati dallo SNEBI e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavora- tori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per cia- scuna Organizzazione ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comu- ne accordo fra le parti, tra i professori universitari, ordinari o associati, incaricati dell’insegnamento delle materie in cui rientra la rivendicata innovazione o invenzione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. La Commissione si riunisce su richiesta dell’Organizzazione sindaca-
le cui aderisce il dipendente con qualifica di quadro che intende sotto- porre ad esame la propria innovazione o invenzione, entro sessanta gior- ni dalla richiesta della medesima.
La convocazione è in ogni caso effettuata dallo SNEBI. La Commissione decide in via definitiva a maggioranza.
CAPO V
INTERRUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL SERVIZIO
Art. 94 FERIE ANNUALI
Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni.
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- do, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti.
In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre.
Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx.
Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo.
Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma.
Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo.
Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle
ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivo.
Art. 95 PERMESSI ORDINARI
Vengono riconosciute ai dipendenti trentotto ore annue di permessi retribuiti.
I permessi di cui al precedente comma non sono cumulabili con le ferie ordinarie annuali.
Le domande di godimento dei permessi di cui al presente articolo devono essere inoltrate con il preavviso di almeno 24 ore.
I permessi di cui ai precedenti commi devono essere accordati nei giorni richiesti dai dipendenti, a meno che a ciò ostino imprescindibili esi- genze organizzative e funzionali degli uffici e degli impianti consortili.
La nascita di un figlio o il perfezionamento della pratica di adozione o dell’affido preadottivo danno diritto al padre dipendente consortile di frui- re di un giorno di permesso.
Art. 96 PERMESSI STRAORDINARI
Possono accordarsi al personale, in circostanze speciali e subordina- tamente alle esigenze del servizio, permessi straordinari, non computa- bili nelle ferie, della durata non superiore a 2 giorni all’anno anche con- secutivi, con la corresponsione dei normali emolumenti.
Art. 97
CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000, i dipendenti consortili hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno in caso di
decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente purché la stabile convivenza con il lavo- ratore risulti da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità dei soggetti di cui al precedente comma, i dipendenti interessati possono concordare con il Consorzio diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. I dipendenti consortili possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o fra-
zionato, non superiore a 2 anni.
Durante tale periodo il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini previ- denziali.
Per l’assistenza al minore con handicap grave spettano i permessi previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla L. 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 98 CONGEDO MATRIMONIALE
Al dipendente che contrae matrimonio spetta un congedo straordina- rio retribuito di 15 giorni non computabile nelle ferie.
Art. 99
CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI
Al personale chiamato o richiamato alle armi, oltre alla conservazione del posto, spetta il trattamento previsto dalle leggi 10 giugno 1940, n. 653, 13 settembre 1946, n. 303 e 3 maggio 1955, n. 370 e successive modifiche ed integrazioni.
Il periodo trascorso sotto le armi per servizio obbligatorio in seguito alla chiamata od al richiamo va computato agli effetti degli aumenti perio- dici di anzianità, del passaggio di livello di cui all’art. 78 e del trattamen- to di fine rapporto secondo le modalità indicate nell’Allegato L al presen- te contratto.
Il periodo di cui al precedente comma va altresì computato agli effetti del- l’anzianità utile per il calcolo della pensione prevista agli articoli 101 e 110.
Al dipendente chiamato o richiamato alle armi viene conservato, com- patibilmente con le esigenze del servizio ed in particolare con quelle della sostituzione, l’alloggio di proprietà del Consorzio di cui fruisca insieme con i familiari conviventi ed a suo carico all’atto della chiamata o del richiamo. In caso contrario deve essere corrisposta una indennità di ammontare pari al valore locativo dell’alloggio, già determinato ai sensi dell’art. 69.
Art. 100
INFORTUNIO E MALATTIA EXTRAPROFESSIONALI
Nei casi di infortunio o di malattia non ascrivibili a causa di servizio, ai dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, deve essere garan- tita, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali e assistenziali, l’intera retribuzione per i primi dieci mesi di assenza e la metà di essa per i successivi cinque mesi.
Qualora lo stato di malattia o di infortunio si protragga oltre il quindi- cesimo mese di cui al primo comma e sempreché sussista – a seguito dei relativi accertamenti sanitari effettuati ai sensi delle vigenti disposi- zioni legislative ovvero in caso di contestazione, dal Collegio medico di cui agli ultimi due commi del presente articolo – prognosi di guarigione con possibilità di efficiente ripresa del servizio, al dipendente viene, a sua richiesta, conservato il posto per un ulteriore periodo di dodici mesi.
Durante tale periodo, che non viene computato ad alcun effetto, non spettano emolumenti di sorta.
Trascorso il termine di cui al 2° comma del presente articolo senza che il dipendente abbia potuto riprendere servizio, ovvero anteriormente a tale scadenza, qualora, in seguito a nuova prognosi, risulti che lo stesso non possa efficacemente riprendere il servizio, il rapporto si risolve di diritto.
Qualora entro tre mesi dalla fine di un periodo di malattia se ne verifi- chi un’altra, l’assenza relativa a quest’ultima malattia viene considerata come prosieguo della prima a tutti gli effetti.
Dello stato di malattia e di infortunio deve essere data immediata comunicazione al Consorzio, seguita dall’invio della documentazione relativa entro tre giorni dalla data dell’insorgenza.
Il Consorzio ha facoltà di fare eseguire visite di controllo delle assen- ze per infermità attraverso i servizi ispettivi dei competenti organi pubbli- ci preposti al servizio sanitario.
Le contestazioni che dovessero eventualmente sorgere sono devolu- te ad un Collegio medico composto da un sanitario di fiducia del Consorzio, da uno di fiducia del dipendente e da un terzo designato dall’Ordine dei medici della Provincia ove ha sede il Consorzio, su richie- sta di uno dei due anzidetti sanitari.
Qualora una delle parti, debitamente invitata dall’altra, non provveda entro quindici giorni dalla ricezione di tale invito alla designazione del sanitario di sua fiducia, la nomina di quest’ultimo spetta allo stesso Ordine dei medici.
Art. 101
INFORTUNIO E MALATTIA PER CAUSE DI SERVIZIO
In caso di infortunio o malattia ascrivibili a causa di servizio ed in rela- zione diretta ed immediata con l’esercizio delle mansioni commesse al dipendente, si fa luogo al seguente trattamento:
a) se al dipendente sia derivata invalidità temporanea che non gli con- senta l’espletamento delle mansioni commesse, al dipendente mede- simo deve essere garantita, per tutto il periodo dell’inabilità, la con- servazione del posto nonché, mediante integrazione delle somme a tale titolo corrisposte dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, l’inte- ra retribuzione percepita all’atto del verificarsi della malattia o del- l’infortunio.
Il dipendente ha diritto altresì all’anticipo o al rimborso delle spese di cura e di degenza preventivamente autorizzate dal Consorzio, ed in caso di contestazione, determinate dal Collegio medico di cui all’art. 100;
b) se al dipendente sia derivata invalidità permanente che lo renda inabi- le all’espletamento delle mansioni già svolte od altre che possano essere assegnate allo stesso e da quest’ultimo accettate, il rapporto si risolve di diritto con decorrenza dalla data di accertamento dello stato di invalidità permanente e, oltre all’anticipo o al rimborso di quanto pre-